Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 1785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1785 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 5246 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, avente ad oggetto “prestazione d'opera intellettuale”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 10023/23, pubblicata il 2
Novembre 2023, e notificata in pari data;
causa posta in decisione ai sensi dell'art. 352 cpc (“rito Cartabia”), giusta ordinanza di riserva al Collegio per la decisione, emessa dal C.I. dott. Antonio Criscuolo Gaito all'udienza dell'11
Febbraio 2025 (svoltasi in presenza) – causa pendente tra:
(C.F.: , già , rapp.ta e difesa Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(giusta procura in atti) dall'avv. Livio Persico ( ), con il quale è C.F._1
elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
E
Avv. Dario Mastrangelo ( ), rapp.to e difeso da se stesso, nonché C.F._2
(giusta procura in atti) dall'avv. Junio Valerio D'Amico ( ), CodiceFiscale_3
elettivamente dom.ti presso i seguenti indirizzi di PEC:
Email_2
Email_3
1
CONCLUSIONI: All'udienza dell'11 Febbraio 2025 (svoltasi in presenza), i Difensori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio depositato il 4 Marzo 2013, l'avv. Dario Mastrangelo esponeva di essere creditore nei confronti della società . Controparte_2
In particolare il professionista aveva assistito la suddetta società (in sede stragiudiziale), nelle trattative per l'acquisizione del fabbricato sito in Napoli alla Via Nuova Marina n. 5, che all'epoca ospitava la sede di Napoli della AN d'IA.
La AN d'IA aveva venduto il suddetto fabbricato alla società , al Controparte_2
prezzo di euro 34 milioni.
La aveva proceduto all'acquisto con la formula del leasing immobiliare, per il tramite CP_2
di AN . CP_3
Con rogito per notar del 24 Aprile 2007, (su incarico di Per_1 Controparte_4 [...]
) aveva acquistato dalla AN d'IA il fabbricato sito alla Via Marina n. 5, Controparte_2
per poi concederlo in locazione finanziaria alla suddetta Controparte_2
La vendita del 24.4.2007 era stata effettuata anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1478 cc., considerato che il fabbricato risultava parzialmente costruito su aree ancora formalmente di proprietà del per brevità “aree aliene”). Controparte_5
Successivamente, giusta transazione per notar del 18 Novembre 2011, il Per_1 [...]
aveva trasferito alla (dante causa della AN d'IA) la proprietà delle CP_5 Pt_1
suddette aree aliene.
In definitiva, a mezzo della transazione aveva acquistato la piena proprietà formale CP_3
dell'intero fabbricato di Via Marina n. 5.
Nella transazione del 18.11.2011 l'avv. Dario Mastrangelo si era costituito quale procuratore speciale di . Controparte_2
2 L'attività stragiudiziale, svolta dall'avv. Mastrangelo nell'interesse di , Controparte_2
si era estesa all'intero processo di acquisto immobiliare, dalla fase delle trattative alla redazione ed assistenza alla stipula dei citati contratti, verbali e scritture accessorie.
Tutti i fatti e le attività esposte trovavano piena conferma nel verbale di consegna tra AN
d'IA ed , nonché nelle pagine da 14 a 17 della transazione del Controparte_2
18.11.2011.
Il credito reclamato dal professionista risultava da documentazione sottoscritta dalla
[...]
comprovante il diritto fatto valere. CP_2
Il compenso spettante all'avv. Mastrangelo per le attività stragiudiziali svolte era fondato su prova scritta, costituita da una scrittura intervenuta tra esso Mastrangelo e Parte_2
, legale rapp.te di .
[...] Controparte_2
A mezzo di tale accordo scritto era stato pattuito un compenso pari ad euro 680.000,00, oltre accessori, per assistenza e redazione della compravendita del fabbricato di Via Marina
n. 5.
Vanamente era stato chiesto il pagamento in via bonaria.
Sulla base di queste premesse l'avv. Dario Mastrangelo chiedeva di ingiungersi alla società
il pagamento, in suo favore (e senza dilazione), della somma di euro Controparte_2
680.000,00, oltre accessori e spese della procedura.
In accoglimento del ricorso il Tribunale di Napoli, giusta d.i. n. 2130/13, pubblicato il 12
Aprile 2013, e notificato il 30 Aprile 3013 (insieme al precetto), ingiungeva alla
[...]
il pagamento, senza dilazione, in favore del ricorrente avv. Mastrangelo, Controparte_2
della somma di euro 680.000,00, oltre accessori e spese della procedura (spese liquidate in euro 558,00 per esborsi ed euro 1.270,00 per compensi professionali, oltre accessori come per Legge).
Avverso il provvedimento monitorio proponeva opposizione l'ingiunta Controparte_2
, con citazione ritualmente notificata nei confronti dell'avv. Dario Mastrangelo.
[...]
3 La società opponente deduceva la falsità della scrittura privata del 20 Aprile 2010, sia con riferimento alla sottoscrizione, che con riferimento al contenuto.
Così argomentava l'opponente : il rapporto professionale tra le parti era stato CP_2
disciplinato con la scrittura del 26 Settembre 2007 (l'unica sussistente tra le parti).
L'avv. Mastrangelo aveva convenuto di svolgere attività di assistenza legale in favore di un certo numero di società appartenenti al gruppo “ ”, tra cui la per CP_2 Controparte_2
un compenso mensile di euro 10.000,00, oltre spese da documentare, per un massimo di euro 5.000,00 mensili. Il pagamento era stato assunto dalla delegata all'uopo CP_6
da tutte le società del gruppo.
I versamenti (in esecuzione della scrittura privata del 2007) erano stati puntualmente eseguiti, dal 2007 e fino a tutto il 2011, anno di risoluzione del rapporto professionale.
Per quel che concerne la vicenda dell'acquisto del fabbricato di Via Marina, l'incarico di studiare la documentazione relativa all'immobile, e di verificare la sussistenza dei presupposti per la stipula di un preliminare, era stato conferito allo studio legale Pietrosanti.
L'avv. Mastrangelo aveva partecipato alla transazione indicata nel ricorso monitorio, ma soltanto quale procuratore della . Controparte_2
Pertanto chiedeva, in accoglimento dell'opposizione, di revocarsi il Controparte_2
d.i. opposto, ed in definitiva di rigettarsi la domanda creditoria originariamente azionata in sede monitoria.
Altresì la opponente, in via riconvenzionale, chiedeva che l'avv. Mastrangelo fosse condannato al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc.
Si costituiva l'opposto avv. Dario Mastrangelo, chiedendo di rigettarsi la proposta opposizione, con la conseguente conferma del d.i. opposto.
Altresì il professionista chiedeva di condannarsi la opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc, stante la natura temeraria della posizione assunta da . Controparte_2
4 Il G.I., a mezzo dell'ordinanza pubblicata il 24 Settembre 2013, sospendeva l'esecuzione provvisoria del d.i. opposto.
Successivamente il G.I., a mezzo dell'ordinanza del 29 Gennaio 2018 (poi ribadita con l'ordinanza del 31 Maggio 2019), disponeva – ai sensi dell'art. 295 cpc – la sospensione del procedimento principale di opposizione a d.i., pendendo procedimento incidentale per querela di falso (avverso la scrittura privata del 20 Aprile 2010).
Il procedimento incidentale per querela di falso veniva definito in primo grado con la sentenza del Tribunale di Napoli n. 10005/18, pubblicata il 19 Novembre 2018, di rigetto della querela medesima, proposta da Controparte_2
Peraltro, nell'ordinanza del 31 Maggio 2019 (nel procedimento principale), si dava atto di come la società avesse proposto appello, avverso la sentenza del Controparte_2
Tribunale di Napoli n. 10005/18 (che appunto aveva statuito in prime cure sulla querela di falso in via incidentale).
La Corte di Appello di Napoli, giusta sentenza n. 1062/23, pubblicata il 10 Marzo 2023, rigettava l'appello di (attuale , avverso la succitata Controparte_2 Controparte_1
sentenza del Tribunale n. 1005/18 (che aveva già rigettato la querela di falso in via incidentale).
(oggi ) proponeva ricorso per Cassazione, CP_2 Controparte_2 Controparte_1
avverso la pronuncia della Corte di Appello di Napoli n. 1062/23.
Per quel che concerne il procedimento principale di opposizione a d.i. (N. 15227/13 RG), il
G.I., a mezzo di provvedimento pubblicato il 24 Maggio 2023, fissava l'udienza di prosecuzione del giudizio. Infatti, in pendenza del ricorso per Cassazione, non era obbligatoria la sospensione ex art. 295 cpc. Né poteva trascurarsi come ci si trovasse dinanzi ad una “doppia conforme” di merito, di rigetto della querela di falso in via incidentale, proposta da . Controparte_1
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di Napoli n. 10023/23, pubblicata il 2 Novembre 2023, e notificata in pari data.
5 Il G.M. ha rigettato l'opposizione e, per l'effetto, ha confermato il d.i. opposto n. 2130/13, dichiarato anche esecutivo (d.i. che era stato concesso per l'importo di euro 680.000,00).
Altresì il Tribunale ha condannato la opponente al pagamento delle Controparte_2
spese del giudizio, in favore dell'opposto avv. Dario Mastrangelo – spese liquidate in euro
22.426,00 per compensi professionali, oltre accessori come per Legge.
Al rigetto dell'opposizione è conseguito anche il rigetto della domanda risarcitoria ex art. 96 cpc, pure avanzata dalla opponente.
Non è stata accolta neanche la domanda risarcitoria ex art. 96 cpc avanzata dal professionista opposto (pur essendosi affermata la fondatezza della tesi sostenuta da quest'ultimo). Infatti, ad avviso del G.M., non sono stati provati danni effettivamente patiti dall'avv. Mastrangelo, che siano conseguenza del comportamento processuale di
[...]
. Controparte_2
L'iter argomentativo del primo Giudice è incentrato sulla valenza (di atto ricognitivo del debito) da doversi attribuire alla scrittura privata del 20 Aprile 2010.
Con riferimento al procedimento incidentale di querela di falso, il Tribunale ha posto in evidenza l'esito (favorevole per l'avv. Dario Mastrangelo) dei due gradi di merito.
Il primo Giudice ha anche osservato come – contrariamente a quanto sostenuto dalla CP_2
(ormai ) – non vi sia spazio per invocare l'art. 29 co.4 del vigente Codice Deontologico
Forense (in base al quale l'avvocato non deve chiedere acconti o compensi manifestamente sproporzionati, rispetto all'attività svolta o da svolgere).
Ebbene – osserva il Tribunale – l'importo di euro 680.000,00 non può ritenersi sproporzionato, dato che rappresenta il 2 % del valore del fabbricato acquistato (pari ad euro 34 milioni).
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello (nuova Controparte_1
denominazione di ), a mezzo della citazione notificata in data 30 Controparte_2
Novembre 2023 nei confronti dell'avv. Dario Mastrangelo.
6 La impugnante chiede, in accoglimento del gravame, ed in riforma della pronuncia di prime cure, di revocarsi il d.i. opposto, ed in definitiva di rigettarsi la domanda creditoria proposta in primo grado dal professionista;
il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
chiede anche di condannarsi controparte al risarcimento dei danni ex art. Controparte_1
96 cpc.
Giusta comparsa depositata il 16 Febbraio 2024, si è costituito l'appellato avv. Dario
Mastrangelo, chiedendo di rigettarsi il gravame principale (con la pedissequa vittoria delle spese del grado).
Altresì il professionista ha spiegato un articolato appello incidentale, per alcuni profili condizionato, e per altri non condizionato.
Trattasi di gravame incidentale non condizionato, laddove l'avv. Mastrangelo insiste nella pretesa risarcitoria ex art. 96 cpc, già respinta dal primo Giudice.
Invece, l'appello incidentale è condizionato, laddove il professionista invoca il riconoscimento della somma di euro 680.000,00 (cioè la medesima somma portata dal d.i. opposto), quale importo pattiziamente convenuto per iscritto tra le parti.
Più precisamente, nella comparsa di costituzione, l'appellato avv. Mastrangelo evidenzia di avere sempre indicato (quale causa petendi della sua pretesa) non già la ricognizione di debito contenuta nella scrittura dell'Aprile 2010, bensì la resa prestazione professionale ex contractu.
Da qui la prospettazione di una motivazione alternativa, o per dire meglio aggiuntiva rispetto all'iter argomentativo del primo Giudice, ai fini sempre dell'accoglimento della domanda creditoria.
Aggiunge l'avv. Mastrangelo (sempre nel contesto dell'appello incidentale condizionato): in effetti egli ha prestato assistenza stragiudiziale all'odierna , ai fini della stipula di CP_1
ben tre contratti;
ebbene, seguendo i parametri del D.M. 55/14 si addiverrebbe ad un compenso complessivo pari ad euro 712.418,25 (euro 237.472,75 x 3), anziché gli euro
680.000,00 riconosciuti dal Tribunale.
7 La Corte, a mezzo dell'ordinanza collegiale pubblicata il 31 Gennaio 2024 (in sede di sub- procedimento ex art. 351 cpc), ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza
(accoglimento dell'istanza di sospensiva di motivato facendo esclusivo Controparte_1
riferimento al requisito del pregiudizio grave ed irreparabile).
Il C.I., giusta ordinanza resa all'udienza di merito del 12 Marzo 2024 (svoltasi in presenza), ha fissato l'udienza di rimessione in decisione per il successivo 11 Febbraio 2025, ai sensi del novellato art. 352 cpc.
Le parti hanno depositato le memorie, autorizzate con la suddetta ordinanza di fissazione dell'udienza di rimessione in decisione.
All'udienza dell'11 Febbraio 2025 (svoltasi in presenza), i Difensori delle parti hanno chiesto di introitarsi la causa in decisione.
Di conseguenza il C.I., giusta ordinanza emessa alla medesima udienza, ai sensi dell'art. 352 ultimo comma cpc, ha riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'appello principale, proposto da Controparte_1
L'appello principale è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Ad avviso del Collegio, non si può prescindere dall'esame della scrittura privata del 20 Aprile
2010, intervenuta tra l'avv. Dario Mastrangelo e la società (odierna Controparte_2
appellante principale con la nuova denominazione di ). Controparte_1
In quell'occasione la era rappresentata dall'amministratore unico Controparte_2
, nato a [...] il [...] (tuttora legale rapp.te di Parte_2 Controparte_1
).
[...]
Nella scrittura privata si premetteva come la avesse conferito mandato Controparte_2
all'avv. Mastrangelo di seguire la pratica, relativa all'acquisto (da parte di essa ) CP_2
8 dell'immobile sito in Napoli alla Via Marina n. 5, di proprietà della AN d'IA.
Ancora, si dava atto di come l'avv. Mastrangelo avesse seguito le trattative con il venditore sin dall'inizio, assistendo e redigendo l'atto di vendita (quindi le trattative avevano avuto esito positivo).
ed il professionista si erano accordati per un compenso, spettante Controparte_2
all'avv. Mastrangelo per tale attività stragiudiziale, pari ad euro 680.000,00, oltre IVA e spese accessorie.
Dunque la scrittura privata, nella parte dispositiva, così recitava:…VE , Controparte_2
previo espresso riconoscimento del proprio debito di euro 680.000,00, oltre IVA ed accessori, nei confronti dell'avv. Dario Mastrangelo per le attività professionali da esso svolte, concorda con quest'ultimo la dilazione del pagamento della suddetta somma, per un termine di sei mesi dalla data della presente scrittura privata, senza addebito degli interessi…..
Orbene il primo Giudice, nell'impugnata sentenza (reiettiva dell'opposizione, e quindi di conferma del d.i. opposto), ha valorizzato la valenza di atto di ricognizione del debito, da attribuirsi alla scrittura privata del 20 Aprile 2010.
Le parti hanno concordemente riferito come sia ancora pendente il procedimento incidentale di querela di falso, avente ad oggetto la scrittura del 20.4.2010 (in particolare, è tuttora pendente il ricorso per Cassazione, avverso la sentenza della Corte di Appello di
Napoli n. 1062/23).
Eppure, non può trascurarsi come ci si trovi dinanzi ad una doppia conforme di merito (per quel che concerne il procedimento incidentale di querela di falso), integralmente favorevole alla prospettazione dell'avv. Dario Mastrangelo.
Appunto il Tribunale di Napoli, con la sentenza collegiale n. 10005/18 (in copia in atti), ha rigettato la querela di falso in via incidentale proposta da (già Controparte_1 [...]
. CP_2
Quest'ultima ha prospettato il riempimento abusivo di foglio firmato in bianco, che avrebbe operato il professionista.
9 Secondo la società la scrittura del 20 Aprile 2010 sarebbe un foglio firmato in bianco CP_2
dalla medesima , poi integralmente riempito dal Mastrangelo, in assenza di CP_2
qualsivoglia accordo di riempimento.
Il Tribunale, con la sentenza n. 10005/18, ha ritenuto la querela infondata, non essendo emersa la prova del riempimento abusivo.
La sentenza del Tribunale del 2018 dà altresì conto degli esiti del procedimento penale, derivato dalla denuncia-querela sporta nei confronti dell'avv. Mastrangelo.
Si è addivenuti a provvedimento di archiviazione, emesso dal GIP in accoglimento della richiesta del P.M., ed un passaggio fondamentale è stato senz'altro integrato dalla consulenza grafologica espletata su incarico del P.M..
Ebbene, è risultato come la firma apposta sulla scrittura del 20 Aprile 2010 fosse effettivamente riconducibile a , legale rapp.te p.t. della . Parte_2 CP_2
Dopodichè la Corte di Appello di Napoli, a mezzo della sentenza n. 1062/23, ha rigettato l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale n. 10005/18. Controparte_1
La Corte territoriale ha valorizzato ulteriori elementi, a sostegno della tesi della genuinità, e quindi validità ed efficacia, della scrittura dell'Aprile 2010.
In particolare, si è evidenziato il rilievo pregnante dei documenti prodotti dall'avv.
Mastrangelo.
Il professionista partecipò senz'altro alle operazioni, inerenti all'acquisto del fabbricato di
Via Marina.
Anche alla luce delle attestazioni della AN di IA e di , è provato che l'avv. CP_4
Mastrangelo abbia eseguito l'incarico professionale.
La Corte di Appello di Napoli, nella sentenza n. 1062/23, ha altresì esaminato un profilo, dibattuto anche nel presente procedimento principale, inerente alla pretesa creditoria dell'avv. Mastrangelo.
Come già accennato in sede di descrizione dello svolgimento del processo, l'ingiunta VE
10 IN (oggi , fin dall'opposizione a d.i. in primo grado, ha dedotto Controparte_1
la falsità della scrittura del 20 Aprile 2010, anche sotto un ulteriore profilo: vale a dire,
[...]
ha dedotto come il rapporto professionale tra le parti fosse stato già CP_2
disciplinato con una più risalente scrittura, datata 26 Settembre 2007. A mezzo di tale scrittura, l'avv. Mastrangelo aveva convenuto di svolgere attività di assistenza legale in favore di un certo numero di società appartenenti al gruppo “ ”, tra cui la CP_2 [...]
per un compenso mensile di euro 10.000,00. I pagamenti sarebbero stati CP_2
effettuati dalla società “ , all'uopo delegata da tutte le società del gruppo. CP_6
Ebbene la Corte di Appello, nella citata sentenza n. 1062/23, evidenzia come, già in diversi provvedimenti giudiziari, si sia affermata la falsità della scrittura del 26.9.2007.
Ed effettivamente sono in atti (anche nel presente procedimento) le due seguenti sentenze:
Sentenza del Tribunale di Napoli n. 12566/15, emessa nel procedimento n. 8342/13 RG, tra da un lato e, dall'altro, gli avv.ti Dario ed Ubaldo Mastrangelo (quali Parte_2
Difensori di se stessi);
Sentenza del Tribunale di Napoli n. 12710/15, emessa nel procedimento n. 1903/13 RG, tra da un lato e, dall'altro, gli avv.ti Dario ed Ubaldo Mastrangelo (quali Parte_3
Difensori di se stessi).
Pur in assenza di attestazione di passaggio in giudicato, on ha contestato Controparte_1
la deduzione dell'avv. Mastrangelo, circa l'intervenuta irrevocabilità delle due suddette sentenze.
In particolare il G.M. di Napoli, nella sentenza n. 12566/15, con riferimento al dedotto accordo-quadro del 26 Settembre 2007, ha argomentato nel modo seguente:…A supporto probatorio di quanto affermato, ha prodotto copia dell'accordo Parte_2
professionale, che assume essere stato redatto in forma scritta, copia di un atto integrativo al contratto, nonché schede contabili dei pagamenti eseguiti in conformità a tale accordo.
Gli opposti avv.ti Dario ed Ubaldo Mastrangelo hanno disconosciuto tali documenti, che peraltro non riportano alcuna sottoscrizione agli stessi riferibile (recando la sola firma del
quale Presidente della ), evidenziando altresì che, pur riportando il Pt_2 Parte_3
11 mandato di assistenza legale la data del 26.9.2007 e l'integrazione la data del 28.9.2007, nelle intestazioni di tali atti il recapito dello studio legale Mastrangelo veniva indicato in
Napoli alla Via Carlo Poerio, indirizzo presso il quale solo alcuni anni dopo (precisamene nel
Luglio 2010) hanno trasferito il proprio studio professionale, che viceversa all'epoca della presunta stipulazione era sito in Napoli alla Via Andrea d'Isernia n. 38, il tutto come dimostrato da vari documenti prodotti in giudizio (dai quali risulta l'ubicazione dello studio nel 2007 e la registrazione in data 27.7.2010 del contratto di locazione dell'immobile di Via
Carlo Poerio, solo da tale epoca divenuto sede dello studio professionale). Dunque i documenti in questione, prodotti dall'opponente , non costituiscono prova Parte_2
della stipulazione dell'accordo negoziale relativo alle prestazioni professionali offerte dagli avv.ti Mastrangelo secondo le modalità e le conduzioni in essi riportate, in quanto tali documenti sono stati disconosciuti e contestati, sono privi delle sottoscrizioni degli avv.ti
Dario ed Ubaldo Mastrangelo e contengono elementi di fatto, idonei a far fortemente dubitare in ordine all'autenticità delle date in essi indicate…..
Le medesime argomentazioni si rinvengono nella quasi coeva pronuncia n. 12710/15, emessa nel procedimento n. 1903/13 RG, tra l'opponente Controparte_7
e gli avv.ti Dario ed Ubaldo Mastrangelo.
Pertanto, è d'uopo evidenziare l'infondatezza della tesi dell'odierna appellante principale laddove si afferma che i rapporti tra l'avv. Mastrangelo e la società Controparte_1 [...]
(in quanto ricompresa nel gruppo ) sarebbero stati disciplinati Controparte_2 CP_2
dall'accordo del 26 Settembre 2007, e non già dalla scrittura del 20 Aprile 2010.
E' da condividersi l'iter argomentativo espresso dal G.M. di Napoli nell'impugnata sentenza, laddove si è valorizzata la valenza di atto ricognitivo del debito, da attribuirsi alla scrittura del 20 Aprile 2010.
Peraltro l'appellato avv. Mastrangelo, nella comparsa di costituzione, ha correttamente evidenziato la sussistenza di ulteriori argomenti, parimenti conducenti, nel senso di addivenire alla pronuncia di rigetto dell'opposizione (con la conseguente conferma del d.i. opposto).
12 In particolare il professionista, sin dal primo grado, ha sottolineato anche la valenza della scrittura privata del 20 Aprile 2010, di atto negoziale, determinativo del compenso per l'attività svolta.
Il tutto, in conformità al comma terzo dell'art. 2233 cc., che prescrive la forma scritta per la pattuizione, avente ad oggetto la misura del compenso professionale.
Inoltre, nulla quaestio sul fatto che l'accordo scritto sia intervenuto quando l'avv.
Mastrangelo aveva già iniziato a svolgere la prestazione professionale;
infatti, certamente ci si è attenuti al principio per cui la pattuizione deve intervenire prima della cessazione dell'incarico (e questo è avvenuto nel caso di specie, dato che il termine dell'incarico deve collocarsi alla data del 18 Novembre 2010, di stipula della transazione per notar ). Per_1
Per quel che concerne l'entità del compenso (quale indicato nella scrittura del 20 Aprile
2010), correttamente l'appellato ha richiamato il principio della libera pattuizione convenzionale del compenso medesimo, espresso dal comma terzo dell'art. 13 L. 247/12.
Del resto, trattasi di un principio già insito nell'art. 2233 cc., laddove si attribuisce prevalenza alla misura del compenso, quale convenuta dalle parti.
Diversamente dalla prospettazione incentrata sulla natura della scrittura del 20 Aprile 2010, di atto ricognitivo di debito, il percorso argomentativo incentrato sulla pattuizione convenzionale impone di approfondire la verifica circa l'effettivo svolgimento dell'incarico
(effettiva esecuzione fortemente contestata dalla odierna appellante principale).
Ebbene, l'articolata documentazione in atti dimostra senz'altro l'effettivo svolgimento dell'incarico.
Innanzi tutto, proprio nella scrittura del 20 Aprile 2010, , quale legale Parte_2
rapp.te p.t. di , riconosceva come l'avv. Dario Mastrangelo avesse Controparte_2
seguito tutte le trattative, sfociate nell'acquisto del fabbricato di Via Marina in Napoli, da parte della medesima Controparte_2
Inoltre, l'avv. Mastrangelo ha prodotto complessive tredici bozze di documenti, da lui scambiate con AN d'IA, con il notaio , con e con il Per_1 CP_4 CP_5
13 Napoli.
Di pregnante rilievo è anche il testo del verbale di consegna dell'immobile, scambiato dall'avv. Mastrangelo con l'Ufficio Legale della AN d'IA.
L'odierno appellato, quale procuratore speciale di , ha partecipato al Controparte_2
rogito per notar del 18 Novembre 2010. Per_1
Tale rogito ha avuto ad oggetto una transazione, con la partecipazione di plurime parti: oltre ad anche il la società Isveimer in Controparte_2 Controparte_5 Pt_1
Liquidazione, Università Federico II, AN d'IA, ed Alba Leasing SpA. Controparte_4
Inoltre, è in atti la missiva del 12 Luglio 2013, a firma dei dirigenti della AN d'IA Per_2
e – missiva inoltrata all'avv. Mastrangelo.
[...] Parte_4
In tale lettera si faceva riferimento alle trattative, antecedenti il perfezionamento dell'atto di vendita dello stabile di Via Marina, tra la venditrice AN d'IA e l'acquirente
[...]
. Controparte_2
Ebbene, si attestava come l'avv. Mastrangelo (incaricato dalla ) fosse stato uno degli CP_2
interlocutori della AN d'IA, nei contatti poi sfociati nella stipula dell'atto di vendita
(contatti aventi ad oggetto vari incontri e riunioni).
Né si può trascurare la missiva del dott. , già Dirigente di , sempre Persona_3 CP_3
indirizzata all'avv. Mastrangelo.
Il dott. aveva partecipato alle trattative, sfociate nel rogito per notar del 24 Per_3 Per_1
Aprile 2007, di vendita del fabbricato sito in Napoli alla Via Nuova Marina n. 5; nonché partecipato alle trattative, antecedenti la transazione del 18.11.2010.
Ebbene il dott. si esprimeva nei seguenti termini:….Confermo che l'avv. Dario Per_3
Mastrangelo, nella qualità di consulente legale nominato dal sig. , legale Parte_2
rapp.te di , ha assistito e partecipato, per conto di Controparte_2 Controparte_2
alla negoziazione relativa al contratto di leasing traslativo…., in virtù del quale Controparte_4
ha proceduto, per conto e nell'interesse della predetta ad acquistare
[...] Controparte_2
il citato fabbricato sito in Napoli alla Via Marina n. 5…..
14 Appunto, il rogito per notar del 24 Aprile 2007 ha visto la partecipazione della Per_1
AN d'IA, di e di (oggi . Controparte_4 Controparte_2 Controparte_1
AN d'IA ha venduto a la piena proprietà del fabbricato sito in Napoli Controparte_4
alla Via Nuova Marina n. 5 (nel frattempo aveva stipulato con Controparte_2 [...]
un contratto di leasing traslativo, avente ad oggetto il medesimo fabbricato). CP_4
Dunque ha acquistato il fabbricato, allo scopo di concederlo in locazione CP_4
finanziaria ad . Controparte_2
Il prezzo della vendita è stato pari ad euro 34 milioni oltre IVA.
Ecco dunque che il compenso per l'avv. Mastrangelo – come quantificato nella scrittura privata del 20 Aprile 2010 – pari ad euro 680.000,00, rappresenta il 2 % del valore della vendita e del collegato leasing traslativo.
Diversamente dalla scrittura privata dell'Aprile 2010, gli ulteriori plurimi documenti prodotti dall'avv. Mastrangelo (originario ricorrente in monitorio e poi opposto) non sono stati né disconosciuti né contestati dalla Controparte_1
Sotto il profilo del quantum debeatur il Tribunale, nell'impugnata sentenza, ha affermato la congruità dell'importo di euro 680.000,00, anche alla luce dell'art. 29 co.4 del Codice
Deontologico Forense, pubblicato sulla Gazz. Uff. n. 241 del 16.10.2014.
La disposizione prevede che l'avvocato non debba richiedere compensi o acconti manifestamente sproporzionati all'attività svolta o da svolgere.
Ciò premesso, il Tribunale ha evidenziato la congruità e proporzionalità dell'importo di euro
680.000,00, rappresentando il 2 % del valore della vendita del 24 Aprile 2007.
a fol. 21 dell'atto di gravame principale, ha inserito uno stralcio delle Controparte_1
tariffe forensi per prestazioni stragiudiziali, di cui al D.M. n. 127/04, che trovano applicazione ratione temporis.
Ecco quindi che la appellante principale prospetta i seguenti onorari per attività stragiudiziale, e precisamente per assistenza in affare di valore pari ad euro 34 milioni:
15 minimo euro 96.234,25;
medio euro 237.472,75;
massimo euro 378.711,25.
Ebbene, si ribadisce come non possa trovare accoglimento neanche questo motivo subordinato;
vale a dire, è d'uopo confermare l'importo di euro 680.000,00, invocato ab origine dall'avv. Mastrangelo.
Appunto, senz'altro va valorizzato il principio della libera pattuizione convenzionale del compenso – principio introdotto esplicitamente dal comma terzo dell'art. 13 L. 247/12, ma già insito nella disposizione di cui all'art. 2233 cc., in materia di compenso per la prestazione del professionista intellettuale.
Vale a dire, si ribadisce come si debba attribuire priorità al compenso, come convenuto tra il committente ed il professionista.
In definitiva, l'appello principale di deve essere rigettato in toto;
Controparte_1
ovviamente il rigetto riguarda anche la pretesa risarcitoria ex art. 96 cpc, pure avanzata dalla società (con tutta evidenza, le pretese dell'avv. Mastrangelo sono risultate fondate, e cioè tutt'altro che temerarie).
Ne consegue l'integrale conferma della sentenza di prime cure – di rigetto dell'opposizione a d.i., e di conferma del provvedimento monitorio opposto.
Come già accennato l'avv. Mastrangelo, nella sua comparsa di costituzione in appello, nel paragrafo intitolato “appello incidentale condizionato”, ha svolto riflessioni senz'altro condivisibili, e cioè che si può addivenire alla statuizione di rigetto dell'opposizione (e di conferma del d.i. opposto), anche con argomenti ulteriori e diversi da quelli utilizzati dal
Tribunale (che ha incentrato la sua pronuncia sulla valenza della scrittura del 20.4.2010, quale ricognizione di debito).
Appunto il fondamentale ulteriore argomento consiste nel valorizzare la natura della scrittura del 20.4.2010, di convenzione avente ad oggetto la misura del compenso spettante all'avv. Mastrangelo.
16 Certamente la condivisione delle osservazioni svolte dal professionista appellato nel paragrafo della sua comparsa, intitolato “appello incidentale condizionato”, non comporta alcuna modifica del dispositivo della sentenza di prime cure;
appunto, resta inalterata la statuizione di rigetto dell'opposizione, con la pedissequa conferma del d.i. opposto;
piuttosto, siamo dinanzi ad un rafforzamento e ad un arricchimento delle motivazioni addotte dal primo Giudice.
A questo punto, resta da esaminare l'appello incidentale non condizionato, proposto dall'appellato avv. Dario Mastrangelo.
Sull'appello incidentale non condizionato, proposto dall'appellato avv. Dario Mastrangelo
A mezzo del gravame incidentale non condizionato, l'avv. Mastrangelo ripropone la domanda risarcitoria ex art. 96 cpc, già respinta dal Tribunale.
Ebbene il gravame incidentale non condizionato, proposto dall'avv. Dario Mastrangelo, deve essere rigettato (non risultando che la società bbia agìto con dolo o colpa Controparte_1
grave).
Altresì, è d'uopo confermare gli argomenti utilizzati dal G.M. nell'impugnata sentenza, allorquando è stata respinta la domanda risarcitoria ex art. 96 cpc (già avanzata in primo grado dal professionista).
In particolare il professionista opposto (odierno appellante incidentale) non ha dedotto, né tanto meno provato, l'effettiva sussistenza dei danni che avrebbe patito, in conseguenza del comportamento processuale di . Controparte_1
Si ribadisce, dunque, come l'appello incidentale non condizionato, proposto dall'avv. Dario
Mastrangelo, debba essere rigettato.
A questo punto, resta da statuire sulle spese del presente grado.
Sul regime delle spese del presente grado
17 A seguito del rigetto di ambedue gli appelli (sia quello principale proposto dalla società , sia quello incidentale non condizionato proposto dall'avv. Mastrangelo) si impone, per reciproca soccombenza, l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese del presente grado.
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02
(da parte sia dell'appellante principale che dell'impugnante Controparte_1
incidentale avv. Dario Mastrangelo), dell'ulteriore importo pari al contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti dell'avv. Dario Mastrangelo, nonché Controparte_1
pronunciando sul gravame incidentale proposto da quest'ultimo, entrambi avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 10023/23, pubblicata il 2 Novembre 2023 e notificata in pari data, così provvede:
A) Rigetta l'appello principale, proposto da;
Controparte_1
B) Rigetta il gravame incidentale non condizionato, proposto dall'avv. Dario Mastrangelo;
C) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
D) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, per il versamento (sia da parte dell'appellante principale che da parte dell'impugnante incidentale avv. Dario Mastrangelo) Controparte_1
dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art. 13 DPR cit..
Così deciso, nella camera di consiglio dell'8 Aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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