Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/06/2025, n. 2114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2114 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R. G. 10463/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 10463 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
codice fiscale , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato MICHELE CIPRIANI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'avvocato ANNALISA GORDIGIANI in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. verbale di udienza dell'11/06/2025):
“Le parti concludono congiuntamente nei seguenti termini:
1
1259/2010, chiedono la pronuncia della separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni:
Per_
- disporre che il figlio minore resti affidato ad entrambi i genitori in via condivisa, con collocazione prevalente presso la madre;
- salvi migliori accordi, il padre potrà frequentare il figlio fine settimana alternati dal sabato ore 10,00 fino alla domenica ore 18,30, oltre a due giorni infrasettimanali con NO (in difetto di diverso accordo, martedì e giovedì), nella settimana il cui weekend è di competenza materna, e un giorno infrasettimanale con NO (in difetto di diverso accordo, il giovedì) nella settimana il cui weekend è di competenza paterna;
il figlio trascorrerà poi con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, in un periodo che le parti dovranno concordare entro il 30 giugno di ogni anno;
metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno tra i genitori il periodo dal 23 al 30 dicembre con il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno la Pasqua tra i genitori;
- porre a carico di con effetto a decorrere dal mese in cui la madre si sarà Parte_1 trasferita a vivere in un immobile in locazione, l'obbligo di corrispondere ad CP_1
l'importo mensile di € 300,00, soggetto a rivalutazione annuale Istat, a titolo di
[...]
contributo al mantenimento ordinario del figlio, da versare entro il giorno 20 di ogni mese;
finché la madre non si sarà trasferita ad abitare in un immobile in locazione, il padre continuerà a versare l'assegno di € 200,00 mensili;
- prevedere che percepisca integralmente l'assegno unico per il figlio;
CP_1
- porre a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie per il figlio, rinviando alle Linee guida CNF dell'anno 2017 per la loro regolamentazione;
- spese di lite compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare, secondo la Parte_1
legislazione albanese, lo scioglimento del matrimonio contratto con , CP_1
la quale si è costituita in giudizio chiedendo la pronuncia di separazione.
2 1. Si deve preliminarmente affermare la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano a pronunciare sulle domande dei coniugi, ancorché gli stessi abbiano cittadinanza straniera, giacché la vita matrimoniale si è svolta prevalentemente in Italia, dove le parti vivono dall'anno 2019.
2. Nel merito, premesso che nella fattispecie in esame opera la legge italiana quale legge del luogo di residenza dei coniugi, si osserva che sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi.
I coniugi comparsi, infatti, hanno dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, sono separati di fatto già da più di tre anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, e hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così una raggiunta consapevolezza della crisi matrimoniale in atto.
3. La separazione può essere dichiarata alle condizioni previste dalle parti, in quanto
Per_ non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse del figlio minore nato il
02/10/2019, il quale continuerà a vivere con la madre, mantenendo un rapporto continuativo anche con il padre.
Inoltre, le previsioni economiche risultano congrue e dirette a garantire al figlio un adeguato mantenimento, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, per come esse emergono dagli atti.
L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
4. Deve infine precisarsi che, in difetto di dedotta e comprovata trascrizione dell'atto di matrimonio presso l'ufficio anagrafe dello Stato italiano, non è possibile ordinare l'annotazione della presente pronuncia, essendo stato il matrimonio celebrato in
Albania.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi n. a Ramice Parte_1
(Albania), il 07/04/1985, e , n. a Ramice (Albania), il 25/04/1996 CP_1
(matrimonio contratto a Brataj (Albania) il 27/02/2019, non trascritto in Italia);
- dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti;
3 - compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 12 giugno 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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