CA
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 11/12/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Catania Sezione Lavoro, composta dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere relatore
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 611/2025 R.G promossa da
(CF. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Mohammed Suleiman
Appellante contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppa Sindoni
Appellato
OGGETTO: risarcimento del danno da infortunio sul lavoro
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.9.2025 ha impugnato la Parte_1
sentenza n. 615/2025, con la quale il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, ha rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti della società
datore di lavoro del ricorrente, in relazione all'infortunio occorso al CP_1
predetto in data 25.5.2016, compensando le spese nella misura del 50%, condannando
1 il ricorrente al pagamento del residuo e ponendo le spese di C.T.U. a carico dello stesso ricorrente.
La società si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità CP_1
dell'appello sotto il profilo della mancanza dei requisiti formali necessari e, nel merito, resistendo al gravame.
In via preliminare si osserva che l'appello, proposto in data 3.9.2025, va dichiarato inammissibile per mancato rispetto del termine semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c., atteso che la sentenza è stata pubblicata in data 11.2.2025.
Invero, trattandosi di controversia di lavoro non si applica la sospensione feriale dei termini (Cass. civ. sez. lav. n. 14367/2020).
Va altresì osservato che l'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d'interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell'appellato (Cass. Sez. 6 - 3, ord. n. 7634 del 09/03/2022).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. 13/8/2022 n. 147 ed in base al valore della causa (pari alla somma richiesta a titolo di risarcimento del danno), con distrazione in favore dell'avv. Giuseppa Sindoni, procuratore costituito per società appellata, ex art. 93
c.p.c..
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma
1 quater DPR n. 115/2002, se dovuto (cfr. Cass. S.U. sent. n. 4315 del 20/02/2020; da ultimo Cass. sez. II, 02/02/2025, n.2457).
P. Q. M.
La Corte di Appello definitivamente pronunciando: dichiara l'appello inammissibile;
condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro
4997,00, oltre spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Giuseppa Sindoni ex art. 93 c.p.c.;
pag. 2/3 ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 9 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Dott.ssa Graziella Parisi
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Catania Sezione Lavoro, composta dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere relatore
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 611/2025 R.G promossa da
(CF. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Mohammed Suleiman
Appellante contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppa Sindoni
Appellato
OGGETTO: risarcimento del danno da infortunio sul lavoro
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.9.2025 ha impugnato la Parte_1
sentenza n. 615/2025, con la quale il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, ha rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti della società
datore di lavoro del ricorrente, in relazione all'infortunio occorso al CP_1
predetto in data 25.5.2016, compensando le spese nella misura del 50%, condannando
1 il ricorrente al pagamento del residuo e ponendo le spese di C.T.U. a carico dello stesso ricorrente.
La società si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità CP_1
dell'appello sotto il profilo della mancanza dei requisiti formali necessari e, nel merito, resistendo al gravame.
In via preliminare si osserva che l'appello, proposto in data 3.9.2025, va dichiarato inammissibile per mancato rispetto del termine semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c., atteso che la sentenza è stata pubblicata in data 11.2.2025.
Invero, trattandosi di controversia di lavoro non si applica la sospensione feriale dei termini (Cass. civ. sez. lav. n. 14367/2020).
Va altresì osservato che l'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d'interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell'appellato (Cass. Sez. 6 - 3, ord. n. 7634 del 09/03/2022).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. 13/8/2022 n. 147 ed in base al valore della causa (pari alla somma richiesta a titolo di risarcimento del danno), con distrazione in favore dell'avv. Giuseppa Sindoni, procuratore costituito per società appellata, ex art. 93
c.p.c..
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma
1 quater DPR n. 115/2002, se dovuto (cfr. Cass. S.U. sent. n. 4315 del 20/02/2020; da ultimo Cass. sez. II, 02/02/2025, n.2457).
P. Q. M.
La Corte di Appello definitivamente pronunciando: dichiara l'appello inammissibile;
condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro
4997,00, oltre spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Giuseppa Sindoni ex art. 93 c.p.c.;
pag. 2/3 ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 9 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Dott.ssa Graziella Parisi
pag. 3/3