CA
Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 24/04/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 199 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(c.f. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(c.f. ) rappresentati e difesi dall'avv. Vittorio
[...] CodiceFiscale_2
Piceci, come da mandato in atti;
- APPELLANTI -
E
(p.i. ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Pesenti, Alberto Toffoletto,
Luciana Cipolla, Christian Romeo, Simona Daminelli, Flora Josephine Alda
Lettenmayer, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza del 13 marzo 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Proc. n. 199/2022 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 1029/2017, del Tribunale di Lecce, – e CP_1
per essa la mandataria - ingiungeva alla e a Parte_3 Parte_4 Parte_1
e nella loro qualità di fideiussori, il pagamento
[...] Parte_2
della complessiva somma di € 1.007.568,87, oltre interessi e spese.
Tale importo traeva origine dal saldo debitore di due mutui ipotecari.
e proponevano separate opposizione al DI, eccependo Parte_1 Parte_2
una serie di nullità, a partire dal DI in quanto privo della necessaria prova scritta,
fino ad eccepire, in ordine ai mutui: 1) nullità per violazione dell'art. 2, lettera a),
e dell'art. 3 della Legge n. 287 del 10/10/1990 - “Norme per la tutela della concorren-
za e del mercato - Antitrust” – previste all'art. 2 (Intese restrittive della libertà di concorrenza), per indeterminatezza relativa al tasso corrispettivo manipolato (ex art. 1284 c.c. e art. 117 del T.U.B) e/o per illiceità dell'oggetto e/o della causa e/o per contrarietà a norme imperative e/o per contrarietà dell'oggetto del con-
tratto all'ordine pubblico ed economico (combinato disposto art. 1418, co. II e
1346 cod. civ.); 2) l'invalidità per la usurarietà dei tassi promessi e/o applicati;
3)
la invalidità della clausola di determinazione degli interessi per l'applicazione del piano di ammortamento alla francese;
4) la nullità dei mutui per il superamento dei limiti di finanziabilità nei contratti di credito fondiario;
il tutto con riflessi sul-
la invalidità della fideiussione prestata. Infine lamentavano il danno in virtù della condotta contrattuale tenuta dall'Istituto di credito opposto.
Concludevano chiedendo: - in via principale accertarsi e dichiararsi l'illegittimità e/o
l'invalidità del decreto ingiuntivo opposto;
la invalidità a vario titolo dei contratti di mutuo;
la
invalidità della fideiussione;
la usurarietà dei tassi di interesse previsti nei contratti di mutuo
Proc. n. 199/2022 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. e/o di quelli applicati dalla banca;
la illegittimità e/o invalidità e/o infondatezza in fatto e di-
ritto della domanda sì come proposta dal ricorrente;
e, per lo effetto, revocare il decreto ingiuntivo
e rigettare la domanda sì come proposta dalla parte attrice;
- in via subordinata accertarsi e di-
chiararsi: la illegittimità e/o invalidità a vario titolo della clausola di determinazione degli inte-
ressi prevista nei due contratti di mutuo fondiario;
la infondatezza in fatto e diritto delle risul-
CP_ tanze dei saldaconto o estratti conto esibiti dalla in sede di ricorso per decreto ingiuntivo;
la inesigibilità nei confronti del fideiussore delle somme sì come pretese dalla banca e/o nella mi-
sura da questa determinata;
e, per lo effetto, revocare il decreto ingiuntivo e rigettare la domanda
sì come proposta dalla parte attrice;
- in via riconvenzionale accertarsi e dichiararsi: la grave
violazione sotto vari profili da parte della banca dei propri doveri di correttezza e buona fede
contrattuale; la commissione del reato di usura;
e, per lo effetto, condannare la banca opposta al
risarcimento del danno contrattuale e/o extracontrattuale e/o morale e/o materiale nella som-
ma massima di € 1.000.000,00 o nella minor misura che l'on. tribunale vorrà liquidare se-
condo equità; - con vittoria di spese di lite.
In entrambi i giudizi si costituiva contestando l'opposizione. CP_1
I due procedimenti venivano riuniti.
Con le memorie ex art. 183 co. VI n. 1 cod. proc. civ. gli opponenti eccepivano la nullità della fideiussione in quanto conforme allo schema predisposto dall'ABI
alla luce del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia. Richiamavano
all'uopo la Cassazione n. 29810/2017 che si era espressa in tema di nullità del contratto di fideiussioni omnibus conformi allo schema del contratto predisposto dall'ABI. Evidenziavano, infatti, che nel contratto de quo comparivano le clausole richiamate dalla Cassazione (2, 6 e 8).
La causa istruita a mezzo produzione documentale e CTU contabile veniva deci-
Proc. n. 199/2022 RG - 3 - dott.ssa Parte_5 [.
con sentenza n. 1159/2021, pubblicata in data 02/09/2021, con la quale il
Tribunale di Brindisi accoglieva l'opposizione in parte qua e per l'effetto revoca-
va il DI opposto condannando gli opponenti al pagamento della somma di €
675.453,77, decurtata di quanto liquidato a titolo risarcitorio pari a € 150.000,00;
compensava le spese di lite per la metà, condannando gli opponenti al pagamen-
to del residuo importo di € 13.500,00, e poneva le spese di CTU a carico dell'opposta.
Il Giudice, per quel che qui interessa, con riferimento all'eccepita violazione della normativa antitrust, non accoglieva l'eccezione di nullità totale della fideiussione ma solo delle singole clausole n. 2, 6 e 8, bollate di anti concorrenzialità, aderen-
do all'orientamento della Cassazione reso con sentenza n. 24044/2019. Conclu-
deva che: “il contenuto colpito da censura di invalidità non possa considerarsi essenziale ai fi-
ni della determinazione delle parti a contrarre, non certo per il cliente che della esclusione delle
suddette clausole è agevolato ma neanche dalla banca che, anche nella prospettiva di tale decla-
ratoria di nullità, avrebbe avuto interesse a stipulare la fideiussione in quanto idonea a imple-
mentare le garanzie del proprio diritto di credito …” (cfr. sentenza).
Avverso la sentenza non notificata hanno proposto appello e Parte_1 Pt_6
con atto di citazione del 28/02/2022 con unico motivo.
[...]
Si è costituita l'appellata resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
All'udienza Collegiale del 13 marzo 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti eccepiscono la nullità parziale della sentenza
Proc. n. 199/2022 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. per violazione dell'art. 101 co. II cod. proc. civ..
Secondo parte appellante, il Tribunale di Brindisi avrebbe errato laddove, nel ri-
gettare l'eccezione di nullità totale delle fideiussioni per contrarietà alla normativa antitrust, e disponendo solo per l'eccezione di nullità delle singole clausole, in aderenza a quanto espresso la Cassazione con sentenza a SSUU n. 41994/2021,
che decidendo definitivamente per la nullità parziale delle singole clausole ha sta-
bilito che: “Si è - per vero - stabilito, al riguardo, che il giudice innanzi al quale sia stata
proposta domanda di nullità integrale del contratto deve rilevarne di ufficio la sua nullità solo
parziale. E tuttavia, qualora le parti, all'esito di tale indicazione officiosa, omettano
un'espressa istanza di accertamento in tal senso, deve rigettare l'originaria pretesa non potendo
inammissibilmente sovrapporsi alla loro valutazione ed alle loro determinazioni espresse nel
processo (Cass. Sez. U., 12/12/2014, nn. 26242 e 26243; Cass., 18/06/2018, n.
16501)”, non ha sottoposto alle parti ex art. 101 co. II cod. proc. civ. la questione della nullità parziale, pronunciandosi direttamente sulla medesima. Tale compor-
tamento avrebbe violato il suo diritto di difesa e “in particolare l'esercizio del contrad-
dittorio degli opponenti e delle connesse facoltà di modificare domande ed eccezioni”. Più preci-
samente, l'operato del Giudice avrebbe impedito agli opponenti di eccepire la decadenza della Banca ai sensi dell'art. 1957 cod. civ..
La censura ha fondamento.
In disparte ogni considerazione sulla possibilità o meno della parte opponente di sollevare l'eccezione di decadenza, ex art. 1957 cod. civ., oltre i termini proces-
suali, questione sulla quale si effettueranno le dovute considerazioni nel proseguo del processo, vi è da rilevare, nella fattispecie che ci occupa, la nullità parziale della sentenza laddove, a fronte della domanda di nullità totale della fideiussione
Proc. n. 199/2022 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. (cfr. note ex art. 183 co. VI n. 1), avendo il giudice rilevato ex se la nullità parzia-
le, ha palesemente violato l'art. 112 cod. proc. civ. in quanto il rilievo di ufficio non può disancorarsi dal principio dispositivo e l'art. 101 co. II cod. proc. civ. e nel rispetto del principio contraddittorio, non sottoponendo alle parti la questio-
ne, così non consentendo a parte opponente di coltivare o meno detta diversa azione e ad entrambe le parti di approntare, nel caso affermativo, le difese e ri-
chieste ad essa connesse.
Si richiama la sentenza a SSUU della Cassazione n. 26242/2014, contenuta anche nella sentenza a SSUU riportata dagli appellanti, che incarna pienamente quanto appena affermato, secondo cui il giudice innanzi al quale sia stata proposta do-
manda di nullità integrale del contratto deve rilevarne di ufficio la sua nullità solo parziale, e, qualora le parti, all'esito di tale indicazione officiosa, omettano un'espressa istanza di accertamento in tal senso, deve rigettare l'originaria pretesa non potendo inammissibilmente sovrapporsi alla loro valutazione ed alle loro de-
terminazioni espresse nel processo.
La rilevata nullità parziale della sentenza impone la remissione in termini nel pro-
cesso di appello che verrà disposta con separata ordinanza onde sia consentita al-
le parti il contraddittorio sulla questione della nullità delle singole clausole 2, 6 e
8 del contratto di fideiussione de quo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e non definitivamente pronunciando;
dichiara la nullità parziale della sentenza di primo grado e dispone il proseguo del giudizio come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
Proc. n. 199/2022 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Maurizio Petrelli)
Proc. n. 199/2022 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 199 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(c.f. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(c.f. ) rappresentati e difesi dall'avv. Vittorio
[...] CodiceFiscale_2
Piceci, come da mandato in atti;
- APPELLANTI -
E
(p.i. ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Pesenti, Alberto Toffoletto,
Luciana Cipolla, Christian Romeo, Simona Daminelli, Flora Josephine Alda
Lettenmayer, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza del 13 marzo 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Proc. n. 199/2022 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 1029/2017, del Tribunale di Lecce, – e CP_1
per essa la mandataria - ingiungeva alla e a Parte_3 Parte_4 Parte_1
e nella loro qualità di fideiussori, il pagamento
[...] Parte_2
della complessiva somma di € 1.007.568,87, oltre interessi e spese.
Tale importo traeva origine dal saldo debitore di due mutui ipotecari.
e proponevano separate opposizione al DI, eccependo Parte_1 Parte_2
una serie di nullità, a partire dal DI in quanto privo della necessaria prova scritta,
fino ad eccepire, in ordine ai mutui: 1) nullità per violazione dell'art. 2, lettera a),
e dell'art. 3 della Legge n. 287 del 10/10/1990 - “Norme per la tutela della concorren-
za e del mercato - Antitrust” – previste all'art. 2 (Intese restrittive della libertà di concorrenza), per indeterminatezza relativa al tasso corrispettivo manipolato (ex art. 1284 c.c. e art. 117 del T.U.B) e/o per illiceità dell'oggetto e/o della causa e/o per contrarietà a norme imperative e/o per contrarietà dell'oggetto del con-
tratto all'ordine pubblico ed economico (combinato disposto art. 1418, co. II e
1346 cod. civ.); 2) l'invalidità per la usurarietà dei tassi promessi e/o applicati;
3)
la invalidità della clausola di determinazione degli interessi per l'applicazione del piano di ammortamento alla francese;
4) la nullità dei mutui per il superamento dei limiti di finanziabilità nei contratti di credito fondiario;
il tutto con riflessi sul-
la invalidità della fideiussione prestata. Infine lamentavano il danno in virtù della condotta contrattuale tenuta dall'Istituto di credito opposto.
Concludevano chiedendo: - in via principale accertarsi e dichiararsi l'illegittimità e/o
l'invalidità del decreto ingiuntivo opposto;
la invalidità a vario titolo dei contratti di mutuo;
la
invalidità della fideiussione;
la usurarietà dei tassi di interesse previsti nei contratti di mutuo
Proc. n. 199/2022 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. e/o di quelli applicati dalla banca;
la illegittimità e/o invalidità e/o infondatezza in fatto e di-
ritto della domanda sì come proposta dal ricorrente;
e, per lo effetto, revocare il decreto ingiuntivo
e rigettare la domanda sì come proposta dalla parte attrice;
- in via subordinata accertarsi e di-
chiararsi: la illegittimità e/o invalidità a vario titolo della clausola di determinazione degli inte-
ressi prevista nei due contratti di mutuo fondiario;
la infondatezza in fatto e diritto delle risul-
CP_ tanze dei saldaconto o estratti conto esibiti dalla in sede di ricorso per decreto ingiuntivo;
la inesigibilità nei confronti del fideiussore delle somme sì come pretese dalla banca e/o nella mi-
sura da questa determinata;
e, per lo effetto, revocare il decreto ingiuntivo e rigettare la domanda
sì come proposta dalla parte attrice;
- in via riconvenzionale accertarsi e dichiararsi: la grave
violazione sotto vari profili da parte della banca dei propri doveri di correttezza e buona fede
contrattuale; la commissione del reato di usura;
e, per lo effetto, condannare la banca opposta al
risarcimento del danno contrattuale e/o extracontrattuale e/o morale e/o materiale nella som-
ma massima di € 1.000.000,00 o nella minor misura che l'on. tribunale vorrà liquidare se-
condo equità; - con vittoria di spese di lite.
In entrambi i giudizi si costituiva contestando l'opposizione. CP_1
I due procedimenti venivano riuniti.
Con le memorie ex art. 183 co. VI n. 1 cod. proc. civ. gli opponenti eccepivano la nullità della fideiussione in quanto conforme allo schema predisposto dall'ABI
alla luce del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia. Richiamavano
all'uopo la Cassazione n. 29810/2017 che si era espressa in tema di nullità del contratto di fideiussioni omnibus conformi allo schema del contratto predisposto dall'ABI. Evidenziavano, infatti, che nel contratto de quo comparivano le clausole richiamate dalla Cassazione (2, 6 e 8).
La causa istruita a mezzo produzione documentale e CTU contabile veniva deci-
Proc. n. 199/2022 RG - 3 - dott.ssa Parte_5 [.
con sentenza n. 1159/2021, pubblicata in data 02/09/2021, con la quale il
Tribunale di Brindisi accoglieva l'opposizione in parte qua e per l'effetto revoca-
va il DI opposto condannando gli opponenti al pagamento della somma di €
675.453,77, decurtata di quanto liquidato a titolo risarcitorio pari a € 150.000,00;
compensava le spese di lite per la metà, condannando gli opponenti al pagamen-
to del residuo importo di € 13.500,00, e poneva le spese di CTU a carico dell'opposta.
Il Giudice, per quel che qui interessa, con riferimento all'eccepita violazione della normativa antitrust, non accoglieva l'eccezione di nullità totale della fideiussione ma solo delle singole clausole n. 2, 6 e 8, bollate di anti concorrenzialità, aderen-
do all'orientamento della Cassazione reso con sentenza n. 24044/2019. Conclu-
deva che: “il contenuto colpito da censura di invalidità non possa considerarsi essenziale ai fi-
ni della determinazione delle parti a contrarre, non certo per il cliente che della esclusione delle
suddette clausole è agevolato ma neanche dalla banca che, anche nella prospettiva di tale decla-
ratoria di nullità, avrebbe avuto interesse a stipulare la fideiussione in quanto idonea a imple-
mentare le garanzie del proprio diritto di credito …” (cfr. sentenza).
Avverso la sentenza non notificata hanno proposto appello e Parte_1 Pt_6
con atto di citazione del 28/02/2022 con unico motivo.
[...]
Si è costituita l'appellata resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
All'udienza Collegiale del 13 marzo 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti eccepiscono la nullità parziale della sentenza
Proc. n. 199/2022 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. per violazione dell'art. 101 co. II cod. proc. civ..
Secondo parte appellante, il Tribunale di Brindisi avrebbe errato laddove, nel ri-
gettare l'eccezione di nullità totale delle fideiussioni per contrarietà alla normativa antitrust, e disponendo solo per l'eccezione di nullità delle singole clausole, in aderenza a quanto espresso la Cassazione con sentenza a SSUU n. 41994/2021,
che decidendo definitivamente per la nullità parziale delle singole clausole ha sta-
bilito che: “Si è - per vero - stabilito, al riguardo, che il giudice innanzi al quale sia stata
proposta domanda di nullità integrale del contratto deve rilevarne di ufficio la sua nullità solo
parziale. E tuttavia, qualora le parti, all'esito di tale indicazione officiosa, omettano
un'espressa istanza di accertamento in tal senso, deve rigettare l'originaria pretesa non potendo
inammissibilmente sovrapporsi alla loro valutazione ed alle loro determinazioni espresse nel
processo (Cass. Sez. U., 12/12/2014, nn. 26242 e 26243; Cass., 18/06/2018, n.
16501)”, non ha sottoposto alle parti ex art. 101 co. II cod. proc. civ. la questione della nullità parziale, pronunciandosi direttamente sulla medesima. Tale compor-
tamento avrebbe violato il suo diritto di difesa e “in particolare l'esercizio del contrad-
dittorio degli opponenti e delle connesse facoltà di modificare domande ed eccezioni”. Più preci-
samente, l'operato del Giudice avrebbe impedito agli opponenti di eccepire la decadenza della Banca ai sensi dell'art. 1957 cod. civ..
La censura ha fondamento.
In disparte ogni considerazione sulla possibilità o meno della parte opponente di sollevare l'eccezione di decadenza, ex art. 1957 cod. civ., oltre i termini proces-
suali, questione sulla quale si effettueranno le dovute considerazioni nel proseguo del processo, vi è da rilevare, nella fattispecie che ci occupa, la nullità parziale della sentenza laddove, a fronte della domanda di nullità totale della fideiussione
Proc. n. 199/2022 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. (cfr. note ex art. 183 co. VI n. 1), avendo il giudice rilevato ex se la nullità parzia-
le, ha palesemente violato l'art. 112 cod. proc. civ. in quanto il rilievo di ufficio non può disancorarsi dal principio dispositivo e l'art. 101 co. II cod. proc. civ. e nel rispetto del principio contraddittorio, non sottoponendo alle parti la questio-
ne, così non consentendo a parte opponente di coltivare o meno detta diversa azione e ad entrambe le parti di approntare, nel caso affermativo, le difese e ri-
chieste ad essa connesse.
Si richiama la sentenza a SSUU della Cassazione n. 26242/2014, contenuta anche nella sentenza a SSUU riportata dagli appellanti, che incarna pienamente quanto appena affermato, secondo cui il giudice innanzi al quale sia stata proposta do-
manda di nullità integrale del contratto deve rilevarne di ufficio la sua nullità solo parziale, e, qualora le parti, all'esito di tale indicazione officiosa, omettano un'espressa istanza di accertamento in tal senso, deve rigettare l'originaria pretesa non potendo inammissibilmente sovrapporsi alla loro valutazione ed alle loro de-
terminazioni espresse nel processo.
La rilevata nullità parziale della sentenza impone la remissione in termini nel pro-
cesso di appello che verrà disposta con separata ordinanza onde sia consentita al-
le parti il contraddittorio sulla questione della nullità delle singole clausole 2, 6 e
8 del contratto di fideiussione de quo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e non definitivamente pronunciando;
dichiara la nullità parziale della sentenza di primo grado e dispone il proseguo del giudizio come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
Proc. n. 199/2022 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Maurizio Petrelli)
Proc. n. 199/2022 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.