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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 16/01/2026, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 602/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GAGLIARDI VANIA, Presidente
TO IO, AT
DI GERONIMO DESIREE', Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6642/2024 depositato il 02/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - V.le Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8921 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Sig.ra Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso avviso di accertamento esecutivo in rettifica n. 8921, relativo all'IMU, annualità 2018, con un importo complessivo pari a € 26.904,54.
La ricorrente eccepiva il mancato riconoscimento della riduzione dell'importo dell'imposta dovuta per i beni locati con contratto a canone concordato;
il mancato riconoscimento della riduzione dell'importo dell'imposta derivante dal riconoscimento del vincolo storico-artistico sui beni immobili ed insisteva per la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e per l'annullamento dello stesso.
Si costituiva in giudizio Roma Capitale controdeducendo l'emissione del provvedimento di annullamento parziale Prot. n. QB/2024/411607 del 29/05/2024 riconoscendo le doglianze della ricorrente rispetto al diritto della stessa di riduzione dell'imposta per i beni immobili locati con contratto a canone concordato.
Roma Capitale insisteva per la debenza dell'imposta nella stessa misura accertata per i restanti beni immobili e per il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente replicava alle controdeduzioni depositando una sentenza emessa da codesta medesima corte avverso l'impugnazione dell'avviso di accertamento relativo ai medesimi immobili da parte del fratello che si era concluso con l'accoglimento del ricorso ed insisteva per l'accoglimento del ricorso.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito della controversia.
La Corte di Giustizia Tributaria osserva, preliminarmente, che Roma Capitale ha emesso il provvedimento di annullamento parziale Prot. n. QB/2024/411607 del 29/05/2024 riconoscendo le doglianze della ricorrente rispetto al diritto della stessa di riduzione dell'imposta per i beni immobili locati con contratto a canone concordato ex art. 1 comma 10 della Legge di Stabilità 2016 n. 208/2015 che prevede una riduzione dell'IMU pari al 25% relativamente agli immobili locati a canone concordato di cui alla n. 431/1998.
Rispetto all'ulteriore doglianza relativa alla riduzione dell'imposta derivante dai beni sottoposti a vincolo storico-artistico, la Corte osserva che parte resistente nulla ha controdedotto sulle eccezioni e documentazione depositata da parte ricorrente con conseguente difetto di prova e diritto della ricorrente alla riduzione dell'imposta.
In conclusione, la Corte di Giustizia Tributaria dichiara estinto parzialmente il giudizio per cessata materia del contendere. Accoglie per il resto. Condanna Roma Capitale al pagamento delle spese liquidate in € 600,00 oltre accessori di legge e rimborso CUT.
P.Q.M.
Dichiara estinto parzialmente il giudizio per cessata materia del contendere. Accoglie per il resto.
Condanna Roma Capitale al pagamento delle spese liquidate in €600,00 oltre accessori di legge e rimborso CUT.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GAGLIARDI VANIA, Presidente
TO IO, AT
DI GERONIMO DESIREE', Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6642/2024 depositato il 02/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - V.le Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8921 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Sig.ra Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso avviso di accertamento esecutivo in rettifica n. 8921, relativo all'IMU, annualità 2018, con un importo complessivo pari a € 26.904,54.
La ricorrente eccepiva il mancato riconoscimento della riduzione dell'importo dell'imposta dovuta per i beni locati con contratto a canone concordato;
il mancato riconoscimento della riduzione dell'importo dell'imposta derivante dal riconoscimento del vincolo storico-artistico sui beni immobili ed insisteva per la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e per l'annullamento dello stesso.
Si costituiva in giudizio Roma Capitale controdeducendo l'emissione del provvedimento di annullamento parziale Prot. n. QB/2024/411607 del 29/05/2024 riconoscendo le doglianze della ricorrente rispetto al diritto della stessa di riduzione dell'imposta per i beni immobili locati con contratto a canone concordato.
Roma Capitale insisteva per la debenza dell'imposta nella stessa misura accertata per i restanti beni immobili e per il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente replicava alle controdeduzioni depositando una sentenza emessa da codesta medesima corte avverso l'impugnazione dell'avviso di accertamento relativo ai medesimi immobili da parte del fratello che si era concluso con l'accoglimento del ricorso ed insisteva per l'accoglimento del ricorso.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito della controversia.
La Corte di Giustizia Tributaria osserva, preliminarmente, che Roma Capitale ha emesso il provvedimento di annullamento parziale Prot. n. QB/2024/411607 del 29/05/2024 riconoscendo le doglianze della ricorrente rispetto al diritto della stessa di riduzione dell'imposta per i beni immobili locati con contratto a canone concordato ex art. 1 comma 10 della Legge di Stabilità 2016 n. 208/2015 che prevede una riduzione dell'IMU pari al 25% relativamente agli immobili locati a canone concordato di cui alla n. 431/1998.
Rispetto all'ulteriore doglianza relativa alla riduzione dell'imposta derivante dai beni sottoposti a vincolo storico-artistico, la Corte osserva che parte resistente nulla ha controdedotto sulle eccezioni e documentazione depositata da parte ricorrente con conseguente difetto di prova e diritto della ricorrente alla riduzione dell'imposta.
In conclusione, la Corte di Giustizia Tributaria dichiara estinto parzialmente il giudizio per cessata materia del contendere. Accoglie per il resto. Condanna Roma Capitale al pagamento delle spese liquidate in € 600,00 oltre accessori di legge e rimborso CUT.
P.Q.M.
Dichiara estinto parzialmente il giudizio per cessata materia del contendere. Accoglie per il resto.
Condanna Roma Capitale al pagamento delle spese liquidate in €600,00 oltre accessori di legge e rimborso CUT.