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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/03/2025, n. 1508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1508 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 2180 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 06.03.2025 e vertente
T R A
, nato il [...] ad [...], Parte_1
Georgia (USA), rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Permunian
e Marco Permunian
APPELLANTE
E
(C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
p.t. CP_2
APPELLATO - CONTUMACE
r.g. n. 2180/2023 1 Con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
L'appellante ha impugnato l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. n.
7940/2023 del 29.03.2023 del Tribunale di Roma, che aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, fondata sulla discendenza da , nato a [...] Persona_1
Basile (CS) il 26.04.1885, emigrato negli Stati Uniti d'America, ove in data 18.11.1909 nacque la figlia (che Persona_2
acquisì la cittadinanza statunitense iure soli), per poi naturalizzarsi cittadino statunitense nel 1911, chiedendone l'integrale riforma ed instando per il riconoscimento della cittadinanza italiana, in applicazione dell'art. 7 legge n. 555/1912.
L'atto di appello è stato ritualmente notificato al
[...]
, che non si è costituito e deve essere dichiarato CP_1
contumace.
Alla prima udienza del 14.09.2023, trattata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 23.01.2025, svoltasi anch'essa nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., la parte appellante non ha depositato le note scritte, sicché la causa è stata differita ex art. 127-ter comma quarto c.p.c. all'udienza, in presenza, del 06.03.2025, alla quale pure parte appellante non ha presenziato.
r.g. n. 2180/2023 2 Deve essere dichiarata l'estinzione del processo.
Al riguardo, si rammenta che, per quanto concerne l'estinzione del giudizio d'appello, si osservano le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale (art. 359 c.p.c.).
L'estinzione consegue, pertanto, alla rinuncia agli atti del giudizio
(art. 306 c.p.c.) o all'inattività delle parti (art. 307 c.p.c.).
Tra le ipotesi di estinzione per inattività delle parti rientra quella disciplinata dall'art. 309 c.p.c., in base al quale «se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181».
Per i procedimenti instaurati a decorrere dal 25 giugno 2008 (quale
è quello in esame), il primo comma dell'art. 181 c.p.c. (nel testo da ultimo sostituito dall'art. 50 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in l. 6 agosto 2008, n. 133) dispone che il processo si estingue, previa cancellazione della causa dal ruolo, se nessuna delle parti compare alla prima udienza e se nessuno compare nemmeno alla nuova udienza fissata dal giudice, di cui la cancelleria dà comunicazione alle parti costituite.
Ciò premesso, si osserva che nella presente causa nessuno è comparso né all'udienza del 23.01.2025 né alla nuova udienza del
06.03.2025, di cui è stata data rituale comunicazione all'unica parte costituita per via telematica in data 06.02.2025.
Ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunciare l'estinzione del processo ai sensi del combinato disposto dell'art. 309 c.p.c. e dell'art. 181 comma primo c.p.c., previa cancellazione della causa dal ruolo.
r.g. n. 2180/2023 3 È opportuno, peraltro, precisare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità, e ciò in linea con il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale: «A seguito della modifica - ad opera dell'art. 55 della legge 26 novembre
1990, n. 353 - dell'art. 350 cod. proc. civ., con la soppressione della figura dell'istruttore nel giudizio di appello e del potere allo stesso attribuito di dichiarare con ordinanza l'inammissibilità,
l'improcedibilità o l'estinzione del gravame, nonché dell'abrogazione - ad opera dell'art. 89 della stessa legge (come modificato dall'art. 3
D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. in legge 6 dicembre 1994, n. 673) - dell'art. 357 cod. proc. civ., che prevedeva il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità o estinzione dell'appello, deve ritenersi che l'adozione di siffatti provvedimenti spetti senz'altro al collegio (nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello prevista dal testo modificato dell'art. 350 cod. proc. civ., e salva la monocraticità dello stesso giudizio davanti al tribunale introdotta dall'art. 74 D.Lgs. 19 febbraio
1998, n. 51, che ha ulteriormente modificato l'art. 350 cod. proc. civ.), il quale provvede con sentenza, trattandosi di provvedimenti che definiscono il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo e che devono, dunque, rivestire detta forma ai sensi dell'art. 279, n. 2, cod. proc. civ.; con l'ulteriore conseguenza che, per il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, allorché tali provvedimenti siano stati erroneamente assunti con ordinanza, essi sono comunque soggetti alla disciplina della sentenza per quanto r.g. n. 2180/2023 4 riguarda sia il regime delle impugnazioni (onde l'ammissibilità del ricorso per cassazione), sia i requisiti formali di validità (che sono quelli di cui all'art. 132 cod. proc. civ. e, in particolare, la sottoscrizione sia del presidente che del giudice estensore)» (Cass. 27 agosto 2003, n. 12537; v. anche Cass. 17 maggio 2007, n. 11434).
Le spese del processo estinto rimangono a carico della parte che le ha anticipate (art. 310 3° co. c.p.c.).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede;
1. cancella la causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il giorno 07/03/2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dr. Marco Genna Dr. Nicola Saracino
r.g. n. 2180/2023 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 2180 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 06.03.2025 e vertente
T R A
, nato il [...] ad [...], Parte_1
Georgia (USA), rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Permunian
e Marco Permunian
APPELLANTE
E
(C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
p.t. CP_2
APPELLATO - CONTUMACE
r.g. n. 2180/2023 1 Con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
L'appellante ha impugnato l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. n.
7940/2023 del 29.03.2023 del Tribunale di Roma, che aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, fondata sulla discendenza da , nato a [...] Persona_1
Basile (CS) il 26.04.1885, emigrato negli Stati Uniti d'America, ove in data 18.11.1909 nacque la figlia (che Persona_2
acquisì la cittadinanza statunitense iure soli), per poi naturalizzarsi cittadino statunitense nel 1911, chiedendone l'integrale riforma ed instando per il riconoscimento della cittadinanza italiana, in applicazione dell'art. 7 legge n. 555/1912.
L'atto di appello è stato ritualmente notificato al
[...]
, che non si è costituito e deve essere dichiarato CP_1
contumace.
Alla prima udienza del 14.09.2023, trattata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 23.01.2025, svoltasi anch'essa nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., la parte appellante non ha depositato le note scritte, sicché la causa è stata differita ex art. 127-ter comma quarto c.p.c. all'udienza, in presenza, del 06.03.2025, alla quale pure parte appellante non ha presenziato.
r.g. n. 2180/2023 2 Deve essere dichiarata l'estinzione del processo.
Al riguardo, si rammenta che, per quanto concerne l'estinzione del giudizio d'appello, si osservano le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale (art. 359 c.p.c.).
L'estinzione consegue, pertanto, alla rinuncia agli atti del giudizio
(art. 306 c.p.c.) o all'inattività delle parti (art. 307 c.p.c.).
Tra le ipotesi di estinzione per inattività delle parti rientra quella disciplinata dall'art. 309 c.p.c., in base al quale «se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181».
Per i procedimenti instaurati a decorrere dal 25 giugno 2008 (quale
è quello in esame), il primo comma dell'art. 181 c.p.c. (nel testo da ultimo sostituito dall'art. 50 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in l. 6 agosto 2008, n. 133) dispone che il processo si estingue, previa cancellazione della causa dal ruolo, se nessuna delle parti compare alla prima udienza e se nessuno compare nemmeno alla nuova udienza fissata dal giudice, di cui la cancelleria dà comunicazione alle parti costituite.
Ciò premesso, si osserva che nella presente causa nessuno è comparso né all'udienza del 23.01.2025 né alla nuova udienza del
06.03.2025, di cui è stata data rituale comunicazione all'unica parte costituita per via telematica in data 06.02.2025.
Ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunciare l'estinzione del processo ai sensi del combinato disposto dell'art. 309 c.p.c. e dell'art. 181 comma primo c.p.c., previa cancellazione della causa dal ruolo.
r.g. n. 2180/2023 3 È opportuno, peraltro, precisare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità, e ciò in linea con il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale: «A seguito della modifica - ad opera dell'art. 55 della legge 26 novembre
1990, n. 353 - dell'art. 350 cod. proc. civ., con la soppressione della figura dell'istruttore nel giudizio di appello e del potere allo stesso attribuito di dichiarare con ordinanza l'inammissibilità,
l'improcedibilità o l'estinzione del gravame, nonché dell'abrogazione - ad opera dell'art. 89 della stessa legge (come modificato dall'art. 3
D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. in legge 6 dicembre 1994, n. 673) - dell'art. 357 cod. proc. civ., che prevedeva il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità o estinzione dell'appello, deve ritenersi che l'adozione di siffatti provvedimenti spetti senz'altro al collegio (nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello prevista dal testo modificato dell'art. 350 cod. proc. civ., e salva la monocraticità dello stesso giudizio davanti al tribunale introdotta dall'art. 74 D.Lgs. 19 febbraio
1998, n. 51, che ha ulteriormente modificato l'art. 350 cod. proc. civ.), il quale provvede con sentenza, trattandosi di provvedimenti che definiscono il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo e che devono, dunque, rivestire detta forma ai sensi dell'art. 279, n. 2, cod. proc. civ.; con l'ulteriore conseguenza che, per il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, allorché tali provvedimenti siano stati erroneamente assunti con ordinanza, essi sono comunque soggetti alla disciplina della sentenza per quanto r.g. n. 2180/2023 4 riguarda sia il regime delle impugnazioni (onde l'ammissibilità del ricorso per cassazione), sia i requisiti formali di validità (che sono quelli di cui all'art. 132 cod. proc. civ. e, in particolare, la sottoscrizione sia del presidente che del giudice estensore)» (Cass. 27 agosto 2003, n. 12537; v. anche Cass. 17 maggio 2007, n. 11434).
Le spese del processo estinto rimangono a carico della parte che le ha anticipate (art. 310 3° co. c.p.c.).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede;
1. cancella la causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il giorno 07/03/2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dr. Marco Genna Dr. Nicola Saracino
r.g. n. 2180/2023 5