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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/10/2025, n. 2840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2840 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice monocratico, in persona del g.o.p. ES IO, ha pronunziato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1477 2024 R.G. avente ad oggetto “Altri contratti d'opera”, promossa da con l'Avv. ANTONAZZO GIOVANNI;
Parte_1
parte attrice contro
CP_1
parte convenuta contumace
Con atto di citazione del 23.02.2024 l'odierna attrice deduceva che: “- in data
15.01.2022, aveva stipulato con la ditta convenuta contratto di consulenza per l'ideazione e progettazione di un sito web aziendale comprensivo di inserimento SEO nei vari motori di ricerca nonché dell'assistenza tecnica per un periodo di tre mesi dalla conclusione del progetto;
- per i servizi predetti veniva concordato un compenso complessivo di euro 2.500,00; - nei primi giorni del mese di maggio del 2022, la ditta convenuta consegnava le credenziali di accesso alla versione definitiva del sito aziendale richiesto ed emetteva fattura n. 13 del 06.05.2022, pagata da
[...]
con relativo bonifico bancario del 10.05.2022; - tuttavia, nonostante Parte_2
l'attrice avesse ottemperato ai propri obblighi contrattuali, la ditta non CP_2 ha mai provveduto alla puntuale realizzazione del sito web in questione, il quale aveva da subito manifestato numerose anomalie ed errori, con conseguenti gravi danni in capo all'attrice in termini di danno emergente, lucro cessante, perdita di nuovi potenziali clienti e screditamento dell'immagine commerciale dell'azienda; - inoltre, ad oggi, nonostante i numerosi solleciti formulati, la ditta non ha ancora CP_2 provveduto a riconsegnare i campioni affidatili per lo shooting fotografico dei prodotti da collocare sul sito aziendale;
- tutti i solleciti trasmessi per le vie brevi, finalizzati alla risoluzione delle problematiche più volte denunciate ed alla restituzione del suddetto campionario, sono rimasti privi di riscontro;
pertanto, con diffida del 02.01.2023, denunciava il conclamato grave inadempimento della Parte_1 convenuta rispetto agli accordi contrattualmente assunti intimandole – ex art. 1454
c.c.- la completa e puntuale riparazione del sito web ovviando alle anomalie ed agli errori più volte segnalati;
- nessun riscontro seguiva alla citata missiva tanto che l'odierna attrice si vedeva costretta a rivolgersi alla società CWAgency per la realizzazione del sito web aziendale.”
L'attrice adiva, pertanto, il Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “I. accertare e dichiarare il grave inadempimento di (C.F. CP_1
), in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale LUISI C.F._1
IT (P.IVA ) e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto P.IVA_1
d'opera professionale del 15.01.2022; II. condannare (C.F. CP_1
), in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale C.F._1 CP_1
(P.IVA ), a pagare in favore di la
[...] P.IVA_1 Parte_1 complessiva somma di euro 12.024,00, ovvero la minore/maggiore che risulterà in esito del giudizio;
III. con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.”
Parte convenuta non si costituiva e rimaneva contumace.
La causa veniva istruita mediante acquisizione documentale e prova per testi.
La causa veniva discussa all'udienza odierna.
Ai sensi dell'art. 1453 c.c., “Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie alle sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”.
Secondo il successivo art. 1455 c.c., poi, “Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra”.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale (v. Cass. Sez. Un. n. 13533/2001), nelle azioni di adempimento, di risoluzione e risarcitoria - che hanno come elemento comune il mancato adempimento - il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione di tale circostanza;
sarà, infatti, l'obbligato a dover fornire prova liberatoria dell'avvenuto adempimento. "in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento" (v. Cass. civ. Sez. II Ord., 27/02/2023, n. 5853; Cass. n.
15659/2011; Cass. n. 3373/2010; Cass. n. 9351/2007; Cass. n. 1743/2007; Cass. n.
20073/2004). Inoltre, come recentemente statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, “ai fini della pronuncia di risoluzione, il giudice non può isolare singole condotte di una delle parti per stabilire se costituiscano motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma deve, invece, procedere alla valutazione sinergica del comportamento di questi ultimi, attraverso un'indagine globale ed unitaria dell'intero loro agire, anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell'inadempimento, perché l'unitarietà del rapporto obbligatorio a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute da ognuno non tollera una valutazione frammentaria e settoriale della condotta di ciascun contraente ma esige un apprezzamento complessivo” (in questi termini, Cass. sent. n. 7649/2023).
Parte attrice ha dedotto in giudizio di aver consegnato alla parte convenuta il campionario merci da esporre sul realizzando sito internet e di aver pagato il corrispettivo pattuito per l'attività professionale che la avrebbe dovuto CP_2 svolgere. Ha, inoltre, dedotto che la parte convenuta non ha mai provveduto alla puntuale realizzazione del sito web in questione e non ha provveduto a riconsegnare i campioni affidatigli per lo shooting fotografico dei prodotti da collocare sul sito aziendale.
La prova dell'assunto attoreo può darsi per acquisita, se si osserva che parte convenuta, sebbene regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita. Ha così deliberatamente ritenuto di non contestare i fatti posti dall'attore a fondamento della sua domanda.
Con la formulazione dell'art. 115 del c.p.c., introdotta con la legge di riforma del processo civile 18 giugno 2009 n° 69, “i fatti non specificamente contestati” devono essere posti a fondamento della decisione del Giudice. Il principio di ritenere provati i fatti non contestati è stato accolto dalla Corte di Cassazione per i giudizi ordinari di cognizione. In proposito, infatti, sono intervenute le sentenze del Supremo Collegio del 22 giugno 2009, sez. III, n° 14542 e del 21 maggio 2008, sez. III n° 13078.
Inoltre, la prova testimoniale e i documenti depositati in atti da parte attrice confermano le circostanze dedotte da parte attrice ed in particolare che parte convenuta è risultata inadempiente alle sue obbligazioni contrattuali.
Il teste , informato dei fatti di causa perché incaricato di revisionare il Testimone_1 sito internet predisposto dall'odierna parte convenuta, ha confermato che il sito web predisposto dalla stessa mancava: del Log utenti che acquistano;
dell'Interfaccia per la gestione ordini da spedire, pagamenti, carrello.; della Possibilità di inserire sconti, promozioni permanenti o a tempo;
dell'Attivazione collegamento social;
della privacy policy;
cookie policy e note legali. Il teste ha anche dichiarato che ha realizzare un sito web ex novo in quanto il server non era stato rinnovato dalla parte convenuta.
Dall'istruttoria emerge che la parte convenuta si sia resa inadempiente ai propri obblighi e che tanto abbia alterato l'equilibrio del contratto e l'interesse della parte adempiente a vedersi realizzato un sito web aziendale funzionale all'uso pattuito. Pertanto, l'odierna parte convenuta è tenuta a ripetere all'attrice gli importi pagati per l'attività commissionata pari ad euro 2.500,00. Inoltre, la stessa parte convenuta è tenuta a risarcire l'attrice il danno legato ai costi sostenuti per la realizzazione del sito internet da parte della CWAgency, quantificati in misura pari alla differenza tra quanto pattuito e pagato in virtù del contratto del 15.01.2022 ed il corrispettivo versato in favore di CWAgency pari a complessivi euro 3.424,00.
Le altre voci di danno non sono risultate adeguatamente provate e, pertanto, la relativa richiesta di danno non può trovare accoglimento.
Pertanto, la domanda attorea è fondata e deve trovare accoglimento nei limiti di cui sopra.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice monocratico, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
accoglie la domanda attorea nei limiti di cui sopra e per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto oggetto di causa e condanna la parte convenuta alla restituzione della somma di € 2.500,00 ed al pagamento della somma di € 3.424,00 in favore di parte attrice;
condanna la parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese e competenze di lite per il presente giudizio che si liquidano in € 264,00 per spese ed €
2.540,00 per compensi oltre I.V.A. e C.A.P. e spese generali nella misura del 15% come per legge.
Così deciso in Lecce, il 13/10/2025
Il giudice
ES IO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice monocratico, in persona del g.o.p. ES IO, ha pronunziato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1477 2024 R.G. avente ad oggetto “Altri contratti d'opera”, promossa da con l'Avv. ANTONAZZO GIOVANNI;
Parte_1
parte attrice contro
CP_1
parte convenuta contumace
Con atto di citazione del 23.02.2024 l'odierna attrice deduceva che: “- in data
15.01.2022, aveva stipulato con la ditta convenuta contratto di consulenza per l'ideazione e progettazione di un sito web aziendale comprensivo di inserimento SEO nei vari motori di ricerca nonché dell'assistenza tecnica per un periodo di tre mesi dalla conclusione del progetto;
- per i servizi predetti veniva concordato un compenso complessivo di euro 2.500,00; - nei primi giorni del mese di maggio del 2022, la ditta convenuta consegnava le credenziali di accesso alla versione definitiva del sito aziendale richiesto ed emetteva fattura n. 13 del 06.05.2022, pagata da
[...]
con relativo bonifico bancario del 10.05.2022; - tuttavia, nonostante Parte_2
l'attrice avesse ottemperato ai propri obblighi contrattuali, la ditta non CP_2 ha mai provveduto alla puntuale realizzazione del sito web in questione, il quale aveva da subito manifestato numerose anomalie ed errori, con conseguenti gravi danni in capo all'attrice in termini di danno emergente, lucro cessante, perdita di nuovi potenziali clienti e screditamento dell'immagine commerciale dell'azienda; - inoltre, ad oggi, nonostante i numerosi solleciti formulati, la ditta non ha ancora CP_2 provveduto a riconsegnare i campioni affidatili per lo shooting fotografico dei prodotti da collocare sul sito aziendale;
- tutti i solleciti trasmessi per le vie brevi, finalizzati alla risoluzione delle problematiche più volte denunciate ed alla restituzione del suddetto campionario, sono rimasti privi di riscontro;
pertanto, con diffida del 02.01.2023, denunciava il conclamato grave inadempimento della Parte_1 convenuta rispetto agli accordi contrattualmente assunti intimandole – ex art. 1454
c.c.- la completa e puntuale riparazione del sito web ovviando alle anomalie ed agli errori più volte segnalati;
- nessun riscontro seguiva alla citata missiva tanto che l'odierna attrice si vedeva costretta a rivolgersi alla società CWAgency per la realizzazione del sito web aziendale.”
L'attrice adiva, pertanto, il Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “I. accertare e dichiarare il grave inadempimento di (C.F. CP_1
), in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale LUISI C.F._1
IT (P.IVA ) e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto P.IVA_1
d'opera professionale del 15.01.2022; II. condannare (C.F. CP_1
), in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale C.F._1 CP_1
(P.IVA ), a pagare in favore di la
[...] P.IVA_1 Parte_1 complessiva somma di euro 12.024,00, ovvero la minore/maggiore che risulterà in esito del giudizio;
III. con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.”
Parte convenuta non si costituiva e rimaneva contumace.
La causa veniva istruita mediante acquisizione documentale e prova per testi.
La causa veniva discussa all'udienza odierna.
Ai sensi dell'art. 1453 c.c., “Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie alle sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”.
Secondo il successivo art. 1455 c.c., poi, “Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra”.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale (v. Cass. Sez. Un. n. 13533/2001), nelle azioni di adempimento, di risoluzione e risarcitoria - che hanno come elemento comune il mancato adempimento - il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione di tale circostanza;
sarà, infatti, l'obbligato a dover fornire prova liberatoria dell'avvenuto adempimento. "in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento" (v. Cass. civ. Sez. II Ord., 27/02/2023, n. 5853; Cass. n.
15659/2011; Cass. n. 3373/2010; Cass. n. 9351/2007; Cass. n. 1743/2007; Cass. n.
20073/2004). Inoltre, come recentemente statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, “ai fini della pronuncia di risoluzione, il giudice non può isolare singole condotte di una delle parti per stabilire se costituiscano motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma deve, invece, procedere alla valutazione sinergica del comportamento di questi ultimi, attraverso un'indagine globale ed unitaria dell'intero loro agire, anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell'inadempimento, perché l'unitarietà del rapporto obbligatorio a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute da ognuno non tollera una valutazione frammentaria e settoriale della condotta di ciascun contraente ma esige un apprezzamento complessivo” (in questi termini, Cass. sent. n. 7649/2023).
Parte attrice ha dedotto in giudizio di aver consegnato alla parte convenuta il campionario merci da esporre sul realizzando sito internet e di aver pagato il corrispettivo pattuito per l'attività professionale che la avrebbe dovuto CP_2 svolgere. Ha, inoltre, dedotto che la parte convenuta non ha mai provveduto alla puntuale realizzazione del sito web in questione e non ha provveduto a riconsegnare i campioni affidatigli per lo shooting fotografico dei prodotti da collocare sul sito aziendale.
La prova dell'assunto attoreo può darsi per acquisita, se si osserva che parte convenuta, sebbene regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita. Ha così deliberatamente ritenuto di non contestare i fatti posti dall'attore a fondamento della sua domanda.
Con la formulazione dell'art. 115 del c.p.c., introdotta con la legge di riforma del processo civile 18 giugno 2009 n° 69, “i fatti non specificamente contestati” devono essere posti a fondamento della decisione del Giudice. Il principio di ritenere provati i fatti non contestati è stato accolto dalla Corte di Cassazione per i giudizi ordinari di cognizione. In proposito, infatti, sono intervenute le sentenze del Supremo Collegio del 22 giugno 2009, sez. III, n° 14542 e del 21 maggio 2008, sez. III n° 13078.
Inoltre, la prova testimoniale e i documenti depositati in atti da parte attrice confermano le circostanze dedotte da parte attrice ed in particolare che parte convenuta è risultata inadempiente alle sue obbligazioni contrattuali.
Il teste , informato dei fatti di causa perché incaricato di revisionare il Testimone_1 sito internet predisposto dall'odierna parte convenuta, ha confermato che il sito web predisposto dalla stessa mancava: del Log utenti che acquistano;
dell'Interfaccia per la gestione ordini da spedire, pagamenti, carrello.; della Possibilità di inserire sconti, promozioni permanenti o a tempo;
dell'Attivazione collegamento social;
della privacy policy;
cookie policy e note legali. Il teste ha anche dichiarato che ha realizzare un sito web ex novo in quanto il server non era stato rinnovato dalla parte convenuta.
Dall'istruttoria emerge che la parte convenuta si sia resa inadempiente ai propri obblighi e che tanto abbia alterato l'equilibrio del contratto e l'interesse della parte adempiente a vedersi realizzato un sito web aziendale funzionale all'uso pattuito. Pertanto, l'odierna parte convenuta è tenuta a ripetere all'attrice gli importi pagati per l'attività commissionata pari ad euro 2.500,00. Inoltre, la stessa parte convenuta è tenuta a risarcire l'attrice il danno legato ai costi sostenuti per la realizzazione del sito internet da parte della CWAgency, quantificati in misura pari alla differenza tra quanto pattuito e pagato in virtù del contratto del 15.01.2022 ed il corrispettivo versato in favore di CWAgency pari a complessivi euro 3.424,00.
Le altre voci di danno non sono risultate adeguatamente provate e, pertanto, la relativa richiesta di danno non può trovare accoglimento.
Pertanto, la domanda attorea è fondata e deve trovare accoglimento nei limiti di cui sopra.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice monocratico, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
accoglie la domanda attorea nei limiti di cui sopra e per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto oggetto di causa e condanna la parte convenuta alla restituzione della somma di € 2.500,00 ed al pagamento della somma di € 3.424,00 in favore di parte attrice;
condanna la parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese e competenze di lite per il presente giudizio che si liquidano in € 264,00 per spese ed €
2.540,00 per compensi oltre I.V.A. e C.A.P. e spese generali nella misura del 15% come per legge.
Così deciso in Lecce, il 13/10/2025
Il giudice
ES IO