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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/09/2025, n. 12597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12597 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 43540 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021, posta in deliberazione all'udienza del 18 marzo 2025, (con termine alle parti di giorni sessanta e giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente
Tra
IG.ra , elettivamente domiciliato in Roma, Via Parte_1
Archimede 35, presso lo Studio dell'Avv. Carmelo Lorenzo Mazzeo, che la rappresenta e difende per procura in atti
ATTRICE
E
nella persona Controparte_1
dell'amministratore pro tempore Rag. elettivamente CP_2
domiciliato in Roma, Via Cola di Rienzo 28, presso lo Studio degli
Avv.ti Simona Giudici e Alessia Polverini, che lo rappresentano e difendono per procura in atti
CONVENUTO OGGETTO: Pagamento somme
CONCLUSIONI
All'udienza del 18 marzo 2025, le parti concludevano riportandosi ai propri atti e alle proprie istanze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la IG.ra
[...]
esponeva di essere stata nominata amministratrice del Parte_1
Supercondominio di Largo Emanuele Rispoli 24 con un compenso annuo di euro 5.300,00, oltre oneri, e di aver rinunciato all'incarico in data 12 febbraio 2020.
Richiamava il verbale di passaggio di consegne al nuovo amministratore nel quale si dava atto del rimborso dovutole, per euro
12.154,64 ed evidenziava che nulla le era stato però corrisposto.
Concludeva richiedendo la condanna del convenuto al pagamento della somma di euro 12.853,04, quale importo complessivamente maturato, oltre interessi.
Si costituiva in giudizio il Controparte_1
[...
, che contestava la pretesa creditoria di controparte, sfornita di prova, oltre che la nullità della nomina dell'attrice, in quanto priva dell'indicazione del compenso.
Rilevava poi l'inadempimento di controparte al contratto di mandato, determinativo di danni, evidenziando l'assenza di prova in ordine alle anticipazioni dall'attrice rivendicate e concludeva richiedendo il rigetto delle domande attoree, con condanna ex art. 96 c.p.c.
La causa veniva trattenuta a decisione all'udienza del 18 marzo 2025, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre innanzi tutto evidenziare che con la domanda introduttiva del presente giudizio parte attrice ha richiesto la condanna di controparte al pagamento della complessiva somma di euro 12.853,04, dovuta, come da avviso di fattura in atti, a titolo di compenso maturato per l'amministrazione condominiale per gli anni 2018 e 2019, nonché per il periodo dal 1 gennaio 2020 al 12 febbraio 2020.
Ora, come noto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che, in tema di condominio, l'accettazione da parte del nuovo amministratore della documentazione condominiale consegnatagli dal precedente così come un pagamento parziale, a titolo di acconto di una maggiore somma, non costituiscono prove idonee del debito nei confronti di quest'ultimo da parte dei condomini per l'importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili, spettando pur sempre all'assemblea di approvare il conto consuntivo, onde confrontarlo con il preventivo ovvero valutare l'opportunità delle spese affrontate d'iniziativa dell' amministratore. La sottoscrizione del verbale di consegna della documentazione, apposta dal nuovo amministratore, non integra, pertanto, una ricognizione di debito fatta dal condominio in relazione alle anticipazioni di pagamenti ascritte al precedente amministratore e risultanti dalla situazione di cassa registrata. (C.C. 5062/20).
Deve quindi innanzi tutto evidenziarsi come il riconoscimento del rimborso di euro 12.154,64 in favore dell'attrice, di cui al verbale di passaggio delle consegne in data 27 maggio 2020, sottoscritto dall'amministratore uscente e da quello entrante, non appare idoneo, alla luce dei citati principi giurisprudenziali, a configurare un riconoscimento, in capo al Supercondominio, del debito maturato nei confronti dell'attrice, dovendo in ogni caso l'assemblea approvare gli importi richiesti e di cui al verbale in oggetto. Chiarito ciò, non devono essere condivise le censure di nullità della nomina attorea quale amministratrice, per come tempestivamente formulate dal convenuto, e ciò tenuto conto che, come da documentazione in atti, nel corso delle assemblee in data 16 febbraio
2017 e 5 dicembre 2018 si procedeva alla “conferma” dell'incarico alla IG.ra , così dovendosi ritenere che la stessa abbia Parte_1
riguardato anche il compenso richiesto, ed approvato, dall'assemblea, per come emergente dalla delibera in data 18 febbraio 2016, laddove veniva specificata la somma annua, a titolo di compenso, di euro
5.300,00, oltre IVA.
Deve tuttavia evidenziarsi, come da giurisprudenza della Suprema
Corte, che in tema di condominio, l'assemblea è l'organo competente alla previsione e ratifica delle spese condominiali, sicché, in mancanza di un rendiconto approvato, il credito per compenso dell'amministratore non può ritenersi né liquido né esigibile (C.C.
17713/23).
Nel caso di specie, a fronte della richiesta attorea di pagamento del compenso maturato, parte convenuta ha, nella propria prospettazione, evidenziato l'inadempimento di controparte agli obblighi discendenti dal mandato ricevuto, rilevando, fra l'altro, la mancata convocazione per l'approvazione dei bilanci consuntivi per le annualità 2017 – 2018
e 2019, che in ogni caso non venivano approvati, come da verbale in data 26 gennaio 2021.
Peraltro, la stessa attrice ha dato atto di aver convocato un'assemblea, nel dicembre 2019, per l'approvazione dei detti bilanci nel corso della quale, tuttavia, gli stessi non venivano approvati, non apparendo rilevante, in ogni caso, l'avvenuta predisposizione dei rendiconti per gli anni in oggetto in assenza di specifica approvazione degli stessi in sede assembleare. A ciò consegue come, indipendentemente da ogni ulteriore valutazione, l'importo richiesto a titolo di compenso da parte attrice non debba essere riconosciuto, non potendo lo stesso, in assenza di apposita delibera di approvazione del relativo rendiconto, considerarsi liquido ed esigibile, e quindi dovuto da parte del convenuto.
Deve poi aggiungersi, per come chiarito dall'attrice nella propria memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., che gli importi azionati nella presente sede risultano riferirsi esclusivamente a quanto richiesto a titolo di compenso, e non di anticipazioni, laddove, invece, i bilanci consuntivi delle Gestioni dei lavori ascensore matr. 8566, impianto antincendio, impianto ascensore e operatori cancelli, e delle relative ripartizioni, di cui al prodotto avviso di fattura, risultano essere stati, in base alla documentazione in atti, oggetto di apposita approvazione in sede assembleare in data 26 gennaio 2021; a ciò consegue che l'importo richiesto a titolo di compenso per le dette gestione, pari ad euro complessivi 1.140,37, debba essere riconosciuto in favore dell'attrice, evidenziandosi come, anche a fronte delle deduzioni del convenuto in ordine all'inadempimento di controparte, nessuna censura veniva avanzata sul punto, in sede assembleare, in relazione ai punti 4, 5, 6 e 7 dell'ordine del giorno.
Né alcuna specifica e tempestiva contestazione è stata dal convenuto avanzata in relazione alla quantificazione degli importi richiesti a titolo di compenso da parte attrice per le dette gestioni.
Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto, la domanda attorea deve pertanto essere parzialmente accolta e il convenuto deve quindi essere condannato al pagamento, in favore di controparte, della somma complessiva di euro 1.140,37, oltre oneri di legge, nonché interessi legali sino al saldo. Le spese di lite, in considerazione della parziale soccombenza reciproca di entrambe le parti, vengono interamente compensate.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede;
I. Condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di euro 1.140,37, oltre oneri di legge, nonché interessi legali sino al saldo;
II. Rigetta per il resto la domanda attrice;
III. Compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma il 15 settembre 2025
IL GIUDICE
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 43540 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021, posta in deliberazione all'udienza del 18 marzo 2025, (con termine alle parti di giorni sessanta e giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente
Tra
IG.ra , elettivamente domiciliato in Roma, Via Parte_1
Archimede 35, presso lo Studio dell'Avv. Carmelo Lorenzo Mazzeo, che la rappresenta e difende per procura in atti
ATTRICE
E
nella persona Controparte_1
dell'amministratore pro tempore Rag. elettivamente CP_2
domiciliato in Roma, Via Cola di Rienzo 28, presso lo Studio degli
Avv.ti Simona Giudici e Alessia Polverini, che lo rappresentano e difendono per procura in atti
CONVENUTO OGGETTO: Pagamento somme
CONCLUSIONI
All'udienza del 18 marzo 2025, le parti concludevano riportandosi ai propri atti e alle proprie istanze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la IG.ra
[...]
esponeva di essere stata nominata amministratrice del Parte_1
Supercondominio di Largo Emanuele Rispoli 24 con un compenso annuo di euro 5.300,00, oltre oneri, e di aver rinunciato all'incarico in data 12 febbraio 2020.
Richiamava il verbale di passaggio di consegne al nuovo amministratore nel quale si dava atto del rimborso dovutole, per euro
12.154,64 ed evidenziava che nulla le era stato però corrisposto.
Concludeva richiedendo la condanna del convenuto al pagamento della somma di euro 12.853,04, quale importo complessivamente maturato, oltre interessi.
Si costituiva in giudizio il Controparte_1
[...
, che contestava la pretesa creditoria di controparte, sfornita di prova, oltre che la nullità della nomina dell'attrice, in quanto priva dell'indicazione del compenso.
Rilevava poi l'inadempimento di controparte al contratto di mandato, determinativo di danni, evidenziando l'assenza di prova in ordine alle anticipazioni dall'attrice rivendicate e concludeva richiedendo il rigetto delle domande attoree, con condanna ex art. 96 c.p.c.
La causa veniva trattenuta a decisione all'udienza del 18 marzo 2025, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre innanzi tutto evidenziare che con la domanda introduttiva del presente giudizio parte attrice ha richiesto la condanna di controparte al pagamento della complessiva somma di euro 12.853,04, dovuta, come da avviso di fattura in atti, a titolo di compenso maturato per l'amministrazione condominiale per gli anni 2018 e 2019, nonché per il periodo dal 1 gennaio 2020 al 12 febbraio 2020.
Ora, come noto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che, in tema di condominio, l'accettazione da parte del nuovo amministratore della documentazione condominiale consegnatagli dal precedente così come un pagamento parziale, a titolo di acconto di una maggiore somma, non costituiscono prove idonee del debito nei confronti di quest'ultimo da parte dei condomini per l'importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili, spettando pur sempre all'assemblea di approvare il conto consuntivo, onde confrontarlo con il preventivo ovvero valutare l'opportunità delle spese affrontate d'iniziativa dell' amministratore. La sottoscrizione del verbale di consegna della documentazione, apposta dal nuovo amministratore, non integra, pertanto, una ricognizione di debito fatta dal condominio in relazione alle anticipazioni di pagamenti ascritte al precedente amministratore e risultanti dalla situazione di cassa registrata. (C.C. 5062/20).
Deve quindi innanzi tutto evidenziarsi come il riconoscimento del rimborso di euro 12.154,64 in favore dell'attrice, di cui al verbale di passaggio delle consegne in data 27 maggio 2020, sottoscritto dall'amministratore uscente e da quello entrante, non appare idoneo, alla luce dei citati principi giurisprudenziali, a configurare un riconoscimento, in capo al Supercondominio, del debito maturato nei confronti dell'attrice, dovendo in ogni caso l'assemblea approvare gli importi richiesti e di cui al verbale in oggetto. Chiarito ciò, non devono essere condivise le censure di nullità della nomina attorea quale amministratrice, per come tempestivamente formulate dal convenuto, e ciò tenuto conto che, come da documentazione in atti, nel corso delle assemblee in data 16 febbraio
2017 e 5 dicembre 2018 si procedeva alla “conferma” dell'incarico alla IG.ra , così dovendosi ritenere che la stessa abbia Parte_1
riguardato anche il compenso richiesto, ed approvato, dall'assemblea, per come emergente dalla delibera in data 18 febbraio 2016, laddove veniva specificata la somma annua, a titolo di compenso, di euro
5.300,00, oltre IVA.
Deve tuttavia evidenziarsi, come da giurisprudenza della Suprema
Corte, che in tema di condominio, l'assemblea è l'organo competente alla previsione e ratifica delle spese condominiali, sicché, in mancanza di un rendiconto approvato, il credito per compenso dell'amministratore non può ritenersi né liquido né esigibile (C.C.
17713/23).
Nel caso di specie, a fronte della richiesta attorea di pagamento del compenso maturato, parte convenuta ha, nella propria prospettazione, evidenziato l'inadempimento di controparte agli obblighi discendenti dal mandato ricevuto, rilevando, fra l'altro, la mancata convocazione per l'approvazione dei bilanci consuntivi per le annualità 2017 – 2018
e 2019, che in ogni caso non venivano approvati, come da verbale in data 26 gennaio 2021.
Peraltro, la stessa attrice ha dato atto di aver convocato un'assemblea, nel dicembre 2019, per l'approvazione dei detti bilanci nel corso della quale, tuttavia, gli stessi non venivano approvati, non apparendo rilevante, in ogni caso, l'avvenuta predisposizione dei rendiconti per gli anni in oggetto in assenza di specifica approvazione degli stessi in sede assembleare. A ciò consegue come, indipendentemente da ogni ulteriore valutazione, l'importo richiesto a titolo di compenso da parte attrice non debba essere riconosciuto, non potendo lo stesso, in assenza di apposita delibera di approvazione del relativo rendiconto, considerarsi liquido ed esigibile, e quindi dovuto da parte del convenuto.
Deve poi aggiungersi, per come chiarito dall'attrice nella propria memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., che gli importi azionati nella presente sede risultano riferirsi esclusivamente a quanto richiesto a titolo di compenso, e non di anticipazioni, laddove, invece, i bilanci consuntivi delle Gestioni dei lavori ascensore matr. 8566, impianto antincendio, impianto ascensore e operatori cancelli, e delle relative ripartizioni, di cui al prodotto avviso di fattura, risultano essere stati, in base alla documentazione in atti, oggetto di apposita approvazione in sede assembleare in data 26 gennaio 2021; a ciò consegue che l'importo richiesto a titolo di compenso per le dette gestione, pari ad euro complessivi 1.140,37, debba essere riconosciuto in favore dell'attrice, evidenziandosi come, anche a fronte delle deduzioni del convenuto in ordine all'inadempimento di controparte, nessuna censura veniva avanzata sul punto, in sede assembleare, in relazione ai punti 4, 5, 6 e 7 dell'ordine del giorno.
Né alcuna specifica e tempestiva contestazione è stata dal convenuto avanzata in relazione alla quantificazione degli importi richiesti a titolo di compenso da parte attrice per le dette gestioni.
Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto, la domanda attorea deve pertanto essere parzialmente accolta e il convenuto deve quindi essere condannato al pagamento, in favore di controparte, della somma complessiva di euro 1.140,37, oltre oneri di legge, nonché interessi legali sino al saldo. Le spese di lite, in considerazione della parziale soccombenza reciproca di entrambe le parti, vengono interamente compensate.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede;
I. Condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di euro 1.140,37, oltre oneri di legge, nonché interessi legali sino al saldo;
II. Rigetta per il resto la domanda attrice;
III. Compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma il 15 settembre 2025
IL GIUDICE