Sentenza 24 novembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 24/11/2023, n. 2795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2795 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/11/2023
N. 02795/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00081/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 81 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come in atti e domicilio fisico ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
1) quanto al ricorso introduttivo:
- dell'intimazione di pagamento ricevuta da AGEA rispettivamente da
Az. Agr. -OMISSIS-intimazione di pagamento n. 547 02 2017 00000400 000;
Az. Agr. -OMISSIS-intimazione di pagamento n. 547 02 2017 00000396 000;
Az. Agr. -OMISSIS- intimazioni di pagamento n. 547 02 2017 00000348 000 (Racc. 61675274376-2 e Racc. 61675264783-4);
Az. Agr. -OMISSIS-intimazioni di pagamento n. 547 02 2017 00000364 000 (Racc. 61675264848-2 e Racc. 61675274390-0);
Az. Agr. -OMISSIS-intimazione di pagamento n. 547 02 2017 00000415 000;
Az. Agr. -OMISSIS- intimazione di pagamento n. 547 02 2017 00000427 000;
Az. Agr. -OMISSIS- intimazione di pagamento n. 547 02 2017 00000445 000;
Az. Agr. -OMISSIS- intimazione di pagamento n. 547 02 2017 00000471 000;
Az. Agr. -OMISSIS- intimazione di pagamento n. 547 02 2017 00000532 000;
- nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto.
2) quanto ai motivi aggiunti proposti dalla dalla Az. Agr. -OMISSIS- depositati in data 20/08/2019:
- dell'intimazione di pagamento ricevuta da AGEA n. 547 02 2019 0000 1006 000 (Racc. 61725043293-2) ricevuta dall'az. agr. -OMISSIS- nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, ivi espressamente compresi i provvedimenti con i quali AGEA ha intimato il pagamento dell'importo asseritamente risultate dai ruoli in essa contenuti entro il termine di cinque giorni dalla notifica, nella parte in cui detti atti incidono nella sfera giuridica dello stesso ricorrente;
3) quanto ai motivi aggiunti presentati da AZ. AGR. -OMISSIS-e depositati in data 11/9/2019:
- dell'intimazione di pagamento ricevuta da AGEA n. 547 02 2019 00001017 000 (Racc. 61725043321-6) nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, ivi espressamente compresi i provvedimenti con i quali AGEA ha intimato il pagamento dell'importo asseritamente risultate dai ruoli in essa contenuti entro il termine di cinque giorni dalla notifica, nella parte in cui detti atti incidono nella sfera giuridica dello stesso ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 novembre 2023 il dott. Giuseppe Nicastro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le imprese ricorrenti sono tutte produttrici di latte vaccino.
2. La produzione di latte vaccino sino alla campagna lattiera 2014/2015 è stata assoggettata al regime di contingentamento denominato “quote-latte”.
3. Con un unico ricorso collettivo-cumulativo, integrato da motivi aggiunti dalle sole aziende agricole -OMISSIS- e -OMISSIS-, i ricorrenti chiedono l’annullamento per plurimi profili di illegittimità delle singole intimazioni di pagamento inviate a ciascuna di esse (tutte in epigrafe indicate), con le quali AGEA ha intimato loro il pagamento della somma dovuta a titolo di prelievo supplementare per il quantitativo di latte prodotto da ognuna di esse in eccedenza rispetto alla relativa quota individuale in distinte campagne lattiere.
Si tratta di autonome e distinte pretese creditorie vantate in relazione a fattispecie e circostanze partitamente e specificamente riferibili ai singoli produttori (specifiche annualità; specifiche “quote” di prelievo; specifici interessi maturati sulla sorta capitale delle debitorie) e presuppongono, ciascuna, la previa notifica di un’autonoma cartella di pagamento, puntualmente indicata nella successiva intimazione di pagamento, oggi impugnata.
4. Si è costituita in giudizio AGEA, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, per eccepire l’inammissibilità del ricorso collettivo/cumulativo promosso dai ricorrenti avverso atti non omogenei diretti singolarmente a ciascuno di essi, nonché l’inammissibilità delle censure rivolte avverso atti presupposti a quelli qui impugnati e l’infondatezza dei motivi di ricorso, di cui chiede il rigetto, al pari dei motivi aggiunti.
5. In vista dell’udienza, entrambe le parti hanno depositato memoria e documenti.
Con memoria di replica le ricorrenti hanno insistito per l’accoglimento dei ricorsi.
6. All’udienza di smaltimento del 9 novembre 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. Fondata e assorbente è l’eccezione formulata da AGEA di inammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo promosso dai ricorrenti, a fronte di posizioni non omogenee.
Gli atti impugnati, infatti, riguardano posizioni debitorie distinte, annate lattiere eterogenee, differenti quote di prelievo e diverse operazioni di compensazione. Le comunicazioni sono state emesse all’esito di autonome istruttorie svolte dall’Amministrazione. Anche le vicende giudiziarie inerenti le pretese creditorie di AGEA e che hanno preceduto le intimazioni di pagamento qui impugnate non sono identiche e non consentono quindi di ritenere comuni, e quindi ammissibili, anche parzialmente, le censure trasversali articolate nel gravame (Cons. Stato sez. III n. 2429/2022).
In definitiva, le intimazioni impugnate non sono affatto sovrapponibili e le posizioni dei ricorrenti non sono omogenee.
Per costante giurisprudenza (Cons. Stato sez. III n. 2429/2022; TAR Lombardia, Brescia, sez. I n. 654/2022, e nn. 506/2021, 652/2021, 722/2021, 840/2021), affinché il ricorso collettivo sia ammissibile è necessario che «le domande giudiziali siano identiche nell’oggetto, ossia afferiscano ai medesimi atti e rechino le medesime censure; le posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti siano del tutto omogenee e sovrapponibili; i ricorrenti non versino in condizioni di neppure potenziale contrasto» (così, ex plurimis, C.d.S., Sez. IV, sentenza n. 2341/2021). A sua volta, affinché il ricorso cumulativo sia ammissibile non è sufficiente una connessione soggettiva tra le parti, ma è necessaria «la sussistenza di elementi oggettivi quali la comunanza dei presupposti di fatto o di diritto o la riconducibilità delle pretese azionate nell’ambito del medesimo rapporto o di un’unica sequenza procedimentale (C.d.S. III, 15 luglio 2019 n. 4926; T.A.R. Lombardia-Brescia II, 19 maggio 2020 n. 379; T.A.R. Lazio Roma I, 7 agosto 2020, n. 9077)» (così, T.A.R. Toscana, Sez. II, sentenza n. 1390/2020).
Sennonché, tali presupposti non si rinvengono nel caso di specie, atteso che gli atti impugnati attengono a specifici rapporti di debito-credito del tutto autonomi e distinti sia sotto il profilo sostanziale sia sotto quello processuale (si pensi solamente all’esito delle impugnazioni delle cartelle di pagamento), pur a fronte di motivi di gravame indistintamente riferiti a tutti i produttori ricorrenti. L’indistinguibilità delle posizioni e dei motivi di ricorso, oltre che delle vicende sostanziali e processuali relative agli atti presupposti o conseguenti a quelli in questa sede censurati, rende ardua la stessa individuazione delle condizioni dell’azione e della riferibilità degli elementi costitutivi della domanda al singolo ricorrente.
A conferma di tali affermazioni, basti considerare che l’intimazione di pagamento n. 547022017000004000000 emessa da Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, per l’importo di euro 275.260,93, in ordine alla cartella di pagamento n. 30020150000007491000, notificata al ricorrente -OMISSIS-l 13 marzo 2015 per il prelievo supplementare di latte di vacca è stata da questi (oggi indicato nel ricorso introduttivo come “Az. Agr.-OMISSIS-” e non già solo come “-OMISSIS-”) impugnata con distinto ricorso numero di registro generale 719 del 2020 dinnanzi a questo Tribunale, e dichiarato in parte inammissibile e in parte respinto con sentenza della Sez. II n. 711/2023 (avvero la quale è stato proposto appello al Consiglio di Stato r.g. n. 8494/2023, che con recente ordinanza n. 4674/2023 del 20/11/2023 ha respinto l'istanza cautelare).
Con tale sentenza, questo TAR ha chiarito “ Nei confronti della medesima intimazione di pagamento, infatti, -OMISSIS-ha altresì proposto ricorso collettivo rubricato al n. R.G.-OMISSIS-; inoltre avverso la medesima cartella di pagamento oggetto di sollecito, -OMISSIS-ha proposto due distinti ricorsi, entrambi respinti o dichiarati inammissibili con sentenze di questo Tar n. 1133/2016 (confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5771/2022) e n. 118/2023.
Ad esito dei giudizi avverso la cartella di pagamento, quest’ultima è pienamente efficace.
Nella parte in cui nell’attuale ricorso si muovono censure sostanzialmente identiche a quelle già esposte contro la cartella, o che comunque dovevano essere proposte avverso la cartella medesima, il presente ricorso è inammissibile. ”.
In tale contesto, il TAR ha avuto modo di precisare che “ Nella presente fattispecie, caratterizzata dalla pendenza di un altro giudizio contro la cartella di pagamento contenente sostanzialmente le medesime doglianze di quello attuale, può trovare applicazione – in forza della generale previsione dell’art. 39 del c.p.a. – l’art. 336, comma 2, c.p.c., a norma del quale «La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata». Nel caso di eventuale riforma in appello della sentenza n. 118/2023, pertanto, gli effetti dell’annullamento della cartella non potrebbero che estendersi alla successiva intimazione di pagamento, quale atto meramente consequenziale a quello impugnato e poi annullato (sull’applicazione dell’art. 336 comma 2 del c.p.c. al processo amministrativo, si veda Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 3734/2018) ”.
È, dunque, evidente che, al fine di evitare l’abuso dello strumento processuale per scopi eccedenti o devianti rispetto alla tutela attribuita dall’ordinamento, tramite la moltiplicazione di ricorsi individuali e collettivi che rendono persino non agevole ricostruire le stesse azioni già esperite, ciascun ricorrente è tenuto a tutelare la propria situazione giuridica (sostanziale e processuale), specificando le singole vicende sostanziali e processuali relative agli atti presupposti o conseguenti a quelli in questa sede censurati.
Per tali ragioni, il ricorso principale e quello per motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili.
8. Avuto riguardo all’arresto della controversia ad una fase preliminare, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Mauro Gatti, Presidente FF
Giuseppe Nicastro, Referendario, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Nicastro | Mauro Gatti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.