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Sentenza 30 agosto 2025
Sentenza 30 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 30/08/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 173/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI UDINE
Il Tribunale, 1^ Sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
▪ dott. Fabio Luongo Presidente rel.
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE Giudice
▪ dott.ssa Elisabetta SARTOR Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 173/2025, promossa con ricorso ex art. 473-bis.40 cod. proc. civ. depositato il 24.1.2025
DA
(Cod. Fisc. , con proc. dom. Parte_1 C.F._1
l'avv. Ilaria Martinis, giusta mandato unito al ricorso mediante strumenti informatici;
- ricorrente-
CONTRO
(Cod. Fisc. ), con proc. dom. l'avv. CP_1 C.F._2
Mariagrazia Masala), in forza della separata procura alle liti depositata all'interno del fascicolo telematico;
- resistente -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine;
- intervenuto - pagina 1 di 8 OGGETTO: regolamentazione dei rapporti giuridici fra genitori e figli nati da coppia non coniugata.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI.
NEL MERITO: 1) disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori PE
, nata a [...] il [...] e , nato a [...] il
[...] Persona_2
27.08.2024, ad entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
2) disporsi la collocazione prevalente dei figli minori presso la residenza della madre, che ha già provveduto a rilasciare la residenza di famiglia senza richiederne l'assegnazione; 3) disporsi che il potrà tenere con sé la figlia CP_2 CP_1
a fine settimana alterni con prelievo presso la residenza materna PE
il venerdì alle ore 19.00 e rientro presso la residenza materna la domenica sera alle ore 20.30; quando la minore inizierà le scuole, gli orari e luoghi di prelievo e riconsegna potranno esser rivisti, con l'aggiunta dei prelievi direttamente all'uscita da scuola del venerdì e riaccompagno direttamente a scuola il lunedì; 4) disporsi che dal mese di settembre 2025, a seguito del compimento dell'anno di età di , il Per_2
Sig. potrà tenere con sé il figlio con le stesse modalità indicate al CP_1
punto 3) per la figlia;
5) disporsi che i nonni paterni potranno PE tenere con loro i nipoti almeno un pomeriggio alla settimana da concordare con la Sig.ra con prelievo presso la residenza Pt_1
materna/uscita da scuola e riconsegna, a cura del Sig. , presso la CP_1 residenza materna alle ore 20.30 a cena consumata;
6) disporsi che i minori resteranno con il padre ogni qualvolta la madre avrà esigenze di lavoro e le strutture di accoglienze dei minori saranno chiuse;
7) disporsi che per le vacanze natalizie i genitori potranno tenere i figli minori ad pagina 2 di 8 anni alterni dal 23 Dicembre alle ore 9.00 del 30 dicembre e dalle ore
9.00 del 30 dicembre al 06 gennaio;
con la precisazione dell'alternanza di tali periodi in maniera che i figli trascorra il giorno di Natale ad anni alterni con ciascun genitore;
8) stabilirsi che le vacanze pasquali vengano divise a metà tra i genitori nel rispetto dell'alternanza del giorno di
Pasqua e del Lunedi dell'Angelo; 9) disporsi che i periodi individuati per le vacanze natalizie e pasquali, potranno subire delle variazioni in base agli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
10) disporsi che ciascun genitore, durante le vacanze estive, potrà tenere con sé i figli minori per tre settimane anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro fine maggio di ogni anno;
11) disporsi che ciascun genitore dovrà comunicare all'altro genitore il luogo di villeggiatura dei figli;
12) stabilirsi fin da ora, nonostante la tenera età dei minori, che ciascun genitore, durante i propri turni di responsabilità, dovrà provvedere ad accompagnare i figli alle attività sportive e ludiche che gli stessi frequenteranno;
13) disporsi che la Sig.ra beneficerà Parte_1 dell'intero assegno UNICO, oggi ammontante ad € 398,00 mensili;
14) disporsi a carico del Sig. un assegno di mantenimento per i CP_1
figli pari ad € 550,00 mensili, da versare sul conto corrente intestato alla
Sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente Pt_1
in base agli indici ISTAT;
15) disporsi a carico del Sig. il 100% CP_1
delle spese straordinarie sostenute per i figli, così come disciplinate dall'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia – Sezione Territoriale di
Udine; tale rimborso dovrà avvenire entro il mese successivo a quello della richiesta;
16) disporsi che non appena la Sig.ra reperirà Pt_1 un'attività lavorativa con una retribuzione minima di euro 1.000,00 netti mensili, i genitori si faranno carico delle spese straordinarie dei figli nella misura del 50% ciascuno;
17) disporsi che i genitori porteranno in detrazione le spese straordinarie nella misura realmente sostenuta e pagina 3 di 8 pagata;
18) disporsi che la Sig.ra si farà parte diligente per Pt_1
presentare le domande per tutti i benefici erogati da Enti Locali e Statali per le famiglie, il cui contributo dovrà essere incassato dai genitori nella misura della partecipazione alla spesa anticipata;
19) disporsi il mandato all'ente locale Ambito Socio Assistenziale per la vigilanza ed il supporto ai genitori per un periodo di almeno 18 mesi;
20) darsi atto che i genitori prestano fin d'ora il reciproco assenso per il rinnovo ed il rilascio del passaporto e per ogni altro documento valido per l'espatrio per sé stessi e per i figli minori;
21) spese di lite compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A mezzo del ricorso in epigrafe, deducendo che Parte_1
era venuta irrimediabilmente meno, per il progressivo deteriorarsi nel tempo del rapporto, la sua comunque problematica relazione affettiva more uxorio con e lamentando, anzi, episodi di Persona_2
aggressione fisica da parte di quest'ultimo ai suoi danni, ha evocato in giudizio il predetto perché l'adito Tribunale di UDINE: CP_1
1) disponesse che i figli minori e fossero collocati in PE Per_2
prevalenza ed avessero residenza anagrafica presso di lei;
2) stabilisse l'affidamento dei minori ed i tempi di frequentazione con il padre nel senso ritenuto maggiormente rispondente al loro interesse;
3) ordinasse al di contribuire al mantenimento dei figli con un assegno CP_1 mensile di € 350,00 ciascuno (e così per complessivi € 700,00), o della diversa somma ritenuta di giustizia, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT, a far data dalla domanda, oltre al 70% delle spese straordinarie necessarie per la minore, come da Protocollo in uso presso l'intestato
Tribunale, fermo l'esclusivo percepimento dell'assegno unico e universale da parte di essa ricorrente.
pagina 4 di 8 Costituitosi in giudizio, , nel respingere le accuse Persona_2
di violenza fisica, ha comunque dato atto che, anche grazie al supporto alla genitorialità offerto alla coppia dal Servizio Minori presso l'Ambito
Territorialmente competente, era addivenuto ad una soluzione condivisa con la madre dei propri figli.
All'udienza del 29.5.2025 le parti si sono ripotate, in effetti, alle conclusioni congiunte come da ultimo precisate nella memoria ex art. 473-bis.17 comma 1 cod. proc. civ della ricorrente e qui riprodotte in epigrafe. Su questi presupposti, essendo la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, la stessa è stata conseguentemente rimessa al Collegio per la sua definizione.
Il Collegio, sul punto, non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento delle pattuizioni intercorse tra le parti, in quanto comunque conformi agli interessi morali e materiali dei figli minori e . Nulla ha PE Per_2
opposto, del resto, lo stesso P.M., destinatario del predetto ricorso. Di tali condizioni, così come riportate in dispositivo, occorre prendere atto.
La natura procedimento impone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo, nel prendere atto delle pattuizioni intercorse tra le parti, così provvede:
1) DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori , nata Persona_1
a Udine il 01.05.2023 e , nato a [...] il [...], Persona_2
ad entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
2) DISPONE la collocazione prevalente dei figli minori presso la pagina 5 di 8 residenza della madre, che ha già provveduto a rilasciare la residenza di famiglia senza richiederne l'assegnazione;
3) DISPONE che il potrà tenere con sé la figlia a CP_2 CP_1 PE
fine settimana alterni con prelievo presso la residenza materna il venerdì alle ore 19.00 e rientro presso la residenza materna la domenica sera alle ore 20.30; quando la minore inizierà le scuole, gli orari e luoghi di prelievo e riconsegna potranno esser rivisti, con l'aggiunta dei prelievi direttamente all'uscita da scuola del venerdì e riaccompagno direttamente a scuola il lunedì;
4) DISPONE che, dal mese di settembre 2025, a seguito del compimento dell'anno di età di , il Sig. potrà tenere con sé il figlio Per_2 CP_1
con le stesse modalità indicate al punto 3) per la figlia;
PE
5) DISPONE che i nonni paterni potranno tenere con loro i nipoti almeno un pomeriggio alla settimana da concordare con la Sig.ra con Pt_1
prelievo presso la residenza materna/uscita da scuola e riconsegna, a cura del Sig. , presso la residenza materna alle ore 20.30 a CP_1 cena consumata;
6) DISPONE che i minori resteranno con il padre ogni qualvolta la madre avrà esigenze di lavoro e le strutture di accoglienze dei minori saranno chiuse;
7) DISPONE che per le vacanze natalizie i genitori potranno tenere i figli minori ad anni alterni dal 23 Dicembre alle ore 9.00 del 30 dicembre e dalle ore 9.00 del 30 dicembre al 06 gennaio;
con la precisazione dell'alternanza di tali periodi in maniera che i figli trascorra il giorno di
Natale ad anni alterni con ciascun genitore;
8) DISPONE che le vacanze pasquali vengano divise a metà tra i genitori nel rispetto dell'alternanza del giorno di Pasqua e del Lunedi dell'Angelo;
9) DISPONE che i periodi individuati per le vacanze natalizie e pasquali,
pagina 6 di 8 potranno subire delle variazioni in base agli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
10) DISPONE che ciascun genitore, durante le vacanze estive, potrà tenere con sé i figli minori per tre settimane anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro fine maggio di ogni anno;
11) DISPONE che ciascun genitore dovrà comunicare all'altro genitore il luogo di villeggiatura dei figli;
12) STABILISCE fin da ora, nonostante la tenera età dei minori, che ciascun genitore, durante i propri turni di responsabilità, dovrà provvedere ad accompagnare i figli alle attività sportive e ludiche che gli stessi frequenteranno;
13) DISPONE che la Sig.ra beneficerà dell'intero Assegno Parte_1
Unico, oggi ammontante ad € 398,00 mensili;
14) DISPONE a carico del Sig. un assegno di mantenimento per i CP_1
figli pari ad € 550,00 mensili, da versare sul conto corrente intestato alla Sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi Pt_1 annualmente in base agli indici ISTAT;
15) DISPONE a carico del Sig. il 100% delle spese straordinarie CP_1
sostenute per i figli, così come disciplinate dall'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia – Sezione Territoriale di Udine;
tale rimborso dovrà avvenire entro il mese successivo a quello della richiesta;
16) DISPONE che non appena la Sig.ra reperirà un'attività Pt_1 lavorativa con una retribuzione minima di euro 1.000,00 netti mensili,
i genitori si faranno carico delle spese straordinarie dei figli nella misura del 50% ciascuno;
17) DISPONE che i genitori porteranno in detrazione le spese straordinarie nella misura realmente sostenuta e pagata;
18) DISPONE che la Sig.ra si farà parte diligente per presentare le Pt_1 domande per tutti i benefici erogati da Enti Locali e Statali per le pagina 7 di 8 famiglie, il cui contributo dovrà essere incassato dai genitori nella misura della partecipazione alla spesa anticipata;
19) DISPONE il mandato all'ente locale Ambito Socio - Assistenziale per la vigilanza ed il supporto ai genitori per un periodo di almeno 18 mesi;
20) DA' ATTO che i genitori prestano fin d'ora il reciproco assenso per il rinnovo ed il rilascio del passaporto e per ogni altro documento valido per l'espatrio per sé stessi e per i figli minori.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 29.8.2025
IL PRESIDENTE
dott. Fabio LUONGO
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI UDINE
Il Tribunale, 1^ Sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
▪ dott. Fabio Luongo Presidente rel.
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE Giudice
▪ dott.ssa Elisabetta SARTOR Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 173/2025, promossa con ricorso ex art. 473-bis.40 cod. proc. civ. depositato il 24.1.2025
DA
(Cod. Fisc. , con proc. dom. Parte_1 C.F._1
l'avv. Ilaria Martinis, giusta mandato unito al ricorso mediante strumenti informatici;
- ricorrente-
CONTRO
(Cod. Fisc. ), con proc. dom. l'avv. CP_1 C.F._2
Mariagrazia Masala), in forza della separata procura alle liti depositata all'interno del fascicolo telematico;
- resistente -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine;
- intervenuto - pagina 1 di 8 OGGETTO: regolamentazione dei rapporti giuridici fra genitori e figli nati da coppia non coniugata.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI.
NEL MERITO: 1) disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori PE
, nata a [...] il [...] e , nato a [...] il
[...] Persona_2
27.08.2024, ad entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
2) disporsi la collocazione prevalente dei figli minori presso la residenza della madre, che ha già provveduto a rilasciare la residenza di famiglia senza richiederne l'assegnazione; 3) disporsi che il potrà tenere con sé la figlia CP_2 CP_1
a fine settimana alterni con prelievo presso la residenza materna PE
il venerdì alle ore 19.00 e rientro presso la residenza materna la domenica sera alle ore 20.30; quando la minore inizierà le scuole, gli orari e luoghi di prelievo e riconsegna potranno esser rivisti, con l'aggiunta dei prelievi direttamente all'uscita da scuola del venerdì e riaccompagno direttamente a scuola il lunedì; 4) disporsi che dal mese di settembre 2025, a seguito del compimento dell'anno di età di , il Per_2
Sig. potrà tenere con sé il figlio con le stesse modalità indicate al CP_1
punto 3) per la figlia;
5) disporsi che i nonni paterni potranno PE tenere con loro i nipoti almeno un pomeriggio alla settimana da concordare con la Sig.ra con prelievo presso la residenza Pt_1
materna/uscita da scuola e riconsegna, a cura del Sig. , presso la CP_1 residenza materna alle ore 20.30 a cena consumata;
6) disporsi che i minori resteranno con il padre ogni qualvolta la madre avrà esigenze di lavoro e le strutture di accoglienze dei minori saranno chiuse;
7) disporsi che per le vacanze natalizie i genitori potranno tenere i figli minori ad pagina 2 di 8 anni alterni dal 23 Dicembre alle ore 9.00 del 30 dicembre e dalle ore
9.00 del 30 dicembre al 06 gennaio;
con la precisazione dell'alternanza di tali periodi in maniera che i figli trascorra il giorno di Natale ad anni alterni con ciascun genitore;
8) stabilirsi che le vacanze pasquali vengano divise a metà tra i genitori nel rispetto dell'alternanza del giorno di
Pasqua e del Lunedi dell'Angelo; 9) disporsi che i periodi individuati per le vacanze natalizie e pasquali, potranno subire delle variazioni in base agli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
10) disporsi che ciascun genitore, durante le vacanze estive, potrà tenere con sé i figli minori per tre settimane anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro fine maggio di ogni anno;
11) disporsi che ciascun genitore dovrà comunicare all'altro genitore il luogo di villeggiatura dei figli;
12) stabilirsi fin da ora, nonostante la tenera età dei minori, che ciascun genitore, durante i propri turni di responsabilità, dovrà provvedere ad accompagnare i figli alle attività sportive e ludiche che gli stessi frequenteranno;
13) disporsi che la Sig.ra beneficerà Parte_1 dell'intero assegno UNICO, oggi ammontante ad € 398,00 mensili;
14) disporsi a carico del Sig. un assegno di mantenimento per i CP_1
figli pari ad € 550,00 mensili, da versare sul conto corrente intestato alla
Sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente Pt_1
in base agli indici ISTAT;
15) disporsi a carico del Sig. il 100% CP_1
delle spese straordinarie sostenute per i figli, così come disciplinate dall'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia – Sezione Territoriale di
Udine; tale rimborso dovrà avvenire entro il mese successivo a quello della richiesta;
16) disporsi che non appena la Sig.ra reperirà Pt_1 un'attività lavorativa con una retribuzione minima di euro 1.000,00 netti mensili, i genitori si faranno carico delle spese straordinarie dei figli nella misura del 50% ciascuno;
17) disporsi che i genitori porteranno in detrazione le spese straordinarie nella misura realmente sostenuta e pagina 3 di 8 pagata;
18) disporsi che la Sig.ra si farà parte diligente per Pt_1
presentare le domande per tutti i benefici erogati da Enti Locali e Statali per le famiglie, il cui contributo dovrà essere incassato dai genitori nella misura della partecipazione alla spesa anticipata;
19) disporsi il mandato all'ente locale Ambito Socio Assistenziale per la vigilanza ed il supporto ai genitori per un periodo di almeno 18 mesi;
20) darsi atto che i genitori prestano fin d'ora il reciproco assenso per il rinnovo ed il rilascio del passaporto e per ogni altro documento valido per l'espatrio per sé stessi e per i figli minori;
21) spese di lite compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A mezzo del ricorso in epigrafe, deducendo che Parte_1
era venuta irrimediabilmente meno, per il progressivo deteriorarsi nel tempo del rapporto, la sua comunque problematica relazione affettiva more uxorio con e lamentando, anzi, episodi di Persona_2
aggressione fisica da parte di quest'ultimo ai suoi danni, ha evocato in giudizio il predetto perché l'adito Tribunale di UDINE: CP_1
1) disponesse che i figli minori e fossero collocati in PE Per_2
prevalenza ed avessero residenza anagrafica presso di lei;
2) stabilisse l'affidamento dei minori ed i tempi di frequentazione con il padre nel senso ritenuto maggiormente rispondente al loro interesse;
3) ordinasse al di contribuire al mantenimento dei figli con un assegno CP_1 mensile di € 350,00 ciascuno (e così per complessivi € 700,00), o della diversa somma ritenuta di giustizia, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT, a far data dalla domanda, oltre al 70% delle spese straordinarie necessarie per la minore, come da Protocollo in uso presso l'intestato
Tribunale, fermo l'esclusivo percepimento dell'assegno unico e universale da parte di essa ricorrente.
pagina 4 di 8 Costituitosi in giudizio, , nel respingere le accuse Persona_2
di violenza fisica, ha comunque dato atto che, anche grazie al supporto alla genitorialità offerto alla coppia dal Servizio Minori presso l'Ambito
Territorialmente competente, era addivenuto ad una soluzione condivisa con la madre dei propri figli.
All'udienza del 29.5.2025 le parti si sono ripotate, in effetti, alle conclusioni congiunte come da ultimo precisate nella memoria ex art. 473-bis.17 comma 1 cod. proc. civ della ricorrente e qui riprodotte in epigrafe. Su questi presupposti, essendo la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, la stessa è stata conseguentemente rimessa al Collegio per la sua definizione.
Il Collegio, sul punto, non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento delle pattuizioni intercorse tra le parti, in quanto comunque conformi agli interessi morali e materiali dei figli minori e . Nulla ha PE Per_2
opposto, del resto, lo stesso P.M., destinatario del predetto ricorso. Di tali condizioni, così come riportate in dispositivo, occorre prendere atto.
La natura procedimento impone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo, nel prendere atto delle pattuizioni intercorse tra le parti, così provvede:
1) DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori , nata Persona_1
a Udine il 01.05.2023 e , nato a [...] il [...], Persona_2
ad entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
2) DISPONE la collocazione prevalente dei figli minori presso la pagina 5 di 8 residenza della madre, che ha già provveduto a rilasciare la residenza di famiglia senza richiederne l'assegnazione;
3) DISPONE che il potrà tenere con sé la figlia a CP_2 CP_1 PE
fine settimana alterni con prelievo presso la residenza materna il venerdì alle ore 19.00 e rientro presso la residenza materna la domenica sera alle ore 20.30; quando la minore inizierà le scuole, gli orari e luoghi di prelievo e riconsegna potranno esser rivisti, con l'aggiunta dei prelievi direttamente all'uscita da scuola del venerdì e riaccompagno direttamente a scuola il lunedì;
4) DISPONE che, dal mese di settembre 2025, a seguito del compimento dell'anno di età di , il Sig. potrà tenere con sé il figlio Per_2 CP_1
con le stesse modalità indicate al punto 3) per la figlia;
PE
5) DISPONE che i nonni paterni potranno tenere con loro i nipoti almeno un pomeriggio alla settimana da concordare con la Sig.ra con Pt_1
prelievo presso la residenza materna/uscita da scuola e riconsegna, a cura del Sig. , presso la residenza materna alle ore 20.30 a CP_1 cena consumata;
6) DISPONE che i minori resteranno con il padre ogni qualvolta la madre avrà esigenze di lavoro e le strutture di accoglienze dei minori saranno chiuse;
7) DISPONE che per le vacanze natalizie i genitori potranno tenere i figli minori ad anni alterni dal 23 Dicembre alle ore 9.00 del 30 dicembre e dalle ore 9.00 del 30 dicembre al 06 gennaio;
con la precisazione dell'alternanza di tali periodi in maniera che i figli trascorra il giorno di
Natale ad anni alterni con ciascun genitore;
8) DISPONE che le vacanze pasquali vengano divise a metà tra i genitori nel rispetto dell'alternanza del giorno di Pasqua e del Lunedi dell'Angelo;
9) DISPONE che i periodi individuati per le vacanze natalizie e pasquali,
pagina 6 di 8 potranno subire delle variazioni in base agli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
10) DISPONE che ciascun genitore, durante le vacanze estive, potrà tenere con sé i figli minori per tre settimane anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro fine maggio di ogni anno;
11) DISPONE che ciascun genitore dovrà comunicare all'altro genitore il luogo di villeggiatura dei figli;
12) STABILISCE fin da ora, nonostante la tenera età dei minori, che ciascun genitore, durante i propri turni di responsabilità, dovrà provvedere ad accompagnare i figli alle attività sportive e ludiche che gli stessi frequenteranno;
13) DISPONE che la Sig.ra beneficerà dell'intero Assegno Parte_1
Unico, oggi ammontante ad € 398,00 mensili;
14) DISPONE a carico del Sig. un assegno di mantenimento per i CP_1
figli pari ad € 550,00 mensili, da versare sul conto corrente intestato alla Sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi Pt_1 annualmente in base agli indici ISTAT;
15) DISPONE a carico del Sig. il 100% delle spese straordinarie CP_1
sostenute per i figli, così come disciplinate dall'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia – Sezione Territoriale di Udine;
tale rimborso dovrà avvenire entro il mese successivo a quello della richiesta;
16) DISPONE che non appena la Sig.ra reperirà un'attività Pt_1 lavorativa con una retribuzione minima di euro 1.000,00 netti mensili,
i genitori si faranno carico delle spese straordinarie dei figli nella misura del 50% ciascuno;
17) DISPONE che i genitori porteranno in detrazione le spese straordinarie nella misura realmente sostenuta e pagata;
18) DISPONE che la Sig.ra si farà parte diligente per presentare le Pt_1 domande per tutti i benefici erogati da Enti Locali e Statali per le pagina 7 di 8 famiglie, il cui contributo dovrà essere incassato dai genitori nella misura della partecipazione alla spesa anticipata;
19) DISPONE il mandato all'ente locale Ambito Socio - Assistenziale per la vigilanza ed il supporto ai genitori per un periodo di almeno 18 mesi;
20) DA' ATTO che i genitori prestano fin d'ora il reciproco assenso per il rinnovo ed il rilascio del passaporto e per ogni altro documento valido per l'espatrio per sé stessi e per i figli minori.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 29.8.2025
IL PRESIDENTE
dott. Fabio LUONGO
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