Art. 3.
Per i libri di testo, di lettura e sussidiari, che siano difformi, a cagione delle particolari caratteristiche delle anzidette scuole ed istituzioni funzionanti all'estero, dai libri adottati nel territorio metropolitano, il prezzo massimo di copertina e' stabilito annualmente con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il. Ministro per la pubblica istruzione e con il Ministro per l'industria e commercio.
Lo sconto sul prezzo di copertina di cui all'ultimo comma dell' articolo 1 della legge 10 agosto 1964, n. 719 , sara' praticato anche per gli acquisti effettuati a carico del Ministero degli affari esteri.
Per i libri di testo, di lettura e sussidiari, che siano difformi, a cagione delle particolari caratteristiche delle anzidette scuole ed istituzioni funzionanti all'estero, dai libri adottati nel territorio metropolitano, il prezzo massimo di copertina e' stabilito annualmente con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il. Ministro per la pubblica istruzione e con il Ministro per l'industria e commercio.
Lo sconto sul prezzo di copertina di cui all'ultimo comma dell' articolo 1 della legge 10 agosto 1964, n. 719 , sara' praticato anche per gli acquisti effettuati a carico del Ministero degli affari esteri.