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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 06/09/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 567/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott.Damiano Dazzi Presidente
2) Dott.Stefano Rago Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 567/2025 vertente tra: TRA
, , con l'avv. GUEYE Parte_1 C.F._1
AMINATA ;
- RICORRENTE E
, , con l'avv. PAINI ENRICA;
CP_1 C.F._2
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 22/03/2001 in Dakar (Senegal), trascritto nei registri del Comune di BRESCELLO (RE) (atto n. 22, parte 2, anno 2013). Dal matrimonio sono nati i figli (12/02/2004 Persona_1
- 25 anni) e (25/05/2007 - 18 nni ma non Per_2 economicamente autosufficienti. La casa coniugale è di proprietà dei coniugi, è gravata da mutuo ed è sita a Brescello (RE), Strada Brescello- Poviglio 21/B. ha convenuto in giudizio il marito per chiedere Parte_1 che sia dichiarata la loro separazione e, decorso il termine di legge, pronunciato lo scioglimento del loro matrimonio. A tal fine ha allegato: ▶che nel corso della convivenza matrimoniale il marito ha sempre tenuto un comportamento contrario ai doveri coniugali, aggredendola verbalmente e intrattenendo una relazione extra-coniugale;
▶di essere stata ricoverata nel 2009 in Senegal a causa di una grave crisi depressiva, determinata anche dalla difficile situazione famigliare;
▶che i figli sono maggiorenni ma economicamente autosufficienti, in quanto studia all'università, mentre frequenta le Persona_1 Per_2 superio Ha, pertanto, chiesto, oltre alla pronuncia sul vincolo, l'assegnazione della casa coniugale con collocazione dei figli presso di sé e che sia posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento degli stessi con un importo mensile di € 500 oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha, inoltre chiesto di percepire in via esclusiva l'assegno unico.
si è costituito e si è opposto alla pronuncia di CP_1 divorzio e ha contestato la ricostruzione della ricorrente, sostenendo:
▶di essere il genitore di riferimento per i figli, avendoli sempre accuditi in via prevalente rispetto alla moglie;
▶di essersi sempre preso cura della moglie che soffre di patologie congenite (emicrania emiplegica familiare e anemia falciforme) e non di depressione;
▶che le condizioni economiche delle parti sono diverse rispetto a quanto prospettato nel ricorso, in quanto la ricorrente ha una retribuzione superiore e percepisce in via esclusiva l'assegno unico (€ 165). Ha, pertanto, chiesto l'assegnazione della casa coniugale con collocazione dei figli presso di sé, che venga disposto un contribuito a carico della madre per il mantenimento dei figli e che le spese straordinarie siano suddivise al 50%. Ha, inoltre, chiesto di percepire in via esclusiva l'assegno unico. In subordine, ha chiesto che, nel caso di assegnazione della casa coniugale alla moglie, i genitori si occupino del mantenimento diretto dei figli nei rispettivi tempi di permanenza. In ulteriore subordine, stabilire un contributo a suo carico da versare alla moglie per il mantenimento dei figli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di separazione La domanda di separazione è fondata. È noto che, ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole». La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (Cass. 8713/2015). Ebbene, nel caso in esame, tali presupposti sono senz'altro integrati. Nel corso del processo, infatti, è emersa l'esistenza di una crisi del rapporto di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca, tra le parti, la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio. Tali conclusioni si traggono dalle dichiarazioni delle parti e dalle accuse reciproche. Tutti questi elementi comprovano il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
2. Domanda di divorzio Il d.lgs. 10 ottobre 2022/n. 149, ha introdotto la facoltà di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, pur restando la seconda procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (6 o 12 mesi, secondo i casi, in ragione della procedura consensuale o contenziosa, ai sensi dell'art. 3 della legge sul divorzio). L'art. 473-bis. 49 c.p.c. così recita: «Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. Se il giudizio di separazione e quello di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio sono proposti tra le stesse parti davanti a giudici diversi, si applica l'articolo 40. In presenza di figli minori, la rimessione avviene in favore del giudice individuato ai sensi dell'articolo 473-bis.11, primo comma. Se i procedimenti di cui al secondo comma pendono davanti allo stesso giudice, si applica l'articolo 274. La sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti». La ricorrente ha chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio, tuttavia, non essendo tale domanda ancora procedibile, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore.
3. Spese Le spese saranno regolamentate in sede di sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la separazione tra le parti che avevano contratto matrimonio il 22/03/2001 in Dakar (Senegal), trascritto nei registri del Comune di BRESCELLO (RE) (atto n. 22, parte 2, anno 2013);
-manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brescello (RE) per quanto di competenza;
-rimette con separata ordinanza la causa sul ruolo del giudice istruttore.
Reggio Emilia, 4/9/2025
Il Presidente Il Giudice est. Damiano Dazzi Lorenzo Meoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott.Damiano Dazzi Presidente
2) Dott.Stefano Rago Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 567/2025 vertente tra: TRA
, , con l'avv. GUEYE Parte_1 C.F._1
AMINATA ;
- RICORRENTE E
, , con l'avv. PAINI ENRICA;
CP_1 C.F._2
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 22/03/2001 in Dakar (Senegal), trascritto nei registri del Comune di BRESCELLO (RE) (atto n. 22, parte 2, anno 2013). Dal matrimonio sono nati i figli (12/02/2004 Persona_1
- 25 anni) e (25/05/2007 - 18 nni ma non Per_2 economicamente autosufficienti. La casa coniugale è di proprietà dei coniugi, è gravata da mutuo ed è sita a Brescello (RE), Strada Brescello- Poviglio 21/B. ha convenuto in giudizio il marito per chiedere Parte_1 che sia dichiarata la loro separazione e, decorso il termine di legge, pronunciato lo scioglimento del loro matrimonio. A tal fine ha allegato: ▶che nel corso della convivenza matrimoniale il marito ha sempre tenuto un comportamento contrario ai doveri coniugali, aggredendola verbalmente e intrattenendo una relazione extra-coniugale;
▶di essere stata ricoverata nel 2009 in Senegal a causa di una grave crisi depressiva, determinata anche dalla difficile situazione famigliare;
▶che i figli sono maggiorenni ma economicamente autosufficienti, in quanto studia all'università, mentre frequenta le Persona_1 Per_2 superio Ha, pertanto, chiesto, oltre alla pronuncia sul vincolo, l'assegnazione della casa coniugale con collocazione dei figli presso di sé e che sia posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento degli stessi con un importo mensile di € 500 oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha, inoltre chiesto di percepire in via esclusiva l'assegno unico.
si è costituito e si è opposto alla pronuncia di CP_1 divorzio e ha contestato la ricostruzione della ricorrente, sostenendo:
▶di essere il genitore di riferimento per i figli, avendoli sempre accuditi in via prevalente rispetto alla moglie;
▶di essersi sempre preso cura della moglie che soffre di patologie congenite (emicrania emiplegica familiare e anemia falciforme) e non di depressione;
▶che le condizioni economiche delle parti sono diverse rispetto a quanto prospettato nel ricorso, in quanto la ricorrente ha una retribuzione superiore e percepisce in via esclusiva l'assegno unico (€ 165). Ha, pertanto, chiesto l'assegnazione della casa coniugale con collocazione dei figli presso di sé, che venga disposto un contribuito a carico della madre per il mantenimento dei figli e che le spese straordinarie siano suddivise al 50%. Ha, inoltre, chiesto di percepire in via esclusiva l'assegno unico. In subordine, ha chiesto che, nel caso di assegnazione della casa coniugale alla moglie, i genitori si occupino del mantenimento diretto dei figli nei rispettivi tempi di permanenza. In ulteriore subordine, stabilire un contributo a suo carico da versare alla moglie per il mantenimento dei figli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di separazione La domanda di separazione è fondata. È noto che, ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole». La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (Cass. 8713/2015). Ebbene, nel caso in esame, tali presupposti sono senz'altro integrati. Nel corso del processo, infatti, è emersa l'esistenza di una crisi del rapporto di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca, tra le parti, la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio. Tali conclusioni si traggono dalle dichiarazioni delle parti e dalle accuse reciproche. Tutti questi elementi comprovano il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
2. Domanda di divorzio Il d.lgs. 10 ottobre 2022/n. 149, ha introdotto la facoltà di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, pur restando la seconda procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (6 o 12 mesi, secondo i casi, in ragione della procedura consensuale o contenziosa, ai sensi dell'art. 3 della legge sul divorzio). L'art. 473-bis. 49 c.p.c. così recita: «Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. Se il giudizio di separazione e quello di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio sono proposti tra le stesse parti davanti a giudici diversi, si applica l'articolo 40. In presenza di figli minori, la rimessione avviene in favore del giudice individuato ai sensi dell'articolo 473-bis.11, primo comma. Se i procedimenti di cui al secondo comma pendono davanti allo stesso giudice, si applica l'articolo 274. La sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti». La ricorrente ha chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio, tuttavia, non essendo tale domanda ancora procedibile, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore.
3. Spese Le spese saranno regolamentate in sede di sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la separazione tra le parti che avevano contratto matrimonio il 22/03/2001 in Dakar (Senegal), trascritto nei registri del Comune di BRESCELLO (RE) (atto n. 22, parte 2, anno 2013);
-manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brescello (RE) per quanto di competenza;
-rimette con separata ordinanza la causa sul ruolo del giudice istruttore.
Reggio Emilia, 4/9/2025
Il Presidente Il Giudice est. Damiano Dazzi Lorenzo Meoli