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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/03/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 14358/2024 RQ
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati dott. Marco Gattuso Presidente
dott. Maria Cristina Borgo Giudice relatore dott. Rada Vincenza Scifo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies c.p.c. e 19 ter del D.Lgs. n. 150/2011 sulle seguenti conclusioni delle parti: la parte ricorrente concludeva come dal ricorso depositato il 15.10.2024; la parte convenuta, regolarmente notificata, concludeva come da memoria di costituzione del 5.1.2025.
Con ricorso tempestivo depositato in data in data 15.10.2024 nell'interesse del ricorrente Sig.
[...]
nato in [...] in data [...], CUI: 048HI8D, avverso il Pt_1
provvedimento del Questore di Bologna emesso in data 12.9.2024, notificatogli il giorno 3.10.2024, con il quale veniva rigettata la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, parte seconda, TUI presentata in data 12.8.2022 (cfr. relazione della Questura),
l'istante chiedeva di annullare il provvedimento impugnato previa sospensiva della sua efficacia esecutiva e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.1, T.U.I., come novellato dal D.L. 130/2020.
Nel provvedimento di diniego della si legge che la Commissione Territoriale di Bologna in CP_1
data 29.9.2023 formulava parere negativo al rilascio del richiesto permesso di soggiorno per protezione speciale, che il parere della CT risultava vincolante, che non vi era necessità di assegnazione del termine ex art.10 bis L.n. 241/1990, che non vi erano cause di inespellibilità, con conseguente rifiuto del suddetto permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, TUI.
Nel provvedimento di diniego della si legge che il ricorrente deduceva l'illegittimità del CP_1
provvedimento del Questore, chiedendo il riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione
Testi speciale ex art.19, comma 1.1., affermando di avere vissuto in Italia dal 2011, di vivere in autonomia e di avere sempre vissuto del proprio lavoro.
Con decreto del 16.10.2024 veniva sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e con successivo decreto emesso in tal data veniva fissata udienza per la discussione sulla sospensiva unitamente al merito.
L'Amministrazione resistente, regolarmente notificata, si costituiva in giudizio in data 5.1.2025, con deposito telematico di memoria difensiva e documentazione allegata, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato, sulla base del fatto che- come argomentato dalla CT nella sua decisione, sulla scorta della nota della Questura del 30.3.2023- il ricorrente non aveva dimostrato né un effettivo radicamento sul territorio nazionale né l'espletamento di un'attività lavorativa continuativa.
All' esito dell'udienza del 8.1.25, sostituita con il deposito di note scritte, confermata la sospensiva, il
Giudice delegava anche per l'ascolto della parte ricorrente il GOP facente parte dell'ufficio del processo, che fissava per la comparizione delle parti avanti a sé udienza il giorno 30.01.2025.
A tale udienza, tenutasi in presenza, il GOP delegato procedeva all'audizione personale del ricorrente che dichiarava: “sono in Italia da quasi 13 anni. Sono cittadino bengalese.
Ho 39 anni di età.
Non sono sposato e non ho figli.
Vivo in Casalecchio di Reno, presso una abitazione che ha messo a disposizione il mio datore di lavoro.
Io lavoro come aiuto cuoco presso il ristorante 'Taormina', in Casalecchio.
Ho un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Guadagno 1.500,00 euro al mese.
In passato ho lavorato sempre nell'ambito della ristorazione, per lo più in nero.
Come può notarsi parlo bene la lingua italiana.
Quando ero in accoglienza, a Bologna, ho frequentato corsi di lingua italiana.
In Bangladesh, a Narayanganj, vivono mia madre, mio fratello più grande di età rispetto a me, disoccupato, e mia sorella, vedova con un bambino.
Io, lavorando qui in Italia, mando del danaro ai miei familiari. Mio zio materno ha sottratto tutti i beni alla mia famiglia e per questo siamo caduti in povertà. È successo prima che io arrivassi in
Italia ed è stato il motivo per il quale ho lasciato il Bangladesh.
Ho dei problemi di salute riguardanti il fegato e dovrò sottopormi a degli accertamenti sanitari. Qui in Italia frequento degli amici, i colleghi di lavoro.
Non ho mai avuto problemi con la giustizia, né nel mio Paese di origine e né qui in Italia.
D: Ha altre condizioni personali da evidenziare?
No, non ho altro da evidenziare.”
Nessuno compariva per l'Amministrazione resistente all'udienza citata.
All'esito, il giudice delegato disponeva la trasmissione del fascicolo al giudice delegante, dinanzi al quale era stata fissata ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 6.03.2025 per la comparizione dei soli procuratori delle parti, assegnando alle stesse termine fino a 5 giorni prima per il deposito di documentazione integrativa.
All'udienza del 6 marzo 2025 fissata per la comparizione dei soli Procuratori delle parti, celebratasi in presenza, la parte ricorrente si riportava alla documentazione in atti ed insisteva nel ricorso, formulando domanda di riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione internazionale.
La causa veniva così rimessa al Collegio per la decisione.
* * *
Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna del giorno 12.9.2024, con il quale veniva negato al ricorrente il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., TUI.
La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui agli artt. 281 decies e ss c.p.c. e 19 ter D.lgs 150/2011.
Il ricorrente chiedeva il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma
1.1, TUI, come modificato dal D.L. 130/2020.
Tale normativa risulta applicabile anche ex art.7, comma 2, DL n.20/2023 convertito con
L.n.50/2023, essendo la domanda della ricorrente del 12.8.2022.
Ritiene il Collegio che debba ritenersi accertato il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, sussistendo le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1. dell'art.19 TUI
(“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
In merito, la recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8
CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie per quanto riguarda l'integrazione del ricorrente sul territorio italiano, si rileva come non è contestato che il medesimo, classe 1985, si trovi in Italia dal 2011, dunque da oltre tredici anni, avendovi fatto ingresso regolarmente e goduto di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro dal 2011 al 2017, poi non rinnovatogli non avendo egli più trovato lavoro.
Dall'istruzione del presente procedimento si evince che il ricorrente: vive in autonomia in ospitalità presso l'immobile di proprietà del Sig. sito a Casalecchio di Reno (BO) (comunicazione CP_2
di ospitalità nei confronti di cittadino extra-comunitario); lavora dal 2011 e da ultimo con un contratto di lavoro a tempo determinato poi trasformatosi a tempo indeterminato in data 1.10.2024 come aiuto cuoco (come risulta dalla documentazione lavorativa in atti e dichiarato dal Procuratore in udienza).
Il ricorrente poteva contare su guadagni pari circa ad euro 1.650,00 per il 2011, euro 4.700,00 per il
2015, euro 6.000,00 per il 2016, euro 2.500,00 per il 2017, euro 1.500,00 per il 2018, euro 2.300,00 per il 2019, euro 2.800,00 per il 2022, euro 12.357,00 per il 2023 ed euro 12.784,00 per il 2024 fino al
30.11.2024, come si evince dall'estratto INPS in atti. Ebbene, la CT esprimeva parere negativo, rilevando che il ricorrente non aveva raggiunto un livello di integrazione meritevole di tutela, pur vivendo in autonomia, e avendo lavorato regolarmente.
Né la CT né la Questura davano atto di precedenti penali del ricorrente, che depositava i certificati aggiornati del casellario e dei carichi pendenti che non riportano precedenti.
Si evidenzia che, all'esito dell'istruttoria espletata, occorre valutare positivamente la situazione del ricorrente che si trova in Italia da più di 13 anni, vive in autonomia, è incensurato, lavora da lungo tempo in maniera regolare con redditi in costante crescita, dando tutto ciò dimostrazione di un percorso di integrazione costruito negli anni trascorsi in Italia.
Risulta, quindi, la conseguita autonomia abitativa ed economica del ricorrente in un percorso di integrazione in costante miglioramento anche dal punto di vista economico e lavorativo, la rete di rapporti sociali sviluppatasi negli oltre tredici anni di permanenza in Italia, la conoscenza della lingua italiana integrano una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19, comma 1.1, TUI in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti da condotte del ricorrente, non risultando dagli atti la attuale sussistenza di tali condizioni ostative per quanto sopra argomentato.
Le superiori considerazioni consentono di ritenere che il rimpatrio del ricorrente determinerebbe la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare che costituisce principio fondamentale affermato dall'art.8 della Convenzione Edu.
Il ricorso deve, quindi, trovare accoglimento.
Si aggiunge che il permesso di soggiorno per protezione speciale qui accordato è rinnovabile, ha durata biennale ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo il disposto di cui all'art.7 D.L. n.20/2023 convertito con L.n.50/2023.
In considerazione della natura delle questioni affrontate, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta,
accerta il diritto del ricorrente Sig. al rilascio del permesso di soggiorno per Parte_1 protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., D.lgs 286/98, della durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio.
Spese compensate. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE, in data 7 marzo 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maria Cristina Borgo dott. Marco Gattuso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati dott. Marco Gattuso Presidente
dott. Maria Cristina Borgo Giudice relatore dott. Rada Vincenza Scifo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies c.p.c. e 19 ter del D.Lgs. n. 150/2011 sulle seguenti conclusioni delle parti: la parte ricorrente concludeva come dal ricorso depositato il 15.10.2024; la parte convenuta, regolarmente notificata, concludeva come da memoria di costituzione del 5.1.2025.
Con ricorso tempestivo depositato in data in data 15.10.2024 nell'interesse del ricorrente Sig.
[...]
nato in [...] in data [...], CUI: 048HI8D, avverso il Pt_1
provvedimento del Questore di Bologna emesso in data 12.9.2024, notificatogli il giorno 3.10.2024, con il quale veniva rigettata la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, parte seconda, TUI presentata in data 12.8.2022 (cfr. relazione della Questura),
l'istante chiedeva di annullare il provvedimento impugnato previa sospensiva della sua efficacia esecutiva e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.1, T.U.I., come novellato dal D.L. 130/2020.
Nel provvedimento di diniego della si legge che la Commissione Territoriale di Bologna in CP_1
data 29.9.2023 formulava parere negativo al rilascio del richiesto permesso di soggiorno per protezione speciale, che il parere della CT risultava vincolante, che non vi era necessità di assegnazione del termine ex art.10 bis L.n. 241/1990, che non vi erano cause di inespellibilità, con conseguente rifiuto del suddetto permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, TUI.
Nel provvedimento di diniego della si legge che il ricorrente deduceva l'illegittimità del CP_1
provvedimento del Questore, chiedendo il riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione
Testi speciale ex art.19, comma 1.1., affermando di avere vissuto in Italia dal 2011, di vivere in autonomia e di avere sempre vissuto del proprio lavoro.
Con decreto del 16.10.2024 veniva sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e con successivo decreto emesso in tal data veniva fissata udienza per la discussione sulla sospensiva unitamente al merito.
L'Amministrazione resistente, regolarmente notificata, si costituiva in giudizio in data 5.1.2025, con deposito telematico di memoria difensiva e documentazione allegata, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato, sulla base del fatto che- come argomentato dalla CT nella sua decisione, sulla scorta della nota della Questura del 30.3.2023- il ricorrente non aveva dimostrato né un effettivo radicamento sul territorio nazionale né l'espletamento di un'attività lavorativa continuativa.
All' esito dell'udienza del 8.1.25, sostituita con il deposito di note scritte, confermata la sospensiva, il
Giudice delegava anche per l'ascolto della parte ricorrente il GOP facente parte dell'ufficio del processo, che fissava per la comparizione delle parti avanti a sé udienza il giorno 30.01.2025.
A tale udienza, tenutasi in presenza, il GOP delegato procedeva all'audizione personale del ricorrente che dichiarava: “sono in Italia da quasi 13 anni. Sono cittadino bengalese.
Ho 39 anni di età.
Non sono sposato e non ho figli.
Vivo in Casalecchio di Reno, presso una abitazione che ha messo a disposizione il mio datore di lavoro.
Io lavoro come aiuto cuoco presso il ristorante 'Taormina', in Casalecchio.
Ho un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Guadagno 1.500,00 euro al mese.
In passato ho lavorato sempre nell'ambito della ristorazione, per lo più in nero.
Come può notarsi parlo bene la lingua italiana.
Quando ero in accoglienza, a Bologna, ho frequentato corsi di lingua italiana.
In Bangladesh, a Narayanganj, vivono mia madre, mio fratello più grande di età rispetto a me, disoccupato, e mia sorella, vedova con un bambino.
Io, lavorando qui in Italia, mando del danaro ai miei familiari. Mio zio materno ha sottratto tutti i beni alla mia famiglia e per questo siamo caduti in povertà. È successo prima che io arrivassi in
Italia ed è stato il motivo per il quale ho lasciato il Bangladesh.
Ho dei problemi di salute riguardanti il fegato e dovrò sottopormi a degli accertamenti sanitari. Qui in Italia frequento degli amici, i colleghi di lavoro.
Non ho mai avuto problemi con la giustizia, né nel mio Paese di origine e né qui in Italia.
D: Ha altre condizioni personali da evidenziare?
No, non ho altro da evidenziare.”
Nessuno compariva per l'Amministrazione resistente all'udienza citata.
All'esito, il giudice delegato disponeva la trasmissione del fascicolo al giudice delegante, dinanzi al quale era stata fissata ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 6.03.2025 per la comparizione dei soli procuratori delle parti, assegnando alle stesse termine fino a 5 giorni prima per il deposito di documentazione integrativa.
All'udienza del 6 marzo 2025 fissata per la comparizione dei soli Procuratori delle parti, celebratasi in presenza, la parte ricorrente si riportava alla documentazione in atti ed insisteva nel ricorso, formulando domanda di riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione internazionale.
La causa veniva così rimessa al Collegio per la decisione.
* * *
Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna del giorno 12.9.2024, con il quale veniva negato al ricorrente il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., TUI.
La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui agli artt. 281 decies e ss c.p.c. e 19 ter D.lgs 150/2011.
Il ricorrente chiedeva il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma
1.1, TUI, come modificato dal D.L. 130/2020.
Tale normativa risulta applicabile anche ex art.7, comma 2, DL n.20/2023 convertito con
L.n.50/2023, essendo la domanda della ricorrente del 12.8.2022.
Ritiene il Collegio che debba ritenersi accertato il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, sussistendo le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1. dell'art.19 TUI
(“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
In merito, la recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8
CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie per quanto riguarda l'integrazione del ricorrente sul territorio italiano, si rileva come non è contestato che il medesimo, classe 1985, si trovi in Italia dal 2011, dunque da oltre tredici anni, avendovi fatto ingresso regolarmente e goduto di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro dal 2011 al 2017, poi non rinnovatogli non avendo egli più trovato lavoro.
Dall'istruzione del presente procedimento si evince che il ricorrente: vive in autonomia in ospitalità presso l'immobile di proprietà del Sig. sito a Casalecchio di Reno (BO) (comunicazione CP_2
di ospitalità nei confronti di cittadino extra-comunitario); lavora dal 2011 e da ultimo con un contratto di lavoro a tempo determinato poi trasformatosi a tempo indeterminato in data 1.10.2024 come aiuto cuoco (come risulta dalla documentazione lavorativa in atti e dichiarato dal Procuratore in udienza).
Il ricorrente poteva contare su guadagni pari circa ad euro 1.650,00 per il 2011, euro 4.700,00 per il
2015, euro 6.000,00 per il 2016, euro 2.500,00 per il 2017, euro 1.500,00 per il 2018, euro 2.300,00 per il 2019, euro 2.800,00 per il 2022, euro 12.357,00 per il 2023 ed euro 12.784,00 per il 2024 fino al
30.11.2024, come si evince dall'estratto INPS in atti. Ebbene, la CT esprimeva parere negativo, rilevando che il ricorrente non aveva raggiunto un livello di integrazione meritevole di tutela, pur vivendo in autonomia, e avendo lavorato regolarmente.
Né la CT né la Questura davano atto di precedenti penali del ricorrente, che depositava i certificati aggiornati del casellario e dei carichi pendenti che non riportano precedenti.
Si evidenzia che, all'esito dell'istruttoria espletata, occorre valutare positivamente la situazione del ricorrente che si trova in Italia da più di 13 anni, vive in autonomia, è incensurato, lavora da lungo tempo in maniera regolare con redditi in costante crescita, dando tutto ciò dimostrazione di un percorso di integrazione costruito negli anni trascorsi in Italia.
Risulta, quindi, la conseguita autonomia abitativa ed economica del ricorrente in un percorso di integrazione in costante miglioramento anche dal punto di vista economico e lavorativo, la rete di rapporti sociali sviluppatasi negli oltre tredici anni di permanenza in Italia, la conoscenza della lingua italiana integrano una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19, comma 1.1, TUI in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti da condotte del ricorrente, non risultando dagli atti la attuale sussistenza di tali condizioni ostative per quanto sopra argomentato.
Le superiori considerazioni consentono di ritenere che il rimpatrio del ricorrente determinerebbe la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare che costituisce principio fondamentale affermato dall'art.8 della Convenzione Edu.
Il ricorso deve, quindi, trovare accoglimento.
Si aggiunge che il permesso di soggiorno per protezione speciale qui accordato è rinnovabile, ha durata biennale ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo il disposto di cui all'art.7 D.L. n.20/2023 convertito con L.n.50/2023.
In considerazione della natura delle questioni affrontate, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta,
accerta il diritto del ricorrente Sig. al rilascio del permesso di soggiorno per Parte_1 protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., D.lgs 286/98, della durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio.
Spese compensate. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE, in data 7 marzo 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maria Cristina Borgo dott. Marco Gattuso