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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/12/2025, n. 7180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7180 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone de
Presidente Parte_1
SU AR Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 5925 R.G. A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione il
15 gennaio 2025 e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Enza Intoccia (c.f. Parte_2 C.F._1
), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cerveteri, alla Via CodiceFiscale_2
Ceretana n.41, giusta procura in atti,
-Appellante-
E
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Cacciamani (c.f. CP_1 C.F._3
), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cerveteri, alla Via C.F._4
Settevene Palo 192 B, giusta procura in atti,
-Appellato-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 250/2020 del Tribunale di Civitavecchia, pubblicata in data
21.02.2020.
Conclusioni
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, per tutti i motivi in narrativa esposti, contrariis rejectis, in accoglimento del presente gravame,
1) Riformare la sentenza di primo grado n. 250/2020 (R. G. 2644/2015) emessa dal Tribunale di
Civitavecchia il 21.02.2020, depositata in cancelleria in pari data, non notificata, nei termini di cui al presente atto di appello, ed in particolare: a) ordinare al Sig. il ripristino dello stato dei luoghi mediante la rimozione della scala CP_1
e chiocciola, delle statue e delle fioriere apposte sulle aree di corte comune;
b) ordinare al Sig. il ripristino dello spazio illegittimamente adibito a parcheggio CP_1 privato;
c) condannare, per l'effetto, il Sig. al risarcimento del danno dovuto a seguito delle CP_1 suddette condotte nei confronti del Sig. nella misura ritenuta di giustizia;
Parte_2
2) porre a totale carico del Sig. le spese di CTU, così come liquidate dal Tribunale di CP_1
Civitavecchia in € 1.460,03 (millequattrocentosessanta/03);
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario ed oneri di legge”.
Per l'Appellato: “-Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perchè destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 250/2020 Parte_2 pronunciata a definizione del procedimento R.G. 2644/2015 dal Tribunale di Civitavecchia;
-condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del secondo grado di giudizio, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 31 luglio 2015 conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_2
Tribunale di Civitavecchia, chiedendo disporsi la cessazione delle turbative e delle CP_1 molestie attuate da quest'ultimo contro i suoi diritti di comproprietà.
, chiedeva inoltre, la condanna al risarcimento del danno subito per effetto delle Parte_2 suddette turbative nella misura ritenuta di giustizia.
A tal fine assumendo di essere proprietario di un'unità immobiliare sita in Cerveteri, alla Via Foggia,
n. 8, nonché comproprietario di spazi ad uso comune a più fabbricati, lamentava che , CP_1 proprietario dell'unità immobiliare adiacente alla propria, avesse posizionato vasi di piante, statue e una scala a chiocciola per l'accesso al lastrico solare di proprietà del convenuto sullo spazio comune retrostante alle suddette unità immobiliari impedendone la transitabilità ed ostacolando l'accesso alla sua proprietà. L'attore esponeva, altresì, che nell'area antistante le rispettive unità immobiliari il convenuto parcheggiava abitualmente la propria autovettura fuori dalle strisce bianche creando disagio al traffico veicolare.
L'attore aggiungeva, poi, che il convenuto, con lettera del 13.08.2014, inviata a mezzo racc.ta, lo invitava a rimuovere un tubo del gas posizionato sul muro di proprietà di quest'ultimo impedendogli l'installazione di una caldaia.
L'attore adduceva, infine, che il convenuto esponeva sull'area comune cartelli con espressioni gravemente denigratori e lesive della sua onorabilità. All'esito della suddetta ricostruzione dei fatti l'attore ha nel proprio atto introduttivo ricondotto la domanda proposta nel giudizio de quo nel perimetro degli artt. 949 e 1102 c.c.
All'udienza del 24 maggio 2016 il Giudice di prime cure dichiarava la contumacia del convenuto concedendo termini ex art. 183 c.p.c.
All'udienza del 7 marzo 2017 sono state ammesse le prove documentali offerte dalla parte attrice, è stata disposta CTU.
All'udienza del 27 giugno 2017 è stata ammessa la prova per testi limitatamente al capitolo n.2 della memoria istruttoria di parte attrice.
In data 10 settembre 2018 parte convenuta, già dichiarata contumace, depositava la propria comparsa di costituzione con richiesta di rimessione in termini. Nel merito, il convenuto ha contestato tutte le domande avversarie concludendo per la reiezione delle stesse.
Il CTU, all'esito dell'espletamento dell'incarico, ha depositato in data 21 novembre 2018 l'elaborato peritale in risposta ai quesiti formulati dal primo Giudice di seguito trascritti: “1) Proceda il
Consulente Tecnico d'Ufficio, previo accesso, ad un'accurata e dettagliata descrizione dei luoghi di causa, (e alla analitica indicazione di tutti i beni dedotti da parte attrice ove esistenti sui luoghi), mediante rilievi grafici, planimetrici e fotografici, questi ultimi corredati dalle opportune didascalie esplicative;
2) verifichi il c.t.u. la sussistenza delle turbative e molestie dedotte dalla parte attrice e, in particolare, la sussistenza della dedotta limitazione dell'accesso alla proprietà attorea;
3) Compia
l'ausiliario ogni ulteriore accertamento ritenuto utile per il corretto espletamento dell'incarico”.
Il CTU ha riscontrato quanto segue:
“Ai luoghi di causa si accede, in salita, dalla Via Foggia che si svincola dalla Provinciale Via
Settevene Palo.
Si giunge in una piazzola, facente parte di una corte comune di un fabbricato trifamiliare che, nella sua parte più ampia, viene adibita a parcheggio sia alla destra che alla sua sinistra.
La parte più ampia della corte comune è frontistante sia all'abitazione del ricorrente, a due piani, che a quella del convenuto ad un piano.
La corte gira intorno al perimetro con larghezza molto più stretta rispetto alla larghezza del parcheggio e non consente accesso alle auto.
L'area cortilizia ha termine accedendo ad un percorso più stretto, sul retro del fabbricato trifamiliare di abitazione delle due parti in causa.
Quest'ultimo tratto del percorso, nella sua parte intermedia, risulta ingombrato da una scala a chiocciola in ferro solidalmente appoggiata sul terreno che sale sul lastrico solare del convenuto e da manufatti artigianali di sua produzione, tra i quali statue, vasi, cartelli di divieto di passaggio. Dove la corte comune termina si accede, a sinistra, ad uno spiazzo per l'ingresso ad un cortile di proprietà esclusiva del ricorrente” (cfr. foto da 1 a 12 allegate alla perizia).
In relazione alla collocazione del tubo per il gas il CTU ha evidenziato che: “sembra non più essere motivo di lamenti, visto che essa è avvenuta sul muro di proprietà del ricorrente” (cfr. foto 13 e 14 allegate alla perizia).
Quanto al secondo quesito l'ausiliario ha accertato: “la presenza di cartelli, presumibilmente attribuibili al convenuto, che esprimono divieti di passaggio che, invece, appunto per il carattere comune della corte non hanno alcuna ragione di esistere.
Per gli ingressi alle abitazioni delle due parti in causa, per quanto riscontrato il giorno dell'accesso, non vi è limitazione alcuna, sempre che si abbia cura di regolamentare gli spazi di parcheggio in maniera civile.
Esiste invece una limitazione del passaggio, posta in essere dal convenuto, sul retro della corte comune, soprattutto dovuta all'installazione della scala a chiocciola che, a quanto risulta, non risulta autorizzata dai comunisti.
La limitazione del passaggio non è tale da impedire il transito pedonale.
Infatti, la corsia, di larghezza circa mt. 2,30, in corrispondenza della scala viene ridotta a circa mt.
1,40. La limitazione può diventare, sempre in quel punto, un serio ostacolo al movimento di eventuali mezzi di trasporto, anche piccoli, della cui necessità, al momento dell'accesso, non è dato sapere.
Il ricorrente lamenta questa strettoia per l'accesso al magazzino da lui edificato sulla p.lla 124 e alla relativa adiacente corte esclusiva entrambi di sua proprietà (foto 11 e 12 in descrizione dei luoghi al cap.1).
In relazione al terzo quesito il consulente ha accertato che: “per l'installazione della scala a chiocciola, fissata solidalmente al suolo, il convenuto ha richiesto il necessario titolo autorizzativo del Comune, in sanatoria, come risulta dalla produzione di documenti nella tardiva comparsa di costituzione del convenuto. Esso, come sempre, ha validità salvo diritti dei terzi.
Nel caso specifico l'installazione della scala necessitava anche, a parere dello scrivente, dell'autorizzazione dei comunisti della corte comune”.
Successivamente il CTU è stato chiamato dal Giudice di prime cure a rendere chiarimenti.
Nella relazione di chiarimenti il CTU ha ribadito: “lo stradello non consente accesso alle auto e chiarisce che esso deve quindi ritenersi pedonale, e non carrabile”.
Laddove, invece alla pag. 11 della perizia, si è affermato che il posizionamento della detta scala a chiocciola può costituire “…un serio ostacolo al movimento di eventuali mezzi di trasporto…” il sottoscritto chiarisce che la frase intendeva riferirsi al passaggio di eventuali piccoli mezzi agricoli necessari alla coltivazione del fondo (corte esclusiva) adiacente al magazzino edificato sulla p.lla
124 dall'attore, correggendo il termine “mezzi di trasporto” adoperato in perizia”.
All'udienza del 17.12.2019, il Giudice rinviava al 21.02.2020 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
All'esito della discussione ex art. 281 sexies c.p.c. il Tribunale di Civitavecchia, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvedeva: “condanna il convenuto alla immediata rimozione dei cartelli precisati in motivazione, a sua cura e spese, dalla porzione del cortile comune alle proprietà delle parti in lite;
-rigetta, nel resto, la domanda giudiziale;
-dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite;
-pone definitivamente a carico delle parti, in uguale misura tra loro ed in solido nei confronti dell'ausiliario, le spese relative alla C.T.U., già liquidate in atti per complessivi euro 1.460,03 [euro millequattrocentosessanta/03], oltre I.V.A. e contributo assistenziale e previdenziale come per legge.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello affidato a quattro motivi. Parte_2
Si è costituito l'appellato contestando i motivi di appello e chiedendone il rigetto.
Il primo motivo è rubricato: “Erroneità della sentenza per errata valutazione degli elementi di prova acquisiti”.
Esso si riferisce alla valutazione del giudice di primo grado con riguardo alla scala a chiocciola ed ai manufatti (vasi in cemento ed una statua) posizionati sui beni comuni. Con il primo motivo di appello l'appellante deduce che il Tribunale di Civitavecchia da un lato aveva aderito al portato della CTU e, dall'altro se ne era discostato nel riconoscere che i manufatti de quo:“ concretizzano, nel caso di specie, un più intenso uso della cosa comune, peraltro funzionale al godimento del bene di proprietà esclusiva, senza pregiudicarne la normale funzione della porzione di cortile nel quale sono collocati
e l'eventuale ostacolo al passaggio di piccoli mezzi agricoli risulti irrilevante in quanto non dedotto quale possibilità di uso particolare della porzione immobiliare comune” (pagina 6 sentenza).
Il motivo di censura alla suddetta decisione deriva da un'omessa valutazione delle risultanze probatorie fornite dall'appellante in prime cure, costituite sia dalle dichiarazioni testimoniali rese dai testi e che dalla relazione del CTU Ing. . In particolare, Tes_1 Testimone_2 Persona_1 il CTU chiariva come l'appellante fosse impedito, a causa dell'installazione della scala a chiocciola,
a transitare anche con piccoli mezzi agricoli sul terreno di sua proprietà attiguo alle abitazioni (cfr. pag. 3 relazione chiarimenti).
Nella relazione peritale il CTU riferiva che vi era una limitazione del passaggio dovuta all'installazione della scala a chiocciola che non era stata autorizzata dai comunisti. Inoltre, il CTU riferiva che il convenuto, a seguito della realizzazione dell'opera, richiedeva ed otteneva dal Comune di Cerveteri il titolo autorizzativo in sanatoria e che lo stesso ha validità salvo i diritti dei terzi.
Infine, l'appellante censura la sentenza impugnata in quanto non si era uniformata ai principi in materia di comunione ex art 1102 c.c.
Il motivo è fondato.
Il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto che la presunzione legale di comunione, stabilita dall'art. 1117 c.c., sia operante anche nel caso di cortile strutturalmente e funzionalmente destinato al servizio di più edifici limitrofi ed autonomi, tra loro non collegati da unitarietà condominiale, come da orientamento consolidato della Suprema Corte (Cass. n. 31995/2022; Cass. n. 14559/2004; Cass.
n. 1619/1972), ma ha erroneamente valutato che l'installazione di una scala a chiocciola in ferro, stabilmente ancorata a terra ed il posizionamento di manufatti in cemento inequivocabilmente posizionati a delimitare una porzione della corte vicino alla già menzionata scala, come desumibile dalle foto in CTU, possano configurare un legittimo uso della cosa comune. Neppure si può equiparare, come ha fatto il giudice di prime cure, la scala a chiocciola agli “sporti” menzionati nella richiamata Cass. 172/1993.
La modificazione della destinazione d'uso di una, pur esigua, parte del cortile/stradello comune con l'installazione della scala, doveva essere autorizzata dei comproprietari, ex artt. 1102, 1117 ter e quater c.c..
Ma, in ogni caso, l'installazione della scala e la apposizione dei manufatti in cemento e della statua, appare piuttosto quale manifestazione di un uso esclusivo della cosa, tale da legittimare l'appellante ad agire ex art. 949 c.c.. CP_ Il secondo motivo di appello è rubricato: “Sull'area adibita a parcheggio auto da parte del Sig. erronea valutazione della prova sul punto”.
Con il secondo motivo l'appellante ritiene che il primo Giudice abbia errato nell'affermare: “le allegazioni attoree relative alle modalità di parcheggio dell'auto da parte del convenuto devono essere respinte, non risultando dall'istruttoria svolta (né dalle dichiarazioni rese dai testi escussi né dalla detta CTU) quanto in proposito dedotto dalla parte attrice”. (pagina 6 della sentenza).
Sul punto l'appellante sostiene che la documentazione fotografica (foto n. 9 allegata all'atto di citazione) e la deposizione testimoniale offerta dal teste “Su Via Foggia non c'è possibilità Tes_1 di parcheggio nel senso che le strisce oggi presenti sono state messe da solo per la sua CP_1 autovettura” dimostrano che l'appellato parcheggiava la propria autovettura sull'area comune antistante le rispettive abitazioni come se la stessa fosse di sua esclusiva proprietà. L'appellante evidenzia, altresì, che nella relazione peritale si legge: “la vertenza avrebbe potuto avere subito un bonario componimento (pur tentato dalla scrivente) se si avesse cura di regolamentare il parcheggio comune nella zona antistante, che probabilmente si ritiene essere il maggior oggetto del contendere”
(pag.12 della perizia).
Il motivo non appare fondato.
Dalla CTU, sia in descrizione che dall'allegazione fotografica, si desume che ci sia lo spazio per quattro autovetture. Buon senso e regole di convivenza avrebbero dovuto indurre i comproprietari a definire le aree riservate ad ognuno. L'aver apposto delle strisce per regolamentare i parcheggi non appare, nel caso in oggetto, né lesivo dell'uso comune della cosa, né qualificare una interversio possessionis o comunque una turbativa rilevante.
Il terzo motivo di appello è rubricato: “Sulla richiesta di risarcimento del danno”.
Con il terzo motivo l'appellante contesta la decisione del Tribunale laddove quest'ultimo ha disposto:
“Deve essere respinta la domanda giudiziale risarcitoria, da un lato, perché la stessa trova ragione, quanto ai manufatti rispetto ai quali è stata respinta la domanda volta al ripristino dello stato dei luoghi, nella fondatezza, qui esclusa, di tale domanda di ripristino e, dall'altro, perché l'attore non ha né allegato né, quindi, dimostrato, le conseguente –in concreto– del dedotto danno”. A parere dell'appellante la domanda risarcitoria deve trovare accoglimento in quanto formulata anche con riguardo ai cartelli contenenti affermazioni lesive della sua onorabilità. In considerazione dell'accoglimento di tale ultima domanda e relativamente ad essa l'appellante si duole del mancato riconoscimento del diritto al risarcimento del danno. Con riguardo alla mancata prova del danno l'appellante sostiene che l'utilizzazione da parte di uno dei comunisti della cosa comune in via esclusiva in modo da impedire l'uso, anche potenziale, agli altri comunisti, determina un danno in re ipsa suscettibile di valutazione equitativa.
Depongono in tal senso, per l'appellante Cass. sentenza n. 11486/2010 e Cass. sentenza n.
23065/2009.
Il motivo è infondato.
Il danno in re ipsa è un concetto che in giurisprudenza ha dubbia esistenza. Si deve piuttosto parlare di danno presunto la cui prova può di certo essere data per presunzioni, ma resta onere del ricorrente la loro indicazione.
Nel caso di specie non risulta dimostrato, né per il vero specificatamente indicato, il pregiudizio subito.
Il quarto motivo di appello è rubricato: “Sulla condanna alle spese di lite”
Con il quarto motivo l'appellante chiede che la Corte, in riforma della sentenza impugnata, anche in punto di spese, condanni l'appellato alla refusione delle spese per entrambi i gradi di giudizio e in più al versamento dell'intera somma liquidata al CTU pari ad €.1.460,03 oltre oneri.
La regolamentazione delle spese di lite consegue all'esito complessivo della controversia considerato il quale deve ritenersi sussistere una soccombenza parziale di parte convenuta che giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo per entrambi i gradi di giudizio e la condanna del residuo a carico dell'appellato.
Va confermata la condanna alle spese di CTU posta a carico di entrambe le parti data la sua utilità per entrambi i contendenti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_2 avverso la sentenza n. 250/2020 del Tribunale di Civitavecchia pubblicata in data 21.02.2020 così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'appello ordina il ripristino dello stato dei luoghi mediante la rimozione della scala e chiocciola, delle statue e delle fioriere apposte sulle aree di corte comune;
b) compensa nella misura di un terzo le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna l'appellato al pagamento del residuo liquidato per il primo grado in €3385,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge, e per l'appello in € 2644,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Roma, 29.10.2015
Il consigliere estensore Il Presidente
SU AR AN TI
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone de
Presidente Parte_1
SU AR Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 5925 R.G. A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione il
15 gennaio 2025 e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Enza Intoccia (c.f. Parte_2 C.F._1
), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cerveteri, alla Via CodiceFiscale_2
Ceretana n.41, giusta procura in atti,
-Appellante-
E
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Cacciamani (c.f. CP_1 C.F._3
), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cerveteri, alla Via C.F._4
Settevene Palo 192 B, giusta procura in atti,
-Appellato-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 250/2020 del Tribunale di Civitavecchia, pubblicata in data
21.02.2020.
Conclusioni
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, per tutti i motivi in narrativa esposti, contrariis rejectis, in accoglimento del presente gravame,
1) Riformare la sentenza di primo grado n. 250/2020 (R. G. 2644/2015) emessa dal Tribunale di
Civitavecchia il 21.02.2020, depositata in cancelleria in pari data, non notificata, nei termini di cui al presente atto di appello, ed in particolare: a) ordinare al Sig. il ripristino dello stato dei luoghi mediante la rimozione della scala CP_1
e chiocciola, delle statue e delle fioriere apposte sulle aree di corte comune;
b) ordinare al Sig. il ripristino dello spazio illegittimamente adibito a parcheggio CP_1 privato;
c) condannare, per l'effetto, il Sig. al risarcimento del danno dovuto a seguito delle CP_1 suddette condotte nei confronti del Sig. nella misura ritenuta di giustizia;
Parte_2
2) porre a totale carico del Sig. le spese di CTU, così come liquidate dal Tribunale di CP_1
Civitavecchia in € 1.460,03 (millequattrocentosessanta/03);
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario ed oneri di legge”.
Per l'Appellato: “-Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perchè destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 250/2020 Parte_2 pronunciata a definizione del procedimento R.G. 2644/2015 dal Tribunale di Civitavecchia;
-condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del secondo grado di giudizio, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 31 luglio 2015 conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_2
Tribunale di Civitavecchia, chiedendo disporsi la cessazione delle turbative e delle CP_1 molestie attuate da quest'ultimo contro i suoi diritti di comproprietà.
, chiedeva inoltre, la condanna al risarcimento del danno subito per effetto delle Parte_2 suddette turbative nella misura ritenuta di giustizia.
A tal fine assumendo di essere proprietario di un'unità immobiliare sita in Cerveteri, alla Via Foggia,
n. 8, nonché comproprietario di spazi ad uso comune a più fabbricati, lamentava che , CP_1 proprietario dell'unità immobiliare adiacente alla propria, avesse posizionato vasi di piante, statue e una scala a chiocciola per l'accesso al lastrico solare di proprietà del convenuto sullo spazio comune retrostante alle suddette unità immobiliari impedendone la transitabilità ed ostacolando l'accesso alla sua proprietà. L'attore esponeva, altresì, che nell'area antistante le rispettive unità immobiliari il convenuto parcheggiava abitualmente la propria autovettura fuori dalle strisce bianche creando disagio al traffico veicolare.
L'attore aggiungeva, poi, che il convenuto, con lettera del 13.08.2014, inviata a mezzo racc.ta, lo invitava a rimuovere un tubo del gas posizionato sul muro di proprietà di quest'ultimo impedendogli l'installazione di una caldaia.
L'attore adduceva, infine, che il convenuto esponeva sull'area comune cartelli con espressioni gravemente denigratori e lesive della sua onorabilità. All'esito della suddetta ricostruzione dei fatti l'attore ha nel proprio atto introduttivo ricondotto la domanda proposta nel giudizio de quo nel perimetro degli artt. 949 e 1102 c.c.
All'udienza del 24 maggio 2016 il Giudice di prime cure dichiarava la contumacia del convenuto concedendo termini ex art. 183 c.p.c.
All'udienza del 7 marzo 2017 sono state ammesse le prove documentali offerte dalla parte attrice, è stata disposta CTU.
All'udienza del 27 giugno 2017 è stata ammessa la prova per testi limitatamente al capitolo n.2 della memoria istruttoria di parte attrice.
In data 10 settembre 2018 parte convenuta, già dichiarata contumace, depositava la propria comparsa di costituzione con richiesta di rimessione in termini. Nel merito, il convenuto ha contestato tutte le domande avversarie concludendo per la reiezione delle stesse.
Il CTU, all'esito dell'espletamento dell'incarico, ha depositato in data 21 novembre 2018 l'elaborato peritale in risposta ai quesiti formulati dal primo Giudice di seguito trascritti: “1) Proceda il
Consulente Tecnico d'Ufficio, previo accesso, ad un'accurata e dettagliata descrizione dei luoghi di causa, (e alla analitica indicazione di tutti i beni dedotti da parte attrice ove esistenti sui luoghi), mediante rilievi grafici, planimetrici e fotografici, questi ultimi corredati dalle opportune didascalie esplicative;
2) verifichi il c.t.u. la sussistenza delle turbative e molestie dedotte dalla parte attrice e, in particolare, la sussistenza della dedotta limitazione dell'accesso alla proprietà attorea;
3) Compia
l'ausiliario ogni ulteriore accertamento ritenuto utile per il corretto espletamento dell'incarico”.
Il CTU ha riscontrato quanto segue:
“Ai luoghi di causa si accede, in salita, dalla Via Foggia che si svincola dalla Provinciale Via
Settevene Palo.
Si giunge in una piazzola, facente parte di una corte comune di un fabbricato trifamiliare che, nella sua parte più ampia, viene adibita a parcheggio sia alla destra che alla sua sinistra.
La parte più ampia della corte comune è frontistante sia all'abitazione del ricorrente, a due piani, che a quella del convenuto ad un piano.
La corte gira intorno al perimetro con larghezza molto più stretta rispetto alla larghezza del parcheggio e non consente accesso alle auto.
L'area cortilizia ha termine accedendo ad un percorso più stretto, sul retro del fabbricato trifamiliare di abitazione delle due parti in causa.
Quest'ultimo tratto del percorso, nella sua parte intermedia, risulta ingombrato da una scala a chiocciola in ferro solidalmente appoggiata sul terreno che sale sul lastrico solare del convenuto e da manufatti artigianali di sua produzione, tra i quali statue, vasi, cartelli di divieto di passaggio. Dove la corte comune termina si accede, a sinistra, ad uno spiazzo per l'ingresso ad un cortile di proprietà esclusiva del ricorrente” (cfr. foto da 1 a 12 allegate alla perizia).
In relazione alla collocazione del tubo per il gas il CTU ha evidenziato che: “sembra non più essere motivo di lamenti, visto che essa è avvenuta sul muro di proprietà del ricorrente” (cfr. foto 13 e 14 allegate alla perizia).
Quanto al secondo quesito l'ausiliario ha accertato: “la presenza di cartelli, presumibilmente attribuibili al convenuto, che esprimono divieti di passaggio che, invece, appunto per il carattere comune della corte non hanno alcuna ragione di esistere.
Per gli ingressi alle abitazioni delle due parti in causa, per quanto riscontrato il giorno dell'accesso, non vi è limitazione alcuna, sempre che si abbia cura di regolamentare gli spazi di parcheggio in maniera civile.
Esiste invece una limitazione del passaggio, posta in essere dal convenuto, sul retro della corte comune, soprattutto dovuta all'installazione della scala a chiocciola che, a quanto risulta, non risulta autorizzata dai comunisti.
La limitazione del passaggio non è tale da impedire il transito pedonale.
Infatti, la corsia, di larghezza circa mt. 2,30, in corrispondenza della scala viene ridotta a circa mt.
1,40. La limitazione può diventare, sempre in quel punto, un serio ostacolo al movimento di eventuali mezzi di trasporto, anche piccoli, della cui necessità, al momento dell'accesso, non è dato sapere.
Il ricorrente lamenta questa strettoia per l'accesso al magazzino da lui edificato sulla p.lla 124 e alla relativa adiacente corte esclusiva entrambi di sua proprietà (foto 11 e 12 in descrizione dei luoghi al cap.1).
In relazione al terzo quesito il consulente ha accertato che: “per l'installazione della scala a chiocciola, fissata solidalmente al suolo, il convenuto ha richiesto il necessario titolo autorizzativo del Comune, in sanatoria, come risulta dalla produzione di documenti nella tardiva comparsa di costituzione del convenuto. Esso, come sempre, ha validità salvo diritti dei terzi.
Nel caso specifico l'installazione della scala necessitava anche, a parere dello scrivente, dell'autorizzazione dei comunisti della corte comune”.
Successivamente il CTU è stato chiamato dal Giudice di prime cure a rendere chiarimenti.
Nella relazione di chiarimenti il CTU ha ribadito: “lo stradello non consente accesso alle auto e chiarisce che esso deve quindi ritenersi pedonale, e non carrabile”.
Laddove, invece alla pag. 11 della perizia, si è affermato che il posizionamento della detta scala a chiocciola può costituire “…un serio ostacolo al movimento di eventuali mezzi di trasporto…” il sottoscritto chiarisce che la frase intendeva riferirsi al passaggio di eventuali piccoli mezzi agricoli necessari alla coltivazione del fondo (corte esclusiva) adiacente al magazzino edificato sulla p.lla
124 dall'attore, correggendo il termine “mezzi di trasporto” adoperato in perizia”.
All'udienza del 17.12.2019, il Giudice rinviava al 21.02.2020 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
All'esito della discussione ex art. 281 sexies c.p.c. il Tribunale di Civitavecchia, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvedeva: “condanna il convenuto alla immediata rimozione dei cartelli precisati in motivazione, a sua cura e spese, dalla porzione del cortile comune alle proprietà delle parti in lite;
-rigetta, nel resto, la domanda giudiziale;
-dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite;
-pone definitivamente a carico delle parti, in uguale misura tra loro ed in solido nei confronti dell'ausiliario, le spese relative alla C.T.U., già liquidate in atti per complessivi euro 1.460,03 [euro millequattrocentosessanta/03], oltre I.V.A. e contributo assistenziale e previdenziale come per legge.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello affidato a quattro motivi. Parte_2
Si è costituito l'appellato contestando i motivi di appello e chiedendone il rigetto.
Il primo motivo è rubricato: “Erroneità della sentenza per errata valutazione degli elementi di prova acquisiti”.
Esso si riferisce alla valutazione del giudice di primo grado con riguardo alla scala a chiocciola ed ai manufatti (vasi in cemento ed una statua) posizionati sui beni comuni. Con il primo motivo di appello l'appellante deduce che il Tribunale di Civitavecchia da un lato aveva aderito al portato della CTU e, dall'altro se ne era discostato nel riconoscere che i manufatti de quo:“ concretizzano, nel caso di specie, un più intenso uso della cosa comune, peraltro funzionale al godimento del bene di proprietà esclusiva, senza pregiudicarne la normale funzione della porzione di cortile nel quale sono collocati
e l'eventuale ostacolo al passaggio di piccoli mezzi agricoli risulti irrilevante in quanto non dedotto quale possibilità di uso particolare della porzione immobiliare comune” (pagina 6 sentenza).
Il motivo di censura alla suddetta decisione deriva da un'omessa valutazione delle risultanze probatorie fornite dall'appellante in prime cure, costituite sia dalle dichiarazioni testimoniali rese dai testi e che dalla relazione del CTU Ing. . In particolare, Tes_1 Testimone_2 Persona_1 il CTU chiariva come l'appellante fosse impedito, a causa dell'installazione della scala a chiocciola,
a transitare anche con piccoli mezzi agricoli sul terreno di sua proprietà attiguo alle abitazioni (cfr. pag. 3 relazione chiarimenti).
Nella relazione peritale il CTU riferiva che vi era una limitazione del passaggio dovuta all'installazione della scala a chiocciola che non era stata autorizzata dai comunisti. Inoltre, il CTU riferiva che il convenuto, a seguito della realizzazione dell'opera, richiedeva ed otteneva dal Comune di Cerveteri il titolo autorizzativo in sanatoria e che lo stesso ha validità salvo i diritti dei terzi.
Infine, l'appellante censura la sentenza impugnata in quanto non si era uniformata ai principi in materia di comunione ex art 1102 c.c.
Il motivo è fondato.
Il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto che la presunzione legale di comunione, stabilita dall'art. 1117 c.c., sia operante anche nel caso di cortile strutturalmente e funzionalmente destinato al servizio di più edifici limitrofi ed autonomi, tra loro non collegati da unitarietà condominiale, come da orientamento consolidato della Suprema Corte (Cass. n. 31995/2022; Cass. n. 14559/2004; Cass.
n. 1619/1972), ma ha erroneamente valutato che l'installazione di una scala a chiocciola in ferro, stabilmente ancorata a terra ed il posizionamento di manufatti in cemento inequivocabilmente posizionati a delimitare una porzione della corte vicino alla già menzionata scala, come desumibile dalle foto in CTU, possano configurare un legittimo uso della cosa comune. Neppure si può equiparare, come ha fatto il giudice di prime cure, la scala a chiocciola agli “sporti” menzionati nella richiamata Cass. 172/1993.
La modificazione della destinazione d'uso di una, pur esigua, parte del cortile/stradello comune con l'installazione della scala, doveva essere autorizzata dei comproprietari, ex artt. 1102, 1117 ter e quater c.c..
Ma, in ogni caso, l'installazione della scala e la apposizione dei manufatti in cemento e della statua, appare piuttosto quale manifestazione di un uso esclusivo della cosa, tale da legittimare l'appellante ad agire ex art. 949 c.c.. CP_ Il secondo motivo di appello è rubricato: “Sull'area adibita a parcheggio auto da parte del Sig. erronea valutazione della prova sul punto”.
Con il secondo motivo l'appellante ritiene che il primo Giudice abbia errato nell'affermare: “le allegazioni attoree relative alle modalità di parcheggio dell'auto da parte del convenuto devono essere respinte, non risultando dall'istruttoria svolta (né dalle dichiarazioni rese dai testi escussi né dalla detta CTU) quanto in proposito dedotto dalla parte attrice”. (pagina 6 della sentenza).
Sul punto l'appellante sostiene che la documentazione fotografica (foto n. 9 allegata all'atto di citazione) e la deposizione testimoniale offerta dal teste “Su Via Foggia non c'è possibilità Tes_1 di parcheggio nel senso che le strisce oggi presenti sono state messe da solo per la sua CP_1 autovettura” dimostrano che l'appellato parcheggiava la propria autovettura sull'area comune antistante le rispettive abitazioni come se la stessa fosse di sua esclusiva proprietà. L'appellante evidenzia, altresì, che nella relazione peritale si legge: “la vertenza avrebbe potuto avere subito un bonario componimento (pur tentato dalla scrivente) se si avesse cura di regolamentare il parcheggio comune nella zona antistante, che probabilmente si ritiene essere il maggior oggetto del contendere”
(pag.12 della perizia).
Il motivo non appare fondato.
Dalla CTU, sia in descrizione che dall'allegazione fotografica, si desume che ci sia lo spazio per quattro autovetture. Buon senso e regole di convivenza avrebbero dovuto indurre i comproprietari a definire le aree riservate ad ognuno. L'aver apposto delle strisce per regolamentare i parcheggi non appare, nel caso in oggetto, né lesivo dell'uso comune della cosa, né qualificare una interversio possessionis o comunque una turbativa rilevante.
Il terzo motivo di appello è rubricato: “Sulla richiesta di risarcimento del danno”.
Con il terzo motivo l'appellante contesta la decisione del Tribunale laddove quest'ultimo ha disposto:
“Deve essere respinta la domanda giudiziale risarcitoria, da un lato, perché la stessa trova ragione, quanto ai manufatti rispetto ai quali è stata respinta la domanda volta al ripristino dello stato dei luoghi, nella fondatezza, qui esclusa, di tale domanda di ripristino e, dall'altro, perché l'attore non ha né allegato né, quindi, dimostrato, le conseguente –in concreto– del dedotto danno”. A parere dell'appellante la domanda risarcitoria deve trovare accoglimento in quanto formulata anche con riguardo ai cartelli contenenti affermazioni lesive della sua onorabilità. In considerazione dell'accoglimento di tale ultima domanda e relativamente ad essa l'appellante si duole del mancato riconoscimento del diritto al risarcimento del danno. Con riguardo alla mancata prova del danno l'appellante sostiene che l'utilizzazione da parte di uno dei comunisti della cosa comune in via esclusiva in modo da impedire l'uso, anche potenziale, agli altri comunisti, determina un danno in re ipsa suscettibile di valutazione equitativa.
Depongono in tal senso, per l'appellante Cass. sentenza n. 11486/2010 e Cass. sentenza n.
23065/2009.
Il motivo è infondato.
Il danno in re ipsa è un concetto che in giurisprudenza ha dubbia esistenza. Si deve piuttosto parlare di danno presunto la cui prova può di certo essere data per presunzioni, ma resta onere del ricorrente la loro indicazione.
Nel caso di specie non risulta dimostrato, né per il vero specificatamente indicato, il pregiudizio subito.
Il quarto motivo di appello è rubricato: “Sulla condanna alle spese di lite”
Con il quarto motivo l'appellante chiede che la Corte, in riforma della sentenza impugnata, anche in punto di spese, condanni l'appellato alla refusione delle spese per entrambi i gradi di giudizio e in più al versamento dell'intera somma liquidata al CTU pari ad €.1.460,03 oltre oneri.
La regolamentazione delle spese di lite consegue all'esito complessivo della controversia considerato il quale deve ritenersi sussistere una soccombenza parziale di parte convenuta che giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo per entrambi i gradi di giudizio e la condanna del residuo a carico dell'appellato.
Va confermata la condanna alle spese di CTU posta a carico di entrambe le parti data la sua utilità per entrambi i contendenti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_2 avverso la sentenza n. 250/2020 del Tribunale di Civitavecchia pubblicata in data 21.02.2020 così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'appello ordina il ripristino dello stato dei luoghi mediante la rimozione della scala e chiocciola, delle statue e delle fioriere apposte sulle aree di corte comune;
b) compensa nella misura di un terzo le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna l'appellato al pagamento del residuo liquidato per il primo grado in €3385,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge, e per l'appello in € 2644,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Roma, 29.10.2015
Il consigliere estensore Il Presidente
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