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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/11/2025, n. 2326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2326 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto I Sezione Civile, composto dai Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7096/2022 R.G.A.C. introitata con ordinanza del 10.07.2025 con concessione del termine per il deposito della sola comparsa conclusionale
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maria De Carlo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale della stessa sito in
Mottola (TA) al C.so Vittorio Emanuele n.17, in virtù di mandato su foglio separato allegato al ricorso ricorrente
E
, nato a [...] il [...], CF: CP_1 C.F._2 convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero intervenuto ex lege
OGGETTO: Ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: Per l'attrice: cessazione degli effetti civili del matrimonio. Per il P.M. cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.12.2022, esponeva di aver contratto matrimonio con Parte_1
in Taranto in data 08.09.2000; che dal matrimonio nascevano due figli, CP_1 Per_1
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]); che il
[...] Persona_2
Tribunale di Taranto con decreto n. 11483/2022 dell'08.06.2022 aveva omologato la loro separazione personale;
chiedeva pertanto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
1 Disposta la comparizione dei coniugi per l'udienza presidenziale del 04.07.2023, il convenuto non si presentava, sebbene ritualmente citato, sicché non era possibile esperire il tentativo di conciliazione.
Confermati i provvedimenti provvisori della separazione, ad eccezione del contributo paterno al mantenimento della figlia maggiore divenuta autonoma economicamente, le parti erano rimesse innanzi al giudice istruttore. Neanche in tale fase del giudizio si costituiva il convenuto e la causa, in assenza di richieste istruttorie della ricorrente, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza cartolare del 25.06.2025 il Giudice Istruttore ,con ordinanza del 10.07.2025, tratteneva la causa in decisione con concessione del termine di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito della sola comparsa conclusionale.
********
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto che non si è presentato all'udienza di comparizione personale e, nonostante la rituale notifica dell'ordinanza presidenziale, non si è costituito in giudizio.
Anche in considerazione di tale circostanza, espressiva del disinteresse del convenuto per la sua vicenda matrimoniale, nonché del fatto che i coniugi vivono separati ininterrottamente dal giorno della comparizione personale innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale, deve ritenersi definitivamente compromessa la comunione materiale e morale di vita tra gli stessi. Il lungo periodo di separazione, protrattosi per più di tre anni e la mancata riconciliazione, sono gli indici di valutazione legale del venire meno del contenuto sostanziale del matrimonio, secondo la legge civile.
Ciò rilevato, non può che dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sussistendo i presupposti di cui all'art. 3 lett. 2 b) della legge 898/1970.
Quanto alle pronunce accessorie deve rilevarsi che la ricorrente ha chiesto la conferma delle statuizioni assunte in sede di separazione, omologata con decreto n. 11483/2022 dell'08.06.2022 , ove veniva previsto l'affido condiviso del figlio minore , la collocazione presso la Persona_2 madre, la regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le modalità liberamente concordate fra le parti e l'obbligo paterno di contribuire al mantenimento dei figli , e , versando Per_1 Per_2 alla la somma complessiva di euro 260,00 , in ragione di euro 130,00 per ciascun figlio, oltre al Pt_1
50% delle spese straordinarie e percezione per intero dell'assegno unico da parte sua , mentre nulla veniva previsto a titolo di mantenimento.
Ritiene il Tribunale che, in assenza di elementi di giudizio di segno contrario, debbano essere confermati i provvedimenti assunti con ordinanza presidenziale del 04.07.2023 con la quale venivano
2 confermati i provvedimenti della separazione consensuale, ad eccezione del contributo paterno al mantenimento della figlia divenuta maggiore ed autonoma economicamente . Per_1
La natura della controversia e l'interesse dell'attrice alla pronuncia giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sua composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro , con l'intervento del P.M. in sede, così dispone: Parte_1 CP_1
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Taranto in data 08.09.2000 da , nata a [...] il [...] , e , nato a [...] il [...], Parte_1 CP_1 matrimonio registrato al n. 59 parte II serie A, dei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di
Taranto dell'anno 2000.
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) Conferma i provvedimenti assunti con ordinanza presidenziale del 04.07.2023.
4) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 29.10.2025 in Taranto
Il Giudice est. Il Presidente
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto I Sezione Civile, composto dai Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7096/2022 R.G.A.C. introitata con ordinanza del 10.07.2025 con concessione del termine per il deposito della sola comparsa conclusionale
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maria De Carlo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale della stessa sito in
Mottola (TA) al C.so Vittorio Emanuele n.17, in virtù di mandato su foglio separato allegato al ricorso ricorrente
E
, nato a [...] il [...], CF: CP_1 C.F._2 convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero intervenuto ex lege
OGGETTO: Ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: Per l'attrice: cessazione degli effetti civili del matrimonio. Per il P.M. cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.12.2022, esponeva di aver contratto matrimonio con Parte_1
in Taranto in data 08.09.2000; che dal matrimonio nascevano due figli, CP_1 Per_1
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]); che il
[...] Persona_2
Tribunale di Taranto con decreto n. 11483/2022 dell'08.06.2022 aveva omologato la loro separazione personale;
chiedeva pertanto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
1 Disposta la comparizione dei coniugi per l'udienza presidenziale del 04.07.2023, il convenuto non si presentava, sebbene ritualmente citato, sicché non era possibile esperire il tentativo di conciliazione.
Confermati i provvedimenti provvisori della separazione, ad eccezione del contributo paterno al mantenimento della figlia maggiore divenuta autonoma economicamente, le parti erano rimesse innanzi al giudice istruttore. Neanche in tale fase del giudizio si costituiva il convenuto e la causa, in assenza di richieste istruttorie della ricorrente, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza cartolare del 25.06.2025 il Giudice Istruttore ,con ordinanza del 10.07.2025, tratteneva la causa in decisione con concessione del termine di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito della sola comparsa conclusionale.
********
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto che non si è presentato all'udienza di comparizione personale e, nonostante la rituale notifica dell'ordinanza presidenziale, non si è costituito in giudizio.
Anche in considerazione di tale circostanza, espressiva del disinteresse del convenuto per la sua vicenda matrimoniale, nonché del fatto che i coniugi vivono separati ininterrottamente dal giorno della comparizione personale innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale, deve ritenersi definitivamente compromessa la comunione materiale e morale di vita tra gli stessi. Il lungo periodo di separazione, protrattosi per più di tre anni e la mancata riconciliazione, sono gli indici di valutazione legale del venire meno del contenuto sostanziale del matrimonio, secondo la legge civile.
Ciò rilevato, non può che dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sussistendo i presupposti di cui all'art. 3 lett. 2 b) della legge 898/1970.
Quanto alle pronunce accessorie deve rilevarsi che la ricorrente ha chiesto la conferma delle statuizioni assunte in sede di separazione, omologata con decreto n. 11483/2022 dell'08.06.2022 , ove veniva previsto l'affido condiviso del figlio minore , la collocazione presso la Persona_2 madre, la regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le modalità liberamente concordate fra le parti e l'obbligo paterno di contribuire al mantenimento dei figli , e , versando Per_1 Per_2 alla la somma complessiva di euro 260,00 , in ragione di euro 130,00 per ciascun figlio, oltre al Pt_1
50% delle spese straordinarie e percezione per intero dell'assegno unico da parte sua , mentre nulla veniva previsto a titolo di mantenimento.
Ritiene il Tribunale che, in assenza di elementi di giudizio di segno contrario, debbano essere confermati i provvedimenti assunti con ordinanza presidenziale del 04.07.2023 con la quale venivano
2 confermati i provvedimenti della separazione consensuale, ad eccezione del contributo paterno al mantenimento della figlia divenuta maggiore ed autonoma economicamente . Per_1
La natura della controversia e l'interesse dell'attrice alla pronuncia giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sua composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro , con l'intervento del P.M. in sede, così dispone: Parte_1 CP_1
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Taranto in data 08.09.2000 da , nata a [...] il [...] , e , nato a [...] il [...], Parte_1 CP_1 matrimonio registrato al n. 59 parte II serie A, dei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di
Taranto dell'anno 2000.
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) Conferma i provvedimenti assunti con ordinanza presidenziale del 04.07.2023.
4) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 29.10.2025 in Taranto
Il Giudice est. Il Presidente
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