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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 15/12/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
RG Nr. 77/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dr. Lucio Benvegnù Presidente
Dr. AN UL Consigliere rel.
Dr. Alessandra Burra Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 4 luglio 2024
Da
c.f. / p.iva ), sedente in Aviano (Pn), Via G. Parte_1 P.IVA_1
Ellero 29, rappr. e dif. dall'Avv. Massimo Carlin (C.F. con Studio in C.F._1
Portogruaro, V.le Matteotti n° 8, giusta mandato allegato al presente atto, con dichiarazione di voler ricevere comunicazioni telefax allo 0421 72195 o pec all'indirizzo:
- Email_1
-appellante -
Contro
c.f. ) nato in [...] il [...] e residente Controparte_1 CodiceFiscale_2 in via San Quirino, 68, int. 7/3, Pordenone, rappresentato e difeso, in via disgiuntiva, dagli avvocati
ID CÀ (c.f. – p.e.c. lidia. e GI CodiceFiscale_3 Email_2
1 LO (c.f. – p.e.c. presso il cui CodiceFiscale_4 Email_3 indirizzo p.e.c. e il suo Studio di 33170 Pordenone, viale Dante Alighieri, 19/2 è domiciliato giusta procura in allegato,
- appellato, appellante incidentale -
Oggetto : appello avverso la sentenza n. 8/2024 del Tribunale di Pordenone del 24.05.2024 non notificata
CONCLUSIONI
Per parte appellante: in via principale annullare la Sentenza n° 8/2024 pubbl. il 24.5.2024 emessa dal Tribunale di
Pordenone - Giudice del Lavoro all'esito del proc. R.G. 286/2021 e per l'effetto rigettare tutte le domande proposte dal Sig. con integrale rifusione dei compensi di lite e delle spese per CP_1 entrambi i gradi e rimborso delle spese di C.T.U.
Conclusioni per parte appellata:
ACCOGLIERE i primi due motivi dell'appello incidentale proposto e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza nella parte in cui è stata “Accertata in via pregiudiziale l'autenticità della sottoscrizione apposta dal ricorrente sull'atto di proroga dd. 02/11/2020” e quindi tamquam non esset la 4^ proroga, STATUIRE che la sottoscrizione dei due documenti relativi alla 4^ proroga è falsa e, conseguentemente, che il rapporto di lavoro si è stabilizzato a tempo indeterminato, a decorrere dal 01.11.2020, e che l'impugnato licenziamento orale del 18.12.2020 è nullo e/o inefficace e/o contra legem e, per l'effetto, CONDANNARE in persona del legale Parte_1 pro tempore, alla reintegrazione dell'appellato nel posto di lavoro e al pagamento in suo favore delle retribuzioni – in tesi pari ad € 2.368,30 mensili o quanto di giustizia – dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
IN SUBORDINE, CON RISERVA DI GRAVAME RIGETTARE l'appello proposto da erché infondato in fatto e diritto e confermare, per quanto Parte_1 di ragione, la sentenza;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, CON RISERVA DI GRAVAME ove l'appello principale venga ritenuto fondato e rigettati i primi due motivi dell'appello incidentale,
ACCOGLIERE il terzo motivo dell'appello incidentale e, per l'effetto, CONFERMARE, per quanto di ragione, la sentenza che così ha statuito “2) Dispone in via costitutiva a seguito della relativa conversione, la sussistenza ab origine di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento del ricorrente nella categoria di operaio livello E. 3) Condanna contestualmente la
2 convenuta in persona del legale rappresane pro-tempore, a corrispondere Parte_1 all'odierno attore a titolo di indennità risarcitoria 10 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento utile ragguagliata ad € 2.368,30.”
IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE, CON RISERVA DI GRAVAME ove l'appello principale venga ritenuto fondato e rigettati i primi tre motivi dell'appello incidentale ACCOGLIERE il quarto motivo dell'appello incidentale e previo ogni opportuno accertamento e pronuncia in ordine alla violazione datoriale del diritto di precedenza, ORDINARE la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell'appellante dal gennaio 2021, ovvero dalla data che risulterà di giustizia in corso di causa, con predetto inquadramento nella categoria di Operaio, livello E come cementista formatore e/o altro superiore livello che risulterà di giustizia secondo il CCNL di settore e, per l'effetto, CONDANNARE la stessa alla corresponsione della retribuzione sino al ripristino della piena funzionalità del rapporto di lavoro, parametrata alla retribuzione globale di fatto o le altre somme che risulteranno di giustizia anche in via di risarcimento danni;
COMUNQUE ACCOGLIERE il quinto motivo dell'appello incidentale e, per l'effetto,
ACCERTATO e DICHIARATO che l'appellato ha effettuato 327 ore di lavoro straordinario non remunerato CONDANNARE a corrispondergli il complessivo importo Parte_1 di € 4.349,40 o quanto in più o in meno risulterà di giustizia;
IN OGNI CASO -) somme tutte da incrementare, ex art. 429 c.p.c., con la rivalutazione Istat e gli interessi legali anche ai sensi dell'art. 1284, c. 3 c.c. sugli importi rivalutati e da calcolare dal dì dell'insorgenza del singolo credito al saldo.-) compensi e spese anche generali rifuse oltre i.v.a e c.p.a.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. aveva adito il tribunale di Pordenone deducendo di essere stato assunto alle Controparte_1 dipendenze della convenuta con contratto a tempo determinato per il Parte_1 periodo dal 4 al 20 dicembre 2019 come Operaio Livello E. Dopo una interruzione di oltre 10 giorni, era stato nuovamente assunto con contratto dal 7.1.2020 al 28.3.2020 e questo contratto era stato rinnovato quattro volte nell'arco di 12 mesi. Il ricorrente negava tuttavia di avere sottoscritto la quarta proroga del 2.11.2020 e chiedeva di essere reintegrato a tempo indeterminato avendo prestato attività lavorativa oltre il termine di scadenza della precedente proroga (che scadeva il 31.10.2020), finchè il
18.12.2020 sarebbe stato licenziato verbalmente. Il ricorrente deduceva poi di avere lavorato anche dieci/undici ore al dì e quindi circa 240 ore al mese contro le 173 previste dal CCNL, e precisava che l'orario di lavoro, contrariamente a quanto previsto dal contratto individuale, era articolato dal lunedì al sabato e giornalmente il ricorrente faceva almeno un'ora e mezza di straordinario.
3 La resistente evidenziava che, provata documentalmente l'esistenza della quarta proroga del CTD sottoscritta dal ricorrente in data 2.11.2020, che prevedeva la continuazione del rapporto nel periodo compreso tra l'1.11.2020 e il 18.12.2020, giorno di naturale scadenza, come è in effetti avvenuto;
deduceva che conferisce data certa alla lettera di proroga del 2.11.2020 la comunicazione obbligatoria della stessa eseguita dal Consulente del lavoro. Con riguardo al lavoro straordinario la Pt_2 società resistente deduceva che di rado richiedeva ai propri dipendenti di prestare la loro manodopera oltre l'orario di lavoro ordinario, come confermano i fogli presenze tenuti dal consulente del lavoro, da cui si evince che gli operai, tra cui il lavoravano di regola otto ore giornaliere, dal lunedì CP_1 al venerdì e il lavoro straordinario, quando prestato, veniva regolarmente retribuito. Il giudice disponeva consulenza tecnica grafologica e il giudizio si sviluppava in ben undici udienze incentrandosi solo sulla genuinità della sottoscrizione dell'ultima proroga. Il giudice premetteva che la contestatissima consulenza grafologica redatta dalla Dott.ssa aveva affermato Persona_1
l'autenticità della sottoscrizione apposta sull'atto di proroga del. 02/11/2020, ma riteneva di accogliere comunque la pretesa sia pure azionata in via subordinata (mera invalidità del termine apposto al relativo contratto). Richiamava quanto testualmente sostenuto da parte ricorrente a pag. 7 dell'atto introduttivo, precisando che la mancata valutazione nel DVR del rischio conseguente all'eccesso orario produceva l'effetto della nullità del contratto a tempo determinato e delle successive proroghe. Rilevava il giudice che a tali rilievi non aveva replicato la società convenuta, la quale non aveva dimesso idonea documentazione in punto DVR limitandosi semplicemente a sostenere che l'eventuale lavoro straordinario effettuato dal ricorrente sarebbe stato regolarmente retribuito. Rilevava quindi l'inosservanza della disposizione di cui all'art. 20 co 1 lett. D) e co 2
D.Lvo 15/06/2015 n° 81 e dichiarava in via costitutiva la sussistenza ab origine di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento del ricorrente nella categoria di Operaio Livello E, condannando la resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 10 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento utile ragguagliata ad € 2.368,30. Respingeva tuttavia la domanda di differenze retributive per lavoro straordinario, per genericità delle circostanze capitolate al riguardo.
Compensava le spese di lite per la quota di ½.
2. Avverso la sentenza proponeva appello la società che insisteva per la riforma della Pt_1 sentenza. Il lavoratore a propria volta insisteva in via incidentale per la riforma parziale della sentenza e in ogni caso il rigetto dell'appello di controparte.
3. La causa subiva un primo rinvio su istanza della parte appellante di esame della documentazione depositata dalla controparte;
indi, il processo era rinviato d'ufficio a seguito dell'assegnazione a nuovo consigliere del lavoro pervenuto in Corte.
4 Il Collegio all'udienza del 24 aprile 2025, all'esito della discussione, proponeva soluzione conciliativa alla quale inizialmente le parti prestavano adesione salvo poi revocare il consenso.
Indi fissata dalla Corte nuova udienza di discussione, le parti comunicavano di aver raggiunto accordo conciliativo stragiudiziale e che pertanto all'udienza del 13 novembre 2025 non sarebbero comparse.
La Corte di Appello di Trieste fissata nuova udienza ex artt.181 e 309 c.p.c., all'udienza del 27 novembre 2025 decideva la causa come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'appellante con il primo motivo contesta la valutazione del giudice circa la sussistenza di una prova dello svolgimento di lavoro straordinario, ovvero circa la mancata contestazione al riguardo di
Osserva infatti di avere negato categoricamente nella propria comparsa di costituzione di Pt_1 primo grado che ai lavoratori venisse chiesto di prestare il lavoro straordinario descritto dal ricorrente.
Esclude poi che, essendo il lavoro straordinario ipotesi eccezionale, questo potesse portare un elevato grado di stress di cui il DVR avrebbe dovuto tenere conto, come ritenuto invece dal giudice;
non vi era secondo l'appellante uno specifico rischio che dovesse essere considerato nel DVR. Osservava poi che per undici udienze si è discusso solo dell'autografia della firma della proroga e mai era stato affrontato in contraddittorio l'argomento del lavoro straordinario o la specifica questione della sua previsione nel DVR.
Con il secondo motivo di appello la società contesta che la norma di cui all'art.20 c.
1.lett.D) Pt_1
e co.2 D.Lvo n.81/2015 sanzioni il datore di lavoro che non ha effettuato la valutazione dei rischi, e non il datore di lavoro che non ha incluso uno specifico rischio nel DVR. Osserva poi che il fatto che abbia predisposto il DVR e che questo abbia i requisiti di cui all'art.28 D.Lgs.81/2008 non Pt_1
è nemmeno in discussione. Sostiene che solo in presenza di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative è necessario un aggiornamento del DVR.
Con il terzo motivo evidenzia la contraddizione tra la parte di sentenza che reputa provato che chiedesse ai suoi operai di prestare lavoro straordinario nei termini indicati in ricorso (tanto Pt_1 da richiedere specifica previsione nel DVR), e la parte di sentenza in cui è stata respinta la domanda di differenze retributive in favore del ricorrente (capo non impugnato).
Con il quarto motivo censura la sentenza per travisamento del fatto e in particolare per avere affermato che ci siano state “reiterate e non concordate proroghe” .
Con il quinto motivo contesta la condanna alla rifusione di metà delle spese di lite e anche la ripartizione tra le parti al 50% delle spese di CTU in quanto la CTU è stata favorevole all'appellante e comunque le contestazioni dell'appellato hanno reso molto gravoso il compito del CTU.
5 5. L'appellato si è costituito insistendo per il rigetto dell'appello principale e proponendo appello incidentale. In particolare sul primo motivo di appello principale osserva che nella busta paga di dicembre 2020 risultano 17 ore di lavoro straordinario e che la società non ha prodotto nessun DVR non consentendo quindi di verificarne il contenuto.
Sul terzo motivo evidenzia che mentre il pagamento dello straordinario richiede la piena prova, sotto il profilo della valutazione dei rischi questa non è necessaria.
Propone quindi appello incidentale con due motivi: con il primo motivo contesta la ammissibilità della consulenza tecnica disposta dal giudice nonostante le prove documentali dimesse.
Con il secondo motivo eccepisce che la quarta proroga del contratto di lavoro non era mai stata sottoscritta e che i due documenti relativi a tale proroga sono entrambi falsi.
Sul primo motivo osserva che la società aveva dimesso costituendosi in giudizio la quarta proroga chiamata X1 e non aveva mai dimesso in contraddittorio l'originale (X2) che aveva solo esibito in udienza e consegnato poi al CTU durante le operazioni;
il giudice aveva disposto che il CTU svolgesse l'incarico su entrambi i documenti.
Il CTU aveva concluso affermando che la firma sul doc.X1 era autentica mentre quella su X2 probabilmente lo era.
La sentenza aveva fatto proprie le conclusioni nonostante le perplessità del CTU sull'unico documento ritualmente prodotto ovvero X2. Soltanto nel corso delle operazioni peritali la resistente aveva dedotto per la prima volta, che il documento prodotto sub doc. N. 7 X2 “corrisponde alla scansione dell'originale consegnato al lavoratore”; fatto nuovo, precluso ed inammissibile. Poiché il lavoratore ha disconosciuto il documento prodotto telematicamente sub doc. N. 7,cioè X2,
CONCRETE avrebbe dovuto depositare il relativo originale.
Deduce la violazione del contraddittorio in relazione all'acquisizione dell'originale X1; osserva che la verificazione non avrebbe dovuto essere espletata su un documento esibito e prodotto tardivamente e, in ogni caso, non corrispondente a quello ritualmente disconosciuto, cioè X2.
Sostiene che la proroga del 2.11.2020 prodotta doc.X2 è apocrifa in quanto è identica a quella della precedente proroga del 30.9.2020. Evidenzia che il giudice non ha neppure precisato in sentenza a quale dei due documenti egli attribuisca la patente di autenticità.
Evidenzia poi delle differenze tra il doc.X1 e X2 nella spaziatura e nel timbro, mentre il contratto di assunzione e le precedenti proroghe hanno le stesse caratteristiche.
Ripropone la questione dei rischi di interferenza tra lavoratori in quanto operano anche ditte esterne e nel DVR tale rischio non sarebbe stato valutato.
Deduce la violazione del diritto di precedenza, e a ultimo lamenta la mancata ammissione delle istanze istruttorie anche su lavoro straordinario.
6 Con ulteriore motivo contesta anche le spese che sono state poste al 50% mentre avrebbero dovuto gravare integralmente sulla società che ha falsificato i documenti.
6. Nelle more del processo con atto depositato telematicamente in data 31 ottobre 2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo conciliativo con cui hanno definito ogni posizione controversa, tanto da non avere più alcun interesse alla decisione della Corte.
Disinteresse comprovato dalla mancata comparizione all'udienza del 13 novembre 2025 ed anche all'udienza successiva fissata ex artt. 181 e 309 c.p.c.
7.L'inattività delle parti ex artt. 181 e 309 c.p.c. consente al Collegio di disporre la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio.
In merito alle spese di lite, attesa la dichiarazione concorde delle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi del giudizio
PER QUESTI MOTIVI
- Ai sensi degli artt. 309-181 c.p.c. dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
- Spese di lite integralmente compensate.
Trieste, 27 novembre 2025
La Consigliera est.
AN UL
Il Presidente
Lucio Benvegnù
7
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dr. Lucio Benvegnù Presidente
Dr. AN UL Consigliere rel.
Dr. Alessandra Burra Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 4 luglio 2024
Da
c.f. / p.iva ), sedente in Aviano (Pn), Via G. Parte_1 P.IVA_1
Ellero 29, rappr. e dif. dall'Avv. Massimo Carlin (C.F. con Studio in C.F._1
Portogruaro, V.le Matteotti n° 8, giusta mandato allegato al presente atto, con dichiarazione di voler ricevere comunicazioni telefax allo 0421 72195 o pec all'indirizzo:
- Email_1
-appellante -
Contro
c.f. ) nato in [...] il [...] e residente Controparte_1 CodiceFiscale_2 in via San Quirino, 68, int. 7/3, Pordenone, rappresentato e difeso, in via disgiuntiva, dagli avvocati
ID CÀ (c.f. – p.e.c. lidia. e GI CodiceFiscale_3 Email_2
1 LO (c.f. – p.e.c. presso il cui CodiceFiscale_4 Email_3 indirizzo p.e.c. e il suo Studio di 33170 Pordenone, viale Dante Alighieri, 19/2 è domiciliato giusta procura in allegato,
- appellato, appellante incidentale -
Oggetto : appello avverso la sentenza n. 8/2024 del Tribunale di Pordenone del 24.05.2024 non notificata
CONCLUSIONI
Per parte appellante: in via principale annullare la Sentenza n° 8/2024 pubbl. il 24.5.2024 emessa dal Tribunale di
Pordenone - Giudice del Lavoro all'esito del proc. R.G. 286/2021 e per l'effetto rigettare tutte le domande proposte dal Sig. con integrale rifusione dei compensi di lite e delle spese per CP_1 entrambi i gradi e rimborso delle spese di C.T.U.
Conclusioni per parte appellata:
ACCOGLIERE i primi due motivi dell'appello incidentale proposto e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza nella parte in cui è stata “Accertata in via pregiudiziale l'autenticità della sottoscrizione apposta dal ricorrente sull'atto di proroga dd. 02/11/2020” e quindi tamquam non esset la 4^ proroga, STATUIRE che la sottoscrizione dei due documenti relativi alla 4^ proroga è falsa e, conseguentemente, che il rapporto di lavoro si è stabilizzato a tempo indeterminato, a decorrere dal 01.11.2020, e che l'impugnato licenziamento orale del 18.12.2020 è nullo e/o inefficace e/o contra legem e, per l'effetto, CONDANNARE in persona del legale Parte_1 pro tempore, alla reintegrazione dell'appellato nel posto di lavoro e al pagamento in suo favore delle retribuzioni – in tesi pari ad € 2.368,30 mensili o quanto di giustizia – dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
IN SUBORDINE, CON RISERVA DI GRAVAME RIGETTARE l'appello proposto da erché infondato in fatto e diritto e confermare, per quanto Parte_1 di ragione, la sentenza;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, CON RISERVA DI GRAVAME ove l'appello principale venga ritenuto fondato e rigettati i primi due motivi dell'appello incidentale,
ACCOGLIERE il terzo motivo dell'appello incidentale e, per l'effetto, CONFERMARE, per quanto di ragione, la sentenza che così ha statuito “2) Dispone in via costitutiva a seguito della relativa conversione, la sussistenza ab origine di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento del ricorrente nella categoria di operaio livello E. 3) Condanna contestualmente la
2 convenuta in persona del legale rappresane pro-tempore, a corrispondere Parte_1 all'odierno attore a titolo di indennità risarcitoria 10 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento utile ragguagliata ad € 2.368,30.”
IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE, CON RISERVA DI GRAVAME ove l'appello principale venga ritenuto fondato e rigettati i primi tre motivi dell'appello incidentale ACCOGLIERE il quarto motivo dell'appello incidentale e previo ogni opportuno accertamento e pronuncia in ordine alla violazione datoriale del diritto di precedenza, ORDINARE la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell'appellante dal gennaio 2021, ovvero dalla data che risulterà di giustizia in corso di causa, con predetto inquadramento nella categoria di Operaio, livello E come cementista formatore e/o altro superiore livello che risulterà di giustizia secondo il CCNL di settore e, per l'effetto, CONDANNARE la stessa alla corresponsione della retribuzione sino al ripristino della piena funzionalità del rapporto di lavoro, parametrata alla retribuzione globale di fatto o le altre somme che risulteranno di giustizia anche in via di risarcimento danni;
COMUNQUE ACCOGLIERE il quinto motivo dell'appello incidentale e, per l'effetto,
ACCERTATO e DICHIARATO che l'appellato ha effettuato 327 ore di lavoro straordinario non remunerato CONDANNARE a corrispondergli il complessivo importo Parte_1 di € 4.349,40 o quanto in più o in meno risulterà di giustizia;
IN OGNI CASO -) somme tutte da incrementare, ex art. 429 c.p.c., con la rivalutazione Istat e gli interessi legali anche ai sensi dell'art. 1284, c. 3 c.c. sugli importi rivalutati e da calcolare dal dì dell'insorgenza del singolo credito al saldo.-) compensi e spese anche generali rifuse oltre i.v.a e c.p.a.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. aveva adito il tribunale di Pordenone deducendo di essere stato assunto alle Controparte_1 dipendenze della convenuta con contratto a tempo determinato per il Parte_1 periodo dal 4 al 20 dicembre 2019 come Operaio Livello E. Dopo una interruzione di oltre 10 giorni, era stato nuovamente assunto con contratto dal 7.1.2020 al 28.3.2020 e questo contratto era stato rinnovato quattro volte nell'arco di 12 mesi. Il ricorrente negava tuttavia di avere sottoscritto la quarta proroga del 2.11.2020 e chiedeva di essere reintegrato a tempo indeterminato avendo prestato attività lavorativa oltre il termine di scadenza della precedente proroga (che scadeva il 31.10.2020), finchè il
18.12.2020 sarebbe stato licenziato verbalmente. Il ricorrente deduceva poi di avere lavorato anche dieci/undici ore al dì e quindi circa 240 ore al mese contro le 173 previste dal CCNL, e precisava che l'orario di lavoro, contrariamente a quanto previsto dal contratto individuale, era articolato dal lunedì al sabato e giornalmente il ricorrente faceva almeno un'ora e mezza di straordinario.
3 La resistente evidenziava che, provata documentalmente l'esistenza della quarta proroga del CTD sottoscritta dal ricorrente in data 2.11.2020, che prevedeva la continuazione del rapporto nel periodo compreso tra l'1.11.2020 e il 18.12.2020, giorno di naturale scadenza, come è in effetti avvenuto;
deduceva che conferisce data certa alla lettera di proroga del 2.11.2020 la comunicazione obbligatoria della stessa eseguita dal Consulente del lavoro. Con riguardo al lavoro straordinario la Pt_2 società resistente deduceva che di rado richiedeva ai propri dipendenti di prestare la loro manodopera oltre l'orario di lavoro ordinario, come confermano i fogli presenze tenuti dal consulente del lavoro, da cui si evince che gli operai, tra cui il lavoravano di regola otto ore giornaliere, dal lunedì CP_1 al venerdì e il lavoro straordinario, quando prestato, veniva regolarmente retribuito. Il giudice disponeva consulenza tecnica grafologica e il giudizio si sviluppava in ben undici udienze incentrandosi solo sulla genuinità della sottoscrizione dell'ultima proroga. Il giudice premetteva che la contestatissima consulenza grafologica redatta dalla Dott.ssa aveva affermato Persona_1
l'autenticità della sottoscrizione apposta sull'atto di proroga del. 02/11/2020, ma riteneva di accogliere comunque la pretesa sia pure azionata in via subordinata (mera invalidità del termine apposto al relativo contratto). Richiamava quanto testualmente sostenuto da parte ricorrente a pag. 7 dell'atto introduttivo, precisando che la mancata valutazione nel DVR del rischio conseguente all'eccesso orario produceva l'effetto della nullità del contratto a tempo determinato e delle successive proroghe. Rilevava il giudice che a tali rilievi non aveva replicato la società convenuta, la quale non aveva dimesso idonea documentazione in punto DVR limitandosi semplicemente a sostenere che l'eventuale lavoro straordinario effettuato dal ricorrente sarebbe stato regolarmente retribuito. Rilevava quindi l'inosservanza della disposizione di cui all'art. 20 co 1 lett. D) e co 2
D.Lvo 15/06/2015 n° 81 e dichiarava in via costitutiva la sussistenza ab origine di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento del ricorrente nella categoria di Operaio Livello E, condannando la resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 10 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento utile ragguagliata ad € 2.368,30. Respingeva tuttavia la domanda di differenze retributive per lavoro straordinario, per genericità delle circostanze capitolate al riguardo.
Compensava le spese di lite per la quota di ½.
2. Avverso la sentenza proponeva appello la società che insisteva per la riforma della Pt_1 sentenza. Il lavoratore a propria volta insisteva in via incidentale per la riforma parziale della sentenza e in ogni caso il rigetto dell'appello di controparte.
3. La causa subiva un primo rinvio su istanza della parte appellante di esame della documentazione depositata dalla controparte;
indi, il processo era rinviato d'ufficio a seguito dell'assegnazione a nuovo consigliere del lavoro pervenuto in Corte.
4 Il Collegio all'udienza del 24 aprile 2025, all'esito della discussione, proponeva soluzione conciliativa alla quale inizialmente le parti prestavano adesione salvo poi revocare il consenso.
Indi fissata dalla Corte nuova udienza di discussione, le parti comunicavano di aver raggiunto accordo conciliativo stragiudiziale e che pertanto all'udienza del 13 novembre 2025 non sarebbero comparse.
La Corte di Appello di Trieste fissata nuova udienza ex artt.181 e 309 c.p.c., all'udienza del 27 novembre 2025 decideva la causa come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'appellante con il primo motivo contesta la valutazione del giudice circa la sussistenza di una prova dello svolgimento di lavoro straordinario, ovvero circa la mancata contestazione al riguardo di
Osserva infatti di avere negato categoricamente nella propria comparsa di costituzione di Pt_1 primo grado che ai lavoratori venisse chiesto di prestare il lavoro straordinario descritto dal ricorrente.
Esclude poi che, essendo il lavoro straordinario ipotesi eccezionale, questo potesse portare un elevato grado di stress di cui il DVR avrebbe dovuto tenere conto, come ritenuto invece dal giudice;
non vi era secondo l'appellante uno specifico rischio che dovesse essere considerato nel DVR. Osservava poi che per undici udienze si è discusso solo dell'autografia della firma della proroga e mai era stato affrontato in contraddittorio l'argomento del lavoro straordinario o la specifica questione della sua previsione nel DVR.
Con il secondo motivo di appello la società contesta che la norma di cui all'art.20 c.
1.lett.D) Pt_1
e co.2 D.Lvo n.81/2015 sanzioni il datore di lavoro che non ha effettuato la valutazione dei rischi, e non il datore di lavoro che non ha incluso uno specifico rischio nel DVR. Osserva poi che il fatto che abbia predisposto il DVR e che questo abbia i requisiti di cui all'art.28 D.Lgs.81/2008 non Pt_1
è nemmeno in discussione. Sostiene che solo in presenza di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative è necessario un aggiornamento del DVR.
Con il terzo motivo evidenzia la contraddizione tra la parte di sentenza che reputa provato che chiedesse ai suoi operai di prestare lavoro straordinario nei termini indicati in ricorso (tanto Pt_1 da richiedere specifica previsione nel DVR), e la parte di sentenza in cui è stata respinta la domanda di differenze retributive in favore del ricorrente (capo non impugnato).
Con il quarto motivo censura la sentenza per travisamento del fatto e in particolare per avere affermato che ci siano state “reiterate e non concordate proroghe” .
Con il quinto motivo contesta la condanna alla rifusione di metà delle spese di lite e anche la ripartizione tra le parti al 50% delle spese di CTU in quanto la CTU è stata favorevole all'appellante e comunque le contestazioni dell'appellato hanno reso molto gravoso il compito del CTU.
5 5. L'appellato si è costituito insistendo per il rigetto dell'appello principale e proponendo appello incidentale. In particolare sul primo motivo di appello principale osserva che nella busta paga di dicembre 2020 risultano 17 ore di lavoro straordinario e che la società non ha prodotto nessun DVR non consentendo quindi di verificarne il contenuto.
Sul terzo motivo evidenzia che mentre il pagamento dello straordinario richiede la piena prova, sotto il profilo della valutazione dei rischi questa non è necessaria.
Propone quindi appello incidentale con due motivi: con il primo motivo contesta la ammissibilità della consulenza tecnica disposta dal giudice nonostante le prove documentali dimesse.
Con il secondo motivo eccepisce che la quarta proroga del contratto di lavoro non era mai stata sottoscritta e che i due documenti relativi a tale proroga sono entrambi falsi.
Sul primo motivo osserva che la società aveva dimesso costituendosi in giudizio la quarta proroga chiamata X1 e non aveva mai dimesso in contraddittorio l'originale (X2) che aveva solo esibito in udienza e consegnato poi al CTU durante le operazioni;
il giudice aveva disposto che il CTU svolgesse l'incarico su entrambi i documenti.
Il CTU aveva concluso affermando che la firma sul doc.X1 era autentica mentre quella su X2 probabilmente lo era.
La sentenza aveva fatto proprie le conclusioni nonostante le perplessità del CTU sull'unico documento ritualmente prodotto ovvero X2. Soltanto nel corso delle operazioni peritali la resistente aveva dedotto per la prima volta, che il documento prodotto sub doc. N. 7 X2 “corrisponde alla scansione dell'originale consegnato al lavoratore”; fatto nuovo, precluso ed inammissibile. Poiché il lavoratore ha disconosciuto il documento prodotto telematicamente sub doc. N. 7,cioè X2,
CONCRETE avrebbe dovuto depositare il relativo originale.
Deduce la violazione del contraddittorio in relazione all'acquisizione dell'originale X1; osserva che la verificazione non avrebbe dovuto essere espletata su un documento esibito e prodotto tardivamente e, in ogni caso, non corrispondente a quello ritualmente disconosciuto, cioè X2.
Sostiene che la proroga del 2.11.2020 prodotta doc.X2 è apocrifa in quanto è identica a quella della precedente proroga del 30.9.2020. Evidenzia che il giudice non ha neppure precisato in sentenza a quale dei due documenti egli attribuisca la patente di autenticità.
Evidenzia poi delle differenze tra il doc.X1 e X2 nella spaziatura e nel timbro, mentre il contratto di assunzione e le precedenti proroghe hanno le stesse caratteristiche.
Ripropone la questione dei rischi di interferenza tra lavoratori in quanto operano anche ditte esterne e nel DVR tale rischio non sarebbe stato valutato.
Deduce la violazione del diritto di precedenza, e a ultimo lamenta la mancata ammissione delle istanze istruttorie anche su lavoro straordinario.
6 Con ulteriore motivo contesta anche le spese che sono state poste al 50% mentre avrebbero dovuto gravare integralmente sulla società che ha falsificato i documenti.
6. Nelle more del processo con atto depositato telematicamente in data 31 ottobre 2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo conciliativo con cui hanno definito ogni posizione controversa, tanto da non avere più alcun interesse alla decisione della Corte.
Disinteresse comprovato dalla mancata comparizione all'udienza del 13 novembre 2025 ed anche all'udienza successiva fissata ex artt. 181 e 309 c.p.c.
7.L'inattività delle parti ex artt. 181 e 309 c.p.c. consente al Collegio di disporre la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio.
In merito alle spese di lite, attesa la dichiarazione concorde delle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi del giudizio
PER QUESTI MOTIVI
- Ai sensi degli artt. 309-181 c.p.c. dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
- Spese di lite integralmente compensate.
Trieste, 27 novembre 2025
La Consigliera est.
AN UL
Il Presidente
Lucio Benvegnù
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