TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 04/11/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott. GI SE IA Presidente dott. Vincenza Bennici Giudice dott. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il primo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1070 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
(C.F. ), nato ad [...] Parte_1 C.F._1
il 9 ottobre 1966, elettivamente domiciliato a Roma in Via Ezio
n.12, presso lo studio dell'avv. Gian Ettore Gassani, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
( Email_1
– parte ricorrente –
CONTRO
(C.F. , nata ad Controparte_1 C.F._2
Agrigento il 26 maggio 1975, elettivamente domiciliata a
Palermo in via Agrigento n.51, presso lo studio dell'avv. Caterina
1 Mirto, che la rappresenta e difende per mandato in atti
( Email_2
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 10/06/2025 le parti concludevano come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero ha apposto il suo visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 21 aprile 2020 chiese Parte_1
pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto ad Agrigento con il Controparte_1
16 settembre 1999, unione dalla quale erano nati i figli Per_1
(il 10 settembre 2001) e (il 16 settembre 2004), Per_2
deducendo che, a seguito della separazione, intervenuta alle condizioni omologate dal Tribunale di Agrigento in data 26 maggio 2016, non era più ripresa la convivenza tra i coniugi.
Il ricorrente dedusse altresì che con gli accordi di separazione era stata assegnata alla l'abitazione sita ad Agrigento CP_1
in Viale della Vittoria n.25, assumendo che, tuttavia, questa non sarebbe mai stata la casa coniugale in quanto la vita familiare si
\
- 2 - era localizzata, negli affetti e negli interessi, presso altra residenza sita in Agrigento c.da Torcicuda 75, mentre il trasferimento presso la residenza di Viale della Vittoria era avvenuto immediatamente prima della separazione di fatto dei coniugi.
Sostenne, inoltre, che la non si sarebbe mai CP_1
adoperata nella ricerca di un lavoro e che, come pareva fare emergere un'indagine demandata a un investigatore privato, avrebbe fatto uso di sostanze stupefacenti coinvolgendo la figlia;
soggiunse, infine, di avere visto sensibilmente peggiorata la sua condizione economica rispetto all'epoca degli accordi di separazione.
Chiese, su queste premesse, l'affidamento esclusivo dell'allora minore la riduzione dell'assegno di mantenimento Per_2
indiretto in favore dei figli, nel caso di conferma del collocamento presso la madre;
la revoca dell'assegno di mantenimento stabilito con gli accordi della separazione in favore della moglie, escluso l'assegno di divorzio se richiesto, e la revoca dell'assegnazione in uso della casa di Viale della Vittoria n.25, prospettando la possibilità che la stessa tornasse ad abitare presso la CP_1
residenza di c.da Torcicuda n.75, originaria casa coniugale, ovvero andasse ad abitare presso altro immobile sito in Via
Acrone 40 e nella disponibilità di esso ricorrente, anche al fine di poter vendere l'immobile di Viale della Vittoria, di proprietà di esso ricorrente.
\
- 3 - , nel costituirsi, aderendo alla domanda di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestò la fondatezza di tutte le allegazioni del ricorrente, chiedendo la conferma delle condizioni degli accordi di separazione omologati dal Tribunale di Agrigento, nonché la liquidazione di un assegno di divorzio in proprio favore, in misura pari al mantenimento di
1.500,00 in atto a lei spettante.
Invocò, inoltre, la condanna dell' ex art. 96 c.p.c. per Pt_1
avere agito in giudizio con dolo o colpa grave nell'allegare che lei stessa avrebbe fatto uso di sostanze stupefacenti, coinvolgendovi, per di più, la figlia minore.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, sentita in udienza l'allora minore con ordinanza Persona_3
presidenziale del 3 novembre 2020 il Presidente del Tribunale rimise le parti davanti al Giudice istruttore previa adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, disponendo la conferma di quanto divisato tra le parti con gli accordi della separazione consensuale omologata con decreto dal Tribunale di Agrigento dell'8 settembre 2016.
Concessi i termini per il deposito di memorie integrative, all'udienza del 26 gennaio 2021, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., il ricorrente chiese che preliminarmente venisse emessa pronuncia sullo status, reiterando poi tutte le richieste formulate in ricorso;
del pari, la resistente, nell'aderire alla domanda di pronunzia sullo status, ha riproposto quanto dedotto in memoria
\
- 4 - di costituzione.
Dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza non definitiva del 29-30 giugno 2021, la causa è stata rimessa al Giudice istruttore con ordinanza emessa in pari data.
Concessi i termini 183 comma VI c.p.c., istruita mediante prove orali e documentali, la causa è stata posta in decisione con ordinanza del 10 giugno 2025 previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Tanto premesso, va innanzitutto osservato che nessun provvedimento va adottato in ordine all'affidamento e al collocamento della prole, atteso che entrambi i figli della coppia sono, ormai, maggiorenni.
Deve, invece, essere confermata l'assegnazione della casa coniugale sita in Viale della Vittoria n° 25 alla resistente CP_1
che vi coabita con i figli e che, da
[...] Per_1 Per_2
universitari fuori sede, non hanno reciso il legame con le loro mura domestiche.
Con riferimento alla casa coniugale, è appena il caso di rilevare che la residenza sita in Viale della Vittoria 25 è qualificata come tale nel corpo degli accordi di separazione omologati da questo Tribunale con decreto dell'8 settembre 2016.
La circostanza, infatti, dedotta dall che il trasferimento Pt_1
del nucleo familiare dall'abitazione di contrada Torcicuda n.75 fosse coincisa con la separazione di fatto tra le parti non elide il
\
- 5 - dato oggettivo che proprio in Viale della Vittoria 25 si è consolidato, ormai da più di dieci anni, quell'habitat domestico di e la cui continuità è punto di riferimento del Per_1 Per_2
loro assetto esistenziale e costituisce la ragion d'essere dall'assegnazione in uso ex art. 337 sexies c.c. della casa come centro di affetti e di interessi in cui si articola e si svolge la vita familiare, anche se dopo la separazione di fatto;
e se, dunque, per un verso, l'abitazione sita in contrada Torcicuda non può più considerarsi la casa familiare da più di dieci anni, l'abitazione in via Acrone n.40, che l' propone quale alternativa al fine di Pt_1
poter vendere l'immobile di Viale della Vittoria 25, non lo è mai stata.
Quanto alle domande di natura economica, con riferimento all'assegno a titolo di contributo al mantenimento della prole, a mente dell'art. 337 ter quarto comma c.c., salvi accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.
Nella determinazione del contributo al mantenimento si deve tenere conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita goduto dallo stesso in costanza di convivenza coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
\
- 6 - La lettura della norma lascia inferire che, mentre i primi due criteri attengono alla quantificazione del mantenimento necessario alla prole minorenne, i successivi tre tendono a realizzare il principio di proporzionalità tra i genitori, onerandoli della contribuzione in misura diversa in ragione dei redditi posseduti, del periodo di collocazione del figlio presso di sé e del lavoro casalingo svolto. Tali criteri devono orientare sia la ripartizione del mantenimento ordinario, sia la distribuzione tra i genitori delle spese straordinarie, intese come “quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli” (Cass. sez. I civ.,
8 giugno 2012, n. 9372).
Più di recente, è stato affermato che “A seguito della separazione personale dei coniugi, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio ed del tenore di vita da lui goduto.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello per non aver effettuato un'adeguata indagine circa le risorse patrimoniali e reddituali di ciascuno dei genitori, ed avere pure espressamente trascurato la maggiore capacità patrimoniale del padre, comunque accertata nel caso concreto)”.
E' stato pure chiarito che “in tema di riparto
\
- 7 - delle spese straordinarie per i figli, il concorso dei genitori, separati o divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti (Cass.
35710/2021).
Con riferimento, poi, al figlio maggiorenne, ai sensi dell'art. 155 quinquies cod. civ. (oggi sostituito dall'art. 337-septies) può essere disposto il pagamento di un assegno periodico in favore del medesimo qualora questo non sia indipendente economicamente «valutate le circostanze».
L'obbligo del genitore perdura finché il figlio non abbia raggiunto l'autosufficienza economica, ovvero, pur se posto nelle condizioni concrete per addivenirvi, non ne abbia poi tratto profitto per sua colpa o per sua scelta (cfr. Cass., Sez. VI,
15/02/2012, n. 2171; Cass., Sez. I, 8/02/2012, n. 1773).
Nell'ambito di tale orientamento, è stato chiarito che la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti dev'essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, allo effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in
\
- 8 - particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età (cfr. Cass., Sez. I, 3/12/2021, n. 38366; 22/06/2016,
n. 12952; Cass., Sez. VI, 5/03/2018, n. 5088).
In giurisprudenza è stato altresì chiarito (in termini, in massima,
Cass. Civ. Sez. I - , Sentenza n. 26875 del 20/09/2023) che “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa”.
Ciò posto, deve osservarsi che, con gli accordi di separazione, si obbligò a corrispondere ad € Parte_1 Controparte_1
1.500,00 mensili, annualmente rivalutabili, per il suo mantenimento, ed ulteriori € 1.700,00 mensili annualmente rivalutabili, integrate da € 300,00 quale accantonamento mensile
\
- 9 - in un fondo di risparmio, a titolo di contributo al di mantenimento di e oltre il 60% delle spese straordinarie Per_1 Per_2
necessarie per loro.
Orbene, all'epoca della sottoscrizione degli accordi di separazione, poteva contare, come da lui stesso Parte_1
allegato (cfr. il prospetto in atti in data 9 aprile 2025) e come risulta dalle dichiarazioni dei redditi in atti, su un reddito complessivo lordo, conseguito nel 2015, di € 161.385,00 a fronte di un'imposta netta di € 60.821,00; nel 2016, su un reddito complessivo lordo di € 214.466,00 a fronte di un'imposta netta di € 75.506,00; nel 2017, su un reddito complessivo lordo di €
140.768,00 a fronte di un'imposta netta di € 36.896,00; nel 2018, su un reddito complessivo lordo di € 164,820,00 a fronte di un'imposta netta di € 50.720,00; nel 2019, su un reddito complessivo lordo di € 128.537,00 a fronte di un'imposta netta di
€ 32.523,00; nel 2020, su un reddito complessivo lordo di €
90.852,00 a fronte di un'imposta netta di € 26.169,00; nel 2021, su un reddito complessivo lordo di € 93.419,00 a fronte di un'imposta netta di € 17.860,00; nel 2022, su un reddito complessivo lordo di € 179.756,00 a fronte di un'imposta netta di
€ 57.745,00; nel 2023, su un reddito complessivo lordo di €
215.131,00 a fronte di un'imposta netta di € 71.767,00.
Il ricorrente ha dedotto di avere acceso dei prestiti per fare fronte alle obbligazioni assunte con gli accordi di separazione, ma si tratta di poste passive che non rilevano ai fini in esame, ad
\
- 10 - eccezione, tutt'al più, dei prestiti contratti negli anni 2020-2021 nei quali la pandemia da COVID ha inevitabilmente inciso sull'operatività delle società di il cui oggetto Parte_1
sociale si colloca principalmente nell'ambito dell'organizzazione di fiere ed eventi.
Si tratta, tuttavia, di importi che incidono marginalmente nella valutazione delle condizioni economiche del ricorrente: segnatamente, il rateo annuo del prestito personale CP_2
indicato al n.11 del già menzionato prospetto in data 9 aprile
2025, contratto nel 2020, ascendeva nello stesso anno a poco più di € 2.400, per poi accrescersi ad € 4.143,00, ad € 4.188,00 nel
2021 e nel 2022 e ad € 4.595,00 nel 2023, anno di evidente ripresa economica;
il secondo prestito personale indicato al CP_2
n.12 del già menzionato prospetto in data 9 aprile 2025, risulta contratto nel 2022 (con un rateo di 631,14 euro, che si accresce ad € 6.604,42 nel 2023), quando il reddito di era Parte_1
nuovamente in crescita e quindi il bisogno di reperire liquidità tendeva a scemare.
Nè d'altra parte, possono venire in considerazione altre poste passive valutabili (e necessariamente valutate) all'epoca degli accordi di separazione, come il rateo del mutuo contratto per l'acquisto della casa di Viale della Vittoria assegnata in uso alla resistente per abitarvi con i figli.
Deve, dunque, convenirsi con le considerazioni svolte dalla Corte di Appello di Palermo nel provvedimento deliberato il 25 maggio
\
- 11 - 2022 sul reclamo proposto da a mente dell'allora Parte_1
vigente art. 708 ultimo comma c.p.c., nel quale si affermava che
“l'esame della documentazione fiscale prodotta se, per un verso, restituisce un quadro economico caratterizzato da apprezzabili fluttuazioni del reddito lordo, per altro verso non consente di affermare che la situazione attuale sia radicalmente differente rispetto al quadro economico sussistente all'epoca della conclusione degli accordi della separazione consensuale tra le parti”.
A ciò si aggiunga che dalle indagini espletate dalla Guardia di
Finanza depositate il 6 ottobre 2023, è emerso che è Parte_1
amministratore unico della Meridiana s.r.l. che conta un volume d'affari pari ad € 1.292.849,00 per l'anno di imposta 2022; è amministratore unico della Idea Italiana s.r.l. che conta un volume d'affari che nel medesimo anno risulta pari ad €
123.843,00; e che gli atti di causa restituiscono l'immagine di un tenore di vita complessivamente agiato, come si desume dal possesso di un gommone con consistente fuori tutto (cfr. la foto che lo ritrae all'ormeggio) e dalla disponibilità di un'autovettura
Porsche.
Dalle considerazioni sin qui svolte discende che Parte_1
deve continuare a contribuire al mantenimento della figlia nella misura di mille euro mensili, a lei riferibile al Per_2
lordo del versamento della metà di 300,00 euro mensili con cui il ricorrente si era obbligato ad alimentare un deposito intestato ad
\
- 12 - entrambi i figli, stabilita negli accordi di separazione, con l'unico temperamento della decorrenza della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT- Foi dalla data di deposito della presente sentenza, avuto riguardo alle già evidenziate, temporanee difficoltà del periodo pandemico.
In ordine, invece, al chiesto mantenimento indiretto in favore di
, deve rilevarsi che soltanto nella sua comparsa Per_1
conclusionale ne ha chiesto la revoca sul rilievo che Parte_1
il ragazzo non avrebbe sostenuto nemmeno un esame universitario dopo avere cambiato facoltà per ben tre volte (prima a Palermo (ingegneria chimica per due anni), poi a Siena (facoltà di fisica per un anno) e ora a Catania (facoltà di fisica); circostanza, questa, che la resistente ha inteso giustificare allegando il disagio psicologico che lo stesso vivrebbe a Per_1
seguito della separazione dei genitori e dell'assenza della figura paterna, senza, però, dare traccia di un percorso di sostegno psicologico documentato che sorregga un'allegazione di tal fatta.
Si tratta, invero, più che di una circostanza sopravvenuta, di un trend che il ricorrente avrebbe ben potuto evidenziare nella fase di trattazione di questo procedimento, incoato con la domanda di riduzione del mantenimento indiretto in favore dello stesso
, proposta, adesso, in via subordinata. Per_1
La domanda di riduzione del contributo, tuttavia, si ravvisa fondata.
Ed invero, sebbene l'età di , oggi ventiquattrenne, non sia Per_1
\
- 13 - tale da fare escludere l'obbligo genitoriale di contribuire al suo mantenimento quale studente universitario, il suo deludente rendimento delinea, per un verso, un orizzonte temporale limitato del perdurare di un obbligo siffatto, ed impone, per altro verso, la commisurazione dell'assegno in ragione di un importo non di molto superiore a quello che potrebbe essere riconosciuto in un eventuale giudizio ex art. 433 e seguenti c.c.
pertanto, dovrà corrispondere ad Parte_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento indiretto del
[...]
figlio , l'importo di € 600,00 mensili, determinato con Per_1
decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT- Foi.
Quanto, invece, alla domanda di liquidazione di un assegno di divorzio, proposta dalla deve premettersi che CP_1
l'istituto, disciplinato dall'art. 5 comma 6 L. 898/1970 è stato oggetto di vari interventi interpretativi in sede di legittimità, nell'ambito di una complessa elaborazione giurisprudenziale.
Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, in un primo momento, ne avevano affermato la funzione prevalentemente assistenziale, sul rilievo dell'insufficienza dei mezzi del coniuge istante, intesa non quale effettivo stato di bisogno, ma quale parametro del godimento di un tenore di vita analogo a quello goduto e/o atteso in costanza di convivenza matrimoniale.
La successiva giurisprudenza (cfr. ex multis, Cass. civ. n.
11504/2017) pur ribadendo la netta distinzione tra presupposto
\
- 14 - attributivo e criteri determinativi del quantum, aveva precisato come la necessaria verifica della sussistenza dei presupposti di riconoscimento dell'an dovesse svolgersi in via preliminare rispetto al vaglio dei criteri di quantificazione.
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 18287/2018, premesso un accurato excursus storico-sistematico dell'impianto normativo e della lettura giurisprudenziale dell'art. 5 comma 6 L. n.898/70 nella formulazione antecedente e successiva alla Legge
n.74/1987, ha segnato un vero e proprio revirement giurisprudenziale abbandonando la distinzione netta tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno, “alla luce di una interpretazione dell'art. 5, comma 6, più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito (…) dagli artt. 2, 3 e 29
Cost.”
Valorizzando la funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa dell'assegno, la Suprema Corte ha quindi chiarito che la valutazione sull'attribuzione del contributo
“richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita
\
- 15 - familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
L'attribuzione dell'assegno di divorzio, dunque, deve fondarsi su una considerazione complessiva e unitaria di tutti i criteri espressamente richiamati nella norma, ivi compreso il contributo personale ed economico di ciascuno dei coniugi “alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune”, dovendosi valutare tutti i parametri “anche in rapporto alla durata del matrimonio”.
Il focus del vaglio giurisdizionale si incentra dunque sul rispetto dei principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà su cui si erge il vincolo matrimoniale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle scelte personali dei coniugi e di quelle compiute nell'interesse della famiglia.
Ne consegue che l'inadeguatezza dei mezzi o l'impossibilità oggettiva di procurarseli vanno raffrontati con i ruoli assunti da ciascuno dei coniugi durante la convivenza matrimoniale e con le eventuali e connesse rinunce e diseguaglianze, rispetto ad ogni scelta funzionale al contributo di ciascuno alla formazione del patrimonio comune e al benessere del nucleo, oltre che alla crescita economica e professionale dell'altro coniuge.
Ancora più di recente, la Suprema Corte ha ribadito come “In tema di attribuzione dell'assegno divorzile e in considerazione della sua funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa
\
- 16 - e perequativa, il giudice del merito deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte "manente matrimonio” (cfr. Cass. civ. n. 9144/2023).
Ciò posto, va sottolineato che ha prestato Controparte_1
attività lavorativa, in costanza di matrimonio, presso la società
“Meridiana” del marito fino alla separazione personale dei coniugi;
è altresì emerso come in effetti la stessa abbia contribuito alla formazione del patrimonio del marito con l'apporto tanto lavorativo come detto, quanto attraverso il proprio apporto alla gestione della famiglia e della prole consentendo dunque ad di concentrarsi sul proprio lavoro. Pt_1
Non del tutto peregrino, a questo riguardo, nelle difese di
è il richiamo alla parte finale di una lettera Controparte_1
(allegato n. 18 della memoria di costituzione) - sebbene non contraddistinta da un animus confitendi e non ancorata a fatti specifici - con cui in un frangente in cui la crisi Parte_1
matrimoniale si era già manifestata, la ringraziava per avere cresciuto ed educato i figli e ed è appena il caso Per_1 Per_2
di rilevare che la prova del contributo dato da uno dei coniugi al
\
- 17 - mènage familiare può essere fornita con ogni mezzo ed anche mediante presunzioni (Cass. Sez Un.18287/2018).
In applicazione dei suesposti principi giurisprudenziali, pienamente condivisibili, mette conto evidenziare che la sperequazione economica esistente tra i coniugi ha trovato causa anche nelle scelte funzionali al benessere familiare.
Né può dirsi che la oggi proprietaria di cespiti CP_1
immobiliari che le assicurano rendite assai modeste, abbia immotivatamente declinato le occasioni lavorative che le sono state offerte, o che non si sia fatta carico di cercarne, non solo e non tanto perché la sua attività pregresse nella società dell Pt_1
non ha apportato particolari competenze professionali, tali da giustificare delle formali proposte lavorative - ancor più tenendo conto del contesto lavorativo di riferimento, connotato da uno scarso dinamismo economico - ma anche perché risulta che leu stessa, ottenuto un lavoro nell'anno 2016, si trasferì a Torino salvo poi ritornare ad Agrigento a causa della chiusura dell'azienda ove aveva prestato la propria attività.
Va altresì preso in considerazione il fatto che la a CP_1
far data dall'anno 2016 è iscritta alle liste di collocamento sebbene tuttavia non sia riuscita nella ricerca di un'occupazione.
Peraltro, il ruolo di cura della casa e della famiglia, presumibilmente svolto dalla resistente in considerazione degli impegni lavorativi del marito e in assenza di asserzioni di segno opposto, ha poi indubbiamente consentito a di Parte_1
\
- 18 - dedicarsi maggiormente al proprio lavoro e di raggiungere la condizione economica di cui questi attualmente gode.
L'assegno di divorzio va parametrato non già al pregresso tenore di vita familiare goduto o attesa, ma deve essere liquidato in misura adeguata innanzitutto a garantire, in funzione assistenziale l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge, intesa in una accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza ma ancorata ad un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive (Cass., 07/12/2021, n.38928; Cass., 08/09/2021,
n.24250).
Alla stregua, dunque, dei criteri attributivo/determinativi di legge appare equo determinare con decorrenza dalla data di costituzione dello status di divorziata (che è quella del passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio), la misura dell'assegno divorzile in
€ 1000,00 mensili, soggetti a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, da versare entro il 10 di ogni mese.
Va rigettata, infine, la domanda di condanna proposta da nei riguardi del ricorrente ex art. 96 c.p.c., ai Controparte_1
danni di parte ricorrente.
La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c.], presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche
\
- 19 - se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale , al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost. (Cass. Civ.,
Sez. I, ordinanza n. 19948 del 12 luglio 2023).
Da quanto fin qui esposto dunque può ragionevolmente sostenersi che quanto dedotto dall' con riferimento ai comportamenti Pt_1
ed alle frequentazioni della ed alla relativa asserzione CP_1
circa il consumo di sostanza stupefacente unitamente alla figlia, costituiva un tema attinente all'oggetto del processo perché fondante la richiesta, all'epoca avanzata dall' di Pt_1
affidamento esclusivo di e quindi non poteva essere Per_2
considerato alla stregua di un mero intento di gettare discredito, tanto più alla stregua dei margini di incertezza che il contesto e i contenuti delle foto in atti potevano suscitare.
***
La natura della controversia e l'esito complessivo della controversia fattispecie giustificano l'integrale compensazione, tra le parti medesime, delle spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero;
ogni contraria domanda, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente
\
- 20 - pronunciando:
- conferma l'assegnazione in uso ad della casa Controparte_1
coniugale sita in Agrigento nel Viale della Vittoria n.21 (oggi n.25), piano 1°, foglio 142, particella 3863, sub 22;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a titolo Parte_1
di assegno divorzile in favore di la somma Controparte_1
di € 1000,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con la indicata in motivazione;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere entro il Parte_1
giorno 5 di ogni mese le ulteriori somme, determinate con decorrenza dalla presente decisione, di € 1000,00 in favore di a titolo di contributo per il mantenimento Controparte_1
della figlia e di € 600,00 a titolo di contributo per il Per_2
mantenimento del figlio , somme rivalutabili Per_1
annualmente secondo gli indici Istat, oltre le spese straordinarie per entrambi nelle proporzioni già stabilite;
- rigetta le ulteriori domande e compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione unica civile del Tribunale di Agrigento il 24 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
GI SE IA
\
- 21 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott. GI SE IA Presidente dott. Vincenza Bennici Giudice dott. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il primo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1070 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
(C.F. ), nato ad [...] Parte_1 C.F._1
il 9 ottobre 1966, elettivamente domiciliato a Roma in Via Ezio
n.12, presso lo studio dell'avv. Gian Ettore Gassani, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
( Email_1
– parte ricorrente –
CONTRO
(C.F. , nata ad Controparte_1 C.F._2
Agrigento il 26 maggio 1975, elettivamente domiciliata a
Palermo in via Agrigento n.51, presso lo studio dell'avv. Caterina
1 Mirto, che la rappresenta e difende per mandato in atti
( Email_2
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 10/06/2025 le parti concludevano come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero ha apposto il suo visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 21 aprile 2020 chiese Parte_1
pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto ad Agrigento con il Controparte_1
16 settembre 1999, unione dalla quale erano nati i figli Per_1
(il 10 settembre 2001) e (il 16 settembre 2004), Per_2
deducendo che, a seguito della separazione, intervenuta alle condizioni omologate dal Tribunale di Agrigento in data 26 maggio 2016, non era più ripresa la convivenza tra i coniugi.
Il ricorrente dedusse altresì che con gli accordi di separazione era stata assegnata alla l'abitazione sita ad Agrigento CP_1
in Viale della Vittoria n.25, assumendo che, tuttavia, questa non sarebbe mai stata la casa coniugale in quanto la vita familiare si
\
- 2 - era localizzata, negli affetti e negli interessi, presso altra residenza sita in Agrigento c.da Torcicuda 75, mentre il trasferimento presso la residenza di Viale della Vittoria era avvenuto immediatamente prima della separazione di fatto dei coniugi.
Sostenne, inoltre, che la non si sarebbe mai CP_1
adoperata nella ricerca di un lavoro e che, come pareva fare emergere un'indagine demandata a un investigatore privato, avrebbe fatto uso di sostanze stupefacenti coinvolgendo la figlia;
soggiunse, infine, di avere visto sensibilmente peggiorata la sua condizione economica rispetto all'epoca degli accordi di separazione.
Chiese, su queste premesse, l'affidamento esclusivo dell'allora minore la riduzione dell'assegno di mantenimento Per_2
indiretto in favore dei figli, nel caso di conferma del collocamento presso la madre;
la revoca dell'assegno di mantenimento stabilito con gli accordi della separazione in favore della moglie, escluso l'assegno di divorzio se richiesto, e la revoca dell'assegnazione in uso della casa di Viale della Vittoria n.25, prospettando la possibilità che la stessa tornasse ad abitare presso la CP_1
residenza di c.da Torcicuda n.75, originaria casa coniugale, ovvero andasse ad abitare presso altro immobile sito in Via
Acrone 40 e nella disponibilità di esso ricorrente, anche al fine di poter vendere l'immobile di Viale della Vittoria, di proprietà di esso ricorrente.
\
- 3 - , nel costituirsi, aderendo alla domanda di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestò la fondatezza di tutte le allegazioni del ricorrente, chiedendo la conferma delle condizioni degli accordi di separazione omologati dal Tribunale di Agrigento, nonché la liquidazione di un assegno di divorzio in proprio favore, in misura pari al mantenimento di
1.500,00 in atto a lei spettante.
Invocò, inoltre, la condanna dell' ex art. 96 c.p.c. per Pt_1
avere agito in giudizio con dolo o colpa grave nell'allegare che lei stessa avrebbe fatto uso di sostanze stupefacenti, coinvolgendovi, per di più, la figlia minore.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, sentita in udienza l'allora minore con ordinanza Persona_3
presidenziale del 3 novembre 2020 il Presidente del Tribunale rimise le parti davanti al Giudice istruttore previa adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, disponendo la conferma di quanto divisato tra le parti con gli accordi della separazione consensuale omologata con decreto dal Tribunale di Agrigento dell'8 settembre 2016.
Concessi i termini per il deposito di memorie integrative, all'udienza del 26 gennaio 2021, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., il ricorrente chiese che preliminarmente venisse emessa pronuncia sullo status, reiterando poi tutte le richieste formulate in ricorso;
del pari, la resistente, nell'aderire alla domanda di pronunzia sullo status, ha riproposto quanto dedotto in memoria
\
- 4 - di costituzione.
Dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza non definitiva del 29-30 giugno 2021, la causa è stata rimessa al Giudice istruttore con ordinanza emessa in pari data.
Concessi i termini 183 comma VI c.p.c., istruita mediante prove orali e documentali, la causa è stata posta in decisione con ordinanza del 10 giugno 2025 previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Tanto premesso, va innanzitutto osservato che nessun provvedimento va adottato in ordine all'affidamento e al collocamento della prole, atteso che entrambi i figli della coppia sono, ormai, maggiorenni.
Deve, invece, essere confermata l'assegnazione della casa coniugale sita in Viale della Vittoria n° 25 alla resistente CP_1
che vi coabita con i figli e che, da
[...] Per_1 Per_2
universitari fuori sede, non hanno reciso il legame con le loro mura domestiche.
Con riferimento alla casa coniugale, è appena il caso di rilevare che la residenza sita in Viale della Vittoria 25 è qualificata come tale nel corpo degli accordi di separazione omologati da questo Tribunale con decreto dell'8 settembre 2016.
La circostanza, infatti, dedotta dall che il trasferimento Pt_1
del nucleo familiare dall'abitazione di contrada Torcicuda n.75 fosse coincisa con la separazione di fatto tra le parti non elide il
\
- 5 - dato oggettivo che proprio in Viale della Vittoria 25 si è consolidato, ormai da più di dieci anni, quell'habitat domestico di e la cui continuità è punto di riferimento del Per_1 Per_2
loro assetto esistenziale e costituisce la ragion d'essere dall'assegnazione in uso ex art. 337 sexies c.c. della casa come centro di affetti e di interessi in cui si articola e si svolge la vita familiare, anche se dopo la separazione di fatto;
e se, dunque, per un verso, l'abitazione sita in contrada Torcicuda non può più considerarsi la casa familiare da più di dieci anni, l'abitazione in via Acrone n.40, che l' propone quale alternativa al fine di Pt_1
poter vendere l'immobile di Viale della Vittoria 25, non lo è mai stata.
Quanto alle domande di natura economica, con riferimento all'assegno a titolo di contributo al mantenimento della prole, a mente dell'art. 337 ter quarto comma c.c., salvi accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.
Nella determinazione del contributo al mantenimento si deve tenere conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita goduto dallo stesso in costanza di convivenza coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
\
- 6 - La lettura della norma lascia inferire che, mentre i primi due criteri attengono alla quantificazione del mantenimento necessario alla prole minorenne, i successivi tre tendono a realizzare il principio di proporzionalità tra i genitori, onerandoli della contribuzione in misura diversa in ragione dei redditi posseduti, del periodo di collocazione del figlio presso di sé e del lavoro casalingo svolto. Tali criteri devono orientare sia la ripartizione del mantenimento ordinario, sia la distribuzione tra i genitori delle spese straordinarie, intese come “quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli” (Cass. sez. I civ.,
8 giugno 2012, n. 9372).
Più di recente, è stato affermato che “A seguito della separazione personale dei coniugi, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio ed del tenore di vita da lui goduto.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello per non aver effettuato un'adeguata indagine circa le risorse patrimoniali e reddituali di ciascuno dei genitori, ed avere pure espressamente trascurato la maggiore capacità patrimoniale del padre, comunque accertata nel caso concreto)”.
E' stato pure chiarito che “in tema di riparto
\
- 7 - delle spese straordinarie per i figli, il concorso dei genitori, separati o divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti (Cass.
35710/2021).
Con riferimento, poi, al figlio maggiorenne, ai sensi dell'art. 155 quinquies cod. civ. (oggi sostituito dall'art. 337-septies) può essere disposto il pagamento di un assegno periodico in favore del medesimo qualora questo non sia indipendente economicamente «valutate le circostanze».
L'obbligo del genitore perdura finché il figlio non abbia raggiunto l'autosufficienza economica, ovvero, pur se posto nelle condizioni concrete per addivenirvi, non ne abbia poi tratto profitto per sua colpa o per sua scelta (cfr. Cass., Sez. VI,
15/02/2012, n. 2171; Cass., Sez. I, 8/02/2012, n. 1773).
Nell'ambito di tale orientamento, è stato chiarito che la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti dev'essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, allo effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in
\
- 8 - particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età (cfr. Cass., Sez. I, 3/12/2021, n. 38366; 22/06/2016,
n. 12952; Cass., Sez. VI, 5/03/2018, n. 5088).
In giurisprudenza è stato altresì chiarito (in termini, in massima,
Cass. Civ. Sez. I - , Sentenza n. 26875 del 20/09/2023) che “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa”.
Ciò posto, deve osservarsi che, con gli accordi di separazione, si obbligò a corrispondere ad € Parte_1 Controparte_1
1.500,00 mensili, annualmente rivalutabili, per il suo mantenimento, ed ulteriori € 1.700,00 mensili annualmente rivalutabili, integrate da € 300,00 quale accantonamento mensile
\
- 9 - in un fondo di risparmio, a titolo di contributo al di mantenimento di e oltre il 60% delle spese straordinarie Per_1 Per_2
necessarie per loro.
Orbene, all'epoca della sottoscrizione degli accordi di separazione, poteva contare, come da lui stesso Parte_1
allegato (cfr. il prospetto in atti in data 9 aprile 2025) e come risulta dalle dichiarazioni dei redditi in atti, su un reddito complessivo lordo, conseguito nel 2015, di € 161.385,00 a fronte di un'imposta netta di € 60.821,00; nel 2016, su un reddito complessivo lordo di € 214.466,00 a fronte di un'imposta netta di € 75.506,00; nel 2017, su un reddito complessivo lordo di €
140.768,00 a fronte di un'imposta netta di € 36.896,00; nel 2018, su un reddito complessivo lordo di € 164,820,00 a fronte di un'imposta netta di € 50.720,00; nel 2019, su un reddito complessivo lordo di € 128.537,00 a fronte di un'imposta netta di
€ 32.523,00; nel 2020, su un reddito complessivo lordo di €
90.852,00 a fronte di un'imposta netta di € 26.169,00; nel 2021, su un reddito complessivo lordo di € 93.419,00 a fronte di un'imposta netta di € 17.860,00; nel 2022, su un reddito complessivo lordo di € 179.756,00 a fronte di un'imposta netta di
€ 57.745,00; nel 2023, su un reddito complessivo lordo di €
215.131,00 a fronte di un'imposta netta di € 71.767,00.
Il ricorrente ha dedotto di avere acceso dei prestiti per fare fronte alle obbligazioni assunte con gli accordi di separazione, ma si tratta di poste passive che non rilevano ai fini in esame, ad
\
- 10 - eccezione, tutt'al più, dei prestiti contratti negli anni 2020-2021 nei quali la pandemia da COVID ha inevitabilmente inciso sull'operatività delle società di il cui oggetto Parte_1
sociale si colloca principalmente nell'ambito dell'organizzazione di fiere ed eventi.
Si tratta, tuttavia, di importi che incidono marginalmente nella valutazione delle condizioni economiche del ricorrente: segnatamente, il rateo annuo del prestito personale CP_2
indicato al n.11 del già menzionato prospetto in data 9 aprile
2025, contratto nel 2020, ascendeva nello stesso anno a poco più di € 2.400, per poi accrescersi ad € 4.143,00, ad € 4.188,00 nel
2021 e nel 2022 e ad € 4.595,00 nel 2023, anno di evidente ripresa economica;
il secondo prestito personale indicato al CP_2
n.12 del già menzionato prospetto in data 9 aprile 2025, risulta contratto nel 2022 (con un rateo di 631,14 euro, che si accresce ad € 6.604,42 nel 2023), quando il reddito di era Parte_1
nuovamente in crescita e quindi il bisogno di reperire liquidità tendeva a scemare.
Nè d'altra parte, possono venire in considerazione altre poste passive valutabili (e necessariamente valutate) all'epoca degli accordi di separazione, come il rateo del mutuo contratto per l'acquisto della casa di Viale della Vittoria assegnata in uso alla resistente per abitarvi con i figli.
Deve, dunque, convenirsi con le considerazioni svolte dalla Corte di Appello di Palermo nel provvedimento deliberato il 25 maggio
\
- 11 - 2022 sul reclamo proposto da a mente dell'allora Parte_1
vigente art. 708 ultimo comma c.p.c., nel quale si affermava che
“l'esame della documentazione fiscale prodotta se, per un verso, restituisce un quadro economico caratterizzato da apprezzabili fluttuazioni del reddito lordo, per altro verso non consente di affermare che la situazione attuale sia radicalmente differente rispetto al quadro economico sussistente all'epoca della conclusione degli accordi della separazione consensuale tra le parti”.
A ciò si aggiunga che dalle indagini espletate dalla Guardia di
Finanza depositate il 6 ottobre 2023, è emerso che è Parte_1
amministratore unico della Meridiana s.r.l. che conta un volume d'affari pari ad € 1.292.849,00 per l'anno di imposta 2022; è amministratore unico della Idea Italiana s.r.l. che conta un volume d'affari che nel medesimo anno risulta pari ad €
123.843,00; e che gli atti di causa restituiscono l'immagine di un tenore di vita complessivamente agiato, come si desume dal possesso di un gommone con consistente fuori tutto (cfr. la foto che lo ritrae all'ormeggio) e dalla disponibilità di un'autovettura
Porsche.
Dalle considerazioni sin qui svolte discende che Parte_1
deve continuare a contribuire al mantenimento della figlia nella misura di mille euro mensili, a lei riferibile al Per_2
lordo del versamento della metà di 300,00 euro mensili con cui il ricorrente si era obbligato ad alimentare un deposito intestato ad
\
- 12 - entrambi i figli, stabilita negli accordi di separazione, con l'unico temperamento della decorrenza della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT- Foi dalla data di deposito della presente sentenza, avuto riguardo alle già evidenziate, temporanee difficoltà del periodo pandemico.
In ordine, invece, al chiesto mantenimento indiretto in favore di
, deve rilevarsi che soltanto nella sua comparsa Per_1
conclusionale ne ha chiesto la revoca sul rilievo che Parte_1
il ragazzo non avrebbe sostenuto nemmeno un esame universitario dopo avere cambiato facoltà per ben tre volte (prima a Palermo (ingegneria chimica per due anni), poi a Siena (facoltà di fisica per un anno) e ora a Catania (facoltà di fisica); circostanza, questa, che la resistente ha inteso giustificare allegando il disagio psicologico che lo stesso vivrebbe a Per_1
seguito della separazione dei genitori e dell'assenza della figura paterna, senza, però, dare traccia di un percorso di sostegno psicologico documentato che sorregga un'allegazione di tal fatta.
Si tratta, invero, più che di una circostanza sopravvenuta, di un trend che il ricorrente avrebbe ben potuto evidenziare nella fase di trattazione di questo procedimento, incoato con la domanda di riduzione del mantenimento indiretto in favore dello stesso
, proposta, adesso, in via subordinata. Per_1
La domanda di riduzione del contributo, tuttavia, si ravvisa fondata.
Ed invero, sebbene l'età di , oggi ventiquattrenne, non sia Per_1
\
- 13 - tale da fare escludere l'obbligo genitoriale di contribuire al suo mantenimento quale studente universitario, il suo deludente rendimento delinea, per un verso, un orizzonte temporale limitato del perdurare di un obbligo siffatto, ed impone, per altro verso, la commisurazione dell'assegno in ragione di un importo non di molto superiore a quello che potrebbe essere riconosciuto in un eventuale giudizio ex art. 433 e seguenti c.c.
pertanto, dovrà corrispondere ad Parte_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento indiretto del
[...]
figlio , l'importo di € 600,00 mensili, determinato con Per_1
decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT- Foi.
Quanto, invece, alla domanda di liquidazione di un assegno di divorzio, proposta dalla deve premettersi che CP_1
l'istituto, disciplinato dall'art. 5 comma 6 L. 898/1970 è stato oggetto di vari interventi interpretativi in sede di legittimità, nell'ambito di una complessa elaborazione giurisprudenziale.
Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, in un primo momento, ne avevano affermato la funzione prevalentemente assistenziale, sul rilievo dell'insufficienza dei mezzi del coniuge istante, intesa non quale effettivo stato di bisogno, ma quale parametro del godimento di un tenore di vita analogo a quello goduto e/o atteso in costanza di convivenza matrimoniale.
La successiva giurisprudenza (cfr. ex multis, Cass. civ. n.
11504/2017) pur ribadendo la netta distinzione tra presupposto
\
- 14 - attributivo e criteri determinativi del quantum, aveva precisato come la necessaria verifica della sussistenza dei presupposti di riconoscimento dell'an dovesse svolgersi in via preliminare rispetto al vaglio dei criteri di quantificazione.
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 18287/2018, premesso un accurato excursus storico-sistematico dell'impianto normativo e della lettura giurisprudenziale dell'art. 5 comma 6 L. n.898/70 nella formulazione antecedente e successiva alla Legge
n.74/1987, ha segnato un vero e proprio revirement giurisprudenziale abbandonando la distinzione netta tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno, “alla luce di una interpretazione dell'art. 5, comma 6, più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito (…) dagli artt. 2, 3 e 29
Cost.”
Valorizzando la funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa dell'assegno, la Suprema Corte ha quindi chiarito che la valutazione sull'attribuzione del contributo
“richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita
\
- 15 - familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
L'attribuzione dell'assegno di divorzio, dunque, deve fondarsi su una considerazione complessiva e unitaria di tutti i criteri espressamente richiamati nella norma, ivi compreso il contributo personale ed economico di ciascuno dei coniugi “alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune”, dovendosi valutare tutti i parametri “anche in rapporto alla durata del matrimonio”.
Il focus del vaglio giurisdizionale si incentra dunque sul rispetto dei principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà su cui si erge il vincolo matrimoniale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle scelte personali dei coniugi e di quelle compiute nell'interesse della famiglia.
Ne consegue che l'inadeguatezza dei mezzi o l'impossibilità oggettiva di procurarseli vanno raffrontati con i ruoli assunti da ciascuno dei coniugi durante la convivenza matrimoniale e con le eventuali e connesse rinunce e diseguaglianze, rispetto ad ogni scelta funzionale al contributo di ciascuno alla formazione del patrimonio comune e al benessere del nucleo, oltre che alla crescita economica e professionale dell'altro coniuge.
Ancora più di recente, la Suprema Corte ha ribadito come “In tema di attribuzione dell'assegno divorzile e in considerazione della sua funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa
\
- 16 - e perequativa, il giudice del merito deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte "manente matrimonio” (cfr. Cass. civ. n. 9144/2023).
Ciò posto, va sottolineato che ha prestato Controparte_1
attività lavorativa, in costanza di matrimonio, presso la società
“Meridiana” del marito fino alla separazione personale dei coniugi;
è altresì emerso come in effetti la stessa abbia contribuito alla formazione del patrimonio del marito con l'apporto tanto lavorativo come detto, quanto attraverso il proprio apporto alla gestione della famiglia e della prole consentendo dunque ad di concentrarsi sul proprio lavoro. Pt_1
Non del tutto peregrino, a questo riguardo, nelle difese di
è il richiamo alla parte finale di una lettera Controparte_1
(allegato n. 18 della memoria di costituzione) - sebbene non contraddistinta da un animus confitendi e non ancorata a fatti specifici - con cui in un frangente in cui la crisi Parte_1
matrimoniale si era già manifestata, la ringraziava per avere cresciuto ed educato i figli e ed è appena il caso Per_1 Per_2
di rilevare che la prova del contributo dato da uno dei coniugi al
\
- 17 - mènage familiare può essere fornita con ogni mezzo ed anche mediante presunzioni (Cass. Sez Un.18287/2018).
In applicazione dei suesposti principi giurisprudenziali, pienamente condivisibili, mette conto evidenziare che la sperequazione economica esistente tra i coniugi ha trovato causa anche nelle scelte funzionali al benessere familiare.
Né può dirsi che la oggi proprietaria di cespiti CP_1
immobiliari che le assicurano rendite assai modeste, abbia immotivatamente declinato le occasioni lavorative che le sono state offerte, o che non si sia fatta carico di cercarne, non solo e non tanto perché la sua attività pregresse nella società dell Pt_1
non ha apportato particolari competenze professionali, tali da giustificare delle formali proposte lavorative - ancor più tenendo conto del contesto lavorativo di riferimento, connotato da uno scarso dinamismo economico - ma anche perché risulta che leu stessa, ottenuto un lavoro nell'anno 2016, si trasferì a Torino salvo poi ritornare ad Agrigento a causa della chiusura dell'azienda ove aveva prestato la propria attività.
Va altresì preso in considerazione il fatto che la a CP_1
far data dall'anno 2016 è iscritta alle liste di collocamento sebbene tuttavia non sia riuscita nella ricerca di un'occupazione.
Peraltro, il ruolo di cura della casa e della famiglia, presumibilmente svolto dalla resistente in considerazione degli impegni lavorativi del marito e in assenza di asserzioni di segno opposto, ha poi indubbiamente consentito a di Parte_1
\
- 18 - dedicarsi maggiormente al proprio lavoro e di raggiungere la condizione economica di cui questi attualmente gode.
L'assegno di divorzio va parametrato non già al pregresso tenore di vita familiare goduto o attesa, ma deve essere liquidato in misura adeguata innanzitutto a garantire, in funzione assistenziale l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge, intesa in una accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza ma ancorata ad un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive (Cass., 07/12/2021, n.38928; Cass., 08/09/2021,
n.24250).
Alla stregua, dunque, dei criteri attributivo/determinativi di legge appare equo determinare con decorrenza dalla data di costituzione dello status di divorziata (che è quella del passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio), la misura dell'assegno divorzile in
€ 1000,00 mensili, soggetti a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, da versare entro il 10 di ogni mese.
Va rigettata, infine, la domanda di condanna proposta da nei riguardi del ricorrente ex art. 96 c.p.c., ai Controparte_1
danni di parte ricorrente.
La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c.], presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche
\
- 19 - se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale , al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost. (Cass. Civ.,
Sez. I, ordinanza n. 19948 del 12 luglio 2023).
Da quanto fin qui esposto dunque può ragionevolmente sostenersi che quanto dedotto dall' con riferimento ai comportamenti Pt_1
ed alle frequentazioni della ed alla relativa asserzione CP_1
circa il consumo di sostanza stupefacente unitamente alla figlia, costituiva un tema attinente all'oggetto del processo perché fondante la richiesta, all'epoca avanzata dall' di Pt_1
affidamento esclusivo di e quindi non poteva essere Per_2
considerato alla stregua di un mero intento di gettare discredito, tanto più alla stregua dei margini di incertezza che il contesto e i contenuti delle foto in atti potevano suscitare.
***
La natura della controversia e l'esito complessivo della controversia fattispecie giustificano l'integrale compensazione, tra le parti medesime, delle spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero;
ogni contraria domanda, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente
\
- 20 - pronunciando:
- conferma l'assegnazione in uso ad della casa Controparte_1
coniugale sita in Agrigento nel Viale della Vittoria n.21 (oggi n.25), piano 1°, foglio 142, particella 3863, sub 22;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a titolo Parte_1
di assegno divorzile in favore di la somma Controparte_1
di € 1000,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con la indicata in motivazione;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere entro il Parte_1
giorno 5 di ogni mese le ulteriori somme, determinate con decorrenza dalla presente decisione, di € 1000,00 in favore di a titolo di contributo per il mantenimento Controparte_1
della figlia e di € 600,00 a titolo di contributo per il Per_2
mantenimento del figlio , somme rivalutabili Per_1
annualmente secondo gli indici Istat, oltre le spese straordinarie per entrambi nelle proporzioni già stabilite;
- rigetta le ulteriori domande e compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione unica civile del Tribunale di Agrigento il 24 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
GI SE IA
\
- 21 -