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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 175/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AS AE CC, Presidente BOTTONI MARIA, Relatore LUCE ANDREA, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1132/2025 depositato il 13/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK071300919/2025 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 133/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 28 ottobre 2025 e depositato in data 13 novembre Ricorrente_12025 impugnava l'avviso di accertamento n. TKF07I300919/2025 con il quale, per l'anno d'imposta 2019, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Avellino - richiamato l'avviso di accertamento n. TFK030300213/2025 emesso per Ricorrente_1l'anno d'imposta 2019 nei confronti della società s.r.l., con il quale era stato accertato un maggior reddito d'impresa non dichiarato - accertava ritenute non operate e non versate per euro 365.797,00, con conseguenti maggiori imposte, sanzioni e interessi. Segnatamente, ai sensi dell'art. 35 del d.P.R. n. 602 del 1973, l'odierno ricorrente, quale sostituito, veniva individuato come coobbligato in solido con la società (sostituto d'imposta) che aveva omesso di operare e versare le ritenute sui maggiori ricavi accertati con l'avviso di accertamento principale. Parte ricorrente chiedeva annullarsi l'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite, con attribuzione, per i seguenti motivi: violazione del principio del contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 212/2000; violazione dell'art. 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 546/1992 per mancanza di presunzioni gravi, precise e concordanti;
estraneità del ricorrente alla gestione aziendale. In data 19 dicembre 2025 si costituiva in giudizio l'Ufficio resistente, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad impugnare l'avviso di accertamento n. TKF07I300919/2025 da parte dell'odierno ricorrente, avendo lo stesso proposto ricorso in proprio pur avendo ricevuto notifica dell'atto solo per conoscenza (ovvero al solo fine di rendere edotto il socio della sua responsabilità in relazione all'omesso versamento delle ritenute scaturenti dallo stesso). In linea subordinata, l'Ufficio resistente difendeva la legittimità del suo operato e chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, in ogni caso con vittoria delle spese di lite. Infine, depositate da parte ricorrente memorie illustrative, alla fissata udienza del 19 febbraio 2025, previa discussione orale, la lite era decisa mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'avviso di accertamento impugnato (recante il n. TKF07I300919/2025) l'odierno ricorrente, quale sostituito, è stato individuato, ai sensi dell'art. 35 del d.P.R. Ricorrente_1n. 602 del 1973, come coobbligato in solido con la società s.r.l. (sostituto d'imposta), la quale ha omesso di operare e versare le ritenute sui maggiori ricavi accertati con l'avviso di accertamento principale (n. TFK030300213/2025). Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione – sollevata da parte resistente e comunque rilevabile d'ufficio – di difetto di legitimatio ad causam di parte ricorrente. Occorre, dunque, individuare quale sia la parte privata del giudizio e se essa, sulla base della qualità vantata (e del sotteso interesse) sin dal ricorso introduttivo, sia legittimata o meno ad impugnare l'atto impositivo de quo. Si tratta, in sintesi, di verificare quale soggetto abbia impugnato l'atto impositivo, a quale titolo e se, nella veste vantata, fosse legittimato a farlo. La questione si traduce quindi nella verifica della cosiddetta legitimatio ad causam (il cui eventuale difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio), intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole (cfr. Cass. n. 11284 del 10/05/2010), la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, che si riferisce al merito della causa (cfr. Cass. n. 14177 del 27/06/2011; Cass. n. 17092 del 12/08/2016; Cass. n. 7776 del 27/03/2017). In fatto va premesso che l'atto impugnato risulta testualmente indirizzato, oltre Ricorrente_1che alla società s.r.l., all'odierno ricorrente, quale “ulteriore coobbligato di Ricorrente_1 s.r.l.”. Orbene, ritiene questa Corte che la persona fisica alla quale sia stato notificato un atto impositivo nel quale le vengano imputate obbligazioni a titolo d'imposta in via solidale sia senz'altro legittimata ad impugnarlo in proprio, al fine di negare di possedere la qualità in ragione della quale le è stata indirizzata la notifica dello stesso atto. In altri termini, il socio di una società di capitali a ristretta partecipazione sociale al quale venga notificato l'avviso di accertamento societario relativo alle ritenute (ovvero alle omesse ritenute per gli utili extracontabili attribuibili ai soci derivanti dal maggior reddito accertato nei confronti della società) è legittimato all'autonoma e immediata impugnazione di tale avviso di accertamento destinato alla società (non meno di quanto potrebbe fare nella successiva sede dell'impugnazione dell'avviso di mora) quando, come nella fattispecie, tale avviso di accertamento destinato alla società sia stato ad esso socio notificato quale coobbligato in solido con la società. Ciò si è verificato nella fattispecie in esame, non potendosi attribuire ad altro la ragione della notifica anche all'odierno ricorrente del provvedimento di accertamento destinato alla società. Va, altresì, precisato che il socio - il quale non avrebbe potuto impugnare, non essendo legittimato, il prodromico avviso di accertamento societario n. TFK030300213/2025 - può contestare, con riferimento al reddito di partecipazione a lui attribuito, non solo la mancata distribuzione in suo favore degli utili conseguiti dalla società, ma anche la stessa percezione di redditi distribuibili da parte della società ovvero la sua estraneità alla gestione sociale.
2. Infondato è il primo motivo di ricorso con il quale il ricorrente si duole della violazione del principio del contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 212/2000. In proposito si osserva, in primo luogo, che corretta è la motivazione dell'atto impugnato in punto di fondato pericolo per la riscossione laddove è stata Ricorrente_1riferita non già all'odierno ricorrente, bensì alla società s.r.l. destinataria dell'avviso di accertamento medesimo. Invero, trattandosi di avviso di accertamento indirizzato alla società il fondato pericolo per la riscossione (che legittima la deroga al contraddittorio preventivo) doveva necessariamente essere valutato nei confronti di quest'ultima, e non già del socio di minoranza e odierno ricorrente, cui l'atto è stato notificato solo per conoscenza nella sua qualità di (eventuale) coobbligato in solido. Inoltre, l'Ufficio ha ampiamente motivato - con valutazione che questa Corte condivide - in ordine al fondato pericolo per la riscossione, come si evince dalla lettura delle pagine 5 e 6 dell'avviso di accertamento impugnato, ove si legge: “Nel caso di specie viene emesso il presente atto in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, sulla base del particolare stato della società, che risulta essere in liquidazione dal 05/06/2024. Pertanto, si configura un pericolo attuale e non potenziale per la riscossione stessa ove si consideri: • le gravi violazioni di natura penale rilevate dalla Guardia di Finanza in sede di verifica fiscale • la presenza di partite di ruolo afferenti ad accertamenti esecutivi relativi ad annualità precedenti, resisi definitivi per mancata opposizione della società contribuente”.
3. Quanto agli ulteriori motivi di ricorso, è noto che in materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale è ammissibile la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili, la quale non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale. Tale ristrettezza del vincolo societario fa ritenere plausibile in tutti la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza dell'esistenza di utili extrabilancio, alla cui distribuzione è plausibilmente ragionevole ritenere che tutti i soci abbiano partecipato in misura conforme al loro apporto sociale, salva la prova contraria, da parte del socio, della sua estraneità a tale gestione sociale. A fronte della presunzione (semplice) di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati, rimane, dunque, salva la possibilità del contribuente di fornire la prova contraria consistente nella confutazione della presunzione della solidarietà o complicità fra i soci, che si traduce nella dimostrazione dell'inesistenza della condizione di società a ristretta base sociale sotto il profilo dell'obiettiva non ristrettezza della base sociale, ovvero sotto il profilo dell'acclarata estraneità del socio ai profili gestionali-amministrativi della società in quanto ascrivibili ad altri. Al riguardo la Corte di Cassazione ha chiarito che, a mero titolo esemplificativo, è possibile fornire la prova: - sporgendo denuncia nei confronti di chi gestisce effettivamente la società (Cass. n. 21573/2005); - ponendo in essere l'azione sociale di responsabilità nei confronti di chi amministra la società (Cass. n. 20078/2005); - dimostrando che, pur avendo posto in essere ogni iniziativa volta ad acquisire l'effettiva conoscenza degli accadimenti societari, nulla è stato ottenuto a causa di atteggiamenti ostruzionistici di colui che gestiva la società (Cass. n. 3896/2007). Orbene, ritiene questa Corte che parte ricorrente non abbia provato la propria estraneità alla gestione dell'impresa; invero, la documentazione medica prodotta in giudizio (che nella prospettazione di parte ricorrente dovrebbe dimostrare che i suoi problemi di salute gli abbiano impedito di partecipare alla gestione della società) non è idonea a tale scopo, in quanto essa attesta la presenza di patologie di tipo prevalentemente psichiatrico (depressione a seguito di un precedente infarto miocardico) che di per sé non determinano uno stato di assoluta incapacità di una persona a partecipare alla gestione di una società, né può attribuirsi rilievo dirimente alla "condizione di lavoratore dipendente", perché la suddetta condizione di per sé non attesta l'impossibilità di partecipare alla vita societaria. Da ultimo, si osserva che del tutto ininfluente è la circostanza che l'odierno ricorrente, in quanto socio di minoranza, non abbia mai ricoperto alcuna carica gestoria e non sia stato titolare di deleghe operative e/o funzionali. Va, infine, precisato che il ricorrente non può provare di non avere percepito gli utili conseguiti in nero dalla società facendo riferimento a conti bancari, in quanto, da un lato, trattasi di circostanza sprovvista di efficacia probatoria di sorta (atteso il fatto notorio che generalmente gli utili in nero non vengono fatti transitare sui conti correnti), e, dall'altro, l'unica prova ammissibile relativamente al fatto che gli utili non sono stati percepiti dal socio consiste nella dimostrazione che essi non sono stati oggetto di distribuzione, ma sono stati accantonati o reinvestiti dalla società. In definitiva, ritiene questa Corte che la ricostruzione operata dall'Ufficio sia corretta, in quanto basata su criteri obiettivi che nessuna ragionevole prova contraria ha scalfito. Ne consegue il rigetto del ricorso.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate di Avellino, delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 per onorari, oltre accessori, se dovuti, come per legge.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AS AE CC, Presidente BOTTONI MARIA, Relatore LUCE ANDREA, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1132/2025 depositato il 13/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK071300919/2025 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 133/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 28 ottobre 2025 e depositato in data 13 novembre Ricorrente_12025 impugnava l'avviso di accertamento n. TKF07I300919/2025 con il quale, per l'anno d'imposta 2019, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Avellino - richiamato l'avviso di accertamento n. TFK030300213/2025 emesso per Ricorrente_1l'anno d'imposta 2019 nei confronti della società s.r.l., con il quale era stato accertato un maggior reddito d'impresa non dichiarato - accertava ritenute non operate e non versate per euro 365.797,00, con conseguenti maggiori imposte, sanzioni e interessi. Segnatamente, ai sensi dell'art. 35 del d.P.R. n. 602 del 1973, l'odierno ricorrente, quale sostituito, veniva individuato come coobbligato in solido con la società (sostituto d'imposta) che aveva omesso di operare e versare le ritenute sui maggiori ricavi accertati con l'avviso di accertamento principale. Parte ricorrente chiedeva annullarsi l'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite, con attribuzione, per i seguenti motivi: violazione del principio del contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 212/2000; violazione dell'art. 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 546/1992 per mancanza di presunzioni gravi, precise e concordanti;
estraneità del ricorrente alla gestione aziendale. In data 19 dicembre 2025 si costituiva in giudizio l'Ufficio resistente, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad impugnare l'avviso di accertamento n. TKF07I300919/2025 da parte dell'odierno ricorrente, avendo lo stesso proposto ricorso in proprio pur avendo ricevuto notifica dell'atto solo per conoscenza (ovvero al solo fine di rendere edotto il socio della sua responsabilità in relazione all'omesso versamento delle ritenute scaturenti dallo stesso). In linea subordinata, l'Ufficio resistente difendeva la legittimità del suo operato e chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, in ogni caso con vittoria delle spese di lite. Infine, depositate da parte ricorrente memorie illustrative, alla fissata udienza del 19 febbraio 2025, previa discussione orale, la lite era decisa mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'avviso di accertamento impugnato (recante il n. TKF07I300919/2025) l'odierno ricorrente, quale sostituito, è stato individuato, ai sensi dell'art. 35 del d.P.R. Ricorrente_1n. 602 del 1973, come coobbligato in solido con la società s.r.l. (sostituto d'imposta), la quale ha omesso di operare e versare le ritenute sui maggiori ricavi accertati con l'avviso di accertamento principale (n. TFK030300213/2025). Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione – sollevata da parte resistente e comunque rilevabile d'ufficio – di difetto di legitimatio ad causam di parte ricorrente. Occorre, dunque, individuare quale sia la parte privata del giudizio e se essa, sulla base della qualità vantata (e del sotteso interesse) sin dal ricorso introduttivo, sia legittimata o meno ad impugnare l'atto impositivo de quo. Si tratta, in sintesi, di verificare quale soggetto abbia impugnato l'atto impositivo, a quale titolo e se, nella veste vantata, fosse legittimato a farlo. La questione si traduce quindi nella verifica della cosiddetta legitimatio ad causam (il cui eventuale difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio), intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole (cfr. Cass. n. 11284 del 10/05/2010), la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, che si riferisce al merito della causa (cfr. Cass. n. 14177 del 27/06/2011; Cass. n. 17092 del 12/08/2016; Cass. n. 7776 del 27/03/2017). In fatto va premesso che l'atto impugnato risulta testualmente indirizzato, oltre Ricorrente_1che alla società s.r.l., all'odierno ricorrente, quale “ulteriore coobbligato di Ricorrente_1 s.r.l.”. Orbene, ritiene questa Corte che la persona fisica alla quale sia stato notificato un atto impositivo nel quale le vengano imputate obbligazioni a titolo d'imposta in via solidale sia senz'altro legittimata ad impugnarlo in proprio, al fine di negare di possedere la qualità in ragione della quale le è stata indirizzata la notifica dello stesso atto. In altri termini, il socio di una società di capitali a ristretta partecipazione sociale al quale venga notificato l'avviso di accertamento societario relativo alle ritenute (ovvero alle omesse ritenute per gli utili extracontabili attribuibili ai soci derivanti dal maggior reddito accertato nei confronti della società) è legittimato all'autonoma e immediata impugnazione di tale avviso di accertamento destinato alla società (non meno di quanto potrebbe fare nella successiva sede dell'impugnazione dell'avviso di mora) quando, come nella fattispecie, tale avviso di accertamento destinato alla società sia stato ad esso socio notificato quale coobbligato in solido con la società. Ciò si è verificato nella fattispecie in esame, non potendosi attribuire ad altro la ragione della notifica anche all'odierno ricorrente del provvedimento di accertamento destinato alla società. Va, altresì, precisato che il socio - il quale non avrebbe potuto impugnare, non essendo legittimato, il prodromico avviso di accertamento societario n. TFK030300213/2025 - può contestare, con riferimento al reddito di partecipazione a lui attribuito, non solo la mancata distribuzione in suo favore degli utili conseguiti dalla società, ma anche la stessa percezione di redditi distribuibili da parte della società ovvero la sua estraneità alla gestione sociale.
2. Infondato è il primo motivo di ricorso con il quale il ricorrente si duole della violazione del principio del contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 212/2000. In proposito si osserva, in primo luogo, che corretta è la motivazione dell'atto impugnato in punto di fondato pericolo per la riscossione laddove è stata Ricorrente_1riferita non già all'odierno ricorrente, bensì alla società s.r.l. destinataria dell'avviso di accertamento medesimo. Invero, trattandosi di avviso di accertamento indirizzato alla società il fondato pericolo per la riscossione (che legittima la deroga al contraddittorio preventivo) doveva necessariamente essere valutato nei confronti di quest'ultima, e non già del socio di minoranza e odierno ricorrente, cui l'atto è stato notificato solo per conoscenza nella sua qualità di (eventuale) coobbligato in solido. Inoltre, l'Ufficio ha ampiamente motivato - con valutazione che questa Corte condivide - in ordine al fondato pericolo per la riscossione, come si evince dalla lettura delle pagine 5 e 6 dell'avviso di accertamento impugnato, ove si legge: “Nel caso di specie viene emesso il presente atto in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, sulla base del particolare stato della società, che risulta essere in liquidazione dal 05/06/2024. Pertanto, si configura un pericolo attuale e non potenziale per la riscossione stessa ove si consideri: • le gravi violazioni di natura penale rilevate dalla Guardia di Finanza in sede di verifica fiscale • la presenza di partite di ruolo afferenti ad accertamenti esecutivi relativi ad annualità precedenti, resisi definitivi per mancata opposizione della società contribuente”.
3. Quanto agli ulteriori motivi di ricorso, è noto che in materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale è ammissibile la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili, la quale non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale. Tale ristrettezza del vincolo societario fa ritenere plausibile in tutti la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza dell'esistenza di utili extrabilancio, alla cui distribuzione è plausibilmente ragionevole ritenere che tutti i soci abbiano partecipato in misura conforme al loro apporto sociale, salva la prova contraria, da parte del socio, della sua estraneità a tale gestione sociale. A fronte della presunzione (semplice) di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati, rimane, dunque, salva la possibilità del contribuente di fornire la prova contraria consistente nella confutazione della presunzione della solidarietà o complicità fra i soci, che si traduce nella dimostrazione dell'inesistenza della condizione di società a ristretta base sociale sotto il profilo dell'obiettiva non ristrettezza della base sociale, ovvero sotto il profilo dell'acclarata estraneità del socio ai profili gestionali-amministrativi della società in quanto ascrivibili ad altri. Al riguardo la Corte di Cassazione ha chiarito che, a mero titolo esemplificativo, è possibile fornire la prova: - sporgendo denuncia nei confronti di chi gestisce effettivamente la società (Cass. n. 21573/2005); - ponendo in essere l'azione sociale di responsabilità nei confronti di chi amministra la società (Cass. n. 20078/2005); - dimostrando che, pur avendo posto in essere ogni iniziativa volta ad acquisire l'effettiva conoscenza degli accadimenti societari, nulla è stato ottenuto a causa di atteggiamenti ostruzionistici di colui che gestiva la società (Cass. n. 3896/2007). Orbene, ritiene questa Corte che parte ricorrente non abbia provato la propria estraneità alla gestione dell'impresa; invero, la documentazione medica prodotta in giudizio (che nella prospettazione di parte ricorrente dovrebbe dimostrare che i suoi problemi di salute gli abbiano impedito di partecipare alla gestione della società) non è idonea a tale scopo, in quanto essa attesta la presenza di patologie di tipo prevalentemente psichiatrico (depressione a seguito di un precedente infarto miocardico) che di per sé non determinano uno stato di assoluta incapacità di una persona a partecipare alla gestione di una società, né può attribuirsi rilievo dirimente alla "condizione di lavoratore dipendente", perché la suddetta condizione di per sé non attesta l'impossibilità di partecipare alla vita societaria. Da ultimo, si osserva che del tutto ininfluente è la circostanza che l'odierno ricorrente, in quanto socio di minoranza, non abbia mai ricoperto alcuna carica gestoria e non sia stato titolare di deleghe operative e/o funzionali. Va, infine, precisato che il ricorrente non può provare di non avere percepito gli utili conseguiti in nero dalla società facendo riferimento a conti bancari, in quanto, da un lato, trattasi di circostanza sprovvista di efficacia probatoria di sorta (atteso il fatto notorio che generalmente gli utili in nero non vengono fatti transitare sui conti correnti), e, dall'altro, l'unica prova ammissibile relativamente al fatto che gli utili non sono stati percepiti dal socio consiste nella dimostrazione che essi non sono stati oggetto di distribuzione, ma sono stati accantonati o reinvestiti dalla società. In definitiva, ritiene questa Corte che la ricostruzione operata dall'Ufficio sia corretta, in quanto basata su criteri obiettivi che nessuna ragionevole prova contraria ha scalfito. Ne consegue il rigetto del ricorso.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate di Avellino, delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 per onorari, oltre accessori, se dovuti, come per legge.