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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 16/04/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 2780/2024 R.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di modifica dell'esercizio del diritto di visita paterno, promossa
DA
, nato a [...] il [...], ivi residente in Parte_1
Via Duca D'Aosta n°280, C.F. , elettivamente C.F._1
domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Marcella Morgante, sito in
Vittoria, Via P. Umberto n. 201-203, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Nei confronti di
, nata a [...] il [...] (cod. fisc.: Controparte_1 [...]
), ivi res.te nella via P. Calamandrei n.46, elett. dom.ta presso C.F._2
e nello studio dell'Avv. Simonetta Licitra, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa costitutiva
RESISTENTE 3
e con l'intervento del P.M. in sede
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso chiedeva al Tribunale adìto Parte_1
modificarsi le condizioni di affidamento del figlio - nato dall'unione Per_1
con il 21/11/2015 - rispetto a quanto precedentemente Controparte_1
disciplinato nel provvedimento n.12253/2017 del Tribunale di Ragusa, reso in esito al procedimento iscritto al n. 2049/2016 RG, ed emesso in parziale modifica del decreto n.12577/2016 (R.G. n.590/2016). In particolare, il chiedeva modificarsi il proprio diritto di visita nei confronti del figlio Pt_1
attraverso le seguenti modalità: Per_1
“il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore sempre il martedì e il giovedì dalle ore 19,00 alle ore 21,00 (da ottobre sino a marzo) e dalle ore
19,00 alle ore 22,00 (da aprile sino a settembre), a settimane alterne dalle ore 14,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica con diritto al pernottamento;
nelle settimane in cui non si prevede il pernottamento anche il sabato dalle ore 16,00 alle ore 20,00; durante le vacanze estive una settimana consecutiva nel mese di luglio e un'altra nel mese di agosto da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ciascun anno;
durante le 4
festività natalizie tre giorni consecutivi comprendendo ad anni alterni il
Natale o il Capodanno, disciplinando che il minore trascorrerà la vigilia con un genitore e il giorno di Natale con l'altro ad anni alterni (ed anche il 31 dicembre o il giorno di Capodanno), così pure per le vacanze pasquali (tre giorni consecutivi) alternando il giorno di Pasqua o di Pasquetta dalle 10,00 alle 19,00”.
Si costituiva , la quale riferiva l'avvenuto raggiungimento di Controparte_1
un accordo tra le parti, come da scrittura privata dalle stesse sottoscritta e allegata alla comparsa costitutiva della del 19.02.2025. CP_1
All'udienza del 24.02.2025 le parti, entrambe presenti personalmente, dichiaravano di confermare il raggiunto accordo, già depositato in atti, e i loro procuratori chiedevano conseguentemente omologarsi le condizioni ivi indicate.
Veniva data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo.
Le condizioni congiuntamente statuite tra le parti sono le seguenti:
“1) fermo rimanendo l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente del minore presso la madre, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore sempre il martedì e il giovedì dalle ore 19,00 5
alle ore 21,00 (da ottobre sino a marzo) e dalle ore 19,00 alle ore 22,00 (da aprile sino a settembre), a settimane alterne dalle ore 14,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica con diritto al pernottamento;
nelle settimane in cui non si prevede il pernottamento anche il sabato dalle ore 16,00 alle ore
20,00; durante le vacanze estive una settimana consecutiva nel mese di luglio e un'altra nel mese di agosto da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ciascun anno;
durante le festività natalizie tre giorni consecutivi comprendendo ad anni alterni il Natale o il Capodanno, disciplinando che il minore trascorrerà la vigilia con un genitore e il giorno di Natale con l'altro ad anni alterni (ed anche il 31 dicembre o il giorno di Capodanno), così pure per le vacanze pasquali (tre giorni consecutivi) alternando il giorno di Pasqua
o di Pasquetta dalle 10,00 alle 19,00.
2) I genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale e le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute del bambino saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
3) Le parti concordano che la somma statuita a titolo di contributo per il mantenimento in favore del figlio minore pari ad €.200,00 mensili rimanga immutata e che le spese straordinarie (sportive, mediche, scolastiche, ricreative) preventivamente concordate e documentate, saranno da ripartirsi al 50% tra le parti.
Soltanto la spesa straordinaria relativa alle lezioni private e/o doposcuola, qualora il minore ne avesse necessità, sarà ripartita in misura diversa e precisamente la quota pari al 70% sarà a carico della sig. , atteso CP_1 6
che la stessa percepisce in via esclusiva l'assegno unico erogato dall'INPS, mentre il sig. contribuirà nella misura del 30%”. Pt_1
Le condizioni succitate appaiono congrue e conformi all'interesse del figlio minore, oltre a non essere in contrasto con norme di legge, per cui sono suscettibili di accoglimento.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, tenuto conto della natura della causa e dell'accordo sopravvenuto tra di esse.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo a parziale modifica del decreto n. 12253/2017 (R.G.n 2049/2016), emesso da questo Tribunale in data 07.07.2017, reso a modifica del decreto n.
12577/2016 (R.G.n. 590/2016) del 30.07.2016 7
omologa le condizioni inerenti alla prole di cui all'accordo recante data
13.02.2025 - allegato alla comparsa di costituzione di del Controparte_1
19.02.2025 -, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa l'11 aprile 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti