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Sentenza 10 maggio 2024
Sentenza 10 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 10/05/2024, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA - SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Genova in funzione di Giudice Monocratico del Lavoro in persona del dott. Francesca Maria Parodi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
elettivamente domiciliata/o in VIA G. Parte_1
D'ANNUNZIO, 2/26 C 16121 GENOVA presso l'avv. BELTRAMINI GIANLUCA che la/o rappresenta per mandato a margine del ricorso ricorrente contro
, Controparte_1 elettivamente domiciliata/o in PIAZZA DELLA VITTORIA, 6 R 16121 GENOVA presso l'avv. CAPURSO PIETRO che la/o rappresenta per mandato a margine della memoria di costituzione convenuto
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato il 25 marzo 2024 ha Parte_1 convenuto in giudizio l' per vedersi riconosciuto l'assegno ordinario di CP_1 invalidità dalla data della domanda amministrativa ( agosto 2021) e conseguentemente condannare l al pagamento degli arretrati maturati nel CP_1 periodo dall'1.8.2021 all'1.12.2021.
Allegava di aver introdotto ricorso ex art 445 bis cpc , definito con decreto di del Tribunale di Genova n. 1579/2022 del 16.10.2022, il quale ha omologato le risultanze della CTU attestanti la sussistenza dei requisiti sanitari a far data dalla data di presentazione della domanda ammnistrativa ( 1 agosto 2021) .
Dava atto che, a seguito dell'eccezione svolta dall' in sede di ATP circa il CP_1 difetto in capo al ricorrente della necessaria contribuzione, aveva chiesto ed ottenuto il pagamento della rateizzazione dei contributi mancanti, con ultimo versamento documentato in atti al dicembre 2022. Il Giudice del procedimento ex art 445 bis cpc aveva quindi proceduto all'accertamento del requisito sanitario e omologato le risultanze della Consulenza che concludevano per la sussistenza del requisito sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Resisteva in giudizio l' , rilevando che i requisiti per il riconoscimento CP_1 dell'assegno di invalidità ex legge 222/1984 devono sussistere alla data di presentazione della domanda e che, in effetti, ferma la sussistenza del requisito sanitario come accertato in sede di ATP, il diritto non poteva che riconoscersi dal momento in cui anche il secondo requisito era venuto in essere ovvero con decorrenza dal dicembre 2022.
Sulla basi di tali difese la causa può ora giungere a conclusione. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
E' noto che per l'ottenimento delle prestazioni di invalidità civile quale l'assegno di invalidità ex lege 22/1984 , l'interessato è previamente tenuto all'instaurazione del procedimento per ATP per la sussistenza del requisito sanitario, quale condizione di procedibilità dell'azione di merito ex art 444 cpc.
L'oggetto del procedimento per ATP è pertanto limitato a tale ambito, restando da esso esclusi l'accertamento sugli ulteriori elementi costitutivi del diritto ( Cassazione 270/2010/2018 , Cassazione 9876/2019 ) . Non deve quindi fraintendersi il decisum delle sentenze della Corte di Cassazione citate dalla difesa del ricorrente ( Cassazione SU 12903/2021 e Cassazione n 5718
/2021), secondo le quali nel corso del procedimento per ATP ex art 445 bis cpc il Giudice deve accertare la sussistenza dei requisiti preliminari all'ammissibilità della domanda.
Ed infatti “ …Questa Corte ha chiarito che "In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di Ric. 2018 n. 16221 sez. ML - ud. 10-11-2020 -2- evitare l'emissione del decreto di omologa - ai sensi dei commi 4 e 5 del citato articolo - può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione, sicché, in mancanza di contestazioni anche per profili diversi da quelli attinenti l'accertamento sanitario, il decreto di omologa diviene definitivo e non è successivamente contestabile, né il provvedimento ricorribile ai sensi dell'art. 111 Cost." (Cass.n.
22721/2016) Il principio in questione evidenzia la necessità che il giudice accerti i preliminari requisiti di ammissibilità della domanda tra i quali la tempestività del ricorso. In proposito si è chiarito che il procedimento per ATPO "richiede che il giudice adito accerti sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall'art. 445 bis cod. proc. civ., nonché la presentazione della domanda amministrativa, l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario;
ed inoltre il profilo dell'interesse ad agire dovrà, dal giudice, essere valutato nella prospettiva dell'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si afferma titolare;
utilità che potrebbe difettare ove manifestamente manchino, con una valutazione prima Ade, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente Org_ domanda l .. Solo qualora tale verifica abbia dato esito positivo e sussistano, sulla base della prospettazione effettuata dal ricorrente, i requisiti per darsi ingresso all'accertamento tecnico, il giudice potrà proseguire nella procedura descritta dalla disposizione, dovendo altrimenti dichiarare il ricorso inammissibile, con pronuncia priva di incidenza con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale (come ritenuto da Cass. n. 5338 del 2014), che non preclude l'ordinario giudizio di cognizione Ric. 2018 n. 16221 sez. ML - ud. 10-11-2020 -3- sul diritto vantato" ( Cass.n. 24306/2016 ; a tal riguardo anche Cass. n. 20847/2019).
Al Giudice dell'ATP è quindi richiesta una valutazione circa la sussistenza per l'ammissibilità dei requisiti processuali relativi alla domanda, per cui , ove rilevato per quanto qui rileva, che il ricorrente non ha interesse all'accertamento sanitario perché comunque non potrà mai ottenere la prestazione richiesta per difetto del requisito contributivo, il procedimento dovrà essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, sanza che intervenga con efficacia di giudicato sulla sussistenza degli ulteriori requisiti costitutivi del diritto. Ed infatti la stessa Corte di Cassazione nelle pronunce sopra richiamate osserva che, ove ritenute sussistenti le condizioni dell'azione o degli altri requisiti per l'ottenimento della prestazione richiesta “ …. il giudice potrà proseguire nella procedura descritta dalla disposizione, dovendo altrimenti dichiarare il ricorso inammissibile, con pronuncia priva di incidenza con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale (come ritenuto da Cass. n. 5338 del 2014), che non preclude l'ordinario giudizio di cognizione.
Orbene, poiché è pacifico nel caso di specie che , al momento della presentazione della domanda amministrativa non sussisteva il requisito contributivo richiesto dalla legge 222/84 , ma che tale requisito si è perfezionato solo a seguito di pagamento rateale della contribuzione mancante ( dicembre 2022) , il comportamento dell' CP_1 che ha riconosciuto la prestazione solo con decorrenza da tale momento, deve considerarsi corretto. Non può essere in senso contrario darsi rilievo alla comunicazione CP_1 dell'8.11.2022 con cui l' , autorizzando la rateazione della contribuzione, ha CP_1 sollecitato la parte a provvedere rapidamente per non perdere la decorrenza del già avvenuto riconoscimento.
E' principio generale quello secondo il quale in materia previdenziale i requisiti della sussistenza di un prestazione vanno valutati al momento di presentazione della domanda amministrativa e se, insorti successivamente ad essa, il diritto potrà essere riconosciuto solo a partire dal perfezionamento di ogni elemento costitutivo della fattispecie. La materia è sottratta alla disponibilità delle parti è non è ravvisabile alcuna deroga al principio generale, sovra espresso. Il ricorso va pertanto respinto. Le spese di lite vanno compensate per metà in ragione del possibile equivoco ingenerato dalla risposta dell' dell'8.11.2021 che può aver ingenerato un CP_1 affidamento nel ricorrente circa il rispetto dell'originaria decorrenza.
La frazione residua segue la condanna della parte soccombente
Il Giudice definendo il giudizio,
1. respinge il ricorso;
2. compensa fra le parti per metà le spese di lite;
3. condanna il ricorrente al pagamento in favore dell della frazione residua CP_1 che si liquida in euro 600,00.
Genova, 10/05/2024 Il Giudice
Francesca Maria Parodi