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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/03/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Vincenza Barbalucca Presidente dott.ssa Federica Girfatti Giudice dott.ssa Federica Peluso Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 835/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto, promosso da:
, C.F. , Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. AMMATURO ITALIA FIORELLA, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusto il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con ricorso sottoscritto dalle parti e depositato in data 09/04/2024, e Parte_1
hanno proposto ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c. domanda di Parte_2 separazione e domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San Gennaro
Vesuviano il 07.07.1991, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di San
Gennaro Vesuviano (atto n. 31, Parte I, anno 1991).
2. Con sentenza non definitiva del giudizio è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi
(sentenza n. 193/2024 pubblicata il 23.07.2024 nel fascicolo avente r.g.v.g. 835/2024). Inoltre, non essendo la domanda di divorzio procedibile prima del decorso del termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la causa è stata rimessa sul ruolo del
Giudice relatore.
Trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – e divenuta irrevocabile la sentenza, si è provveduto ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte entro il termine del 26/02/2025, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 nonché la dichiarazione di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. Ebbene, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come successivamente modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74, dalla l. 10.11.2014, n.162 e dalla L.
6.5.2015 n.
55, essendo maturato al momento del deposito del ricorso (09/04/2024) il termine semestrale ivi previsto e decorrente dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al magistrato delegato dal
Presidente del Tribunale di Nola nel procedimento di separazione consensuale, terminato con sentenza in data 23.07.2024; dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Il Tribunale, pertanto, deve constatare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere ricostruita e dichiarare lo scioglimento del matrimonio, come in dispositivo.
Vanno poi disposte le formalità di cui all'art. 10 l. 898/1970.
3. Con riferimento alle ulteriori richieste delle parti, queste hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le stesse contratto con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di San Gennaro Vesuviano (NA) in Via Miccarielli, 23, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, resta al Sig. Parte_2
3. Non sussistono debiti o crediti reciproci”
Poiché le condizioni concordate dai coniugi non sono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione come in dispositivo,
4. Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in il 07/07/1991 tra , nata a [...], il [...] e Parte_1
, nato a [...], il [...] Parte_2
(atto n. 31, Parte I, anno 1991 ), provvedendo in conformità al seguente accordo raggiunto tra le parti:
b) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti c) compensa integralmente le spese di lite;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Gennaro Vesuviano (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett.
f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 18/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Federica Peluso dott.ssa Vincenza Barbalucca