Articolo unico.
E' data facolta' al comune di Giove di applicare nel 1890, alle sottoindicate specie di bestiame la seguente tassa:
Buoi, vacche e tori L. 10, per ogni capo; vitelli L. 9; cavalli e muli L. 8; porci, non compresi i poppanti, L. 4,75; asini sopra i due anni L. 4,50; capre, non comprese le poppanti, L. 1,30; lanuti, non compresi i poppanti, L. 1,05.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Torino, addi' 13 ottobre 1890.
UMBERTO.
Registrato alla Corte dei conti addi' 23 ottobre 1890.
Reg. 175. Atti del Governo a f. 238. Mandillo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
G. GIOLITTI.
E' data facolta' al comune di Giove di applicare nel 1890, alle sottoindicate specie di bestiame la seguente tassa:
Buoi, vacche e tori L. 10, per ogni capo; vitelli L. 9; cavalli e muli L. 8; porci, non compresi i poppanti, L. 4,75; asini sopra i due anni L. 4,50; capre, non comprese le poppanti, L. 1,30; lanuti, non compresi i poppanti, L. 1,05.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Torino, addi' 13 ottobre 1890.
UMBERTO.
Registrato alla Corte dei conti addi' 23 ottobre 1890.
Reg. 175. Atti del Governo a f. 238. Mandillo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
G. GIOLITTI.