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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 05/12/2025, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa NA RI, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. del 04/12/2025, nella causa iscritta al n. 2295 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025 TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
SALVATORE VINCENZINA, elettivamente domiciliate all'indirizzo di p.e.c.:
Email_1
RICORRENTE E
, in persona del rappresentato e difeso… Controparte_1 CP_2
RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente il 06/06/2025 la parte ricorrente ha convenuto in giudizio il al fine di sentire: “ Accertare e dichiarare il Controparte_1 diritto di parte ricorrente a percepire € 1.703,30 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e, conseguentemente, condannare il , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento della suddetta somma o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda”; con vittoria delle spese, da distrarsi. A sostegno della domanda ha esposto di essere un docente, di aver prestato servizio, negli aa.ss. 2022/23 e 2023/24, in virtù di contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche, di aver maturato giorni di ferie sulla base dei giorni di servizio effettivamente prestati, di aver goduto, nel corso dei suddetti anni scolastici, di 4 giorni nell'anno scolastico 2022/23 e 3 giorni nell'anno scolastico 2023/24 di ferie volontarie a sua disposizione e di non aver ricevuto il Cont pagamento dell'indennità per i giorni di ferie non fruiti, in quanto il aveva erroneamente considerato come giorni di ferie fruiti tutti quelli in cui non si svolgono le lezioni. Ha, pertanto, dedotto la violazione dell'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, da parte della normativa nazionale in tema di ferie del personale docente a tempo determinato.
Il , regolarmente convenuto, non si è costituito e ne va, pertanto, dichiarata la CP_1 contumacia. La docente ricorrente agisce per vedersi riconosciuta l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute negli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, invocando a sostegno della domanda la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Lecce in ordine all'art. 5 del d.l. 95/2012, ha affermato il principio per cui “L'articolo
1 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà” (CGUE, sent. 18 gennaio 2024 in causa C-218/22). Per dirimere la controversia, è opportuno preliminarmente dare conto dell'evoluzione della normativa disciplinante il godimento delle ferie nel comparto scuola, da parte del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato. Originariamente, le norme di riferimento erano contenute negli artt. 13 e 19 del CCNL del 29 novembre 2007. In particolare, ai sensi dell'art. 13, “1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. […] 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2. […] 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato”. L'art. 19, invece, con specifico riferimento al personale con contratto a tempo determinato prevedeva che “1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie
2 durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
Nella vigenza di tali disposizioni, dunque, il personale a termine non era obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione e, ove non avesse richiesto di goderne in tali periodi, poteva accedere alla cessazione del rapporto al pagamento dell'indennità sostitutiva. Nel 2012, nell'ambito della c.d. spending review, il legislatore ha introdotto un generale divieto di monetizzazione delle ferie non godute del personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (art. 5, comma 8 del d.l. 6/07/2012, n. 95, recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario). In coerenza con tale innovazione, è stata dettata, con la legge 24/12/2012, n. 228, una normativa specifica per il settore della scuola. La legge ha infatti previsto, all'art. 1, comma 54, che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Il successivo comma 55 ha escluso l'applicabilità del divieto di monetizzazione introdotto dall'art. 5, comma 8, del d.l. 95/2012 al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche,
“limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. Infine, il comma 56 ha sancito l'inderogabilità da parte della contrattazione collettiva delle precedenti disposizioni, e la disapplicazione dal 1° settembre 2013 delle clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate. Il successivo CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 si è limitato a sostituire l'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007 nel senso che “15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative”. Il CCNL 2019-2021 ha invece integralmente ridisciplinato la materia di ferie, permessi e assenze del personale assunto a tempo determinato (tra l'altro, espressamente abrogando l'art. 19 del CCNL 29/11/2007). L'art. 35 di detto CCNL ha, in particolare, previsto che “1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal CCNL per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico”. L'art. 38 ha invece confermato la sostituzione dell'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007 (e sul punto si segnala anche la dichiarazione congiunta n. 2: In relazione a quanto previsto all'art. 3 38 (Ferie) le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF-
Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell'8/10/2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall'art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012). Nel quadro normativo vigente, dunque, i docenti assunti a tempo determinato maturano ferie in proporzione al periodo di servizio prestato;
essi fruiscono delle ferie, esattamente come quelli assunti a tempo indeterminato, nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) – a prescindere, dunque, da qualsivoglia domanda;
qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione di tutte le ferie maturate, le stesse sono monetizzate alla cessazione del rapporto di lavoro, essendo detta monetizzazione consentita, in via eccezionale, nei limiti della differenza tra i giorni di ferie maturati e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.
L'art. 19, co. 2, del CCNL 2007 detta una disciplina contrastante con quella dell'art. 1, co. 54 e ss., della l. 228/2012, pertanto deve ritenersi disapplicato dall'1/09/2013 (v. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 14268 del 05/05/2022); esso è stato, in ogni caso, anche espressamente abrogato dal CCNL 2019-2021. Con l'eliminazione di tale norma, e l'introduzione dell'art. 1, comma 54, l. 228/2012, che fa uso dell'indicativo presente “fruisce”, a significare che non vi è spazio per alcuna discrezionalità nella scelta, fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni “nel corso dell'anno scolastico” diviene obbligatorio per il personale scolastico a tempo determinato, tanto è vero che le ferie non godute possono essere liquidate alla fine del rapporto nei limiti della differenza fra i giorni maturati e quelli in cui al docente era consentito goderne (in quanto i calendari scolastici prevedevano periodi di sospensione delle lezioni). Nel mutato quadro normativo, pertanto, non è utilmente invocabile il principio per cui
“diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine”, enunciato dalla S.C. con rifermento alle disposizioni contrattuali previgenti (v. Cass. 14268/2022, cit., che si è pronunciata, facendo applicazione proprio dell'art. 19, CCNL 2007, in merito a ferie maturate e non godute nell'a.s. 2012/13, così come le successive Cass. nn. 13440/2024 e 11968/2025). Risulta, viceversa, condivisibile la conclusione raggiunta da parte della giurisprudenza di merito, per cui “il regime delle ferie applicabile ratione temporis al caso di specie contiene la specifica destinazione a ferie dei giorni di sospensione delle lezioni individuati dal calendario scolastico regionale tra il primo e l'ultimo giorno delle lezioni e ciò è di per sé sufficiente ad esonerare i docenti dall'obbligo di svolgere la prestazione lavorativa ed autorizza i dirigenti a considerarli in ferie senza necessità che venga presentata apposita richiesta” (Trib. Torino, sent. nn. 1387/2025, 2004/2025).
4 Il richiamo al principio, di derivazione unionale, per cui in nessun caso il lavoratore può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva (si vedano le sentenze CGUE del 6 novembre 2018, in cause riunite C-569/16 e C-570/16, Stadt in causa C-619/16, Per_1
in causa C-684/16, Max Persona_2 Persona_3 Controparte_4
), non è pertinente.
[...]
Infatti, nella fattispecie l'omessa liquidazione dell'indennità sostitutiva si correla non a una mancata richiesta di fruire delle ferie, ma alla fruizione delle stesse nei periodi di sospensione delle lezioni, come espressamente previsto dall'art. 1, co. 54, della l. 228/2012. Proprio il tenore letterale di quest'ultima disposizione induce a non condividere la conclusione raggiunta da Cass. 16715/2024, nella parte in cui afferma che “deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012”. Tale conclusione è, infatti, in diretto contrasto con la formulazione del comma 54. D'altra parte, è appena il caso di rilevare che la parte ricorrente non ha né allegato, né dimostrato, di avere lavorato ininterrottamente per l'intera durata dei contratti, e in particolare di aver prestato attività lavorativa nei giorni di sospensione delle lezioni, ma ha lamentato di non aver fruito “di alcun giorno di ferie volontario a sua disposizione”. Al riguardo, si rammenta che il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (v. fra le tante Cass. Sez. L, Sentenza n. 8521 del 27/04/2015, Sez. L, Sent. n. 26985 del 22/12/2009, Sez. L, Sent. n. 22751 del 03/12/2004, Sez. L, Sent. n. 12311 del 21/08/2003). Non ricorre, pertanto, la particolare esigenza di tutela sottesa alle pronunce della Corte di Giustizia, fondate sul rilievo che il godimento delle ferie è volto a consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro, anche nell'ottica di assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute, e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di relax e svago in cui dedicarsi a relazioni familiari e sociali, attività ricreative e simili. Ciò posto, va chiarito quale sia il significato da attribuire al riferimento dell'art. 1, comma 54 ai
“giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali” e a quello dell'art. 13 del CCNL 29/11/2007 ai “periodi di sospensione delle attività didattiche”. Come rilevato da parte della giurisprudenza di merito (v. Trib. Torino, sent. n. 1387/2025, le cui motivazioni si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.; in senso analogo v. anche Trib. Milano, sent. n. 2704/2025), “19. Nell'esercizio delle funzioni amministrative relative alla determinazione del calendario scolastico attribuite alla Regione dall'art. 138 comma 1 lett. d) del d.lvo n. 112/1998, ogni anno le Giunte Regionali emanano apposita delibera in cui, nel rispetto di varie indicazioni normative tra cui quella contenuta nell'art. 74 d.lvo n. 297/1994, individuano la
5 data di inizio e di termine delle lezioni nonché i periodi di sospensione delle stesse, che sono collocati principalmente in concomitanza delle festività nazionali obbligatorie definite dal
. 20. L'art. 74 citato, per quanto qui interessa, stabilisce “1. Nella scuola materna, CP_1 elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore, l'anno scolastico ha inizio il 1 settembre e termina il 31 agosto.
2. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità.
3. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni”. 21. Sulla scorta di tali previsioni, dunque, è possibile distinguere vari periodi rilevanti nella vita lavorativa del docente: l'”anno scolastico”, che va dall'1 settembre al 31 agosto;
il periodo in cui si svolgono le “attività didattiche”, che va dall'1 settembre al 30 giugno;
il periodo di sospensione delle attività didattiche, che va dall'1 luglio (salvo il protrarsi degli esami di maturità) al 31 agosto;
il periodo delle
“lezioni”, che va dalla data di inizio a quella del termine delle stesse scelte annualmente dalla Giunta Regionale (di solito, rispettivamente, tra il 10 e il 15 settembre e tra il 10 e il 15 giugno); i giorni di “sospensione delle lezioni” stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale, solitamente a raccordare tra loro le festività di Natale, Capodanno ed Epifania, nei giorni di carnevale, nei giorni intorno a Pasqua e in prossimità di altre festività, per creare eventuali “ponti” con le domeniche o altre festività”.
A fronte della specifica delimitazione del regime normativo appena ricostruito – in virtù del quale, ai sensi dell'art. 1, co. 54, i docenti “fruiscono” delle ferie, e possono conseguentemente essere considerati in ferie anche senza un'apposita richiesta – ai soli giorni di sospensione delle lezioni individuati dai calendari scolastici tra il primo giorno di lezione (solitamente collocato intorno al 10 settembre) e l'ultimo giorno di lezione (solitamente collocato intorno al 10 giugno), non possono esservi dubbi sul fatto che, a differenza dei “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”, i giorni dall'1 settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno non sono destinati alle ferie. Come ritenuto dalla citata giurisprudenza di merito, dunque, “74. Come ha sottolineato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 28587/2024 relativa al periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, d'altronde, ritenere i docenti automaticamente in ferie anche in detto periodo non terrebbe “in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico”. 75. Il fatto che si tratti di giorni che non sono destinati né alle lezioni, né alle ferie richiede qualche specifica riflessione. 76. Va innanzi tutto ricordato che l'attività del docente non si esaurisce nelle lezioni, in quanto comprende anche tutte le attività
“funzionali all'insegnamento”, individuali e collegiali, che le precedono e le seguono e che sono dettagliatamente individuate dall'art. 29 del CCNL 2006/2009 e che l'art. 74 destina allo svolgimento di tali attività l'intero periodo dall'1 settembre al 30 giugno: per alcune di esse, quelle collegiali di cui all'art. 29 comma 3 e quelle individuali di cui al comma 2 lett. c) (rapporti con le famiglie), la collocazione nel tempo richiede un coordinamento con altri soggetti e, salvo il ricorso a modalità “da remoto”, è necessaria la presenza fisica a scuola;
le altre, invece, possono essere svolte dal docente quando e dove preferisce. 77. Nei periodi delle lezioni, tali attività vengono poste in essere nella parte dell'orario di lavoro lasciata libera dalle lezioni, mentre dall'1 settembre
6 all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno l'intero orario di lavoro è dedicato ad esse. 78. In questi ultimi periodi, le attività in questione non sempre saturano l'orario di lavoro – è infatti possibile che le attività di cui all'art. 74 che è necessario svolgere nei primi giorni dell'anno scolastico e nel periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno non richiedano tutti i giorni che precedono l'inizio delle lezioni o che vanno dalla fine delle stesse fino al 30 giugno stesso - ma il docente è comunque ritenuto in servizio e retribuito per tutti i giorni ivi ricompresi. 79. In alcuni periodi, il docente viene espressamente tenuto a disposizione – ciò è previsto, in particolare, dalle ordinanze ministeriali relative agli esami di Stato, secondo cui il personale docente (ed anche dirigente) non utilizzato nelle operazioni di esame deve comunque rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno per eventuali sostituzioni – ma deve comunque ritenersi tale anche in mancanza di un'espressa previsione ogni qual volta, nei periodi diversi da quelli di lezione e di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico e destinati a ferie dall'art. 1 comma 54, abbia esaurito tutte le attività didattiche. […] 83. A differenza di quanto accade nei periodi che lo stesso legislatore destina a ferie, nei periodi in cui il docente è a disposizione, come evidenzia la citata sentenza n. 28587/2024 occupandosi del periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, la necessità della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico per ritenere che il docente è in ferie non costituisce un dato meramente formale
“perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”. 84. In estrema sintesi, nei periodi tra l'1 settembre e l'inizio delle lezioni e tra la fine di esse e il 30 giugno, il regime delle ferie per i docenti con contratto al 30 giugno come parte ricorrente risulta il seguente: i giorni ivi ricompresi non sono destinati a ferie da alcuna norma e, pertanto, possono essere imputati ad esse soltanto a fronte di specifica richiesta e relativa concessione da parte del dirigente scolastico, come avviene per il periodo in cui ci sono le lezioni” (Trib. Torino, sent. n. 1387/2025, cit.). Ne discende che, per il periodo compreso fra la fine delle lezioni e il 30 giugno, in mancanza di un'apposita richiesta e di un provvedimento autorizzativo del dirigente scolastico, il docente non può considerarsi in ferie, con la conseguenza che “ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro” (principio enunciato da Cass. Sez. L, Ordinanza n. 16715 del 17/06/2024 e dalla successiva Cass. Sez. L, Ordinanza n. 28587 del 06/11/2024). Occorre, ancora, considerare che i calendari regionali, che stabiliscono, in ossequio all'art. 74 d.lgs. 297/1994, la data di inizio e fine delle lezioni sono atti normativi, che il giudice può acquisire in giudizio (nella fattispecie rilevano le delibere della Giunta Regionale n. 267 del 01/06/2022 per l'a.s. 2022/23; n. 249 del 04/05/2023 per l'a.s. 2023/2024). Facendo applicazione dei principi enunciati al caso di specie, tenuto conto dell'assenza di prova
– gravante sull'istante – della prestazione di attività lavorativa nelle giornate di sospensione delle
7 lezioni nel corso dell'anno scolastico, e di prova – gravante sull'amministrazione – che nel periodo compreso fra la fine delle lezioni e il termine delle attività didattiche la parte ricorrente sia stata invitata a fruire delle ferie con espresso avvertimento che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità sostitutiva, la domanda risulterebbe fondata limitatamente alle giornate che residuano decurtando dalle ferie complessivamente maturate in ciascun anno scolastico i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici. Dal momento che i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici campani (pari a 19 gg. per gli aa.ss. 2022/23 e 2023/24) sono in numero superiore alle giornate di ferie maturate sulla base del conteggio formulato in ricorso, rimasto incontestato, il ricorso va respinto. Ricorrono gravi motivi, tenuto conto della novità delle questioni affrontate, dell'assenza di un orientamento univoco nella giurisprudenza di merito e delle ragioni della decisione, per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese. Benevento, 05/12/2025. Il Giudice
Dott.ssa NA RI
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.
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Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa NA RI, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. del 04/12/2025, nella causa iscritta al n. 2295 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025 TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
SALVATORE VINCENZINA, elettivamente domiciliate all'indirizzo di p.e.c.:
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RICORRENTE E
, in persona del rappresentato e difeso… Controparte_1 CP_2
RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente il 06/06/2025 la parte ricorrente ha convenuto in giudizio il al fine di sentire: “ Accertare e dichiarare il Controparte_1 diritto di parte ricorrente a percepire € 1.703,30 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e, conseguentemente, condannare il , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento della suddetta somma o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda”; con vittoria delle spese, da distrarsi. A sostegno della domanda ha esposto di essere un docente, di aver prestato servizio, negli aa.ss. 2022/23 e 2023/24, in virtù di contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche, di aver maturato giorni di ferie sulla base dei giorni di servizio effettivamente prestati, di aver goduto, nel corso dei suddetti anni scolastici, di 4 giorni nell'anno scolastico 2022/23 e 3 giorni nell'anno scolastico 2023/24 di ferie volontarie a sua disposizione e di non aver ricevuto il Cont pagamento dell'indennità per i giorni di ferie non fruiti, in quanto il aveva erroneamente considerato come giorni di ferie fruiti tutti quelli in cui non si svolgono le lezioni. Ha, pertanto, dedotto la violazione dell'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, da parte della normativa nazionale in tema di ferie del personale docente a tempo determinato.
Il , regolarmente convenuto, non si è costituito e ne va, pertanto, dichiarata la CP_1 contumacia. La docente ricorrente agisce per vedersi riconosciuta l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute negli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, invocando a sostegno della domanda la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Lecce in ordine all'art. 5 del d.l. 95/2012, ha affermato il principio per cui “L'articolo
1 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà” (CGUE, sent. 18 gennaio 2024 in causa C-218/22). Per dirimere la controversia, è opportuno preliminarmente dare conto dell'evoluzione della normativa disciplinante il godimento delle ferie nel comparto scuola, da parte del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato. Originariamente, le norme di riferimento erano contenute negli artt. 13 e 19 del CCNL del 29 novembre 2007. In particolare, ai sensi dell'art. 13, “1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. […] 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2. […] 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato”. L'art. 19, invece, con specifico riferimento al personale con contratto a tempo determinato prevedeva che “1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie
2 durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
Nella vigenza di tali disposizioni, dunque, il personale a termine non era obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione e, ove non avesse richiesto di goderne in tali periodi, poteva accedere alla cessazione del rapporto al pagamento dell'indennità sostitutiva. Nel 2012, nell'ambito della c.d. spending review, il legislatore ha introdotto un generale divieto di monetizzazione delle ferie non godute del personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (art. 5, comma 8 del d.l. 6/07/2012, n. 95, recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario). In coerenza con tale innovazione, è stata dettata, con la legge 24/12/2012, n. 228, una normativa specifica per il settore della scuola. La legge ha infatti previsto, all'art. 1, comma 54, che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Il successivo comma 55 ha escluso l'applicabilità del divieto di monetizzazione introdotto dall'art. 5, comma 8, del d.l. 95/2012 al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche,
“limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. Infine, il comma 56 ha sancito l'inderogabilità da parte della contrattazione collettiva delle precedenti disposizioni, e la disapplicazione dal 1° settembre 2013 delle clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate. Il successivo CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 si è limitato a sostituire l'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007 nel senso che “15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative”. Il CCNL 2019-2021 ha invece integralmente ridisciplinato la materia di ferie, permessi e assenze del personale assunto a tempo determinato (tra l'altro, espressamente abrogando l'art. 19 del CCNL 29/11/2007). L'art. 35 di detto CCNL ha, in particolare, previsto che “1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal CCNL per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico”. L'art. 38 ha invece confermato la sostituzione dell'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007 (e sul punto si segnala anche la dichiarazione congiunta n. 2: In relazione a quanto previsto all'art. 3 38 (Ferie) le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF-
Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell'8/10/2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall'art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012). Nel quadro normativo vigente, dunque, i docenti assunti a tempo determinato maturano ferie in proporzione al periodo di servizio prestato;
essi fruiscono delle ferie, esattamente come quelli assunti a tempo indeterminato, nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) – a prescindere, dunque, da qualsivoglia domanda;
qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione di tutte le ferie maturate, le stesse sono monetizzate alla cessazione del rapporto di lavoro, essendo detta monetizzazione consentita, in via eccezionale, nei limiti della differenza tra i giorni di ferie maturati e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.
L'art. 19, co. 2, del CCNL 2007 detta una disciplina contrastante con quella dell'art. 1, co. 54 e ss., della l. 228/2012, pertanto deve ritenersi disapplicato dall'1/09/2013 (v. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 14268 del 05/05/2022); esso è stato, in ogni caso, anche espressamente abrogato dal CCNL 2019-2021. Con l'eliminazione di tale norma, e l'introduzione dell'art. 1, comma 54, l. 228/2012, che fa uso dell'indicativo presente “fruisce”, a significare che non vi è spazio per alcuna discrezionalità nella scelta, fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni “nel corso dell'anno scolastico” diviene obbligatorio per il personale scolastico a tempo determinato, tanto è vero che le ferie non godute possono essere liquidate alla fine del rapporto nei limiti della differenza fra i giorni maturati e quelli in cui al docente era consentito goderne (in quanto i calendari scolastici prevedevano periodi di sospensione delle lezioni). Nel mutato quadro normativo, pertanto, non è utilmente invocabile il principio per cui
“diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine”, enunciato dalla S.C. con rifermento alle disposizioni contrattuali previgenti (v. Cass. 14268/2022, cit., che si è pronunciata, facendo applicazione proprio dell'art. 19, CCNL 2007, in merito a ferie maturate e non godute nell'a.s. 2012/13, così come le successive Cass. nn. 13440/2024 e 11968/2025). Risulta, viceversa, condivisibile la conclusione raggiunta da parte della giurisprudenza di merito, per cui “il regime delle ferie applicabile ratione temporis al caso di specie contiene la specifica destinazione a ferie dei giorni di sospensione delle lezioni individuati dal calendario scolastico regionale tra il primo e l'ultimo giorno delle lezioni e ciò è di per sé sufficiente ad esonerare i docenti dall'obbligo di svolgere la prestazione lavorativa ed autorizza i dirigenti a considerarli in ferie senza necessità che venga presentata apposita richiesta” (Trib. Torino, sent. nn. 1387/2025, 2004/2025).
4 Il richiamo al principio, di derivazione unionale, per cui in nessun caso il lavoratore può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva (si vedano le sentenze CGUE del 6 novembre 2018, in cause riunite C-569/16 e C-570/16, Stadt in causa C-619/16, Per_1
in causa C-684/16, Max Persona_2 Persona_3 Controparte_4
), non è pertinente.
[...]
Infatti, nella fattispecie l'omessa liquidazione dell'indennità sostitutiva si correla non a una mancata richiesta di fruire delle ferie, ma alla fruizione delle stesse nei periodi di sospensione delle lezioni, come espressamente previsto dall'art. 1, co. 54, della l. 228/2012. Proprio il tenore letterale di quest'ultima disposizione induce a non condividere la conclusione raggiunta da Cass. 16715/2024, nella parte in cui afferma che “deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012”. Tale conclusione è, infatti, in diretto contrasto con la formulazione del comma 54. D'altra parte, è appena il caso di rilevare che la parte ricorrente non ha né allegato, né dimostrato, di avere lavorato ininterrottamente per l'intera durata dei contratti, e in particolare di aver prestato attività lavorativa nei giorni di sospensione delle lezioni, ma ha lamentato di non aver fruito “di alcun giorno di ferie volontario a sua disposizione”. Al riguardo, si rammenta che il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (v. fra le tante Cass. Sez. L, Sentenza n. 8521 del 27/04/2015, Sez. L, Sent. n. 26985 del 22/12/2009, Sez. L, Sent. n. 22751 del 03/12/2004, Sez. L, Sent. n. 12311 del 21/08/2003). Non ricorre, pertanto, la particolare esigenza di tutela sottesa alle pronunce della Corte di Giustizia, fondate sul rilievo che il godimento delle ferie è volto a consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro, anche nell'ottica di assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute, e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di relax e svago in cui dedicarsi a relazioni familiari e sociali, attività ricreative e simili. Ciò posto, va chiarito quale sia il significato da attribuire al riferimento dell'art. 1, comma 54 ai
“giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali” e a quello dell'art. 13 del CCNL 29/11/2007 ai “periodi di sospensione delle attività didattiche”. Come rilevato da parte della giurisprudenza di merito (v. Trib. Torino, sent. n. 1387/2025, le cui motivazioni si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.; in senso analogo v. anche Trib. Milano, sent. n. 2704/2025), “19. Nell'esercizio delle funzioni amministrative relative alla determinazione del calendario scolastico attribuite alla Regione dall'art. 138 comma 1 lett. d) del d.lvo n. 112/1998, ogni anno le Giunte Regionali emanano apposita delibera in cui, nel rispetto di varie indicazioni normative tra cui quella contenuta nell'art. 74 d.lvo n. 297/1994, individuano la
5 data di inizio e di termine delle lezioni nonché i periodi di sospensione delle stesse, che sono collocati principalmente in concomitanza delle festività nazionali obbligatorie definite dal
. 20. L'art. 74 citato, per quanto qui interessa, stabilisce “1. Nella scuola materna, CP_1 elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore, l'anno scolastico ha inizio il 1 settembre e termina il 31 agosto.
2. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità.
3. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni”. 21. Sulla scorta di tali previsioni, dunque, è possibile distinguere vari periodi rilevanti nella vita lavorativa del docente: l'”anno scolastico”, che va dall'1 settembre al 31 agosto;
il periodo in cui si svolgono le “attività didattiche”, che va dall'1 settembre al 30 giugno;
il periodo di sospensione delle attività didattiche, che va dall'1 luglio (salvo il protrarsi degli esami di maturità) al 31 agosto;
il periodo delle
“lezioni”, che va dalla data di inizio a quella del termine delle stesse scelte annualmente dalla Giunta Regionale (di solito, rispettivamente, tra il 10 e il 15 settembre e tra il 10 e il 15 giugno); i giorni di “sospensione delle lezioni” stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale, solitamente a raccordare tra loro le festività di Natale, Capodanno ed Epifania, nei giorni di carnevale, nei giorni intorno a Pasqua e in prossimità di altre festività, per creare eventuali “ponti” con le domeniche o altre festività”.
A fronte della specifica delimitazione del regime normativo appena ricostruito – in virtù del quale, ai sensi dell'art. 1, co. 54, i docenti “fruiscono” delle ferie, e possono conseguentemente essere considerati in ferie anche senza un'apposita richiesta – ai soli giorni di sospensione delle lezioni individuati dai calendari scolastici tra il primo giorno di lezione (solitamente collocato intorno al 10 settembre) e l'ultimo giorno di lezione (solitamente collocato intorno al 10 giugno), non possono esservi dubbi sul fatto che, a differenza dei “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”, i giorni dall'1 settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno non sono destinati alle ferie. Come ritenuto dalla citata giurisprudenza di merito, dunque, “74. Come ha sottolineato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 28587/2024 relativa al periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, d'altronde, ritenere i docenti automaticamente in ferie anche in detto periodo non terrebbe “in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico”. 75. Il fatto che si tratti di giorni che non sono destinati né alle lezioni, né alle ferie richiede qualche specifica riflessione. 76. Va innanzi tutto ricordato che l'attività del docente non si esaurisce nelle lezioni, in quanto comprende anche tutte le attività
“funzionali all'insegnamento”, individuali e collegiali, che le precedono e le seguono e che sono dettagliatamente individuate dall'art. 29 del CCNL 2006/2009 e che l'art. 74 destina allo svolgimento di tali attività l'intero periodo dall'1 settembre al 30 giugno: per alcune di esse, quelle collegiali di cui all'art. 29 comma 3 e quelle individuali di cui al comma 2 lett. c) (rapporti con le famiglie), la collocazione nel tempo richiede un coordinamento con altri soggetti e, salvo il ricorso a modalità “da remoto”, è necessaria la presenza fisica a scuola;
le altre, invece, possono essere svolte dal docente quando e dove preferisce. 77. Nei periodi delle lezioni, tali attività vengono poste in essere nella parte dell'orario di lavoro lasciata libera dalle lezioni, mentre dall'1 settembre
6 all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno l'intero orario di lavoro è dedicato ad esse. 78. In questi ultimi periodi, le attività in questione non sempre saturano l'orario di lavoro – è infatti possibile che le attività di cui all'art. 74 che è necessario svolgere nei primi giorni dell'anno scolastico e nel periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno non richiedano tutti i giorni che precedono l'inizio delle lezioni o che vanno dalla fine delle stesse fino al 30 giugno stesso - ma il docente è comunque ritenuto in servizio e retribuito per tutti i giorni ivi ricompresi. 79. In alcuni periodi, il docente viene espressamente tenuto a disposizione – ciò è previsto, in particolare, dalle ordinanze ministeriali relative agli esami di Stato, secondo cui il personale docente (ed anche dirigente) non utilizzato nelle operazioni di esame deve comunque rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno per eventuali sostituzioni – ma deve comunque ritenersi tale anche in mancanza di un'espressa previsione ogni qual volta, nei periodi diversi da quelli di lezione e di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico e destinati a ferie dall'art. 1 comma 54, abbia esaurito tutte le attività didattiche. […] 83. A differenza di quanto accade nei periodi che lo stesso legislatore destina a ferie, nei periodi in cui il docente è a disposizione, come evidenzia la citata sentenza n. 28587/2024 occupandosi del periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, la necessità della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico per ritenere che il docente è in ferie non costituisce un dato meramente formale
“perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”. 84. In estrema sintesi, nei periodi tra l'1 settembre e l'inizio delle lezioni e tra la fine di esse e il 30 giugno, il regime delle ferie per i docenti con contratto al 30 giugno come parte ricorrente risulta il seguente: i giorni ivi ricompresi non sono destinati a ferie da alcuna norma e, pertanto, possono essere imputati ad esse soltanto a fronte di specifica richiesta e relativa concessione da parte del dirigente scolastico, come avviene per il periodo in cui ci sono le lezioni” (Trib. Torino, sent. n. 1387/2025, cit.). Ne discende che, per il periodo compreso fra la fine delle lezioni e il 30 giugno, in mancanza di un'apposita richiesta e di un provvedimento autorizzativo del dirigente scolastico, il docente non può considerarsi in ferie, con la conseguenza che “ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro” (principio enunciato da Cass. Sez. L, Ordinanza n. 16715 del 17/06/2024 e dalla successiva Cass. Sez. L, Ordinanza n. 28587 del 06/11/2024). Occorre, ancora, considerare che i calendari regionali, che stabiliscono, in ossequio all'art. 74 d.lgs. 297/1994, la data di inizio e fine delle lezioni sono atti normativi, che il giudice può acquisire in giudizio (nella fattispecie rilevano le delibere della Giunta Regionale n. 267 del 01/06/2022 per l'a.s. 2022/23; n. 249 del 04/05/2023 per l'a.s. 2023/2024). Facendo applicazione dei principi enunciati al caso di specie, tenuto conto dell'assenza di prova
– gravante sull'istante – della prestazione di attività lavorativa nelle giornate di sospensione delle
7 lezioni nel corso dell'anno scolastico, e di prova – gravante sull'amministrazione – che nel periodo compreso fra la fine delle lezioni e il termine delle attività didattiche la parte ricorrente sia stata invitata a fruire delle ferie con espresso avvertimento che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità sostitutiva, la domanda risulterebbe fondata limitatamente alle giornate che residuano decurtando dalle ferie complessivamente maturate in ciascun anno scolastico i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici. Dal momento che i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici campani (pari a 19 gg. per gli aa.ss. 2022/23 e 2023/24) sono in numero superiore alle giornate di ferie maturate sulla base del conteggio formulato in ricorso, rimasto incontestato, il ricorso va respinto. Ricorrono gravi motivi, tenuto conto della novità delle questioni affrontate, dell'assenza di un orientamento univoco nella giurisprudenza di merito e delle ragioni della decisione, per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese. Benevento, 05/12/2025. Il Giudice
Dott.ssa NA RI
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.
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