Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 07/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
RE PU BLICA ITALIA
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 7 GENNAIO 2025
N.R.G. 1707/2022
All'udienza del 7 Gennaio 2025, tenuta dal G.O.P. Dott.ssa Maria
Domenica Romeo, alle ore 12:00 viene chiamata la causa di cui in epigrafe che viene celebrata, ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., mediante collegamento audio/video sulla piattaforma Teams, giusto decreto del 22 Dicembre 2024.
Sono presenti:
- L'Avv. Domenico Sirianni, per parte attrice, collegato tramite piattaforma teams;
- l'Avv. Loredana Germanò per il resistente, per delega degli avvocati Giuseppe ed Arcangelo Germanò collegato tramite piattaforma teams;
Il G.O.P.
Verificata l'idoneità audio/video del collegamento, invita i difensori delle parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa.
I difensori delle parti precisano quindi le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei rispettivi atti difensivi e nei verbali processuali,
Alle ore 12:04,
il G.O.P.
Alle ore 14:15 viene ripristinato il collegamento audio/video.
Sono presenti:
L'avv. Domenico Sirianni, per parte attrice collegato tramite teams.
L'avv. Loredana Germanò per parte resistente collegata tramite teams.
Il G.O.P.
Dà lettura della sentenza con motivazione contestuale pronunciata a norma dell'art. 281sexies c.p.c.;
Alle ore 14,32;
Il G.O.P.
Terminata la lettura di quanto sopra,
Dispone
La chiusura del collegamento audio/video e dell'udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Maria
Domenica Romeo ha emesso e dato lettura della seguente,
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 1707/2022
TRA Parte 1 (p.iva P.IVA 1 ), rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Sirianni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Milano al Viale Premuda, 16.
Attore
CONTRO
, ( C.F. Codice Fiscale 1 Controparte_1
rappresentato e difeso dell'Avv. Arcangelo Germanò e dall'Avv.
Giuseppe Germanò ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi sito in Orbassano (TO) Via Roma n. 45, come da procura in atti.
Convenuto
Avente ad oggetto: contratti ed obbligazioni varie.
Conclusioni come da verbale di cui alla odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Motivazione resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp.att. c.p.c. come modificati dalla L.69/2009)
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte 1
conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il sig. [...] CP 1 al fine di accertarne la responsabilità, per vizio della cosa venduta e/o " per aliud pro alio", ovvero accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto intercorso tra le parti in data 20.10.2021, avente ad oggetto la compravendita dell'autovettura marca AUDI modello A4 av. Tdi 150 cv, targata
FA264GM. L'attore deduceva che dalla esatta cronologia dei tagliandi sull'autoveicolo in questione, effettuati in Italia, risultavano percorsi
222.416 Km e non 120.000, come dichiarati dal convenuto nell'atto di vendita, chiedeva, pertanto, che, questi venisse condannato al risarcimento dei danni pari alla restituzione della somma di €.
12.500,00, a titolo di prezzo per l'acquisto dell'autoveicolo, nonché
€. 110,00, per spese di trasferimento di proprietà ed €. 180,09, per la manutenzione del mezzo, così per complessivi €. 12.790,09, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2022 e rivalutazione monetaria, o, la diversa somma ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio il convenuto, chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa la Concessionaria "Exclusive Cars" di proprietà del sig. in virtù dei rapporti intercorsi tra la Parte_2
concessionaria venditrice e l' acquirentee l' acquirente privato. Nel merito impugnava e contestava la domanda, chiedendone il rigetto, deducendo l'improcedibilità della stessa, per la mancata conclusione della procedura di negoziazione assistita, nonché la decadenza dall'azione. La domanda attorea non può essere accolta, per quanto di seguito si dirà.
In primo luogo deve essere disattesa l'eccezione di improcedibilità, per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita ex lege 162/2014, in quanto, il relativo procedimento è stato definito con verbale negativo (cfr doc. depositato in data 31 gennaio 2024, in atti al fascicolo attoreo).
Alla luce di ciò l'eccezione di improcedibilità della domanda va respinta. Passando al merito della questione, risulta dagli atti prodotti in giudizio, che, tra le parti in causa è stato stipulato un contratto, in data 20.10.2021, avente ad oggetto la compravendita dell'autovettura marca AUDI modello A4 av. Tdi 150 cv targata
FA264GM, che, veniva garantita con Km 120.000, come dichiarato dal convenuto nel suddetto atto di vendita.
In primo luogo, non vi sono dubbi sul fatto che le parti avessero concordato quanto sopra, atteso che ciò emerge dalla lettura delle condizioni contrattuali, inoltre, va pure dato atto che i Km percorsi dal veicolo in questione sono 222,416 ( vedi doc. n. 7 in atti al fascicolo attoreo) e non 120.00, come garantiti dal venditore.
Ciò posto quanto alla normativa da applicare al caso di specie, val analizzata la diversa disciplina applicabile in materia di vizi delle cose vendute ex art. 1490 c.c., del difetto di qualità promesse ex art. 1497
c.c. e della vendita c.d. aliud pro alio.
L'ipotesi della consegna di aliud pro alio, è riscontrabile ogni qualvolta la diversità tra la cosa venduta e quella consegnata incide sulla natura e, quindi, sull'individualità, consistenza e destinazione della stessa, in modo da potersi ritenere che essa appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l'acquisto, o, quando la cosa consegnata presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale, o, a quella concreta assunta come essenziale dalle parti. La Suprema Corte di
Cassazione, con la Sentenza n. 13214 del 14 maggio 2024 ha affermato che sussiste la vendita di aliud pro alio (che dà luogo ad un'ordinaria azione di risoluzione contrattuale, svincolata dai termini e condizioni di cui all'art. 1495 c.c.), quando, la causa concreta che traslativo non sia realizzabile inaveva giustificato l'atto modo irrimediabile, pregiudicando la stessa identità della cosa acquistata, con la conseguenza che la res promessa si riveli
funzionalmente del tutto inidonea ad assolvere allo scopo economico- sociale per il quale era stata commissionata.
Il vizio redibitorio (ex art. 1490 c.c.), invece, riguarda le imperfezioni inerenti il processo di produzione, di fabbricazione, di formazione o di conservazione della res tradita. Infine, la fattispecie contemplata dall'art. 1497 c.c. concerne la natura della merce e riguarda le differenze di sostanza, di razza di materia, di tessuto, di colore, di origine et similia, riferendosi genericamente a tutti quegli elementi sostanziali che, nell'ambito dello stesso genere, influiscono sulla classificazione della cosa in un tipo o in una specie piuttosto che in un'altra.
Quest'ultime due fattispecie si differenziano nettamente dall'ipotesi della consegna di aliud pro alio poiché sia il vizio redibitorio, che, la mancanza di qualità promesse o essenziali presuppongono, che, la cosa consegnata appartenga al genere merceologico dedotto nel contratto di compravendita.
La corte di legittimità in relazione ai presupposti per la configurazione della fattispecie dell'aliud pro alio - ha affermato che sussiste consegna di aliud pro alio, che dà luogo all'azione
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contrattuale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c., qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita". Viceversa, in caso di mera carenza di requisiti sanabili, non costituenti un elemento di identificazione del bene e senza un definitivo pregiudizio della idoneità rispetto alla categoria di merce cui il compratore intendeva destinare la cosa - si fuoriesce da tale categoria giuridica e si rientra piuttosto nella fattispecie di vizi redibitori, oppure in quella della mancanza di qualità essenziali. Queste ultime fattispecie sono soggette ai termini previsti dall'art. 1495 c.c., per la denuncia dei vizi
- di 8 giorni dalla scoperta, salvo diverso termine previsto dalle parti o dalla legge e, prescrizionale per l'avvio dell'azione di un anno
-
dalla consegna. L'azione di risoluzione per vendita dell'aliud pro alio non è soggetta a tali termini e ciò pone il contraente adempiente in una posizione nettamente più favorevole rispetto a chi agisce nell'ambito delle fattispecie suddette.
La distinzione non è di poco conto, ciò, in quanto, la risoluzione in ipotesi di aliud pro alio soggiace alle regole ordinarie di cui agli artt.
1453 s.s. c.c., mentre le fattispecie contemplate dall'art. 1490 c.c. e
1497 c.c. sono vincolate alle preclusioni di decadenza e preclusione sancite dall'art. 1495 c.c., oltre che ad un particolare riparto dell'onere probatorio.
Nel caso in questione l'azione va qualificata, nell'ambito della categoria del difetto di qualità promesse, ex art. 1497 c.c., trattandosi di vizi redibitori e mancanza di qualità - le cui azioni sono soggette ai termini di decadenza e di prescrizione ex art. 1495 cc di
8 giorni dalla scoperta, salvo diverso termine previsto dalle parti o dalla legge e, prescrizionale per l'avvio dell'azione - di un anno dalla consegna.
Ciò posto la domanda va dichiarata inammissibile, essendo l'attore decaduto dall'azione per non avere denunciato il vizio, al venditore, nel termine di 8 giorni dalla scoperta, atteso che i maggiori KM percorsi dal veicolo, rispetto a quelli garantiti, sono stati accertati in data 10 novembre 2021, (vedi doc. 7 in atti al fascicolo attoreo), la relativa denuncia al venditore è stata inoltrata solo in data 29
Novembre 2021 (vedi doc. 13 in atti al fascicolo attoreo), oltre il suddetto termine, non potendosi considerare utile la comunicazione tramite il messaggio WhatsApp del 10 Novembre, avendo il compratore l'onere di denunciare i vizi al venditore tramite raccomandata A/R o pec. Egualmente ininfluente, ai fini del computo del termine di decadenza dell'azione, è la denuncia querela del 12
Novembre 2021, non trovando applicazione, nello specifico, la disciplina di cui all'art. 2947 c.c., prevista nella ipotesi in cui il fatto
è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, e, questa si applica anche all'azione civile.
La domanda, pertanto, non può trovare accoglimento, si ritiene equo addivenire alla compensazione totale, fra le parti, delle spese di lite, in virtù delle motivazioni poste alla base della presente pronuncia, che, non investono il merito della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta,
Rigetta la domanda;
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Palmi lì 7 gennaio 2025
II GOP
Dott.
ssa Maria D. Romeo