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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/12/2025, n. 11478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11478 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
I Sezione Civile
S E N T E N Z A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati:
Dr. Raffaele Sdino Presidente
Dr.ssa Eva Scalfati giudice
Dr. Alessio Marfé giudice rel./est. riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7742/2025 Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA
nato il [...] a [...], C.F. rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. CARBONE ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia
- attore
E
, nata il [...] a [...], C.F. CP_1 C.F._2
- convenuta contumace
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3/04/2025, la parte ricorrente chiedeva Parte_1 pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con in NAPOLI il CP_1
29/07/1993 (atto n. 246, P.I, Serie A, ufficio 23, anno 1993), riferendo che tra le parti era intervenuta sentenza di separazione, RG n. 17329/2023. Riferiva, altresì, che dall'unione tra i predetti nasceva di anni 32, maggiorenne ed economicamente indipendente. Per_1
All'udienza dell'11/11/2025, innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis.14 c.p.c., compariva sia il ricorrente, assistito dal proprio difensore, e anche la sig.ra , senza l'assistenza di un difensore. Informata dal Giudice della possibilità di CP_1 nominare un difensore, la stessa non chiedeva di avvalersene, dichiarando, comunque, di aderire alla domanda di divorzio.
Il ricorrente si riportava al ricorso e ne chiedeva l'accoglimento.
A quel punto, il Giudice, rilevata la ritualità della notifica, dichiarava la contumacia della convenuta e si riservava di riferire al Collegio per la decisione
Il Pubblico Ministero concludeva per la pronuncia di divorzio.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione innanzi al Presidente nel giudizio di separazione ed essendo perdurata, da tale data, la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Quanto alle condizioni accessorie, il ricorrente chiedeva una mera pronuncia di divorzio, senza la previsione di un assegno divorzile in favore del coniuge, né assegno per il mantenimento del figlio, essendo economicamente indipendenti.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, considerata la contumacia della resistente, l'assenza di prova di aver almeno tentato una soluzione non giudiziaria della vicenda e la natura necessaria del giudizio, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso sopra indicato, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
in NAPOLI il 29/07/1993 (atto n. 246, P.I, Serie A, ufficio 23, anno CP_1
1993);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI in cui fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 21/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Alessio Marfé Dott. Raffaele Sdino