Sentenza 10 agosto 1987
Massime • 1
Ad un accordo sindacale avente natura transattiva, stipulato, per superare il problema occupazionale dei lavoratori, tra le confederazioni dei medesimi ed una società all'uopo costituita, deve - per la preminenza della salvaguardia del posto di lavoro sull'interesse alla continuità dei singoli rapporti di lavoro - riconoscersi efficacia vincolante (nei confronti dei lavoratori iscritti a dette confederazioni o che abbiano successivamente aderito all'accordo) anche nella parte in cui libera il nuovo datore di lavoro dall'Onere del riconoscimento della pregressa anzianità di servizio, contenendo una valida deroga convenzionale al principio della continuità del rapporto di lavoro stabilito dal primo comma dell'art. 2112 cod. civ.. la validità di tale deroga - derivando da un principio generale immanente nello ordinamento - va affermata anche in ordine a situazioni anteriori alla direttiva C.e.E. Del 14 febbraio 1977 ed all'entrata in vigore dell'art. 1 del d.l. 30 marzo 1978 n. 80 (convertito, con modifiche, dalla legge 26 maggio 1978 n. 215), che configura solo una particolare applicazione (quanto alle imprese per le quali sia intervenuta la dichiarazione dello stato di crisi aziendale) del principio generale anzidetto. (nella specie, trattavasi dell'accordo 11 marzo 1971 tra le confederazioni sindacali e la soc. Eletar, cessionaria del complesso aziendale della fallita soc. Pellizzari). ( V 2187/85, mass n 440066; ( V 2785/83, mass n 427698; ( V 746/82, mass n 418565; ( V 6482/81, mass n 417318; ( V 6162/81, mass n 416943).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/08/1987, n. 6861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6861 |
| Data del deposito : | 10 agosto 1987 |
Testo completo
Ad un accordo sindacale avente natura transattiva, stipulato, per superare il problema occupazionale dei lavoratori, tra le confederazioni dei medesimi ed una società all'uopo costituita, deve - per la preminenza della salvaguardia del posto di lavoro sull'interesse alla continuità dei singoli rapporti di lavoro - riconoscersi efficacia vincolante (nei confronti dei lavoratori iscritti a dette confederazioni o che abbiano successivamente aderito all'accordo) anche nella parte in cui libera il nuovo datore di lavoro dall'Onere del riconoscimento della pregressa anzianità di servizio, contenendo una valida deroga convenzionale al principio della continuità del rapporto di lavoro stabilito dal primo comma dell'art. 2112 cod. civ.. la validità di tale deroga - derivando da un principio generale immanente nello ordinamento - va affermata anche in ordine a situazioni anteriori alla direttiva C.e.E. Del 14 febbraio 1977 ed all'entrata in vigore dell'art. 1 del d.l. 30 marzo 1978 n. 80 (convertito, con modifiche, dalla legge 26 maggio 1978 n. 215), che configura solo una particolare applicazione (quanto alle imprese per le quali sia intervenuta la dichiarazione dello stato di crisi aziendale) del principio generale anzidetto. (nella specie, trattavasi dell'accordo 11 marzo 1971 tra le confederazioni sindacali e la soc. Eletar, cessionaria del complesso aziendale della fallita soc. Pellizzari). ( V 2187/85, mass n 440066; ( V 2785/83, mass n 427698; ( V 746/82, mass n 418565; ( V 6482/81, mass n 417318; ( V 6162/81, mass n 416943).*