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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/03/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito delle note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 4939/2021
TRA
nata a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. F. Parte_1
D'Angiolillo, con cui elett. dom. in Piedimonte Matese (Ce) via G. Matteotti, giusta procura in atti;
RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall'Avv. I. De Benedictis, giusta procura CP_1 alle liti in atti, elett. dom. presso la sede di Caserta alla Via Arena, loc.tà San Benedetto – Ufficio Legale RESISTENTE
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria - pensione di reversibilità CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/08/2021, deduceva: Parte_1
- di essere figlia di , deceduto in data 07/12/2006, titolare della Parte_2 pensione cat. IO
- che in data 20/02/2020, aveva presentato domanda all' per ottenere il CP_1 beneficio della pensione di reversibilità, rigettata in data 04/0 , in quanto “alla visita medica, è risultata non inabile”;
- che aveva presentato ricorso in sede amministrativa e che il Comitato Provinciale dell' con provvedimento del 03/02/2021 rigettava il ricorso considerando la CP_1 part rente non inabile. Chiedeva, pertanto, di “a) accertare e dichiarare, esauriti tutti gli accertamenti del caso e previa consulenza tecnica d'ufficio, di cui sin d'ora si richiede l'ammissione, che l'istante è portatrice, dall'anno 2000 (ovvero da altra data ritenuta dal Giudice a seguito di CTU) di uno stato di invalidità nella misura del 100% ovvero di uno stato inabilitante da non poter esercitare attività lavorativa;
b) accertare e dichiarare, pertanto, che l'istante ha diritto al riconoscimento della pensione di reversibilità per figli inabili
1 a partire dal 08.01.2007 (ovvero il mese successivo alla morte del genitore), con decorrenza come per legge e sussistendo tutti i requisiti previsti dalla legge medesima e per l'effetto: c) condannare l' alla CP_1 corresponsione delle prestazioni economiche e assistenziali (nella fattispecie pensione di r lità) ritenendo ricorrere le condizioni di cui all'art. 22 L. 21/07/1965 n. 903 e successive modifiche, con il riconoscimento dei ratei arretrati a far data dal 08.01.2010 ovvero dieci anni prima dalla data di presentazione della domanda in sede amministrativa, oltre interessi legali come per legge e la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT”. Spese vinte, con attribuzione. Ritualmente citato, si costituiva l' che contestava la sussistenza dei presupposti per il CP_1 riconoscimento della prestazion ncludeva per una declaratoria di inammissibilità, nullità e comunque per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. La causa, in ragione di un periodo di assenza della scrivente dall'ufficio legato alla maternità e a seguito di rinvio d'ufficio, giungeva per la prima volta innanzi alla scrivente all'udienza del 30/05/2023, all'esito del deposito della relazione peritale del consulente tecnico e, successivamente rinviata, veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della lettura delle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
************
Il ricorso è procedibile essendo esaurito il procedimento amministrativo. Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte. Ai sensi dell'art. 13 RDL 636/39, modificato dagli artt. 2 L.218/52 e 22 L. 903/65, e della L. 335/95 la pensione ai superstiti in esame va riconosciuta in caso di morte del pensionato per invalidità, vecchiaia o anzianità, o anche dell'assicurato che al momento del decesso risulti in possesso dei prescritti requisiti contributivi, al solo soggetto che versi in particolari condizioni soggettive. Occorre, innanzitutto, che il beneficiario sia:
-vedovo non separato legalmente per propria colpa o vedovo divorziato, se titolare di assegno divorzile;
-orfano minore o studente fino a 26 anni (se iscritto a regolare corso di laurea) o, se in età superiore, inabile al lavoro ed a carico del genitore al momento del decesso;
-genitore di età superiore ai 65 anni, che non sia titolare di pensione e risulti a carico del pensionato alla data della morte;
-fratello non coniugato, che non sia titolare di pensione e risulti permanentemente inabile e a carico del dante causa. È inoltre necessario:
- che il dante causa sia titolare di pensione di vecchiaia o di anzianità o di inabilità ovvero sia assicurato deceduto nel corso del mese della presentazione della domanda di pensione di inabilità e per il quale, al momento del decesso, risultano maturati i requisiti contributivi e sanitari per il diritto alla pensione anche se perfezionati dopo la domanda, ma prima del decesso ed anche se al momento del decesso non era avvenuta la cancellazione dagli elenchi o albi di cui all'art. 2 L. 222/84;
- ovvero che esistevano al momento del decesso a favore dell'assicurato dei requisiti contributivi per le prestazioni di invalidità previsti dalla legge 222/1984, e quindi l'accredito di 5 anni di contribuzione di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio;
2 - ovvero che esistevano al momento del decesso a favore dell'assicurato dei requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia e pari a 15 anni, a prescindere dall'età pensionabile. Quanto al requisito della vivenza a carico, richiesto per alcuni aventi diritto, si osserva altresì che esso “non si esaurisce con la dimostrazione della convivenza, occorrendo anche provare che il genitore provvedeva in via continuativa e in misura totale, o quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 15440 del 10/08/2004, Rv. 575330 - 01) e “va considerato con particolare rigore ed in tale valutazione occorre prendere in considerazione tutti gli elementi di giudizio acquisiti al processo in base ai quali poter ricostruire la sussistenza o meno di una rilevante dipendenza economica del figlio inabile dal defunto genitore” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 11689 del 01/06/2005, Rv. 581910 - 01). Va altresì osservato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la mancata contestazione del requisito della vivenza a carico da parte dell' nella fase CP_1 amministrativa non esonera la parte ricorrente dagli oneri di allegazione che sulla stessa incombono nella fase giudiziale, inerendo agli elementi costitutivi del diritto vantato (Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 41548 del 27/12/2021). Nel caso in esame, difetta la prova della vivenza a carico. Con orientamento consolidato, la giurisprudenza di legittimità ritiene che “il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile;
tale accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato” (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 15041 del 29/05/2024, in cui è stato altresì precisato che, in presenza di soggetti tutti percettori di redditi, si rende necessaria una comparazione tra i redditi medesimi al fine di verificarne la rispettiva entità), attribuendo rilievo anche alla presenza, nel nucleo familiare, di ulteriori soggetti, che potrebbero provvedere al mantenimento della parte ricorrente (Cass., ord. n. 41548/2021, cit.). Nella fattispecie in esame, generica è l'allegazione circa la sussistenza del requisito della vivenza a carico. In particolare, dal certificato dello stato di famiglia versato in atti, si evince che, oltre alla parte ricorrente ed al de cuius, il nucleo familiare era composto anche dalla madre e da un fratello. Veniva acquisita la certificazione reddituale relativa all'anno d'imposta antecedente a quello in cui era avvenuto il decesso di , da cui si evinceva un reddito Parte_2 dichiarato, da parte della madre pari ad € 12.397,00. Controparte_2
Tale circostanza, alla luce di tu tale ed in assenza di ulteriori puntuali allegazioni, nell'atto introduttivo, in ordine alla prevalenza del contributo paterno, induce ad escludere la sussistenza del requisito della vivenza a carico del de cuius. Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso va rigettato. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite si compensano integralmente, in ragione della qualità delle parti e della natura degli interessi coinvolti, in assenza di rituale dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica si pongono a carico dell' e si liquidano come da CP_1 separato decreto emesso in pari data. 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente le spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1 separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 17/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito delle note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 4939/2021
TRA
nata a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. F. Parte_1
D'Angiolillo, con cui elett. dom. in Piedimonte Matese (Ce) via G. Matteotti, giusta procura in atti;
RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall'Avv. I. De Benedictis, giusta procura CP_1 alle liti in atti, elett. dom. presso la sede di Caserta alla Via Arena, loc.tà San Benedetto – Ufficio Legale RESISTENTE
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria - pensione di reversibilità CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/08/2021, deduceva: Parte_1
- di essere figlia di , deceduto in data 07/12/2006, titolare della Parte_2 pensione cat. IO
- che in data 20/02/2020, aveva presentato domanda all' per ottenere il CP_1 beneficio della pensione di reversibilità, rigettata in data 04/0 , in quanto “alla visita medica, è risultata non inabile”;
- che aveva presentato ricorso in sede amministrativa e che il Comitato Provinciale dell' con provvedimento del 03/02/2021 rigettava il ricorso considerando la CP_1 part rente non inabile. Chiedeva, pertanto, di “a) accertare e dichiarare, esauriti tutti gli accertamenti del caso e previa consulenza tecnica d'ufficio, di cui sin d'ora si richiede l'ammissione, che l'istante è portatrice, dall'anno 2000 (ovvero da altra data ritenuta dal Giudice a seguito di CTU) di uno stato di invalidità nella misura del 100% ovvero di uno stato inabilitante da non poter esercitare attività lavorativa;
b) accertare e dichiarare, pertanto, che l'istante ha diritto al riconoscimento della pensione di reversibilità per figli inabili
1 a partire dal 08.01.2007 (ovvero il mese successivo alla morte del genitore), con decorrenza come per legge e sussistendo tutti i requisiti previsti dalla legge medesima e per l'effetto: c) condannare l' alla CP_1 corresponsione delle prestazioni economiche e assistenziali (nella fattispecie pensione di r lità) ritenendo ricorrere le condizioni di cui all'art. 22 L. 21/07/1965 n. 903 e successive modifiche, con il riconoscimento dei ratei arretrati a far data dal 08.01.2010 ovvero dieci anni prima dalla data di presentazione della domanda in sede amministrativa, oltre interessi legali come per legge e la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT”. Spese vinte, con attribuzione. Ritualmente citato, si costituiva l' che contestava la sussistenza dei presupposti per il CP_1 riconoscimento della prestazion ncludeva per una declaratoria di inammissibilità, nullità e comunque per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. La causa, in ragione di un periodo di assenza della scrivente dall'ufficio legato alla maternità e a seguito di rinvio d'ufficio, giungeva per la prima volta innanzi alla scrivente all'udienza del 30/05/2023, all'esito del deposito della relazione peritale del consulente tecnico e, successivamente rinviata, veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della lettura delle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
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Il ricorso è procedibile essendo esaurito il procedimento amministrativo. Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte. Ai sensi dell'art. 13 RDL 636/39, modificato dagli artt. 2 L.218/52 e 22 L. 903/65, e della L. 335/95 la pensione ai superstiti in esame va riconosciuta in caso di morte del pensionato per invalidità, vecchiaia o anzianità, o anche dell'assicurato che al momento del decesso risulti in possesso dei prescritti requisiti contributivi, al solo soggetto che versi in particolari condizioni soggettive. Occorre, innanzitutto, che il beneficiario sia:
-vedovo non separato legalmente per propria colpa o vedovo divorziato, se titolare di assegno divorzile;
-orfano minore o studente fino a 26 anni (se iscritto a regolare corso di laurea) o, se in età superiore, inabile al lavoro ed a carico del genitore al momento del decesso;
-genitore di età superiore ai 65 anni, che non sia titolare di pensione e risulti a carico del pensionato alla data della morte;
-fratello non coniugato, che non sia titolare di pensione e risulti permanentemente inabile e a carico del dante causa. È inoltre necessario:
- che il dante causa sia titolare di pensione di vecchiaia o di anzianità o di inabilità ovvero sia assicurato deceduto nel corso del mese della presentazione della domanda di pensione di inabilità e per il quale, al momento del decesso, risultano maturati i requisiti contributivi e sanitari per il diritto alla pensione anche se perfezionati dopo la domanda, ma prima del decesso ed anche se al momento del decesso non era avvenuta la cancellazione dagli elenchi o albi di cui all'art. 2 L. 222/84;
- ovvero che esistevano al momento del decesso a favore dell'assicurato dei requisiti contributivi per le prestazioni di invalidità previsti dalla legge 222/1984, e quindi l'accredito di 5 anni di contribuzione di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio;
2 - ovvero che esistevano al momento del decesso a favore dell'assicurato dei requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia e pari a 15 anni, a prescindere dall'età pensionabile. Quanto al requisito della vivenza a carico, richiesto per alcuni aventi diritto, si osserva altresì che esso “non si esaurisce con la dimostrazione della convivenza, occorrendo anche provare che il genitore provvedeva in via continuativa e in misura totale, o quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 15440 del 10/08/2004, Rv. 575330 - 01) e “va considerato con particolare rigore ed in tale valutazione occorre prendere in considerazione tutti gli elementi di giudizio acquisiti al processo in base ai quali poter ricostruire la sussistenza o meno di una rilevante dipendenza economica del figlio inabile dal defunto genitore” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 11689 del 01/06/2005, Rv. 581910 - 01). Va altresì osservato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la mancata contestazione del requisito della vivenza a carico da parte dell' nella fase CP_1 amministrativa non esonera la parte ricorrente dagli oneri di allegazione che sulla stessa incombono nella fase giudiziale, inerendo agli elementi costitutivi del diritto vantato (Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 41548 del 27/12/2021). Nel caso in esame, difetta la prova della vivenza a carico. Con orientamento consolidato, la giurisprudenza di legittimità ritiene che “il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile;
tale accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato” (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 15041 del 29/05/2024, in cui è stato altresì precisato che, in presenza di soggetti tutti percettori di redditi, si rende necessaria una comparazione tra i redditi medesimi al fine di verificarne la rispettiva entità), attribuendo rilievo anche alla presenza, nel nucleo familiare, di ulteriori soggetti, che potrebbero provvedere al mantenimento della parte ricorrente (Cass., ord. n. 41548/2021, cit.). Nella fattispecie in esame, generica è l'allegazione circa la sussistenza del requisito della vivenza a carico. In particolare, dal certificato dello stato di famiglia versato in atti, si evince che, oltre alla parte ricorrente ed al de cuius, il nucleo familiare era composto anche dalla madre e da un fratello. Veniva acquisita la certificazione reddituale relativa all'anno d'imposta antecedente a quello in cui era avvenuto il decesso di , da cui si evinceva un reddito Parte_2 dichiarato, da parte della madre pari ad € 12.397,00. Controparte_2
Tale circostanza, alla luce di tu tale ed in assenza di ulteriori puntuali allegazioni, nell'atto introduttivo, in ordine alla prevalenza del contributo paterno, induce ad escludere la sussistenza del requisito della vivenza a carico del de cuius. Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso va rigettato. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite si compensano integralmente, in ragione della qualità delle parti e della natura degli interessi coinvolti, in assenza di rituale dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica si pongono a carico dell' e si liquidano come da CP_1 separato decreto emesso in pari data. 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente le spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1 separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 17/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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