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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 23/09/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 623/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 623/2020 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 10/7/2025, promossa da in persona del legale rappresentante p.t., sig. Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Natalina Giannoccaro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Campobasso, via G. Mazzini n. 65, giusta procura in calce all'atto di citazione,
ATTRICE nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t. Sig. e ON Controparte_2
, rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente Controparte_3 dall'Avv. Salvatore Di Pardo e dall'Avv. Michele Sansone, elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Campobasso alla Traversa Via Crispi n. 70/A
CONVENUTI
avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. conclusioni: come da verbale del 10.7.2025
pagina 1 di 12
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice ha citato in giudizio Controparte_4
e il Sig. al fine di sentire: “accertare e dichiarare, in via
[...] Controparte_3 principale, la simulazione dell'atto di cessione di partecipazione societaria stipulato in data 14.12.2018 tra la e il sig. e accertarne e dichiarane la nullità e ON Controparte_3
l'inefficacia nei confronti di parte attrice, la che conseguentemente ne recupera la Parte_1 partecipazione e, in via subordinata, disporre la revocatoria del contratto di cessione stipulato in data
14.12.2018 tra la ed il Sig. dichiarando inefficace ON Controparte_3 nei confronti dell'attore l'atto di disposizione del patrimonio con conseguente risarcimento dei danni per impossibilità di recupero della partecipazione”. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si sono costituiti in giudizio, a mezzo dei medesimi difensori, la e il sig. ON
contestando la ricostruzione dei fatti operata da parte attrice e chiedendo: Controparte_3
“1) in via preliminare: accertare l'inammissibilità della domanda per essere competente il Tribunale delle Imprese di Campobasso;
2) in via preliminare: accertare e dichiarare l'incompetenza del
Tribunale di Isernia in favore del Tribunale di Roma – Sezione Specializzata delle Imprese;
3) sempre in via preliminare, ma in via subordinata: accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di
Campobasso – Sezione Specializzata delle Imprese;
4) sempre in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di interesse in capo alla 5) nel merito: accertare e dichiarare la Parte_1 domanda prescritta e comunque l'attrice decaduta dalla possibilità di agire;
6) sempre nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda non sussistendo alcun inadempimento imputabile alla convenuta nonché l'infondatezza della domanda di simulazione nonché ON
l'infondatezza e l'inammissibilità dell'azione revocatoria;
7) in ogni caso: accertare e dichiarare la sussistenza dell'eccezione riconvenzionale spiegata;
8) spese vinte.”.
La causa è stata istruita solo documentalmente e, pervenuta infine alla scrivente giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10.7.2025 previa concessione dei termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c. per comparse conclusionali e repliche.
A sostegno della propria domanda, parte attrice ha rappresentato che in data 15.05.2017, per rogito
Notaio la in persona del legale Persona_1 Controparte_5 rappresentante sig. , aveva ceduto alla in Controparte_2 Controparte_6
pagina 2 di 12 persona del legale rappresentante , la quota pari al 100% (cento per cento) Controparte_3 della società denominata " " al prezzo concordato di euro 14.680,04 da Controparte_7 pagarsi entro il 16/02/2017; che tale prezzo non sarebbe mai stato corrisposto;
che, a causa del mancato pagamento del prezzo pattuito, la ha agito dinanzi al Tribunale di Campobasso, sez. Parte_1
Specializzata delle Imprese, al fine di ottenere la risoluzione dell'atto di cessione quote di cui in premessa, ripristinando la propria titolarità delle quote;
che, dalla lettura della visura della
[...]
è tuttavia risultato che le quote in questione sarebbero state cedute, in data 14.12.2018, CP_7 dalla al sig. ON Controparte_3
Quindi, per parte attrice, la simulazione della cessione di quote della tra gli odierni Controparte_8 convenuti si ricaverebbe dall'intento della di sottrarsi alla responsabilità di un ON obbligo di risarcimento in favore della stante il mancato pagamento del quantum Parte_1 dovuto a questa a fronte del negozio di cessione di quote del 15.7.2017, sia dall'essersi spogliata del bene oggetto anche del presente giudizio con la vendita ad altro soggetto, ( ) Controparte_3 comunque riconducibile, di fatto, alla medesima . In via subordinata alla declaratoria ON di nullità o dell'assoluta invalidità e inefficacia erga omnes della vendita, parte attrice richiede, sussistendone i presupposti, di dichiararsi l'inefficacia relativa ex artt. 2901 e seguenti, ritenendo sussistenti tutte le condizioni richieste per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria.
Le convenute, nel proprio atto di costituzione, hanno ricostruito la vicenda in maniera più ampia, in particolare facendo riferimento alla società Gestione Orizzonti s.r.l., rappresentando che il prezzo della
EW ( doveva essere versato dalla Gestione Orizzonti s.r.l. e non dalla Controparte_7
in quanto il rogito notarile intercorso tra e ON Parte_1 [...] costituirebbe un contratto collegato (in quanto successivo) al contratto quadro di vendita _1
(tra Gestione Orizzonte s.r.l. e da cui deriva l'obbligazione trilatera. ON
Le convenute hanno, poi, sollevato una serie di eccezioni di competenza che devono essere esaminate preventivamente.
Quanto alla ritenuta incompetenza del foro adito in favore del Tribunale di Campobasso, sezione specializzata imprese, deve precisarsi che, secondo quanto evidenziato dai giudici di legittimità, “in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai "diritti inerenti" queste ultime, di cui all'art. 3, commi 2, lett. b), e 3, del d.lgs. n. 168 del 2003, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 27 del 2012, detta competenza si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del "petitum" sostanziale, identificabile in funzione pagina 3 di 12 soprattutto della "causa petendi", per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio” (cfr. Cass
n. 21363/2020).
Ciò premesso si ritiene che il presente giudizio sia stato correttamente azionato innanzi al tribunale ordinario, posto che esso ha, quale petitum sostanziale, la dichiarazione di inefficacia del negozio stipulato (a valle) tra e , con cui venivano cedute a ON Controparte_9 quest'ultimo le quote della e, quale causa petendi, la tutela delle ragioni creditorie Controparte_8 della che, a monte, aveva venduto le quote della alla Parte_1 Controparte_8 [...] senza ricevere il pagamento del corrispettivo. Né il petitum, né la causa petendi sono _1 quindi, in alcun modo riferite a partecipazioni sociali o a “diritti inerenti” queste ultime, come richiesto dall'art. 3, comma 2 lett. B) e comma 3 del d.lgs. 168/2003, costituendo solo una circostanza marginale, non in grado di influire sulla determinazione della competenza, che l'oggetto sia della cessione (o della vendita) a monte tra e che di quella a valle tra Parte_1 ON
e sia costituito da quote societarie. In altre parole, le ON Controparte_9 quote societarie della costituiscono “solo” l'oggetto del contratto di cessione di cui Controparte_8 si chiede di accertare la simulazione o la revocatoria, senza, tuttavia, che il presente giudizio verta su rapporti societari e su partecipazioni sociali.
A ciò si aggiunga, inoltre, che gli stessi giudici di legittimità, con la pronuncia n. 8661 del 2020 hanno chiarito che: “nell'ipotesi in cui si eserciti una revocatoria contro un atto di cessione di quote sociali, atteso che, se astrattamente l'ipotesi potrebbe apparire ricompresa nella previsione di competenza di cui alla lettera b) del menzionato comma 2 (dell'art. 3 del d.lgs. 168/03), là dove allude alle cause e ai procedimenti "relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti", tuttavia, non coinvolgendo l'azione direttamente la società, ma riguardando il creditore del cedente, il cedente ed il cessionario, si deve escludere che ricorra la ragione giustificativa della competenza del giudice specializzato, atteso che la controversia, in ragione di tale mancato coinvolgimento, è inidonea ad incidere sulla "vita" della società, che resta estranea alla sua soluzione, potendo una controversia riconducibile alla competenza speciale immaginarsi solo se, all'esito della revocatoria insorga una contestazione fra il cessionario e la società o fra il cedente e la società.”
È evidente che, con tale pronuncia, la Cassazione ha fatto applicazione proprio del principio che non trasferisce alle sezioni specializzate qualsiasi questione, purchè coinvolga in qualsiasi maniera una o più società, occorrendo valutare, piuttosto se, a prescindere dal coinvolgimento in giudizio di società,
l'azione proposta coinvolga o meno direttamente la società e sia o meno in grado di incidere sulla vita della stessa. pagina 4 di 12 Ritenendosi, appunto, come già detto, che l'azione proposta nel presente giudizio sia finalizzata solo a tutelare le ragioni creditorie dell'attrice, senza coinvolgere né incidere sulla vita di alcuna delle società coinvolte, deve rigettarsi l'eccezione di incompetenza sollevata a favore del Tribunale di Campobasso -
Sezione delle Imprese.
Quanto, invece, all'eccezione di incompetenza sollevata da parte convenuta per violazione dell'art. 5 dell'Accordo Vincolante, con cui veniva individuato quale foro convenzionale per eventuali controversie sull'Accordo stesso il Tribunale di Roma sezione specializzata delle imprese, si rileva che tale accordo interviene, secondo la ricostruzione dei fatti operata nel proprio atto di costituzione in giudizio dalle parti convenute, tra la e la Gestione Orizzonti s.r.l e non tra la ON
e la parti in causa nel presente giudizio, né tantomeno tra Parte_1 ON la ed il sig. tra cui è intervenuto il contratto di ON Controparte_3 cessione delle partecipazioni societarie di cui si chiede, in via principale, l'accertamento della simulazione. Pertanto, l'Accordo Vincolante richiamato dalle convenute non può applicarsi al presente giudizio ai fini dell'individuazione dell'autorità competente.
Le parti convenute insistono, ancora, sull'eccezione di incompetenza per connessione soggettiva ed oggettiva con il giudizio preventivamente incardinato dall'attrice presso il Tribunale di Campobasso -
Sezione Specializzata, con cui si è chiesto di dichiararsi la risoluzione del contratto di cessione di quote intercorso tra e Parte_1 ON
Sul punto si osserva che la Cass. civ. n. 28456/2020 ha chiarito che per dar luogo alla competenza per connessione ai sensi dell'art. 40 c.p.c. non è sufficiente una qualsiasi relazione di interdipendenza fra due cause pendenti davanti a giudici diversi, ma è necessario che tra esse intercorra uno dei rapporti previsti dagli artt. 31 e ss. c.p.c., cioè nei casi di cause accessorie, di cause di garanzia, di accertamenti incidentali, di eccezioni di compensazione e di cause riconvenzionali. Nel caso di specie nessun rapporto tra quelli richiamati dall'art. 40 c.p.c. si rinviene, poiché alcuna connessione oggettiva sussiste tra i due giudizi: le due domande non sono affatto connesse, essendo volte all'accertamento di pretese autonome ed indipendenti l'una dall'altra consistenti, rispettivamente, nella risoluzione del contratto di cessione di quote tra le due società in causa, e e Parte_1 ON nell'accertamento della simulazione o, in via subordinata, della revocazione ordinaria della cessione di quelle stesse quote intervenuta tra la ed il sig. . ON Controparte_9
Infine, a completamento dell'esame delle eccezioni proposte da parte convenuta, deve solo precisarsi che la pronuncia resa da codesto Tribunale (e non impugnata) relativamente al giudizio promosso in corso di causa per il sequestro delle quote societarie, con cui il giudice precedentemente titolare del pagina 5 di 12 fascicolo si è dichiarato incompetente in favore del Tribunale di Campobasso Sez. Imprese, non è in alcun modo vincolante in sede di decisione sul merito del giudizio.
Deve, infatti, evidenziarsi che: “l'ordinanza emessa in sede di procedimento cautelare, sia prima dell'inizio del giudizio di merito, sia nella pendenza di esso, con la quale il giudice dichiara la propria incompetenza, o rigetta il ricorso per motivi di rito o di merito, o lo accoglie in tutto o in parte, non è soggetta all'impugnazione per regolamento di competenza - esperibile unicamente nei confronti di quei provvedimenti che, anche se non abbiano forma di sentenza, abbiano effetti sostanziali di carattere definitivo, non siano revocabili e si avvicinino al concetto sostanziale di cosa giudicata -, essendo la stessa passibile unicamente di reclamo ai sensi dell'art. 669 "terdecies" cod. proc. civ.. Il provvedimento cautelare, infatti, che assolve unicamente la funzione di dare immediata attuazione alla tutela giurisdizionale mediante l'eliminazione del pregiudizio che possa derivare dalla durata del processo a cognizione piena, è caratterizzato, oltre che dalla strumentalità, dalla provvisorietà, atteso che non è idoneo a regolare il rapporto in via definitiva e che è destinato a rimanere assorbito o superato da altri provvedimenti che possono essere successivamente emessi nel corso del giudizio
(anche nel medesimo grado)” (Cass. n. 822/1994).
Devono, quindi, rigettarsi le eccezioni di incompetenza sollevate da parte convenuta.
Quanto alla ritenuta inammissibilità della domanda per carenza d'interesse, deve precisarsi che l'interesse ad agire, richiesto dall'art 100 cpc per la proposizione di qualsiasi domanda giudiziale, si concreta nella esigenza di ottenere, attraverso la risoluzione giudiziale della controversia, un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile (Cass n. 1742/1965). Nella fattispecie de qua si ritiene assolutamente sussistente l'interesse di parte attrice a siffatta pronuncia di accertamento della simulazione o della revocatoria dell'atto di cessione di partecipazione societaria stipulato in data 14.12.2018 tra la e il sig. data ON Controparte_3 anche la presentazione di altra domanda giudiziaria innanzi al Tribunale di Campobasso - Sezione
Imprese volta all'ottenimento della risoluzione del contratto di cessione delle quote stipulato a monte tra le due società, proprio per, conseguentemente, in Parte_3 ON caso di esito positivo del giudizio incardinato presso il Tribunale di Campobasso, recuperarne la partecipazione. Infatti, proprio dai giudizi azionati da parte attrice, può dedursi un interesse al soddisfacimento della pretesa creditoria derivante, appunto, dal mancato pagamento del corrispettivo del contratto di cessione intercorso tra e . L'eccezione sollevata è Parte_1 ON dunque da rigettarsi.
Sempre in via preliminare, va rigettata la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. avanzata dai convenuti, stante l'attuale pendenza del giudizio, innanzi al Tribunale di Campobasso - Sezione pagina 6 di 12 Specializzata delle Imprese (R.G. 1006/2020), di risoluzione del contratto di cessione delle quote tra la e la poi rivendute al sig. col ON Parte_1 _3 Controparte_9 contratto di cessione di cui si chiede l'accertamento della simulazione o della revocatoria, che costituirebbe antecedente logico-giuridico necessario alla pronuncia sull'azione revocatoria. Nel caso di specie, infatti, non sussiste rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi, posto che, peraltro, la
"dipendenza" cui fa riferimento l'art. 295 c.p.c. è un vero e proprio vincolo di consequenzialità tra due questioni, una delle quali deve costituire un indispensabile antecedente logico-giuridico dell'altra mentre non opera qualora il giudice possa pronunciarsi in via incidentale sulla questione
(asseritamente) pregiudiziale oppure quando sarebbe possibile la riunione delle cause.
Va, infatti, confermato l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con l'arresto
9440/04 in un caso riguardante, specificatamente, una domanda di revocatoria ordinaria, seguito, tra le altre, anche nelle successive pronunce 16722/09, 1129/2012, 17257/2013, 115/372013, secondo il quale, anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore.
Secondo quanto chiarito dai giudici di legittimità, il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 c.p.c. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto, appunto, la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito
(Cass. 5718/2014). È, dunque, da rigettare la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio iscritto al n.r.g. 1006/2020, considerato, appunto, che l'azione revocatoria può essere proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile ma, in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore quale garanzia generica delle ragioni creditizie, anche a tutela di una legittima aspettativa del credito, come nel caso di specie,
Venendo al quindi, al merito, va, anzitutto, premesso che le domande svolte da parte attrice in via subordinata tra loro (ossia di accertamento della simulazione e di revocatoria ordinaria) si fondano su presupposti tra loro differenti: per integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso pagina 7 di 12 che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla
(Cass. n. 8188/1994; Cass. n. 25490/2008).
Pertanto, mentre l'azione revocatoria postula l'effettività dell'atto di disposizione, inteso per l'appunto a sottrarre un bene alla garanzia generica del patrimonio del debitore (atto di disposizione, dunque, assolutamente voluto e produttivo di effetti), l'azione di simulazione, invece, si fonda sull'intento dei contraenti di porre in essere una situazione giuridica apparente non conforme a quella realmente voluta, conducendo pertanto ad una declaratoria di inefficacia dell'atto che non si limita a manifestarsi soltanto per colui che ha effettuato l'impugnazione, ma per l'intero mondo giuridico.
La diversità e, finanche, l'antiteticità dei presupposti delle due azioni, non esclude, tuttavia, che le stesse possano essere proposte, in via subordinata tra loro, nell'ambito del medesimo giudizio, come rilevato anche dai giudici di legittimità, secondo cui l'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte entrambe nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro o, anche, eventualmente in via subordinata l'una all'altra, senza che la possibilità di esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra. L'unica differenza tra la formulazione delle due domande in via alternativa, piuttosto che in via subordinata una all'altra, risiede esclusivamente nella circostanza che, nel primo caso, è l'attore a rimettere al potere discrezionale del giudice la valutazione delle pretese fatte valere sotto una "species iuris" piuttosto che l'altra, mentre nella seconda ipotesi si richiede, espressamente, che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti infondata (o, comunque, da rigettare), esamini l'ulteriore richiesta (Cass. n. 21083/2016).
Nel caso di specie, l'attrice ha proposto azione revocatoria in via subordinata rispetto alla principale azione di accertamento della natura simulata dell'atto cessione di partecipazione societaria stipulato in data 14.12.2018 tra la e il sig. ON Controparte_3
Ne deriva, pertanto, che dovrà esaminarsi anzitutto la domanda di simulazione, proposta in via principale.
Al riguardo, in punto di diritto, si osserva che legittimati ad agire con l'azione di simulazione sono i terzi che siano attualmente o potenzialmente pregiudicati dalla simulazione (artt. 1415 secondo comma e 1416 secondo comma c.c.). A differenza, poi, dell'azione revocatoria, ex art. 2901 c.c., che presuppone l'eventus damni, e per gli atti a titolo oneroso il consilium fraudis, per la proponibilità dell'azione di simulazione da parte del creditore è sufficiente che questi abbia un legittimo interesse a vedere ristabilita la verità contro l'apparenza, non occorrendo un danno effettivo del creditore stesso
(Cfr. Cass n. 2559/1980) ed indipendentemente dall'epoca in cui è sorto il credito di chi agisce (cfr.
Cass. n. 1127/1987, per cui legittimato ad agire è anche il creditore il cui credito non sia anteriore pagina 8 di 12 all'atto simulato). Peraltro, il pregiudizio ravvisabile in presenza di una diminuzione quantitativa o variazione qualitativa del patrimonio del debitore, che renda più incerto, difficile, o comunque oneroso il soddisfacimento della pretesa creditoria, integra condizione di detta azione e, pertanto, deve essere provato dall'istante e va riscontrato con riferimento al momento della decisione (Cfr. Cass. n.
1690/1991). La prova della simulazione da parte dei terzi e dei creditori può essere data, poi, con ogni mezzo (art. 1417 c.c.), senza limiti quanto alla prova per testi ed anche per presunzioni. Invero, il giudice deve prendere in considerazione tutte le risultanze istruttorie considerate in una visione unitaria, procedendo ad un loro esame globale ed unitario e non distinto e separato (Cfr. Cass. n.
171/1980).
Facendo applicazione dei criteri sopra evidenziati al caso di specie, va rilevato che nessun dubbio sussiste in ordine alla legittimazione ad agire dell'odierna attrice rispetto all'azione di accertamento della simulazione del contratto di cessione delle quote societarie stipulato tra la ON
e il sig. (così come all'azione per la revocatoria ordinaria del medesimo Controparte_3 atto): risulta, infatti, documentalmente provata la qualità di creditrice dell'attrice, in forza del contratto di cessione delle quote posto a monte e datato 15/5/2017 (doc. 1 att.), essendo irrilevante, in questa sede, che la stabilità di tale contratto a monte e l'eventuale inadempimento della ON all'obbligazione di pagamento siano ancora sub iudice avanti al Tribunale di Campobasso - Sezione imprese.
Per l'accertamento della simulazione dedotta occorre poi provare che lo stesso atto negoziale sia stato solo apparente (Cfr. Cass. n. 13345/2015).
In tema di azione diretta a far valere la simulazione di un atto di cessione di quote, possono trarsi elementi circa il carattere fittizio del contratto da una serie di circostanze quali, ad esempio, l'esiguità del prezzo pagato per l'acquisto, le modalità di corresponsione dello stesso, i rapporti tra cedente e cessionario.
Nel caso di specie, in particolare, non può dirsi provato l'effettivo pagamento, da parte del _3
(peraltro, amministratore unico della del corrispettivo pattuito con la ON [...] per la cessione delle quote della _1 Controparte_7
Parte convenuta, infatti, si è limitata a produrre in giudizio, quale doc. 46, la matrice dell'assegno asseritamente corrisposto dal alla a titolo di Controparte_3 ON pagamento per la cessione delle quote avvenuta con contratto del 14.12.2018, dell'importo di €
15.000,00 e due schermate costituite dallo stralcio degli estratti conto della e di ON
. Controparte_3
pagina 9 di 12 Va ricordato che, secondo giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. da ultimo Cass. n.
5326/2017), qualora l'azione di simulazione proposta dal creditore di una delle parti di un contratto di compravendita si fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto (Cass. n. 1413/2006, Cass. n. 22454/2024, Cass. n. 12955/2014).
Nel caso di specie, sussistono plurimi indizi che convincono, esaminati nel loro insieme, dell'apparenza della cessione.
Innanzitutto, l'elemento importante e determinante per l'accertamento della simulazione è dato dal fatto che la nella persona dell'amministratore unico ON Controparte_3 ha ceduto le quote del 100% della proprio a il quale, Controparte_7 Controparte_3 quindi, non avendo certamente pagato il corrispettivo della cessione delle quote della Controparte_7 alla al momento del (secondo) contratto di cessione (tra e il Parte_1 ON
e, quindi, alla data del 14.12.2018 (considerato che il presunto pagamento di cui al doc. 46 e _3 di cui si dirà in seguito, è successivo a tale contratto) era perfettamente consapevole che, attraverso tale alienazione, si rendeva più difficoltoso il soddisfacimento delle pretese creditorie della Parte_1 nell'ipotesi di risoluzione del contratto di cessione con questa concluso.
A ciò si aggiunga, poi che non vi è prova dell'effettivo pagamento del corrispettivo pattuito nel contratto del 14.12.2018.
In tale contratto, intercorso tra e , si prevedeva, infatti, che ON Controparte_3
“il prezzo della presente cessione viene convenuto in complessivi € 15.000,00 che la parte cessionaria si obbliga a versare alla parte cedente entro il 31.12.2018 a mezzo di bonifico bancario da eseguirsi sul conto corrente intestato alla .”. Parte_4
I documenti di cui all'all. 46 del fascicolo di parte convenuta – peraltro, di provenienza unilaterale e neanche riconducibili ad alcun istituto di credito - sono costituiti dalla matrice di un assegno asseritamente emesso il 3.12.2018 e, tuttavia, portato all'incasso (stando ai presunti estratti conto di cui al medesimo allegato) solo in data 19.10.2020, successivamente alla notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
Sicchè, non solo, certamente, al momento dell'introduzione del presente giudizio mancava qualsiasi
“pezza d'appoggio” volta a dimostrare l'effettivo pagamento del corrispettivo della cessione tra e ma la circostanza per cui il presunto versamento ON Controparte_3 dell'assegno sia avvenuto ben due anni dopo la conclusione del contratto rende improbabile anche la riconducibilità di tale versamento proprio all'adempimento dell'obbligazione nata due anni prima e per pagina 10 di 12 la quale era previsto il termine per l'adempimento al 31.12.2018, considerato, peraltro, che nulla prova la causale contenuta nella stessa matrice dell'assegno.
Peraltro, i documenti di cui all'all. 46 non provano comunque l'effettiva disponibilità delle somme in capo alla e l'effettivo depauperamento del considerato che le parti ON _3 convenute hanno depositato solo presunti stralci di estratti conto e tenuto conto della pressocchè totale sovrapponibilità soggettiva di cedente e cessionario.
Tali elementi inducono a ritenere certamente integrata la fattispecie della simulazione, restando così assorbita ogni altra domanda proposta in via subordinata.
Quanto, infine, alla domanda proposta in via riconvenzionale dai convenuti e finalizzata all'accertamento del presunto mancato pagamento delle fatture 3 e 5 del 2017 da parte di
[...] alla la stessa è inammissibile. Parte_1 Parte_5
Invero, la distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale non dipende dal titolo posto a base della difesa del convenuto, e cioè dal fatto o dal rapporto giuridico invocato a suo fondamento, né dal relativo oggetto sostanziale (il bene della vita), ma dal petitum processuale, vale a dire dal risultato che lo stesso intende con essa ottenere in giudizio, limitato, nel secondo caso, al rigetto della domanda proposta dall'attore; di conseguenza, non sussistono limiti al possibile ampliamento del tema della controversia da parte del convenuto a mezzo di eccezioni, purché vengano allegati, a loro fondamento, fatti o rapporti giuridici prospettati come idonei a determinare l'estinzione o la modificazione dei diritti fatti valere dall'attore, ed in base ai quali si chiede la reiezione delle domande da questo proposte e non una pronunzia di accoglimento di ulteriori e diverse domande
(cfr. Cass. n. 31010/2023).
Nel caso di specie l'accertamento richiesto da parte convenuta non costituisce una mera eccezione, bensì una nuova domanda, che amplia l'oggetto del presente giudizio;
quindi, è da qualificarsi come domanda riconvenzionale. L'art 36 c.p.c., nel disciplinare le cause riconvenzionali, stabilisce che le stesse debbono dipendere dal “titolo dedotto in giudizio dall'attore”, per cui la domanda riconvenzionale deve dipendere da fatti che siano collegati con i fatti costitutivi della domanda principale. La relazione di dipendenza della domanda riconvenzionale “dal titolo dedotto in giudizio dall'attore”, che comporta la trattazione simultanea delle cause, si configura non già come identità della
"causa petendi" (richiedendo, appunto, l'art. 36 cod. proc. civ. un rapporto di mera dipendenza), ma come comunanza della situazione o del rapporto giuridico dal quale traggono fondamento le contrapposte pretese delle parti, ovvero come comunanza della situazione, o del rapporto giuridico sul quale si fonda la riconvenzionale, con quello posto a base di un'eccezione, sì da delinearsi una pagina 11 di 12 connessione oggettiva qualificata della domanda riconvenzionale con l'azione o l'eccezione proposta
(cfr. Cass., sez. I, n. 6520 del 2007).
Poiché la domanda formulata in via riconvenzionale dai convenuti attiene all'accertamento della doverosità del pagamento di fatture attinenti eventuali rapporti tra le due società in causa,
[...]
e ma non provati nel presente giudizio, né attinenti al titolo _10 ON dedotto in giudizio dall'attore, ossia l'accertamento della simulazione del contratto di cessione di partecipazioni sociali tra la e il sig. si conclude per ON Controparte_3
l'inammissibilità della stessa.
Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie la domanda proposta in via principale da e, per l'effetto, dichiara la Parte_1 simulazione assoluta dell'atto di cessione di partecipazione societaria stipulato in data 14.12.2018 tra la e il sig. ON Controparte_3
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da e il sig. ON
Controparte_3
- condanna e il sig. in solido tra loro, al pagamento, ON Controparte_3 in favore di delle spese di lite, che liquida in € 5.077,00 oltre IVA se dovuta, Parte_1
CPA e spese generali come per legge, oltre ad € 264,00 per esborsi.
Isernia, lì 23.09.2025. Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 623/2020 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 10/7/2025, promossa da in persona del legale rappresentante p.t., sig. Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Natalina Giannoccaro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Campobasso, via G. Mazzini n. 65, giusta procura in calce all'atto di citazione,
ATTRICE nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t. Sig. e ON Controparte_2
, rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente Controparte_3 dall'Avv. Salvatore Di Pardo e dall'Avv. Michele Sansone, elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Campobasso alla Traversa Via Crispi n. 70/A
CONVENUTI
avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. conclusioni: come da verbale del 10.7.2025
pagina 1 di 12
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice ha citato in giudizio Controparte_4
e il Sig. al fine di sentire: “accertare e dichiarare, in via
[...] Controparte_3 principale, la simulazione dell'atto di cessione di partecipazione societaria stipulato in data 14.12.2018 tra la e il sig. e accertarne e dichiarane la nullità e ON Controparte_3
l'inefficacia nei confronti di parte attrice, la che conseguentemente ne recupera la Parte_1 partecipazione e, in via subordinata, disporre la revocatoria del contratto di cessione stipulato in data
14.12.2018 tra la ed il Sig. dichiarando inefficace ON Controparte_3 nei confronti dell'attore l'atto di disposizione del patrimonio con conseguente risarcimento dei danni per impossibilità di recupero della partecipazione”. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si sono costituiti in giudizio, a mezzo dei medesimi difensori, la e il sig. ON
contestando la ricostruzione dei fatti operata da parte attrice e chiedendo: Controparte_3
“1) in via preliminare: accertare l'inammissibilità della domanda per essere competente il Tribunale delle Imprese di Campobasso;
2) in via preliminare: accertare e dichiarare l'incompetenza del
Tribunale di Isernia in favore del Tribunale di Roma – Sezione Specializzata delle Imprese;
3) sempre in via preliminare, ma in via subordinata: accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di
Campobasso – Sezione Specializzata delle Imprese;
4) sempre in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di interesse in capo alla 5) nel merito: accertare e dichiarare la Parte_1 domanda prescritta e comunque l'attrice decaduta dalla possibilità di agire;
6) sempre nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda non sussistendo alcun inadempimento imputabile alla convenuta nonché l'infondatezza della domanda di simulazione nonché ON
l'infondatezza e l'inammissibilità dell'azione revocatoria;
7) in ogni caso: accertare e dichiarare la sussistenza dell'eccezione riconvenzionale spiegata;
8) spese vinte.”.
La causa è stata istruita solo documentalmente e, pervenuta infine alla scrivente giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10.7.2025 previa concessione dei termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c. per comparse conclusionali e repliche.
A sostegno della propria domanda, parte attrice ha rappresentato che in data 15.05.2017, per rogito
Notaio la in persona del legale Persona_1 Controparte_5 rappresentante sig. , aveva ceduto alla in Controparte_2 Controparte_6
pagina 2 di 12 persona del legale rappresentante , la quota pari al 100% (cento per cento) Controparte_3 della società denominata " " al prezzo concordato di euro 14.680,04 da Controparte_7 pagarsi entro il 16/02/2017; che tale prezzo non sarebbe mai stato corrisposto;
che, a causa del mancato pagamento del prezzo pattuito, la ha agito dinanzi al Tribunale di Campobasso, sez. Parte_1
Specializzata delle Imprese, al fine di ottenere la risoluzione dell'atto di cessione quote di cui in premessa, ripristinando la propria titolarità delle quote;
che, dalla lettura della visura della
[...]
è tuttavia risultato che le quote in questione sarebbero state cedute, in data 14.12.2018, CP_7 dalla al sig. ON Controparte_3
Quindi, per parte attrice, la simulazione della cessione di quote della tra gli odierni Controparte_8 convenuti si ricaverebbe dall'intento della di sottrarsi alla responsabilità di un ON obbligo di risarcimento in favore della stante il mancato pagamento del quantum Parte_1 dovuto a questa a fronte del negozio di cessione di quote del 15.7.2017, sia dall'essersi spogliata del bene oggetto anche del presente giudizio con la vendita ad altro soggetto, ( ) Controparte_3 comunque riconducibile, di fatto, alla medesima . In via subordinata alla declaratoria ON di nullità o dell'assoluta invalidità e inefficacia erga omnes della vendita, parte attrice richiede, sussistendone i presupposti, di dichiararsi l'inefficacia relativa ex artt. 2901 e seguenti, ritenendo sussistenti tutte le condizioni richieste per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria.
Le convenute, nel proprio atto di costituzione, hanno ricostruito la vicenda in maniera più ampia, in particolare facendo riferimento alla società Gestione Orizzonti s.r.l., rappresentando che il prezzo della
EW ( doveva essere versato dalla Gestione Orizzonti s.r.l. e non dalla Controparte_7
in quanto il rogito notarile intercorso tra e ON Parte_1 [...] costituirebbe un contratto collegato (in quanto successivo) al contratto quadro di vendita _1
(tra Gestione Orizzonte s.r.l. e da cui deriva l'obbligazione trilatera. ON
Le convenute hanno, poi, sollevato una serie di eccezioni di competenza che devono essere esaminate preventivamente.
Quanto alla ritenuta incompetenza del foro adito in favore del Tribunale di Campobasso, sezione specializzata imprese, deve precisarsi che, secondo quanto evidenziato dai giudici di legittimità, “in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai "diritti inerenti" queste ultime, di cui all'art. 3, commi 2, lett. b), e 3, del d.lgs. n. 168 del 2003, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 27 del 2012, detta competenza si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del "petitum" sostanziale, identificabile in funzione pagina 3 di 12 soprattutto della "causa petendi", per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio” (cfr. Cass
n. 21363/2020).
Ciò premesso si ritiene che il presente giudizio sia stato correttamente azionato innanzi al tribunale ordinario, posto che esso ha, quale petitum sostanziale, la dichiarazione di inefficacia del negozio stipulato (a valle) tra e , con cui venivano cedute a ON Controparte_9 quest'ultimo le quote della e, quale causa petendi, la tutela delle ragioni creditorie Controparte_8 della che, a monte, aveva venduto le quote della alla Parte_1 Controparte_8 [...] senza ricevere il pagamento del corrispettivo. Né il petitum, né la causa petendi sono _1 quindi, in alcun modo riferite a partecipazioni sociali o a “diritti inerenti” queste ultime, come richiesto dall'art. 3, comma 2 lett. B) e comma 3 del d.lgs. 168/2003, costituendo solo una circostanza marginale, non in grado di influire sulla determinazione della competenza, che l'oggetto sia della cessione (o della vendita) a monte tra e che di quella a valle tra Parte_1 ON
e sia costituito da quote societarie. In altre parole, le ON Controparte_9 quote societarie della costituiscono “solo” l'oggetto del contratto di cessione di cui Controparte_8 si chiede di accertare la simulazione o la revocatoria, senza, tuttavia, che il presente giudizio verta su rapporti societari e su partecipazioni sociali.
A ciò si aggiunga, inoltre, che gli stessi giudici di legittimità, con la pronuncia n. 8661 del 2020 hanno chiarito che: “nell'ipotesi in cui si eserciti una revocatoria contro un atto di cessione di quote sociali, atteso che, se astrattamente l'ipotesi potrebbe apparire ricompresa nella previsione di competenza di cui alla lettera b) del menzionato comma 2 (dell'art. 3 del d.lgs. 168/03), là dove allude alle cause e ai procedimenti "relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti", tuttavia, non coinvolgendo l'azione direttamente la società, ma riguardando il creditore del cedente, il cedente ed il cessionario, si deve escludere che ricorra la ragione giustificativa della competenza del giudice specializzato, atteso che la controversia, in ragione di tale mancato coinvolgimento, è inidonea ad incidere sulla "vita" della società, che resta estranea alla sua soluzione, potendo una controversia riconducibile alla competenza speciale immaginarsi solo se, all'esito della revocatoria insorga una contestazione fra il cessionario e la società o fra il cedente e la società.”
È evidente che, con tale pronuncia, la Cassazione ha fatto applicazione proprio del principio che non trasferisce alle sezioni specializzate qualsiasi questione, purchè coinvolga in qualsiasi maniera una o più società, occorrendo valutare, piuttosto se, a prescindere dal coinvolgimento in giudizio di società,
l'azione proposta coinvolga o meno direttamente la società e sia o meno in grado di incidere sulla vita della stessa. pagina 4 di 12 Ritenendosi, appunto, come già detto, che l'azione proposta nel presente giudizio sia finalizzata solo a tutelare le ragioni creditorie dell'attrice, senza coinvolgere né incidere sulla vita di alcuna delle società coinvolte, deve rigettarsi l'eccezione di incompetenza sollevata a favore del Tribunale di Campobasso -
Sezione delle Imprese.
Quanto, invece, all'eccezione di incompetenza sollevata da parte convenuta per violazione dell'art. 5 dell'Accordo Vincolante, con cui veniva individuato quale foro convenzionale per eventuali controversie sull'Accordo stesso il Tribunale di Roma sezione specializzata delle imprese, si rileva che tale accordo interviene, secondo la ricostruzione dei fatti operata nel proprio atto di costituzione in giudizio dalle parti convenute, tra la e la Gestione Orizzonti s.r.l e non tra la ON
e la parti in causa nel presente giudizio, né tantomeno tra Parte_1 ON la ed il sig. tra cui è intervenuto il contratto di ON Controparte_3 cessione delle partecipazioni societarie di cui si chiede, in via principale, l'accertamento della simulazione. Pertanto, l'Accordo Vincolante richiamato dalle convenute non può applicarsi al presente giudizio ai fini dell'individuazione dell'autorità competente.
Le parti convenute insistono, ancora, sull'eccezione di incompetenza per connessione soggettiva ed oggettiva con il giudizio preventivamente incardinato dall'attrice presso il Tribunale di Campobasso -
Sezione Specializzata, con cui si è chiesto di dichiararsi la risoluzione del contratto di cessione di quote intercorso tra e Parte_1 ON
Sul punto si osserva che la Cass. civ. n. 28456/2020 ha chiarito che per dar luogo alla competenza per connessione ai sensi dell'art. 40 c.p.c. non è sufficiente una qualsiasi relazione di interdipendenza fra due cause pendenti davanti a giudici diversi, ma è necessario che tra esse intercorra uno dei rapporti previsti dagli artt. 31 e ss. c.p.c., cioè nei casi di cause accessorie, di cause di garanzia, di accertamenti incidentali, di eccezioni di compensazione e di cause riconvenzionali. Nel caso di specie nessun rapporto tra quelli richiamati dall'art. 40 c.p.c. si rinviene, poiché alcuna connessione oggettiva sussiste tra i due giudizi: le due domande non sono affatto connesse, essendo volte all'accertamento di pretese autonome ed indipendenti l'una dall'altra consistenti, rispettivamente, nella risoluzione del contratto di cessione di quote tra le due società in causa, e e Parte_1 ON nell'accertamento della simulazione o, in via subordinata, della revocazione ordinaria della cessione di quelle stesse quote intervenuta tra la ed il sig. . ON Controparte_9
Infine, a completamento dell'esame delle eccezioni proposte da parte convenuta, deve solo precisarsi che la pronuncia resa da codesto Tribunale (e non impugnata) relativamente al giudizio promosso in corso di causa per il sequestro delle quote societarie, con cui il giudice precedentemente titolare del pagina 5 di 12 fascicolo si è dichiarato incompetente in favore del Tribunale di Campobasso Sez. Imprese, non è in alcun modo vincolante in sede di decisione sul merito del giudizio.
Deve, infatti, evidenziarsi che: “l'ordinanza emessa in sede di procedimento cautelare, sia prima dell'inizio del giudizio di merito, sia nella pendenza di esso, con la quale il giudice dichiara la propria incompetenza, o rigetta il ricorso per motivi di rito o di merito, o lo accoglie in tutto o in parte, non è soggetta all'impugnazione per regolamento di competenza - esperibile unicamente nei confronti di quei provvedimenti che, anche se non abbiano forma di sentenza, abbiano effetti sostanziali di carattere definitivo, non siano revocabili e si avvicinino al concetto sostanziale di cosa giudicata -, essendo la stessa passibile unicamente di reclamo ai sensi dell'art. 669 "terdecies" cod. proc. civ.. Il provvedimento cautelare, infatti, che assolve unicamente la funzione di dare immediata attuazione alla tutela giurisdizionale mediante l'eliminazione del pregiudizio che possa derivare dalla durata del processo a cognizione piena, è caratterizzato, oltre che dalla strumentalità, dalla provvisorietà, atteso che non è idoneo a regolare il rapporto in via definitiva e che è destinato a rimanere assorbito o superato da altri provvedimenti che possono essere successivamente emessi nel corso del giudizio
(anche nel medesimo grado)” (Cass. n. 822/1994).
Devono, quindi, rigettarsi le eccezioni di incompetenza sollevate da parte convenuta.
Quanto alla ritenuta inammissibilità della domanda per carenza d'interesse, deve precisarsi che l'interesse ad agire, richiesto dall'art 100 cpc per la proposizione di qualsiasi domanda giudiziale, si concreta nella esigenza di ottenere, attraverso la risoluzione giudiziale della controversia, un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile (Cass n. 1742/1965). Nella fattispecie de qua si ritiene assolutamente sussistente l'interesse di parte attrice a siffatta pronuncia di accertamento della simulazione o della revocatoria dell'atto di cessione di partecipazione societaria stipulato in data 14.12.2018 tra la e il sig. data ON Controparte_3 anche la presentazione di altra domanda giudiziaria innanzi al Tribunale di Campobasso - Sezione
Imprese volta all'ottenimento della risoluzione del contratto di cessione delle quote stipulato a monte tra le due società, proprio per, conseguentemente, in Parte_3 ON caso di esito positivo del giudizio incardinato presso il Tribunale di Campobasso, recuperarne la partecipazione. Infatti, proprio dai giudizi azionati da parte attrice, può dedursi un interesse al soddisfacimento della pretesa creditoria derivante, appunto, dal mancato pagamento del corrispettivo del contratto di cessione intercorso tra e . L'eccezione sollevata è Parte_1 ON dunque da rigettarsi.
Sempre in via preliminare, va rigettata la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. avanzata dai convenuti, stante l'attuale pendenza del giudizio, innanzi al Tribunale di Campobasso - Sezione pagina 6 di 12 Specializzata delle Imprese (R.G. 1006/2020), di risoluzione del contratto di cessione delle quote tra la e la poi rivendute al sig. col ON Parte_1 _3 Controparte_9 contratto di cessione di cui si chiede l'accertamento della simulazione o della revocatoria, che costituirebbe antecedente logico-giuridico necessario alla pronuncia sull'azione revocatoria. Nel caso di specie, infatti, non sussiste rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi, posto che, peraltro, la
"dipendenza" cui fa riferimento l'art. 295 c.p.c. è un vero e proprio vincolo di consequenzialità tra due questioni, una delle quali deve costituire un indispensabile antecedente logico-giuridico dell'altra mentre non opera qualora il giudice possa pronunciarsi in via incidentale sulla questione
(asseritamente) pregiudiziale oppure quando sarebbe possibile la riunione delle cause.
Va, infatti, confermato l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con l'arresto
9440/04 in un caso riguardante, specificatamente, una domanda di revocatoria ordinaria, seguito, tra le altre, anche nelle successive pronunce 16722/09, 1129/2012, 17257/2013, 115/372013, secondo il quale, anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore.
Secondo quanto chiarito dai giudici di legittimità, il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 c.p.c. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto, appunto, la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito
(Cass. 5718/2014). È, dunque, da rigettare la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio iscritto al n.r.g. 1006/2020, considerato, appunto, che l'azione revocatoria può essere proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile ma, in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore quale garanzia generica delle ragioni creditizie, anche a tutela di una legittima aspettativa del credito, come nel caso di specie,
Venendo al quindi, al merito, va, anzitutto, premesso che le domande svolte da parte attrice in via subordinata tra loro (ossia di accertamento della simulazione e di revocatoria ordinaria) si fondano su presupposti tra loro differenti: per integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso pagina 7 di 12 che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla
(Cass. n. 8188/1994; Cass. n. 25490/2008).
Pertanto, mentre l'azione revocatoria postula l'effettività dell'atto di disposizione, inteso per l'appunto a sottrarre un bene alla garanzia generica del patrimonio del debitore (atto di disposizione, dunque, assolutamente voluto e produttivo di effetti), l'azione di simulazione, invece, si fonda sull'intento dei contraenti di porre in essere una situazione giuridica apparente non conforme a quella realmente voluta, conducendo pertanto ad una declaratoria di inefficacia dell'atto che non si limita a manifestarsi soltanto per colui che ha effettuato l'impugnazione, ma per l'intero mondo giuridico.
La diversità e, finanche, l'antiteticità dei presupposti delle due azioni, non esclude, tuttavia, che le stesse possano essere proposte, in via subordinata tra loro, nell'ambito del medesimo giudizio, come rilevato anche dai giudici di legittimità, secondo cui l'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte entrambe nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro o, anche, eventualmente in via subordinata l'una all'altra, senza che la possibilità di esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra. L'unica differenza tra la formulazione delle due domande in via alternativa, piuttosto che in via subordinata una all'altra, risiede esclusivamente nella circostanza che, nel primo caso, è l'attore a rimettere al potere discrezionale del giudice la valutazione delle pretese fatte valere sotto una "species iuris" piuttosto che l'altra, mentre nella seconda ipotesi si richiede, espressamente, che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti infondata (o, comunque, da rigettare), esamini l'ulteriore richiesta (Cass. n. 21083/2016).
Nel caso di specie, l'attrice ha proposto azione revocatoria in via subordinata rispetto alla principale azione di accertamento della natura simulata dell'atto cessione di partecipazione societaria stipulato in data 14.12.2018 tra la e il sig. ON Controparte_3
Ne deriva, pertanto, che dovrà esaminarsi anzitutto la domanda di simulazione, proposta in via principale.
Al riguardo, in punto di diritto, si osserva che legittimati ad agire con l'azione di simulazione sono i terzi che siano attualmente o potenzialmente pregiudicati dalla simulazione (artt. 1415 secondo comma e 1416 secondo comma c.c.). A differenza, poi, dell'azione revocatoria, ex art. 2901 c.c., che presuppone l'eventus damni, e per gli atti a titolo oneroso il consilium fraudis, per la proponibilità dell'azione di simulazione da parte del creditore è sufficiente che questi abbia un legittimo interesse a vedere ristabilita la verità contro l'apparenza, non occorrendo un danno effettivo del creditore stesso
(Cfr. Cass n. 2559/1980) ed indipendentemente dall'epoca in cui è sorto il credito di chi agisce (cfr.
Cass. n. 1127/1987, per cui legittimato ad agire è anche il creditore il cui credito non sia anteriore pagina 8 di 12 all'atto simulato). Peraltro, il pregiudizio ravvisabile in presenza di una diminuzione quantitativa o variazione qualitativa del patrimonio del debitore, che renda più incerto, difficile, o comunque oneroso il soddisfacimento della pretesa creditoria, integra condizione di detta azione e, pertanto, deve essere provato dall'istante e va riscontrato con riferimento al momento della decisione (Cfr. Cass. n.
1690/1991). La prova della simulazione da parte dei terzi e dei creditori può essere data, poi, con ogni mezzo (art. 1417 c.c.), senza limiti quanto alla prova per testi ed anche per presunzioni. Invero, il giudice deve prendere in considerazione tutte le risultanze istruttorie considerate in una visione unitaria, procedendo ad un loro esame globale ed unitario e non distinto e separato (Cfr. Cass. n.
171/1980).
Facendo applicazione dei criteri sopra evidenziati al caso di specie, va rilevato che nessun dubbio sussiste in ordine alla legittimazione ad agire dell'odierna attrice rispetto all'azione di accertamento della simulazione del contratto di cessione delle quote societarie stipulato tra la ON
e il sig. (così come all'azione per la revocatoria ordinaria del medesimo Controparte_3 atto): risulta, infatti, documentalmente provata la qualità di creditrice dell'attrice, in forza del contratto di cessione delle quote posto a monte e datato 15/5/2017 (doc. 1 att.), essendo irrilevante, in questa sede, che la stabilità di tale contratto a monte e l'eventuale inadempimento della ON all'obbligazione di pagamento siano ancora sub iudice avanti al Tribunale di Campobasso - Sezione imprese.
Per l'accertamento della simulazione dedotta occorre poi provare che lo stesso atto negoziale sia stato solo apparente (Cfr. Cass. n. 13345/2015).
In tema di azione diretta a far valere la simulazione di un atto di cessione di quote, possono trarsi elementi circa il carattere fittizio del contratto da una serie di circostanze quali, ad esempio, l'esiguità del prezzo pagato per l'acquisto, le modalità di corresponsione dello stesso, i rapporti tra cedente e cessionario.
Nel caso di specie, in particolare, non può dirsi provato l'effettivo pagamento, da parte del _3
(peraltro, amministratore unico della del corrispettivo pattuito con la ON [...] per la cessione delle quote della _1 Controparte_7
Parte convenuta, infatti, si è limitata a produrre in giudizio, quale doc. 46, la matrice dell'assegno asseritamente corrisposto dal alla a titolo di Controparte_3 ON pagamento per la cessione delle quote avvenuta con contratto del 14.12.2018, dell'importo di €
15.000,00 e due schermate costituite dallo stralcio degli estratti conto della e di ON
. Controparte_3
pagina 9 di 12 Va ricordato che, secondo giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. da ultimo Cass. n.
5326/2017), qualora l'azione di simulazione proposta dal creditore di una delle parti di un contratto di compravendita si fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto (Cass. n. 1413/2006, Cass. n. 22454/2024, Cass. n. 12955/2014).
Nel caso di specie, sussistono plurimi indizi che convincono, esaminati nel loro insieme, dell'apparenza della cessione.
Innanzitutto, l'elemento importante e determinante per l'accertamento della simulazione è dato dal fatto che la nella persona dell'amministratore unico ON Controparte_3 ha ceduto le quote del 100% della proprio a il quale, Controparte_7 Controparte_3 quindi, non avendo certamente pagato il corrispettivo della cessione delle quote della Controparte_7 alla al momento del (secondo) contratto di cessione (tra e il Parte_1 ON
e, quindi, alla data del 14.12.2018 (considerato che il presunto pagamento di cui al doc. 46 e _3 di cui si dirà in seguito, è successivo a tale contratto) era perfettamente consapevole che, attraverso tale alienazione, si rendeva più difficoltoso il soddisfacimento delle pretese creditorie della Parte_1 nell'ipotesi di risoluzione del contratto di cessione con questa concluso.
A ciò si aggiunga, poi che non vi è prova dell'effettivo pagamento del corrispettivo pattuito nel contratto del 14.12.2018.
In tale contratto, intercorso tra e , si prevedeva, infatti, che ON Controparte_3
“il prezzo della presente cessione viene convenuto in complessivi € 15.000,00 che la parte cessionaria si obbliga a versare alla parte cedente entro il 31.12.2018 a mezzo di bonifico bancario da eseguirsi sul conto corrente intestato alla .”. Parte_4
I documenti di cui all'all. 46 del fascicolo di parte convenuta – peraltro, di provenienza unilaterale e neanche riconducibili ad alcun istituto di credito - sono costituiti dalla matrice di un assegno asseritamente emesso il 3.12.2018 e, tuttavia, portato all'incasso (stando ai presunti estratti conto di cui al medesimo allegato) solo in data 19.10.2020, successivamente alla notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
Sicchè, non solo, certamente, al momento dell'introduzione del presente giudizio mancava qualsiasi
“pezza d'appoggio” volta a dimostrare l'effettivo pagamento del corrispettivo della cessione tra e ma la circostanza per cui il presunto versamento ON Controparte_3 dell'assegno sia avvenuto ben due anni dopo la conclusione del contratto rende improbabile anche la riconducibilità di tale versamento proprio all'adempimento dell'obbligazione nata due anni prima e per pagina 10 di 12 la quale era previsto il termine per l'adempimento al 31.12.2018, considerato, peraltro, che nulla prova la causale contenuta nella stessa matrice dell'assegno.
Peraltro, i documenti di cui all'all. 46 non provano comunque l'effettiva disponibilità delle somme in capo alla e l'effettivo depauperamento del considerato che le parti ON _3 convenute hanno depositato solo presunti stralci di estratti conto e tenuto conto della pressocchè totale sovrapponibilità soggettiva di cedente e cessionario.
Tali elementi inducono a ritenere certamente integrata la fattispecie della simulazione, restando così assorbita ogni altra domanda proposta in via subordinata.
Quanto, infine, alla domanda proposta in via riconvenzionale dai convenuti e finalizzata all'accertamento del presunto mancato pagamento delle fatture 3 e 5 del 2017 da parte di
[...] alla la stessa è inammissibile. Parte_1 Parte_5
Invero, la distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale non dipende dal titolo posto a base della difesa del convenuto, e cioè dal fatto o dal rapporto giuridico invocato a suo fondamento, né dal relativo oggetto sostanziale (il bene della vita), ma dal petitum processuale, vale a dire dal risultato che lo stesso intende con essa ottenere in giudizio, limitato, nel secondo caso, al rigetto della domanda proposta dall'attore; di conseguenza, non sussistono limiti al possibile ampliamento del tema della controversia da parte del convenuto a mezzo di eccezioni, purché vengano allegati, a loro fondamento, fatti o rapporti giuridici prospettati come idonei a determinare l'estinzione o la modificazione dei diritti fatti valere dall'attore, ed in base ai quali si chiede la reiezione delle domande da questo proposte e non una pronunzia di accoglimento di ulteriori e diverse domande
(cfr. Cass. n. 31010/2023).
Nel caso di specie l'accertamento richiesto da parte convenuta non costituisce una mera eccezione, bensì una nuova domanda, che amplia l'oggetto del presente giudizio;
quindi, è da qualificarsi come domanda riconvenzionale. L'art 36 c.p.c., nel disciplinare le cause riconvenzionali, stabilisce che le stesse debbono dipendere dal “titolo dedotto in giudizio dall'attore”, per cui la domanda riconvenzionale deve dipendere da fatti che siano collegati con i fatti costitutivi della domanda principale. La relazione di dipendenza della domanda riconvenzionale “dal titolo dedotto in giudizio dall'attore”, che comporta la trattazione simultanea delle cause, si configura non già come identità della
"causa petendi" (richiedendo, appunto, l'art. 36 cod. proc. civ. un rapporto di mera dipendenza), ma come comunanza della situazione o del rapporto giuridico dal quale traggono fondamento le contrapposte pretese delle parti, ovvero come comunanza della situazione, o del rapporto giuridico sul quale si fonda la riconvenzionale, con quello posto a base di un'eccezione, sì da delinearsi una pagina 11 di 12 connessione oggettiva qualificata della domanda riconvenzionale con l'azione o l'eccezione proposta
(cfr. Cass., sez. I, n. 6520 del 2007).
Poiché la domanda formulata in via riconvenzionale dai convenuti attiene all'accertamento della doverosità del pagamento di fatture attinenti eventuali rapporti tra le due società in causa,
[...]
e ma non provati nel presente giudizio, né attinenti al titolo _10 ON dedotto in giudizio dall'attore, ossia l'accertamento della simulazione del contratto di cessione di partecipazioni sociali tra la e il sig. si conclude per ON Controparte_3
l'inammissibilità della stessa.
Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie la domanda proposta in via principale da e, per l'effetto, dichiara la Parte_1 simulazione assoluta dell'atto di cessione di partecipazione societaria stipulato in data 14.12.2018 tra la e il sig. ON Controparte_3
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da e il sig. ON
Controparte_3
- condanna e il sig. in solido tra loro, al pagamento, ON Controparte_3 in favore di delle spese di lite, che liquida in € 5.077,00 oltre IVA se dovuta, Parte_1
CPA e spese generali come per legge, oltre ad € 264,00 per esborsi.
Isernia, lì 23.09.2025. Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
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