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Sentenza 24 gennaio 2026
Sentenza 24 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 24/01/2026, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1108/2026
Depositata il 24/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14087/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - codice fiscale ricorrente
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - IO - Napoli Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259028305237000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259028305237000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259028305237000 TASSA POSSESSO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259028305237000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259028305237000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259028305237000 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 326/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
le parti insistono su quanto rispettivamente depositato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120259028305237000, notificata dall'Agenzia delle Entrate IO, contenente il richiamo a n.18 cartelle esattoriali di cui solo 5 cartelle aventi ad oggetto crediti tributari (TARI per gli anni 2014, 2016, 2018, tassa automobilistica 2010, IRPEF
2012 e 2013) nonché ad un avviso di accertamento IRPEF per un importo complessivo di € 4.804,50.
La ricorrente ha eccepito di non aver mai ricevuto alcuna preventiva comunicazione formale né regolare notifica degli atti presupposti (cartelle e avvisi di accertamento), lamentando la nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione dei crediti richiesti.
Ha inoltre contestato la genericità e la carenza di motivazione dell'atto impugnato, l'assenza di indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e delle sanzioni, e la prescrizione quinquennale degli accessori.
Si sono costituite le seguenti parti resistenti: Comune di Napoli, Regione Campania AD ed Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale 1 di Napoli.
Il Comune ha sostenuto la propria estraneità rispetto agli atti successivi all'iscrizione a ruolo coattivo
(emissione e notifica delle cartelle, solleciti, ingiunzioni), precisando che la competenza su tali fasi spetta esclusivamente all'Agente della IO.
Ha affermato di aver regolarmente notificato gli avvisi di accertamento relativi alla TARI per gli anni 2014,
2016 e 2018, allegando la documentazione di notifica.
Ha quindi chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso per quanto riguarda l'atto impugnato e, in subordine, di confermare la legittimità del proprio operato, rigettando il ricorso e manlevando il Comune da ogni onere.
La Regione ha eccepito l'inammissibilità delle censure di merito, sostenendo che l'intimazione di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri, mentre ogni contestazione relativa agli atti presupposti (come l'avviso di accertamento) doveva essere proposta nei termini contro il primo atto notificato, ormai divenuto definitivo.
Ha inoltre affermato che l'avviso di accertamento relativo alla tassa automobilistica 2010 è stato notificato entro i termini di legge e che la pretesa fiscale si è consolidata. La Regione ha anche sottolineato la validità della notifica tramite raccomandata A/R e ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto agli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate IO, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Napoli ha sostenuto che il ricorso è inammissibile perché le cartelle di pagamento e l'avviso di accertamento sottesi all'intimazione sono stati regolarmente notificati e non impugnati nei termini, diventando così definitivi.
Ha precisato che l'intimazione di pagamento è un atto dovuto per legge, emesso dall'Agente della
IO dopo un anno dalla notifica delle cartelle o degli avvisi di accertamento rimasti insoluti.
L'Agenzia ha inoltre ribadito la regolare notifica dell'avviso di accertamento IRPEF 2012 e ha sostenuto che i crediti erariali sono soggetti a prescrizione decennale, mentre per sanzioni e interessi si applica il principio di unitarietà dell'obbligazione tributaria. Ha infine chiesto il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
Si è costituita AD evidenziando e deducendo la rituale notifica delle cartelle di pagamento e di ulteriori intimazioni di pagamento, contenenti il richiamo alle medesime cartelle, atti non impugnati e divenuti definitivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Invero AD ed AD hanno puntualmente documentato non solo la notifica degli atti prodromici richiamati
(cartelle ed avviso di accertamento), ma altresì di ulteriori atti della riscossione contenenti il richiamo ai medesimi atti.
Invero dalla documentato in atti è emerso che la cartella n. 07120150041930636000 è stata notificata in data 20.11.2015, la n. 07120170006520747000 in data 04.08.2017, la n. 07120210016590046000 in data
04.08.2022, la n. 07120220024335212000 in data 08.07.2023, la n. 07120220108563587000 in data
08.07.2023.
Inoltre in data 02.07.2018 è stato notificato l'avviso d'intimazione n. 07120189004040149000, in data
25.04.2023 è stato notificato l'avviso d'intimazione n. 07120229014937956000, in data 20.11.2023 l'avviso di intimazione n. 07120239007821722000 e in data 25.06.2025 l'avviso d'intimazione n.
07120259028305237000 (cfr. documentazione versata in atti).
Invero il ricorso avverso la cartella esattoriale, emessa successivamente in relazione ad atto di accertamento non opposto, risulta essere inammissibile, a meno che tali atti non siano impugnati per vizi propri.
Lo stesso dicasi per l'ipotesi di intimazione di pagamento notificata a seguito della rituale notifica della prodromica cartella di pagamento e dell'omessa impugnativa di quest'ultima.
Invero la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile, per questi ultimi, un efficace esercizio del diritto di difesa (Cass. S.
U. 16412/07).
La cartella esattoriale di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in un'intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo.
Il riflesso processuale di tale impostazione logico-giuridica si può riassumere nel principio di sindacabilità limitata della cartella di pagamento avente il soprarichiamato requisito, l'essere cioè una automatica propagazione degli effetti accertativi di un atto impositivo diventato definitivo per omessa impugnazione.
Pertanto gli atti di riscossione coattiva possono essere contestati solo per vizi propri e non per eccezioni di merito attinenti all'atto di accertamento dal quale è scaturito il debito. In altre parole, una volta che l'accertamento è divenuto definitivo (perché non impugnato entro il termine o per sentenza irrevocabile), gli eventuali vizi dell'atto di accertamento non potranno più essere fatti valere in sede di impugnazione della cartella di pagamento o dell'ingiunzione.
Lo stesso dicasi per l'ipotesi di prescrizione maturata alla data di notifica della cartella ovvero di eventuali vizi della cartella di pagamento, ritualmente notificata e non opposta, in ipotesi di impugnativa della successiva intimazione di pagamento.
Anche in tal caso quest'ultima potrà essere impugnata solo per vizi propri ovvero in ragione della prescrizione maturata nel lasso di tempo intercorso tra la notifica della cartella e la notifica dell'intimazione, essendo preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella di pagamento non tempestivamente opposti ovvero di maturazione del termine di prescrizione alla data di notifica di detta cartella.
Invero qualora, come nel caso di specie sia incontroversa o documentata la rituale notifica della cartella e l'omessa impugnativa della stessa nei termini di legge, qualsivoglia eccezione ad essa relativa, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica, è assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.
Ne deriva che la questione della prescrizione del credito tributario, che avrebbe potuto essere fatta valere solo con l'impugnazione della cartella esattoriale, potrebbe essere esaminata solo nel caso in cui si accertasse che al contribuente la cartella stessa non è stata notificata» (in tal senso Cass. n. 23046 del
2016 Cass. n.3005 del 2020).
Infatti fa eccezione il caso in cui il contribuente sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva oggetto dell'atto di accertamento ovvero della cartella di pagamento solo con la notificazione della cartella predetta ovvero dell'intimazione di pagamento, circostanza insussistente nel caso di specie alla luce della documentata notifica della corrispondente prodromica cartella di pagamento.
Qualora, infatti, la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né tantomeno sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa (Cass. n. 12888/2015; n.
24235/2015; n. 10326/2014).
Va parimenti rigettata l'eccezione di prescrizione post cartella alla luce delle date di notifica delle cartelle, delle ulteriori intimazioni di pagamento, aventi efficacia interruttiva della prescrizione, e della data di notifica dell'impugnata intimazione di pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della Regione Campania che si liquidano in euro 250,00 per onorari, oltre accessori di legge;
3) Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Comune di Napoli che si liquidano in euro 250,00 per onorari, oltre accessori di legge;
4) Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore AD DP1 che si liquidano in euro
600,00 per onorari, oltre accessori di legge;
5) Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di AD che si liquidano in euro
1.200,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso in NAPOLI, lì 14 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)
Depositata il 24/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14087/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - codice fiscale ricorrente
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - IO - Napoli Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259028305237000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259028305237000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259028305237000 TASSA POSSESSO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259028305237000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259028305237000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259028305237000 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 326/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
le parti insistono su quanto rispettivamente depositato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120259028305237000, notificata dall'Agenzia delle Entrate IO, contenente il richiamo a n.18 cartelle esattoriali di cui solo 5 cartelle aventi ad oggetto crediti tributari (TARI per gli anni 2014, 2016, 2018, tassa automobilistica 2010, IRPEF
2012 e 2013) nonché ad un avviso di accertamento IRPEF per un importo complessivo di € 4.804,50.
La ricorrente ha eccepito di non aver mai ricevuto alcuna preventiva comunicazione formale né regolare notifica degli atti presupposti (cartelle e avvisi di accertamento), lamentando la nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione dei crediti richiesti.
Ha inoltre contestato la genericità e la carenza di motivazione dell'atto impugnato, l'assenza di indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e delle sanzioni, e la prescrizione quinquennale degli accessori.
Si sono costituite le seguenti parti resistenti: Comune di Napoli, Regione Campania AD ed Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale 1 di Napoli.
Il Comune ha sostenuto la propria estraneità rispetto agli atti successivi all'iscrizione a ruolo coattivo
(emissione e notifica delle cartelle, solleciti, ingiunzioni), precisando che la competenza su tali fasi spetta esclusivamente all'Agente della IO.
Ha affermato di aver regolarmente notificato gli avvisi di accertamento relativi alla TARI per gli anni 2014,
2016 e 2018, allegando la documentazione di notifica.
Ha quindi chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso per quanto riguarda l'atto impugnato e, in subordine, di confermare la legittimità del proprio operato, rigettando il ricorso e manlevando il Comune da ogni onere.
La Regione ha eccepito l'inammissibilità delle censure di merito, sostenendo che l'intimazione di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri, mentre ogni contestazione relativa agli atti presupposti (come l'avviso di accertamento) doveva essere proposta nei termini contro il primo atto notificato, ormai divenuto definitivo.
Ha inoltre affermato che l'avviso di accertamento relativo alla tassa automobilistica 2010 è stato notificato entro i termini di legge e che la pretesa fiscale si è consolidata. La Regione ha anche sottolineato la validità della notifica tramite raccomandata A/R e ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto agli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate IO, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Napoli ha sostenuto che il ricorso è inammissibile perché le cartelle di pagamento e l'avviso di accertamento sottesi all'intimazione sono stati regolarmente notificati e non impugnati nei termini, diventando così definitivi.
Ha precisato che l'intimazione di pagamento è un atto dovuto per legge, emesso dall'Agente della
IO dopo un anno dalla notifica delle cartelle o degli avvisi di accertamento rimasti insoluti.
L'Agenzia ha inoltre ribadito la regolare notifica dell'avviso di accertamento IRPEF 2012 e ha sostenuto che i crediti erariali sono soggetti a prescrizione decennale, mentre per sanzioni e interessi si applica il principio di unitarietà dell'obbligazione tributaria. Ha infine chiesto il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
Si è costituita AD evidenziando e deducendo la rituale notifica delle cartelle di pagamento e di ulteriori intimazioni di pagamento, contenenti il richiamo alle medesime cartelle, atti non impugnati e divenuti definitivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Invero AD ed AD hanno puntualmente documentato non solo la notifica degli atti prodromici richiamati
(cartelle ed avviso di accertamento), ma altresì di ulteriori atti della riscossione contenenti il richiamo ai medesimi atti.
Invero dalla documentato in atti è emerso che la cartella n. 07120150041930636000 è stata notificata in data 20.11.2015, la n. 07120170006520747000 in data 04.08.2017, la n. 07120210016590046000 in data
04.08.2022, la n. 07120220024335212000 in data 08.07.2023, la n. 07120220108563587000 in data
08.07.2023.
Inoltre in data 02.07.2018 è stato notificato l'avviso d'intimazione n. 07120189004040149000, in data
25.04.2023 è stato notificato l'avviso d'intimazione n. 07120229014937956000, in data 20.11.2023 l'avviso di intimazione n. 07120239007821722000 e in data 25.06.2025 l'avviso d'intimazione n.
07120259028305237000 (cfr. documentazione versata in atti).
Invero il ricorso avverso la cartella esattoriale, emessa successivamente in relazione ad atto di accertamento non opposto, risulta essere inammissibile, a meno che tali atti non siano impugnati per vizi propri.
Lo stesso dicasi per l'ipotesi di intimazione di pagamento notificata a seguito della rituale notifica della prodromica cartella di pagamento e dell'omessa impugnativa di quest'ultima.
Invero la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile, per questi ultimi, un efficace esercizio del diritto di difesa (Cass. S.
U. 16412/07).
La cartella esattoriale di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in un'intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo.
Il riflesso processuale di tale impostazione logico-giuridica si può riassumere nel principio di sindacabilità limitata della cartella di pagamento avente il soprarichiamato requisito, l'essere cioè una automatica propagazione degli effetti accertativi di un atto impositivo diventato definitivo per omessa impugnazione.
Pertanto gli atti di riscossione coattiva possono essere contestati solo per vizi propri e non per eccezioni di merito attinenti all'atto di accertamento dal quale è scaturito il debito. In altre parole, una volta che l'accertamento è divenuto definitivo (perché non impugnato entro il termine o per sentenza irrevocabile), gli eventuali vizi dell'atto di accertamento non potranno più essere fatti valere in sede di impugnazione della cartella di pagamento o dell'ingiunzione.
Lo stesso dicasi per l'ipotesi di prescrizione maturata alla data di notifica della cartella ovvero di eventuali vizi della cartella di pagamento, ritualmente notificata e non opposta, in ipotesi di impugnativa della successiva intimazione di pagamento.
Anche in tal caso quest'ultima potrà essere impugnata solo per vizi propri ovvero in ragione della prescrizione maturata nel lasso di tempo intercorso tra la notifica della cartella e la notifica dell'intimazione, essendo preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella di pagamento non tempestivamente opposti ovvero di maturazione del termine di prescrizione alla data di notifica di detta cartella.
Invero qualora, come nel caso di specie sia incontroversa o documentata la rituale notifica della cartella e l'omessa impugnativa della stessa nei termini di legge, qualsivoglia eccezione ad essa relativa, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica, è assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.
Ne deriva che la questione della prescrizione del credito tributario, che avrebbe potuto essere fatta valere solo con l'impugnazione della cartella esattoriale, potrebbe essere esaminata solo nel caso in cui si accertasse che al contribuente la cartella stessa non è stata notificata» (in tal senso Cass. n. 23046 del
2016 Cass. n.3005 del 2020).
Infatti fa eccezione il caso in cui il contribuente sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva oggetto dell'atto di accertamento ovvero della cartella di pagamento solo con la notificazione della cartella predetta ovvero dell'intimazione di pagamento, circostanza insussistente nel caso di specie alla luce della documentata notifica della corrispondente prodromica cartella di pagamento.
Qualora, infatti, la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né tantomeno sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa (Cass. n. 12888/2015; n.
24235/2015; n. 10326/2014).
Va parimenti rigettata l'eccezione di prescrizione post cartella alla luce delle date di notifica delle cartelle, delle ulteriori intimazioni di pagamento, aventi efficacia interruttiva della prescrizione, e della data di notifica dell'impugnata intimazione di pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della Regione Campania che si liquidano in euro 250,00 per onorari, oltre accessori di legge;
3) Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Comune di Napoli che si liquidano in euro 250,00 per onorari, oltre accessori di legge;
4) Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore AD DP1 che si liquidano in euro
600,00 per onorari, oltre accessori di legge;
5) Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di AD che si liquidano in euro
1.200,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso in NAPOLI, lì 14 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)