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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/06/2025, n. 1784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1784 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 3570/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3570 dell'anno 2018 R.Gen.Aff.Cont., riservata in decisione all'udienza del 11.03.2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., termini venuti a scadere in data 3.06.2025, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, dall'Avv. Pasqualina Parte_1 C.F._1
Spignese, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in sostituzione del precedente difensore depositata telematicamente in data 30.03.2021, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Pomigliano D'Arco (NA), alla Via Felice Terracciano n. 165;
-ATTRICE-
CONTRO
(C.F. e P.I.: ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata P_ P.IVA_1
e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Francesco
Napolitano, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Napoli, al Viale Augusto n. 162;
-CONVENUTA-
Oggetto: Inadempimento del contratto di assicurazione.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite ai fini della partecipazione all'udienza figurata di precisazione delle conclusioni dell'11.03.2025.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.05.2018, ha convenuto in Parte_1
giudizio la al fine di sentir accertare e dichiarare l'inadempimento della società in P_ relazione al contratto di assicurazione contro il furto stipulato con l'attrice e, per l'effetto, condannare la medesima società al pagamento, in favore dell'istante, della somma di euro 7.500,00 quale indennità prevista dalla polizza assicurativa stipulata per l'evento furto ed euro 700,00 per le spese di
(fermo reperimento analogo mezzo), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno CP_2 dell'evento fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese di lite con attribuzione alla
[...]
per anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c. Controparte_3
In particolare, l'istante ha dedotto di essere proprietaria del veicolo “Fiat 500 Abarth” tg. DW839ZA, assicurata per il furto ed R.C.O. dalla con polizza n. 075397568, rilasciata in data P_
15/7/2014, dall'agenzia Assiglobal di Pomigliano d'Arco; che in data 9 marzo 2015, alle ore 8:00 circa, si era avveduta del furto dell'autovettura parcheggiata il giorno precedente, intorno alle 22:00, in Casalnuovo di Napoli, alla Via Orazio. L'attrice, preso atto del furto, sempre in data 9 marzo 2015, aveva denunciato l'evento presso la stazione dei Carabinieri, sporgendo denuncia. A questo punto,
l'attrice, contattata la compagnia assicurativa, onde attivare la procedura per la liquidazione dell'indennizzo, inviata la documentazione attestante la proprietà del veicolo, la denuncia all'Autorità competente, le chiavi, la fattura di acquisto, il certificato cronologico PRA, non ricevendo alcun riscontro dalla compagnia assicuratrice, con raccomandate A.R. del 1.10.2015 aveva provveduto a rinnovare la richiesta di indennizzo e di nomina di un perito per la quantificazione del danno, allegando alla richiesta i documenti già consegnati all'agenzia.
Persistendo il silenzio della società assicurativa, l'istante ha avviato presso il Tribunale di Nola una procedura arbitrale, ex art. 810 c.p.c., poi definitivamente sospesa dal perito-arbitro, ing. Persona_1
, atteso il mancato pagamento dell'acconto da parte della
[...] P_
Tanto premesso, parte istante, non ricevendo alcun riscontro dalla compagnia a fronte delle richieste formulate, ha adito l'Intestato Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare l'inadempimento della società al contratto di assicurazione de quo e, per l'effetto, condannare la medesima società al pagamento, in favore dell'istante, della somma di euro 7.500,00 quale indennità prevista dalla polizza assicurativa dedotta per l'evento furto oltre il pagamento della somma di euro 700,00 per le spese di
(fermo reperimento analogo mezzo), spese necessarie alla ricerca di un veicolo con CP_2
caratteristiche analoghe, tutto con vittoria di spese di lite.
2. Si è costituita in giudizio la società convenuta che, in via preliminare, ha eccepito la nullità dell'atto citazione ex art. 164 c.p.c.; nel merito, ha dedotto l'infondatezza della ricostruzione attorea sia in relazione all'an che al quantum debeautur, nonché la perdita del diritto all'indennizzo per violazione dell'obbligo di cooperazione;
ulteriormente, ha eccepito l'inammissibilità della domanda relativa alle spese di;
in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda attorea, ha chiesto CP_2
contenersi il quantum dell'indennizzo assicurativo nei limiti dei massimali, scoperti e franchigie previste dal contratto di polizza. Ha concluso, quindi, per il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite.
3. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, in assenza di attività istruttoria viva, è stata spedita dall'allora giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 6 aprile 2021, poi differita per esigenze di ruolo dapprima al 7 marzo 2023 e poi all'11 marzo 2025.
A tale ultima udienza, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato (divenuto assegnatario del fascicolo solo a far data dal 10 luglio 2024) è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per lo scambio degli scritti difensivi finali, così giungendo così alla decisone del Tribunale.
Motivi della decisione.
1. In via preliminare, deve dichiararsi la procedibilità della domanda in esame essendo stata preceduta da regolare tentativo di mediazione, ex art. 5 del D.lgs. n. 28/2010, come da certificazione depositata da parte attrice in data 4.02.2019.
2. Sempre in via preliminare, deve declinarsi la legittimazione attiva dell'attrice in qualità di proprietaria dell'autovettura “Fia Abarth” tg. DW839ZA alla data del furto, come da certificato cronologico PRA allegato alla produzione di parte attrice e non specificamente contestato da parte convenuta.
Sul punto, infatti, la Giurisprudenza afferma che se, da un lato, i dati del PRA forniscono elementi meramente presuntivi per individuare il proprietario del veicolo, dall'altro, l'art. 115 c.p.c., impone l'onere di contestazione specifica per la parte costituita, per cui “la parte non può limitarsi a negare
i fatti affermati dalla controparte, ma deve contrastarli indicando altri ed ulteriori fatti positivi che siano con essi incompatibili. Se manca tale indicazione, la contestazione è generica, e pertanto il fatto genericamente contestato non ha necessità di prova”, l'inosservanza del principio in esame, quindi, rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6172 del 5 marzo 2020; Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 2174 del 1° febbraio 2021; Tribunale,
Catanzaro, sez. II civile, ordinanza 29/09/2009).
3. Ulteriormente, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, ex art. 164 c.p.c., per violazione dell'art. 163, comma 2, n. 4, c.p.c.
Sul punto, la Giurisprudenza di legittimità ha precisato che “la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (Cassazione civ., Sez. III, sent. n. 11751 del 15 maggio 2013). Ebbene, nel caso de quo la domanda di parte attrice appare sufficientemente determinata sia in relazione al petitum che alla causa petendi, risultando compiutamente indicate le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell'azione. Parte istante ha, infatti, proceduto ad un'analitica ricostruzione dei fatti di causa, indicando precisamente i presupposti della domanda sulla base dei quali ha rassegnato le relative conclusioni.
4. Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
4.1 In via preliminare, è da specificarsi che parte attrice agisce in giudizio deducendo l'inadempimento contrattuale della convenuta società assicurativa per il contratto di assicurazione n.
075397568, datato 15/7/2014 e non già, come viceversa sostenuto in sede di comparsa di costituzione e risposta, l'inadempimento dell' nei confronti dell'ing. , P_ Persona_1
nominata quale perito-arbitro, ex art. 810 c.p.c., nella procedura di V.G. n. 1105/2016, incardinata presso il Tribunale di Nola, per aver omesso di corrisponderle l'acconto spese.
La rilevanza di tale dato, infatti, è circoscritta alla menzionata procedura arbitrale, non afferendo al petitum della domanda azionata.
Per vero, l'instaurazione della procedura in esame si è resa necessaria in ragione dell'inerzia di parte convenuta che non ha provveduto alla nomina di un perito proprio onde procedere alla stima del danno come, diversamente, previsto dall'art.10 (rubricato determinazione dell'ammontare del danno) delle condizioni generali di contratto ove si prevede che la stima del danno debba essere effettuata dal personale addetto alla liquidazione sulla base dei listini Eurotax. In questo senso, quindi, la menzione nel libello introduttivo dell'attivata procedura arbitrale ad opera di parte attrice risulta servente a provare la dedotta inattività dell'assicurazione convenuta al momento della comunicazione del sinistro, non già a fondare il titolo dell'inadempimento.
Tanto specificato, qualificata la domanda azionata come di inadempimento contrattuale, rilevata la sostanziale incongruenza delle difese svolte dalla compagnia assicuratrice in relazione all'an della pretesa attorea, è da ritenersi provato, in quanto non contestato, il fatto storico così come ricostruito dall'istante. Parte convenuta, infatti, nella comparsa conclusionale (depositata telematicamente in data 5.05.2025) si limita ad eccepire il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sull'attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c., deducendo, in particolare, l'insufficienza della documentazione prodotta, ovvero la denuncia sporta presso la stazione dei Carabinieri di Casalnuovo, a provare l'evento furto.
Ebbene, sul punto, la Giurisprudenza di legittimità ha precisato che ai fini della corretta ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito delle obbligazioni scaturenti ex contractu, secondo il combinato disposto dell'art. 1218 c.c. e 2697 c.c., il creditore è tenuto a provare il titolo costitutivo (ovvero il negozio) del diritto fatto valere e ad allegare l'inadempimento della controparte, viceversa, grava in capo al debitore l'onere di provare analiticamente i fatti estintivi e/o modificativi della pretesa creditoria azionata (Sezioni Unite civili, sent. 30 ottobre 2001, n. 13533).
Infatti, come specificato dalla Suprema Corte, appare coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione (Cass., sent. n. 973-
96; Cass., n. 3232-98; n. 11629-99).
Dunque, “Il principio di riferibilità o di vicinanza della prova si rivela conforme all'esigenza di non rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto del creditore a reagire all'inadempimento, senza peraltro penalizzare il diritto di difesa del debitore adempiente, ponendosi l'onere della prova
a carico del soggetto nella cui sfera si è prodotto l'inadempimento, e che è quindi in possesso degli elementi utili per paralizzare la pretesa del creditore, sia questa diretta all'adempimento, alla risoluzione o al risarcimento del danno, fornendo la prova del fatto estintivo del diritto azionato, costituito dall'adempimento. In conclusione, deve affermarsi che il creditore, sia che agisca per
l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. Sez. Un., sent. 30 ottobre
2001, n. 13533).
Tale principio deve, peraltro, essere coordinato con quello parimenti ribadito in giurisprudenza in vicende processuali, quali quella in esame, aventi ad oggetti indennizzi assicurativi per furto, secondo cui “la denuncia del furto è atto di parte e che non implica necessariamente l'avvenuto furto ad opera di terzi dell'auto” (così tra le altre, in motivazione, Cassazione civile sez. III n. 8198 del 4/04/2013).
Infatti, nel contratto di assicurazione contro i danni è stato più volte evidenziato anche nella giurisprudenza di merito (sul punto si cfr. Trib. Torino, IV Sez. Civ., sent. n. 834/2021) che il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, così che è onere dell'assicurato dimostrare che si è realizzato proprio quel rischio coperto dalla garanzia assicurativa.
Il rigore probatorio sopra tratteggiato, tuttavia, non può non tener conto della natura e peculiarità dell'evento assicurato laddove esso sia costituito da furto del veicolo, e ciò in relazione soprattutto alle concrete possibilità per il danneggiato di dare adeguata dimostrazione dell'effettivo suo verificarsi. Difatti, si precisa che, nel caso in cui l'evento assicurato da indennizzarsi sia un accadimento patrimonialmente pregiudizievole con conseguenze immediatamente rilevabili, ad esempio un incendio, controversa può essere la sua origine ma quasi mai, in ragione della spesso eclatante sua visibilità, il fatto che esso si sia effettivamente realizzato, viceversa, vi sono altre tipologie di eventi dannosi oggetto di copertura assicurativa che risultano per loro natura di ben più difficile dimostrazione, caratterizzati come sono per un accadimento fenomenico di tipo negativo/elusivo. Tipica è appunto l'ipotesi in esame, quella cioè del furto di autovettura, che per comune esperienza avviene nella maggior parte dei casi in un momento nel quale il proprietario (o l'avente diritto all'indennizzo) si allontana dal proprio mezzo, lasciato in luogo pubblico ed alla pubblica fede, e di cui ha modo di rendersi conto soltanto nel momento in cui, ritornato nel punto in cui il bene assicurato era stato temporaneamente lasciato, non lo ritrova. Per vero, in tali situazioni, non infrequentemente accade che nessun'altra persona sia presente ad entrambe le fasi – quella cioè di (ultimo) allontanamento dal veicolo e quella in cui esso non è più rinvenuto – per cui spesso il danneggiato non può far altro che formalizzare in denuncia il fatto di reato di cui questi è parte lesa
(con connessa assunzione delle responsabilità anche penali); siffatto adempimento formale, costituito sostanzialmente da una dichiarazione unilaterale proveniente dal medesimo danneggiato, rappresenta del pari non sporadicamente anche l'unico supporto probatorio del fatto costitutivo allegato a fondamento della pretesa indennitaria. Sul punto, la Corte di legittimità ha avuto modo di puntualizzare che “in tema di riparto dell'onere probatorio tra assicuratore ed assicurato il criterio
è dato dall'applicazione della norma di cui all'art. 1900 c.c., per cui è compito dell'assicuratore provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo”. (cfr. Cassazione civile sez. III 27 settembre 2011 n. 19734). La Corte di legittimità, ulteriormente, ha precisato che se l'indagine conseguente la denuncia del reato non porta ad esito alcuno ed è archiviata “deve ritenersi inoperante
l'inversione dell'onere della prova a carico dell'assicuratore, che sarà, per converso, gravato dall'ordinario onere probatorio alla stregua del quale egli, non rispondendo, a norma dell'art. 1900, primo comma cod. civ., per i sinistri cagionati con dolo o colpa grave dall'assicurato, è tenuto a provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo”. (così Cass. Sez. 3, n. 7242 del
07/04/2005).
In particolare, la prova della causa esonerativa della garanzia in ragione di condotte dolose o gravemente colpose dell'assicurato, come sopra già osservato, può essere fornita dall'assicuratore in ogni modo e quindi anche ricorrendo a presunzioni: fornendo cioè elementi circostanziali tali da far ritenere che il fatto denunciato sia difforme al vero, come ad esempio pregressi ripetuti sinistri, o antecedenti trasferimenti di proprietà con indicazione di prezzo già consono a relitti che non a veicoli funzionanti, o altre possibili anomalie rilevabili dalle Banche dati Antifrode curate dall'ANIA, occorre, tuttavia, che siffatti elementi presuntivi siano in primo luogo dedotti in giudizio, ed inoltre che essi possiedano quei requisiti di gravità, univocità e concordanza che l'art. 2729 c.c. richiede sussistenti in misura tale da poter assurgere nel loro insieme a valore di prova circa (appunto) la falsità ideologica della denuncia presentata dall'assicurato all'autorità giudiziaria o ad altra che ha l'obbligo di riferire a questa.
Ebbene, come già evidenziato, nel caso in esame la compagnia assicurativa convenuta non ha indicato né in comparsa né nelle successive scansioni difensive alcun elemento idoneo a contrastare l'attendibilità della denuncia presentata dall'attore alle ore 9:17 del 9.03.2015 ai Carabinieri della
Stazione di Casalnuovo di Napoli, non contestando, per vero, nemmeno genericamente, il fatto così come ricostruito dall'attore nel libello introduttivo.
In ragione ed applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati applicabili alle vicende assicurative, quali quella in esame, in materia di onere probatorio, non vi sono ragioni per porre in dubbio che l'evento assicurato si sia effettivamente verificato.
4.2 Ulteriormente, priva di pregio è l'eccezione di parte convenuta di inoperatività dell'indennizzo per violazione dell'obbligo di cooperazione. Nel caso de quo, infatti, alcuna violazione dei canoni di correttezza e buona fede in executivis ex art. 1375 c.c. può essere addebitata a parte attrice che, non appena ha avuto contezza del furto ha attivato la procedura preliminare e prodromica alla liquidazione dell'indennizzo, avendo provveduto all'inoltro della documentazione attestante la proprietà del veicolo, la denuncia all'Autorità competente, le chiavi, la fattura di acquisto, certificato cronologico
PRA, conformemente al dettato dell'art. 1913 c.c. In particolare, la norma di cui all'art. 1913 c.c. impone all'assicurato l'obbligo di dare avviso del sinistro all'assicuratore entro 3 giorni dal giorno in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza, operando, in mancanza di dolosa o colposa omissione di tale obbligo la perdita o la riduzione del diritto all'indennità ex art. 1915 c.c.
Sul punto, la Giurisprudenza di legittimità ha precisato che “affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo
l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art.
1915, comma 2 c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che
l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto”(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 24210 del 30 settembre 2019). Ebbene, sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche emerge che nel caso di specie alcuna violazione degli obblighi ex lege previsti può imputarsi a parte attrice che celermente, appena avuto contezza del furto, ha provveduto ad avvisare la compagnia assicurativa e a sporgere denuncia (si v. documentazione allegata all'atto di citazione).
5. Ciò evidenziato, del tutto inconferente risulta l'eccezione di parte convenuta in relazione all'esagerazione dolosa del danno, di cui al punto 7, pag. 4, della comparsa di costituzione e risposta, rilevandosi l'allegazione di fatti e circostanze, come l'incendio di un locale e distruzione delle merci ivi presenti, del tutto avulse al presente giudizio.
6. Tanto premesso ed accertato l'an della pretesa azionata, in relazione al quantum debeautr, parte convenuta ha eccepito, da un lato, l'inutilizzabilità del listino eurotax come base per la determinazione del quantum; dall'altro, ha contestato che il valore commerciale del veicolo (Fiat 500 tg. DW839ZA) ammonti ad € 7.500,00, avendo parte attrice omesso di dedurre che in data 4.11.2014 il veicolo in parola era rimasto coinvolto in un sinistro stradale in Casalnuovo di Napoli, in seguito al quale avrebbe riportato danni per l'ammontare di € 4.531,44.
Ebbene, tali eccezioni risultano prive di pregio.
6.1 In primo luogo, l'utilizzabilità dei listini eurotax come base di calcolo per la determinazione dell'indennizzo in caso di furto è provata per tabulas, risultando certificata dall'art. 10 delle condizioni generali di assicurazione (si v. pag. 16 di 41 all. n.
2. della produzione di parte convenuta); peraltro, siffatta determinazione del quantum risulta coerente e con il valore commerciale attribuito all'auto al momento della stipula del contratto e al valore massimo assicurato pari ad € 10.500,00.
6.2 In secondo luogo, quanto alla eccepita perdita di valore dell'autovettura de qua a seguito del sinistro del 4.11.2024, parte attrice in sede di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. ha dedotto che l'auto veniva riparata presso la depositando in atti la fattura n. 16/2015 recante Controparte_4
l'importo di € 5.246,00 con la specifica delle riparazioni effettuate.
6.3 invece, accoglimento l'eccezione di parte convenuta di inoperatività delle spese di Pt_2 CP_2
(fermo reperimento analogo mezzo), quantificate nella misura di € 700,00 in quanto non riconosciute dal contratto assicurativo. Sul punto, come correttamente dedotto da parte convenuta, le condizioni di assicurazione, alla pagina 36 di 41, all'articolo 2 “oggetto dell'assicurazione “Assistenza Furto”, dispongono che “l'assicurato può richiedere alla Centrale Operativa un'autovettura sostitutiva di cilindrata pari a 1.600 cc, messa a disposizione presso una stazione di noleggio convenzionata, per un periodo massimo di 3 giorni di noleggio consecutivi, a condizione che inoltri via fax copia della regolare denuncia di furto effettuata presso le Autorità competenti e che il conducente sia abilitato alla guida”. Pertanto, la polizza assicurativa contratta da parte attrice, in caso di furto del veicolo, non riconosce le spese di (fermo reperimento analogo mezzo), garantendo la sola messa a CP_2
disposizione di un veicolo sostitutivo presso una stazione di noleggio convenzionata per un periodo massimo di 3 giorni di noleggio consecutivi.
In definitiva, per le ragioni sopra esposte deve ritenersi sussistente il diritto in capo a parte attrice del diritto alla percezione dell'indennizzo contrattualmente previsto che viene liquidato nell'importo di euro 7.500,00, sulla base delle quotazioni di mercato prodotte, listini eurotax, somma da maggiorarsi degli interessi legali dalla data del 14.05.2018 di notifica della messa in mora, al soddisfo.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
7. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano in conformità alla notula depositata dal patrono della parte attorea vittoriosa in allegato alla comparsa conclusionale, con la precisazione che se ne discosta unicamente con riferimento alla fase istruttoria, per la quale si ritiene congrua l'applicazione dei valori minimi, tenuto conto che la spessa è consistita nel solo scambio delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., senza l'espletamento di attività istruttoria viva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, accertato l'inadempimento Parte_1
contrattuale della in relazione alla polizza assicurativa n. 075397568, condanna la P_ società convenuta, in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore dell'istante, della somma di €
7.500,00, oltre interessi al tasso legale dal 14.05.2018 al soddisfo;
2. condanna la in persona del l.r.p.t., alla refusione delle spese di lite, in favore di P_
, che quantifica in € 4.678,00, per compenso (di cui € 919,00 per la fase di studio;
€ CP_5
777,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria;
€ 1.701,00 per la fase decisionale ed €
441 per la espletata mediazione) e in € 382,48 per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione alla Società tra per anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c. Controparte_3 Controparte_3
Così deciso in Nola, il 09.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Elena Ficociello,
Magistrato Ordinario in tirocinio mirato.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3570 dell'anno 2018 R.Gen.Aff.Cont., riservata in decisione all'udienza del 11.03.2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., termini venuti a scadere in data 3.06.2025, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, dall'Avv. Pasqualina Parte_1 C.F._1
Spignese, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in sostituzione del precedente difensore depositata telematicamente in data 30.03.2021, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Pomigliano D'Arco (NA), alla Via Felice Terracciano n. 165;
-ATTRICE-
CONTRO
(C.F. e P.I.: ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata P_ P.IVA_1
e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Francesco
Napolitano, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Napoli, al Viale Augusto n. 162;
-CONVENUTA-
Oggetto: Inadempimento del contratto di assicurazione.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite ai fini della partecipazione all'udienza figurata di precisazione delle conclusioni dell'11.03.2025.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.05.2018, ha convenuto in Parte_1
giudizio la al fine di sentir accertare e dichiarare l'inadempimento della società in P_ relazione al contratto di assicurazione contro il furto stipulato con l'attrice e, per l'effetto, condannare la medesima società al pagamento, in favore dell'istante, della somma di euro 7.500,00 quale indennità prevista dalla polizza assicurativa stipulata per l'evento furto ed euro 700,00 per le spese di
(fermo reperimento analogo mezzo), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno CP_2 dell'evento fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese di lite con attribuzione alla
[...]
per anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c. Controparte_3
In particolare, l'istante ha dedotto di essere proprietaria del veicolo “Fiat 500 Abarth” tg. DW839ZA, assicurata per il furto ed R.C.O. dalla con polizza n. 075397568, rilasciata in data P_
15/7/2014, dall'agenzia Assiglobal di Pomigliano d'Arco; che in data 9 marzo 2015, alle ore 8:00 circa, si era avveduta del furto dell'autovettura parcheggiata il giorno precedente, intorno alle 22:00, in Casalnuovo di Napoli, alla Via Orazio. L'attrice, preso atto del furto, sempre in data 9 marzo 2015, aveva denunciato l'evento presso la stazione dei Carabinieri, sporgendo denuncia. A questo punto,
l'attrice, contattata la compagnia assicurativa, onde attivare la procedura per la liquidazione dell'indennizzo, inviata la documentazione attestante la proprietà del veicolo, la denuncia all'Autorità competente, le chiavi, la fattura di acquisto, il certificato cronologico PRA, non ricevendo alcun riscontro dalla compagnia assicuratrice, con raccomandate A.R. del 1.10.2015 aveva provveduto a rinnovare la richiesta di indennizzo e di nomina di un perito per la quantificazione del danno, allegando alla richiesta i documenti già consegnati all'agenzia.
Persistendo il silenzio della società assicurativa, l'istante ha avviato presso il Tribunale di Nola una procedura arbitrale, ex art. 810 c.p.c., poi definitivamente sospesa dal perito-arbitro, ing. Persona_1
, atteso il mancato pagamento dell'acconto da parte della
[...] P_
Tanto premesso, parte istante, non ricevendo alcun riscontro dalla compagnia a fronte delle richieste formulate, ha adito l'Intestato Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare l'inadempimento della società al contratto di assicurazione de quo e, per l'effetto, condannare la medesima società al pagamento, in favore dell'istante, della somma di euro 7.500,00 quale indennità prevista dalla polizza assicurativa dedotta per l'evento furto oltre il pagamento della somma di euro 700,00 per le spese di
(fermo reperimento analogo mezzo), spese necessarie alla ricerca di un veicolo con CP_2
caratteristiche analoghe, tutto con vittoria di spese di lite.
2. Si è costituita in giudizio la società convenuta che, in via preliminare, ha eccepito la nullità dell'atto citazione ex art. 164 c.p.c.; nel merito, ha dedotto l'infondatezza della ricostruzione attorea sia in relazione all'an che al quantum debeautur, nonché la perdita del diritto all'indennizzo per violazione dell'obbligo di cooperazione;
ulteriormente, ha eccepito l'inammissibilità della domanda relativa alle spese di;
in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda attorea, ha chiesto CP_2
contenersi il quantum dell'indennizzo assicurativo nei limiti dei massimali, scoperti e franchigie previste dal contratto di polizza. Ha concluso, quindi, per il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite.
3. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, in assenza di attività istruttoria viva, è stata spedita dall'allora giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 6 aprile 2021, poi differita per esigenze di ruolo dapprima al 7 marzo 2023 e poi all'11 marzo 2025.
A tale ultima udienza, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato (divenuto assegnatario del fascicolo solo a far data dal 10 luglio 2024) è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per lo scambio degli scritti difensivi finali, così giungendo così alla decisone del Tribunale.
Motivi della decisione.
1. In via preliminare, deve dichiararsi la procedibilità della domanda in esame essendo stata preceduta da regolare tentativo di mediazione, ex art. 5 del D.lgs. n. 28/2010, come da certificazione depositata da parte attrice in data 4.02.2019.
2. Sempre in via preliminare, deve declinarsi la legittimazione attiva dell'attrice in qualità di proprietaria dell'autovettura “Fia Abarth” tg. DW839ZA alla data del furto, come da certificato cronologico PRA allegato alla produzione di parte attrice e non specificamente contestato da parte convenuta.
Sul punto, infatti, la Giurisprudenza afferma che se, da un lato, i dati del PRA forniscono elementi meramente presuntivi per individuare il proprietario del veicolo, dall'altro, l'art. 115 c.p.c., impone l'onere di contestazione specifica per la parte costituita, per cui “la parte non può limitarsi a negare
i fatti affermati dalla controparte, ma deve contrastarli indicando altri ed ulteriori fatti positivi che siano con essi incompatibili. Se manca tale indicazione, la contestazione è generica, e pertanto il fatto genericamente contestato non ha necessità di prova”, l'inosservanza del principio in esame, quindi, rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6172 del 5 marzo 2020; Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 2174 del 1° febbraio 2021; Tribunale,
Catanzaro, sez. II civile, ordinanza 29/09/2009).
3. Ulteriormente, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, ex art. 164 c.p.c., per violazione dell'art. 163, comma 2, n. 4, c.p.c.
Sul punto, la Giurisprudenza di legittimità ha precisato che “la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (Cassazione civ., Sez. III, sent. n. 11751 del 15 maggio 2013). Ebbene, nel caso de quo la domanda di parte attrice appare sufficientemente determinata sia in relazione al petitum che alla causa petendi, risultando compiutamente indicate le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell'azione. Parte istante ha, infatti, proceduto ad un'analitica ricostruzione dei fatti di causa, indicando precisamente i presupposti della domanda sulla base dei quali ha rassegnato le relative conclusioni.
4. Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
4.1 In via preliminare, è da specificarsi che parte attrice agisce in giudizio deducendo l'inadempimento contrattuale della convenuta società assicurativa per il contratto di assicurazione n.
075397568, datato 15/7/2014 e non già, come viceversa sostenuto in sede di comparsa di costituzione e risposta, l'inadempimento dell' nei confronti dell'ing. , P_ Persona_1
nominata quale perito-arbitro, ex art. 810 c.p.c., nella procedura di V.G. n. 1105/2016, incardinata presso il Tribunale di Nola, per aver omesso di corrisponderle l'acconto spese.
La rilevanza di tale dato, infatti, è circoscritta alla menzionata procedura arbitrale, non afferendo al petitum della domanda azionata.
Per vero, l'instaurazione della procedura in esame si è resa necessaria in ragione dell'inerzia di parte convenuta che non ha provveduto alla nomina di un perito proprio onde procedere alla stima del danno come, diversamente, previsto dall'art.10 (rubricato determinazione dell'ammontare del danno) delle condizioni generali di contratto ove si prevede che la stima del danno debba essere effettuata dal personale addetto alla liquidazione sulla base dei listini Eurotax. In questo senso, quindi, la menzione nel libello introduttivo dell'attivata procedura arbitrale ad opera di parte attrice risulta servente a provare la dedotta inattività dell'assicurazione convenuta al momento della comunicazione del sinistro, non già a fondare il titolo dell'inadempimento.
Tanto specificato, qualificata la domanda azionata come di inadempimento contrattuale, rilevata la sostanziale incongruenza delle difese svolte dalla compagnia assicuratrice in relazione all'an della pretesa attorea, è da ritenersi provato, in quanto non contestato, il fatto storico così come ricostruito dall'istante. Parte convenuta, infatti, nella comparsa conclusionale (depositata telematicamente in data 5.05.2025) si limita ad eccepire il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sull'attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c., deducendo, in particolare, l'insufficienza della documentazione prodotta, ovvero la denuncia sporta presso la stazione dei Carabinieri di Casalnuovo, a provare l'evento furto.
Ebbene, sul punto, la Giurisprudenza di legittimità ha precisato che ai fini della corretta ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito delle obbligazioni scaturenti ex contractu, secondo il combinato disposto dell'art. 1218 c.c. e 2697 c.c., il creditore è tenuto a provare il titolo costitutivo (ovvero il negozio) del diritto fatto valere e ad allegare l'inadempimento della controparte, viceversa, grava in capo al debitore l'onere di provare analiticamente i fatti estintivi e/o modificativi della pretesa creditoria azionata (Sezioni Unite civili, sent. 30 ottobre 2001, n. 13533).
Infatti, come specificato dalla Suprema Corte, appare coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione (Cass., sent. n. 973-
96; Cass., n. 3232-98; n. 11629-99).
Dunque, “Il principio di riferibilità o di vicinanza della prova si rivela conforme all'esigenza di non rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto del creditore a reagire all'inadempimento, senza peraltro penalizzare il diritto di difesa del debitore adempiente, ponendosi l'onere della prova
a carico del soggetto nella cui sfera si è prodotto l'inadempimento, e che è quindi in possesso degli elementi utili per paralizzare la pretesa del creditore, sia questa diretta all'adempimento, alla risoluzione o al risarcimento del danno, fornendo la prova del fatto estintivo del diritto azionato, costituito dall'adempimento. In conclusione, deve affermarsi che il creditore, sia che agisca per
l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. Sez. Un., sent. 30 ottobre
2001, n. 13533).
Tale principio deve, peraltro, essere coordinato con quello parimenti ribadito in giurisprudenza in vicende processuali, quali quella in esame, aventi ad oggetti indennizzi assicurativi per furto, secondo cui “la denuncia del furto è atto di parte e che non implica necessariamente l'avvenuto furto ad opera di terzi dell'auto” (così tra le altre, in motivazione, Cassazione civile sez. III n. 8198 del 4/04/2013).
Infatti, nel contratto di assicurazione contro i danni è stato più volte evidenziato anche nella giurisprudenza di merito (sul punto si cfr. Trib. Torino, IV Sez. Civ., sent. n. 834/2021) che il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, così che è onere dell'assicurato dimostrare che si è realizzato proprio quel rischio coperto dalla garanzia assicurativa.
Il rigore probatorio sopra tratteggiato, tuttavia, non può non tener conto della natura e peculiarità dell'evento assicurato laddove esso sia costituito da furto del veicolo, e ciò in relazione soprattutto alle concrete possibilità per il danneggiato di dare adeguata dimostrazione dell'effettivo suo verificarsi. Difatti, si precisa che, nel caso in cui l'evento assicurato da indennizzarsi sia un accadimento patrimonialmente pregiudizievole con conseguenze immediatamente rilevabili, ad esempio un incendio, controversa può essere la sua origine ma quasi mai, in ragione della spesso eclatante sua visibilità, il fatto che esso si sia effettivamente realizzato, viceversa, vi sono altre tipologie di eventi dannosi oggetto di copertura assicurativa che risultano per loro natura di ben più difficile dimostrazione, caratterizzati come sono per un accadimento fenomenico di tipo negativo/elusivo. Tipica è appunto l'ipotesi in esame, quella cioè del furto di autovettura, che per comune esperienza avviene nella maggior parte dei casi in un momento nel quale il proprietario (o l'avente diritto all'indennizzo) si allontana dal proprio mezzo, lasciato in luogo pubblico ed alla pubblica fede, e di cui ha modo di rendersi conto soltanto nel momento in cui, ritornato nel punto in cui il bene assicurato era stato temporaneamente lasciato, non lo ritrova. Per vero, in tali situazioni, non infrequentemente accade che nessun'altra persona sia presente ad entrambe le fasi – quella cioè di (ultimo) allontanamento dal veicolo e quella in cui esso non è più rinvenuto – per cui spesso il danneggiato non può far altro che formalizzare in denuncia il fatto di reato di cui questi è parte lesa
(con connessa assunzione delle responsabilità anche penali); siffatto adempimento formale, costituito sostanzialmente da una dichiarazione unilaterale proveniente dal medesimo danneggiato, rappresenta del pari non sporadicamente anche l'unico supporto probatorio del fatto costitutivo allegato a fondamento della pretesa indennitaria. Sul punto, la Corte di legittimità ha avuto modo di puntualizzare che “in tema di riparto dell'onere probatorio tra assicuratore ed assicurato il criterio
è dato dall'applicazione della norma di cui all'art. 1900 c.c., per cui è compito dell'assicuratore provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo”. (cfr. Cassazione civile sez. III 27 settembre 2011 n. 19734). La Corte di legittimità, ulteriormente, ha precisato che se l'indagine conseguente la denuncia del reato non porta ad esito alcuno ed è archiviata “deve ritenersi inoperante
l'inversione dell'onere della prova a carico dell'assicuratore, che sarà, per converso, gravato dall'ordinario onere probatorio alla stregua del quale egli, non rispondendo, a norma dell'art. 1900, primo comma cod. civ., per i sinistri cagionati con dolo o colpa grave dall'assicurato, è tenuto a provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo”. (così Cass. Sez. 3, n. 7242 del
07/04/2005).
In particolare, la prova della causa esonerativa della garanzia in ragione di condotte dolose o gravemente colpose dell'assicurato, come sopra già osservato, può essere fornita dall'assicuratore in ogni modo e quindi anche ricorrendo a presunzioni: fornendo cioè elementi circostanziali tali da far ritenere che il fatto denunciato sia difforme al vero, come ad esempio pregressi ripetuti sinistri, o antecedenti trasferimenti di proprietà con indicazione di prezzo già consono a relitti che non a veicoli funzionanti, o altre possibili anomalie rilevabili dalle Banche dati Antifrode curate dall'ANIA, occorre, tuttavia, che siffatti elementi presuntivi siano in primo luogo dedotti in giudizio, ed inoltre che essi possiedano quei requisiti di gravità, univocità e concordanza che l'art. 2729 c.c. richiede sussistenti in misura tale da poter assurgere nel loro insieme a valore di prova circa (appunto) la falsità ideologica della denuncia presentata dall'assicurato all'autorità giudiziaria o ad altra che ha l'obbligo di riferire a questa.
Ebbene, come già evidenziato, nel caso in esame la compagnia assicurativa convenuta non ha indicato né in comparsa né nelle successive scansioni difensive alcun elemento idoneo a contrastare l'attendibilità della denuncia presentata dall'attore alle ore 9:17 del 9.03.2015 ai Carabinieri della
Stazione di Casalnuovo di Napoli, non contestando, per vero, nemmeno genericamente, il fatto così come ricostruito dall'attore nel libello introduttivo.
In ragione ed applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati applicabili alle vicende assicurative, quali quella in esame, in materia di onere probatorio, non vi sono ragioni per porre in dubbio che l'evento assicurato si sia effettivamente verificato.
4.2 Ulteriormente, priva di pregio è l'eccezione di parte convenuta di inoperatività dell'indennizzo per violazione dell'obbligo di cooperazione. Nel caso de quo, infatti, alcuna violazione dei canoni di correttezza e buona fede in executivis ex art. 1375 c.c. può essere addebitata a parte attrice che, non appena ha avuto contezza del furto ha attivato la procedura preliminare e prodromica alla liquidazione dell'indennizzo, avendo provveduto all'inoltro della documentazione attestante la proprietà del veicolo, la denuncia all'Autorità competente, le chiavi, la fattura di acquisto, certificato cronologico
PRA, conformemente al dettato dell'art. 1913 c.c. In particolare, la norma di cui all'art. 1913 c.c. impone all'assicurato l'obbligo di dare avviso del sinistro all'assicuratore entro 3 giorni dal giorno in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza, operando, in mancanza di dolosa o colposa omissione di tale obbligo la perdita o la riduzione del diritto all'indennità ex art. 1915 c.c.
Sul punto, la Giurisprudenza di legittimità ha precisato che “affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo
l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art.
1915, comma 2 c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che
l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto”(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 24210 del 30 settembre 2019). Ebbene, sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche emerge che nel caso di specie alcuna violazione degli obblighi ex lege previsti può imputarsi a parte attrice che celermente, appena avuto contezza del furto, ha provveduto ad avvisare la compagnia assicurativa e a sporgere denuncia (si v. documentazione allegata all'atto di citazione).
5. Ciò evidenziato, del tutto inconferente risulta l'eccezione di parte convenuta in relazione all'esagerazione dolosa del danno, di cui al punto 7, pag. 4, della comparsa di costituzione e risposta, rilevandosi l'allegazione di fatti e circostanze, come l'incendio di un locale e distruzione delle merci ivi presenti, del tutto avulse al presente giudizio.
6. Tanto premesso ed accertato l'an della pretesa azionata, in relazione al quantum debeautr, parte convenuta ha eccepito, da un lato, l'inutilizzabilità del listino eurotax come base per la determinazione del quantum; dall'altro, ha contestato che il valore commerciale del veicolo (Fiat 500 tg. DW839ZA) ammonti ad € 7.500,00, avendo parte attrice omesso di dedurre che in data 4.11.2014 il veicolo in parola era rimasto coinvolto in un sinistro stradale in Casalnuovo di Napoli, in seguito al quale avrebbe riportato danni per l'ammontare di € 4.531,44.
Ebbene, tali eccezioni risultano prive di pregio.
6.1 In primo luogo, l'utilizzabilità dei listini eurotax come base di calcolo per la determinazione dell'indennizzo in caso di furto è provata per tabulas, risultando certificata dall'art. 10 delle condizioni generali di assicurazione (si v. pag. 16 di 41 all. n.
2. della produzione di parte convenuta); peraltro, siffatta determinazione del quantum risulta coerente e con il valore commerciale attribuito all'auto al momento della stipula del contratto e al valore massimo assicurato pari ad € 10.500,00.
6.2 In secondo luogo, quanto alla eccepita perdita di valore dell'autovettura de qua a seguito del sinistro del 4.11.2024, parte attrice in sede di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. ha dedotto che l'auto veniva riparata presso la depositando in atti la fattura n. 16/2015 recante Controparte_4
l'importo di € 5.246,00 con la specifica delle riparazioni effettuate.
6.3 invece, accoglimento l'eccezione di parte convenuta di inoperatività delle spese di Pt_2 CP_2
(fermo reperimento analogo mezzo), quantificate nella misura di € 700,00 in quanto non riconosciute dal contratto assicurativo. Sul punto, come correttamente dedotto da parte convenuta, le condizioni di assicurazione, alla pagina 36 di 41, all'articolo 2 “oggetto dell'assicurazione “Assistenza Furto”, dispongono che “l'assicurato può richiedere alla Centrale Operativa un'autovettura sostitutiva di cilindrata pari a 1.600 cc, messa a disposizione presso una stazione di noleggio convenzionata, per un periodo massimo di 3 giorni di noleggio consecutivi, a condizione che inoltri via fax copia della regolare denuncia di furto effettuata presso le Autorità competenti e che il conducente sia abilitato alla guida”. Pertanto, la polizza assicurativa contratta da parte attrice, in caso di furto del veicolo, non riconosce le spese di (fermo reperimento analogo mezzo), garantendo la sola messa a CP_2
disposizione di un veicolo sostitutivo presso una stazione di noleggio convenzionata per un periodo massimo di 3 giorni di noleggio consecutivi.
In definitiva, per le ragioni sopra esposte deve ritenersi sussistente il diritto in capo a parte attrice del diritto alla percezione dell'indennizzo contrattualmente previsto che viene liquidato nell'importo di euro 7.500,00, sulla base delle quotazioni di mercato prodotte, listini eurotax, somma da maggiorarsi degli interessi legali dalla data del 14.05.2018 di notifica della messa in mora, al soddisfo.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
7. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano in conformità alla notula depositata dal patrono della parte attorea vittoriosa in allegato alla comparsa conclusionale, con la precisazione che se ne discosta unicamente con riferimento alla fase istruttoria, per la quale si ritiene congrua l'applicazione dei valori minimi, tenuto conto che la spessa è consistita nel solo scambio delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., senza l'espletamento di attività istruttoria viva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, accertato l'inadempimento Parte_1
contrattuale della in relazione alla polizza assicurativa n. 075397568, condanna la P_ società convenuta, in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore dell'istante, della somma di €
7.500,00, oltre interessi al tasso legale dal 14.05.2018 al soddisfo;
2. condanna la in persona del l.r.p.t., alla refusione delle spese di lite, in favore di P_
, che quantifica in € 4.678,00, per compenso (di cui € 919,00 per la fase di studio;
€ CP_5
777,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria;
€ 1.701,00 per la fase decisionale ed €
441 per la espletata mediazione) e in € 382,48 per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione alla Società tra per anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c. Controparte_3 Controparte_3
Così deciso in Nola, il 09.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Elena Ficociello,
Magistrato Ordinario in tirocinio mirato.