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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 04/02/2026, n. 1784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1784 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1784/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'AMORE ASSUNTA, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18830/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RECUPERO n. 692417 IMU 2008
- RECUPERO n. 692417 IMU 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1816/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: come da atti e verbale di causa
Resistente: come da atti e verbale di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. impugna, con ricorso ritualmente notificato, il preavviso di pignoramento n. 692417/2025, notificato il 27/9/2025, correlato alle seguenti ingiunzioni: - 121606 del 22/04/2016, riguardante
ICI e relative sanzioni e interessi per l'anno di imposta 2008 ruolo emesso dall' ufficio tributi del Comune di torre Annunziata, secondo la Geset notificata il 04/05/2016; - 345211 del 21/11/2016, riguardante ICI e relative sanzioni e interessi per l'anno di imposta 2009 ruolo emesso dall' ufficio tributi del Comune di torre
Annunziata, secondo la Geset notificata il 05/12/2016; - 89752 del 28/05/2018, riguardante ICI e relative sanzioni e interessi per l'anno di imposta 2010 ruolo emesso dall' ufficio tributi del Comune di torre Annunziata, secondo la Geset notificata il 14/06/2018; - 89753 del 28/05/2018, riguardante TARSU/TARES e relative sanzioni e interessi per l'anno di imposta 2010/2011/2012/2013 ruolo emesso dall' ufficio tributi del Comune di torre Annunziata, secondo la Geset notificata il 14/06/2018; - 402235 del 22/12/2018, riguardante ICI e relative sanzioni e interessi per l'anno di imposta 2011 ruolo emesso dall' ufficio tributi del Comune di torre
Annunziata, secondo la Geset notificata il 27/12/2018; - 402236 del 22/12/2018, riguardante TARES e relative sanzioni e interessi per l'anno di imposta 2014 ruolo emesso dall' ufficio tributi del Comune di torre Annunziata, secondo la Geset notificata il 27/12/2018 per l'importo complessivo di € 4.787,06.
Assume a fondamento del ricorso la mancata notifica degli atti presupposti.
Si costituisce in giudizio la GE PA chiedendo il rigetto del ricorso ed eccepisce il difetto di giurisdizione dell'autorità adita posto che l'opposizione all'esecuzione o meglio all'atto esecutivo (pignoramento presso terzi) non poteva che rientrare nella cognizione del Giudice dell'Esecuzione. Deduce, altresì, che l'atto oggetto della presente impugnazione è un mero sollecito/invito/avviso bonario di pagamento onde la sua inammissibile impugnativa, vieppiù, in considerazione della rituale notifica degli atti prodromici, documentati nei seguenti termini:
1. Accertamento ICI 2008 del 23.10.2013, notificato in data 04.12.2013; 2. Accertamento
ICI 2009 del 11.12.2014, notificato in data 07.01.2015; 3. Accertamento ICI 2010 del 24.11.2015, notificato in data 21.12.2015; 4. Accertamento ICI 2011 del 10.10.2016, notificato in data 27.10.2016; 5. Accertamento
TARES 2013 del 22.12.2015, notificato in data 12.01.2016; 6. Accertamento TARI 2014 del 19.10.2016, notificato in data 23.01.2017; 7. Accertamento TARSU 2010-2012 del 22.12.2015, notificato in data
04.01.2016 ;
8. Ingiunzione n. 121606 del 22.04.2016, notificata in data 04.05.2016; 9. Ingiunzione n. 345211 del 21.11.2016, notificata in data 05.12.2016; 10. Ingiunzione n. 89752 del 28.05.2018, notificata in data
14.05.2018; 11. Ingiunzione n. 89753 del 28.05.2018, notificata in data 14.05.2018; 12. Ingiunzione n. 402235 del 21.12.2018, notificata in data 27.12.2018; 13. Ingiunzione n. 402236 del 21.12.2018, notificata in data
27.12.2018; 14. Intimazione n. 424621 del 11.10.2017, notificata in data 20.10.2017; 15. Intimazione n.
220279 del 08.06.2018, notificata in data 12.06.2018; 16. Intimazione n. 667504 del 16.10.2019, notificata in data 20.10.2019 ; 17. Intimazione n. 779 del 07.01.2022, notificata in data 25.01.2022 ; 18. Intimazione
n. 780 del 07.01.2022, notificata in data 25.01.2022; 19. PPT fitti e pigioni n. 424619/2017, notificata in data
17.10.2017 ; 20. PPT crediti verso terzi n. 220278/2018, notificata in data 11.06.2018 ; 21. PPT crediti verso terzi n. 389774/2018, notificata in data 14.11.2018; 22. PPT fitti e pigioni n. 667503/2019, notificata in data
17.10.2019.
Chiede, quindi, il rigetto del ricorso con favore di spese e competenze di giudizio e con ulteriore condanna di parte ricorrente con condanna dell'opponente al pagamento di una somma equitativamente determinata, ex art. 96, comma 3 cpc.
Parte ricorrente deposita memorie aggiuntive con cui contesta la legittimità delle notifiche come eseguite ed eccepisce la prescrizione delle pretese.
La Corte all'esito dell'udienza del 3.2.2026 decide la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare infondato e non meritevole di accoglimento.
Il preavviso di pignoramento è stato impugnato con riferimento agli avvisi di accertamento ivi indicati ritualmente notificati (cfr. cartoline postali con l'indicazione del numero dell'avviso e ricevute di avvenuta consegna delle notifiche eseguite via pec).
Con particolare riferimento alle eccezioni sollevate da parte ricorrente con le memorie aggiuntive, posto che l'eccezione di prescrizione non può essere esaminata in quanto tardiva non essendo stata proposta con il ricorso introduttivo, le eccezioni di nullità delle notifiche appaiono palesemente infondate posto che le notifiche della cartelle sottese l'atto impugnato risultano ricevute dal destinatario e a mezzo pec, documentando quest'ultime con le ricevute di avvenuta consegna.
La Suprema Corte in più occasioni ha statuito che, nel caso di notifica eseguita a mezzo del servizio postale, tanto direttamente ad opera dell'ente impositore, ovvero dell'agente di riscossione, quanto per il tramite dell'ufficiale giudiziario, le attestazioni che emergono dall'avviso di ricevimento - secondo le concrete prescrizioni riferibili all'una e all'altra modalità di notifica - godono della stessa fede privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ. e quindi sono impugnabili con querela di falso, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass., 21 febbraio 2020, n. 4556; Cass., 25 luglio 2018, n. 19795; Cass.,
5 agosto 2016, n. 16488; Cass., 6 marzo 2015, n. 4567; Cass., 12 gennaio 2012, n. 270; Cass., 27 maggio
2011, n. 11708; Cass., 17 dicembre 2010, n. 25616; Cass., 29 gennaio 2008, n. 1906; Cass., 13 giugno
2007, n. 13812; Cass., 4 agosto 2006, n. 17723).
E ancora, in caso di notificazione a mezzo PEC, la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, è idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che solleva la relativa eccezione, dell'esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato.
Ebbene, l'omessa impugnativa di detti avvisi determina il cristallizzarsi della pretesa per tutti i fatti verificatisi anteriormente ad essa. Invero, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.
Il ricorso va, pertanto, respinto.
Va, infine, respinta la domanda ex art.96 c.p.c. avanzata dalla parte resistente posto che difetta la prova della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi affinché possa configurarsi in capo alla parte ricorrente la responsabilità processuale aggravata da lite temeraria.
Il rigetto della domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicchè non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente che si liquidano per ciascuna in € 800,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Napoli il 3 febbraio 2026.
Il Giudice
dr.ssa Assunta d'Amore
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'AMORE ASSUNTA, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18830/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RECUPERO n. 692417 IMU 2008
- RECUPERO n. 692417 IMU 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1816/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: come da atti e verbale di causa
Resistente: come da atti e verbale di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. impugna, con ricorso ritualmente notificato, il preavviso di pignoramento n. 692417/2025, notificato il 27/9/2025, correlato alle seguenti ingiunzioni: - 121606 del 22/04/2016, riguardante
ICI e relative sanzioni e interessi per l'anno di imposta 2008 ruolo emesso dall' ufficio tributi del Comune di torre Annunziata, secondo la Geset notificata il 04/05/2016; - 345211 del 21/11/2016, riguardante ICI e relative sanzioni e interessi per l'anno di imposta 2009 ruolo emesso dall' ufficio tributi del Comune di torre
Annunziata, secondo la Geset notificata il 05/12/2016; - 89752 del 28/05/2018, riguardante ICI e relative sanzioni e interessi per l'anno di imposta 2010 ruolo emesso dall' ufficio tributi del Comune di torre Annunziata, secondo la Geset notificata il 14/06/2018; - 89753 del 28/05/2018, riguardante TARSU/TARES e relative sanzioni e interessi per l'anno di imposta 2010/2011/2012/2013 ruolo emesso dall' ufficio tributi del Comune di torre Annunziata, secondo la Geset notificata il 14/06/2018; - 402235 del 22/12/2018, riguardante ICI e relative sanzioni e interessi per l'anno di imposta 2011 ruolo emesso dall' ufficio tributi del Comune di torre
Annunziata, secondo la Geset notificata il 27/12/2018; - 402236 del 22/12/2018, riguardante TARES e relative sanzioni e interessi per l'anno di imposta 2014 ruolo emesso dall' ufficio tributi del Comune di torre Annunziata, secondo la Geset notificata il 27/12/2018 per l'importo complessivo di € 4.787,06.
Assume a fondamento del ricorso la mancata notifica degli atti presupposti.
Si costituisce in giudizio la GE PA chiedendo il rigetto del ricorso ed eccepisce il difetto di giurisdizione dell'autorità adita posto che l'opposizione all'esecuzione o meglio all'atto esecutivo (pignoramento presso terzi) non poteva che rientrare nella cognizione del Giudice dell'Esecuzione. Deduce, altresì, che l'atto oggetto della presente impugnazione è un mero sollecito/invito/avviso bonario di pagamento onde la sua inammissibile impugnativa, vieppiù, in considerazione della rituale notifica degli atti prodromici, documentati nei seguenti termini:
1. Accertamento ICI 2008 del 23.10.2013, notificato in data 04.12.2013; 2. Accertamento
ICI 2009 del 11.12.2014, notificato in data 07.01.2015; 3. Accertamento ICI 2010 del 24.11.2015, notificato in data 21.12.2015; 4. Accertamento ICI 2011 del 10.10.2016, notificato in data 27.10.2016; 5. Accertamento
TARES 2013 del 22.12.2015, notificato in data 12.01.2016; 6. Accertamento TARI 2014 del 19.10.2016, notificato in data 23.01.2017; 7. Accertamento TARSU 2010-2012 del 22.12.2015, notificato in data
04.01.2016 ;
8. Ingiunzione n. 121606 del 22.04.2016, notificata in data 04.05.2016; 9. Ingiunzione n. 345211 del 21.11.2016, notificata in data 05.12.2016; 10. Ingiunzione n. 89752 del 28.05.2018, notificata in data
14.05.2018; 11. Ingiunzione n. 89753 del 28.05.2018, notificata in data 14.05.2018; 12. Ingiunzione n. 402235 del 21.12.2018, notificata in data 27.12.2018; 13. Ingiunzione n. 402236 del 21.12.2018, notificata in data
27.12.2018; 14. Intimazione n. 424621 del 11.10.2017, notificata in data 20.10.2017; 15. Intimazione n.
220279 del 08.06.2018, notificata in data 12.06.2018; 16. Intimazione n. 667504 del 16.10.2019, notificata in data 20.10.2019 ; 17. Intimazione n. 779 del 07.01.2022, notificata in data 25.01.2022 ; 18. Intimazione
n. 780 del 07.01.2022, notificata in data 25.01.2022; 19. PPT fitti e pigioni n. 424619/2017, notificata in data
17.10.2017 ; 20. PPT crediti verso terzi n. 220278/2018, notificata in data 11.06.2018 ; 21. PPT crediti verso terzi n. 389774/2018, notificata in data 14.11.2018; 22. PPT fitti e pigioni n. 667503/2019, notificata in data
17.10.2019.
Chiede, quindi, il rigetto del ricorso con favore di spese e competenze di giudizio e con ulteriore condanna di parte ricorrente con condanna dell'opponente al pagamento di una somma equitativamente determinata, ex art. 96, comma 3 cpc.
Parte ricorrente deposita memorie aggiuntive con cui contesta la legittimità delle notifiche come eseguite ed eccepisce la prescrizione delle pretese.
La Corte all'esito dell'udienza del 3.2.2026 decide la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare infondato e non meritevole di accoglimento.
Il preavviso di pignoramento è stato impugnato con riferimento agli avvisi di accertamento ivi indicati ritualmente notificati (cfr. cartoline postali con l'indicazione del numero dell'avviso e ricevute di avvenuta consegna delle notifiche eseguite via pec).
Con particolare riferimento alle eccezioni sollevate da parte ricorrente con le memorie aggiuntive, posto che l'eccezione di prescrizione non può essere esaminata in quanto tardiva non essendo stata proposta con il ricorso introduttivo, le eccezioni di nullità delle notifiche appaiono palesemente infondate posto che le notifiche della cartelle sottese l'atto impugnato risultano ricevute dal destinatario e a mezzo pec, documentando quest'ultime con le ricevute di avvenuta consegna.
La Suprema Corte in più occasioni ha statuito che, nel caso di notifica eseguita a mezzo del servizio postale, tanto direttamente ad opera dell'ente impositore, ovvero dell'agente di riscossione, quanto per il tramite dell'ufficiale giudiziario, le attestazioni che emergono dall'avviso di ricevimento - secondo le concrete prescrizioni riferibili all'una e all'altra modalità di notifica - godono della stessa fede privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ. e quindi sono impugnabili con querela di falso, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass., 21 febbraio 2020, n. 4556; Cass., 25 luglio 2018, n. 19795; Cass.,
5 agosto 2016, n. 16488; Cass., 6 marzo 2015, n. 4567; Cass., 12 gennaio 2012, n. 270; Cass., 27 maggio
2011, n. 11708; Cass., 17 dicembre 2010, n. 25616; Cass., 29 gennaio 2008, n. 1906; Cass., 13 giugno
2007, n. 13812; Cass., 4 agosto 2006, n. 17723).
E ancora, in caso di notificazione a mezzo PEC, la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, è idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che solleva la relativa eccezione, dell'esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato.
Ebbene, l'omessa impugnativa di detti avvisi determina il cristallizzarsi della pretesa per tutti i fatti verificatisi anteriormente ad essa. Invero, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.
Il ricorso va, pertanto, respinto.
Va, infine, respinta la domanda ex art.96 c.p.c. avanzata dalla parte resistente posto che difetta la prova della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi affinché possa configurarsi in capo alla parte ricorrente la responsabilità processuale aggravata da lite temeraria.
Il rigetto della domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicchè non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente che si liquidano per ciascuna in € 800,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Napoli il 3 febbraio 2026.
Il Giudice
dr.ssa Assunta d'Amore