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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/07/2025, n. 7540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7540 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
n. 21791/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Barbara Gargia
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 21791/2020 r.g.a.c. promossa da:
(CF: ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Pozzuoli presso lo studio dell'Avv. Fabio Internicola che la rappresenta e difende in virtu' di procura a margine dell'atto di citazione
ATTORE
contro
(P.IVA ) in persona del procuratore speciale, Dott. CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata a Genova presso lo studio dell'Avv. Paolo CP_2
Mascarino che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata in atti.
CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 11 Con atto di citazione ritualmente notificato alla società Controparte_3 Pt_1
ha esposto di aver stipulato con la convenuta un contratto di assicurazione,
[...]
polizza n. 403048883, diretto a tenere indenne l'assicurata dalle conseguenze dannose derivanti dalla perdita totale per furto, rapina e/o atti di pirateria, del natante in sua proprietà - gommone modello BWA EIGHT FIFTY recante matricola
ITBWA05615G504. Tanto premesso, l'attrice ha convenuto in giudizio la società
[...]
per sentir accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della stessa e, CP_1
per l'effetto, condannarla al pagamento della somma di euro 36.800,00, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di indennizzo, per il furto del gommone assicurato,
avvenuto il giorno 5.10.2018. Ha esposto, l'attrice che in tale data, alle ore 8,00
circa, il natante da diporto, in sua proprietà - affidato temporaneamente al fratello,
, che era solito immergersi nelle acque circostanti per la pesca in apnea Persona_1
- mentre era ancorato in Napoli, località Coroglio, nello specchio d'acqua di fronte la
Città della Scienza e lasciato alla fonda senza le chiavi attaccate al pannello degli strumenti di comando, diveniva oggetto di furto perpetrato da malfattori ignoti, come da denuncia prontamente sporta presso la stazione dei Carabinieri di Bagnoli e inviata alla società assicuratrice insieme al certificato della chiusura dell'inchiesta penale e alla formale richiesta di erogazione dell'indennizzo dovuto.
Non avendo, la società convenuta, provveduto al pagamento dell'indennizzo richiesto, l'attrice ha adito il Tribunale, chiedendo il pagamento del detto indennizzo,
quantificato in € 36.800,00, corrispondente al valore del bene alla data di stipula del contratto, di € 46.000,00, detratta la franchigia, pari al 20% del valore indennizzabile.
pagina 2 di 11 Co Si è costituita la società ccependo l'infondatezza della domanda in fatto CP_4
e diritto e chiedendone il rigetto. In particolare, parte convenuta ha eccepito l'inadempimento, da parte dell'attrice, ai propri obblighi contrattuali, nonché il comportamento gravemente colposo dell'assicurata – e, per essa, del fratello cui era stato temporaneamente affidato il gommone – comportamento idoneo a far venir meno il diritto al pagamento dell'indennizzo assicurativo. Con riferimento al quantum, la convenuta ha contestato anche l'importo richiesto ed il valore commerciale del bene, come dedotto dall'attrice, posto che la stima dell'imbarcazione non era stata accettata dalla società assicuratrice (ed infatti, la relativa casella riportava l'indicazione “NO”, come previsto dall'art.8 delle CGA), ai sensi dell'art. 1908 cc, e quindi occorreva necessariamente fare riferimento al valore commerciale dell'unità, al momento del sinistro.
Rigettate le istanze istruttorie, all'udienza del 24/4/25 la causa è stata assegnata a sentenza, con i termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Così brevemente esposti i fatti di causa, ritiene, il Tribunale, che la domanda di parte attrice sia fondata e meriti accoglimento, per quanto di seguito si dirà.
Va, preliminarmente, riconosciuta la piena legitimatio ad causam dell'attrice,
proprietaria del natante da diporto (cfr. il contrassegno di assicurazione prodotto in atti) e parte del contratto di assicurazione stipulato con la convenuta;
la stessa è
legittimata ad agire in giudizio nei confronti dell' per ottenere CP_1
l'adempimento contrattuale, ovvero il pagamento dell'indennizzo assicurativo, in quanto proprietaria del natante assicurato e parte contrattuale, anche se al momento dell'accaduto il natante era stato affidato al fratello. pagina 3 di 11 Il contratto intercorso tra le parti è pacifico e documentato (cfr. la Polizza, allegata dalla parte attrice), contratto stipulato il 6/6/18, avente validità di un anno a decorrere dal 4/6/18. Risulta, inoltre, provato – e comunque è incontestato - che il natante, precedentemente al sinistro, fosse funzionante e idoneo a svolgere la funzione di mezzo da diporto, come anche dimostrato, oltre che dalla relazione di stima del natante, anche dal contratto di ormeggio, documenti prodotti in atti dall'attrice.
Ciò posto, in punto di onere della prova in materia assicurativa, va premesso che,
come affermato dalla Suprema Corte, “nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore, ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientri nei "rischi inclusi", ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa.
Se il contratto contiene clausole di delimitazione del rischio indennizzabile
(soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione di tali clausole costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore (cfr. Cass. 1558/18 e da ultimo Cass.
24273/23).
Orbene, risulta incontestato l'evento dannoso subito dall'attrice; in data 5/10/18,
come dedotto dall'attrice, il gommone, per il quale era stato stipulato il contratto assicurativo con la polizza prodotta in atti, diveniva oggetto di furto;
infatti, il fratello dell'attrice (cui era stato temporaneamente affidato il natante), posizionatosi con il gommone in località Coroglio, nello specchio d'acqua di fronte la Città della Scienza,
lontano dalla costa, dopo aver rimosso le chiavi di avviamento dei motori, chiuse nella cabina del natante ed aver portato con sé queste ultime, si immergeva per fare pagina 4 di 11 pesca subacquea e, risalito dopo circa 30 minuti, non rinveniva più il natante. La
circostanza, confermata dalla denuncia presentata dal sig. , alla Persona_1
Stazione dei Carabinieri, subito dopo la scoperta del furto, non è stata specificamente contestata dalla società convenuta (la quale si è limitata ad eccepire la grave colpa del e la sua negligenza, per aver lasciato incustodito il natante Per_1
per un così lungo lasso di tempo, ma non ha mai contestato i fatti descritti dall'attrice), e perciò non veniva ammessa la prova testimoniale articolata dall'attrice, vertente sulla descrizione dei fatti così come descritti sia nella denuncia che negli atti del giudizio (in particolare sulla circostanza che il gommone veniva ancorato in Napoli, località “Coroglio”, nello specchio d'acqua frontistante la “Citta
della Scienza”, che il estraeva dal pannello comandi le chiavi di avviamento Per_1
dei motori e che risalito, il non rinveniva più il natante dell'attrice). Per_1
Essendo incontestati e pacifici i fatti descritti dall'attrice - né, peraltro, la società
convenuta ha fornito prova contraria del denunciato evento - non v'è dubbio che l'evento subito rientri tra i danni assicurati dalla polizza contratta dalla con Per_1
la AXA Ass.ni, ovvero quelli derivanti da furto.
La società convenuta ha eccepito l'insussistenza del diritto all'indennizzo, stante l'inadempimento contrattuale dell'attrice e la presenza di fatti impeditivi del diritto all'indennizzo; la società ha, infatti, eccepito che l'assicurata (e per essa il fratello, a cui era stato affidato il gommone, al momento del denunciato furto) si sarebbe resa responsabile di una serie di condotte gravemente negligenti – integranti colpa grave –
idonee a far venir meno il diritto all'indennizzo. In particolare, la colpa grave sarebbe consistita: - nell'avere, il Sig. , lasciato incustodito il natante, senza Persona_1
persone a bordo, in violazione dell'art. 11 CGA che prevede che sono esclusi i danni pagina 5 di 11 derivanti da b) colpa grave del contraente e/o di qualsiasi persona cui è stata affidata l'unità da diporto e derivanti da c) insufficienza delle misure e/o dei sistemi di ormeggio, di ancoraggio, di protezione e custodia dell'Unità da diporto;
- nell'aver lasciato il natante incustodito per immergersi in acque in cui sussisteva il divieto di balneazione (come da Ordinanza Sindacale prot.3 del 23.04.2018 del Comune di
Napoli), e quindi in violazione dell'art. 9 delle Condizioni Generali di Polizza,
evidenziando, la convenuta, che, in assenza di tale violazione, il sinistro non si sarebbe verificato;
- nel non aver presentato, il sig. dopo l'evento, la Per_1
“denuncia di evento straordinario” alla Capitaneria di Porto, come prescritto dal codice della navigazione da diporto all'art.60 e previsto in contratto.
Ritiene, invece, il Tribunale che non vi sia sufficiente prova dei fatti impeditivi o estintivi del diritto all'indennizzo, come eccepiti dalla convenuta, ovvero della colpa grave dell'attrice, che escluderebbe il diritto all'indennizzo.
La convenuta ha eccepito la sussistenza di una condotta gravemente negligente,
integrante colpa grave, in capo al fratello dell'attrice, in quanto, non solo, aveva lasciato incustodito il gommone in acque lontane dalla costa, ma lo stesso si era immerso in una zona in cui la balneazione era vietata con un'ordinanza sindacale.
L'eccezione è infondata;
ed infatti, l'art 9 lett. b delle condizioni generali del contratto, nell'indicare i limiti di operatività della garanzia assicurativa, riconosce l'indennizzo, fra l'altro, anche “durante la giacenza in acqua dell'unità da diporto
senza persone a bordo” purchè sia: - in porto, - a terra o - “sia ancorato in acqua
protette dal vento e dal moto ondoso per almeno tre quadranti”, o, in alternativa,
“anche in acque protette per meno di tre quadranti ma in tal caso limitatamente alla
giacenza temporanea, massimo giornaliera, compresa tra le ore 7 e le ore 24 e ferme pagina 6 di 11 restando le esclusioni di cui all'art. 11”. Orbene, l'evento-rischio verificatosi rientra proprio tra le ipotesi in cui è riconosciuto il diritto all'indennizzo, come previsto nel contratto, mentre non è stato allegato né provato, dalla convenuta, che il gommone fosse stato lasciato senza persone a bordo in acque non protette dal vento e dal moto ondoso, per meno di tre quadranti e non per una giacenza temporanea.
Dunque, l'aver lasciato il natante con l'ancora alla fonda, privo di persone a bordo,
per circa 30 minuti, non può certamente considerarsi un comportamento connotato da colpa grave, atteso che tale condotta rientra pienamente tra quelle specificamente contemplate dal contratto assicurativo e che, per espressa previsione negoziale,
delimitano - in senso chiaramente inclusivo - il rischio assicurato. Peraltro, risulta che l'utilizzatore del natante, prima di lasciare incustodito il gommone, provvedeva ad adottare tutte le misure precauzionali idonee ad evitare qualsiasi rischio,
mostrando dunque di aver agito diligentemente, in assenza, quindi, di colpa grave.
Né esclude l'operatività della polizza, la circostanza del divieto di balneazione nello specchio acqueo in cui veniva ancorato il gommone;
la circostanza non ha avuto alcuna incidenza causale sulla verificazione del furto, non potendosi escludere che l'evento si sarebbe verificato, ove non vi fosse stato tale divieto. Per cui la circostanza può ritenersi del tutto irrilevante in relazione alla determinazione dell'evento -rischio assicurato, idonea eventualmente ad integrare, ove accertata, soltanto un illecito amministrativo sanzionabile.
Quanto, poi, all'eccezione della non indennizzabilità per mancata denuncia alla
Capitaneria di Porto, anch'essa è infondata. Premesso che il fratello dell'attrice provvedeva - quanto prima, in considerazione del fatto che ha dovuto avvicinarsi a nuoto alla costa e recarsi presso l'Autorità giudiziaria più vicina – a presentare pagina 7 di 11 denuncia alla stazione dei Carabinieri e che non è stato allegato alcun elemento idoneo a mettere in dubbio la veridicità dei fatti descritti nella detta denuncia, in ogni caso anche qui il comportamento risulta pienamente rispettoso delle disposizioni contrattuali che prevedono, tra gli obblighi dell'assicurato, in caso di furto, rapina o altri atti di pirateria, quello di “denunciare il fatto all'Autorità
giudiziaria o ai competenti organi di Polizia” e far pervenire alla società copia della denuncia sporta.
E' di tutta evidenza che la parte attrice ha adempiuto a quanto previsto dalla polizza,
presentando denuncia alla Stazione dei Carabinieri, forza di Polizia più vicina al luogo dell'evento, trasmettendo la denuncia alla società assicuratrice e,
successivamente, inviando alla società anche il certificato di chiusura dell'inchiesta penale. Mentre non poteva, l'attrice, ritenersi obbligata a presentare la “Denuncia di
evento straordinario”, come prevista dall'art. 182 cod. nav. (richiamata nell'art. 13
delle condizioni generali di assicurazione, tra gli obblighi dell'assicurato, in caso di sinistri) dovendosi ritenere “evento straordinario” un avvenimento eccezionale ed imprevedibile, quali avarie, danni da urto e collisione, incendi a bordo, o altri eventi che siano tali, per propria natura, da incidere sulla sicurezza della navigazione,
mettendo in pericolo gli interessi pubblicistici che la norma in questione è, appunto,
diretta a tutelare.
Deve, per quanto sopra detto, escludersi la sussistenza di una colpa grave in capo all'assicurata (o altri soggetti per lei) e, conseguentemente, riconoscersi il diritto della stessa al pagamento dell'indennizzo, da parte della società assicuratrice.
Con riferimento al quantum dovuto, l'art. 16 del le condizioni generali di assicurazione prevede che l'indennizzo per perdita totale del natante è pari al suo pagina 8 di 11 valore commerciale al momento del sinistro ovvero al valore stimato in polizza, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, salva la franchigia applicabile, prevista dall'art. 20. L'art. 8 prevede, richiamando l'art. 515 cod. nav., che la dichiarazione del valore della nave, contenuta nella polizza, equivale a stima in caso di valutazione effettuata da perito di gradimento degli assicuratori, precisando, poi, che la valutazione è valida e operante solo se espressamente richiamata nel frontespizio della polizza. Orbene, se è vero che sul frontespizio della polizza viene indicata come non accettata, la valutazione del natante operata dall'assicurata (pari a complessivi
€ 50.000,00), stante l'indicazione “NO” nella relativa casella, è anche vero che, come emerge dalla lettura dell'appendice al contratto, datata 30/7/18, sottoscritta sia dall'assicurata che (digitalmente) dall'agente dell' (prodotta in atti CP_1
dall'attrice), la società assicuratrice dava atto che il valore di stima del natante concordato, ai sensi dell'art. 8 c.g.c., era di € 46.000,00, in conformità al valore indicato nella relazione di stima redatta, per conto della sig. in data Per_1
24/7/18.
Dunque, può certamente utilizzarsi, ai fini della determinazione dell'indennizzo dovuto, il valore di stima del gommone, come concordato tra le parti contraenti,
all'epoca della conclusione del contratto, pari ad € 46.000,00. Da tale importo occorre detrarre la franchigia del 20%, come previsto dall'art. 20 c.g.a., non ricorrendo alcuna delle ipotesi di applicazione di ulteriore scoperto del 20%.
Pertanto, l'indennizzo dovuto dalla società convenuta è - come peraltro, richiesto dall'attrice - pari ad € 36.800,00.
pagina 9 di 11 Alla luce di quanto sopra detto va dunque accolta la domanda di parte attrice e condannata la società al pagamento dell'importo di € Controparte_6
36,800,00.
Va riconosciuta, sul predetto importo, la richiesta rivalutazione monetaria, dalla data del sinistro (5/10/18) alla presente decisione, trattandosi di debito di valore;
in tal senso v. le sentenze della Corte di Cassazione n. 15868/15 e, più di recente, n.
16229/23 e n. 7216/25, secondo la quale 'In tema di assicurazione contro i danni, il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché
è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore”.
In ragione della mancata immediata disponibilità del denaro nella misura corrispondente all'indennizzo spettante, sono ulteriormente dovuti gli interessi compensativi, nella misura del tasso legale, dal sinistro al saldo.
Detti interessi legali vanno calcolati sul valore dell'indennizzo via via annualmente rivalutato sino all'attualità. Sulla scorta di quanto stabilito dalla Cassazione a
Sezioni Unite con la pronuncia 17.12.95, n. 1712, la base del calcolo è costituita dal credito originario via via rivalutato con periodicità annuale;
non è infatti consentito calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data del sinistro perché ciò comporterebbe una duplicazione delle voci risarcitorie.
Inoltre, al momento del deposito della sentenza, l'obbligazione di valore si trasforma in obbligazione di valuta e pertanto produce interessi legali fino al pagamento.
pagina 10 di 11 Dunque, applicata la rivalutazione monetaria e gli interessi legali compensativi,
all'attrice spetta l'importo complessivo di € 48.142,57, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati in forza del D.M.
147/2022, applicati i valori medi per tutte le fasi e i valori minimi per la fase istruttoria, tenuto conto del valore della domanda accolta, dell'attività processuale svolta dai procuratori e della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti della disattesa ogni contraria istanza ed
[...] Controparte_1
eccezione, così provvede:
- Accoglie la domanda e per l'effetto condanna al pagamento in CP_1
favore dell'attrice della somma di € 48.142,57 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
- Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute CP_1
dall'attrice che si liquidano in € 545,00 per spese ed € 6.713,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Fabio Internicola, dichiaratosi anticipatario.
Si comunichi
Napoli, 30/07/25 Il Giudice
Dr.ssa Barbara Gargia pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Barbara Gargia
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 21791/2020 r.g.a.c. promossa da:
(CF: ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Pozzuoli presso lo studio dell'Avv. Fabio Internicola che la rappresenta e difende in virtu' di procura a margine dell'atto di citazione
ATTORE
contro
(P.IVA ) in persona del procuratore speciale, Dott. CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata a Genova presso lo studio dell'Avv. Paolo CP_2
Mascarino che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata in atti.
CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 11 Con atto di citazione ritualmente notificato alla società Controparte_3 Pt_1
ha esposto di aver stipulato con la convenuta un contratto di assicurazione,
[...]
polizza n. 403048883, diretto a tenere indenne l'assicurata dalle conseguenze dannose derivanti dalla perdita totale per furto, rapina e/o atti di pirateria, del natante in sua proprietà - gommone modello BWA EIGHT FIFTY recante matricola
ITBWA05615G504. Tanto premesso, l'attrice ha convenuto in giudizio la società
[...]
per sentir accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della stessa e, CP_1
per l'effetto, condannarla al pagamento della somma di euro 36.800,00, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di indennizzo, per il furto del gommone assicurato,
avvenuto il giorno 5.10.2018. Ha esposto, l'attrice che in tale data, alle ore 8,00
circa, il natante da diporto, in sua proprietà - affidato temporaneamente al fratello,
, che era solito immergersi nelle acque circostanti per la pesca in apnea Persona_1
- mentre era ancorato in Napoli, località Coroglio, nello specchio d'acqua di fronte la
Città della Scienza e lasciato alla fonda senza le chiavi attaccate al pannello degli strumenti di comando, diveniva oggetto di furto perpetrato da malfattori ignoti, come da denuncia prontamente sporta presso la stazione dei Carabinieri di Bagnoli e inviata alla società assicuratrice insieme al certificato della chiusura dell'inchiesta penale e alla formale richiesta di erogazione dell'indennizzo dovuto.
Non avendo, la società convenuta, provveduto al pagamento dell'indennizzo richiesto, l'attrice ha adito il Tribunale, chiedendo il pagamento del detto indennizzo,
quantificato in € 36.800,00, corrispondente al valore del bene alla data di stipula del contratto, di € 46.000,00, detratta la franchigia, pari al 20% del valore indennizzabile.
pagina 2 di 11 Co Si è costituita la società ccependo l'infondatezza della domanda in fatto CP_4
e diritto e chiedendone il rigetto. In particolare, parte convenuta ha eccepito l'inadempimento, da parte dell'attrice, ai propri obblighi contrattuali, nonché il comportamento gravemente colposo dell'assicurata – e, per essa, del fratello cui era stato temporaneamente affidato il gommone – comportamento idoneo a far venir meno il diritto al pagamento dell'indennizzo assicurativo. Con riferimento al quantum, la convenuta ha contestato anche l'importo richiesto ed il valore commerciale del bene, come dedotto dall'attrice, posto che la stima dell'imbarcazione non era stata accettata dalla società assicuratrice (ed infatti, la relativa casella riportava l'indicazione “NO”, come previsto dall'art.8 delle CGA), ai sensi dell'art. 1908 cc, e quindi occorreva necessariamente fare riferimento al valore commerciale dell'unità, al momento del sinistro.
Rigettate le istanze istruttorie, all'udienza del 24/4/25 la causa è stata assegnata a sentenza, con i termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Così brevemente esposti i fatti di causa, ritiene, il Tribunale, che la domanda di parte attrice sia fondata e meriti accoglimento, per quanto di seguito si dirà.
Va, preliminarmente, riconosciuta la piena legitimatio ad causam dell'attrice,
proprietaria del natante da diporto (cfr. il contrassegno di assicurazione prodotto in atti) e parte del contratto di assicurazione stipulato con la convenuta;
la stessa è
legittimata ad agire in giudizio nei confronti dell' per ottenere CP_1
l'adempimento contrattuale, ovvero il pagamento dell'indennizzo assicurativo, in quanto proprietaria del natante assicurato e parte contrattuale, anche se al momento dell'accaduto il natante era stato affidato al fratello. pagina 3 di 11 Il contratto intercorso tra le parti è pacifico e documentato (cfr. la Polizza, allegata dalla parte attrice), contratto stipulato il 6/6/18, avente validità di un anno a decorrere dal 4/6/18. Risulta, inoltre, provato – e comunque è incontestato - che il natante, precedentemente al sinistro, fosse funzionante e idoneo a svolgere la funzione di mezzo da diporto, come anche dimostrato, oltre che dalla relazione di stima del natante, anche dal contratto di ormeggio, documenti prodotti in atti dall'attrice.
Ciò posto, in punto di onere della prova in materia assicurativa, va premesso che,
come affermato dalla Suprema Corte, “nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore, ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientri nei "rischi inclusi", ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa.
Se il contratto contiene clausole di delimitazione del rischio indennizzabile
(soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione di tali clausole costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore (cfr. Cass. 1558/18 e da ultimo Cass.
24273/23).
Orbene, risulta incontestato l'evento dannoso subito dall'attrice; in data 5/10/18,
come dedotto dall'attrice, il gommone, per il quale era stato stipulato il contratto assicurativo con la polizza prodotta in atti, diveniva oggetto di furto;
infatti, il fratello dell'attrice (cui era stato temporaneamente affidato il natante), posizionatosi con il gommone in località Coroglio, nello specchio d'acqua di fronte la Città della Scienza,
lontano dalla costa, dopo aver rimosso le chiavi di avviamento dei motori, chiuse nella cabina del natante ed aver portato con sé queste ultime, si immergeva per fare pagina 4 di 11 pesca subacquea e, risalito dopo circa 30 minuti, non rinveniva più il natante. La
circostanza, confermata dalla denuncia presentata dal sig. , alla Persona_1
Stazione dei Carabinieri, subito dopo la scoperta del furto, non è stata specificamente contestata dalla società convenuta (la quale si è limitata ad eccepire la grave colpa del e la sua negligenza, per aver lasciato incustodito il natante Per_1
per un così lungo lasso di tempo, ma non ha mai contestato i fatti descritti dall'attrice), e perciò non veniva ammessa la prova testimoniale articolata dall'attrice, vertente sulla descrizione dei fatti così come descritti sia nella denuncia che negli atti del giudizio (in particolare sulla circostanza che il gommone veniva ancorato in Napoli, località “Coroglio”, nello specchio d'acqua frontistante la “Citta
della Scienza”, che il estraeva dal pannello comandi le chiavi di avviamento Per_1
dei motori e che risalito, il non rinveniva più il natante dell'attrice). Per_1
Essendo incontestati e pacifici i fatti descritti dall'attrice - né, peraltro, la società
convenuta ha fornito prova contraria del denunciato evento - non v'è dubbio che l'evento subito rientri tra i danni assicurati dalla polizza contratta dalla con Per_1
la AXA Ass.ni, ovvero quelli derivanti da furto.
La società convenuta ha eccepito l'insussistenza del diritto all'indennizzo, stante l'inadempimento contrattuale dell'attrice e la presenza di fatti impeditivi del diritto all'indennizzo; la società ha, infatti, eccepito che l'assicurata (e per essa il fratello, a cui era stato affidato il gommone, al momento del denunciato furto) si sarebbe resa responsabile di una serie di condotte gravemente negligenti – integranti colpa grave –
idonee a far venir meno il diritto all'indennizzo. In particolare, la colpa grave sarebbe consistita: - nell'avere, il Sig. , lasciato incustodito il natante, senza Persona_1
persone a bordo, in violazione dell'art. 11 CGA che prevede che sono esclusi i danni pagina 5 di 11 derivanti da b) colpa grave del contraente e/o di qualsiasi persona cui è stata affidata l'unità da diporto e derivanti da c) insufficienza delle misure e/o dei sistemi di ormeggio, di ancoraggio, di protezione e custodia dell'Unità da diporto;
- nell'aver lasciato il natante incustodito per immergersi in acque in cui sussisteva il divieto di balneazione (come da Ordinanza Sindacale prot.3 del 23.04.2018 del Comune di
Napoli), e quindi in violazione dell'art. 9 delle Condizioni Generali di Polizza,
evidenziando, la convenuta, che, in assenza di tale violazione, il sinistro non si sarebbe verificato;
- nel non aver presentato, il sig. dopo l'evento, la Per_1
“denuncia di evento straordinario” alla Capitaneria di Porto, come prescritto dal codice della navigazione da diporto all'art.60 e previsto in contratto.
Ritiene, invece, il Tribunale che non vi sia sufficiente prova dei fatti impeditivi o estintivi del diritto all'indennizzo, come eccepiti dalla convenuta, ovvero della colpa grave dell'attrice, che escluderebbe il diritto all'indennizzo.
La convenuta ha eccepito la sussistenza di una condotta gravemente negligente,
integrante colpa grave, in capo al fratello dell'attrice, in quanto, non solo, aveva lasciato incustodito il gommone in acque lontane dalla costa, ma lo stesso si era immerso in una zona in cui la balneazione era vietata con un'ordinanza sindacale.
L'eccezione è infondata;
ed infatti, l'art 9 lett. b delle condizioni generali del contratto, nell'indicare i limiti di operatività della garanzia assicurativa, riconosce l'indennizzo, fra l'altro, anche “durante la giacenza in acqua dell'unità da diporto
senza persone a bordo” purchè sia: - in porto, - a terra o - “sia ancorato in acqua
protette dal vento e dal moto ondoso per almeno tre quadranti”, o, in alternativa,
“anche in acque protette per meno di tre quadranti ma in tal caso limitatamente alla
giacenza temporanea, massimo giornaliera, compresa tra le ore 7 e le ore 24 e ferme pagina 6 di 11 restando le esclusioni di cui all'art. 11”. Orbene, l'evento-rischio verificatosi rientra proprio tra le ipotesi in cui è riconosciuto il diritto all'indennizzo, come previsto nel contratto, mentre non è stato allegato né provato, dalla convenuta, che il gommone fosse stato lasciato senza persone a bordo in acque non protette dal vento e dal moto ondoso, per meno di tre quadranti e non per una giacenza temporanea.
Dunque, l'aver lasciato il natante con l'ancora alla fonda, privo di persone a bordo,
per circa 30 minuti, non può certamente considerarsi un comportamento connotato da colpa grave, atteso che tale condotta rientra pienamente tra quelle specificamente contemplate dal contratto assicurativo e che, per espressa previsione negoziale,
delimitano - in senso chiaramente inclusivo - il rischio assicurato. Peraltro, risulta che l'utilizzatore del natante, prima di lasciare incustodito il gommone, provvedeva ad adottare tutte le misure precauzionali idonee ad evitare qualsiasi rischio,
mostrando dunque di aver agito diligentemente, in assenza, quindi, di colpa grave.
Né esclude l'operatività della polizza, la circostanza del divieto di balneazione nello specchio acqueo in cui veniva ancorato il gommone;
la circostanza non ha avuto alcuna incidenza causale sulla verificazione del furto, non potendosi escludere che l'evento si sarebbe verificato, ove non vi fosse stato tale divieto. Per cui la circostanza può ritenersi del tutto irrilevante in relazione alla determinazione dell'evento -rischio assicurato, idonea eventualmente ad integrare, ove accertata, soltanto un illecito amministrativo sanzionabile.
Quanto, poi, all'eccezione della non indennizzabilità per mancata denuncia alla
Capitaneria di Porto, anch'essa è infondata. Premesso che il fratello dell'attrice provvedeva - quanto prima, in considerazione del fatto che ha dovuto avvicinarsi a nuoto alla costa e recarsi presso l'Autorità giudiziaria più vicina – a presentare pagina 7 di 11 denuncia alla stazione dei Carabinieri e che non è stato allegato alcun elemento idoneo a mettere in dubbio la veridicità dei fatti descritti nella detta denuncia, in ogni caso anche qui il comportamento risulta pienamente rispettoso delle disposizioni contrattuali che prevedono, tra gli obblighi dell'assicurato, in caso di furto, rapina o altri atti di pirateria, quello di “denunciare il fatto all'Autorità
giudiziaria o ai competenti organi di Polizia” e far pervenire alla società copia della denuncia sporta.
E' di tutta evidenza che la parte attrice ha adempiuto a quanto previsto dalla polizza,
presentando denuncia alla Stazione dei Carabinieri, forza di Polizia più vicina al luogo dell'evento, trasmettendo la denuncia alla società assicuratrice e,
successivamente, inviando alla società anche il certificato di chiusura dell'inchiesta penale. Mentre non poteva, l'attrice, ritenersi obbligata a presentare la “Denuncia di
evento straordinario”, come prevista dall'art. 182 cod. nav. (richiamata nell'art. 13
delle condizioni generali di assicurazione, tra gli obblighi dell'assicurato, in caso di sinistri) dovendosi ritenere “evento straordinario” un avvenimento eccezionale ed imprevedibile, quali avarie, danni da urto e collisione, incendi a bordo, o altri eventi che siano tali, per propria natura, da incidere sulla sicurezza della navigazione,
mettendo in pericolo gli interessi pubblicistici che la norma in questione è, appunto,
diretta a tutelare.
Deve, per quanto sopra detto, escludersi la sussistenza di una colpa grave in capo all'assicurata (o altri soggetti per lei) e, conseguentemente, riconoscersi il diritto della stessa al pagamento dell'indennizzo, da parte della società assicuratrice.
Con riferimento al quantum dovuto, l'art. 16 del le condizioni generali di assicurazione prevede che l'indennizzo per perdita totale del natante è pari al suo pagina 8 di 11 valore commerciale al momento del sinistro ovvero al valore stimato in polizza, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, salva la franchigia applicabile, prevista dall'art. 20. L'art. 8 prevede, richiamando l'art. 515 cod. nav., che la dichiarazione del valore della nave, contenuta nella polizza, equivale a stima in caso di valutazione effettuata da perito di gradimento degli assicuratori, precisando, poi, che la valutazione è valida e operante solo se espressamente richiamata nel frontespizio della polizza. Orbene, se è vero che sul frontespizio della polizza viene indicata come non accettata, la valutazione del natante operata dall'assicurata (pari a complessivi
€ 50.000,00), stante l'indicazione “NO” nella relativa casella, è anche vero che, come emerge dalla lettura dell'appendice al contratto, datata 30/7/18, sottoscritta sia dall'assicurata che (digitalmente) dall'agente dell' (prodotta in atti CP_1
dall'attrice), la società assicuratrice dava atto che il valore di stima del natante concordato, ai sensi dell'art. 8 c.g.c., era di € 46.000,00, in conformità al valore indicato nella relazione di stima redatta, per conto della sig. in data Per_1
24/7/18.
Dunque, può certamente utilizzarsi, ai fini della determinazione dell'indennizzo dovuto, il valore di stima del gommone, come concordato tra le parti contraenti,
all'epoca della conclusione del contratto, pari ad € 46.000,00. Da tale importo occorre detrarre la franchigia del 20%, come previsto dall'art. 20 c.g.a., non ricorrendo alcuna delle ipotesi di applicazione di ulteriore scoperto del 20%.
Pertanto, l'indennizzo dovuto dalla società convenuta è - come peraltro, richiesto dall'attrice - pari ad € 36.800,00.
pagina 9 di 11 Alla luce di quanto sopra detto va dunque accolta la domanda di parte attrice e condannata la società al pagamento dell'importo di € Controparte_6
36,800,00.
Va riconosciuta, sul predetto importo, la richiesta rivalutazione monetaria, dalla data del sinistro (5/10/18) alla presente decisione, trattandosi di debito di valore;
in tal senso v. le sentenze della Corte di Cassazione n. 15868/15 e, più di recente, n.
16229/23 e n. 7216/25, secondo la quale 'In tema di assicurazione contro i danni, il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché
è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore”.
In ragione della mancata immediata disponibilità del denaro nella misura corrispondente all'indennizzo spettante, sono ulteriormente dovuti gli interessi compensativi, nella misura del tasso legale, dal sinistro al saldo.
Detti interessi legali vanno calcolati sul valore dell'indennizzo via via annualmente rivalutato sino all'attualità. Sulla scorta di quanto stabilito dalla Cassazione a
Sezioni Unite con la pronuncia 17.12.95, n. 1712, la base del calcolo è costituita dal credito originario via via rivalutato con periodicità annuale;
non è infatti consentito calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data del sinistro perché ciò comporterebbe una duplicazione delle voci risarcitorie.
Inoltre, al momento del deposito della sentenza, l'obbligazione di valore si trasforma in obbligazione di valuta e pertanto produce interessi legali fino al pagamento.
pagina 10 di 11 Dunque, applicata la rivalutazione monetaria e gli interessi legali compensativi,
all'attrice spetta l'importo complessivo di € 48.142,57, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati in forza del D.M.
147/2022, applicati i valori medi per tutte le fasi e i valori minimi per la fase istruttoria, tenuto conto del valore della domanda accolta, dell'attività processuale svolta dai procuratori e della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti della disattesa ogni contraria istanza ed
[...] Controparte_1
eccezione, così provvede:
- Accoglie la domanda e per l'effetto condanna al pagamento in CP_1
favore dell'attrice della somma di € 48.142,57 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
- Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute CP_1
dall'attrice che si liquidano in € 545,00 per spese ed € 6.713,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Fabio Internicola, dichiaratosi anticipatario.
Si comunichi
Napoli, 30/07/25 Il Giudice
Dr.ssa Barbara Gargia pagina 11 di 11