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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 05/11/2025, n. 3127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3127 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
R.G. 1455/2024
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE TERZA, in persona dei magistrati:
Dott. Luca Boccuni Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Consigliere
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
EJ DA appellante e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
rappresentante e difese ex lege
[...] dall'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA appellati oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata
Immigrazione, n. 2354/024 del 16.5.2024, pubblicata in data 8.7.2024- diniego permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 19.1. D. Lgs. n. 286/98
conclusioni di parte appellante: In via d'urgenza e cautelare: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
riconoscere all'appellante un permesso di soggiorno in attesa della definizione del presente giudizio d'impugnazione al fine di evitare un rimpatrio forzoso con grave pericolo per il signor , nonché consentirgli la possibilità di Pt_1 formalizzare le proposte lavorative ricevute che in carenza di permesso di soggiorno sarebbero vanificate. Nel merito: In via principale: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2354/2024, emessa dal Tribunale di Venezia, Sezione Civile, Giudice Relatore Vincenzo Ciliberti, nell'ambito del giudizio N.R.G. 4696/3023, pubblicata il 08/07/2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “a) dichiarare l'inesistenza, nullità, o comunque provvedere ad annullare il provvedimento di rigetto adottato dalla Questura di in data 08.02.2023 e notificato al ricorrente in data CP_1
15.03.2023 e tutti gli atti successivi e conseguenti;
b) conseguentemente concedere un permesso di soggiorno per protezione speciale. disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. In subordine: dichiarare il diritto dell'appellante al riconoscimento della protezione speciale e per l'effetto dichiarare l'obbligo della Questura convenuta di rilasciare all'appellante il relativo titolo di soggiorno. In ulteriore subordine: accertare e dichiarare la sussistenza, in capo al signor , dei requisiti di inespellibilità di cui Pt_2 all'art. 19 D. Lgs. 286/98, e per l'effetto annullare il provvedimento di diniego della e della Questura di e annullare la sentenza impugnata. Controparte_2 CP_1
In via istruttoria: Si chiede di ammettere la nuova documentazione presentata in quanto necessaria ai fini della decisione e precedentemente non disponibile per impossibilità oggettive. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
Conclusioni di parte appellata: “respingere tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto da parte appellante con conseguente conferma della sentenza del Tribunale di Venezia
n. 3254/2024. Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio”
FATTO
1.Il giudizio di primo grado
1.1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dell'08/02/2023, notificato il
15/03/2023, della Questura di che ha rigettato la sua domanda di CP_1 riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale (presentata il
31/08/2022), sulla base di un parere negativo reso in data 12/10/2022 dalla pag. 2/9 di Controparte_2
CP_1
1.2. Il ricorrente lamentava, in primo luogo, che la , in sede di Controparte_2 emanazione del parere, non ha tenuto in debita considerazione il suo inserimento sociale, con particolare riferimento alla situazione della figlia minorenne, la quale “… risulta, inoltre, ben integrata a scuola…e un eventuale rimpatrio potrebbe comportare…un danno effettivo concreto, percepibile ed obiettivamente grave, in considerazione dell'età del legame con i nonni e coi i compagni di classe”; in secondo luogo, rappresenta il pericolo di sottoposizione all'arruolamento forzato o all'arresto per renitenza in caso di rimpatrio in Russia.
1.3. Il si è costituito in giudizio, ricostruendo il percorso Controparte_1 migratorio del ricorrente, entrato “in Italia in data 15.10.2021 dalla frontiera aerea di
Orio al Serio (BG), come attestato dal timbro d'ingresso apposto sul suo passaporto n.
, munito di visto d'ingresso per motivi di “turismo”, rilasciato Numero_1 dall'Ambasciata di Grecia a Mosca con validità 90 giorni”, ossia “fino al 15.01.2022”,
e trattenutosi in Italia senza averne titolo, depositando soltanto in data 31/08/22
“un'istanza di permesso di soggiorno per motivi di “protezione speciale“, ex art. 19 comma 1.2 D.Lgs. 286/98”, per sé, per la moglie e per la figlia (comparsa di costituzione pag. 1 ss) e sottolineando come “l'invasione dell'Ucraina da parte della
Russia è intervenuta in data 24.02.2022, ovvero quando il cittadino straniero non era già più titolato al soggiorno in Italia, essendo il suo visto scaduto il 15.01.2022”
(comparsa di costituzione pag. 3).
1.4. Il Tribunale, con la sentenza oggi impugnata, ha rigettato il ricorso in quanto le circostanze allegate non consentivano di ritenere operante il divieto di espulsione ai sensi dell'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 286/1998, ratione temporis in vigore.
1.5. Osservava il giudice di primo grado come il ricorrente si fosse stabilito in Italia con la famiglia in via definitiva, abusando di un titolo di soggiorno che non gli consentiva la permanenza illimitata sul territorio nazionale e ponendo lo Stato dinanzi al fatto compiuto della sua presenza sul territorio nazionale;
tale condizione giuridica, diversa da quella del setteld migrant, sarebbe contraria all'ordinamento interno, poiché
pag. 3/9 eluderebbe la disciplina dell'ingresso nel territorio dello Stato ai sensi del d.lgs.
286/1998.
1.6. Rilevava altresì il giudice a quo come l'allontanamento dal suolo nazionale che ne derivava non poteva ritenersi contrario alla Costituzione, in quanto derivante dall'applicazione di normativa rispondente all'interesse dello Stato al controllo sul fenomeno migratorio, nè contrario agli obblighi sovranazionali, in particolare dell'art. 8
CEDU, nei quali non si rinverrebbe la tutela incondizionata della permanenza dello straniero sul territorio nazionale.
1.7. Infine la fattispecie concreta oggetto di giudizio presentava tratti di eccezionalità ostativi all'espulsione, in assenza di prova di una integrazione lavorativa del soggetto.
2. Il giudizio di secondo grado.
2.1. L'appellante censura la decisione sopra indicata deducendo, quale profilo di doglianza: Violazione e falsa applicazione art. 19 comma 1.2 D.Lgs. 286/98. Erronea valutazione delle prove e travisamento dei fatti. Contraddittorietà della motivazione.
2.1.1. Ribadisce come la territoriale avesse espresso parere negativo CP_2 ancorato esclusivamente al motivo che il richiedente non aveva dimostrato un percorso di integrazione attivo, un lavoro e non parlava la lingua italiana, circostanze parzialmente non veritiere con riferimento alla conoscenza della lingua italiana ed alla sua integrazione.
2.1.2. A riprova della sua integrazione, ribadisce di aver allegato e documentato in primo grado la frequenza di un corso di italiano, l'iscrizione della figlia minore Per_1
presso l'Istituto Comprensivo “Floreste Malfer” scuola secondaria di I grado –
[...]
Garda – “Pisanello” per gli anni 2022/2023 e 2023/2024 e dal punto di vista lavorativo, di aver ottenuto varie proposte lavorative, rinnovate più volte ma che, per ovvi motivi, restano subordinate all'ottenimento di un regolare titolo di soggiorno.
2.1.3 Secondo l'appellante, appare provata non solo l'integrazione del sig. e della Pt_1 sua famiglia sul territorio nazionale ma anche il preminente interesse alla tutela della vita privata e familiare, tenendo conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'appellante, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'assenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. pag. 4/9 2.1.4. Oltre a ciò, il Tribunale non avrebbe valutato quanto sostenuto da parte ricorrente nella memoria del 13.2.2024, e cioè che in base all'art. 19 T.U.I. un permesso per protezione speciale può essere accordato principalmente per tutti quei casi in cui “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”.
2.1.5. Evidenzia che, alla luce del perpetrarsi del conflitto in Ucraina, il ricorrente rischierebbe di essere sottoposto ad un arruolamento forzato o arrestato per renitenza qualora facesse ritorno al paese di origine, alla luce della legislazione russa.
La causa, previo rigetto dell'istanza ex art. 283 c.p.c., è stata rimessa in decisione all'udienza del 13.10.2025, tenuta in modalità trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
DIRITTO
1.L'Appello è fondato per i motivi che seguono.
1.1 Il ricorrente ha presentato domanda per il rilascio del permesso per protezione speciale in data 31.8.2022.
1.1.2. La fattispecie va regolamentata ratione temporis sulla base del testo dell'art. 19,
c. 1 e 1.1., D. Lgs n. 286/98, in vigore prima delle modifiche introdotto con il D.L. n.
20/2023, convertito in legge 5 maggio 2023, n. 50.
1.1.3. La disposizione, in tale formulazione, prevede che:“
1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro
Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto pag. 5/9 anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.
Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine”.
1.1.4. La previsione sopra citata, sia con il richiamo all'art. 5, c.6, D. lgs n. 286/98, relativo agli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato, sia con riferimento espresso alla tutela della vita privata e familiare, quale causa ostativa all'espulsione, ha dato espressa attuazione all'art. 8 CEDU, il quale prevede che: “Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui”.
1.1.5. Ritiene altresì il Collegio come, sebbene la Corte Edu e la Corte Costituzionale, nell'elaborare i parametri alla stregua dei quali applicare i concetti di vita privata e familiare, abbiano regolamentato per lo più casi di settled migrants, vale a dire persone straniere originariamente regolari le quali hanno successivamente perso il diritto di residenza, talvolta il medesimo orientamento è stato applicato a migranti, come nel caso di specie, giunti da poco nel paese membro (C. Cost., nn. 88/2023; 172/2012; 202/2013)
e non “già regolari”.
pag. 6/9 1.1.6. Ritiene la Corte che l'art. 8 CEDU rappresenta per l'ordinamento nazionale il limite al potere dello Stato, a prescindere dalla condizione soggettiva del richiedente e la protezione speciale, nella versione ratione temporis in vigore, integra una tutela atipica legata al rispetto dei diritti umani e delle convenzioni internazionali e segnatamente della CEDU, in particolare con riferimento alla tutela della vita privata e familiare, con rilevanza diretta a parametri vincolati esulanti il giudizio di comparazione con il Paese
d'origine (cfr. Cass. n.n. 8400/2023;781/2019;15362/2015).
2.La protezione offerta dall'art. 8 CEDU è stata interpretata dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (Cass. n. 24413/2021, paragrafi 41 e 42) con riferimento all'intera rete di relazioni che il soggetto richiedente si è costruito in Italia: relazioni familiari, ma anche affettive e sociali, e naturalmente relazioni lavorative e più genericamente economiche.
2.1. Indicatori rilevanti per l'accertamento di un elevato ed effettivo livello di integrazione sociale sono la conoscenza della lingua italiana, la titolarità di un rapporto di lavoro, di un rapporto locatizio, la frequenza di un corso scolastico, la presenza di figli che frequentino asili o scuole (cfr. Cass. nn. 19815/2022; 8373/2022; 7938/2022;
23571/2022), considerato altresì che deve essere data autonoma valenza al diritto alla vita privata (cfr. Cass. 8724/2023) ed alla vita familiare (cfr. Cass. 30736/2023) e che è sufficiente il ricorrere di una delle due situazioni giuridiche soggettive per ottenere tutela ai sensi dell'art. 19, c.1.1., D. Lgs. n. 286/98.
2.2. Ritiene il Collegio come nel caso di specie il ricorrente abbia dimostrato sia il suo radicamento sociale in Italia che la sussistenza del vincolo familiare.
Invero risulta che:
- il ricorrente ha fatto ingresso in Italia, con famiglia a seguito, valendosi di un visto turistico, di validità trimestrale il 15.10.2021 (doc. 1 fasc. resistente);
- allo scadere della validità di questo titolo di soggiorno è rimasto sul territorio nazionale assieme alla famiglia prendendo in locazione l'anno successivo un immobile sito in Garda (VR), ove risulta attualmente residente;
- la madre del richiedente, rimasta vedova, risiede in Italia da 13 anni ed è coniugata con un cittadino italiano;
- la sorella del richiedente risiede in Italia ad ha una figlia (docc. 5 e 6); pag. 7/9 - nel frattempo, la figlia minore ha iniziato a frequentare le scuole pubbliche negli anni scolastici 2022/2023 (doc. 11 fascicolo attoreo) e 2023/2024 (doc. 2 allegato alla memoria dd. 13.2.2024);
- è stata provata la frequenza di un corso di apprendimento della lingua italiana da parte del ricorrente (doc. 1 allegato alla memoria dd. 13.2.2024);
3. Le circostanze allegate consentono di ritenere operante il divieto di espulsione ai sensi dell'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 286/1998.
3.1. Tutta la famiglia del ricorrente (madre, sorella, coniuge e figlia) si trova in Italia;
inoltre è stata provata un'effettiva integrazione sociale con la dimostrazione della frequenza scolastica della figlia minore, di un corso di italiano da parte del richiedente, di un effettivo rapporto di locazione di immobile ad uso residenziale.
3.2.Deve pertanto accertarsi il diritto dell'appellante al rilascio di un permesso per protezione speciale da parte del Questore cui vengono trasmessi gli atti ai sensi dell'art. 19, c.1.2., D. Lgs n. 286/98.
3.3.Ogni altra questione è assorbita.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo il
DM. 55/2024 e succ. mod., con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Venezia
Sezione Specializzata Immigrazione, n. 2354/024 del 16.5.2024, pubblicata in data
8.7.2024, così provvede;
1. accerta il diritto di , nato in Russia il [...], ad [...] il Parte_1 rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, c.1.2., D. Lgs. n. 286/98;
2. manda gli atti alla Questura di per le determinazioni di competenza;
CP_1
3. condanna le parti appellate al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore dell'appellante, spese liquidate in €3.473,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE TERZA, in data 20/10/2025.
pag. 8/9 Il Consigliere estensore
Dott.ssa Silvia Franzoso
pag. 9/9
Il Presidente
Dott. Luca Boccuni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
R.G. 1455/2024
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE TERZA, in persona dei magistrati:
Dott. Luca Boccuni Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Consigliere
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
EJ DA appellante e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
rappresentante e difese ex lege
[...] dall'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA appellati oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata
Immigrazione, n. 2354/024 del 16.5.2024, pubblicata in data 8.7.2024- diniego permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 19.1. D. Lgs. n. 286/98
conclusioni di parte appellante: In via d'urgenza e cautelare: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
riconoscere all'appellante un permesso di soggiorno in attesa della definizione del presente giudizio d'impugnazione al fine di evitare un rimpatrio forzoso con grave pericolo per il signor , nonché consentirgli la possibilità di Pt_1 formalizzare le proposte lavorative ricevute che in carenza di permesso di soggiorno sarebbero vanificate. Nel merito: In via principale: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2354/2024, emessa dal Tribunale di Venezia, Sezione Civile, Giudice Relatore Vincenzo Ciliberti, nell'ambito del giudizio N.R.G. 4696/3023, pubblicata il 08/07/2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “a) dichiarare l'inesistenza, nullità, o comunque provvedere ad annullare il provvedimento di rigetto adottato dalla Questura di in data 08.02.2023 e notificato al ricorrente in data CP_1
15.03.2023 e tutti gli atti successivi e conseguenti;
b) conseguentemente concedere un permesso di soggiorno per protezione speciale. disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. In subordine: dichiarare il diritto dell'appellante al riconoscimento della protezione speciale e per l'effetto dichiarare l'obbligo della Questura convenuta di rilasciare all'appellante il relativo titolo di soggiorno. In ulteriore subordine: accertare e dichiarare la sussistenza, in capo al signor , dei requisiti di inespellibilità di cui Pt_2 all'art. 19 D. Lgs. 286/98, e per l'effetto annullare il provvedimento di diniego della e della Questura di e annullare la sentenza impugnata. Controparte_2 CP_1
In via istruttoria: Si chiede di ammettere la nuova documentazione presentata in quanto necessaria ai fini della decisione e precedentemente non disponibile per impossibilità oggettive. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
Conclusioni di parte appellata: “respingere tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto da parte appellante con conseguente conferma della sentenza del Tribunale di Venezia
n. 3254/2024. Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio”
FATTO
1.Il giudizio di primo grado
1.1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dell'08/02/2023, notificato il
15/03/2023, della Questura di che ha rigettato la sua domanda di CP_1 riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale (presentata il
31/08/2022), sulla base di un parere negativo reso in data 12/10/2022 dalla pag. 2/9 di Controparte_2
CP_1
1.2. Il ricorrente lamentava, in primo luogo, che la , in sede di Controparte_2 emanazione del parere, non ha tenuto in debita considerazione il suo inserimento sociale, con particolare riferimento alla situazione della figlia minorenne, la quale “… risulta, inoltre, ben integrata a scuola…e un eventuale rimpatrio potrebbe comportare…un danno effettivo concreto, percepibile ed obiettivamente grave, in considerazione dell'età del legame con i nonni e coi i compagni di classe”; in secondo luogo, rappresenta il pericolo di sottoposizione all'arruolamento forzato o all'arresto per renitenza in caso di rimpatrio in Russia.
1.3. Il si è costituito in giudizio, ricostruendo il percorso Controparte_1 migratorio del ricorrente, entrato “in Italia in data 15.10.2021 dalla frontiera aerea di
Orio al Serio (BG), come attestato dal timbro d'ingresso apposto sul suo passaporto n.
, munito di visto d'ingresso per motivi di “turismo”, rilasciato Numero_1 dall'Ambasciata di Grecia a Mosca con validità 90 giorni”, ossia “fino al 15.01.2022”,
e trattenutosi in Italia senza averne titolo, depositando soltanto in data 31/08/22
“un'istanza di permesso di soggiorno per motivi di “protezione speciale“, ex art. 19 comma 1.2 D.Lgs. 286/98”, per sé, per la moglie e per la figlia (comparsa di costituzione pag. 1 ss) e sottolineando come “l'invasione dell'Ucraina da parte della
Russia è intervenuta in data 24.02.2022, ovvero quando il cittadino straniero non era già più titolato al soggiorno in Italia, essendo il suo visto scaduto il 15.01.2022”
(comparsa di costituzione pag. 3).
1.4. Il Tribunale, con la sentenza oggi impugnata, ha rigettato il ricorso in quanto le circostanze allegate non consentivano di ritenere operante il divieto di espulsione ai sensi dell'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 286/1998, ratione temporis in vigore.
1.5. Osservava il giudice di primo grado come il ricorrente si fosse stabilito in Italia con la famiglia in via definitiva, abusando di un titolo di soggiorno che non gli consentiva la permanenza illimitata sul territorio nazionale e ponendo lo Stato dinanzi al fatto compiuto della sua presenza sul territorio nazionale;
tale condizione giuridica, diversa da quella del setteld migrant, sarebbe contraria all'ordinamento interno, poiché
pag. 3/9 eluderebbe la disciplina dell'ingresso nel territorio dello Stato ai sensi del d.lgs.
286/1998.
1.6. Rilevava altresì il giudice a quo come l'allontanamento dal suolo nazionale che ne derivava non poteva ritenersi contrario alla Costituzione, in quanto derivante dall'applicazione di normativa rispondente all'interesse dello Stato al controllo sul fenomeno migratorio, nè contrario agli obblighi sovranazionali, in particolare dell'art. 8
CEDU, nei quali non si rinverrebbe la tutela incondizionata della permanenza dello straniero sul territorio nazionale.
1.7. Infine la fattispecie concreta oggetto di giudizio presentava tratti di eccezionalità ostativi all'espulsione, in assenza di prova di una integrazione lavorativa del soggetto.
2. Il giudizio di secondo grado.
2.1. L'appellante censura la decisione sopra indicata deducendo, quale profilo di doglianza: Violazione e falsa applicazione art. 19 comma 1.2 D.Lgs. 286/98. Erronea valutazione delle prove e travisamento dei fatti. Contraddittorietà della motivazione.
2.1.1. Ribadisce come la territoriale avesse espresso parere negativo CP_2 ancorato esclusivamente al motivo che il richiedente non aveva dimostrato un percorso di integrazione attivo, un lavoro e non parlava la lingua italiana, circostanze parzialmente non veritiere con riferimento alla conoscenza della lingua italiana ed alla sua integrazione.
2.1.2. A riprova della sua integrazione, ribadisce di aver allegato e documentato in primo grado la frequenza di un corso di italiano, l'iscrizione della figlia minore Per_1
presso l'Istituto Comprensivo “Floreste Malfer” scuola secondaria di I grado –
[...]
Garda – “Pisanello” per gli anni 2022/2023 e 2023/2024 e dal punto di vista lavorativo, di aver ottenuto varie proposte lavorative, rinnovate più volte ma che, per ovvi motivi, restano subordinate all'ottenimento di un regolare titolo di soggiorno.
2.1.3 Secondo l'appellante, appare provata non solo l'integrazione del sig. e della Pt_1 sua famiglia sul territorio nazionale ma anche il preminente interesse alla tutela della vita privata e familiare, tenendo conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'appellante, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'assenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. pag. 4/9 2.1.4. Oltre a ciò, il Tribunale non avrebbe valutato quanto sostenuto da parte ricorrente nella memoria del 13.2.2024, e cioè che in base all'art. 19 T.U.I. un permesso per protezione speciale può essere accordato principalmente per tutti quei casi in cui “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”.
2.1.5. Evidenzia che, alla luce del perpetrarsi del conflitto in Ucraina, il ricorrente rischierebbe di essere sottoposto ad un arruolamento forzato o arrestato per renitenza qualora facesse ritorno al paese di origine, alla luce della legislazione russa.
La causa, previo rigetto dell'istanza ex art. 283 c.p.c., è stata rimessa in decisione all'udienza del 13.10.2025, tenuta in modalità trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
DIRITTO
1.L'Appello è fondato per i motivi che seguono.
1.1 Il ricorrente ha presentato domanda per il rilascio del permesso per protezione speciale in data 31.8.2022.
1.1.2. La fattispecie va regolamentata ratione temporis sulla base del testo dell'art. 19,
c. 1 e 1.1., D. Lgs n. 286/98, in vigore prima delle modifiche introdotto con il D.L. n.
20/2023, convertito in legge 5 maggio 2023, n. 50.
1.1.3. La disposizione, in tale formulazione, prevede che:“
1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro
Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto pag. 5/9 anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.
Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine”.
1.1.4. La previsione sopra citata, sia con il richiamo all'art. 5, c.6, D. lgs n. 286/98, relativo agli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato, sia con riferimento espresso alla tutela della vita privata e familiare, quale causa ostativa all'espulsione, ha dato espressa attuazione all'art. 8 CEDU, il quale prevede che: “Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui”.
1.1.5. Ritiene altresì il Collegio come, sebbene la Corte Edu e la Corte Costituzionale, nell'elaborare i parametri alla stregua dei quali applicare i concetti di vita privata e familiare, abbiano regolamentato per lo più casi di settled migrants, vale a dire persone straniere originariamente regolari le quali hanno successivamente perso il diritto di residenza, talvolta il medesimo orientamento è stato applicato a migranti, come nel caso di specie, giunti da poco nel paese membro (C. Cost., nn. 88/2023; 172/2012; 202/2013)
e non “già regolari”.
pag. 6/9 1.1.6. Ritiene la Corte che l'art. 8 CEDU rappresenta per l'ordinamento nazionale il limite al potere dello Stato, a prescindere dalla condizione soggettiva del richiedente e la protezione speciale, nella versione ratione temporis in vigore, integra una tutela atipica legata al rispetto dei diritti umani e delle convenzioni internazionali e segnatamente della CEDU, in particolare con riferimento alla tutela della vita privata e familiare, con rilevanza diretta a parametri vincolati esulanti il giudizio di comparazione con il Paese
d'origine (cfr. Cass. n.n. 8400/2023;781/2019;15362/2015).
2.La protezione offerta dall'art. 8 CEDU è stata interpretata dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (Cass. n. 24413/2021, paragrafi 41 e 42) con riferimento all'intera rete di relazioni che il soggetto richiedente si è costruito in Italia: relazioni familiari, ma anche affettive e sociali, e naturalmente relazioni lavorative e più genericamente economiche.
2.1. Indicatori rilevanti per l'accertamento di un elevato ed effettivo livello di integrazione sociale sono la conoscenza della lingua italiana, la titolarità di un rapporto di lavoro, di un rapporto locatizio, la frequenza di un corso scolastico, la presenza di figli che frequentino asili o scuole (cfr. Cass. nn. 19815/2022; 8373/2022; 7938/2022;
23571/2022), considerato altresì che deve essere data autonoma valenza al diritto alla vita privata (cfr. Cass. 8724/2023) ed alla vita familiare (cfr. Cass. 30736/2023) e che è sufficiente il ricorrere di una delle due situazioni giuridiche soggettive per ottenere tutela ai sensi dell'art. 19, c.1.1., D. Lgs. n. 286/98.
2.2. Ritiene il Collegio come nel caso di specie il ricorrente abbia dimostrato sia il suo radicamento sociale in Italia che la sussistenza del vincolo familiare.
Invero risulta che:
- il ricorrente ha fatto ingresso in Italia, con famiglia a seguito, valendosi di un visto turistico, di validità trimestrale il 15.10.2021 (doc. 1 fasc. resistente);
- allo scadere della validità di questo titolo di soggiorno è rimasto sul territorio nazionale assieme alla famiglia prendendo in locazione l'anno successivo un immobile sito in Garda (VR), ove risulta attualmente residente;
- la madre del richiedente, rimasta vedova, risiede in Italia da 13 anni ed è coniugata con un cittadino italiano;
- la sorella del richiedente risiede in Italia ad ha una figlia (docc. 5 e 6); pag. 7/9 - nel frattempo, la figlia minore ha iniziato a frequentare le scuole pubbliche negli anni scolastici 2022/2023 (doc. 11 fascicolo attoreo) e 2023/2024 (doc. 2 allegato alla memoria dd. 13.2.2024);
- è stata provata la frequenza di un corso di apprendimento della lingua italiana da parte del ricorrente (doc. 1 allegato alla memoria dd. 13.2.2024);
3. Le circostanze allegate consentono di ritenere operante il divieto di espulsione ai sensi dell'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 286/1998.
3.1. Tutta la famiglia del ricorrente (madre, sorella, coniuge e figlia) si trova in Italia;
inoltre è stata provata un'effettiva integrazione sociale con la dimostrazione della frequenza scolastica della figlia minore, di un corso di italiano da parte del richiedente, di un effettivo rapporto di locazione di immobile ad uso residenziale.
3.2.Deve pertanto accertarsi il diritto dell'appellante al rilascio di un permesso per protezione speciale da parte del Questore cui vengono trasmessi gli atti ai sensi dell'art. 19, c.1.2., D. Lgs n. 286/98.
3.3.Ogni altra questione è assorbita.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo il
DM. 55/2024 e succ. mod., con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Venezia
Sezione Specializzata Immigrazione, n. 2354/024 del 16.5.2024, pubblicata in data
8.7.2024, così provvede;
1. accerta il diritto di , nato in Russia il [...], ad [...] il Parte_1 rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, c.1.2., D. Lgs. n. 286/98;
2. manda gli atti alla Questura di per le determinazioni di competenza;
CP_1
3. condanna le parti appellate al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore dell'appellante, spese liquidate in €3.473,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE TERZA, in data 20/10/2025.
pag. 8/9 Il Consigliere estensore
Dott.ssa Silvia Franzoso
pag. 9/9
Il Presidente
Dott. Luca Boccuni