Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/03/2025, n. 6756
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Sentenza 14 marzo 2025

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In tema di IVA, quando l'imposta è stata erroneamente assolta in Italia e in altro Stato dell'Unione europea, il termine biennale per la proposizione dell'istanza di rimborso di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 decorre dal momento in cui il contribuente ha contezza della doppia imposizione a cui è stato assoggettato e dunque dal pagamento, in caso di secondo, spontaneo, versamento dell'imposta o dalla data di notifica dell'atto impositivo da parte della competente autorità estera (ai sensi dell'art. 11-quater, comma 2, del d.l. n. 35 del 2005, convertito dalla l. n. 80 del 2005), se il secondo pagamento non è intervenuto spontaneamente. (In applicazione dei predetti principi, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che, in un caso di cessioni di beni a distanza, con versamento dell'IVA da parte della società ricorrente dapprima nei Paesi Bassi e poi in Italia, dove dette operazioni non erano imponibili, aveva giudicato irrilevante, ai fini della decorrenza del termine biennale per la proposizione dell'istanza di rimborso, la data in cui la società aveva ottenuto il certificato di regolarità fiscale da parte dell'Amministrazione fiscale olandese, non potendo tale atto essere equiparato, quoad effectum, ad un atto impositivo dell'Autorità estera ai sensi dell'art. 11-quater, comma 2, del d.l. n. 35 del 2005 ed affermato conseguentemente che il termine biennale per il rimborso doveva decorrere dal secondo pagamento della stessa imposta, avendo la società in tale momento acquisito contezza della doppia imposizione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/03/2025, n. 6756
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6756
    Data del deposito : 14 marzo 2025

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