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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 15/05/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1417 / 2023
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c.
Oggi 15/05/2025 innanzi al giudice dott. Antonio Gesumunno, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente Avv. Azzini per la parte convenuta Avv. Lo Guarro
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del 15/05/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1417 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 08/09/2023
da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2
C.F. ), Parte_3 C.F._3
C.F. ), Parte_4 C.F._4
C.F. ), Parte_5 C.F._5
C.F. ), Parte_6 C.F._6
C.F. ), Parte_7 C.F._7
(C.F. , Parte_8 C.F._8
C.F. ), Parte_9 C.F._9
C.F. ), Parte_10 C.F._10
(C.F. , Parte_11 C.F._11
C.F. ), Parte_12 C.F._12
C.F. ), Parte_13 C.F._13
C.F. , Parte_14 C.F._14
(C.F. ), Parte_15 C.F._15
3 (C.F. ), Parte_16 C.F._16
(C.F. ), Parte_17 C.F._17
(C.F. ), Parte_18 C.F._18
(C.F. ), Parte_19 C.F._19
C.F. ), Parte_20 C.F._20
(C.F. ), Parte_21 C.F._21
C.F. ), Parte_22 C.F._22
(C.F. ), Parte_23 C.F._23
C.F. ), Pt_24 Pt_25 C.F._24
C.F. ), Parte_26 C.F._25
(C.F. , Parte_27 C.F._26
(C.F. ), Parte_28 C.F._27
(C.F. Parte_29 C.F._28
C.F. ), Parte_30 C.F._29
(C.F. ), Parte_31 C.F._30
(C.F. ), Parte_32 C.F._31
(C.F. ), Parte_33 C.F._32
C.F. ), Parte_34 C.F._33
(C.F. ), Parte_35 C.F._34
(C.F. ), Parte_36 C.F._35
(C.F. ), Parte_37 C.F._36
(C.F. ), Parte_38 C.F._37
C.F. , Parte_39 C.F._38
C.F. ), Parte_40 C.F._39
C.F. ), Parte_41 C.F._40
(C.F. ), Parte_42 C.F._41
C.F. ), Parte_43 C.F._42
4 C.F. ), Parte_44 C.F._43
(C.F. , Parte_45 C.F._44
(C.F. ), Parte_46 C.F._45
C.F. ), Parte_47 C.F._46
C.F. ), Parte_48 C.F._47
C.F. ), Parte_49 C.F._48
C.F. ), Parte_50 C.F._49
(C.F. Parte_51 C.F._50
(C.F. ), Parte_52 C.F._51
(C.F. ), Parte_53 C.F._52
C.F. ), Parte_54 C.F._53
(C.F. ), Parte_55 C.F._54
C.F. ), Parte_56 C.F._55
con il patrocinio dell'avv. AZZINI VALENTINA
Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. Parte_57
) P.IVA_2
Con il patrocinio ex art. 417 bis c.p.c. dell'Avv. Dario Lo Guarro
Motivi della decisione
Le parti ricorrenti hanno convenuto in giudizio il Controparte_1
esponendo di essere insegnanti con contratto a tempo
[...]
determinato e di avere prestato servizio in forza di reiterati contratti a termine di durata annuale
Hanno chiesto accertarsi il diritto, quali docenti assunti con contratto a tempo determinato, all'assegnazione della carta elettronica di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, per l'importo di € 500,00 annui e, per l'effetto,
5 previa disapplicazione della normativa nazionale confliggente con il diritto comunitario e la condanna all'adempimento in forma specifica mediante erogazione della Carta Elettronica per il valore corrispondente ai periodi di servizio annuale dedotti in giudizio
Si è costituito il ed ha eccepito in via Controparte_1
preliminare la prescrizione quinquennale e nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento non consente la concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato. In via subordinata il ha chiesto CP_1
che nel caso di riconoscimento del diritto vantato dalla parte ricorrente, la condanna fosse limitata all'attribuzione della Carta del Docente per gli anni di riferimento, tenuto conto della natura vincolata dell'utilizzo della
Carta.
La parte convenuta eccepiva che i ricorrenti si erano limitati a produrre le autocertificazioni relative ai servizi oggetto di domanda, rilevando che tali documenti non potevano avere efficacia probatoria nel giudizio
Il Giudice autorizzava la parte ricorrente ad integrare la documentazione mediante la produzione dei contratti ovvero delle attestazioni dei servizi rilasciate dall'amministrazione scolastica
La parte ricorrente depositava gli stati matricolari relativi ai servizi svolti dai ricorrenti il 16.7.2024. Il Giudice fissava udienza di discussione assegnando termine per note difensive, invitando parte ricorrente a depositare elenco dei ricorrenti con l'indicazione degli anni scolastici per i quali ciascuno richiede l'erogazione della Carta Docenti
All'odierna udienza svoltasi in collegamento remoto ai sensi dell'art. 127
bis c.p.c. la causa veniva discussa e decisa mediante deposito telematico della sentenza e contestuale motivazione
6 ***
Le domande di parte ricorrente sono in parte fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati.
1. La Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023), decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha fissato i seguenti principi di diritto, La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015
spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8,
ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza
fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi
dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso
diretta al . CP_1
2. Le parti ricorrenti, come comprovato dai contratti allegati e dallo stato matricolare allegato dal ha provato di avere svolto incarichi CP_1
annuali conformi ai parametri fissati dalla S.C., con le eccezioni che di seguito saranno specificate
3. La parte convenuta ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai benefici richiesti per gli anni scolastici sino al 2017/2018 compreso, tenuto conto dell'unico atto interruttivo costituito dalla notifica del ricorso giudiziale in data 20/10/2023
4. La S.C. ha ritenuto che per i docenti ancora inseriti nel sistema scolastico la 'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
7 124/1999, alla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica nella pronuncia citata: Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di
adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L.
124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il
conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito
anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016,
procedere alla registrazione telematica onde fruiredel beneficio
5. Il DPCM 28.11.2016 (disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,
pubblicato su GU n.281 del 1-12-2016) ha previsto (articolo 5, comma
2) “
1. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi
sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui
all'articolo 3, comma 3. 2. Per l'anno scolastico 2016/2017, la
registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata
è consentita dal 30 novembre 2016. 3. A partire dall'anno scolastico
2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari
sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30
ottobre di ciascun anno.
6. Pertanto la notifica del ricorso ha avuto efficacia interruttiva della prescrizione sino all'anno 2018/2019, compreso in quanto il termine per la richiesta del beneficio via web era fissato sino al 30.10.2018
8 7. La difesa di parte ricorrente comunque nelle note autorizzate del
22.1.2025 non ha riprodotto le richieste di pagamento del “bonus” per i periodi coperti da prescrizione.
8. Non possono essere riconosciuti i benefici richiesti per gli incarichi svolti sulla base del conferimento di supplenze brevi e temporanee
9. Quanto alla sommatoria di contratti a termine nel corso dell'anno scolastico, seppure la Corte non si sia pronunciata espressamente, ha chiaramente affermato che la ratio del beneficio si basa su “una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico” (punto 5.3 della motivazione) che consiste nel fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno “annuale” e che “E' al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impiego didattico. La Carta, infatti - rileva il collegio- non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi,
essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui -
in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto -
eventuali carenze nelle iniziative del Ministero datore di lavoro su tale diverso piano. Tali considerazioni escludono che possano avere immediato e decisivo rilievo i richiami del ricorrente a fonti eurounitarie -
riepilogati nello storico di lite - riguardanti il diritto dei lavoratori alla formazione, che ovviamente non è in sé negato dall'ordinamento interno, dovendosi qui più limitatamente discutere se sia consentito riconoscere lo speciale beneficio solo ai lavoratori a tempo indeterminato” (punto 5.4 della motivazione). La supplenza annuale implica tanto per il datore di lavoro quanto per il docente, una
9 prospettiva di insegnamento, che per la sua durata annuale, giustifica quell' ulteriore ausilio formativo, dato dal “bonus docenti”, al pari del dipendente assunto a tempo indeterminato;
laddove invece, per le supplenze brevi, che ex ante pongono sia il docente che la scuola innanzi alla prospettiva di una docenza limitata ad un breve periodo, è ragionevole escludere un beneficio che consente l'acquisto di beni per loro natura coerenti con una prospettiva di insegnamento non saltuario,
ma prevedibile ex ante come duraturo, tale quantomeno da coprire un anno di insegnamento scolastico (a tali condivise conclusioni è giunto questo Tribunale nelle prime applicazioni della citata pronuncia della
S.C.; cfr. Tribunale di Verona, sentenze 580/2023 e 581/2023 del
9.11.2023, 596/2023 e 597/2023 del 13.11.2023).
10. Pertanto devono essere disattese le domande svolte dai seguenti ricorrenti per gli anni scolastici indicati:
a. a.s. 2018/2019 (nel 2019/2020 ha incarico Parte_4
sino al 30 giugno)
b. : a.s. 2019/2020 Parte_5
c. aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020 Parte_8
d. aa.ss. 2020/2021 Parte_9
e. : a.s. 2018/2019 CP_2
f. aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020, Parte_33
2020/2021
11. Devono essere disattese inoltre le domande svolte dalla ricorrente per difetto di legittimazione passiva del Parte_11 [...]
. La ricorrente ha infatti richiesto il riconoscimento dei Controparte_1
benefici per gli anni scolastici 2015/16 e 2016/17 (prescritti) e 2018/19,
2019/2020 nei quali cui, come risulta dallo stato matricolare prodotto
10 dalla parte attrice, ha svolto servizi alle dipendenze della Provincia
autonoma di Trento. Le domande della in ogni caso non Parte_11
sono state riproposte dalla difesa di parte ricorrente nelle note difensive autorizzate del 22.1.2025 e pertanto si intendono oggetto di rinunzia
12. La ricorrente non figura nell'elenco dei ricorrenti Parte_48
riportato nell'intestazione del ricorso ma è riportata nell'elenco dei ricorrenti con l'esposizione dei rispettivi periodi di servizio. Non risulta prodotta l'autocertificazione dei servizi mentre lo stato matricolare è
stato successivamente prodotto dalla parte ricorrente anche per
. La difesa di parte ricorrente è stata autorizzata a Parte_48
precisare le conclusioni anche tale ricorrente, per motivi di economia processuale (anni scolastici 2018/19,. 2019/20, 2020/21 incarichi annuali come da stato matricolare)
13. La ricorrente dichiara in ricorso di essere stata immessa in Pt_27
ruolo dal 1.9.2021 e di avere avuto contratti a termine sino al
31.8.2021, mentre nelle note autorizzate viene chiesto anche il bonus per l'anno scolastico 2021-2022 (anno della supplenza annuale di formazione e prova). Si tratta di domanda nuova e quindi inammissibile.
14. Pertanto la Carta Docente spetta alle parti ricorrente per gli anni scolastici indicati in ricorso, fatto salvo quanto sopra esposto. La
Cassazione, quanto alle modalità concrete di riconoscimento ed attuazione del diritto spettante ai docenti a tempo determinato, ha fissato il seguente principio di diritto: Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato
tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia
giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze
scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati
11 di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema
proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
15. Non è contestato che le parti ricorrente risultino essere alla data odierna “interne” al sistema delle docenze scolastiche, in quanto iscritte in GPS e/o titolare di contratto a tempo determinato attualmente in corso.
16. L'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire, per quanto riguarda i docenti ancora “interni” al sistema scolastico esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della “carta docenti”, poiché solo attraverso il suo utilizzo può
essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
17. L'importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n.
724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione. La S.C. nella pronuncia citata ha chiarito i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere dal docente: “Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di
adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L.
124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito
12 anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016,
procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
18. Il ricorso va pertanto accolto in parte, nei limiti sopra precisati, con il riconoscimento della prestazione richiesta per gli anni di servizio elencati nelle conclusioni.
19. Le spese di lite seguono la soccombenza del e si liquidano CP_1
come in dispositivo, avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore della domanda di maggior valore (da € 1.101 a € 5.200)– in considerazione dell'istruttoria documentale, dell'assenza di questioni complesse e della ridotta attività difensiva espletata – e tenendo conto della pluralità di parti con la medesima posizione processuale, ai sensi dell'art. 4, co. 2 del D.M. 55/2014 e si distraggono in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Vi sono giustificati motivi di compensazione delle spese di lite nella misura di metà, tenuto conto delle carenze di allegazione e di documentazione del ricorso, sanate solo in corso di causa con l'assegnazione di opportuni termini da parte del Tribunale
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) In parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto delle parti ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015 per gli anni scolastici, di seguito indicati o : 2018/2019, Parte_1
o : 2018/2019, Parte_2
13 o o
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2018/19, 2019/20,2020/21, Parte_3
2019/2020 Parte_4
2021/2022, Parte_5
2018/19, 2019/20,2020/21, Parte_6
2018/19,2019/20,2020/21,2021/22, Parte_7
: 2020/21, 2021/22, Parte_8
2021/2022 Parte_9
2018/19, 2019/20,2020/21 Parte_10
2018/19, 2019/20,2020/21, Parte_12
2018/19, 2019/20,2020/21, Parte_13
2018/19, 2019/20,2020/21, Parte_14
2018/19, 2019/20,2020/21, Parte_15
2018/19, 2019/20,2020/21 Parte_16
2018/19, 2019/20,2020/21 Parte_17
2018/19, 2019/20, Parte_18
2018/2019 Parte_19
2018/19, 2019/20,2020/21, Parte_20
2018/19, Parte_21
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 Parte_56
2018/19, 2019/20,2020/21,2021/22 Parte_22
2018/19,2019/20,2020/21 Parte_23
2019/20,2020/21 CP_2
2018/19, 2019/20,2020/21 Parte_26
2018/19, 2019/20,2020/21 Parte_27
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 Parte_28
2018/19, 2019/20,2020/21, Parte_29
2018/19, 2019/20,2020/21, Parte_30
14 o , 2019/20,2020/21, Parte_31
o 2018/19, 2019/20,2020/21, Parte_32
o 2018/19, 2019/20,2020/21 Parte_34
o 2018/19, Parte_35
o 2018/2019 Parte_36
o 2021/22 Parte_37
o 2018/19 Parte_38
o 2018/19, 2019/20,2020/21, Parte_39
o 2018/19, 2019/20,2020/21, Parte_40
o 2018/19, 2019/20,2020/21 Parte_41
o 2018/19, 2019/20,2020/21 Parte_42
o 2018/19,2019/20,2020/21, 2021/22 Parte_43
o 2018/19, 2019/20,2020/21 Parte_44
o 2018/19, 2019/20,2020/21, Parte_45
o RIZZO 2018/19, 2019/20,2020/21, Pt_46
o 2018/2019 Parte_47
o 2018/19, 2019/20,2020/21 Parte_48
o 2018/19, 2019/20,2020/21, Parte_49
o 2021/22, Parte_50
o 2018/19 Parte_51
o 2018/19, 2019/20,2020/21, Parte_52
o 2018/19, 2019/20,2020/21, Parte_53
o 2018/19, 2019/20,2020/21, Parte_54
o 2018/19, 2019/20, 2020/21 Parte_55
2) Rigetta nel resto le domande di parte ricorrente
3) Condanna il convenuto ad erogare alle parti ricorrenti la CP_1
prestazione oggetto di causa, per gli anni indicati al punto 1) previa
15 emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
4) Dichiara compensate nella misura di metà le spese di lite sostenute dalle parti ricorrenti, liquidate per l'intero in complessivi € 5.871,00 per compensi professionali, € 259,00 per contributo unificato, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, e condanna il convenuto alla rifusione della residua quota di metà. CP_1
Verona, 15/05/2025
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
16
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1417 / 2023
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c.
Oggi 15/05/2025 innanzi al giudice dott. Antonio Gesumunno, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente Avv. Azzini per la parte convenuta Avv. Lo Guarro
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del 15/05/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1417 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 08/09/2023
da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2
C.F. ), Parte_3 C.F._3
C.F. ), Parte_4 C.F._4
C.F. ), Parte_5 C.F._5
C.F. ), Parte_6 C.F._6
C.F. ), Parte_7 C.F._7
(C.F. , Parte_8 C.F._8
C.F. ), Parte_9 C.F._9
C.F. ), Parte_10 C.F._10
(C.F. , Parte_11 C.F._11
C.F. ), Parte_12 C.F._12
C.F. ), Parte_13 C.F._13
C.F. , Parte_14 C.F._14
(C.F. ), Parte_15 C.F._15
3 (C.F. ), Parte_16 C.F._16
(C.F. ), Parte_17 C.F._17
(C.F. ), Parte_18 C.F._18
(C.F. ), Parte_19 C.F._19
C.F. ), Parte_20 C.F._20
(C.F. ), Parte_21 C.F._21
C.F. ), Parte_22 C.F._22
(C.F. ), Parte_23 C.F._23
C.F. ), Pt_24 Pt_25 C.F._24
C.F. ), Parte_26 C.F._25
(C.F. , Parte_27 C.F._26
(C.F. ), Parte_28 C.F._27
(C.F. Parte_29 C.F._28
C.F. ), Parte_30 C.F._29
(C.F. ), Parte_31 C.F._30
(C.F. ), Parte_32 C.F._31
(C.F. ), Parte_33 C.F._32
C.F. ), Parte_34 C.F._33
(C.F. ), Parte_35 C.F._34
(C.F. ), Parte_36 C.F._35
(C.F. ), Parte_37 C.F._36
(C.F. ), Parte_38 C.F._37
C.F. , Parte_39 C.F._38
C.F. ), Parte_40 C.F._39
C.F. ), Parte_41 C.F._40
(C.F. ), Parte_42 C.F._41
C.F. ), Parte_43 C.F._42
4 C.F. ), Parte_44 C.F._43
(C.F. , Parte_45 C.F._44
(C.F. ), Parte_46 C.F._45
C.F. ), Parte_47 C.F._46
C.F. ), Parte_48 C.F._47
C.F. ), Parte_49 C.F._48
C.F. ), Parte_50 C.F._49
(C.F. Parte_51 C.F._50
(C.F. ), Parte_52 C.F._51
(C.F. ), Parte_53 C.F._52
C.F. ), Parte_54 C.F._53
(C.F. ), Parte_55 C.F._54
C.F. ), Parte_56 C.F._55
con il patrocinio dell'avv. AZZINI VALENTINA
Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. Parte_57
) P.IVA_2
Con il patrocinio ex art. 417 bis c.p.c. dell'Avv. Dario Lo Guarro
Motivi della decisione
Le parti ricorrenti hanno convenuto in giudizio il Controparte_1
esponendo di essere insegnanti con contratto a tempo
[...]
determinato e di avere prestato servizio in forza di reiterati contratti a termine di durata annuale
Hanno chiesto accertarsi il diritto, quali docenti assunti con contratto a tempo determinato, all'assegnazione della carta elettronica di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, per l'importo di € 500,00 annui e, per l'effetto,
5 previa disapplicazione della normativa nazionale confliggente con il diritto comunitario e la condanna all'adempimento in forma specifica mediante erogazione della Carta Elettronica per il valore corrispondente ai periodi di servizio annuale dedotti in giudizio
Si è costituito il ed ha eccepito in via Controparte_1
preliminare la prescrizione quinquennale e nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento non consente la concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato. In via subordinata il ha chiesto CP_1
che nel caso di riconoscimento del diritto vantato dalla parte ricorrente, la condanna fosse limitata all'attribuzione della Carta del Docente per gli anni di riferimento, tenuto conto della natura vincolata dell'utilizzo della
Carta.
La parte convenuta eccepiva che i ricorrenti si erano limitati a produrre le autocertificazioni relative ai servizi oggetto di domanda, rilevando che tali documenti non potevano avere efficacia probatoria nel giudizio
Il Giudice autorizzava la parte ricorrente ad integrare la documentazione mediante la produzione dei contratti ovvero delle attestazioni dei servizi rilasciate dall'amministrazione scolastica
La parte ricorrente depositava gli stati matricolari relativi ai servizi svolti dai ricorrenti il 16.7.2024. Il Giudice fissava udienza di discussione assegnando termine per note difensive, invitando parte ricorrente a depositare elenco dei ricorrenti con l'indicazione degli anni scolastici per i quali ciascuno richiede l'erogazione della Carta Docenti
All'odierna udienza svoltasi in collegamento remoto ai sensi dell'art. 127
bis c.p.c. la causa veniva discussa e decisa mediante deposito telematico della sentenza e contestuale motivazione
6 ***
Le domande di parte ricorrente sono in parte fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati.
1. La Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023), decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha fissato i seguenti principi di diritto, La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015
spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8,
ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza
fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi
dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso
diretta al . CP_1
2. Le parti ricorrenti, come comprovato dai contratti allegati e dallo stato matricolare allegato dal ha provato di avere svolto incarichi CP_1
annuali conformi ai parametri fissati dalla S.C., con le eccezioni che di seguito saranno specificate
3. La parte convenuta ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai benefici richiesti per gli anni scolastici sino al 2017/2018 compreso, tenuto conto dell'unico atto interruttivo costituito dalla notifica del ricorso giudiziale in data 20/10/2023
4. La S.C. ha ritenuto che per i docenti ancora inseriti nel sistema scolastico la 'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
7 124/1999, alla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica nella pronuncia citata: Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di
adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L.
124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il
conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito
anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016,
procedere alla registrazione telematica onde fruiredel beneficio
5. Il DPCM 28.11.2016 (disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,
pubblicato su GU n.281 del 1-12-2016) ha previsto (articolo 5, comma
2) “
1. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi
sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui
all'articolo 3, comma 3. 2. Per l'anno scolastico 2016/2017, la
registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata
è consentita dal 30 novembre 2016. 3. A partire dall'anno scolastico
2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari
sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30
ottobre di ciascun anno.
6. Pertanto la notifica del ricorso ha avuto efficacia interruttiva della prescrizione sino all'anno 2018/2019, compreso in quanto il termine per la richiesta del beneficio via web era fissato sino al 30.10.2018
8 7. La difesa di parte ricorrente comunque nelle note autorizzate del
22.1.2025 non ha riprodotto le richieste di pagamento del “bonus” per i periodi coperti da prescrizione.
8. Non possono essere riconosciuti i benefici richiesti per gli incarichi svolti sulla base del conferimento di supplenze brevi e temporanee
9. Quanto alla sommatoria di contratti a termine nel corso dell'anno scolastico, seppure la Corte non si sia pronunciata espressamente, ha chiaramente affermato che la ratio del beneficio si basa su “una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico” (punto 5.3 della motivazione) che consiste nel fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno “annuale” e che “E' al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impiego didattico. La Carta, infatti - rileva il collegio- non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi,
essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui -
in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto -
eventuali carenze nelle iniziative del Ministero datore di lavoro su tale diverso piano. Tali considerazioni escludono che possano avere immediato e decisivo rilievo i richiami del ricorrente a fonti eurounitarie -
riepilogati nello storico di lite - riguardanti il diritto dei lavoratori alla formazione, che ovviamente non è in sé negato dall'ordinamento interno, dovendosi qui più limitatamente discutere se sia consentito riconoscere lo speciale beneficio solo ai lavoratori a tempo indeterminato” (punto 5.4 della motivazione). La supplenza annuale implica tanto per il datore di lavoro quanto per il docente, una
9 prospettiva di insegnamento, che per la sua durata annuale, giustifica quell' ulteriore ausilio formativo, dato dal “bonus docenti”, al pari del dipendente assunto a tempo indeterminato;
laddove invece, per le supplenze brevi, che ex ante pongono sia il docente che la scuola innanzi alla prospettiva di una docenza limitata ad un breve periodo, è ragionevole escludere un beneficio che consente l'acquisto di beni per loro natura coerenti con una prospettiva di insegnamento non saltuario,
ma prevedibile ex ante come duraturo, tale quantomeno da coprire un anno di insegnamento scolastico (a tali condivise conclusioni è giunto questo Tribunale nelle prime applicazioni della citata pronuncia della
S.C.; cfr. Tribunale di Verona, sentenze 580/2023 e 581/2023 del
9.11.2023, 596/2023 e 597/2023 del 13.11.2023).
10. Pertanto devono essere disattese le domande svolte dai seguenti ricorrenti per gli anni scolastici indicati:
a. a.s. 2018/2019 (nel 2019/2020 ha incarico Parte_4
sino al 30 giugno)
b. : a.s. 2019/2020 Parte_5
c. aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020 Parte_8
d. aa.ss. 2020/2021 Parte_9
e. : a.s. 2018/2019 CP_2
f. aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020, Parte_33
2020/2021
11. Devono essere disattese inoltre le domande svolte dalla ricorrente per difetto di legittimazione passiva del Parte_11 [...]
. La ricorrente ha infatti richiesto il riconoscimento dei Controparte_1
benefici per gli anni scolastici 2015/16 e 2016/17 (prescritti) e 2018/19,
2019/2020 nei quali cui, come risulta dallo stato matricolare prodotto
10 dalla parte attrice, ha svolto servizi alle dipendenze della Provincia
autonoma di Trento. Le domande della in ogni caso non Parte_11
sono state riproposte dalla difesa di parte ricorrente nelle note difensive autorizzate del 22.1.2025 e pertanto si intendono oggetto di rinunzia
12. La ricorrente non figura nell'elenco dei ricorrenti Parte_48
riportato nell'intestazione del ricorso ma è riportata nell'elenco dei ricorrenti con l'esposizione dei rispettivi periodi di servizio. Non risulta prodotta l'autocertificazione dei servizi mentre lo stato matricolare è
stato successivamente prodotto dalla parte ricorrente anche per
. La difesa di parte ricorrente è stata autorizzata a Parte_48
precisare le conclusioni anche tale ricorrente, per motivi di economia processuale (anni scolastici 2018/19,. 2019/20, 2020/21 incarichi annuali come da stato matricolare)
13. La ricorrente dichiara in ricorso di essere stata immessa in Pt_27
ruolo dal 1.9.2021 e di avere avuto contratti a termine sino al
31.8.2021, mentre nelle note autorizzate viene chiesto anche il bonus per l'anno scolastico 2021-2022 (anno della supplenza annuale di formazione e prova). Si tratta di domanda nuova e quindi inammissibile.
14. Pertanto la Carta Docente spetta alle parti ricorrente per gli anni scolastici indicati in ricorso, fatto salvo quanto sopra esposto. La
Cassazione, quanto alle modalità concrete di riconoscimento ed attuazione del diritto spettante ai docenti a tempo determinato, ha fissato il seguente principio di diritto: Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato
tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia
giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze
scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati
11 di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema
proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
15. Non è contestato che le parti ricorrente risultino essere alla data odierna “interne” al sistema delle docenze scolastiche, in quanto iscritte in GPS e/o titolare di contratto a tempo determinato attualmente in corso.
16. L'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire, per quanto riguarda i docenti ancora “interni” al sistema scolastico esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della “carta docenti”, poiché solo attraverso il suo utilizzo può
essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
17. L'importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n.
724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione. La S.C. nella pronuncia citata ha chiarito i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere dal docente: “Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di
adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L.
124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito
12 anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016,
procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
18. Il ricorso va pertanto accolto in parte, nei limiti sopra precisati, con il riconoscimento della prestazione richiesta per gli anni di servizio elencati nelle conclusioni.
19. Le spese di lite seguono la soccombenza del e si liquidano CP_1
come in dispositivo, avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore della domanda di maggior valore (da € 1.101 a € 5.200)– in considerazione dell'istruttoria documentale, dell'assenza di questioni complesse e della ridotta attività difensiva espletata – e tenendo conto della pluralità di parti con la medesima posizione processuale, ai sensi dell'art. 4, co. 2 del D.M. 55/2014 e si distraggono in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Vi sono giustificati motivi di compensazione delle spese di lite nella misura di metà, tenuto conto delle carenze di allegazione e di documentazione del ricorso, sanate solo in corso di causa con l'assegnazione di opportuni termini da parte del Tribunale
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) In parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto delle parti ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015 per gli anni scolastici, di seguito indicati o : 2018/2019, Parte_1
o : 2018/2019, Parte_2
13 o o
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2018/19, 2019/20,2020/21, Parte_3
2019/2020 Parte_4
2021/2022, Parte_5
2018/19, 2019/20,2020/21, Parte_6
2018/19,2019/20,2020/21,2021/22, Parte_7
: 2020/21, 2021/22, Parte_8
2021/2022 Parte_9
2018/19, 2019/20,2020/21 Parte_10
2018/19, 2019/20,2020/21, Parte_12
2018/19, 2019/20,2020/21, Parte_13
2018/19, 2019/20,2020/21, Parte_14
2018/19, 2019/20,2020/21, Parte_15
2018/19, 2019/20,2020/21 Parte_16
2018/19, 2019/20,2020/21 Parte_17
2018/19, 2019/20, Parte_18
2018/2019 Parte_19
2018/19, 2019/20,2020/21, Parte_20
2018/19, Parte_21
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 Parte_56
2018/19, 2019/20,2020/21,2021/22 Parte_22
2018/19,2019/20,2020/21 Parte_23
2019/20,2020/21 CP_2
2018/19, 2019/20,2020/21 Parte_26
2018/19, 2019/20,2020/21 Parte_27
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 Parte_28
2018/19, 2019/20,2020/21, Parte_29
2018/19, 2019/20,2020/21, Parte_30
14 o , 2019/20,2020/21, Parte_31
o 2018/19, 2019/20,2020/21, Parte_32
o 2018/19, 2019/20,2020/21 Parte_34
o 2018/19, Parte_35
o 2018/2019 Parte_36
o 2021/22 Parte_37
o 2018/19 Parte_38
o 2018/19, 2019/20,2020/21, Parte_39
o 2018/19, 2019/20,2020/21, Parte_40
o 2018/19, 2019/20,2020/21 Parte_41
o 2018/19, 2019/20,2020/21 Parte_42
o 2018/19,2019/20,2020/21, 2021/22 Parte_43
o 2018/19, 2019/20,2020/21 Parte_44
o 2018/19, 2019/20,2020/21, Parte_45
o RIZZO 2018/19, 2019/20,2020/21, Pt_46
o 2018/2019 Parte_47
o 2018/19, 2019/20,2020/21 Parte_48
o 2018/19, 2019/20,2020/21, Parte_49
o 2021/22, Parte_50
o 2018/19 Parte_51
o 2018/19, 2019/20,2020/21, Parte_52
o 2018/19, 2019/20,2020/21, Parte_53
o 2018/19, 2019/20,2020/21, Parte_54
o 2018/19, 2019/20, 2020/21 Parte_55
2) Rigetta nel resto le domande di parte ricorrente
3) Condanna il convenuto ad erogare alle parti ricorrenti la CP_1
prestazione oggetto di causa, per gli anni indicati al punto 1) previa
15 emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
4) Dichiara compensate nella misura di metà le spese di lite sostenute dalle parti ricorrenti, liquidate per l'intero in complessivi € 5.871,00 per compensi professionali, € 259,00 per contributo unificato, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, e condanna il convenuto alla rifusione della residua quota di metà. CP_1
Verona, 15/05/2025
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
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