Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 03/12/2025, n. 1337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 1337 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01337/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00651/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 651 del 2025, proposto da
CE ED s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Soncini ed Elisabetta Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Liguria, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marina Crovetto e Andrea Bozzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Usl Valle D’Aosta, non costituita in giudizio;
nei confronti
AT HC s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Renzo Fausto Scappini e Sarah Garabello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
RO ED s.r.l. e Sanacilia CE s.r.l., non costituite in giudizio;
per l’annullamento
degli atti della procedura rieditata per la fornitura in noleggio di sistemi antidecubito occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria ed alla AUSL Valle d’Aosta per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi) e, segnatamente, del decreto n. 2964 del 18.4.2025, nella parte in cui ha aggiudicato il lotto n. 4 a AT HC s.r.l., dei verbali del 24.3.2025 e del 31.3.2025, della nomina della nuova commissione giudicatrice in data 9.12.2024, nonché, per quanto possa occorrere, dei precedenti atti di gara;
e per la condanna dell’Amministrazione alla reintegrazione in forma specifica, mediante aggiudicazione della gara alla ricorrente, previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e subentro, o, in subordine, al risarcimento per equivalente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Liguria e di AT HC s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 21 novembre 2025, la dott.ssa IL TI e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 19 maggio 2025 e depositato il 21 maggio 2025 CE ED s.r.l. (d’ora innanzi, anche CE ED) ha impugnato gli atti della procedura rieditata per la fornitura in noleggio di sistemi antidecubito espletata dalla Regione Liguria e, segnatamente, il decreto n. 2964 del 18 aprile 2025, nella parte in cui ha aggiudicato il lotto n. 4 a AT HC s.r.l. (d’ora innanzi, anche AT), i verbali, la nomina della nuova commissione giudicatrice, nonché, per quanto possa occorrere, i precedenti atti di gara. In particolare, premesso di essersi classificata seconda in graduatoria, la ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti gravati e la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato medio tempore e subentro, o, in via subordinata, al ristoro per equivalente nummario.
Ha articolato i seguenti motivi:
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 in relazione all’art. 95 e all’art. 32 del d.lgs. 50/2016, nonché in relazione all’art. 20 del disciplinare. Eccesso di potere per mancata effettuazione della verifica di anomalia dell’offerta in presenza di elementi specifici di determinazione dell’anomalia. Violazione del principio di invarianza del numero dei concorrenti. Violazione delle regole di trasparenza e di par condicio tra i concorrenti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza del presupposto . La stazione appaltante avrebbe omesso di verificare la congruità dell’offerta vincitrice nonostante AT abbia ottenuto punteggi superiori ai 4/5 sia per la parte tecnica che per quella economica; né il numero delle offerte potrebbe considerarsi inferiore a tre, perché il recente ritiro dalla competizione di RO ED s.r.l. e di Sanacilia CE s.r.l. risulterebbe irrilevante alla stregua del c.d. principio di cristallizzazione sancito dall’art. 95, comma 15, del d.lgs. n. 50/2016. In ogni caso, l’Amministrazione avrebbe dovuto attivare il subprocedimento di verifica ai sensi dell’art. 97, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, in quanto sussisterebbero elementi specifici di anomalia: segnatamente, il prezzo praticato dall’aggiudicataria risulterebbe inferiore di circa € 150.000,00 rispetto a quello indicato dalla deducente, con la conseguenza che l’attività verrebbe svolta in perdita, apparendo impossibile mantenere le risorse umane e strumentali contemplate nel progetto di servizio con i mezzi economici approntati per la gestione della commessa.
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 95, comma 15, del d.lgs. n. 50/2016. Violazione del principio di invarianza del numero dei concorrenti. Violazione delle regole di trasparenza e di par condicio tra i concorrenti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza del presupposto. Violazione del giudicato . La nuova commissione avrebbe messo a confronto solo le offerte di CE ED e di AT, in violazione del principio di invarianza del numero dei concorrenti e della prescrizione della sentenza del T.A.R. n. 747/2024 di riesaminare le proposte di tutti gli operatori economici. Ciò avrebbe sortito effetti distorsivi nell’applicazione delle formule stabilite dalla lex specialis , penalizzando l’esponente soprattutto con riferimento al punteggio per il prezzo offerto.
III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 in relazione all’art. 30 del d.lgs. 50/2016, nonché in relazione all’art. 5 del capitolato speciale e all’art. 67, par. 4, della direttiva 2014/24/UE. Eccesso di potere per violazione del principio di predeterminazione dei criteri per l’aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai fini della selezione della migliore offerta. Illegittimità della decisione della commissione di fissare criteri ulteriori rispetto a quelli previsti dal capitolato. Violazione delle regole di trasparenza e di par condicio tra i concorrenti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza del presupposto sotto altro profilo . Nella valutazione delle modalità di scarico delle pressioni di contatto il collegio esaminatore avrebbe illegittimamente utilizzato il nuovo criterio delle “prevalenze” registrate nelle misurazioni, attribuendo in misura proporzionale i 15 punti disponibili. Per contro, avrebbero dovuto essere premiati i materassi di CE ED, in quanto presentano picchi pressori più bassi nelle aree corporee critiche, a fronte di pressioni medie sostanzialmente assimilabili per entrambi i dispositivi in lizza ed inferiori alla soglia della pressione di occlusione capillare.
IV) Violazione e falsa applicazione dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 in relazione all’art. 30 del d.lgs. 50/2016, nonché in relazione all’art. 5 del capitolato speciale. Eccesso di potere per errata applicazione dei criteri per l’aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai fini della selezione della migliore offerta. Illegittimità della decisione della commissione di non procedere alla valutazione della proposta di progetto informatico mediante utilizzo della demo così come consentito dall’art. 5 del capitolato speciale. Violazione delle regole di trasparenza e di par condicio tra i concorrenti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza del presupposto sotto altro profilo . Con riferimento all’informatizzazione del servizio, i commissari avrebbero introdotto elementi di valutazione non previsti dal capitolato. Inoltre, da un lato non avrebbero apprezzato la particolare sicurezza del sistema di CE ED, omettendo di acquisire la versione demo del software offerto; dall’altro lato, avrebbero erroneamente ritenuto preferibile il programma di AT sotto il profilo della privacy .
V) Violazione e falsa applicazione dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 in relazione all’art. 30 del d.lgs. 50/2016, nonché in relazione all’art. 5 del capitolato speciale. Eccesso di potere per errata applicazione dei criteri per l’aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai fini della selezione della migliore offerta. Violazione delle regole di trasparenza e di par condicio tra i concorrenti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza del presupposto sotto altro profilo . In relazione alla struttura organizzativa del progetto, l’assegnazione di un maggior punteggio all’aggiudicataria si rivelerebbe erronea, perché, pur contemplando l’offerta vincitrice tempi più celeri di consegna, ritiro e manutenzione, l’attività formativa della ricorrente risulterebbe superiore per approfondimento e per durata temporale.
VI) Violazione e falsa applicazione dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 in relazione all’art. 30 del d.lgs. 50/2016, nonché in relazione all’art. 5 ed all’art. 14.2.2, par. 10, del disciplinare. Eccesso di potere per errata applicazione dei criteri per l’aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai fini della selezione della migliore offerta. Violazione delle regole di trasparenza e di par condicio tra i concorrenti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza del presupposto sotto altro profilo . Con riferimento alla versatilità delle dimensioni la commissione non si sarebbe avveduta che, essendosi CE ED impegnata all’aggiornamento tecnologico mediante apposita dichiarazione, il suo materasso disporrebbe attualmente di una varietà di misure pari a quella del presidio avversario.
VII) Violazione e falsa applicazione dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 in relazione all’art. 14.2.4 del disciplinare ed al progetto di gara. Eccesso di potere per errata applicazione dei criteri per l’aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai fini della selezione della migliore offerta. Violazione delle regole di trasparenza e di par condicio tra i concorrenti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza del presupposto sotto altro profilo. Illegittimità derivata . L’aggiudicazione risulterebbe viziata perché AT avrebbe omesso di indicare gli oneri della manodopera nell’offerta economica. In via subordinata, la procedura si rivelerebbe illegittima per la mancata esposizione, nel progetto a base di gara, dei costi del lavoro stimati da parte dell’Amministrazione.
VIII) In subordine. Violazione e falsa applicazione dell’art. 51 del d.lgs. n. 50/2016. Eccesso di potere per difetto del presupposto. Violazione del canone generale di economicità, correttezza e buona fede nonché dei principi di libera concorrenza, di non discriminazione, di proporzionalità e del buon andamento dell’Amministrazione. Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza, difetto istruttorio ed errato apprezzamento della causa concreta del contratto. Sviamento. Contraddittorietà e difetto di motivazione sotto altro profilo . La Regione avrebbe ripartito la gara in lotti funzionali in base alla tipologia curativa dei dispositivi oggetto di fornitura, infrangendo i canoni generali di economicità e buon andamento, alla stregua dei quali la suddivisione avrebbe dovuto essere operata su base geografica, in modo da consentire agli operatori economici di realizzare economie di scala. Inoltre, siffatta individuazione dei lotti non perseguirebbe l’interesse pubblico, perché la contrattualizzazione di diversi fornitori da parte di uno stesso ente sanitario produrrebbe aumenti dei costi di gestione ed aggravi nell’operatività aziendale.
IX) In ulteriore subordine. Violazione e falsa applicazione dell’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016. Eccesso di potere per difetto del presupposto. Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza, difetto istruttorio. Illegittimità derivata. Illogicità della motivazione. Violazione del giudicato . La stazione appaltante avrebbe illegittimamente disapplicato la delibera giuntale n. 3802/2021, contenente la disciplina per la nomina della commissione, designando i componenti dell’organo valutatore intuitu personae .
X) In ulteriore subordine. Violazione e falsa applicazione dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016. Eccesso di potere per difetto del presupposto. Violazione del canone generale di segretezza delle offerte. Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza, difetto istruttorio . In via subordinata, qualora il Consiglio di Stato riformasse la decisione di primo grado n. 747/2024, giudicando illegittima la riedizione della procedura con le buste economiche aperte, anche l’aggiudicazione del lotto n. 4 risulterebbe inficiata dalla violazione del principio di segretezza delle offerte.
Sia la Regione Liguria sia la controinteressata AT HC s.r.l. si sono costituite in giudizio, instando per la reiezione dell’impugnativa.
Le parti hanno depositato memorie conclusionali e repliche ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a.
Alla pubblica udienza del 21 novembre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
1. CE ED s.r.l. contesta gli atti della procedura per la fornitura in noleggio di materassi antidecubito e, in particolare, l’aggiudicazione del lotto n. 4 a AT HC s.r.l., in seguito al rinnovo delle operazioni di gara dopo la sentenza di questo Tribunale n. 747 del 4 novembre 2024, confermata dal Consiglio di Stato con decisione n. 4774 del 3 giugno 2025.
2. Preliminarmente, il Collegio respinge l’istanza della controinteressata intesa ad ottenere la riunione del presente giudizio con quello allibrato al numero di R.G. 650/2025, nel quale AT ha chiesto la caducazione della procedura rieditata e l’aggiudicazione in proprio favore dei lotti nn. 2, 3 e 9.
Ciò in quanto CE ED e AT agitano questioni solo in parte coincidenti e, oltretutto, ritraggono dai vizi lamentati conseguenze diametralmente opposte, ognuna argomentando nel senso della superiorità della propria offerta. Pertanto, la stesura della decisione con un’unica sentenza, lungi dall’agevolare la trattazione, contravverrebbe ai canoni di economia processuale.
3. Il I) ed il II) mezzo di ricorso, scrutinabili congiuntamente per la loro connessione, non meritano condivisione.
Occorre premettere che il RUP, prima del riavvio dell’attività valutativa, ha chiesto a tutti i concorrenti originari di confermare l’offerta tecnica ed economica a suo tempo presentata, provvedendo ad aggiornare la garanzia fideiussoria. Sia RO ED s.r.l. sia Sanacilia CE s.r.l. hanno allora comunicato di rinunciare alla partecipazione, attesa la ravvisata impossibilità di garantire le condizioni proposte, dato il lungo tempo trascorso dall’indizione della procedura (v. docc. 2-3-4-5 resistente).
In conseguenza di ciò, la neonominata commissione ha comparato le sole due offerte rimaste in gara, sia sotto il profilo tecnico che dal punto di vista economico, pervenendo ad un risultato finale potenzialmente differente rispetto all’ipotesi in cui RO ED s.r.l. e Sanacilia CE s.r.l. avessero proseguito la competizione: e ciò sia per effetto della riparametrazione dei punteggi da attribuire ai progetti tecnici, i cui esiti possono variare se cambia il numero dei concorrenti; sia per via della formula di valutazione della proposta economica, specificamente prevista dal disciplinare per il caso di due offerte in lizza.
3.1. Orbene, ritiene il Collegio che, a seguito della pronunzia demolitoria di questo T.A.R., la stazione appaltante abbia correttamente applicato l’ordinario meccanismo del regresso procedimentale, riprendendo l’ iter a partire dall’investitura dell’organo esaminatore e riesercitando il potere senza tenere conto delle offerte ritirate da RO ED s.r.l. e Sanacilia CE s.r.l.
In particolare, contrariamente a quanto argomentato dalla ricorrente, le offerte delle imprese rinunciatarie non dovevano essere considerate in forza dell’art. 95, comma 15, del d.lgs. n. 50/2016, applicabile ratione temporis , ai sensi del quale “ Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte ”. La disposizione in parola codifica il c.d. principio di invarianza (oggi recepito nell’art. 108, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023), espressione del principio di conservazione degli atti giuridici, che risponde ad una duplice finalità: i) salvaguardare l’interesse delle amministrazioni alla stabilità degli assetti definiti dalla formulazione della graduatoria, evitando che l’estromissione dell’aggiudicatario o di un altro concorrente, intervenuta a seguito di autotutela o all’esito di un ricorso giurisdizionale, comporti il ricalcolo di medie e/o la rideterminazione della soglia di anomalia delle offerte, da considerarsi ormai cristallizzate al momento dell’aggiudicazione; ii) vanificare la promozione di controversie meramente strumentali da parte di operatori economici non utilmente collocatisi in graduatoria, mossi dall’unico scopo, una volta noti i ribassi offerti e, quindi, gli effetti delle rispettive partecipazioni in gara sulla soglia di anomalia, di incidere su quest’ultima traendone vantaggio (in argomento cfr., ex plurimis , Cons. St., sez. V, 13 giugno 2024, n. 5319; Cons. St., sez. V, 23 maggio 2022, n. 4056; Cons. St., sez. V, 20 dicembre 2021, n. 8460; Cons. Stato, sez. V, 2 novembre 2021, n. 7303; Cons. St., sez. V, 10 marzo 2021, n. 2047; Cons. St., sez. V, 6 aprile 2020, n. 3357; Cons. St., sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1117).
Alla luce di un’interpretazione teleologica della norma, la giurisprudenza ha precisato che il criterio di invarianza non opera allorquando, nel corso della gara e fino all’aggiudicazione, muti il numero dei partecipanti in forza della decisione di uno o più concorrenti di svincolarsi dall’offerta, per decorso del termine di centottanta giorni dalla relativa presentazione: pertanto, in tal caso i punteggi eventualmente già attribuiti vanno ricalcolati, escludendo le offerte ritirate (Cons. St., sez. V, 26 maggio 2022, n. 4218; T.A.R. Sardegna, sez. I, 8 agosto 2018, n. 740; si veda anche Corte cost., 30 maggio 2025, n. 77, la quale, rigettando la q.l.c. dell’art. 108, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023, ha evidenziato che il principio di invarianza “ opera solo a seguito dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione. Fino a quel momento, la soglia può essere oggetto di rettifica, in modo che si tenga conto dell’esclusione dalla gara di imprese prive dei requisiti di partecipazione o presentatrici di offerte invalide, ovvero della riammissione di imprese illegittimamente escluse. In questo modo, l’obiettivo di conferire stabilità all’esito dell’appalto trova un contrappeso nella possibilità di correggere, fino a che la gara non si è conclusa, eventuali distorsioni del confronto competitivo tra gli operatori economici causate da illegittime ammissioni o esclusioni dalla procedura, così tutelando la par condicio tra i partecipanti e il buon andamento dell’azione amministrativa ”). Invero, nel caso di variazioni della platea dei concorrenti intervenute tra l’inizio della procedura e l’aggiudicazione definitiva, l’esame delle sole offerte rimaste non pregiudica il fine della norma e, anzi, risponde al principio di effettività del confronto concorrenziale, giacché si rivelerebbe illogico ed irragionevole fingere la presenza alla competizione delle imprese rinunciatarie, non avendo ancora avuto luogo o, comunque, non essendo state completate le operazioni valutative (in prima battuta o in sede di riedizione della procedura). In altri termini, nell’ipotesi in discussione l’applicazione della regola della cristallizzazione delle offerte condurrebbe all’aporia di alterare il corretto funzionamento del meccanismo competitivo, senza che vi sia alcun assetto consolidato da salvaguardare.
Pertanto, nella specie la comparazione anche delle offerte non più valide avrebbe violato proprio la ratio di celerità ed economicità sottesa al principio di invarianza, con il rischio di esiti paradossali nel caso in cui la nuova commissione avesse individuato quale proposta economicamente più vantaggiosa quella di RO ED s.r.l. o di Sanacilia CE s.r.l.
Né dalla sentenza n. 747/2024 può farsi discendere un vincolo a considerare fittiziamente in gara le due imprese predette per via dell’inciso “ Per gli altri apprezzamenti tecnici [N.d.R.: quelli diversi dalla valutazione dello scarico delle pressioni di contatto], il riesame si estenderà alle offerte di tutti gli operatori economici ”. Invero, la statuizione in parola dev’essere letta nel contesto della decisione, la quale, a fronte della richiesta di AT di annullare la procedura ab imis , ha invece salvato la fase iniziale del bando e dell’ammissione delle offerte, precisando che avrebbero dovuto essere tutte rivalutate ad opera della rinnovata commissione. Tuttavia, è evidente che, avendo in seguito due concorrenti manifestato il loro sopravvenuto difetto di interesse alla partecipazione (divenuta diseconomica), le loro offerte non fanno più parte della procedura e, pertanto, non devono essere (ri)esaminate per la formazione della graduatoria.
3.2. Dalla conclusione accolta discende, altresì, che legittimamente la stazione appaltante ha ritenuto di non procedere alla verifica di anomalia dell’offerta di AT. Infatti, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, in caso di adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la suddetta verifica è obbligatoria per le offerte che superano i 4/5 dei punti massimi attribuibili sia per la parte tecnica che per quella economica, ma solo se il numero delle proposte in gara sia pari o superiore a tre.
3.3. Non coglie nel segno nemmeno la doglianza ricorsuale relativa al mancato esercizio, da parte dell’Amministrazione, del potere discrezionale di valutare in ogni caso la congruità dell’offerta che appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, perché, secondo CE ED, tale risulterebbe la proposta economica di AT ove paragonata alla propria. Invero, per consolidato orientamento pretorio, non è possibile predicare l’anomalia di un’offerta semplicemente sulla scorta della comparazione con le proposte dei competitors , essendo ben possibile che un ribasso sostenibile per un concorrente, grazie alla sua organizzazione aziendale ed eventualmente dell’esistenza di particolari condizioni favorevoli esterne, non lo sia per un altro (cfr., ex plurimis , Cons. St., sez. V, 6 marzo 2025, n. 1892; Cons. St., sez. V, 26 giugno 2024, n. 5628; Cons. St., sez. III, 31 ottobre 2022, n. 9395; Cons. St., sez. III, 9 novembre 2018, n. 6326; T.A.R. Liguria, sez. I, 13 ottobre 2025, n. 1122).
4. Il III) motivo è inaccoglibile.
La sentenza n. 747/2024 ha rilevato che “ i dati misurati dall’organo verificatore confermano la tesi della ricorrente [N.d.R.: di AT] secondo cui le prestazioni di scarico della pressione dei suoi materassi sono sostanzialmente equivalenti o, comunque, tali da non giustificare i punteggi notevolmente più alti tributati ai presidi di CE ED: questi ultimi, infatti, presentano picchi pressori tendenzialmente inferiori, ma i materassi di AT hanno generalmente valori migliori per la pressione media ”. Pertanto, il T.A.R. ha ritenuto viziati i giudizi espressi perché “ non è stato adeguatamente ponderato se sia preferibile un dispositivo che assicuri nelle tre aree corporee critiche una pressione massima più bassa, ma con valori pressori mediamente superiori, oppure un presidio con una media pressoria inferiore, ma con punte più elevate ”.
La nuova commissione ha rinnovato la valutazione dello scarico delle pressioni di contatto (item 4) nei seguenti termini:
- ha stabilito di fare riferimento ai valori misurati dal Verificatore relativi alla pressione media, a quella massima (c.d. picco pressorio) ed all’area di contatto nel corpo intero e nei tre distretti a maggior rischio decubito, id est dorso, sacro e talloni, in modalità di funzionamento statico 0° e 30° e dinamico;
- ha affermato in linea generale che un materasso pienamente performante dovrebbe presentare bassi valori di picco pressorio e di pressione media ed un alto valore nell’area di distribuzione delle pressioni;
- ha, quindi, evidenziato che non esiste una norma tecnica di riferimento, né è stato predefinito nella legge di gara un algoritmo combinatorio dei valori idoneo ad estrapolare la performance complessiva del materasso: sicché ha ritenuto ragionevole attribuire i punteggi in proporzione alle “prevalenze” registrate, con un margine dello 0,1% (ossia scartando le prevalenze inferiori a tale percentuale);
- per il lotto n. 4 ha assegnato 15 punti a CE ED e 14,10 punti a AT (v. verbale della seduta in data 24.3.2025, sub doc. 1 ricorrente).
Ebbene, ritiene il Collegio che l’organo tecnico, lungi dall’aver introdotto ex post un criterio non previsto, abbia valorizzato in modo logico e coerente i risultati delle misurazioni esperite dal Verificatore, senza debordare dai canoni propri dell’ambito scientifico di riferimento. Viceversa, l’assunto della ricorrente secondo cui la commissione avrebbe dovuto preferire i suoi materassi per via delle più basse pressioni massime si risolve, in sostanza, nella sostituzione della propria soggettiva valutazione a quella dell’organo esaminatore, sollecitando il giudice ad esercitare un sindacato pacificamente inammissibile anche in sede di scrutinio dell’esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’Amministrazione (cfr., ex multis , Cons. St., sez. V, 8 gennaio 2019, n. 173).
5. Il IV) mezzo non è condivisibile.
Con riguardo all’informatizzazione del servizio (item 3), la decisione n. 747 del 2024 ha affermato che le caratteristiche valorizzate dal precedente organo esaminatore ( software gestionale web based con molteplici funzionalità, interfaccia semplice, supporto per l’elaborazione dati) non apparivano sufficienti a spiegare il maggior punteggio ricevuto da CE ED, in quanto possedute anche dal programma di AT.
La nuova commissione ha riesaminato i progetti informatici delle due concorrenti ed è giunta alla conclusione che sono in gran parte equivalenti, ma quello di CE ED risulta più pregevole sotto i profili dell’infrastruttura e della sicurezza, mentre quello di AT è maggiormente apprezzabile per gli aspetti della privacy e dell’integrazione “SIO” (ossia con il sistema informatico ospedaliero), attribuendo 8 punti alla ricorrente e 6,17 punti alla controinteressata (v. verbale della seduta in data 24.3.2025).
Il suddetto giudizio tecnico-discrezionale appare immune dai vizi dedotti, riguardando caratteristiche che connotano la funzionalità dei sistemi informatici e che, quindi, il collegio valutatore ha legittimamente preso in considerazione per stabilire quale fra i due progetti risulti più performante.
In particolare, per quanto concerne l’infrastruttura e la sicurezza del sistema, i commissari hanno espresso la preferenza per l’offerta tecnica di CE ED, in considerazione del minimo periodo di inattività ( downtime ) registrato annualmente (pari a circa tre ore) e degli elevati standard di backup e di cyber security (v. pag. 2 del progetto di informatizzazione di CE ED, sub doc. 22.5 ricorrente). In proposito, risulta irrilevante che non sia stata chiesta alla deducente la consegna di una versione dimostrativa del suo software , non solo perché, per l’item in questione, la commissione ha comunque attribuito più punti alla sua offerta, ma anche in quanto i prefati aspetti non risultano evincibili da una demo del programma.
L’offerta dell’aggiudicataria è stata, invece, reputata migliore per la tutela della riservatezza, oltre che per l’interazione con il sistema ospedaliero, in quanto il suo programma contempla la “ pseudonimizzazione dei dati personali ” (pag. 11 del progetto di informatizzazione di AT, sub doc. 25.5 ricorrente), che non è prevista in quello della ricorrente.
6. Il V) mezzo non è fondato.
Con riferimento alla struttura organizzativa del progetto (item 1), i commissari hanno dichiarato espressamente di adeguarsi ai rilievi di questo Tribunale ed hanno, quindi, apprezzato maggiormente l’offerta di AT in ragione dei tempi di consegna / ritiro / manutenzione sensibilmente più brevi, valutando positivamente anche il piano manutentivo, la tracciabilità dei prodotti, la localizzazione dei servizi e le misure di riduzione dell’impatto ambientale. Di conseguenza, è stato capovolto il precedente giudizio di prevalenza di CE ED e sono stati assegnati 7 punti alla controinteressata e 5,96 punti all’esponente (v. verbale della seduta in data 24.3.2025).
I suddetti punteggi non appaiono illogici né inattendibili, perché rispecchiano la superiorità del progetto di AT soprattutto per le tempistiche, ma tengono comunque conto dei numerosi elementi di pregio presenti nell’offerta concorrente, tra cui l’attività formativa particolarmente accurata (v. progetto di formazione, addestramento e aggiornamento del personale di CE ED, sub doc. 22.4 ricorrente). Peraltro, anche l’aggiudicataria ha previsto la formazione del personale con corsi di addestramento all’uso dei prodotti antidecubito e della piattaforma informatica, seminari di aggiornamento, nonché video tutorial fruibili on line (v. piano di formazione di AT, sub doc. 25.3 ricorrente, nonché pagg. 12-13 del progetto di informatizzazione di AT).
7. Il VI) motivo è privo di pregio.
In relazione alla praticità d’uso (item 9), il materasso “ Procare Auto 9P ” di AT ha ottenuto 4 punti contro i 2 punti riportati dall’ “ Up Air ” di CE ED, avendo la commissione premiato la disponibilità in due misure di lunghezza e tre di larghezza, a fronte della dimensione unica del dispositivo della deducente, oltre che la presenza di indicazioni pittografiche sulla cover per il corretto posizionamento e per la sanificazione rapida (v. verbale della seduta in data 24.3.2025).
Ebbene, a prescindere dalla assai dubbia possibilità di sostituire a fini valutativi il presidio offerto in gara con la versione aggiornata (riguardando la dichiarazione di disponibilità l’ipotesi di prodotto introdotto dopo l’aggiudicazione: docc. 27-28 ricorrente), deve sicuramente escludersi che i commissari avessero l’onere di accertare ex officio gli eventuali miglioramenti apportati al materasso da CE ED. Invero, in base al principio di autoresponsabilità, spettava alla concorrente comunicare tale circostanza (ammesso, si ripete, che potesse avere rilevanza ai fini dell’attribuzione del punteggio): sicché, non avendo provveduto in tal senso, la ricorrente non può adesso lagnarsi della mancata considerazione dell’innovazione non segnalata.
8. Le doglianze contenute nel VII) motivo sono destituite di fondamento.
8.1. Anzitutto, come rappresentato dalla difesa pubblica, nel documento telematico di offerta AT ha indicato gli oneri della manodopera di € 65.957,53, oltre a costi della sicurezza per € 3.205,00.
Contrariamente a quanto obiettato da CE ED, secondo cui la suddetta allegazione della resistente non sarebbe verificabile, è agevole rilevarne la veridicità attraverso la piattaforma internet della Stazione unica appaltante regionale. Infatti, nella pagina web intitolata “ Sistemi antidecubito - ID ANAC 8401370 - ID SINTEL 149415387 ” risulta pubblicato, tra gli altri, il verbale di apertura delle offerte economiche prot. n. 343372 del 17 aprile 2023 con i relativi allegati: fra questi vi è l’offerta economica telematica di AT per il lotto n. 4, nella quale, come stabilito dall’art. 14.2.4 del disciplinare (doc. 20 ricorrente), sono compilati i campi relativi ai “ costi del personale ” ed ai “ costi della sicurezza derivanti da interferenza ” per gli importi riferiti dalla Regione.
8.2. La mancata indicazione del costo teorico del personale da parte dell’Amministrazione rappresenta una mera irregolarità non idonea ad inficiare la competizione, nella quale, del resto, i partecipanti hanno regolarmente quantificato gli oneri della manodopera.
Invero, secondo l’elaborazione pretoria, l’esposizione dei costi del lavoro da parte della stazione appaltante è prevista dalla normativa al fine di agevolare i concorrenti, ma possiede valore meramente indicativo, sicché la relativa omissione non costituisce vizio idoneo a travolgere la procedura di gara (in tal senso cfr., ex aliis , T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 10 aprile 2025, nn. 3038-3039-3041; T.A.R. Toscana, sez. II, 24 febbraio 2025, n. 292; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 8 agosto 2024, n. 4609; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 5 luglio 2024, n. 2077).
9. L’VIII) motivo non è suscettibile di accoglimento.
La Regione ha ripartito la gara in nove lotti funzionali, id est in base alle caratteristiche dei presidi antidecubito per la fascia di rischio e/o lo stadio delle lesioni dei pazienti, anziché in lotti geografici omnicomprensivi, motivando tale scelta con la finalità di garantire la massima partecipazione. In particolare, ha sottolineato che la modalità di aggregazione territoriale precluderebbe l’accesso alla competizione agli operatori economici non in grado di offrire tutti i dispositivi (v. pag. 24 delle risposte del tavolo tecnico, sub doc. 11 ricorrente).
L’opzione seguita dalla stazione appaltante si appalesa, quindi, assolutamente ragionevole e rispondente alla ratio proconcorrenziale dell’istituto della suddivisione in lotti (sul punto cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 10 aprile 2025, n. 3038, il quale ha respinto l’identica censura mossa da CE ED avverso gli atti di una gara per la fornitura di sistemi antidecubito destinati alle aziende sanitarie campane).
10. Il IX) mezzo non persuade.
Con la sentenza n. 747/2024 questo Tribunale ha imposto alla Regione di procedere all’investitura di una nuova commissione giudicatrice, “ composta da membri con specifiche competenze nella materia dei sistemi per la prevenzione ed il trattamento delle lesioni da decubito, poiché l’organo originariamente nominato ha già espresso per due volte giudizi inattendibili e/o lacunosamente motivati ”.
In adempimento del dictum giurisdizionale, l’Amministrazione ha individuato intuitu personae i componenti del rinnovato organo esaminatore, designando tre professionisti che, da un lato, sono in possesso di elevate competenze tecniche riguardanti gli aspetti ingegneristici e sanitari dei dispositivi antidecubito, nonché i profili informatici e gestionali dei progetti (v. decreto di nomina in data 9.12.2024, sub doc. 9 ricorrente); dall’altro lato, come evidenziato dalla difesa pubblica, non hanno mai intrattenuto rapporti con le imprese in gara, così assicurando in radice la loro terzietà e imparzialità.
Ciò posto, ritiene il Collegio che la scelta operata dalla resistente sia adeguata, non soltanto perché CE ED non ha dedotto alcun legame tra la modalità di nomina del nuovo collegio tecnico e gli esiti valutativi in relazione alla propria offerta, ma anche alla luce della travagliata vicenda di cui è causa, per cui l’applicazione dell’ordinaria regola del sorteggio avrebbe rischiato di reiterare i problemi di inadeguatezza dei commissari riscontrati in passato.
11. Da ultimo, il X) motivo di gravame, formulato in via meramente subordinata ed ipotetica, è venuto meno in conseguenza della sentenza d’appello n. 4774/2025, con cui il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità del rifacimento delle operazioni valutative a buste economiche aperte.
12. In relazione a quanto precede, il ricorso si appalesa infondato e va, quindi, rigettato.
13. In considerazione delle peculiarità della controversia, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
PE AR, Presidente
IL TI, Primo Referendario, Estensore
Marcello Bolognesi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL TI | PE AR |
IL SEGRETARIO