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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/03/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3551/2022
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3551/2022
Oggi 24 marzo 2025, alle ore 11.02, innanzi al dott. Alfredo Spitaleri, sono comparsi:
- per l'avv. Giuseppe Cro il quale si riporta a tutti i propri scritti Parte_1
difensivi e conclude come da prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.
- per il l'avv. Elisa Miccichè la quale discute la causa riportandosi Controparte_1
ai propri scritti difensivi;
insiste nell'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa responsiva;
rileva in ogni caso la nullità dell'opposizione spiegata da controparte per la mancata partecipazione del terzo nel presente giudizio di merito, quale litisconsorte necessario, come da giurisprudenza della S.C.
L'avv. Cro si oppone all'eccezione di controparte in quanto infondata e inammissibile, insistendo nelle conclusioni già formulate.
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio. Quindi, rientrato dalla camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza dandone lettura in udienza ex art. 281-sexies c.p.c.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 1 di 4 N. R.G. 3551/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3551/2022
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Cro, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Elisa Miccichè, Controparte_1 P.IVA_1
giusta procura in atti;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 24.03.2025, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Oggetto di lite è il merito dell'opposizione proposta ex art. 615, co. 2, c.p.c. da Pt_1
Pag. 2 di 4 nel corso del procedimento esecutivo presso terzi iscritto al n. 1382/2021 R.G.E., Pt_1
conclusosi con ordinanza di estinzione, stante l'intervenuta revoca, in data 31.01.2022, dell'ordinanza ingiunzione emessa dal in data 31.07.2018. Controparte_1
1.1. - A sostegno dell'opposizione, ha dedotto ed eccepito che l'esecuzione sarebbe stata intrapresa illegittimamente, atteso che il “aveva, di fatto, esplicitamente, Controparte_1
riconosciuto il diritto del signor a mantenere le opere inizialmente realizzate Pt_1
abusivamente per cui non poteva chiedere il pagamento di una sanzione irrogata perché
l'opponente non le aveva rimosse” (cfr. pag. 4, atto di citazione). Ha concluso, pertanto, per la declaratoria di “nullità, improcedibilità, inammissibilità ed infondatezza della esecuzione intrapresa dal nei confronti dell'opponente”, con condanna dell'opposto Controparte_1
“al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore per la vessatorietà e l'infondatezza del procedimento esecutivo promosso, nella misura di € 20.000,00 o in quell'altra maggiore o minore misura che potrà essere determinata dal decidente, anche in via equitativa”, nonché al pagamento delle “spese e compensi dell'intero giudizio di opposizione”.
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il chiedendo Controparte_1
dichiararsi inammissibile l'opposizione o, comunque, rigettarsi la stessa.
3. - La causa è stata posta in decisione all'udienza del 24.03.2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
4. - Deve preliminarmente condividersi la statuizione resa dal G.E. in ordine all'intervenuta cessazione della materia del contendere, tenuto conto che il titolo esecutivo (ordinanza ingiunzione n. 38 del 31.07.2018) su cui il aveva fondato l'intrapresa Controparte_1
esecuzione è stato revocato con provvedimento del 31.01.2022.
5. - Ciò posto, va considerato che l'opponente ha instaurato il presente giudizio di merito al fine di accertare l'illegittimità dell'esecuzione intrapresa dal e, quindi, al Controparte_1
fine di ottenere - in evidente applicazione del principio della “soccombenza virtuale” - la condanna dell'opposto al pagamento delle spese di lite per l'intero giudizio di opposizione, nonché il risarcimento del danno.
5.1. - Tuttavia, ove la causa fosse giunta al suo naturale epilogo, l'opposizione sarebbe stata senz'altro dichiarata inammissibile per l'assorbente ragione che il titolo fondante l'esecuzione era costituito da un'ordinanza ingiunzione ex art. 31, co. 4-bis, d.P.R. n.
380/2001, che l'odierno opponente non aveva impugnato nei termini di legge innanzi al
Pag. 3 di 4 competente Tar Sicilia-Catania: in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c., infatti, il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni deducibili con un apposito mezzo di tutela, ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi successivi alla formazione del titolo esecutivo.
5.2. - La legittimità dell'esecuzione intrapresa dal determina, inoltre, il Controparte_1
rigetto della domanda risarcitoria, da reputarsi comunque infondata attesa la grave genericità dell'allegazione del danno e la totale mancanza di prova di esso.
6. - Le spese di lite seguono la soccombenza e, avuto riguardo all'attività processuale espletata nel corso del giudizio e allo scaglione di riferimento individuato in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, secondo il valore della controversia dichiarato in domanda (scaglione sino ad € 26.000,00), vanno liquidate come da dispositivo per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione ai valori medi, e per la fase decisionale ai valori minimi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3551/2022 r.g., così dispone:
1) Dichiara cessata la materia del contendere sull'opposizione ex art. 615 c.p.c.
2) Rigetta la domanda risarcitoria.
3) Condanna alla rifusione, in favore del delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.227,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
Così deciso a Siracusa, in data 24 marzo 2025
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 4 di 4
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3551/2022
Oggi 24 marzo 2025, alle ore 11.02, innanzi al dott. Alfredo Spitaleri, sono comparsi:
- per l'avv. Giuseppe Cro il quale si riporta a tutti i propri scritti Parte_1
difensivi e conclude come da prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.
- per il l'avv. Elisa Miccichè la quale discute la causa riportandosi Controparte_1
ai propri scritti difensivi;
insiste nell'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa responsiva;
rileva in ogni caso la nullità dell'opposizione spiegata da controparte per la mancata partecipazione del terzo nel presente giudizio di merito, quale litisconsorte necessario, come da giurisprudenza della S.C.
L'avv. Cro si oppone all'eccezione di controparte in quanto infondata e inammissibile, insistendo nelle conclusioni già formulate.
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio. Quindi, rientrato dalla camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza dandone lettura in udienza ex art. 281-sexies c.p.c.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 1 di 4 N. R.G. 3551/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3551/2022
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Cro, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Elisa Miccichè, Controparte_1 P.IVA_1
giusta procura in atti;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 24.03.2025, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Oggetto di lite è il merito dell'opposizione proposta ex art. 615, co. 2, c.p.c. da Pt_1
Pag. 2 di 4 nel corso del procedimento esecutivo presso terzi iscritto al n. 1382/2021 R.G.E., Pt_1
conclusosi con ordinanza di estinzione, stante l'intervenuta revoca, in data 31.01.2022, dell'ordinanza ingiunzione emessa dal in data 31.07.2018. Controparte_1
1.1. - A sostegno dell'opposizione, ha dedotto ed eccepito che l'esecuzione sarebbe stata intrapresa illegittimamente, atteso che il “aveva, di fatto, esplicitamente, Controparte_1
riconosciuto il diritto del signor a mantenere le opere inizialmente realizzate Pt_1
abusivamente per cui non poteva chiedere il pagamento di una sanzione irrogata perché
l'opponente non le aveva rimosse” (cfr. pag. 4, atto di citazione). Ha concluso, pertanto, per la declaratoria di “nullità, improcedibilità, inammissibilità ed infondatezza della esecuzione intrapresa dal nei confronti dell'opponente”, con condanna dell'opposto Controparte_1
“al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore per la vessatorietà e l'infondatezza del procedimento esecutivo promosso, nella misura di € 20.000,00 o in quell'altra maggiore o minore misura che potrà essere determinata dal decidente, anche in via equitativa”, nonché al pagamento delle “spese e compensi dell'intero giudizio di opposizione”.
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il chiedendo Controparte_1
dichiararsi inammissibile l'opposizione o, comunque, rigettarsi la stessa.
3. - La causa è stata posta in decisione all'udienza del 24.03.2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
4. - Deve preliminarmente condividersi la statuizione resa dal G.E. in ordine all'intervenuta cessazione della materia del contendere, tenuto conto che il titolo esecutivo (ordinanza ingiunzione n. 38 del 31.07.2018) su cui il aveva fondato l'intrapresa Controparte_1
esecuzione è stato revocato con provvedimento del 31.01.2022.
5. - Ciò posto, va considerato che l'opponente ha instaurato il presente giudizio di merito al fine di accertare l'illegittimità dell'esecuzione intrapresa dal e, quindi, al Controparte_1
fine di ottenere - in evidente applicazione del principio della “soccombenza virtuale” - la condanna dell'opposto al pagamento delle spese di lite per l'intero giudizio di opposizione, nonché il risarcimento del danno.
5.1. - Tuttavia, ove la causa fosse giunta al suo naturale epilogo, l'opposizione sarebbe stata senz'altro dichiarata inammissibile per l'assorbente ragione che il titolo fondante l'esecuzione era costituito da un'ordinanza ingiunzione ex art. 31, co. 4-bis, d.P.R. n.
380/2001, che l'odierno opponente non aveva impugnato nei termini di legge innanzi al
Pag. 3 di 4 competente Tar Sicilia-Catania: in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c., infatti, il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni deducibili con un apposito mezzo di tutela, ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi successivi alla formazione del titolo esecutivo.
5.2. - La legittimità dell'esecuzione intrapresa dal determina, inoltre, il Controparte_1
rigetto della domanda risarcitoria, da reputarsi comunque infondata attesa la grave genericità dell'allegazione del danno e la totale mancanza di prova di esso.
6. - Le spese di lite seguono la soccombenza e, avuto riguardo all'attività processuale espletata nel corso del giudizio e allo scaglione di riferimento individuato in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, secondo il valore della controversia dichiarato in domanda (scaglione sino ad € 26.000,00), vanno liquidate come da dispositivo per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione ai valori medi, e per la fase decisionale ai valori minimi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3551/2022 r.g., così dispone:
1) Dichiara cessata la materia del contendere sull'opposizione ex art. 615 c.p.c.
2) Rigetta la domanda risarcitoria.
3) Condanna alla rifusione, in favore del delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.227,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
Così deciso a Siracusa, in data 24 marzo 2025
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 4 di 4