Ordinanza cautelare 29 agosto 2024
Inammissibile
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 27/01/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00589/2025REG.PROV.COLL.
N. 05599/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5599 del 2024, proposto dal Ministero della Difesa, dall’Agenzia del Demanio, dal Comando Legione Carabinieri Lazio e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo De Nicolais, con domicilio eletto presso il suo studio in Benevento, via Avellino n. 45/B;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione prima bis , n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della signora -OMISSIS-;
Visto l’art. 73 u.c. c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2025 il Cons. Carmelina Addesso e uditi per le parti l’avvocato Sergio Santoro su delega dell’avvocato Angelo De Nicolais e l'avvocato dello Stato Giancarlo Pampanelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del giudizio sono le note del Comando Legione Carabinieri Lazio prot. 4749/T – 65 e prot. 4745/T-66 del 4 giugno 2020 con cui è stata disposta la commutazione del titolo di fruizione dell’alloggio ASGI (alloggio connesso all’incarico) da “gratuito” a “oneroso” ed è stato intimato all’originaria ricorrente il rilascio del medesimo entro il 15.10.2020.
2. L’alloggio veniva concesso con atto nr.4749/T-32 del 14.10.2015 all’app. -OMISSIS-in funzione dell’incarico ad esso assegnato nella Caserma di Ardea.
2.1. Il Tribunale di Velletri, nell’ambito del procedimento di separazione giudiziale, con provvedimento presidenziale del 16.02.2017 assegnava al coniuge del militare, la signora -OMISSIS-presso cui venivano collocati i figli minori della coppia, l’alloggio di servizio a titolo di casa familiare.
2.2. In data 10 giugno 2020, a seguito della separazione e del trasferimento del militare in altra sede, il Comando Legione intimava alla signora -OMISSIS- il rilascio dell’alloggio per preminenti esigenze di servizio e con l’avvertenza che, diversamente, si sarebbe proceduto al recupero coattivo.
2.3. L’interessata proponeva ricorso al T.a.r. per il Lazio articolando due autonomi motivi:
I – Violazione del giusto procedimento – eccesso di potere per omessa e/o carente istruttoria – perplessità – difetto di motivazione.
II –Violazione dell’art. 30 della Costituzione - violazione e falsa applicazione dell’art. 4 D.M. 7 maggio 2014 – difetto di istruttoria – difetto di motivazione.
2.4. Nelle more del giudizio, la ricorrente depositava la sentenza n. -OMISSIS- con cui il Tribunale di Velletri, pronunciandosi definitivamente sulla domanda di separazione, confermava l’assegnazione dell’alloggio di servizio alla medesima, quale collocataria dei figli minori.
3. Il T.a.r. per il Lazio, sezione prima bis , con sentenza n.-OMISSIS-:
a) accoglieva il primo motivo di ricorso e, conseguentemente l’intero ricorso, annullando i provvedimenti impugnati;
b) esaminava e respingeva, ancorché non decisiva, la questione proposta nel secondo motivo di ricorso;
c) compensava le spese di lite.
4. Le amministrazioni in epigrafe indicate hanno interposto appello, corredato da richiesta di misura cautelare, articolando tre autonomi motivi:
I. Error in iudicando in relazione all’inquadramento giuridico degli alloggi di servizio gratuiti connessi all’incarico (ASGI) dell’Arma dei carabinieri.
II. Error in iudicando in relazione al punto della sentenza in cui il Giudice Amministrativo di primo grado stabilisce che “il capo della sentenza giudiziale che ha assegnato la ex casa coniugale in funzione dell’interesse dei minori è –per sua natura – capace di operare imponendosi a qualunque terzo indipendentemente dalla sua partecipazione al processo di separazione”.
III. Error in iudicando nella parte in cui la sentenza gravata nega “la pretesa specialità della disciplina riguardante l’assegnazione ed il recupero degli alloggi di servizio dei Carabinieri”, rispetto alla disciplina degli altri alloggi militari contenuta nel Codice dell’ordinamento militare (COM) recato dal d.lgs. n.66 del 2010.
5. Si è costituita in giudizio l’appellata che ha resistito al gravame, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
6. Con ordinanza n. 3137 del 29 agosto 2024 è stata accolta l’istanza cautelare ai soli fini della sollecita definizione del giudizio nel merito.
7. All’udienza del 21 gennaio 2025, previo avviso alle parti sull’esistenza di un profilo di possibile inammissibilità dell’appello, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Come evidenziato in sede di avviso ex art. 73 c.p.a., l’appello è inammissibile per omessa impugnazione del capo della sentenza con cui il T.a.r. ha statuito che le esigenze prospettate in giudizio dall’amministrazione resistente avrebbero dovuto essere fatte valere con la proposizione di opposizione di terzo ordinaria avverso la sentenza di separazione, quale “ strumento processuale con cui far valere propri diritti incompatibili con quelli affermati dal dictum giudiziale ”.
9. Il giudice di primo grado ha, infatti, rilevato che “ la sentenza del Tribunale di Velletri n. 689/2021- che non risulta sia stata impugnata né, tantomeno, riformata o annullata, neanche su iniziativa della parte pubblica- ha comunque consapevolmente statuito in ordine alle ragioni propugnate dall’Amministrazione, considerandole recessive rispetto alle esigenze di salvaguardia dei diritti dei minori coinvolti, loro malgrado, nella crisi familiare che spetta al GO fronteggiare ed in sostanza, preso atto dell’ordine pubblicistico di recupero dell’immobile incidente sui diritti dei figli minori della ricorrente alla continuità della vita familiare nella originaria casa coniugale, lo ha disapplicato ”
10. Si tratta di un profilo di carattere assorbente, la cui mancata contestazione priva di qualunque utilità l’esame delle doglianze relative alla peculiarità degli alloggi ASGI per la loro stretta connessione con l’incarico e all’impossibilità di sottrarli alla loro destinazione, la cui fondatezza non potrebbe comunque condurre all’accoglimento dell’appello.
11. Si tratta, infatti, di rilievi che avrebbero dovuto essere proposti dinnanzi al medesimo giudice che quell’assegnazione ha disposto con lo strumento processuale all’uopo dedicato e costituito dall’opposizione di terzo, come osservato dal T.a.r. con statuizione rimasta inoppugnata.
12. Sul punto, il collegio si limita unicamente a puntualizzare che l’opposizione di terzo ordinaria, prevista dall'art. 404, comma 1c.p.c, può essere proposta da qualsiasi terzo che ritenga la sentenza passata in giudicato, o comunque esecutiva, pronunciata “ inter alios ”, pregiudizievole dei suoi diritti. Tale mezzo di impugnazione, a differenza dell’opposizione di terzo revocatoria prevista dall’art. 404 comma 2 c.p.c., non è soggetto a termine e non trova altro limite che l’estinzione del diritto del terzo pregiudicato dalla sentenza pronunciata tra altre persone (Cass. civ., sez. II, n. 466 del 2014).
Sembra pertanto del tutto condivisibile in parte qua il ragionamento del Tar (peraltro, si ripete, neppure censurato in appello) secondo cui ogni parte processuale (e il principio non può soffrire di eccezioni in favore dell’Amministrazione ) che asseritamente subisce un danno da un provvedimento giurisdizionale possa e debba contestare quest’ultimo nei modi previsti dall’ordinamento e non limitarsi a ignorare quest’ultimo e procedere come se detto provvedimento giurisdizionale non fosse stato mai emesso.
13. Per le ragioni sopra indicate, l’appello deve essere dichiarato inammissibile.
14. Sussistono giustificati motivi, in ragione della peculiarità e novità della questione, per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.