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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 2077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2077 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere relatore-
sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'udienza collegiale del 25 marzo 2025, ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A
nel processo iscritto al n. 4837/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 59/2024 del 3-8 ottobre 2024 con la quale è stato omologato il concordato preventivo della Controparte_1
proposto, ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n. 14/2019 (cd. Codice della crisi
[...]
d'impresa e dell'insolvenza), con ricorso depositato il 7 novembre 2024 e pendente
TRA
(c.f.: , nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Valerio Freda (c.f.: ) C.F._2
RECLAMANTE PRINCIPALE
E la c.f.: ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Avellino alla via Antonio Ammaturo 124, in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, avv. CP_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Penta (c.f: ) C.F._3
RECLAMATA E RECLAMATA INCIDENTALE
ED
(N. Controparte_3
33/2023) (c.f.: ), con sede legale in Avellino alla via Antonio Ammaturo P.IVA_1
124, nelle persone dei commissari giudiziali avv.ti Massimo Gargano REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
(c.f.: e (c.f.: , rappresentati e C.F._4 Parte_2 C.F._5
difesi dall'avv. Raffaele Capasso (c.f.: ) C.F._6
RECLAMATO E RECLAMATO INCIDENTALE
NONCHÉ
la c.f. e p.iva: ), con sede legale in Napoli, Centro CP_4 P.IVA_2
Direzionale Is. A2, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dott.
(c.f.: ), nato a [...] il [...], Parte_3 C.F._7
residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Pacileo
(c.f.: ) RECLAMATA E RECLAMANTE INCIDENTALE C.F._8
ED il PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI INTERVENTORE INTIMATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Avellino con la sentenza impugnata omologava il concordato preventivo n. 33/2023 presentato con ricorso del 28 febbraio 2023 dalla
[...]
(d'ora in poi, per comodità, anche solo - Controparte_1 CP_1
avente come oggetto sociale, tra l'altro, la partecipazione a gare pubbliche indette dagli enti territoriali per l'assegnazione, in regime “concessorio”, del “servizio di trasporto del gas naturale attraverso reti di gasdotti locali o regionali per la consegna ai clienti - dopo che il Pubblico Ministero aveva presentato un ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale di tale società.
Sulla base del parere dei commissari giudiziali il Tribunale riteneva che tale procedura fosse maggiormente conveniente per i creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, e pertanto, nell'omologare il concordato, rigettava le opposizioni proposte da alcuni creditori chirografari, in particolare quella proposta dagli attuali due reclamanti, - titolare di un credito di circa Parte_1
217.000,00 €, derivante dal suo rapporto di amministrazione con la società, - e quella della – titolare di un credito di circa 241.806,78 €, derivante da un CP_4
rapporto di fornitura con la CP_1
La proposta di concordato presentava un piano di ristrutturazione dei debiti della società realizzato: A) con la continuità diretta dell'attività sociale ad opera della società stessa nella prima fase concordataria, e poi B) con la continuità indiretta dell'attività tramite un soggetto terzo, individuato all'esito di una procedura competitiva, al quale n. 4837/2024 R.G.A.C.C.. c. S.I.Di. Gas Società Pag. 2 di 14 Parte_1
+3 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
sarebbero stati trasferiti i rami d'azienda aventi ad oggetto la distribuzione del gas;
e
C) con la liquidazione dei beni non funzionali alla prosecuzione dell'attività d'impresa nonché D) mediante il recupero di talune poste attive.
Il piano prevedeva di realizzare attivo, da distribuire ai creditori divisi in 11 classi, di cui solo 6 aventi diritto al voto, per l'importo di 98.239.000,00 € (tenuto conto delle modifiche intervenute in itinere) a fronte di una debitoria di 229.839.536,00 € (sempre tenuto conto delle modifiche intervenute in itinere), cui andavano aggiunti i debiti potenziali perché incerti (chirografari e privilegiati), i debiti per interessi spettanti ai creditori privilegiati, nonché i debiti dei creditori prededucibili, per una debitoria complessiva di 262.427.466,00 €.
L'attivo derivava, per parte preponderante:
A) dal corrispettivo della cessione al miglior offerente, tramite procedura competitiva, dell'azienda costituita i) da reti di distribuzione del gas in esercizio
(compresi quelli in corso di costruzione- bacini “Campania 06” e “Campania 09”); ii) dai relativi contratti di concessione e di vettoriamento, con i beni strumentali e le unità lavorative ad essi collegate. Il valore di tale asset era stato stimato in circa
64.100.000,00 €;
B) dal corrispettivo derivante dalla cessione al miglio offerente, tramite procedura competitiva, del ramo d'azienda composto dalle concessioni di “costruzione e gestione” delle reti di gasdotto acquisite in n. 7 bacini della Sardegna, con valore di mercato di 2.650.000,00 €;
C) somme derivanti da attività di recupero dei crediti in portafoglio, ivi compresi quelli contestasti di 27.182.000,00 €;
D) somme da ricavare, a titolo di risarcimento del danno, da azioni di responsabilità nei confronti di ex amministratori e sindaci della , valutati sulla CP_1
base della consistenza patrimoniale dei convenuti, in una somma non inferiore a
1.500.000,00 €.
2. Con un ricorso presentato alla Corte d'Appello di Napoli il 7 novembre 2024,
, creditore ammesso a votare nella classe XI - cioè quella dei Parte_1
crediti chirografari derivanti da fornitura e da compenso di amministratori – ha presentato reclamo avverso la citata sentenza di omologazione eccependo una duplice n. 4837/2024 R.G.A.C.C.. c. S.I.Di. Gas Società Pag. 3 di 14 Parte_1
+3 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
categoria di vizi della sentenza:
1) vizi di carattere procedurale, sia antecedenti che successivi alla fissazione dell'udienza di omologazione, ed in particolare: a) quelli relativi al rispetto dei termini di 45 giorni per il deposito della relazione particolareggiata prima della data iniziale della votazione dei creditori, b) quello di 15 giorni prima di tale ultima data per l'illustrazione della relazione, c) quello attinente alla comunicazione ai fini del voto, non inviata a tutti i creditori ed interessati, di cui non vi era prova del deposito in cancelleria;
d) quello attinente l'esito delle votazioni;
e) quello relativo all'avviso ex art. 104 c.c.i.i.; f) quello relativo al ricorso per l'omologa e il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 112 c.c.i.i. non comunicato a tutti i creditori dissenzienti ed a quelli esclusi dal voto, così come la relazione ex art. 107, co.3 e quella definitiva ex art. 107, co. 6 , c.c.i.i. nonché le osservazioni e contestazioni dei creditori;
2) vizi di carattere sostanziale, relativi al difetto di informativa originaria e sopravvenuta di creditori, poiché non era stata data loro comunicazione sia del provvedimento originario di sequestro penale del 19 aprile 2022, disposto dal Gip presso il Tribunale di Avellino, in via diretta sul patrimonio della sia della CP_1
successiva sentenza del Tribunale di Avellino, che, ritenendo colpevole il reclamante quale amministratore della dei reati di carattere tributario a lui Parte_1 CP_1
ascritti, aveva disposto, tra l'altro, la confisca nella misura di 26.908.574,11 € di beni e disponibilità finanziarie di pertinenza della detta società, ovvero, solo in caso d'incapienza, la confisca per equivalente dei beni dello stesso . Parte_1
Ad avviso del reclamante, tali omissioni – riguardando beni della procedura di concordato destinati ad essere liquidati per il soddisfacimento dei creditori sociali, ed in particolare, le aziende ed i gasdotti, divenuti, in conseguenza dei provvedimenti di carattere penale, indisponibili (il sequestro infatti aveva riguardato i beni che costituivano il profitto del reato o il frutto della sua trasformazione) - erano in grado di incidere sulla fattibilità del concordato nonché sul giudizio che il Tribunale aveva reso ai sensi dell'art. 112 c.c.i.i. (stabilendo tale norma, in caso di concordato in continuità aziendale, che “il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare
l'insolvenza”). Il reclamante, pertanto, ha concluso dando un giudizio negativo sulla
“non manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati”.
Tale conclusione, sempre ad avviso del reclamante, non era superabile neppure n. 4837/2024 R.G.A.C.C.. c. S.I.Di. Gas Società Pag. 4 di 14 Parte_1
+3 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
seguendo il (non condivisibile) ragionamento del Tribunale, secondo cui gli effetti del disposto sequestro penale, non avendo la confisca ancora carattere definitivo, potevano essere evitati mediante l'applicazione della disposizione di cui all'art. 12 bis, co. 2 del d.lgs. 74/2000 (cd. testo unico del contribuente), secondo cui “Salvo che sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresì conto della gravità del reato, il sequestro dei beni finalizzato alla confisca di cui al comma 1 non è disposto se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti”. Nello specifico, il
Tribunale aveva affermato che col concordato la società aveva assunto l'impegno di versare all'erario la somma di 20.789.042,00 €, per cui aveva poi erroneamente dedotto che, nel caso di adempimento dei citati obblighi concordatari, la società avrebbe potuto beneficiare della “non operatività” della confisca, come disposto dal citato articolo.
Viceversa, a giudizio del reclamante, non solo tale norma non operava automaticamente perché sottoposta ad una valutazione discrezionale del giudice penale sulla insussistenza del pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, ma neppure poteva trovare applicazione al caso in esame, previsto solo per le ipotesi tipizzate ivi disciplinate (procedure conciliative o di accertamento con adesione).
Infine, il Tribunale aveva errato – ha concluso il reclamante - anche nel ritenere che, laddove la confisca penale fosse divenuta definitiva, essa avrebbe potuto riguardare solo lo stralcio del debito fiscale non incluso nei pagamenti rateizzati, cioè
l'importo di 1.877.356,98 € (pari alla somma residua non pagata, decurtata per effetto della falcidia concordataria prevista per i creditori chirografari) giacché, a dire del reclamante, anche tale importo doveva essere diretto sui beni aziendali della società rendendoli inalienabili ai fini liquidatori.
Ha concluso chiedendo “in accoglimento del reclamo per i motivi sopra spiegati
e della preventiva opposizione, previa sospensione della esecuzione ogni caso, del piano
e dei pagamenti, ricorrendone i presupposti di cui all'art. 52 del codice della crisi, revocare la omologazione della proposta di concordato della società'
[...]
(P.IVA ) in persona del Presidente del Controparte_5 P.IVA_3
n. 4837/2024 R.G.A.C.C.. .I.Di. Gas Società Pag. 5 di 14 Controparte_6
+3 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
Consiglio di Amministrazione p.t., con sede legale in Avellino alla via Antonio Ammaturo
124. Con favore di spese e competenze di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto difensore per averne fatto anticipo”.
3. Con memoria del 24 dicembre 2024 si è costituita in giudizio la che, ha CP_1
premesso che:
a) essa faceva parte di un gruppo di società – composto i) dalla capogruppo, la che la controllava ed era interamente partecipata dal reclamante Controparte_7
de Cesare, ii) dalla avente come oggetto sociale la Controparte_8
commercializzazione del gas agli utenti finali, che nel maggio del 2021 aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli l'omologazione dei relativi accordi di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale, ai sensi degli allora vigenti artt. 182 bis e ter L.F., e iii) dalla
, dichiarata fallita dal Tribunale Controparte_9
di Avellino in data 4.8.2021 – e che il de aveva contribuito a provocare il suo Pt_1
dissesto mediante gravissime condotte distrattive e fraudolente, che erano consistite, tra l'altro, nell'accumulare debiti verso il Fisco, l' e gli Enti Controparte_10
previdenziali per un totale di oltre 100 milioni di euro, creando un patrimonio netto negativo per oltre 140 milioni di euro;
b) il Gip del Tribunale di Avellino nell'aprile 2022 aveva disposto il sequestro diretto delle somme disponibili della società sino alla concorrenza di circa 45 milioni di euro, mentre il sequestro per equivalente aveva riguardato i soli beni del de;
Pt_1
tale sequestro era stato poi ridotto nel giugno del 2023 all'importo di 26 milioni di euro;
c) con sentenza del dicembre 2023 il de era stato condannato, tra l'altro, Pt_1
per i reati di cui all'art. 10 ter del d.lgs. n. 74/2000 2013 per mancato pagamento dell'iva delle società del gruppo dal 2012 al 2017 nonché per quello di cui all'art. 11
d.lgs 74/2000 per avere fatto confluire i pagamenti degli utenti spettanti alla CP_1
ed alla Sidigas.Com S.R.L. sui conti correnti di altre società a lui riconducibili,
[...]
svuotando in tal modo il patrimonio delle suddette società e rendendo inefficace ogni procedura di riscossione della somma di 163.114.802,00 €, pari all'importo complessivo della debitoria per il mancato pagamento dell'Iva e delle imposte sui redditi;
con tale sentenza era stata altresì disposta, ai sensi dell'art. 12 bis del d. lgs. n.
74/2000, la confisca diretta del profitto del reato pari a 26.908.574,11€ ovvero, in caso n. 4837/2024 R.G.A.C.C.. c. S.I.Di. Gas Società Pag. 6 di 14 Parte_1
+3 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
di incapienza, la confisca per equivalente di beni e/o disponibilità finanziarie del
[...]
. Pt_1
Tanto premesso, la ha eccepito l'inammissibilità del reclamo, perché CP_1
generico e confusionario, nonché la sua infondatezza.
Con riguardo ai dedotti vizi di carattere procedurale, infatti, a dire della CP_1
alcune doglianze non erano state proposte dal nell'opposizione da lui Parte_1
proposta all'omologa, ed erano perciò inammissibili, altre invece erano inammissibili per difetto di legittimazione attiva del reclamante, perché relative a creditori
(dissenzienti o esclusi dal voto), peraltro neppure indicati, che non avevano avanzato nessun reclamo;
in ogni caso, la si era premurata di notificare il decreto di CP_1
comparizione per l'udienza di omologa a tutti i creditori dissenzienti, anche se solo tacitamente, compreso il de , che partecipando poi a tutte le udienze aveva Pt_1
sanato ogni irregolarità.
Con riguardo ai vizi di carattere sostanziale, la ha dedotto l'inesistenza di CP_1
un sequestro per equivalente sui beni aziendali, riguardando esso solo liquidità, peraltro non ricomprese nell'attivo concordatario, come affermato anche nella sentenza reclamata nonché dal medesimo Tribunale penale di Avellino in sede di riesame, che, decidendo con l'ordinanza n. 102/2024 dell'8.10.2024, a seguito di rinvio dalla Cassazione, l'appello proposto dal avverso l'ordinanza del Gup del Parte_1
medesimo Tribunale che aveva disposto il sequestro dei beni di quest'ultimo, aveva stabilito che tutti i provvedimenti di sequestro intervenuti non avevano disposto il sequestro per equivalente sui beni aziendali ricompresi nell'attivo concordatario, ma solo il sequestro diretto e poi la confisca diretta del profitto del reato, che poteva avere ad oggetto solo somme di danaro, in relazione ai reati commessi dal , tra cui Parte_1
quelli di cui agli artt. 10 ter e 11 del d.l.gs 74/2000. Né, a dire del Tribunale del riesame, poteva arrivarsi ad una diversa conclusione, facendo leva sul fatto che la sentenza del
Gup del medesimo Tribunale del 18 dicembre 2023 aveva fatto riferimento nel suo dispositivo alla confisca “di beni e/o disponibilità finanziarie di pari valore di pertinenza delle società “ , “Sidigas.com s.r.l.” e “Enerimpianti s.r.l.”, giacché - CP_1
chiariva -“trattasi chiaramente di un mero refuso nel quale il GUP è incorso, Pt_4
come si evince chiaramente dalla lettura della motivazione della sentenza, nella quale
è stata correttamente disposta ai sensi dell'art. 12 bis del d.lgs. n. 74/2000 nei confronti
n. 4837/2024 R.G.A.C.C.. c. S.I.Di. Gas Società Pag. 7 di 14 Parte_1
+3 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
delle società “ , “Sidigas.com s.r.l.” e “Enerimpianti s.r.l.” la sola confisca CP_1
diretta del profitto del reato, pari ad euro 26.908.574,11, e non anche la confisca per equivalente da estendersi su tutti i beni della società per un valore equivalente”, concludendo che andava “esclusa la sequestrabilità dei gasdotti nonché dei crediti commerciali, ovvero non, di cui la è oggi titolare – in relazione ai quali CP_1
non vi è il benché minimo elemento, neppure indiziario, per poter ritenere che gli stessi siano una derivazione del profitto dei reati fiscali contestati al ”. Parte_1
In ogni caso, ha dedotto che la norma dell'art. 12 bis, co. 2, d.lgs. 74/2000, come riformulato dall'art. 1, co. 1, lett. e d.lgs. 87/2024, poteva ritenersi applicabile anche al caso in esame, sicché nel caso in cui il concordato avesse previsto (come aveva previsto) il pagamento di parte rilevante dei debiti fiscali mediante rateizzazione, non operava il sequestro sui beni della società debitrice, che, nel caso di concordato in continuità indiretta non poteva neppure riguardare somme incassate per effetto dell'attività aziendale svolta da soggetti terzi.
Ha concluso sostenendo la correttezza della valutazione effettuata dal Tribunale irpino nella sentenza impugnata con riguardo alla valutazione di fattibilità del concordato ai sensi dell'art. 112 del c.c.i.i. chiedendo di “rigettare il reclamo ex art. 51
CCII proposto da in quanto inammissibile, in ogni caso, Parte_1
illegittimo ed infondato, in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
59/2024, emessa in data 8.10.2024 dal Tribunale di Avellino - Ufficio crisi d'impresa e procedure concorsuali, di omologazione del concordato preventivo della CP_1
- con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
4. Con memoria del 25 dicembre 2024 si è costituito in giudizio anche il concordato preventivo della nelle persone dei due commissari giudiziali, avv. CP_1
Massimo Gargano e dando prova di avere scrupolosamente effettuato Parte_2
tutte le comunicazioni previste dalla legge a carico dei commissari giudiziali, chiedendo il rigetto del reclamo e la condanna alle spese a favore del concordato preventivo.
5. Con memoria del 27 dicembre 2024 si è infine costituita nel giudizio di reclamo anche la creditrice della dell'importo di 235.000,00 € ammesso CP_4 CP_1
nel concordato come credito chirografario nell'XI classe, che, aderendo alle conclusioni del reclamante principale, ha riproposto le medesime doglianze proposte in sede di opposizione, sostanzialmente proponendo reclamo incidentale con cui ha chiesto escludersi il proprio credito dalla procedura di concordato, poiché tali somme,
n. 4837/2024 R.G.A.C.C.. c. S.I.Di. Gas Società Pag. 8 di 14 Parte_1
+3 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
riguardando “il bonus sociale gas sono sottoposte a un vincolo di destinazione legale che ne identifica quali beneficiari non gli Utenti della distribuzione, bensì i consumatori finali (cfr. ad es. articolo 3 D.L. 17/22)” come chiarito dall'Arera con deliberazione del
3 agosto 2023, n. 360/2023/e/gas, all'esito della procedura avente ad oggetto la
“decisione del reclamo presentato da nei confronti di Parte_5 [...]
; in ogni caso, ha chiesto che tale credito fosse Controparte_1
inserito tra i creditori privilegiati, in quanto assistito dal privilegio generale rientrando nell'ambito di applicazione dell'art. 9 del d. lgs. n.123/1998.
Ha concluso chiedendo “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, per i motivi tutti di cui alla narrativa previo accertamento della sussistenza del credito di complessivi € 235.921,91, vantato dalla esponente nei confronti della rigettare la domanda di omologazione del concordato Controparte_1
preventivo e, conseguentemente, disporsi l'apertura del procedimento per la dichiarazione di fallimento della Controparte_11
c.f. , P. IVA , in persona del Presidente del Consiglio di P.IVA_1 P.IVA_3
Amministrazione, avv. con sede legale in Avellino alla via Antonio CP_2
Ammaturo n. 124. Con vittoria di spese e competenze professionali con attribuzione ai procuratori antistatari”; conseguentemente, accertati i presupposti, dichiarare aperta la liquidazione giudiziale, e rimettere gli atti al Tribunale competente per l'adozione dei provvedimenti opportuni;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, con attribuzione ai procuratori antistatari “.
6. All'udienza del 25 marzo 2025 la Corte si è riservata la decisione.
7. il reclamo del de Cesare va rigettato per i seguenti motivi.
7.1. Non sussistono i lamentati vizi di carattere procedurale, come desumibile dal fascicolo del procedimento svoltosi dinnanzi al Tribunale e come provato dai documenti prodotti in giudizio dalla società in concordato e dai due commissari giudiziali;
in ogni caso, per taluni di tali doglianze è evidente il difetto di legittimazione attiva del , il quale, non può dolersi genericamente di vizi procedurali che Parte_1
hanno riguardato altri creditori, peraltro neppure indicati.
Non sussistono neppure i vizi di carattere sostanziale indicati dal reclamante, giacché non è dato rinvenire nessun vincolo reale sui beni destinati nel concordato al soddisfacimento dei creditori, tale da incidere sulla concreta fattibilità del concordato.
n. 4837/2024 R.G.A.C.C.. c. S.I.Di. Gas Società Pag. 9 di 14 Parte_1
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Infatti, il decreto di sequestro del 19 aprile 2022, disposto dal Gip di Avellino, riguardava solo “somme” nella disponibilità della come confermato CP_1
nell'ordinanza dell'8 ottobre 2024, emessa dal Tribunale del riesame di Avellino a seguito di rinvio dalla Cassazione, in cui alla pag. 11 si confermava che il suddetto sequestro dell'aprile 2022 aveva riguardato solo somme nella disponibilità della CP_1
(cd. sequestro diretto) e non il sequestro per equivalente, disposto invece sui beni del
, e ciò per il semplice motivo che, ai sensi dell'art. 12 bis del d. lgs 74/2000, Parte_1
nel caso di commissione di reati tributari, è sempre disposta la confisca (e prima ancora il sequestro) di beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, così riferendosi a somme di danaro, anche sotto forma di risparmio di spesa.
Il medesimo Tribunale del riesame di Avellino poi - come correttamente evidenziato dalla – aveva confermato che la confisca per equivalente sui beni CP_1
della società, disposta dal Gup presso il medesimo Tribunale nel dispositivo della sentenza del 18 dicembre 2023, era consistita in un mero refuso, tanto è che nella motivazione di tale sentenza il Gup aveva precisato che, ai sensi dell'art. 12 bis del citato d. lgs n. 74/2000, andava disposta nei confronti della società la sola confisca diretta (e non quella per equivalente) del profitto del reato per un valore di circa 26 milioni di euro.
Sul punto, questa Corte non può che concordare con quanto disposto dal
Tribunale di Avellino nella sentenza impugnata, in cui era stato escluso che i beni messi a disposizione dei suoi creditori dalla nella procedura di concordato omologato CP_1
fossero avvinti da un vincolo di carattere penale, non rientrandosi nelle ipotesi, pure previste nel nostro ordinamento, in cui può disporsi nei confronti di un ente collettivo la cd. confisca per equivalente (cfr. ad es. la confisca ex art. 19 del d.lgs n. 231/2001).
In ogni caso, anche a voler ritenere, per mera ipotesi, che la confisca disposta dal
Tribunale penale di Avellino, non avente ancora carattere definitivo, abbia riguardato anche i beni della società in concordato, ritiene questa Corte che possa trovare applicazione al caso in esame il disposto dell'art. 12 bis, co. 2 del d. lgs n. 74 del 2000, secondo cui “Salvo che sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresi' conto della gravita' del reato, il sequestro dei beni finalizzato alla confisca di cui al comma 1 non e' disposto se il debito tributario e' in corso di estinzione
n. 4837/2024 R.G.A.C.C.. c. S.I.Di. Gas Società Pag. 10 di 14 Parte_1
+3 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti”.
Difatti, se scopo della norma è quello di far prevalere le pretese creditorie dell'erario su quelle punitive e ablatorie dello Stato, incentivando il pagamento spontaneo, anche se tardivo, del contribuente, piuttosto che ricorrere al processo penale e procedere all'apprensione coattiva del profitto del reato tributario, è evidente che essa possa trovare applicazione anche alle ipotesi di accordi con l'Erario previsti nell'ambito delle procedure concorsuali, ad esempio, alle transazioni fiscali ex art. 182 ter l. fall., ora disciplinate dall'art. 88 del c.c.i.i.(così, Cass. pen., 44519/2024;
Cass. pen. 42470/2016).
7.2. In conclusione, a giudizio della Corte correttamente il Tribunale di Avellino ha concluso sostenendo, ai sensi dell'art. 112, co. 1, lett. f) e g), che il piano “non è privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza”, e che presente il requisito della fattibilità intesa come “non manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati” non risultando ostativo, a tal fine, la sussistenza dei disposti sequestri penali e della disposta confisca, non ancora definitiva, che hanno riguardato somme di danaro e non beni della procedura, in ogni caso non in grado di incidere sulla fattibilità del concordato, neppure mediante l'eventuale decurtazione (irrisoria) della percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari (dal 5,72% al 4,35%).
Il reclamo principale va pertanto rigettato.
8. Va parimenti rigettata la doglianza della CP_4
Quest'ultima, già opponente nel giudizio di omologa, ha riproposto in sede di reclamo le proprie doglianze riguardanti la collocazione nella classe XI riservata ai chirografari del proprio credito di 235.921,91 €, che, a suo dire, andava escluso dalla procedura perché riguardante il bonus sociale di cui alla Delibera ARERA 63/21/R/com del 23/02/2021, ed in ogni caso andava inserito tra i creditori assistiti dal privilegio generale di cui “all'art. 9 del D. Lgs. n.123/1998, con collocazione preferenziale ad altri privilegi ma posposto ai privilegi ex artt. 2755 e 2751 bis c.c.”.
La tesi non può essere condivisa per i seguenti motivi.
Sia per i crediti esclusi dal concorso, cioè non concorrenti, sia per i crediti n. 4837/2024 R.G.A.C.C.. c. S.I.Di. Gas Società Pag. 11 di 14 Parte_1 3 CP_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
privilegiati, opera, infatti, il principio della tassatività, nel senso che non possono essere creati nuove ipotesi di crediti non concorsuali o di crediti privilegiati, al di fuori dei casi previsti dalla legge.
Quanto al primo aspetto, infatti, è pacifico che il credito della non rientri CP_4
tra i crediti prededucibili di cui agli artt. 98 e 222 del c.c.i.i. né vi è una norma specifica che stabilisca su tali somme, ricevute dalla a titolo di bonus gas, disciplinato CP_1
dall'art. 3 del d.l. n. 17/22, un vincolo di destinazione legale per essere destinate agli utenti finali.
Va peraltro evidenziato che, come correttamente argomentato dal Tribunale di
Avellino nella sentenza impugnata, non può fondarsi un tale vincolo sulla base della delibera di Arera del 3 agosto 2023, n. 360/2023/e/gas, intervenuta all'esito della procedura avente ad oggetto la “decisione del reclamo presentato da Parte_5
nei confronti di , né su
[...] Controparte_1
regolamenti o altre delibere dell'Arera (cioè l'autorità che regola il settore del gas) come ad es. l'articolo 11 dell'allegato A alla deliberazione ARERA 63/2021/R/com oppure le deliberazioni Arera nn. 462/2022/R/com del 29 settembre 2022 e
735/2022/R/com del 29 dicembre 2022, trattandosi di atti amministrativi che non possono prevalere sulla legge. E' pur vero che tali somme sono destinate ai consumatori finali in possesso di determinati requisiti reddituali, che ricevono un bonus sulle bollette del gas, pagando al distributore un corrispettivo inferiore al normale. Di regola, i cd. utenti della distribuzione, tra i quali la erogano i bonus CP_4
mediante decurtazione di somme sulle bollette che pagano i beneficiari finali del bonus, anticipando somme che poi richiedono in restituzione ai distributori del gas, tra quali la anche mediante compensazione, e dunque mediante CP_1
regolamentazione dei numerosi rapporti di credito-debito reciproci che intercorrono tra le dette parti. A loro volta i distributori del gas recuperano tali somme mediante richiesta di restituzione al Csea, cioè alla per i servizi energetici ed ambientali, Pt_6
alla quale tali somme sono trasferite dagli organi statali competenti.
Se è vero che nei rapporti di dare-avere tra le parti, tali somme non possono essere utilizzate per altre finalità, né dal distributore né dagli utenti della distribuzione, rappresentando tali soggetti solo il tramite per far pervenire tali somme ai beneficiari finali, ciò tuttavia non legittima la tesi del vincolo di destinazione, tanto è vero che tali n. 4837/2024 R.G.A.C.C.. c. S.I.Di. Gas Società Pag. 12 di 14 Parte_1
+3 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
somme, di regola esposte in conti dedicati, possono essere oggetto di compensazione nei rapporti di dare-avere intercorrenti tra le stesse, rientrando, pertanto, la loro restituzione - in assenza di prova di un recupero delle dette somme da parte del distributore (che le vanta nei confronti di Csea) - nel normale rischio d'impresa dei venditori che le hanno anticipate.
In definitiva, tali somme, pur dovute perché anticipate, non sono soggette né a vincolo di destinazione, cioè a pagamento integrale in prededuzione, né a privilegio, entrambi non previsti per legge in relazione alla presente fattispecie.
Pertanto, anche il reclamo incidentale della a rigettato. CP_4
9. Segue la condanna in solido del e della rifondere alla Parte_1 CP_4 CP_1
le sole spese del presente reclamo - non avendo la mosso specifiche censure CP_1
avverso la compensazione delle spese processuali del giudizio di opposizione all'omologa disposta dal Tribunale – che si liquidano, in assenza di nota spese, sulla base del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto dei valori risultanti dalla tabella 12 allegata al citato decreto (richiamata dall'art. 4, co. 10 sexies dello stesso), per le cause di valore indeterminabile (da 52.000,01 € a 260.000,00
€), in complessivi 11.040,00 €, di cui 9.600,00 € per compensi (2.500,00 € per la fase di studio, 1.400,00 € pe la fase introduttiva, 2.200,00 € per quella di trattazione e
3.500,00 € per la fase decisoria) e 1.440,00 € per spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori.
Nulla va invece disposto sulle spese processuali sostenute dai Commissari giudiziali costituitisi nel giudizio di reclamo con un loro difensore, giacché essi non possono considerarsi parti del giudizio di opposizione e neppure del giudizio di reclamo
(cfr. Cass. 40483/2021), con la conseguenza che la notifica ad essi del reclamo va considerata alla stregua di una sorta di litis denuntiatio e la loro costituzione frutto di una scelta non necessaria.
10. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte di e della di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 CP_4
contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo dagli stessi proposto.
P.Q.M.
n. 4837/2024 R.G.A.C.C.. c. S.I.Di. Gas Società Pag. 13 di 14 Parte_1
+3 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sui reclami proposti da e dalla con ricorso depositato il 7 novembre 2024 Parte_1 CP_4
e con memoria del 27 dicembre 2024, avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n.
59/2024 del 3-8 ottobre 2024 con la quale è stato omologato il concordato preventivo della così provvede : Controparte_1
A) rigetta il reclamo principale e quello incidentale e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
B) condanna e la in solido a rifondere alla Parte_1 CP_4
le spese del procedimento di Controparte_1
reclamo, che liquida in complessivi 11.040,00 €, di cui 9.600,00 € per compensi e
1.440,00 € per spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori;
C) dà atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento in solido da parte dei due reclamanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo da ciascuno di essi proposto.
Così deciso in Napoli, il l'8 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Giuseppa D'Inverno) (dr.ssa Caterina Molfino)
n. 4837/2024 R.G.A.C.C.. c. S.I.Di. Gas Società Pag. 14 di 14 Parte_1
+3 Controparte_1
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere relatore-
sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'udienza collegiale del 25 marzo 2025, ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A
nel processo iscritto al n. 4837/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 59/2024 del 3-8 ottobre 2024 con la quale è stato omologato il concordato preventivo della Controparte_1
proposto, ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n. 14/2019 (cd. Codice della crisi
[...]
d'impresa e dell'insolvenza), con ricorso depositato il 7 novembre 2024 e pendente
TRA
(c.f.: , nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Valerio Freda (c.f.: ) C.F._2
RECLAMANTE PRINCIPALE
E la c.f.: ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Avellino alla via Antonio Ammaturo 124, in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, avv. CP_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Penta (c.f: ) C.F._3
RECLAMATA E RECLAMATA INCIDENTALE
ED
(N. Controparte_3
33/2023) (c.f.: ), con sede legale in Avellino alla via Antonio Ammaturo P.IVA_1
124, nelle persone dei commissari giudiziali avv.ti Massimo Gargano REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
(c.f.: e (c.f.: , rappresentati e C.F._4 Parte_2 C.F._5
difesi dall'avv. Raffaele Capasso (c.f.: ) C.F._6
RECLAMATO E RECLAMATO INCIDENTALE
NONCHÉ
la c.f. e p.iva: ), con sede legale in Napoli, Centro CP_4 P.IVA_2
Direzionale Is. A2, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dott.
(c.f.: ), nato a [...] il [...], Parte_3 C.F._7
residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Pacileo
(c.f.: ) RECLAMATA E RECLAMANTE INCIDENTALE C.F._8
ED il PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI INTERVENTORE INTIMATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Avellino con la sentenza impugnata omologava il concordato preventivo n. 33/2023 presentato con ricorso del 28 febbraio 2023 dalla
[...]
(d'ora in poi, per comodità, anche solo - Controparte_1 CP_1
avente come oggetto sociale, tra l'altro, la partecipazione a gare pubbliche indette dagli enti territoriali per l'assegnazione, in regime “concessorio”, del “servizio di trasporto del gas naturale attraverso reti di gasdotti locali o regionali per la consegna ai clienti - dopo che il Pubblico Ministero aveva presentato un ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale di tale società.
Sulla base del parere dei commissari giudiziali il Tribunale riteneva che tale procedura fosse maggiormente conveniente per i creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, e pertanto, nell'omologare il concordato, rigettava le opposizioni proposte da alcuni creditori chirografari, in particolare quella proposta dagli attuali due reclamanti, - titolare di un credito di circa Parte_1
217.000,00 €, derivante dal suo rapporto di amministrazione con la società, - e quella della – titolare di un credito di circa 241.806,78 €, derivante da un CP_4
rapporto di fornitura con la CP_1
La proposta di concordato presentava un piano di ristrutturazione dei debiti della società realizzato: A) con la continuità diretta dell'attività sociale ad opera della società stessa nella prima fase concordataria, e poi B) con la continuità indiretta dell'attività tramite un soggetto terzo, individuato all'esito di una procedura competitiva, al quale n. 4837/2024 R.G.A.C.C.. c. S.I.Di. Gas Società Pag. 2 di 14 Parte_1
+3 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
sarebbero stati trasferiti i rami d'azienda aventi ad oggetto la distribuzione del gas;
e
C) con la liquidazione dei beni non funzionali alla prosecuzione dell'attività d'impresa nonché D) mediante il recupero di talune poste attive.
Il piano prevedeva di realizzare attivo, da distribuire ai creditori divisi in 11 classi, di cui solo 6 aventi diritto al voto, per l'importo di 98.239.000,00 € (tenuto conto delle modifiche intervenute in itinere) a fronte di una debitoria di 229.839.536,00 € (sempre tenuto conto delle modifiche intervenute in itinere), cui andavano aggiunti i debiti potenziali perché incerti (chirografari e privilegiati), i debiti per interessi spettanti ai creditori privilegiati, nonché i debiti dei creditori prededucibili, per una debitoria complessiva di 262.427.466,00 €.
L'attivo derivava, per parte preponderante:
A) dal corrispettivo della cessione al miglior offerente, tramite procedura competitiva, dell'azienda costituita i) da reti di distribuzione del gas in esercizio
(compresi quelli in corso di costruzione- bacini “Campania 06” e “Campania 09”); ii) dai relativi contratti di concessione e di vettoriamento, con i beni strumentali e le unità lavorative ad essi collegate. Il valore di tale asset era stato stimato in circa
64.100.000,00 €;
B) dal corrispettivo derivante dalla cessione al miglio offerente, tramite procedura competitiva, del ramo d'azienda composto dalle concessioni di “costruzione e gestione” delle reti di gasdotto acquisite in n. 7 bacini della Sardegna, con valore di mercato di 2.650.000,00 €;
C) somme derivanti da attività di recupero dei crediti in portafoglio, ivi compresi quelli contestasti di 27.182.000,00 €;
D) somme da ricavare, a titolo di risarcimento del danno, da azioni di responsabilità nei confronti di ex amministratori e sindaci della , valutati sulla CP_1
base della consistenza patrimoniale dei convenuti, in una somma non inferiore a
1.500.000,00 €.
2. Con un ricorso presentato alla Corte d'Appello di Napoli il 7 novembre 2024,
, creditore ammesso a votare nella classe XI - cioè quella dei Parte_1
crediti chirografari derivanti da fornitura e da compenso di amministratori – ha presentato reclamo avverso la citata sentenza di omologazione eccependo una duplice n. 4837/2024 R.G.A.C.C.. c. S.I.Di. Gas Società Pag. 3 di 14 Parte_1
+3 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
categoria di vizi della sentenza:
1) vizi di carattere procedurale, sia antecedenti che successivi alla fissazione dell'udienza di omologazione, ed in particolare: a) quelli relativi al rispetto dei termini di 45 giorni per il deposito della relazione particolareggiata prima della data iniziale della votazione dei creditori, b) quello di 15 giorni prima di tale ultima data per l'illustrazione della relazione, c) quello attinente alla comunicazione ai fini del voto, non inviata a tutti i creditori ed interessati, di cui non vi era prova del deposito in cancelleria;
d) quello attinente l'esito delle votazioni;
e) quello relativo all'avviso ex art. 104 c.c.i.i.; f) quello relativo al ricorso per l'omologa e il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 112 c.c.i.i. non comunicato a tutti i creditori dissenzienti ed a quelli esclusi dal voto, così come la relazione ex art. 107, co.3 e quella definitiva ex art. 107, co. 6 , c.c.i.i. nonché le osservazioni e contestazioni dei creditori;
2) vizi di carattere sostanziale, relativi al difetto di informativa originaria e sopravvenuta di creditori, poiché non era stata data loro comunicazione sia del provvedimento originario di sequestro penale del 19 aprile 2022, disposto dal Gip presso il Tribunale di Avellino, in via diretta sul patrimonio della sia della CP_1
successiva sentenza del Tribunale di Avellino, che, ritenendo colpevole il reclamante quale amministratore della dei reati di carattere tributario a lui Parte_1 CP_1
ascritti, aveva disposto, tra l'altro, la confisca nella misura di 26.908.574,11 € di beni e disponibilità finanziarie di pertinenza della detta società, ovvero, solo in caso d'incapienza, la confisca per equivalente dei beni dello stesso . Parte_1
Ad avviso del reclamante, tali omissioni – riguardando beni della procedura di concordato destinati ad essere liquidati per il soddisfacimento dei creditori sociali, ed in particolare, le aziende ed i gasdotti, divenuti, in conseguenza dei provvedimenti di carattere penale, indisponibili (il sequestro infatti aveva riguardato i beni che costituivano il profitto del reato o il frutto della sua trasformazione) - erano in grado di incidere sulla fattibilità del concordato nonché sul giudizio che il Tribunale aveva reso ai sensi dell'art. 112 c.c.i.i. (stabilendo tale norma, in caso di concordato in continuità aziendale, che “il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare
l'insolvenza”). Il reclamante, pertanto, ha concluso dando un giudizio negativo sulla
“non manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati”.
Tale conclusione, sempre ad avviso del reclamante, non era superabile neppure n. 4837/2024 R.G.A.C.C.. c. S.I.Di. Gas Società Pag. 4 di 14 Parte_1
+3 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
seguendo il (non condivisibile) ragionamento del Tribunale, secondo cui gli effetti del disposto sequestro penale, non avendo la confisca ancora carattere definitivo, potevano essere evitati mediante l'applicazione della disposizione di cui all'art. 12 bis, co. 2 del d.lgs. 74/2000 (cd. testo unico del contribuente), secondo cui “Salvo che sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresì conto della gravità del reato, il sequestro dei beni finalizzato alla confisca di cui al comma 1 non è disposto se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti”. Nello specifico, il
Tribunale aveva affermato che col concordato la società aveva assunto l'impegno di versare all'erario la somma di 20.789.042,00 €, per cui aveva poi erroneamente dedotto che, nel caso di adempimento dei citati obblighi concordatari, la società avrebbe potuto beneficiare della “non operatività” della confisca, come disposto dal citato articolo.
Viceversa, a giudizio del reclamante, non solo tale norma non operava automaticamente perché sottoposta ad una valutazione discrezionale del giudice penale sulla insussistenza del pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, ma neppure poteva trovare applicazione al caso in esame, previsto solo per le ipotesi tipizzate ivi disciplinate (procedure conciliative o di accertamento con adesione).
Infine, il Tribunale aveva errato – ha concluso il reclamante - anche nel ritenere che, laddove la confisca penale fosse divenuta definitiva, essa avrebbe potuto riguardare solo lo stralcio del debito fiscale non incluso nei pagamenti rateizzati, cioè
l'importo di 1.877.356,98 € (pari alla somma residua non pagata, decurtata per effetto della falcidia concordataria prevista per i creditori chirografari) giacché, a dire del reclamante, anche tale importo doveva essere diretto sui beni aziendali della società rendendoli inalienabili ai fini liquidatori.
Ha concluso chiedendo “in accoglimento del reclamo per i motivi sopra spiegati
e della preventiva opposizione, previa sospensione della esecuzione ogni caso, del piano
e dei pagamenti, ricorrendone i presupposti di cui all'art. 52 del codice della crisi, revocare la omologazione della proposta di concordato della società'
[...]
(P.IVA ) in persona del Presidente del Controparte_5 P.IVA_3
n. 4837/2024 R.G.A.C.C.. .I.Di. Gas Società Pag. 5 di 14 Controparte_6
+3 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
Consiglio di Amministrazione p.t., con sede legale in Avellino alla via Antonio Ammaturo
124. Con favore di spese e competenze di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto difensore per averne fatto anticipo”.
3. Con memoria del 24 dicembre 2024 si è costituita in giudizio la che, ha CP_1
premesso che:
a) essa faceva parte di un gruppo di società – composto i) dalla capogruppo, la che la controllava ed era interamente partecipata dal reclamante Controparte_7
de Cesare, ii) dalla avente come oggetto sociale la Controparte_8
commercializzazione del gas agli utenti finali, che nel maggio del 2021 aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli l'omologazione dei relativi accordi di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale, ai sensi degli allora vigenti artt. 182 bis e ter L.F., e iii) dalla
, dichiarata fallita dal Tribunale Controparte_9
di Avellino in data 4.8.2021 – e che il de aveva contribuito a provocare il suo Pt_1
dissesto mediante gravissime condotte distrattive e fraudolente, che erano consistite, tra l'altro, nell'accumulare debiti verso il Fisco, l' e gli Enti Controparte_10
previdenziali per un totale di oltre 100 milioni di euro, creando un patrimonio netto negativo per oltre 140 milioni di euro;
b) il Gip del Tribunale di Avellino nell'aprile 2022 aveva disposto il sequestro diretto delle somme disponibili della società sino alla concorrenza di circa 45 milioni di euro, mentre il sequestro per equivalente aveva riguardato i soli beni del de;
Pt_1
tale sequestro era stato poi ridotto nel giugno del 2023 all'importo di 26 milioni di euro;
c) con sentenza del dicembre 2023 il de era stato condannato, tra l'altro, Pt_1
per i reati di cui all'art. 10 ter del d.lgs. n. 74/2000 2013 per mancato pagamento dell'iva delle società del gruppo dal 2012 al 2017 nonché per quello di cui all'art. 11
d.lgs 74/2000 per avere fatto confluire i pagamenti degli utenti spettanti alla CP_1
ed alla Sidigas.Com S.R.L. sui conti correnti di altre società a lui riconducibili,
[...]
svuotando in tal modo il patrimonio delle suddette società e rendendo inefficace ogni procedura di riscossione della somma di 163.114.802,00 €, pari all'importo complessivo della debitoria per il mancato pagamento dell'Iva e delle imposte sui redditi;
con tale sentenza era stata altresì disposta, ai sensi dell'art. 12 bis del d. lgs. n.
74/2000, la confisca diretta del profitto del reato pari a 26.908.574,11€ ovvero, in caso n. 4837/2024 R.G.A.C.C.. c. S.I.Di. Gas Società Pag. 6 di 14 Parte_1
+3 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
di incapienza, la confisca per equivalente di beni e/o disponibilità finanziarie del
[...]
. Pt_1
Tanto premesso, la ha eccepito l'inammissibilità del reclamo, perché CP_1
generico e confusionario, nonché la sua infondatezza.
Con riguardo ai dedotti vizi di carattere procedurale, infatti, a dire della CP_1
alcune doglianze non erano state proposte dal nell'opposizione da lui Parte_1
proposta all'omologa, ed erano perciò inammissibili, altre invece erano inammissibili per difetto di legittimazione attiva del reclamante, perché relative a creditori
(dissenzienti o esclusi dal voto), peraltro neppure indicati, che non avevano avanzato nessun reclamo;
in ogni caso, la si era premurata di notificare il decreto di CP_1
comparizione per l'udienza di omologa a tutti i creditori dissenzienti, anche se solo tacitamente, compreso il de , che partecipando poi a tutte le udienze aveva Pt_1
sanato ogni irregolarità.
Con riguardo ai vizi di carattere sostanziale, la ha dedotto l'inesistenza di CP_1
un sequestro per equivalente sui beni aziendali, riguardando esso solo liquidità, peraltro non ricomprese nell'attivo concordatario, come affermato anche nella sentenza reclamata nonché dal medesimo Tribunale penale di Avellino in sede di riesame, che, decidendo con l'ordinanza n. 102/2024 dell'8.10.2024, a seguito di rinvio dalla Cassazione, l'appello proposto dal avverso l'ordinanza del Gup del Parte_1
medesimo Tribunale che aveva disposto il sequestro dei beni di quest'ultimo, aveva stabilito che tutti i provvedimenti di sequestro intervenuti non avevano disposto il sequestro per equivalente sui beni aziendali ricompresi nell'attivo concordatario, ma solo il sequestro diretto e poi la confisca diretta del profitto del reato, che poteva avere ad oggetto solo somme di danaro, in relazione ai reati commessi dal , tra cui Parte_1
quelli di cui agli artt. 10 ter e 11 del d.l.gs 74/2000. Né, a dire del Tribunale del riesame, poteva arrivarsi ad una diversa conclusione, facendo leva sul fatto che la sentenza del
Gup del medesimo Tribunale del 18 dicembre 2023 aveva fatto riferimento nel suo dispositivo alla confisca “di beni e/o disponibilità finanziarie di pari valore di pertinenza delle società “ , “Sidigas.com s.r.l.” e “Enerimpianti s.r.l.”, giacché - CP_1
chiariva -“trattasi chiaramente di un mero refuso nel quale il GUP è incorso, Pt_4
come si evince chiaramente dalla lettura della motivazione della sentenza, nella quale
è stata correttamente disposta ai sensi dell'art. 12 bis del d.lgs. n. 74/2000 nei confronti
n. 4837/2024 R.G.A.C.C.. c. S.I.Di. Gas Società Pag. 7 di 14 Parte_1
+3 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
delle società “ , “Sidigas.com s.r.l.” e “Enerimpianti s.r.l.” la sola confisca CP_1
diretta del profitto del reato, pari ad euro 26.908.574,11, e non anche la confisca per equivalente da estendersi su tutti i beni della società per un valore equivalente”, concludendo che andava “esclusa la sequestrabilità dei gasdotti nonché dei crediti commerciali, ovvero non, di cui la è oggi titolare – in relazione ai quali CP_1
non vi è il benché minimo elemento, neppure indiziario, per poter ritenere che gli stessi siano una derivazione del profitto dei reati fiscali contestati al ”. Parte_1
In ogni caso, ha dedotto che la norma dell'art. 12 bis, co. 2, d.lgs. 74/2000, come riformulato dall'art. 1, co. 1, lett. e d.lgs. 87/2024, poteva ritenersi applicabile anche al caso in esame, sicché nel caso in cui il concordato avesse previsto (come aveva previsto) il pagamento di parte rilevante dei debiti fiscali mediante rateizzazione, non operava il sequestro sui beni della società debitrice, che, nel caso di concordato in continuità indiretta non poteva neppure riguardare somme incassate per effetto dell'attività aziendale svolta da soggetti terzi.
Ha concluso sostenendo la correttezza della valutazione effettuata dal Tribunale irpino nella sentenza impugnata con riguardo alla valutazione di fattibilità del concordato ai sensi dell'art. 112 del c.c.i.i. chiedendo di “rigettare il reclamo ex art. 51
CCII proposto da in quanto inammissibile, in ogni caso, Parte_1
illegittimo ed infondato, in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
59/2024, emessa in data 8.10.2024 dal Tribunale di Avellino - Ufficio crisi d'impresa e procedure concorsuali, di omologazione del concordato preventivo della CP_1
- con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
4. Con memoria del 25 dicembre 2024 si è costituito in giudizio anche il concordato preventivo della nelle persone dei due commissari giudiziali, avv. CP_1
Massimo Gargano e dando prova di avere scrupolosamente effettuato Parte_2
tutte le comunicazioni previste dalla legge a carico dei commissari giudiziali, chiedendo il rigetto del reclamo e la condanna alle spese a favore del concordato preventivo.
5. Con memoria del 27 dicembre 2024 si è infine costituita nel giudizio di reclamo anche la creditrice della dell'importo di 235.000,00 € ammesso CP_4 CP_1
nel concordato come credito chirografario nell'XI classe, che, aderendo alle conclusioni del reclamante principale, ha riproposto le medesime doglianze proposte in sede di opposizione, sostanzialmente proponendo reclamo incidentale con cui ha chiesto escludersi il proprio credito dalla procedura di concordato, poiché tali somme,
n. 4837/2024 R.G.A.C.C.. c. S.I.Di. Gas Società Pag. 8 di 14 Parte_1
+3 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
riguardando “il bonus sociale gas sono sottoposte a un vincolo di destinazione legale che ne identifica quali beneficiari non gli Utenti della distribuzione, bensì i consumatori finali (cfr. ad es. articolo 3 D.L. 17/22)” come chiarito dall'Arera con deliberazione del
3 agosto 2023, n. 360/2023/e/gas, all'esito della procedura avente ad oggetto la
“decisione del reclamo presentato da nei confronti di Parte_5 [...]
; in ogni caso, ha chiesto che tale credito fosse Controparte_1
inserito tra i creditori privilegiati, in quanto assistito dal privilegio generale rientrando nell'ambito di applicazione dell'art. 9 del d. lgs. n.123/1998.
Ha concluso chiedendo “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, per i motivi tutti di cui alla narrativa previo accertamento della sussistenza del credito di complessivi € 235.921,91, vantato dalla esponente nei confronti della rigettare la domanda di omologazione del concordato Controparte_1
preventivo e, conseguentemente, disporsi l'apertura del procedimento per la dichiarazione di fallimento della Controparte_11
c.f. , P. IVA , in persona del Presidente del Consiglio di P.IVA_1 P.IVA_3
Amministrazione, avv. con sede legale in Avellino alla via Antonio CP_2
Ammaturo n. 124. Con vittoria di spese e competenze professionali con attribuzione ai procuratori antistatari”; conseguentemente, accertati i presupposti, dichiarare aperta la liquidazione giudiziale, e rimettere gli atti al Tribunale competente per l'adozione dei provvedimenti opportuni;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, con attribuzione ai procuratori antistatari “.
6. All'udienza del 25 marzo 2025 la Corte si è riservata la decisione.
7. il reclamo del de Cesare va rigettato per i seguenti motivi.
7.1. Non sussistono i lamentati vizi di carattere procedurale, come desumibile dal fascicolo del procedimento svoltosi dinnanzi al Tribunale e come provato dai documenti prodotti in giudizio dalla società in concordato e dai due commissari giudiziali;
in ogni caso, per taluni di tali doglianze è evidente il difetto di legittimazione attiva del , il quale, non può dolersi genericamente di vizi procedurali che Parte_1
hanno riguardato altri creditori, peraltro neppure indicati.
Non sussistono neppure i vizi di carattere sostanziale indicati dal reclamante, giacché non è dato rinvenire nessun vincolo reale sui beni destinati nel concordato al soddisfacimento dei creditori, tale da incidere sulla concreta fattibilità del concordato.
n. 4837/2024 R.G.A.C.C.. c. S.I.Di. Gas Società Pag. 9 di 14 Parte_1
+3 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
Infatti, il decreto di sequestro del 19 aprile 2022, disposto dal Gip di Avellino, riguardava solo “somme” nella disponibilità della come confermato CP_1
nell'ordinanza dell'8 ottobre 2024, emessa dal Tribunale del riesame di Avellino a seguito di rinvio dalla Cassazione, in cui alla pag. 11 si confermava che il suddetto sequestro dell'aprile 2022 aveva riguardato solo somme nella disponibilità della CP_1
(cd. sequestro diretto) e non il sequestro per equivalente, disposto invece sui beni del
, e ciò per il semplice motivo che, ai sensi dell'art. 12 bis del d. lgs 74/2000, Parte_1
nel caso di commissione di reati tributari, è sempre disposta la confisca (e prima ancora il sequestro) di beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, così riferendosi a somme di danaro, anche sotto forma di risparmio di spesa.
Il medesimo Tribunale del riesame di Avellino poi - come correttamente evidenziato dalla – aveva confermato che la confisca per equivalente sui beni CP_1
della società, disposta dal Gup presso il medesimo Tribunale nel dispositivo della sentenza del 18 dicembre 2023, era consistita in un mero refuso, tanto è che nella motivazione di tale sentenza il Gup aveva precisato che, ai sensi dell'art. 12 bis del citato d. lgs n. 74/2000, andava disposta nei confronti della società la sola confisca diretta (e non quella per equivalente) del profitto del reato per un valore di circa 26 milioni di euro.
Sul punto, questa Corte non può che concordare con quanto disposto dal
Tribunale di Avellino nella sentenza impugnata, in cui era stato escluso che i beni messi a disposizione dei suoi creditori dalla nella procedura di concordato omologato CP_1
fossero avvinti da un vincolo di carattere penale, non rientrandosi nelle ipotesi, pure previste nel nostro ordinamento, in cui può disporsi nei confronti di un ente collettivo la cd. confisca per equivalente (cfr. ad es. la confisca ex art. 19 del d.lgs n. 231/2001).
In ogni caso, anche a voler ritenere, per mera ipotesi, che la confisca disposta dal
Tribunale penale di Avellino, non avente ancora carattere definitivo, abbia riguardato anche i beni della società in concordato, ritiene questa Corte che possa trovare applicazione al caso in esame il disposto dell'art. 12 bis, co. 2 del d. lgs n. 74 del 2000, secondo cui “Salvo che sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresi' conto della gravita' del reato, il sequestro dei beni finalizzato alla confisca di cui al comma 1 non e' disposto se il debito tributario e' in corso di estinzione
n. 4837/2024 R.G.A.C.C.. c. S.I.Di. Gas Società Pag. 10 di 14 Parte_1
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mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti”.
Difatti, se scopo della norma è quello di far prevalere le pretese creditorie dell'erario su quelle punitive e ablatorie dello Stato, incentivando il pagamento spontaneo, anche se tardivo, del contribuente, piuttosto che ricorrere al processo penale e procedere all'apprensione coattiva del profitto del reato tributario, è evidente che essa possa trovare applicazione anche alle ipotesi di accordi con l'Erario previsti nell'ambito delle procedure concorsuali, ad esempio, alle transazioni fiscali ex art. 182 ter l. fall., ora disciplinate dall'art. 88 del c.c.i.i.(così, Cass. pen., 44519/2024;
Cass. pen. 42470/2016).
7.2. In conclusione, a giudizio della Corte correttamente il Tribunale di Avellino ha concluso sostenendo, ai sensi dell'art. 112, co. 1, lett. f) e g), che il piano “non è privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza”, e che presente il requisito della fattibilità intesa come “non manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati” non risultando ostativo, a tal fine, la sussistenza dei disposti sequestri penali e della disposta confisca, non ancora definitiva, che hanno riguardato somme di danaro e non beni della procedura, in ogni caso non in grado di incidere sulla fattibilità del concordato, neppure mediante l'eventuale decurtazione (irrisoria) della percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari (dal 5,72% al 4,35%).
Il reclamo principale va pertanto rigettato.
8. Va parimenti rigettata la doglianza della CP_4
Quest'ultima, già opponente nel giudizio di omologa, ha riproposto in sede di reclamo le proprie doglianze riguardanti la collocazione nella classe XI riservata ai chirografari del proprio credito di 235.921,91 €, che, a suo dire, andava escluso dalla procedura perché riguardante il bonus sociale di cui alla Delibera ARERA 63/21/R/com del 23/02/2021, ed in ogni caso andava inserito tra i creditori assistiti dal privilegio generale di cui “all'art. 9 del D. Lgs. n.123/1998, con collocazione preferenziale ad altri privilegi ma posposto ai privilegi ex artt. 2755 e 2751 bis c.c.”.
La tesi non può essere condivisa per i seguenti motivi.
Sia per i crediti esclusi dal concorso, cioè non concorrenti, sia per i crediti n. 4837/2024 R.G.A.C.C.. c. S.I.Di. Gas Società Pag. 11 di 14 Parte_1 3 CP_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
privilegiati, opera, infatti, il principio della tassatività, nel senso che non possono essere creati nuove ipotesi di crediti non concorsuali o di crediti privilegiati, al di fuori dei casi previsti dalla legge.
Quanto al primo aspetto, infatti, è pacifico che il credito della non rientri CP_4
tra i crediti prededucibili di cui agli artt. 98 e 222 del c.c.i.i. né vi è una norma specifica che stabilisca su tali somme, ricevute dalla a titolo di bonus gas, disciplinato CP_1
dall'art. 3 del d.l. n. 17/22, un vincolo di destinazione legale per essere destinate agli utenti finali.
Va peraltro evidenziato che, come correttamente argomentato dal Tribunale di
Avellino nella sentenza impugnata, non può fondarsi un tale vincolo sulla base della delibera di Arera del 3 agosto 2023, n. 360/2023/e/gas, intervenuta all'esito della procedura avente ad oggetto la “decisione del reclamo presentato da Parte_5
nei confronti di , né su
[...] Controparte_1
regolamenti o altre delibere dell'Arera (cioè l'autorità che regola il settore del gas) come ad es. l'articolo 11 dell'allegato A alla deliberazione ARERA 63/2021/R/com oppure le deliberazioni Arera nn. 462/2022/R/com del 29 settembre 2022 e
735/2022/R/com del 29 dicembre 2022, trattandosi di atti amministrativi che non possono prevalere sulla legge. E' pur vero che tali somme sono destinate ai consumatori finali in possesso di determinati requisiti reddituali, che ricevono un bonus sulle bollette del gas, pagando al distributore un corrispettivo inferiore al normale. Di regola, i cd. utenti della distribuzione, tra i quali la erogano i bonus CP_4
mediante decurtazione di somme sulle bollette che pagano i beneficiari finali del bonus, anticipando somme che poi richiedono in restituzione ai distributori del gas, tra quali la anche mediante compensazione, e dunque mediante CP_1
regolamentazione dei numerosi rapporti di credito-debito reciproci che intercorrono tra le dette parti. A loro volta i distributori del gas recuperano tali somme mediante richiesta di restituzione al Csea, cioè alla per i servizi energetici ed ambientali, Pt_6
alla quale tali somme sono trasferite dagli organi statali competenti.
Se è vero che nei rapporti di dare-avere tra le parti, tali somme non possono essere utilizzate per altre finalità, né dal distributore né dagli utenti della distribuzione, rappresentando tali soggetti solo il tramite per far pervenire tali somme ai beneficiari finali, ciò tuttavia non legittima la tesi del vincolo di destinazione, tanto è vero che tali n. 4837/2024 R.G.A.C.C.. c. S.I.Di. Gas Società Pag. 12 di 14 Parte_1
+3 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
somme, di regola esposte in conti dedicati, possono essere oggetto di compensazione nei rapporti di dare-avere intercorrenti tra le stesse, rientrando, pertanto, la loro restituzione - in assenza di prova di un recupero delle dette somme da parte del distributore (che le vanta nei confronti di Csea) - nel normale rischio d'impresa dei venditori che le hanno anticipate.
In definitiva, tali somme, pur dovute perché anticipate, non sono soggette né a vincolo di destinazione, cioè a pagamento integrale in prededuzione, né a privilegio, entrambi non previsti per legge in relazione alla presente fattispecie.
Pertanto, anche il reclamo incidentale della a rigettato. CP_4
9. Segue la condanna in solido del e della rifondere alla Parte_1 CP_4 CP_1
le sole spese del presente reclamo - non avendo la mosso specifiche censure CP_1
avverso la compensazione delle spese processuali del giudizio di opposizione all'omologa disposta dal Tribunale – che si liquidano, in assenza di nota spese, sulla base del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto dei valori risultanti dalla tabella 12 allegata al citato decreto (richiamata dall'art. 4, co. 10 sexies dello stesso), per le cause di valore indeterminabile (da 52.000,01 € a 260.000,00
€), in complessivi 11.040,00 €, di cui 9.600,00 € per compensi (2.500,00 € per la fase di studio, 1.400,00 € pe la fase introduttiva, 2.200,00 € per quella di trattazione e
3.500,00 € per la fase decisoria) e 1.440,00 € per spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori.
Nulla va invece disposto sulle spese processuali sostenute dai Commissari giudiziali costituitisi nel giudizio di reclamo con un loro difensore, giacché essi non possono considerarsi parti del giudizio di opposizione e neppure del giudizio di reclamo
(cfr. Cass. 40483/2021), con la conseguenza che la notifica ad essi del reclamo va considerata alla stregua di una sorta di litis denuntiatio e la loro costituzione frutto di una scelta non necessaria.
10. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte di e della di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 CP_4
contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo dagli stessi proposto.
P.Q.M.
n. 4837/2024 R.G.A.C.C.. c. S.I.Di. Gas Società Pag. 13 di 14 Parte_1
+3 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sui reclami proposti da e dalla con ricorso depositato il 7 novembre 2024 Parte_1 CP_4
e con memoria del 27 dicembre 2024, avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n.
59/2024 del 3-8 ottobre 2024 con la quale è stato omologato il concordato preventivo della così provvede : Controparte_1
A) rigetta il reclamo principale e quello incidentale e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
B) condanna e la in solido a rifondere alla Parte_1 CP_4
le spese del procedimento di Controparte_1
reclamo, che liquida in complessivi 11.040,00 €, di cui 9.600,00 € per compensi e
1.440,00 € per spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori;
C) dà atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento in solido da parte dei due reclamanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo da ciascuno di essi proposto.
Così deciso in Napoli, il l'8 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Giuseppa D'Inverno) (dr.ssa Caterina Molfino)
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