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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 12/03/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 12/03/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 12/03/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato _1
MISSERE RAFFAELE, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente
contro
, rappresentato e difeso dall'avvocato Controparte_1
BIANCO FRANCESCO, nel cui studio ha eletto domicilio resistente
oggetto: risarcimento danni infortunio sul lavoro
1
Con ricorso depositato il 03/06/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, fratello di , ha dedotto che: - il giorno Persona_1
21/07/2017 , intento ad espletare la propria Pt_1 Persona_1 attività lavorativa alle dipendenze di , presso l'azienda Controparte_1 agricola “Vivaio Residence Garden” in agro di Ostuni, alle 09.40 circa, subiva un infortunio che ne ha causato il decesso;
- che per detto infortunio il datore di lavoro era stato rinviato a giudizio penale per omessa vigilanza e per non aver messo a disposizione del lavoratore attrezzatura idonea a svolgere in sicurezza le propri mansioni, giudizio conclusosi, a seguito di patteggiamento dell'imputato, con sentenza di condanna ad un anno e 4 mesi di reclusione;
- che la morte conseguente all'infortunio causato dalla condotta illecita del aveva CP_2 provocato all'odierno ricorrente una lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti, sconforto e sconvolgimento totale della propria vita e delle più semplici abitudini quotidiane di cui il de cuius era parte importante e fondamentale. Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha concluso per la condanna di parte resistente al pagamento dell'importo di € 80.000,00 a titolo di risarcimento dei danni da perdita parentale subiti a causa del decesso del proprio congiunto, oltre al risarcimento di tutti gli altri ulteriori danni diretti ed indiretti patiti.. Costituitasi in giudizio parte resistente ha eccepito preliminarmente la nullità del ricorso perché generico e l'infondatezza della pretesa risarcitoria, deducendo che il sinistro de quo si era verificato per comportamento abnorme del lavoratore e concludendo, pertanto, per il rigetto del ricorso. Istruita la causa con l'espletamento della prova testimoniale, all'odierna udienza di discussione, sulle conclusioni delle parti come riportate in atti, essa viene decisa con la presente sentenza contestuale.
*********** Il ricorso risulta fondato nei limiti che seguono. Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità del ricorso per violazione dell'art. 414, n.4, c.p.c.. Invero, come precisato dalla Suprema Corte affinché sia ravvisabile tale vizio per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, “non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto — che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione — sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto
2 non possa apprestare una compiuta difesa” (Cassazione civile, sez. VI, 08/02/2011, n. 3126; in senso conforme cfr. Cass. 16 gennaio 2007 n. 820). Nel caso di specie parte ricorrente ha rappresentato sufficienti indicazioni in fatto e deduzioni in diritto idonee a consentire l'esercizio del diritto di difesa di parte resistente, la quale, infatti, ha sollevato eccezioni e svolto argomenti ostativi anche nel merito sin dal suo primo scritto difensivo. Inoltre parte istante, nel richiamare gli atti del procedimento penale, ha rappresentato gli elementi dai quali possa essere desunta la responsabilità del convenuto nella causazione del danno lamentato. Nello specifico il ricorrente ha dedotto la sussistenza della responsabilità di parte convenuta, assumendo che l'infortunio per cui è causa ed il conseguente decesso del proprio congiunto sia stato eziologicamente collegato all'inosservanza, da parte del datore di lavoro, di tutte le misure necessarie affinché l'attività lavorativa non pregiudicasse la salute del lavoratore. Giova rammentare che l'art. 2087 c.c. - che è norma di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni e ipotesi non espressamente considerate dal legislatore - impone al datore di lavoro di tutelare l'integrità psico-fisica dei dipendenti con l'adozione e il mantenimento, non solo di misure del tipo igienico sanitario o antinfortunistico, ma anche di misure atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla lesione alla loro integrità, nell'ambiente di lavoro e in costanza di esso;
e ciò anche in relazione ad eventi non coperti dalla tutela antinfortunistica di cui al d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124. Infatti, secondo l'ormai fermo indirizzo della giurisprudenza di legittimità, "la responsabilità del datore di lavoro di cui all'art. 2087 cod. civ. è di natura contrattuale, per cui ai fini del relativo accertamento, incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro - una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze - l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo. Pertanto, il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro, seppure non debba provare la colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dall'art. 1218 c.c., è pur sempre onerato della prova del fatto costituente l'inadempimento e del nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno" (cass., sez. lav., 15
3 luglio 2014 n. 16149; cass., sez. lav., 29 gennaio 2013, n. 2038; cass., sez. lav., 19 luglio 2007, n.16003). Ne discende che il carattere contrattuale dell'illecito e l'operatività della presunzione di colpa stabilita dall'art. 1218 c.c. non escludono che la responsabilità ai sensi dell'art. 2087 c.c. (che non configura un caso di responsabilità oggettiva) in tanto possa essere affermata in quanto sussista una lesione del bene tutelato che derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento, imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche. Pertanto, la verificazione del sinistro non è di per sé sufficiente ad addossare al datore di lavoro l'onere probatorio di avere adottato ogni sorta di misura idonea ad evitare l'evento; tale prova liberatoria presuppone, infatti, la dimostrazione, da parte del lavoratore, sia del danno subito, che del rapporto di causalità fra la mancata adozione di determinate misure di sicurezza (specifiche o generiche) e il danno predetto. In tali termini, ancora, è stato ribadito che “… … il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro, seppure non debba provare la colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dall'art. 1218 cod. civ. è pur sempre onerato, in base al principio generale affermato da Cass. S.U. 30 ottobre 2001, n. 13533, della prova del fatto costituente l'inadempimento e del nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno (cfr. Cass. 19 luglio 2007, n. 16003). Infatti, soltanto una volta provato l'inadempimento consistente nell'inesatta esecuzione della prestazione di sicurezza nonché la correlazione fra tale inadempimento ed il danno, la prova che tutto era stato approntato ai fini dell'osservanza del precetto dell'art. 2087 cod. civ. e che gli esiti dannosi erano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile deve essere fornita dal datore di lavoro" (v. Cass. 8 maggio 2007, n. 10441). La prova liberatoria a carico del datore di lavoro va, poi, generalmente correlata alla quantificazione della diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle misure di sicurezza, imponendosi, di norma, allo stesso l'onere di provare l'adozione di comportamenti specifici i quali, ancorché non risultino dettati dalla legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli "standard" di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe (Cass. 24 febbraio 2006, n. 4148; id. 25 maggio 2006, n. 12445; 24 luglio 2006, n. 16881; 27 luglio 2010, n. 17547). (Cass., sez.lav., 22 ottobre 2013 – 22 gennaio 2014, n.1312;cass., sez. lav., 19 giugno 2020, n. 12041). Nella fattispecie in esame, all'esito dell'istruttoria espletata, deve ritenersi sufficientemente provata la dinamica del sinistro occorso al
4 lavoratore, deceduto secondo le modalità e le circostanze di tempo e di luogo esposte in ricorso, circostanze non contestate da parte resistente. Deve ritenersi altresì provata la sussistenza del nesso di causalità tra il sinistro ed il decesso del lavoratore, tra l'altro accertato dal consulente nominato nel procedimento penale che ha affermato tanto l'adeguatezza delle cure offerte dai sanitari, tanto la continuità causale del decesso con l'infortunio. Invero, nell'informativa sull'attività di indagine del 22.7.2017, si legge “l'area dove era da poco avvenuta la tragedia si presentava come un'area sterrata sulla quale si verificava la presenza di un mezzo da lavoro, in particolare di un carrello elevatore che risultava riverso sulla pavimentazione sterrata sul lato destro dello stesso (…) il corpo, in particolare il capo del lavoratore, dopo il rovesciamento del mezzo era rimasto incastrato tra il piantone metallico posteriore destro e la pavimentazione sterrata (…) sul lato sinistro in relazione al veicolo coinvolto si è verificata la presenza di un cumulo di terra. Sulla parte più esterna (lato destro del cumulo) si è verificata traccia dello pneumatico del veicolo coinvolto nell'evento. Tale circostanza lascia dedurre che il mezzo potrebbe essere passato con lo pneumatico anteriore sinistro sul suddetto cumulo di terra che avrebbe sbilanciato il veicolo, spostandone il baricentro e provocandone il ribaltamento sul lato destro… …” (all. 28 fascicolo di parte ricorrente). Rileva inoltre a dimostrazione della responsabilità del datore di lavoro il verbale di ispezione e di prescrizione emesso dal Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, con il quale si contestavano al datore di lavoro: “ … … a) l'art. 71 comma 4 del d.lgs. 81/08 che prevede che il datore di lavoro prenda le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui al precedente articolo 70 e siano corredate da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione, in quanto il carrello elevatore non risultava conforme ai richiamati requisiti generali di sicurezza…poiché la cintura di sicurezza del mezzo risultava corrosa e non funzionante nel dispositivo di chiusura;
inoltre non veniva prodotto il manuale di uso e manutenzione, necessario anche per utilizzare in sicurezza il carrello elevatore e non venivano eseguite le manutenzioni periodiche previste;
b) l'art. 71 co.7 lett. a) del d.lgs. 81/08, in quanto dalla documentazione acquisita, il lavoratore deceduto non risultava abilitato all'uso dei carrelli elevatori” (all.22 fascicolo di parte ricorrente). Inoltre, a corroborare la responsabilità del datore di lavoro nella causazione dell'evento vi sono le inequivocabili emergenze processuali del giudizio penale. Invero, costituisce un rilevante elemento di prova la circostanza che il procedimento penale incardinato nei confronti dell'odierno resistente,
5 per il reato di cui all'art. 589 commi 1 e 2 c.p. sia stato definito con sentenza di patteggiamento (all. 27 fascicolo di parte ricorrente). Per l'utilizzo di queste ultime quale elemento di prova nel presente giudizio, deve affrontarsi la questione relativa alla valutabilità in sede civile della sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti e, più in generale, delle risultanze delle indagini preliminari acquisite nell'ambito di un procedimento penale. Ebbene, in caso di infortunio sul lavoro, la sentenza di patteggiamento intervenuta in sede penale vale quale elemento di prova, della responsabilità datoriale, nel processo civile teso all'ottenimento del risarcimento del danno conseguente al sinistro (vedasi da ultimo Cass., ordinanza n. 3643 del 07.02.2019; Cass., n. 5897/20). Difatti, la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. costituisce un importante elemento probatorio per il giudice civile, dal momento che la richiesta di patteggiamento dell'imputato implica pur sempre il riconoscimento del fatto-reato (Cass. – Sentenza 15 giugno 2020, n. 11545). In senso conforme un recente condivisibile indirizzo giurisprudenziale ha precisato che “Quanto alla rilevanza della sentenza di patteggiamento, questa Corte ha già affermato (Sez. U, Sentenza n. 17289 del 31/07/2006, Rv. 591413 - 01) che la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. Pertanto la sentenza di applicazione di pena patteggiata, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza, esonera la controparte dall'onere della prova. Si è per altro verso rilevato (Sez. 3, Sentenza n. 20170 del 30/07/2018, Rv. 650182 - 01) che la sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo, invece, un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili (art. 444 c.p.p.). (Cass., sez. lav., 10.1.2023 n. 375) Ciò precisato, dalla documentazione prodotta in atti (ed in particolare dalla informativa sull'attività di indagine del 22.7.2017 e dal verbale di ispezione e di prescrizione emesso dal Servizio di Prevenzione
6 e Sicurezza Ambienti di Lavoro) emerge che, il giorno dell'infortunio, il fratello del ricorrente, per l'espletamento delle proprie mansioni, era alla guida del muletto di marca tedesca con la cintura di sicurezza CP_3 non funzionante e senza aver eseguito il corso di formazione teorico – pratico per i lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori. Da tutti gli elementi sopra esposti può ritenersi sufficientemente provato che il datore di lavoro non abbia fornito al lavoratore strumenti idonei ad espletare la propria attività lavorativa in sicurezza e non abbia adottato alcuna precauzione ed alcun controllo per la tutela dell'integrità fisica del proprio dipendente.
Ciò premesso, in relazione al nesso di causalità, occorre evidenziare che il giudice, nel valutare la c.d. causalità omissiva, deve verificare che l'evento non si sarebbe verificato se l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, con esclusione di fattori alternativi, ed il relativo accertamento deve essere condotto attraverso un giudizio
“controfattuale”, ponendo al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato (v. tra le più recenti, Cass. n. 2085 del 2012). Pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie emerge che se fossero state adottate le opportune cautele l'evento dannoso non si sarebbe verificato. A ciò si aggiunga che parte resistente non ha nel presente giudizio allegato circostanze astrattamente idonee a potere ritenere interrotto il nesso causale. Deve conseguentemente ritenersi provata la sussistenza del nesso causale necessario ai fini del risarcimento del danno parentale patito dal ricorrente a seguito del decesso del fratello, che si è tradotto in uno stravolgimento delle proprie abitudini di vita con ripercussioni sul proprio stato psico-fisico. Pertanto, ritiene l'odierno Giudicante che al ricorrente debba essere certamente riconosciuto il danno da perdita del rapporto parentale, genericamente ricompreso nella più ampia voce di danno non patrimoniale ex art.2059 c.c. Secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cassazione civile sez. VI, 24/03/2021, n.8218), in tema di danno da perdita di un congiunto non appartenente al “nucleo familiare ristretto”, la convivenza non è condicio sine qua non per poter accedere al risarcimento, rappresentando, invece, un elemento probatorio utile per dimostrare, insieme ad altri elementi, l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo - presupposto dell' an debeatur - nonché per determinare il quantum debeatur. Ed invero, in caso di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la prova della convivenza non può essere l'unico parametro per accogliere o negare una richiesta risarcitoria: infatti nel mutato contesto sociale attuale non può prescindersi dalla valutazione delle concrete
7 abitudini e modalità di vita dei componenti della famiglia, sulla base delle quali ben potrà essere ammesso al risarcimento anche il parente non convivente o il congiunto non legato da vincolo di sangue con il danneggiato, purché costoro riescano a provare un rapporto giuridicamente rilevante. Ne consegue che nel caso in cui all'illecito consegua la perdita definitiva del rapporto parentale, il familiare superstite non convivente ha diritto alla liquidazione del danno non patrimoniale subìto, sempre che alleghi e provi tutti gli elementi costitutivi del danno e, quindi, l'esistenza di rapporti costanti e caratterizzati da reciproco affetto e solidarietà con il familiare non-convivente defunto mentre sulla controparte graverà la prova contraria. In tal senso l'istruttoria espletata ha offerto idonei elementi probatori a sostegno della tesi del ricorrente. Dalle dichiarazioni dei testi escussi, emerge che quest'ultimo, in conseguenza della perdita del fratello, ha patito un dolore incolmabile che si è tradotto in uno stravolgimento delle proprie abitudini di vita con ripercussioni sul proprio stato psico fisico. Il teste ha dichiarato: “ … … sono amico Testimone_1 del sig. e molto spesso mi è capitato di stare con _1 lui. In molte occasioni, tipo in spiaggia o in campagna, abbiamo trascorso giornate insieme alla famiglia del sig. e _1 del di lui fratello, poi scomparso. Per quel che so io solevano trascorrere molto tempo insieme … …preciso di aver visto il _1 in conseguenza della morte del di lui fratello, stare malissimo e questo per un bel po' di tempo, all'incirca un anno … …”. Il teste amico del ricorrente, confermando quanto Tes_2 dedotto in ricorso sul rapporto tra quest'ultimo e il fratello deceduto, ha riferito. “ … … in molte occasioni, soprattutto d'estate, è capitato di stare insieme a cena con le famiglie di entrambi presso la campagna del OR … … Posso dire che i due fratelli erano molto uniti e _1 le famiglie anche. Infatti i figli dei due fratelli erano molto spesso insieme
… … preciso che il OR non era più lo stesso di _1 prima. Anche oggi non lo vedo stare come prima della morte del fratello. Anche dopo la morte del fratello io ho visto spesso _1 anche perché in estate abitiamo in campagna di fronte … …”. Di contro parte resistente non ha fornito alcuna prova contraria sul punto. Ai fini della liquidazione del danno, si deve richiamare la sentenza della Corte di Cassazione n. 9010/2022 (nei medesimi termini Cass. n. 10579 del 21/04/2021 e Cass 2021 n. 33005) in base al quale "in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del
8 rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella". In applicazione delle tabelle adottate dal Tribunale di Roma, il ricorrente ha diritto a ricevere la somma di euro 76.654,01, tenuto conto dell'età della vittima e del danneggiato all'epoca dei fatti, del rapporto di parentela esistente e dell'assenza di convivenza. Di contro deve essere disattesa la domanda di risarcimento per gli ulteriori danni diretti ed indiretti patiti, essendo stata la stessa formulata in modo generico, priva di allegazioni in ordine a specifiche circostanze fattuali dalle quali desumere la fondatezza di tale pretesa e non avendo l'istante prodotto alcuna prova documentale da cui evincere l'esistenza di tali presunte voci di danno. Per le ragioni e nei limiti che precedono il ricorso merita accoglimento, con conseguente condanna di parte resistente al pagamento, del complessivo importo di euro 76.654,01, oltre accessori come per legge. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in considerazione del valore del decisum e dell'attività concretamente svolta.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 03/06/2022 da nei confronti di , _1 Controparte_4 così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro 76.654,01, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 6.699,00 oltre iva, cap e rimborso forfettario come per legge. Brindisi, 12/03/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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