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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 26/05/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 394/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michela Tamagnone Presidente
Dott. Andrea Padalino Giudice Relatore
Dott. Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 394/2024 promossa da:
nata in [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
e residente a [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Barbero del
Foro di Novara (C.F. ), presso il cui studio in Novara - Via Magnani Ricotti n. 8 C.F._2
elegge domicilio.
-ricorrente-
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] l'[...], residente in Controparte_1 C.F._3
ES (VC), Corso Roma n. 3, ed elettivamente domiciliato in Torino, Via Palmieri n. 34bis, presso lo studio dell'Avv. Diana OLIVA (C.F. ) C.F._4
Resistente
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica che ha concluso come in atti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha così concluso:
o e vengono affidate in via super esclusiva alla madre con collocamento presso la Per_1 CP_2
medesima; il padre starà con le figlie il martedì dall'uscita da scuola (o altro luogo ove le minori si troveranno) e sino alle ore 21.00. Le figlie dovranno essere prelevate dagli Istituti Scolastici al termine delle lezioni (o ovunque si trovino) e riaccompagnate presso l'abitazione della signora dopo aver Pt_1
cenato unitamente al padre;
pagina 1 di 6 le figlie staranno con il padre a weekend alterni dal sabato mattina alle ore 9.00 a sino alle 21.00 quanto saranno riaccompagnate a casa dalla madre per essere nuovamente prese la domenica ore 10.00 sino alle ore 18.00 quando saranno riaccompagnate presso l'abitazione della signora ove ceneranno. Le Pt_1
notti le passeranno tutti i giorni presso la madre;
durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, le ragazze passeranno 24 dicembre e 26 dicembre con un genitore - 25 dicembre con l'altro genitore;
IA con un genitore e Capodanno con l'altro genitore;
ad anni alterni Pasqua o Pasquetta con ciascun genitore;
in ogni caso, il genitore non collocatario delle minori, avrà il diritto di sentire le figlie ogni giorno a mezzo telefono-cellulare in orari prestabili;
il padre si impegna a provvedere al mantenimento ordinario delle figlie versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma pari ad euro 450,00 per ciascuna figlia, somma rivalutata annualmente in base alle variazioni ISTAT;
le spese straordinarie che si renderanno necessarie per e saranno divise al 50% tra i genitori come da Protocollo Per_1 CP_2
di intesa del Tribunale di Torino 15.03.2016; l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla madre quale genitore collocatario;
il padre si impegna a versare alla signora l'importo pari ad euro 593,60 a Pt_1
titolo di debito assunto con gli Istituti scolastici per mensa a debito alla data di instaurazione del presente ricorso. Con vittoria di spese e competenze di causa oltre spese forfettarie e oneri di legge.
Parte convenuta ha così concluso:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:
- Affidare le figlie minori e congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_2 Persona_3
con collocamento prevalente delle stesse presso la madre.
- Regolamentare il diritto di visita del padre a vedere e tenere con sé le figlie minori, salvo diverse intese tra i genitori e salvo il diverso gradimento delle stesse: il padre starà con le figlie ogni martedì dall'uscita da scuola (o altro luogo ove le minori si troveranno) e sino alle ore 21.00. Le figlie dovranno essere prelevate dagli Istituti Scolastici al termine delle lezioni (o ovunque si trovino) e riaccompagnate presso l'abitazione della signora dopo aver cenato Pt_1
unitamente al padre;
le figlie staranno con il padre a weekend alterni dal venerdì dall'uscita da scuola e sino alle ore 18.00 della domenica.
Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, le ragazze passeranno 24 dicembre e 26 dicembre con un genitore – 25 dicembre con l'altro genitore;
IA con un genitore e Capodanno con l'altro genitore;
ad anni alterni Pasqua o Pasquetta con ciascun genitore;
il padre potrà tenerle con sé per due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, previo accordo con la madre da effettuarsi entro il mese di maggio;
i compleanni e gli altri avvenimenti pagina 2 di 6 importanti per le figlie vengano trascorsi tutti insieme, impegni lavorativi permettendo e comunque nell'interesse delle minori;
in ogni caso, il genitore non collocatario delle minori, avrà il diritto di sentire le figlie ogni giorno a mezzo telefono-cellulare eventualmente in orario prestabili. Porre a carico del padre un assegno mensile onnicomprensivo di € 300,00 (€ 150,00 per ciascuna figlia) a titolo di mantenimento ordinario da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Intesa del Tribunale di
Torino del 15.03.2016. Percezione da parte della ricorrente della totalità dell'assegno unico familiare.
Entrambi i genitori sono obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione dei figli sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei figli minori valida anche per l'espatrio.
Con vittoria di spese e competenze di causa, spese 15% a forfait, I.V.A., C.P.A. e successive occorrende.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che la signora ed il signor hanno intrapreso una relazione sentimentale Parte_1 CP_1 nell'anno 2010; che da tale unione sono nate le figlie minori (nata a [...] il [...] Persona_2
C.F.: ) e (nata a [...] il [...] C.F. C.F._5 Persona_3
. C.F._6
sta frequentando la Prima della Scuola Secondaria di Primo Grado Statale sita a CP_2
ES in Via Manzoni n. 14.
sta invece frequentando la Seconda Elementare presso l'Istituto Serra sito a ES in Corso Per_1
Roma n. 109.
Nel corso del tempo il rapporto di coppia è andato via via peggiorando e parte ricorrente nell'anno 2020 si è recata al Pronto Soccorso di Chivasso (TO) unitamente alle figlie dopo aver subito lesioni al capo dal compagno in presenza della primogenita motivo per il quale il personale sanitario aveva inviato alla
Procura della Repubblica di Vercelli il referto dal quale ha avuto origine il Proc. Pen. RGNR 20/2020 per i reati di cui all'art. 582, 585 e 572 c.p.. Tale fascicolo è stato successivamente archiviato a fronte dell'intervenuta remissione di querela della parte offesa.
Nell'anno 2023 la ricorrente ha definitivamente chiuso il rapporto con il signor il quale ha CP_1 lasciato l'abitazione coniugale sita a ES (VC) in Via Arditi n. 5 ove la signora Parte_1
vive unitamente alle figlie.
pagina 3 di 6 Si tratta, quindi, di determinare affidamento, collocamento, modalità di incontro e contributi economici a carico delle parti.
La presa in carico dei Servizi Sociali
Va, innanzitutto disposta la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti (Comune di ES), attesa la elevata conflittualità esistente tra le parti che inevitabilmente si riverbera sulle figlie minori, con contestuale servizio di NPI in favore delle minori.
Le parti hanno sin qui evidenziato una palese incapacità a gestire i loro rapporti e sarà compito dei
Servizi in futuro segnalare alle competenti autorità se saranno necessari provvedimenti più drastici in merito all'affidamento ed alla gestione delle minori.
L'affidamento delle minori
Le figlie minori e , allo stato, possono essere affidate Persona_2 Persona_3
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente delle stesse presso la madre.
Quanto ai termini ed alle modalità di frequentazione è specifico onere del genitore non affidatario, quello di continuare a contribuire al mantenimento del figlio.
La frequentazione delle minori da parte del padre
Quanto ai termini ed alle modalità di frequentazione, salvo diverse intese tra i genitori e salvo il diverso gradimento delle minori si dispone che: il padre starà con le figlie ogni martedì dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00 quando saranno riaccompagnate presso l'abitazione della signora dopo aver cenato unitamente al padre. Pt_1
Trascorreranno con il padre weekend alterni dal venerdì dall'uscita da scuola e sino alle ore 18.00 della domenica.
Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, le minori trascorreranno il 24 dicembre ed il 26 dicembre con un genitore, il 25 dicembre con l'altro genitore;
IA con un genitore e Capodanno con l'altro genitore;
ad anni alterni Pasqua o Pasquetta con un genitore.
Le minori potranno trascorrere con il padre due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, previo accordo con la madre entro il mese di maggio.
Il padre potrà sentire le figlie ogni giorno a mezzo telefono-cellulare tra le 17.00 e le 21.00.
pagina 4 di 6 Il contributo al mantenimento
A carico del padre va posto un assegno mensile di € 400,00 (pari ad € 200,00 per ciascuna figlia) a titolo di mantenimento ordinario da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Vercelli da intendersi qui integralmente riportato.
La ricorrente percepirà integralmente l'assegno unico familiare.
Altre prescrizioni
Entrambi i genitori sono obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione dei figli sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei figli minori valida anche per l'espatrio.
Le spese
Trattandosi di provvedimenti nell'interesse dei minori le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vercelli, in composizione collegiale, ogni altra questione, deduzione o domanda disattesa così provvede:
DISPONE la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti
(Comune di ES) con contestuale servizio di NPI in favore delle minori, con facoltà per i Servizi di segnalare alle competenti autorità se saranno necessari provvedimenti diversi in merito all'affidamento ed alla gestione delle minori.
DISPONE CHE le figlie minori e , allo stato, siano affidate Persona_2 Persona_3
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente delle stesse presso la madre.
PONE a carico del padre un assegno mensile di € 400,00 (pari ad € 200,00 per ciascuna figlia) a titolo di mantenimento ordinario da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Vercelli da intendersi qui integralmente riportato.
DISPONE CHE la ricorrente percepirà integralmente l'assegno unico familiare.
DISPONE, quanto ai termini ed alle modalità di frequentazione, salvo diverse intese tra i genitori e salvo il diverso gradimento delle minori che: il padre starà con le figlie ogni martedì dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00 quando saranno riaccompagnate presso l'abitazione della signora dopo aver cenato unitamente al padre. Pt_1
pagina 5 di 6 Le figlie trascorreranno con il padre weekend alterni dal venerdì dall'uscita da scuola e sino alle ore
18.00 della domenica.
Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, le minori trascorreranno il 24 dicembre ed il 26 dicembre con un genitore, il 25 dicembre con l'altro genitore;
IA con un genitore e Capodanno con l'altro genitore;
ad anni alterni Pasqua o Pasquetta con un genitore.
Le minori potranno trascorrere con il padre due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, previo accordo con la madre entro il mese di maggio.
Il padre potrà sentire le figlie ogni giorno a mezzo telefono-cellulare tra le 17.00 e le 21.00.
DISPONE CHE entrambi i genitori comunichino ogni cambiamento di residenza o domicilio e che si concedano reciproco assenso all'iscrizione dei figli sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei figli minori valida anche per l'espatrio.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Vercelli, in camera di consiglio, il 22 maggio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Michela Tamagnone
Il Giudice est. Dott. Andrea PADALINO
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michela Tamagnone Presidente
Dott. Andrea Padalino Giudice Relatore
Dott. Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 394/2024 promossa da:
nata in [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
e residente a [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Barbero del
Foro di Novara (C.F. ), presso il cui studio in Novara - Via Magnani Ricotti n. 8 C.F._2
elegge domicilio.
-ricorrente-
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] l'[...], residente in Controparte_1 C.F._3
ES (VC), Corso Roma n. 3, ed elettivamente domiciliato in Torino, Via Palmieri n. 34bis, presso lo studio dell'Avv. Diana OLIVA (C.F. ) C.F._4
Resistente
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica che ha concluso come in atti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha così concluso:
o e vengono affidate in via super esclusiva alla madre con collocamento presso la Per_1 CP_2
medesima; il padre starà con le figlie il martedì dall'uscita da scuola (o altro luogo ove le minori si troveranno) e sino alle ore 21.00. Le figlie dovranno essere prelevate dagli Istituti Scolastici al termine delle lezioni (o ovunque si trovino) e riaccompagnate presso l'abitazione della signora dopo aver Pt_1
cenato unitamente al padre;
pagina 1 di 6 le figlie staranno con il padre a weekend alterni dal sabato mattina alle ore 9.00 a sino alle 21.00 quanto saranno riaccompagnate a casa dalla madre per essere nuovamente prese la domenica ore 10.00 sino alle ore 18.00 quando saranno riaccompagnate presso l'abitazione della signora ove ceneranno. Le Pt_1
notti le passeranno tutti i giorni presso la madre;
durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, le ragazze passeranno 24 dicembre e 26 dicembre con un genitore - 25 dicembre con l'altro genitore;
IA con un genitore e Capodanno con l'altro genitore;
ad anni alterni Pasqua o Pasquetta con ciascun genitore;
in ogni caso, il genitore non collocatario delle minori, avrà il diritto di sentire le figlie ogni giorno a mezzo telefono-cellulare in orari prestabili;
il padre si impegna a provvedere al mantenimento ordinario delle figlie versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma pari ad euro 450,00 per ciascuna figlia, somma rivalutata annualmente in base alle variazioni ISTAT;
le spese straordinarie che si renderanno necessarie per e saranno divise al 50% tra i genitori come da Protocollo Per_1 CP_2
di intesa del Tribunale di Torino 15.03.2016; l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla madre quale genitore collocatario;
il padre si impegna a versare alla signora l'importo pari ad euro 593,60 a Pt_1
titolo di debito assunto con gli Istituti scolastici per mensa a debito alla data di instaurazione del presente ricorso. Con vittoria di spese e competenze di causa oltre spese forfettarie e oneri di legge.
Parte convenuta ha così concluso:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:
- Affidare le figlie minori e congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_2 Persona_3
con collocamento prevalente delle stesse presso la madre.
- Regolamentare il diritto di visita del padre a vedere e tenere con sé le figlie minori, salvo diverse intese tra i genitori e salvo il diverso gradimento delle stesse: il padre starà con le figlie ogni martedì dall'uscita da scuola (o altro luogo ove le minori si troveranno) e sino alle ore 21.00. Le figlie dovranno essere prelevate dagli Istituti Scolastici al termine delle lezioni (o ovunque si trovino) e riaccompagnate presso l'abitazione della signora dopo aver cenato Pt_1
unitamente al padre;
le figlie staranno con il padre a weekend alterni dal venerdì dall'uscita da scuola e sino alle ore 18.00 della domenica.
Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, le ragazze passeranno 24 dicembre e 26 dicembre con un genitore – 25 dicembre con l'altro genitore;
IA con un genitore e Capodanno con l'altro genitore;
ad anni alterni Pasqua o Pasquetta con ciascun genitore;
il padre potrà tenerle con sé per due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, previo accordo con la madre da effettuarsi entro il mese di maggio;
i compleanni e gli altri avvenimenti pagina 2 di 6 importanti per le figlie vengano trascorsi tutti insieme, impegni lavorativi permettendo e comunque nell'interesse delle minori;
in ogni caso, il genitore non collocatario delle minori, avrà il diritto di sentire le figlie ogni giorno a mezzo telefono-cellulare eventualmente in orario prestabili. Porre a carico del padre un assegno mensile onnicomprensivo di € 300,00 (€ 150,00 per ciascuna figlia) a titolo di mantenimento ordinario da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Intesa del Tribunale di
Torino del 15.03.2016. Percezione da parte della ricorrente della totalità dell'assegno unico familiare.
Entrambi i genitori sono obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione dei figli sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei figli minori valida anche per l'espatrio.
Con vittoria di spese e competenze di causa, spese 15% a forfait, I.V.A., C.P.A. e successive occorrende.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che la signora ed il signor hanno intrapreso una relazione sentimentale Parte_1 CP_1 nell'anno 2010; che da tale unione sono nate le figlie minori (nata a [...] il [...] Persona_2
C.F.: ) e (nata a [...] il [...] C.F. C.F._5 Persona_3
. C.F._6
sta frequentando la Prima della Scuola Secondaria di Primo Grado Statale sita a CP_2
ES in Via Manzoni n. 14.
sta invece frequentando la Seconda Elementare presso l'Istituto Serra sito a ES in Corso Per_1
Roma n. 109.
Nel corso del tempo il rapporto di coppia è andato via via peggiorando e parte ricorrente nell'anno 2020 si è recata al Pronto Soccorso di Chivasso (TO) unitamente alle figlie dopo aver subito lesioni al capo dal compagno in presenza della primogenita motivo per il quale il personale sanitario aveva inviato alla
Procura della Repubblica di Vercelli il referto dal quale ha avuto origine il Proc. Pen. RGNR 20/2020 per i reati di cui all'art. 582, 585 e 572 c.p.. Tale fascicolo è stato successivamente archiviato a fronte dell'intervenuta remissione di querela della parte offesa.
Nell'anno 2023 la ricorrente ha definitivamente chiuso il rapporto con il signor il quale ha CP_1 lasciato l'abitazione coniugale sita a ES (VC) in Via Arditi n. 5 ove la signora Parte_1
vive unitamente alle figlie.
pagina 3 di 6 Si tratta, quindi, di determinare affidamento, collocamento, modalità di incontro e contributi economici a carico delle parti.
La presa in carico dei Servizi Sociali
Va, innanzitutto disposta la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti (Comune di ES), attesa la elevata conflittualità esistente tra le parti che inevitabilmente si riverbera sulle figlie minori, con contestuale servizio di NPI in favore delle minori.
Le parti hanno sin qui evidenziato una palese incapacità a gestire i loro rapporti e sarà compito dei
Servizi in futuro segnalare alle competenti autorità se saranno necessari provvedimenti più drastici in merito all'affidamento ed alla gestione delle minori.
L'affidamento delle minori
Le figlie minori e , allo stato, possono essere affidate Persona_2 Persona_3
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente delle stesse presso la madre.
Quanto ai termini ed alle modalità di frequentazione è specifico onere del genitore non affidatario, quello di continuare a contribuire al mantenimento del figlio.
La frequentazione delle minori da parte del padre
Quanto ai termini ed alle modalità di frequentazione, salvo diverse intese tra i genitori e salvo il diverso gradimento delle minori si dispone che: il padre starà con le figlie ogni martedì dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00 quando saranno riaccompagnate presso l'abitazione della signora dopo aver cenato unitamente al padre. Pt_1
Trascorreranno con il padre weekend alterni dal venerdì dall'uscita da scuola e sino alle ore 18.00 della domenica.
Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, le minori trascorreranno il 24 dicembre ed il 26 dicembre con un genitore, il 25 dicembre con l'altro genitore;
IA con un genitore e Capodanno con l'altro genitore;
ad anni alterni Pasqua o Pasquetta con un genitore.
Le minori potranno trascorrere con il padre due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, previo accordo con la madre entro il mese di maggio.
Il padre potrà sentire le figlie ogni giorno a mezzo telefono-cellulare tra le 17.00 e le 21.00.
pagina 4 di 6 Il contributo al mantenimento
A carico del padre va posto un assegno mensile di € 400,00 (pari ad € 200,00 per ciascuna figlia) a titolo di mantenimento ordinario da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Vercelli da intendersi qui integralmente riportato.
La ricorrente percepirà integralmente l'assegno unico familiare.
Altre prescrizioni
Entrambi i genitori sono obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione dei figli sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei figli minori valida anche per l'espatrio.
Le spese
Trattandosi di provvedimenti nell'interesse dei minori le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vercelli, in composizione collegiale, ogni altra questione, deduzione o domanda disattesa così provvede:
DISPONE la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti
(Comune di ES) con contestuale servizio di NPI in favore delle minori, con facoltà per i Servizi di segnalare alle competenti autorità se saranno necessari provvedimenti diversi in merito all'affidamento ed alla gestione delle minori.
DISPONE CHE le figlie minori e , allo stato, siano affidate Persona_2 Persona_3
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente delle stesse presso la madre.
PONE a carico del padre un assegno mensile di € 400,00 (pari ad € 200,00 per ciascuna figlia) a titolo di mantenimento ordinario da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Vercelli da intendersi qui integralmente riportato.
DISPONE CHE la ricorrente percepirà integralmente l'assegno unico familiare.
DISPONE, quanto ai termini ed alle modalità di frequentazione, salvo diverse intese tra i genitori e salvo il diverso gradimento delle minori che: il padre starà con le figlie ogni martedì dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00 quando saranno riaccompagnate presso l'abitazione della signora dopo aver cenato unitamente al padre. Pt_1
pagina 5 di 6 Le figlie trascorreranno con il padre weekend alterni dal venerdì dall'uscita da scuola e sino alle ore
18.00 della domenica.
Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, le minori trascorreranno il 24 dicembre ed il 26 dicembre con un genitore, il 25 dicembre con l'altro genitore;
IA con un genitore e Capodanno con l'altro genitore;
ad anni alterni Pasqua o Pasquetta con un genitore.
Le minori potranno trascorrere con il padre due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, previo accordo con la madre entro il mese di maggio.
Il padre potrà sentire le figlie ogni giorno a mezzo telefono-cellulare tra le 17.00 e le 21.00.
DISPONE CHE entrambi i genitori comunichino ogni cambiamento di residenza o domicilio e che si concedano reciproco assenso all'iscrizione dei figli sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei figli minori valida anche per l'espatrio.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Vercelli, in camera di consiglio, il 22 maggio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Michela Tamagnone
Il Giudice est. Dott. Andrea PADALINO
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