Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 2510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2510 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 5036 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), tutti in proprio e in qualità di eredi Parte_4 C.F._4
di , rapp.ti e difesi, giusta procura in atti, dagli avv.ti Andrea Galdieri, Persona_1
Antonella Ciriello e Nunzio Mazzocchi
Appellanti
E
(P. IVA ), in persona del legale p.t., rapp.ta Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv.to Achille Cipullo, giusta procura in atti
Appellata – appellante incidentale
E
_2
Appellata contumace
FATTI DI CAUSA
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , tutti in proprio e in qualità di eredi di ,
[...] Parte_4 Persona_2 deceduto in data 04.09.2015 in seguito a sinistro stradale del 26.08.2015 verificatosi per esclusiva responsabilità di , agivano in giudizio nei confronti di quest'ultima, _2 nonché della quale impresa assicuratrice per la rca del veicolo Controparte_1 condotto dalla in occasione del sinistro. _2
Gli attori, dedotto che l'assicurazione convenuta, dopo la iniziale corresponsione di un acconto, non aveva dato alcun riscontro alle ulteriori richieste risarcitorie seguite alla sentenza penale di condanna nei confronti dell'imputata per il reato di cui all'art. 589 cp in violazione dell'art. 141 CdS, avevano chiesto di: “a) accertare e dichiarare per i motivi descritti in narrativa la totale, indiscussa ed esclusiva responsabilità della sig.ra _2 nella causazione del sinistro del 26.08.2015 che ha causato la morte del sig. R_
, anche sulla scorta della sentenza n. 266/2018 emessa GUP dott.ssa Palmieri del
[...]
Tribunale di Benevento, depositata in data 10.12.2018 e divenuta irrevocabile e, per l'effetto:
b) condannare la società assicurativa , nonché la sig.ra Controparte_1 _2
, in solido tra loro e/o ciascuno per quanto di ragione e comunque ognuna per le
[...] rispettive competenze, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali e non patrimoniali e, segnatamente, danni da perdita parentale, danni morali, esistenziali per la prematura perdita del coniuge ai sensi del d.lgs. 209/2005 e del Persona_2 combinato disposto degli artt. 2043, 2054 e 1224 cc, in favore degli attori / eredi del de cuius per la somma di € 721.514,00 (settecentoventunomilacinquecentoquattordici / 00), e/o nella diversa somma, maggiore o minore, che l'On.le Giudicante riterrà più opportuna ed equa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
c) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
2.Si era costituita in giudizio la . Controparte_1
In via preliminare, la compagnia aveva eccepito la nullità dell'atto di citazione ed aveva segnalato la connessione (oggettiva e parzialmente soggettiva) con il giudizio R.G. N.
2729/2018 pendente innanzi allo stesso tribunale. Nel merito, aveva contestato la fondatezza delle domande e ne aveva chiesto il rigetto.
La compagnia aveva, quindi, concluso chiedendo di: “a) dichiarare la nullità dell'atto di citazione per quanto dedotto al §1 della presente comparsa;
b) disporre la riunione del presente giudizio come chiesta al precedente §IV e per le ragioni ivi esposte;
c) dichiarare nel merito la responsabilità concorrente,m nel sinistro per cui è causa, della vittima
nella misura del 50%, salva in ogni caso la maggiore percentuale che il Persona_2 tribunale adito riterrà attribuitagli;
d) rigettare le domande degli attori , Parte_1
, , in ordine alle ulteriori pretese Parte_2 Parte_3 Parte_4 risarcitorie, essendo esse inammissibili, in subordine infondate e, in ogni caso, perchè deve ritenersi congrua la misura del danno a ciascuno corrisposta;
e) in via istruttoria, concedere
i termini previsti dall'art. 183, co. 6 cpc;
f) condannare gli attori alle spese di lite, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge.”
3.Nonostante la ritualità della notifica, non si era costituita , della quale era stata, _2 quindi, dichiarata la contumacia.
4.Con sentenza n. 1974, pubblicata il , il tribunale di Benevento, accertata l'esclusiva responsabilità di nella verificazione del sinistro oggetto di causa, ha condannato _2 la e la compagnia assicuratrice convenute al pagamento delle seguenti somme: _2
-€125.864,44 oltre accessori, in favore di (€168.250,00 per danno da perdita Parte_1 del rapporto parentale, €68.704,44 per danno patrimoniale iure hereditario, €8.910,00 per danno biologico, per complessivi €245.864,44 da cui sottrarre €120.000,00 già ricevuti);
- €70.650,00, oltre accessori, in favore di (€168.250,00 per danno da Parte_3 perdita del rapporto parentale, €2.400,00 per spese funerarie, per complessivi €170.650,00 da cui sottrarre €100.000,00 già ricevuti);
-€ 68.250,00, oltre accessori, in favore di (€168.250,00 per danno da Parte_2 perdita del rapporto parentale, da cui sottrarre €100.000,00 già ricevuti);
-€ 68.250,00, oltre accessori, in favore di (€168.250,00 per danno da Parte_4 perdita del rapporto parentale, da cui sottrarre €100.000,00 già ricevuti);
-€891,00, oltre accessori, in favore degli attori (€99,00 per ogni giorno intercorso tra il sinistro e la morte di . Persona_2
Il tribunale ha, altresì, condannato le convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, con attribuzione in favore dei procuratori antistanti, oltre spese e compensi di ctu.
5. , , e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 proposto appello. Con il primo motivo di appello, gli appellanti censurano la quantificazione dei danni operata dal tribunale, ritenendola non adeguata al caso concreto. Nella specie, gli stessi deducono che il primo giudice non avrebbe preso in dovuta considerazione le circostanze per cui:
, in seguito alla improvvisa morte del congiunto, aveva subito un forte dolore Parte_1 che le aveva causato una invalidità psichica, nonché il grave e irreversibile peggioramento delle patologie preesistenti;
-i figli del defunto, pur avendo costituito autonomi nuclei familiari, avevano continuato ad abitare tutti nello stesso palazzo del padre con il quale, quindi, continuavano ad avere un rappporto intenso e quotidiano, sicché si erano trovati a perdere il proprio punto di riferimento
Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui, liquidando le spese del giudizio, ha applicato i valori medi dello scaglione fino a
€260.000,00. Diversamente, secondo i , il primo giudice avrebbe dovuto Controparte_3 tenere in considerazione, come valore della lite, quello dichiarato in citazione (€721.514,00) ovvero, in subordine, applicare i valori massimi dello scaglione concretamente considerato.
Gli appellanti concludono, quindi, chiedendo di: “1) rigettata ogni avversa domanda, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1974/2021 emessa dal Tribunale di Benevento nel giudizio n. 1466/2021
R.G. pubblicata in data 07.10.2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure ed in particolare riconoscere l'importo richiesto, al netto dell'acconto ricevuto, in atto di citazione a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali, o comunque un importo maggiore di quello già liquidato in primo grado unitamente alla dovuta rivalutazione monetaria, e conseguentemente condannare parte convenuta a corrispondere corrispondere a parte attrice la differenza, oltre la maggiorazione del 30% così come indicato in diritto ed oltre al valore della bicicletta come indicato;
2) rigettata ogni avversa domanda, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1974/2021 emessa dal Tribunale di Benevento nel giudizio n.
1466/2021 R.G. pubblicata in data 07.10.2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure ed in particolare, accertato il reale valore della presente controversia, riconoscere ai difensori costituiti, a titolo di competenze professionali, un importo congruo e corrispondente alle tariffe previste dallo specifico scaglione di riferimento (€520.001 -
1.000.000), e conseguentemente condannare parte convenuta a corrispondere la differenza;
3) in ogni caso, in totale accoglimento dell'appello proposto, condannare parte convenuta alla refusione delle spese del secondo grado con attribuzione al procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c.”
6.Si è costituita in giudizio l , contestando l'avverso gravame e Controparte_1
proponendo, a sua volta, appello incidentale.
Con unico motivo di gravame, la compagnia contesta l'accertamento di esclusiva responsabilità nell'evento dannoso della assicurata. La compagnia deduce, in _2 particolare, l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non contestata, da parte di essa convenuta, la dinamica del sinistro. Al contrario, l'appellante ribadisce tutte le allegazioni difensive già spiegate in primo grado circa la sussistenza – quantomeno - di un concorso di responsabilità del che, attraversando improvvisamente la strada a R_ bordo del proprio velocipede, aveva impedito alla qualsiasi manovra per evitare l'urto. _2
A sostegno della propria tesi, l'appellante pone l'attenzione sui punti d'urto riscontrabili sui veicoli coinvolti e sulla posizione della carreggiata in cui, al momento, fu rinvenuta la chiazza di sangue. La compagnia contesta, altresì, la portata confessoria attribuita dalla dichiarazione resa dalla poiché la stessa non era rivolta alla parte danneggiata, né a _2
chi la rappresentava.
Tutto quanto premesso, la compagnia conclude come segue: “Voglia la Corte d'Appello di Napoli così decidere: a) Rigettare l'appello promosso da , , Parte_1 Parte_2
e , in quanto totalmente infondato;
per l'effetto, Parte_3 Parte_4
confermare la quantificazione dei danni e delle spese di lite sancita dalla sentenza di primo grado;
b) Accogliere l'appello incidentale promosso dall' e, per l'effetto -previa CP_1
ammissione ed espletamento di consulenza d'ufficio cinematica, volta alla esatta ricostruzione del sinistro, anche alla luce di quanto emerge dagli atti con riferimento alla condotta di guida di in parziale riforma della sentenza di primo grado, Persona_2
dichiarare nel merito la responsabilità concorrente, nel sinistro per cui è causa, della vittima
nella misura non inferiore al 50%, salva in ogni caso la maggiore Persona_2
percentuale che l'adita Corte riterrà attribuirgli;
c) in conseguenza dell'accoglimento dell'appello incidentale, rimodulare l'importo del risarcimento dovuto agli appellanti sulla base dell'accertato riparto di responsabilità; d) Condannare gli appellanti alle spese di lite, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.”
7.Sebbene ritualmente citata, non si è costituita in giudizio . Con ordinanza del _2
13.12.2022, ne è stata, quindi, dichiarata la contumacia.
8.Le parti non hanno depositato note scritte in vista dell'udienza del 18.3.2025, per la quale, con decreto del Presidente della Sezione del 19.2.2025, era stata disposta la trattazione scritta.
9. Con ordinanza del 21.3.2025, è stato disposto il rinvio all'udienza del 13.5.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., assegnando alle parti termine fino al 13.5.2025 per il deposito di note scritte.
10. Le parti non hanno depositato note scritte in vista dell'udienza del 13.5.2025, per lo svolgimento della quale, con ordinanza del 21.3.2025, era stata disposta la trattazione scritta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
2. L'art. 127 ter, IV comma, cod. proc. civ., introdotto con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023, recita: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
3. Nella specie, le parti non sono comparse per due udienze consecutive (quella del
18.3.2025 e quella del 13.5.2025). Le ordinanze di fissazione delle due udienze in questione sono state comunicate dalla Cancelleria alle parti costituite in giudizio.
In applicazione dell'art. 127 ter c.p.c., dunque, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
4. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, ult. comma, c.p.c.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
A) dichiara estinto il giudizio;
B) nulla sulle spese. Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 13.5.2025
Il Presidente dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est. dott. Luigi Mancini