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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 01/10/2025, n. 1658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1658 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3756/2020 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 1.10.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 3756/2020 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
, Parte_1
c.f. , in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Foggia P.IVA_1 alla via Zezza n. 2, presso lo studio dell'avv. Francesco Paolo Patano, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE OPPONENTE -
CONTRO
c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
l.r.p.t., elettivamente domiciliato in barletta alla via Dei Greci n. 23, presso lo studio dell'avv. Quintino Lobello, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE OPPOSTA –
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 1.7.2020,
[...]
, costituitasi entro il termine di Parte_1 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
cui all'art. 165 c.p.c. (cfr. Cass. civ. n. 849/2000 e Cass. civ. n. 1663/2016), ha proposto tempestivamente opposizione avverso il d.i. n. 739/2020, notificato in data 22.5.2020, chiedendo di revocare l'ingiunzione per essere l'avversa pretesa infondata.
costituendosi, oltre a chiedere la concessione Controparte_1 della provvisoria esecuzione, ha domandato di rigettare l'avversa opposizione e di confermare il decreto ingiuntivo.
Concessa la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il giudizio è stato rinviato con provvedimento reso dallo scrivente magistrato – subentrato nella titolarità del presente fascicolo in fase decisoria, dal 30.11.2022, in virtù del decreto del Presidente del
Tribunale n. 121/2022 – per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c..
Il decreto ingiuntivo è stato emesso per l'importo di € 23.730,15, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo dovuto per la fornitura idrica, in virtù di contratto di somministrazione (doc. 1 costituzione) ed in virtù di fatture, tutti depositate in atti e riepilogate nell' Estratto Conto n.
100140627120191114 al 14/11/2019, di cui al doc. 10 allegato alla costituzione, nonché estratto autentico delle scritture contabili.
Tale completa produzione documentale vale a superare l'eccezione, sollevata da parte opponente, relativa alla carenza probatoria della pretesa monitoria.
Infatti, il creditore deve provare il contratto e le scadenza, dovendo solo allegare l'altrui inadempimento (Cass. civ. n. 13533/2001) e, nel caso in esame, vi è prova sia del contratto sia delle scadenze dei pagamenti, indicati nelle fatture.
In atti, non vi sono quindi solo le fatture ma anche il contratto, che vale da piena prova, ed anche gli estratti autentici notarili delle scritture contabili, che anche fungono da prova tra imprenditori ex art. 2710 cod. civ.
Inoltre, le fatture sono state portate a conoscenza del debitore, il quale non le ha contestate ma, anzi, ha anche domandato, con comunicazione del
Proc. n. 3756/2020 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 2 a 5 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
26.4.2016, una dilazione di pagamento rispetto alla somma di € 20.699,21
(doc. 23 costituzione), così riconoscendo il debito ed interrompendo la prescrizione.
Nemmeno le eccezioni di prescrizione quinquennale e biennale sono fondate.
L'opponente ha eccepito la prescrizione quinquennale rispetto alla fattura n.
6544, dell'importo di € 20.699,21, deducendo che tale debito proviene da una precedente debitoria relativa al contratto n. 1228, già intestato a ER
.
[...]
Dagli atti risulta che, con la cessazione del precedente contratto, la pregressa debitoria è stata trasferita sull'attale utenza, per stessa richiesta di parte opponente, per cui è stata emessa la fattura in contestazione, con scadenza al 20.07.2015, data di inizio del decorso della prescrizione
Risulta poi che la prescrizione è stata interrotta dalla richiesta di parte opponente di dilazione di pagamento risalente al 26.4.2016, dell'importo di
€ 23.255,80, comprensivo anche dell'importo di € 20.699,21, di cui alla fattura in contestazione e di altre fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo.
Alla data della notifica del decreto ingiuntivo (2020), quindi, la prescrizione quinquennale non era ancora decorsa.
Vale specificare che la richiesta di dilazione di pagamento, con conseguente interruzione del termina di prescrizione, ha riguardato tutte le fatture poste a fondamento dell'ingiunzione, salve le sole fatture n. 3686 e 9016, che tuttavia risalgono rispettivamente all'agosto del 2016 ed al marzo del 2017, onde – al momento della notifica dell'ingiunzione – il termine quinquennale non era decorso per nessuna delle fatture azionate.
L'opponente, inoltre, ha eccepito anche la prescrizione biennale dei crediti ingiunti.
La prescrizione biennale per le utenze di acqua, luce e gas è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge 205/2017 art. 1, comma quarto), che ha ridotto il termine da cinque a due anni, ma è entrata in vigore in momenti diversi per ciascun settore: dal 1° marzo 2018 per la luce, dal 1° gennaio
Proc. n. 3756/2020 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 3 a 5 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
2019 per il gas e dal 1° gennaio 2020 per l'acqua. La norma si applica alle bollette emesse dopo tali date e permette agli utenti di eccepire la prescrizione per importi relativi a consumi più vecchi di due anni, con la possibilità di non pagarli.
Nessuno dei crediti ingiunti, tuttavia, risulta successivo al gennaio 2020.
Tutti i crediti risalgono agil anni 2015, 2016 e 2017, per cui si applica il termine quinquennale di prescrizione.
Sempre con riferimento alla fattura n. 0000115001876544 del 18.6.2015
l'opponente ha poi dedotto, ma non provato, che l'importo deriva da verifiche del contatore mai effettuate.
Ancora, risulta infondata la difesa secondo cui le fatture dell'agosto del 2016
e del marzo del 2017 risalgono ad un periodo successivo alla risoluzione del contratto, nel quale quindi non poteva essere erogata alcuna energia elettrica. L'osservazione è priva di fondamento perché le fatture sono state emesse per interessi moratori e non per erogazione di acqua.
Ne deriva, quindi, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Al rigetto dell'opposizione, in virtù dei principi di soccombenza e causalità
(Cfr. Cass. Sez. Un. n. 32061/2022), segue la condanna dell'opponente, siccome soccombente, al rimborso, in favore dell'opposta, delle spese di lite, anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ. n.
2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n. 14198/2022), secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, oltre agli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co.
2 D.M. 55 del 2014, con riferimento alle fasi del giudizio svolte, ai valori minimi per l'esiguità delle questioni giuridiche (art. 4 D.M. cit.), ed in relazione al valore del de decisum non superiore ad € 26.000,00 (art. 5 co.
5 e 6 D.M. cit.).
P . Q . M .
Il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
Proc. n. 3756/2020 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 4 a 5 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
A. in accoglimento della domanda monitoria, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
739/2020;
B. condanna l'opponente, al rimborso in favore dell'opposta, delle spese di lite del presente giudizio, pari all'importo di € 2.540,00, dovuti a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15% sull'importo del solo compenso.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
Proc. n. 3756/2020 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 1.10.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 3756/2020 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
, Parte_1
c.f. , in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Foggia P.IVA_1 alla via Zezza n. 2, presso lo studio dell'avv. Francesco Paolo Patano, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE OPPONENTE -
CONTRO
c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
l.r.p.t., elettivamente domiciliato in barletta alla via Dei Greci n. 23, presso lo studio dell'avv. Quintino Lobello, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE OPPOSTA –
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 1.7.2020,
[...]
, costituitasi entro il termine di Parte_1 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
cui all'art. 165 c.p.c. (cfr. Cass. civ. n. 849/2000 e Cass. civ. n. 1663/2016), ha proposto tempestivamente opposizione avverso il d.i. n. 739/2020, notificato in data 22.5.2020, chiedendo di revocare l'ingiunzione per essere l'avversa pretesa infondata.
costituendosi, oltre a chiedere la concessione Controparte_1 della provvisoria esecuzione, ha domandato di rigettare l'avversa opposizione e di confermare il decreto ingiuntivo.
Concessa la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il giudizio è stato rinviato con provvedimento reso dallo scrivente magistrato – subentrato nella titolarità del presente fascicolo in fase decisoria, dal 30.11.2022, in virtù del decreto del Presidente del
Tribunale n. 121/2022 – per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c..
Il decreto ingiuntivo è stato emesso per l'importo di € 23.730,15, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo dovuto per la fornitura idrica, in virtù di contratto di somministrazione (doc. 1 costituzione) ed in virtù di fatture, tutti depositate in atti e riepilogate nell' Estratto Conto n.
100140627120191114 al 14/11/2019, di cui al doc. 10 allegato alla costituzione, nonché estratto autentico delle scritture contabili.
Tale completa produzione documentale vale a superare l'eccezione, sollevata da parte opponente, relativa alla carenza probatoria della pretesa monitoria.
Infatti, il creditore deve provare il contratto e le scadenza, dovendo solo allegare l'altrui inadempimento (Cass. civ. n. 13533/2001) e, nel caso in esame, vi è prova sia del contratto sia delle scadenze dei pagamenti, indicati nelle fatture.
In atti, non vi sono quindi solo le fatture ma anche il contratto, che vale da piena prova, ed anche gli estratti autentici notarili delle scritture contabili, che anche fungono da prova tra imprenditori ex art. 2710 cod. civ.
Inoltre, le fatture sono state portate a conoscenza del debitore, il quale non le ha contestate ma, anzi, ha anche domandato, con comunicazione del
Proc. n. 3756/2020 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 2 a 5 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
26.4.2016, una dilazione di pagamento rispetto alla somma di € 20.699,21
(doc. 23 costituzione), così riconoscendo il debito ed interrompendo la prescrizione.
Nemmeno le eccezioni di prescrizione quinquennale e biennale sono fondate.
L'opponente ha eccepito la prescrizione quinquennale rispetto alla fattura n.
6544, dell'importo di € 20.699,21, deducendo che tale debito proviene da una precedente debitoria relativa al contratto n. 1228, già intestato a ER
.
[...]
Dagli atti risulta che, con la cessazione del precedente contratto, la pregressa debitoria è stata trasferita sull'attale utenza, per stessa richiesta di parte opponente, per cui è stata emessa la fattura in contestazione, con scadenza al 20.07.2015, data di inizio del decorso della prescrizione
Risulta poi che la prescrizione è stata interrotta dalla richiesta di parte opponente di dilazione di pagamento risalente al 26.4.2016, dell'importo di
€ 23.255,80, comprensivo anche dell'importo di € 20.699,21, di cui alla fattura in contestazione e di altre fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo.
Alla data della notifica del decreto ingiuntivo (2020), quindi, la prescrizione quinquennale non era ancora decorsa.
Vale specificare che la richiesta di dilazione di pagamento, con conseguente interruzione del termina di prescrizione, ha riguardato tutte le fatture poste a fondamento dell'ingiunzione, salve le sole fatture n. 3686 e 9016, che tuttavia risalgono rispettivamente all'agosto del 2016 ed al marzo del 2017, onde – al momento della notifica dell'ingiunzione – il termine quinquennale non era decorso per nessuna delle fatture azionate.
L'opponente, inoltre, ha eccepito anche la prescrizione biennale dei crediti ingiunti.
La prescrizione biennale per le utenze di acqua, luce e gas è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge 205/2017 art. 1, comma quarto), che ha ridotto il termine da cinque a due anni, ma è entrata in vigore in momenti diversi per ciascun settore: dal 1° marzo 2018 per la luce, dal 1° gennaio
Proc. n. 3756/2020 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 3 a 5 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
2019 per il gas e dal 1° gennaio 2020 per l'acqua. La norma si applica alle bollette emesse dopo tali date e permette agli utenti di eccepire la prescrizione per importi relativi a consumi più vecchi di due anni, con la possibilità di non pagarli.
Nessuno dei crediti ingiunti, tuttavia, risulta successivo al gennaio 2020.
Tutti i crediti risalgono agil anni 2015, 2016 e 2017, per cui si applica il termine quinquennale di prescrizione.
Sempre con riferimento alla fattura n. 0000115001876544 del 18.6.2015
l'opponente ha poi dedotto, ma non provato, che l'importo deriva da verifiche del contatore mai effettuate.
Ancora, risulta infondata la difesa secondo cui le fatture dell'agosto del 2016
e del marzo del 2017 risalgono ad un periodo successivo alla risoluzione del contratto, nel quale quindi non poteva essere erogata alcuna energia elettrica. L'osservazione è priva di fondamento perché le fatture sono state emesse per interessi moratori e non per erogazione di acqua.
Ne deriva, quindi, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Al rigetto dell'opposizione, in virtù dei principi di soccombenza e causalità
(Cfr. Cass. Sez. Un. n. 32061/2022), segue la condanna dell'opponente, siccome soccombente, al rimborso, in favore dell'opposta, delle spese di lite, anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ. n.
2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n. 14198/2022), secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, oltre agli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co.
2 D.M. 55 del 2014, con riferimento alle fasi del giudizio svolte, ai valori minimi per l'esiguità delle questioni giuridiche (art. 4 D.M. cit.), ed in relazione al valore del de decisum non superiore ad € 26.000,00 (art. 5 co.
5 e 6 D.M. cit.).
P . Q . M .
Il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
Proc. n. 3756/2020 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 4 a 5 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
A. in accoglimento della domanda monitoria, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
739/2020;
B. condanna l'opponente, al rimborso in favore dell'opposta, delle spese di lite del presente giudizio, pari all'importo di € 2.540,00, dovuti a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15% sull'importo del solo compenso.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
Proc. n. 3756/2020 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 5 a 5