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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 24/10/2025, n. 1600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1600 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 258/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 23/10/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 258/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter del nella causa n. 258/2024 avente ad oggetto “preliminare di vendita” e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. FUSCO SALVATORE
- attore - e
(C.F./P.IVA: ) Controparte_1 C.F._2
- contumace – Conclusioni All'udienza del 23/10/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate MOTIVAZIONE I. Fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, , deducendo Parte_1 di aver effettuato in virtù di un accordo verbale intervenuto con la convenuta nell'anno 2022 pagamenti in favore della stessa per un totale di € 60.000,00 per l'acquisto di tre unità immobiliari meglio specificate in atti, e che nonostante il sollecito, questa non riscontrava l'invito a stipulare il conseguente rogito notarile, conveniva in giudizio al fine di sentir accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: […] Piaccia, all'Onorevole Tribunale adito, reiectis contrariis, accertando e dichiarando pagato il prezzo della compravendita, ordinare al
Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio di trasferire la proprietà dei predetti immobili dalla SI al Signor Controparte_1 [...]
, con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari con attribuzione al Pt_1 procuratore costituito dichiaratosi antistatario. […].
Non si costituiva in giudizio e, verificata la Controparte_1 regolarità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia.
2 Tribunale di Avellino n. 258/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi
Ritenuta definibile allo stato degli atti, la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la decisione, previa concessione di un termine per il deposito di note conclusionali. II. Diritto Infondata, per le assorbenti ragioni di cui in seguito, si ritiene in ogni sua componente la domanda, così come proposta.
, oltre che risalente, è l'orientamento giurisprudenziale secondo CP_2 cui Poiché il contratto preliminare e soggetto alla stessa forma prevista per il contratto definitivo ove abbia ad oggetto il trasferimento della proprietà di bene immobile, lo stesso è soggetto alla forma scritta ad substantiam (artt. 1350 e 1351 cod. civ.) (Sez. 2, Sentenza n. 4014 del 02/09/1978), con l'ulteriore precisazione che Nei contratti per i quali, come per quello preliminare di compravendita, la legge richiede la forma scritta ad substantiam, l'atto scritto rappresenta uno dei fatti costitutivi del rapporto, in quanto condizione specificatamente propria ed essenziale della sua esistenza (Sez. 3, Sentenza n. 3274 del 16/11/1971), e l'inevitabile conseguenza che deve considerarsi giuridicamente inesistente un contratto preliminare per mancanza di forma scritta, ove abbia per oggetto un immobile (Sez. 3, Sentenza n. 1411 del 14/04/1975). Orbene, nella fattispecie in esame, connotata dall'espressa deduzione ad opera di parte attrice […] che nell'anno 2022, in virtù di un accordo verbale intervenuto con la convenuta odierna, l'istante effettuava pagamenti per un totale di € 60.000,00 (ALL1) per acquistare dalla SI , residente Controparte_1 in San Prisco (CE) alla Via A. Stellato n 78 ( ), tre unità C.F._2 immobiliari di proprietà di quest'ultima […] e […] che nonostante gli accordi verbali intrapresi, seguiti poi dai puntuali pagamenti avvenuti (CON SPECIFICA
CAUSALE INDICATA) e nonostante il sollecito inviato a mezzo a/r in data 4.7.2023
(All.3), la SI non riscontrava l'invito a stipulare il rogito notarile […] CP_1
(v. testualmente atto di citazione), non può che giungersi alla declaratoria di inesistenza del contratto preliminare dedotto in giudizio, per (dichiarata) mancanza di forma scritta, con il conseguente rigetto di ogni altra domanda comunque presupponente l'effettiva - e qui negata - esistenza e validità del predetto contratto. Respinta o comunque assorbita alla stregua di quanto precede deve intendersi ogni altra istanza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile. Sulle spese Quanto alle spese, la non soccombenza della parte non costituitasi esonera da qualsiasi statuizione in dispositivo.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla
3 Tribunale di Avellino n. 258/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi
domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
, respinta, o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed
[...] eccezione, così provvede: dichiara l'inesistenza per mancanza di forma scritta del contratto preliminare per cui è causa e, per l'effetto, rigetta in ogni sua componente la domanda, così come proposta;
nulla dispone sulle spese di lite. Così deciso in data 24/10/2025 entro i termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
4
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 23/10/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 258/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter del nella causa n. 258/2024 avente ad oggetto “preliminare di vendita” e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. FUSCO SALVATORE
- attore - e
(C.F./P.IVA: ) Controparte_1 C.F._2
- contumace – Conclusioni All'udienza del 23/10/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate MOTIVAZIONE I. Fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, , deducendo Parte_1 di aver effettuato in virtù di un accordo verbale intervenuto con la convenuta nell'anno 2022 pagamenti in favore della stessa per un totale di € 60.000,00 per l'acquisto di tre unità immobiliari meglio specificate in atti, e che nonostante il sollecito, questa non riscontrava l'invito a stipulare il conseguente rogito notarile, conveniva in giudizio al fine di sentir accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: […] Piaccia, all'Onorevole Tribunale adito, reiectis contrariis, accertando e dichiarando pagato il prezzo della compravendita, ordinare al
Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio di trasferire la proprietà dei predetti immobili dalla SI al Signor Controparte_1 [...]
, con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari con attribuzione al Pt_1 procuratore costituito dichiaratosi antistatario. […].
Non si costituiva in giudizio e, verificata la Controparte_1 regolarità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia.
2 Tribunale di Avellino n. 258/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi
Ritenuta definibile allo stato degli atti, la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la decisione, previa concessione di un termine per il deposito di note conclusionali. II. Diritto Infondata, per le assorbenti ragioni di cui in seguito, si ritiene in ogni sua componente la domanda, così come proposta.
, oltre che risalente, è l'orientamento giurisprudenziale secondo CP_2 cui Poiché il contratto preliminare e soggetto alla stessa forma prevista per il contratto definitivo ove abbia ad oggetto il trasferimento della proprietà di bene immobile, lo stesso è soggetto alla forma scritta ad substantiam (artt. 1350 e 1351 cod. civ.) (Sez. 2, Sentenza n. 4014 del 02/09/1978), con l'ulteriore precisazione che Nei contratti per i quali, come per quello preliminare di compravendita, la legge richiede la forma scritta ad substantiam, l'atto scritto rappresenta uno dei fatti costitutivi del rapporto, in quanto condizione specificatamente propria ed essenziale della sua esistenza (Sez. 3, Sentenza n. 3274 del 16/11/1971), e l'inevitabile conseguenza che deve considerarsi giuridicamente inesistente un contratto preliminare per mancanza di forma scritta, ove abbia per oggetto un immobile (Sez. 3, Sentenza n. 1411 del 14/04/1975). Orbene, nella fattispecie in esame, connotata dall'espressa deduzione ad opera di parte attrice […] che nell'anno 2022, in virtù di un accordo verbale intervenuto con la convenuta odierna, l'istante effettuava pagamenti per un totale di € 60.000,00 (ALL1) per acquistare dalla SI , residente Controparte_1 in San Prisco (CE) alla Via A. Stellato n 78 ( ), tre unità C.F._2 immobiliari di proprietà di quest'ultima […] e […] che nonostante gli accordi verbali intrapresi, seguiti poi dai puntuali pagamenti avvenuti (CON SPECIFICA
CAUSALE INDICATA) e nonostante il sollecito inviato a mezzo a/r in data 4.7.2023
(All.3), la SI non riscontrava l'invito a stipulare il rogito notarile […] CP_1
(v. testualmente atto di citazione), non può che giungersi alla declaratoria di inesistenza del contratto preliminare dedotto in giudizio, per (dichiarata) mancanza di forma scritta, con il conseguente rigetto di ogni altra domanda comunque presupponente l'effettiva - e qui negata - esistenza e validità del predetto contratto. Respinta o comunque assorbita alla stregua di quanto precede deve intendersi ogni altra istanza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile. Sulle spese Quanto alle spese, la non soccombenza della parte non costituitasi esonera da qualsiasi statuizione in dispositivo.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla
3 Tribunale di Avellino n. 258/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi
domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
, respinta, o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed
[...] eccezione, così provvede: dichiara l'inesistenza per mancanza di forma scritta del contratto preliminare per cui è causa e, per l'effetto, rigetta in ogni sua componente la domanda, così come proposta;
nulla dispone sulle spese di lite. Così deciso in data 24/10/2025 entro i termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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