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Sentenza 23 marzo 2023
Sentenza 23 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/03/2023, n. 8284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8284 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 17952/2020 R.G. proposto da: VIVAL BANCA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO MONTECATINI TERME BIENTINA E S PIETRO IN VINCIO SOCIETA' COOPERATIVA, domiciliata ex lege in Roma, piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Silvia UC ([...]) -ricorrente- contro DI UC, domiciliato ex lege in Roma, piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e Civile Sent. Sez. 1 Num. 8284 Anno 2023 Presidente: DE CHIARA CARLO Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Data pubblicazione: 23/03/2023 2 di 17 difeso dagli avvocati Matteo Mandoli ([...]) e Carlo ND Di GR ([...]) -controricorrente- nonché contro CURATELA IM UC DI SRL -intimato- avverso l’ordinanza del Tribunale di Lucca n. 3543/2018 depositata il 26.5.2020. udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10.3.2023 dal Consigliere Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti lette le conclusioni del Procuratore generale ex art.23, comma 8- bis, d.l. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n.173 del 2020. FATTI DI CAUSA 1. La s.r.l. CA DI e CA DI personalmente hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, del Tribunale di Lucca n.868/2018, che intimava loro di pagare la somma di € 77.284,53, oltre interessi e spese, alla ricorrente VI Banca – Banca di credito Cooperativo di Montecatini Terme, EN e S.IE in Vincio soc. coop. (di seguito, breviter, VI), eccependo l’incompetenza territoriale del giudice adito, con riferimento ai quattro contratti azionati con l'ingiunzione (contratto di conto corrente e contratto di mutuo intercorsi tra la banca e la società a r.l.; contratti di fideiussione prestata da CA DI in proprio, a garanzia del mutuo e di un fido bancario). All’opposizione così proposta ha resistito VI e il Tribunale ha sospeso l’efficacia esecutiva del decreto. 3 di 17 All’udienza di precisazione delle conclusioni la VI ha segnalato l’intervenuto fallimento della società CA DI s.r.l. e il Giudice ha dichiarato interrotto il processo, successivamente riassunto a cura di CA DI nei confronti della VI e del Fallimento della società attrice. Con ordinanza del 26.5.2020 il Tribunale di Lucca ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, indicando quale giudice competente il Tribunale di Pistoia e ha condannato VI a rifondere le spese al DI. Secondo il Tribunale, il DI aveva correttamente invocato le clausole contrattuali che individuavano la competenza del giudice del luogo ove aveva sede la banca (quindi il Tribunale di Pistoia, nel cui circondario si trovava la sede di Montecatini Terme); tale foro aveva carattere di esclusività, diversamente da quanto sostenuto da VI, sia per il contratto di conto corrente, sia per quello di mutuo, sia per il rapporto fideiussorio 2. Avverso la predetta ordinanza, comunicata il 3.6.2020, ha proposto regolamento di competenza VI, con atto notificato il 30.6.2020 e il 1°.7.2020, con il sostegno di quattro motivi. Ha resistito con memoria CA DI, chiedendo il rigetto dell’avversaria impugnazione. Il Fallimento della CA DI s.r.l. non si è costituito. Il Procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri e la dichiarazione di competenza del Tribunale di Lucca. Il resistente DI ha depositato memoria. 3. Con ordinanza interlocutoria del 18.3.2022 la sesta sezione ha rimesso la causa alla pubblica udienza della prima sezione civile. In tale ordinanza interlocutoria si è osservato che la vicenda processuale in esame intercettava il tema del rapporto, ai fini della individuazione del giudice competente, tra contratto principale e contratto di fideiussione, sul quale era intervenuta la Corte di 4 di 17 Giustizia dell'Unione Europea che, nel fornire, nella sentenza pronunciata il 19 novembre 2005 nella causa C-74/15 TA
contro
Banca Comercialà ES OL Romania SA e altri, l'interpretazione - come è ben noto, vincolante per il giudice nazionale - della direttiva 93/13, art. 1, par. 1, e 2, lett. b), aveva affermato il principio secondo il quale «tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società». E ciò sulla scorta della considerazione che, ai fini in parola «occorre rilevare che un siffatto contratto di garanzia o di fideiussione, sebbene possa essere descritto, in relazione al suo oggetto, come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che garantisce, dal punto di vista delle parti contraenti... si presenta come un contratto distinto quando è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale. È, dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito. A tale proposito è necessario ricordare che la nozione di "consumatore", ai sensi della direttiva 93/13, art. 2, lett. b), ha un carattere oggettivo (v. sentenza Costea, C0110/14, EU:C:2015:538, punto 21). Essa deve essere valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione. Spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa 5 di 17 essere qualificato come "consumatore" ai sensi della suddetta direttiva (v., in tal senso, sentenza Costea, C-110/14, EU:C:2015:538, punti 22 e 23). Nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata». L’ordinanza interlocutoria ha infine rammentato che sulla questione alcune pronunce di legittimità (tra le altre, Cass. n. 32225/2018; Cass. n.742/2020; Cass. n.1666/2020; Cass. n.8662/2020) avevano analizzato solo parte dei profili di rilievo attinenti ai requisiti soggettivi del fideiussore richiesti per derogare all'applicazione della competenza territoriale prevista dalla disciplina consumeristica, nel caso di fideiussione rilasciata da persona fisica in favore di società commerciale, come - ad esempio - laddove la fideiussione sia rilasciata dal socio e, perciò, sia volta a tutelare il personale investimento patrimoniale di quest'ultimo. Il Procuratore generale ha ribadito la richiesta di accoglimento del ricorso con dichiarazione di competenza del Tribunale di Lucca. CA DI ha depositato memoria illustrativa. L’udienza pubblica è stata celebrata il 10.3.2023, secondo il rito «cartolare» previsto dall’art.23, comma 8-bis, d.l. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n.173 del 2020. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Con il primo motivo la ricorrente VI deduce violazione e falsa applicazione degli art.28 e 29 cod.proc.civ. in relazione alla corretta individuazione del giudice competente per territorio in assenza di 6 di 17 previsione di foro convenzionale esclusivo nei contratti di fideiussione sottoscritti da CA DI, nonché dell'art.33 cod.proc.civ. in relazione alla derogabilità per connessione del foro convenzionale previsto nei contratti sottoscritti dalla società CA DI s.r.l. La Banca, sulla scorta delle clausole contrattuali - che riproduce - aventi ad oggetto l'individuazione del foro competente per la risoluzione delle controversie in relazione ai contratti di fideiussione sottoscritti da CA DI, sostiene che erroneamente il Tribunale di Lucca ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore di quella del Tribunale di Pistoia, perché le clausole pattizie derogatorie ivi previste non avevano carattere di esclusività, stante l'assenza della espressa ed inequivoca volontà di devolvere la cognizione della causa al giudice prescelto e di escludere la concorrenza di quest'ultimo con quelli che le norme processuali individuavano in via alternativa, e ciò a differenza di quanto desumibile dagli altri due contratti stipulati dalla società. VI aggiunge che, dal momento che DI era stato qualificato come consumatore nei contratti di fideiussione, piuttosto avrebbe dovuto trovare applicazione la seconda parte della disposizione pattizia, che prevedeva la competenza del foro del consumatore, identificabile sempre nel Tribunale di Lucca. VI rappresenta, infine, che, in ragione del carattere non esclusivo del foro convenzionale indicato nelle condizioni generali dei contratti di fideiussione, nel caso di specie, avrebbe dovuto essere applicato il principio di derogabilità per connessione del foro convenzionale, previsto nei contratti di conto corrente e di mutuo sottoscritti dalla società, in ragione del criterio del cumulo soggettivo previsto dall'art.33 cod.proc.civ. (ex Cass. n.22296/2016), così individuando il foro competente sempre in quello ricadente nel circondario di Lucca, mentre non risultava applicabile l'art.31 cod.proc.civ. 7 di 17 5. Con il secondo motivo di ricorso VI deduce violazione e falsa applicazione dell'art.38 cod.proc.civ., nonché carenza di motivazione per mancata rituale e incompleta formulazione dell'eccezione di competenza territoriale, non essendo stata validamente contestata la competenza del Tribunale di Lucca in base a tutti i fori alternativamente concorrenti, atteso che la competenza derogata non è, a sua volta, inderogabile. La ricorrente sostiene che gli opponenti, contravvenendo ai loro oneri, non avevano contestato in maniera dettagliata e completa la competenza del giudice adito sotto ogni possibile criterio di collegamento prospettabile, segnatamente in relazione agli artt.18 e 20 cod.proc.civ., in ragione dei quali il procedimento monitorio era stato radicato dinanzi al Tribunale di Lucca, poiché il convenuto garante CA DI era residente nel circondario di Lucca e le obbligazioni dedotte in giudizio erano sorte nel medesimo circondario con la sottoscrizione presso la filiale di Altopascio, dove dovevano essere anche adempiute. Da ciò la ricorrente deduce l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza, erroneamente non rilevata dal Tribunale, richiamando Cass. n. 33150 del 21.12.2018. 6. Con il terzo motivo VI deduce violazione e carenza di motivazione in relazione al difetto di legittimazione attiva di CA DI. La ricorrente, rammentando che il procedimento monitorio si era interrotto per il fallimento della società ed era stato riassunto dal fideiussore senza che la Curatela si costituisse, si duole che l'eccezione di incompetenza sia stata accolta sulle sole conclusioni di CA DI, che non poteva ritenersi a ciò legittimato poiché nei contratti di fideiussione non era contenuta alcuna previsione pattizia di foro esclusivo e non poteva trovare applicazione nei suoi confronti la deroga convenzionale eventualmente presente in altri rapporti contrattuali di cui lo stesso non era parte. 8 di 17 7. Da ultimo, la Banca, sulla considerazione che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo aveva riguardato la sola questione di competenza, auspica che, una volta accolto il ricorso per regolamento di competenza territoriale, alla dichiarazione di competenza del Tribunale di Lucca segua la caducazione di ogni effetto dell'ordinanza impugnata che aveva revocato il decreto ingiuntivo n.868/2018 e statuito sulle spese. 8. La Corte osserva preliminarmente che il Tribunale lucchese si è limitato in dispositivo (capo 1) a dichiarare la propria incompetenza territoriale, indicando quale giudice competente il Tribunale di Pistoia, senza espressamente revocare il decreto ingiuntivo opposto. Tale pronuncia deve peraltro ritenersi implicita, tanto più che nell’ordinanza impugnata (nel § 8) si afferma inequivocabilmente l’intento di accogliere la domanda di parte attrice opponente. Secondo questa Corte, infatti, l'ordinanza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, abbia dichiarato la propria incompetenza, contiene necessariamente la declaratoria, ancorché implicita, di invalidità e di revoca del decreto stesso (Sez. 6 - 3, n. 20935 del 17.10.2016; Sez. 6 - 3, n. 13426 del 1.7.2020; Sez. 1, n. 1372 del 26.1.2016). 9. VI ha agito in via monitoria dinanzi al Tribunale di Lucca nei confronti della società CA DI s.r.l., debitore principale in forza di due contratti bancari, l’uno di conto corrente, n.921242, e l’altro di mutuo, n.95460, che recavano entrambi la previsione di un foro esclusivo, tale ritenuto dal Tribunale con l’ordinanza impugnata e non contestato ormai da VI. Le clausole dei due contratti individuavano la competenza del Tribunale del luogo della sede legale della banca, sita a Montecatini Terme, nel circondario del Tribunale pistoiese. VI ha contestualmente agito anche nei confronti del fideiussore CA DI, socio unico e amministratore della società, in forza 9 di 17 di due contratti di fideiussione, rispettivamente stipulati a garanzia delle obbligazioni scaturenti dal mutuo chirografario e dal fido promiscuo s.b.f. e anticipo fatture temporaneo. Secondo il Tribunale, anche questi due contratti di garanzia prevedevano una clausola (ai rispettivi art.10) di previsione del foro esclusivo che radicava la competenza del Tribunale (e cioè Pistoia) del luogo della sede legale della banca, sita a Montecatini Terme. 10. Questa specifica affermazione, censurata dalla ricorrente, è erronea, come puntualmente e condivisibilmente evidenziato dal Procuratore generale, specie nel suo primo scritto. 11. Il citato art.10 dei due contratti di fideiussione ospita infatti una clausola che non individua con chiarezza la comune volontà delle parti di derogare convenzionalmente, in via esclusiva di ogni altro foro, ai fori legali allorché afferma che «per ogni controversia concernente l’applicazione e l’interpretazione del presente contratto il foro competente è quello nella cui circoscrizione si trova la sede legale della banca». Tale esclusività non può esser fatta discendere, come ha fatto il giudice a quo, dall’uso dell’articolo determinativo «il». Infatti, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, la designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce a tale foro la competenza esclusiva soltanto se risulta un'enunciazione espressa, che non può trarsi, quindi, per via argomentativa, attraverso un'interpretazione sistematica, dovendo essere inequivoca e non lasciare adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari (Sez. 6 - 3, n. 21362 del 6.10.2020; Sez. 6 - 3, n. 21010 del 2.10.2020; Sez. 3, n. 4757 del 4.3.2005). Per giunta, nella specie i contratti (art.10, comma 2) prevedevano il venir meno del foro convenzionale della sede della banca per il 10 di 17 caso, anch’esso espressamente contemplato, in cui il fideiussore fosse un consumatore. Anche questo rilievo va ad inficiare l’univocità ed esclusività dell‘indicazione del foro convenzionale per i contratti di garanzia, visto che un foro alternativo era stato esplicitamente indicato e prospettato. 12. In sintesi, VI ha citato i due debitori dinanzi al Tribunale lucchese, senza rispettare la clausola convenzionale che radicava l’esclusività della competenza del Tribunale di Pistoia per le domande proposte verso la società debitrice principale, ma senza violare il foro convenzionale, non esclusivo, pattuito per le controversie che la opponevano al fideiussore CA DI. L’art.33 cod.proc.civ. in tema di cumulo soggettivo consente all’attore di proporre le cause contro più persone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, ma che sono connesse per l'oggetto o per il titolo, davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo. Questa Corte ha precisato altresì che in tema di competenza territoriale, il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, è derogabile per connessione oggettiva ai sensi dell'art. 33 cod.proc.civ., sicché la parte che eccepisce l'incompetenza del giudice adito, in virtù della convenzione che attribuisce la competenza esclusiva ad altro giudice, ha l'onere di eccepirne l'incompetenza pure in base ai criteri degli artt. 18 e 19 cod.proc.civ., in quanto richiamati dall'art. 33 cod.proc.civ. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione. (Sez. 6 - 3, n. 26910 del 26.11.2020; Sez. 6 - 3, n. 33150 del 21.12.2018; Sez. 6 - 3, n. 20310 del 10.10.2016). 13. La competenza per la causa accessoria, inerente il rapporto fideiussorio di garanzia, avrebbe potuto subire ex art.31 cod.proc.civ. l’effetto attrattivo esercitato dalla causa principale, 11 di 17 quella inerente le domande dirette verso il debitore principale, al qual proposito i contratti contenevano effettivamente la previsione di un foro esclusivo. Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità la clausola derogatoria della competenza per territorio contenuta nel contratto di conto corrente per il quale è sorta controversia può determinare l'estensione del foro convenzionale anche alla lite concernente la relativa garanzia fideiussoria;
ciò in ragione del disposto dell'art. 31 cod.proc.civ. e nonostante la coincidenza solo parziale dei soggetti processuali, tenuto conto dello stretto legame esistente tra i due rapporti e del rischio che, in caso di separazione dei procedimenti, si formino due diversi giudicati in relazione ad un giudizio sostanzialmente unico. (Sez. 6 - 3, n. 21362 del 6.10.2020). Tuttavia, nel caso concreto non rileva l’attrazione esercitabile ex art.31 cod.proc.civ., perché la domanda afferente al rapporto accessorio non ha seguito per attrazione la domanda afferente al rapporto principale, per cui era competente il Tribunale di Pistoia, ma, al contrario, è stata la domanda afferente al rapporto principale ad essere stata proposta cumulativamente ex art.33 cod.proc.civ. dinanzi al Tribunale di Lucca, competente per la causa accessoria. 14. CA DI sostiene che il Tribunale di Lucca non era competente a conoscere della domanda proposta nei suoi confronti perché aveva stipulato i due contratti fideiussori non già in qualità di consumatore, ma in veste professionale, a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società di cui era socio e amministratore unico. La Corte ritiene che tale affermazione sia del tutto irrilevante. 15. Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, deve essere considerato consumatore la persona fisica che stipuli un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione con un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha 12 di 17 contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, se tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società. Spetta quindi al giudice nazionale stabilire se la persona fisica-garante delle obbligazioni assunte da una società commerciale abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base di collegamenti funzionali che la legano a tale società, come, per esempio, l'amministrazione della società o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale o se abbia agito per scopi di natura privata (Corte giustizia UE, sez. VI, 19.11.2015, n. 7). Nello stesso senso si è espressa la Corte giustizia UE, sez. X, 14.9.2016, n. 534, che ha avuto cura di puntualizzare che nel caso di contratto di garanzia o di fideiussione, la qualità in cui ha agito il garante deve essere valutata in capo a lui stesso, in quanto il contratto di garanzia o di fideiussione, se stipulato da persone diverse, è un contratto distinto da quello di credito. 16. Secondo l’orientamento di legittimità ormai consolidato, che si è adeguato alle indicazioni rivenienti dalla ricordata giurisprudenza europea, i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione a un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore (Sez. 3, n. 32225 del 13.12.2018; Sez. 6 - 1, n. 1666 del 24.1.2020; Sez. 6 - 1, n. 742 del 16.1.2020; Sez. 6 - 3, n. 27618 del 3.12.2020). 17. La nozione di consumatore ai sensi dell’art.2, lettera b), della Direttiva 93/13, ha carattere oggettivo e deve pertanto essere valutata alla stregua di un criterio funzionale per verificare se il rapporto contrattuale rientri o meno nell’ambito delle attività 13 di 17 estranee all’esercizio di una professione e spetta appunto al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva verificare, tenuto conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova se il contraente possa o meno essere qualificato come consumatore (Corte di Giustizia UE, Sez.IV, 3.9.2015 , C-110/14, p.21.22,23). 18. Il Procuratore generale nelle sue prime conclusioni non ha mancato di evidenziare l’anomalia che caratterizza la presente controversia in cui il sig. CA DI rivendica la qualità oggettiva di professionista con riferimento alle obbligazioni della società, poi fallita di cui era socio unico e amministratore, e contesta di essere consumatore, veste nella quale era stato evocato in giudizio dinanzi al Tribunale di Lucca. L’identificazione di un contraente come persona fisica come consumatore o meno va condotta ex art.3, comma 1, lettera a), del d.lgs. 206 del 2005 con riferimento agli scopi avuti di mira dall’agente al momento della stipulazione del contratto. 19. Giova precisare che, diversamente da quanto allegato dalla Banca ricorrente, il DI non si era affatto dichiarato consumatore nei due contratti di fideiussione prodotti, direttamente esaminati nell’esercizio del doveroso scrutinio del «fatto processuale», e che i due contratti si limitavano a considerare la possibilità alternativa che il fideiussore rivestisse o meno la qualità di consumatore, agli effetti della competenza territoriale. 20. Cionondimeno, anche recependo le tesi del resistente e quindi considerando che CA DI abbia agito quale professionista per aver assunto il ruolo di garante della società, di cui era amministratore e socio unico, a tutela dei propri investimenti, le conclusioni non mutano affatto. Il foro convenzionale pattuito all’art.10 non era, come si è detto, esclusivo, e l’opponente, convenuto sostanziale e attore in senso 14 di 17 formale, aveva l’onere di formulare con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo la contestazione della competenza territoriale adita sotto tutti i possibili profili di collegamento. 21. Il secondo motivo di ricorso ha perciò carattere preliminare, come aveva opinato, del tutto condivisibilmente, il Procuratore generale nelle sue prime conclusioni del 1.7.2021, sia pur dopo una lunga premessa, mostrando di condividere le ragioni di doglianza svolte dalla ricorrente a pagina 6, lettera c). 22. Secondo giurisprudenza pienamente consolidata di questa Corte, in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 cod.proc.civ., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione. In mancanza, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito. (Sez. 6 - 3, n. 14096 del 7.7.2020; Sez. 6 - 2, n. 20597 del 7.8.2018; Sez. 6 - 2, n. 17311 del 3.7.2018, Sez. 6 - 3, n. 15996 del 21.7.2011). Ovviamente tale regola vale anche per le opposizioni a decreto ingiuntivo e grava sull’attore opponente tenuto alla contestazione con l’atto di opposizione (Sez. 6 - 3, n. 14096 del 7.7.2020; Sez. 3, n. 2201 del 9.4.1982). Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato da uno dei coobbligati, l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, fondata sulla previsione pattizia di un foro esclusivo, sollevata dal medesimo, deve essere dichiarata inammissibile laddove questi non abbia contestato l'incompetenza anche in base ai criteri degli artt. 18 e 19 cod.proc.civ., in quanto richiamati 15 di 17 dall'art. 33 cod.proc.civ. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione. (Sez. 6 - 3, n. 33150 del 21.12.2018). 23. Nella specie la parte opponente, venendo meno al proprio onere, si era limitata a riferirsi alla clausola di deroga alla competenza contenuta nei contratti, principali e di garanzia, ma non aveva contestato espressamente e specificamente, in primo luogo, il foro del consumatore, il foro generale delle persone fisiche, coincidente con il primo, e il foro delle società, nonché quello della nascita e dell’adempimento dell’obbligazione, ex artt.18 e 20 cod.proc.civ. Il fideiussore CA DI e la società poi fallita CA DI s.r.l. avevano rispettivamente residenza e sede a Capannori (circondario del Tribunale di Lucca). L’obbligazione dedotta era sorta a Altopascio e colà doveva essere adempiuta (circondario del Tribunale di Lucca). 24. Con la memoria del 14.9.2021 il sig.DI ha sostenuto di aver contestato con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo anche il criterio di collegamento territoriale della «residenza/consumatore» per il solo fatto di aver assunto di aver operato come professionista e anche il criterio di collegamento del foro di nascita dell’obbligazione in virtù della deroga convenzionale dell’obbligazione principale (foro esclusivo) e quanto al rapporto fideiussorio in virtù della deroga riveniente dalla accessorietà ex art.31 cod.proc.civ. Con ciò stesso il resistente DI riconosce di non aver contestato il criterio di collegamento al foro della società e al luogo di adempimento delle obbligazioni scaturenti dai contratti bancari e soprattutto dalle fideiussioni. In ogni caso, ai fini della completezza della contestazione ex art.38 cod.proc.civ. non è affatto sufficiente l’assumere di aver operato quale professionista e non quale consumatore e invocare 16 di 17 l’accessorietà dell’obbligazione di garanzia rispetto al rapporto principale. Anche a tralasciare la sottolineata incompletezza dei profili di contestazione con riferimento a tutti i criteri di collegamento (fra l’altro, il criterio del domicilio del convenuto è del tutto ignorato: Sez. 6 - 3, n. 14096 del 7.7.2020; Sez. 6 - 3, n. 6380 del 14.3.2018; Sez. 3, n. 24277 del 22.11.2007), l’eccezione non può essere formulata in modo implicito. 25. Non è certo sufficiente l’affermazione della qualità professionale del fideiussore: se anche fosse, sarebbe così neutralizzato il foro del consumatore, ma non certo quelli della residenza e del domicilio del convenuto, visto che il foro convenzionale non era esclusivo. Allo stesso modo ben potrebbero operare i fori concorrenti di cui all’art.20 cod.proc.civ. del locus contractus e del locus destinatae solutionis. La portata dell’art.31 cod.proc.civ. è del tutto equivocata: il resistente ragiona infatti come se tale norma comportasse una deroga necessaria e non una mera facoltà dell’attore di attrarre la domanda di garanzia dinanzi al giudice della causa principale. 26. Per i motivi esposti deve essere accolto il ricorso per regolamento di competenza proposto dalla VI, con la conseguente cassazione dell’ordinanza impugnata, e va dichiarata la competenza del Tribunale di Lucca con la rimessione delle parti dinanzi a quel Tribunale, che regolerà anche le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza, cassa l’ordinanza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di 17 di 17 Lucca, dinanzi al quale rimette le parti nell’osservanza dei termini di legge. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione
contro
Banca Comercialà ES OL Romania SA e altri, l'interpretazione - come è ben noto, vincolante per il giudice nazionale - della direttiva 93/13, art. 1, par. 1, e 2, lett. b), aveva affermato il principio secondo il quale «tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società». E ciò sulla scorta della considerazione che, ai fini in parola «occorre rilevare che un siffatto contratto di garanzia o di fideiussione, sebbene possa essere descritto, in relazione al suo oggetto, come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che garantisce, dal punto di vista delle parti contraenti... si presenta come un contratto distinto quando è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale. È, dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito. A tale proposito è necessario ricordare che la nozione di "consumatore", ai sensi della direttiva 93/13, art. 2, lett. b), ha un carattere oggettivo (v. sentenza Costea, C0110/14, EU:C:2015:538, punto 21). Essa deve essere valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione. Spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa 5 di 17 essere qualificato come "consumatore" ai sensi della suddetta direttiva (v., in tal senso, sentenza Costea, C-110/14, EU:C:2015:538, punti 22 e 23). Nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata». L’ordinanza interlocutoria ha infine rammentato che sulla questione alcune pronunce di legittimità (tra le altre, Cass. n. 32225/2018; Cass. n.742/2020; Cass. n.1666/2020; Cass. n.8662/2020) avevano analizzato solo parte dei profili di rilievo attinenti ai requisiti soggettivi del fideiussore richiesti per derogare all'applicazione della competenza territoriale prevista dalla disciplina consumeristica, nel caso di fideiussione rilasciata da persona fisica in favore di società commerciale, come - ad esempio - laddove la fideiussione sia rilasciata dal socio e, perciò, sia volta a tutelare il personale investimento patrimoniale di quest'ultimo. Il Procuratore generale ha ribadito la richiesta di accoglimento del ricorso con dichiarazione di competenza del Tribunale di Lucca. CA DI ha depositato memoria illustrativa. L’udienza pubblica è stata celebrata il 10.3.2023, secondo il rito «cartolare» previsto dall’art.23, comma 8-bis, d.l. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n.173 del 2020. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Con il primo motivo la ricorrente VI deduce violazione e falsa applicazione degli art.28 e 29 cod.proc.civ. in relazione alla corretta individuazione del giudice competente per territorio in assenza di 6 di 17 previsione di foro convenzionale esclusivo nei contratti di fideiussione sottoscritti da CA DI, nonché dell'art.33 cod.proc.civ. in relazione alla derogabilità per connessione del foro convenzionale previsto nei contratti sottoscritti dalla società CA DI s.r.l. La Banca, sulla scorta delle clausole contrattuali - che riproduce - aventi ad oggetto l'individuazione del foro competente per la risoluzione delle controversie in relazione ai contratti di fideiussione sottoscritti da CA DI, sostiene che erroneamente il Tribunale di Lucca ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore di quella del Tribunale di Pistoia, perché le clausole pattizie derogatorie ivi previste non avevano carattere di esclusività, stante l'assenza della espressa ed inequivoca volontà di devolvere la cognizione della causa al giudice prescelto e di escludere la concorrenza di quest'ultimo con quelli che le norme processuali individuavano in via alternativa, e ciò a differenza di quanto desumibile dagli altri due contratti stipulati dalla società. VI aggiunge che, dal momento che DI era stato qualificato come consumatore nei contratti di fideiussione, piuttosto avrebbe dovuto trovare applicazione la seconda parte della disposizione pattizia, che prevedeva la competenza del foro del consumatore, identificabile sempre nel Tribunale di Lucca. VI rappresenta, infine, che, in ragione del carattere non esclusivo del foro convenzionale indicato nelle condizioni generali dei contratti di fideiussione, nel caso di specie, avrebbe dovuto essere applicato il principio di derogabilità per connessione del foro convenzionale, previsto nei contratti di conto corrente e di mutuo sottoscritti dalla società, in ragione del criterio del cumulo soggettivo previsto dall'art.33 cod.proc.civ. (ex Cass. n.22296/2016), così individuando il foro competente sempre in quello ricadente nel circondario di Lucca, mentre non risultava applicabile l'art.31 cod.proc.civ. 7 di 17 5. Con il secondo motivo di ricorso VI deduce violazione e falsa applicazione dell'art.38 cod.proc.civ., nonché carenza di motivazione per mancata rituale e incompleta formulazione dell'eccezione di competenza territoriale, non essendo stata validamente contestata la competenza del Tribunale di Lucca in base a tutti i fori alternativamente concorrenti, atteso che la competenza derogata non è, a sua volta, inderogabile. La ricorrente sostiene che gli opponenti, contravvenendo ai loro oneri, non avevano contestato in maniera dettagliata e completa la competenza del giudice adito sotto ogni possibile criterio di collegamento prospettabile, segnatamente in relazione agli artt.18 e 20 cod.proc.civ., in ragione dei quali il procedimento monitorio era stato radicato dinanzi al Tribunale di Lucca, poiché il convenuto garante CA DI era residente nel circondario di Lucca e le obbligazioni dedotte in giudizio erano sorte nel medesimo circondario con la sottoscrizione presso la filiale di Altopascio, dove dovevano essere anche adempiute. Da ciò la ricorrente deduce l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza, erroneamente non rilevata dal Tribunale, richiamando Cass. n. 33150 del 21.12.2018. 6. Con il terzo motivo VI deduce violazione e carenza di motivazione in relazione al difetto di legittimazione attiva di CA DI. La ricorrente, rammentando che il procedimento monitorio si era interrotto per il fallimento della società ed era stato riassunto dal fideiussore senza che la Curatela si costituisse, si duole che l'eccezione di incompetenza sia stata accolta sulle sole conclusioni di CA DI, che non poteva ritenersi a ciò legittimato poiché nei contratti di fideiussione non era contenuta alcuna previsione pattizia di foro esclusivo e non poteva trovare applicazione nei suoi confronti la deroga convenzionale eventualmente presente in altri rapporti contrattuali di cui lo stesso non era parte. 8 di 17 7. Da ultimo, la Banca, sulla considerazione che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo aveva riguardato la sola questione di competenza, auspica che, una volta accolto il ricorso per regolamento di competenza territoriale, alla dichiarazione di competenza del Tribunale di Lucca segua la caducazione di ogni effetto dell'ordinanza impugnata che aveva revocato il decreto ingiuntivo n.868/2018 e statuito sulle spese. 8. La Corte osserva preliminarmente che il Tribunale lucchese si è limitato in dispositivo (capo 1) a dichiarare la propria incompetenza territoriale, indicando quale giudice competente il Tribunale di Pistoia, senza espressamente revocare il decreto ingiuntivo opposto. Tale pronuncia deve peraltro ritenersi implicita, tanto più che nell’ordinanza impugnata (nel § 8) si afferma inequivocabilmente l’intento di accogliere la domanda di parte attrice opponente. Secondo questa Corte, infatti, l'ordinanza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, abbia dichiarato la propria incompetenza, contiene necessariamente la declaratoria, ancorché implicita, di invalidità e di revoca del decreto stesso (Sez. 6 - 3, n. 20935 del 17.10.2016; Sez. 6 - 3, n. 13426 del 1.7.2020; Sez. 1, n. 1372 del 26.1.2016). 9. VI ha agito in via monitoria dinanzi al Tribunale di Lucca nei confronti della società CA DI s.r.l., debitore principale in forza di due contratti bancari, l’uno di conto corrente, n.921242, e l’altro di mutuo, n.95460, che recavano entrambi la previsione di un foro esclusivo, tale ritenuto dal Tribunale con l’ordinanza impugnata e non contestato ormai da VI. Le clausole dei due contratti individuavano la competenza del Tribunale del luogo della sede legale della banca, sita a Montecatini Terme, nel circondario del Tribunale pistoiese. VI ha contestualmente agito anche nei confronti del fideiussore CA DI, socio unico e amministratore della società, in forza 9 di 17 di due contratti di fideiussione, rispettivamente stipulati a garanzia delle obbligazioni scaturenti dal mutuo chirografario e dal fido promiscuo s.b.f. e anticipo fatture temporaneo. Secondo il Tribunale, anche questi due contratti di garanzia prevedevano una clausola (ai rispettivi art.10) di previsione del foro esclusivo che radicava la competenza del Tribunale (e cioè Pistoia) del luogo della sede legale della banca, sita a Montecatini Terme. 10. Questa specifica affermazione, censurata dalla ricorrente, è erronea, come puntualmente e condivisibilmente evidenziato dal Procuratore generale, specie nel suo primo scritto. 11. Il citato art.10 dei due contratti di fideiussione ospita infatti una clausola che non individua con chiarezza la comune volontà delle parti di derogare convenzionalmente, in via esclusiva di ogni altro foro, ai fori legali allorché afferma che «per ogni controversia concernente l’applicazione e l’interpretazione del presente contratto il foro competente è quello nella cui circoscrizione si trova la sede legale della banca». Tale esclusività non può esser fatta discendere, come ha fatto il giudice a quo, dall’uso dell’articolo determinativo «il». Infatti, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, la designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce a tale foro la competenza esclusiva soltanto se risulta un'enunciazione espressa, che non può trarsi, quindi, per via argomentativa, attraverso un'interpretazione sistematica, dovendo essere inequivoca e non lasciare adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari (Sez. 6 - 3, n. 21362 del 6.10.2020; Sez. 6 - 3, n. 21010 del 2.10.2020; Sez. 3, n. 4757 del 4.3.2005). Per giunta, nella specie i contratti (art.10, comma 2) prevedevano il venir meno del foro convenzionale della sede della banca per il 10 di 17 caso, anch’esso espressamente contemplato, in cui il fideiussore fosse un consumatore. Anche questo rilievo va ad inficiare l’univocità ed esclusività dell‘indicazione del foro convenzionale per i contratti di garanzia, visto che un foro alternativo era stato esplicitamente indicato e prospettato. 12. In sintesi, VI ha citato i due debitori dinanzi al Tribunale lucchese, senza rispettare la clausola convenzionale che radicava l’esclusività della competenza del Tribunale di Pistoia per le domande proposte verso la società debitrice principale, ma senza violare il foro convenzionale, non esclusivo, pattuito per le controversie che la opponevano al fideiussore CA DI. L’art.33 cod.proc.civ. in tema di cumulo soggettivo consente all’attore di proporre le cause contro più persone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, ma che sono connesse per l'oggetto o per il titolo, davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo. Questa Corte ha precisato altresì che in tema di competenza territoriale, il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, è derogabile per connessione oggettiva ai sensi dell'art. 33 cod.proc.civ., sicché la parte che eccepisce l'incompetenza del giudice adito, in virtù della convenzione che attribuisce la competenza esclusiva ad altro giudice, ha l'onere di eccepirne l'incompetenza pure in base ai criteri degli artt. 18 e 19 cod.proc.civ., in quanto richiamati dall'art. 33 cod.proc.civ. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione. (Sez. 6 - 3, n. 26910 del 26.11.2020; Sez. 6 - 3, n. 33150 del 21.12.2018; Sez. 6 - 3, n. 20310 del 10.10.2016). 13. La competenza per la causa accessoria, inerente il rapporto fideiussorio di garanzia, avrebbe potuto subire ex art.31 cod.proc.civ. l’effetto attrattivo esercitato dalla causa principale, 11 di 17 quella inerente le domande dirette verso il debitore principale, al qual proposito i contratti contenevano effettivamente la previsione di un foro esclusivo. Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità la clausola derogatoria della competenza per territorio contenuta nel contratto di conto corrente per il quale è sorta controversia può determinare l'estensione del foro convenzionale anche alla lite concernente la relativa garanzia fideiussoria;
ciò in ragione del disposto dell'art. 31 cod.proc.civ. e nonostante la coincidenza solo parziale dei soggetti processuali, tenuto conto dello stretto legame esistente tra i due rapporti e del rischio che, in caso di separazione dei procedimenti, si formino due diversi giudicati in relazione ad un giudizio sostanzialmente unico. (Sez. 6 - 3, n. 21362 del 6.10.2020). Tuttavia, nel caso concreto non rileva l’attrazione esercitabile ex art.31 cod.proc.civ., perché la domanda afferente al rapporto accessorio non ha seguito per attrazione la domanda afferente al rapporto principale, per cui era competente il Tribunale di Pistoia, ma, al contrario, è stata la domanda afferente al rapporto principale ad essere stata proposta cumulativamente ex art.33 cod.proc.civ. dinanzi al Tribunale di Lucca, competente per la causa accessoria. 14. CA DI sostiene che il Tribunale di Lucca non era competente a conoscere della domanda proposta nei suoi confronti perché aveva stipulato i due contratti fideiussori non già in qualità di consumatore, ma in veste professionale, a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società di cui era socio e amministratore unico. La Corte ritiene che tale affermazione sia del tutto irrilevante. 15. Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, deve essere considerato consumatore la persona fisica che stipuli un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione con un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha 12 di 17 contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, se tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società. Spetta quindi al giudice nazionale stabilire se la persona fisica-garante delle obbligazioni assunte da una società commerciale abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base di collegamenti funzionali che la legano a tale società, come, per esempio, l'amministrazione della società o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale o se abbia agito per scopi di natura privata (Corte giustizia UE, sez. VI, 19.11.2015, n. 7). Nello stesso senso si è espressa la Corte giustizia UE, sez. X, 14.9.2016, n. 534, che ha avuto cura di puntualizzare che nel caso di contratto di garanzia o di fideiussione, la qualità in cui ha agito il garante deve essere valutata in capo a lui stesso, in quanto il contratto di garanzia o di fideiussione, se stipulato da persone diverse, è un contratto distinto da quello di credito. 16. Secondo l’orientamento di legittimità ormai consolidato, che si è adeguato alle indicazioni rivenienti dalla ricordata giurisprudenza europea, i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione a un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore (Sez. 3, n. 32225 del 13.12.2018; Sez. 6 - 1, n. 1666 del 24.1.2020; Sez. 6 - 1, n. 742 del 16.1.2020; Sez. 6 - 3, n. 27618 del 3.12.2020). 17. La nozione di consumatore ai sensi dell’art.2, lettera b), della Direttiva 93/13, ha carattere oggettivo e deve pertanto essere valutata alla stregua di un criterio funzionale per verificare se il rapporto contrattuale rientri o meno nell’ambito delle attività 13 di 17 estranee all’esercizio di una professione e spetta appunto al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva verificare, tenuto conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova se il contraente possa o meno essere qualificato come consumatore (Corte di Giustizia UE, Sez.IV, 3.9.2015 , C-110/14, p.21.22,23). 18. Il Procuratore generale nelle sue prime conclusioni non ha mancato di evidenziare l’anomalia che caratterizza la presente controversia in cui il sig. CA DI rivendica la qualità oggettiva di professionista con riferimento alle obbligazioni della società, poi fallita di cui era socio unico e amministratore, e contesta di essere consumatore, veste nella quale era stato evocato in giudizio dinanzi al Tribunale di Lucca. L’identificazione di un contraente come persona fisica come consumatore o meno va condotta ex art.3, comma 1, lettera a), del d.lgs. 206 del 2005 con riferimento agli scopi avuti di mira dall’agente al momento della stipulazione del contratto. 19. Giova precisare che, diversamente da quanto allegato dalla Banca ricorrente, il DI non si era affatto dichiarato consumatore nei due contratti di fideiussione prodotti, direttamente esaminati nell’esercizio del doveroso scrutinio del «fatto processuale», e che i due contratti si limitavano a considerare la possibilità alternativa che il fideiussore rivestisse o meno la qualità di consumatore, agli effetti della competenza territoriale. 20. Cionondimeno, anche recependo le tesi del resistente e quindi considerando che CA DI abbia agito quale professionista per aver assunto il ruolo di garante della società, di cui era amministratore e socio unico, a tutela dei propri investimenti, le conclusioni non mutano affatto. Il foro convenzionale pattuito all’art.10 non era, come si è detto, esclusivo, e l’opponente, convenuto sostanziale e attore in senso 14 di 17 formale, aveva l’onere di formulare con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo la contestazione della competenza territoriale adita sotto tutti i possibili profili di collegamento. 21. Il secondo motivo di ricorso ha perciò carattere preliminare, come aveva opinato, del tutto condivisibilmente, il Procuratore generale nelle sue prime conclusioni del 1.7.2021, sia pur dopo una lunga premessa, mostrando di condividere le ragioni di doglianza svolte dalla ricorrente a pagina 6, lettera c). 22. Secondo giurisprudenza pienamente consolidata di questa Corte, in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 cod.proc.civ., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione. In mancanza, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito. (Sez. 6 - 3, n. 14096 del 7.7.2020; Sez. 6 - 2, n. 20597 del 7.8.2018; Sez. 6 - 2, n. 17311 del 3.7.2018, Sez. 6 - 3, n. 15996 del 21.7.2011). Ovviamente tale regola vale anche per le opposizioni a decreto ingiuntivo e grava sull’attore opponente tenuto alla contestazione con l’atto di opposizione (Sez. 6 - 3, n. 14096 del 7.7.2020; Sez. 3, n. 2201 del 9.4.1982). Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato da uno dei coobbligati, l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, fondata sulla previsione pattizia di un foro esclusivo, sollevata dal medesimo, deve essere dichiarata inammissibile laddove questi non abbia contestato l'incompetenza anche in base ai criteri degli artt. 18 e 19 cod.proc.civ., in quanto richiamati 15 di 17 dall'art. 33 cod.proc.civ. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione. (Sez. 6 - 3, n. 33150 del 21.12.2018). 23. Nella specie la parte opponente, venendo meno al proprio onere, si era limitata a riferirsi alla clausola di deroga alla competenza contenuta nei contratti, principali e di garanzia, ma non aveva contestato espressamente e specificamente, in primo luogo, il foro del consumatore, il foro generale delle persone fisiche, coincidente con il primo, e il foro delle società, nonché quello della nascita e dell’adempimento dell’obbligazione, ex artt.18 e 20 cod.proc.civ. Il fideiussore CA DI e la società poi fallita CA DI s.r.l. avevano rispettivamente residenza e sede a Capannori (circondario del Tribunale di Lucca). L’obbligazione dedotta era sorta a Altopascio e colà doveva essere adempiuta (circondario del Tribunale di Lucca). 24. Con la memoria del 14.9.2021 il sig.DI ha sostenuto di aver contestato con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo anche il criterio di collegamento territoriale della «residenza/consumatore» per il solo fatto di aver assunto di aver operato come professionista e anche il criterio di collegamento del foro di nascita dell’obbligazione in virtù della deroga convenzionale dell’obbligazione principale (foro esclusivo) e quanto al rapporto fideiussorio in virtù della deroga riveniente dalla accessorietà ex art.31 cod.proc.civ. Con ciò stesso il resistente DI riconosce di non aver contestato il criterio di collegamento al foro della società e al luogo di adempimento delle obbligazioni scaturenti dai contratti bancari e soprattutto dalle fideiussioni. In ogni caso, ai fini della completezza della contestazione ex art.38 cod.proc.civ. non è affatto sufficiente l’assumere di aver operato quale professionista e non quale consumatore e invocare 16 di 17 l’accessorietà dell’obbligazione di garanzia rispetto al rapporto principale. Anche a tralasciare la sottolineata incompletezza dei profili di contestazione con riferimento a tutti i criteri di collegamento (fra l’altro, il criterio del domicilio del convenuto è del tutto ignorato: Sez. 6 - 3, n. 14096 del 7.7.2020; Sez. 6 - 3, n. 6380 del 14.3.2018; Sez. 3, n. 24277 del 22.11.2007), l’eccezione non può essere formulata in modo implicito. 25. Non è certo sufficiente l’affermazione della qualità professionale del fideiussore: se anche fosse, sarebbe così neutralizzato il foro del consumatore, ma non certo quelli della residenza e del domicilio del convenuto, visto che il foro convenzionale non era esclusivo. Allo stesso modo ben potrebbero operare i fori concorrenti di cui all’art.20 cod.proc.civ. del locus contractus e del locus destinatae solutionis. La portata dell’art.31 cod.proc.civ. è del tutto equivocata: il resistente ragiona infatti come se tale norma comportasse una deroga necessaria e non una mera facoltà dell’attore di attrarre la domanda di garanzia dinanzi al giudice della causa principale. 26. Per i motivi esposti deve essere accolto il ricorso per regolamento di competenza proposto dalla VI, con la conseguente cassazione dell’ordinanza impugnata, e va dichiarata la competenza del Tribunale di Lucca con la rimessione delle parti dinanzi a quel Tribunale, che regolerà anche le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza, cassa l’ordinanza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di 17 di 17 Lucca, dinanzi al quale rimette le parti nell’osservanza dei termini di legge. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione