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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/10/2025, n. 13752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13752 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 39508/2023
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Lucchetti, come da procura in atti Parte_1
Ricorrente
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Nardella, come da procura in Controparte_1 atti
Resistente con l'intervento del PM
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c., depositato in data 28.8.2023, il ricorrente chiedeva la modifica delle condizioni economiche del divorzio stabilite da questo Tribunale con decreto n. 2047/2023 del 7.2.2023 su domanda congiunta delle parti, a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Civitavecchia in data 11.5.2012 (nel decreto citato era stata prevista la revoca dell'assegno divorzile già posto a carico dello per l'ex coniuge, la determinazione di un assegno Pt_1 di mantenimento a carico dello per il figlio (nato il [...]) di euro 1.000,00 mensili, Pt_1 Per_1 nonché la suddivisione al 50% delle spese straordinarie per il medesimo tra i genitori) .
A fondamento della richiesta, lo adduceva un sopravvenuto peggioramento delle proprie Pt_1 condizioni economiche (pilota per Alitalia s.p.a. che, dopo le gravi conseguenze economiche dovute alla pandemia mondiale, era stato assunto da Ita Airways s.p.a. con decremento delle sue entrate mensili pur avendo raggiunto la qualifica di comandante), tali da non potergli consentire, in concreto, di far fronte al pagamento della somma di euro 1.000,00 al mese per il figlio, il quale era stato assunto a tempo indeterminato dal 30.1.2023 presso una società con una retribuzione mensile di circa 1.785,00 euro per 14 mensilità, oltre ai buoni pasto pure spettanti. Infine, precisava di essere padre di altri due figli minori, nati dal secondo matrimonio, di cui doveva prendersi cura, essendo l'unico percettore di reddito nel nuovo nucleo familiare.
Dunque, il ricorrente chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio con decorrenza gennaio 2023 o, in subordine, la sua diminuzione.
Si costituiva la Comunità, la quale deduceva che il figlio era affetto dalla sindrome di Per_1
GE e che, per tale ragione, aveva costantemente bisogno di ausilio per le più elementari interazioni sociali, non guidava l'auto a causa dell'accertata amaxofobia, soffriva di ansia ed attacchi di panico e presentava una rigidità caratteriale con condotte di evitamento di natura fobica. Rappresentava, inoltre, che il padre non era mai stato presente in modo stabile nella vita del figlio, non contribuiva al suo mantenimento, omettendo di osservare gli obblighi già posti a suo carico, in sostanza il ricorrente si era costantemente disinteressato del suo percorso terapeutico e si era attivato solamente per trovargli un lavoro tramite la società Agenzia per il Lavoro Specialisterne s.r.l., che, a detta della ricorrente, presentava profili di precarietà senza offrire alcuna prospettiva di crescita e di carriera.
Infine, la resistente deduceva che la nuova famiglia dello era un elemento già preso in Pt_1 considerazione con i precedenti provvedimenti, che lo stesso era perfettamente consapevole del reddito da lavoro del figlio già all'epoca dell'adozione del decreto del Tribunale e che perciò detta circostanza non poteva essere qualificata come fatto sopravvenuto, anche deducendo che le spese per le terapie del ragazzo erano ingenti;
inoltre, con il suo significativo stipendio da pilota-comandante (ben più elevato del proprio), oltre che con il reddito derivante dalla sua ulteriore attività lavorativa privata come pilota di aerei ed istruttore di volo, il ricorrente era pienamente in grado di ottemperare al pagamento di tale somma.
Pertanto, la resistente chiedeva la conferma delle statuizioni come vigenti.
Con memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c., la parte resistente precisava, inoltre, che a seguito di apposito ricorso, il Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, emetteva il decreto di omologa del 21.1.2024, in atti, ed accertava l'invalidità e l'handicap grave del figlio, con incapacità lavorativa pari o superiore al 74% e riconoscimento di un assegno mensile.
A seguito della riserva assunta all'udienza di prima comparizione, fissata per il 20.2.2024, il Giudice adottava la seguente ordinanza: “…sentite personalmente le parti ed esaminati gli atti;
dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione;
ritenuto allo stato, in via provvisoria e riservata ogni diversa valutazione al Collegio, di dover confermare i vigenti provvedimenti, non risultando provati dal ricorrente, il quale ha depositato solo parzialmente la documentazione già richiesta nel decreto di fissazione dell'udienza, condotta processuale da valutarsi ex art. 116 c.p.c., fatti sopravvenuti rispetto alla valutazione recentemente operata dal Tribunale in ordine alla sua capacità economico-reddituale e, per ciò che attiene al figlio, dovendosi accertare l'effettiva stabilizzazione quanto ad introiti percepiti ed inquadramento, in ragione del recente ingresso nel mondo del lavoro e della giovane età di ritenuta l'inammissibilità delle prove orali articolate da entrambe Per_1 le parti in quanto vertenti su circostanze pacifiche, documentali e ininfluenti ai fini del decidere;
disattese le altre istanze istruttorie in quanto ultronee;
letto l'art. 473bis.22 c.p.c.;
P.Q.M.
In via temporanea e urgente, conferma i provvedimenti siccome vigenti;
non ammette le prove articolate;
….
Ebbene, si rammenta che, con riferimento al diritto al mantenimento dei figli maggiorenni, il dovere dei genitori non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età del figlio, ma solamente con il raggiungimento della loro autonomia economica e di sostentamento, tenuto conto anche delle necessità di carattere sanitario della persona.
Per altro verso, è altrettanto noto il principio in base al quale la funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono in capo al genitore l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne al tempo mediamente necessario al reperimento di una loro occupazione, dovendosi contemperare le aspirazioni astratte del figlio con il concreto mercato del lavoro, non potendosi tradurre l'assegno di mantenimento in una rendita perpetua a beneficio del figlio disoccupato (Cass., n. 26875/2023).
Infine, sul punto, la condivisibile giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento del figlio deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (cfr. Cass. n. 4145/2023).
Tali principii generali sono stati ribaditi, seppur con i doverosi e prudenti adattamenti, anche alla peculiare ipotesi di riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore di figli maggiorenni portatori di handicap grave, la cui condizione giuridica è, come noto, equiparata, sotto tale profilo, a quella dei minori ex art. 337-septies c.c. (Cass. n. 21819/2021).
Può essere utile ricordare che il suddetto articolo – rubricato “Disposizioni in favore dei figli maggiorenni (inserito nel Codice civile dal D.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, art. 55 in attuazione della L. 10 dicembre 2012, n. 219, recante “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali”) – dispone al comma 1 che “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, mentre il comma 2 prosegue affermando che “Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori”. Infine, l'art. 37-bis disp. att. c.c. precisa che “I figli maggiorenni portatori di handicap grave previsti dall'art. 337-septies c.c., comma 2, sono coloro i quali siano portatori di handicap ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3, comma 3”.
Dunque, in tale circostanza, il giudice di merito è tenuto ad accertare se il figlio che richieda la contribuzione sia portatore di tale handicap, ossia “se la minorazione, singola o plurima, della quale il medesimo sia portatore, abbia ridotto la sua autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, essendo, in caso contrario, la condizione giuridica del figlio assimilabile non a quella dei minori bensì allo status giuridico dei figli maggiorenni” (Cfr., Cass. n. 2670/2023; Cass. n. 18451/2022).
Da ultimo, in merito al giudizio di revisione delle condizioni economiche del divorzio, la Suprema Corte di cassazione ha più volte ribadito che i provvedimenti in tema di mantenimento dei figli minori di genitori divorziati passano in giudicato, ma essendo sempre rivedibili, divengono definitivi solo
“rebus sic stantibus”, sicché il giudice in sede di revisione non può procedere ad una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività (cfr. Cass. n. 283/2020).
Tanto premesso in chiave ricostruttiva, il Collegio ritiene che il ricorso vada accolto nei limiti di seguito riportati, premessa la condivisibilità dell'ordinanza istruttoria emessa dal G.D.. In primo luogo, si rileva che la circostanza del peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente, a cui associare anche la necessità di prendersi cura del nuovo nucleo familiare, non risultano apprezzabili rispetto alla richiesta di revoca/riduzione dell'assegno di mantenimento, in quanto precedenti all'instaurazione del presente ricorso e ben noti al Tribunale che ha emesso il decreto revocando.
Né, sul punto, possono essere considerati fatti sopravvenuti rilevanti la chiusura della P.I. (doc. a della suddetta memoria) o la comunicazione di Ita Airways s.p.a. in merito alla revoca automatica delle precedenti autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni (doc. b), non essendo dette circostanze di per sé prova di un peggioramento economico stabile ed effettivo del ricorrente, in quanto, come precisato anche nella suddetta comunicazione, l'attività professionale extra-lavorativa dei piloti non viene vietata tout court dalla nuova società, ma solamente subordinata ad un nuovo procedimento autorizzatorio, a cui ciascun dipendente può accedere presentando apposita istanza.
In ogni caso, al fine di determinare la permanenza dell'obbligo del ricorrente di corrispondere l'assegno di mantenimento al figlio occorre avere innanzitutto riguardo alla condizione Per_1 economica e psico-fisica del beneficiario, in relazione al suo complessivo stato di salute ed alla sua assunzione con un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Si osserva che il ragazzo ha 25 anni, è affetto dalla Sindrome di GE, come dedotto dalle parti, che recentemente si è visto riconoscere dal Tribunale di Roma, con il decreto di omologa citato la condizione di invalido, con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (ai sensi dell'art. 13, L. n. 118/1971 e dell'art. 9, D.L. n. 509/88) e di handicap grave ai sensi dell'art. 3, co. 3, L. n.104/1992.
Malgrado la sua patologia invalidante, il ragazzo, però, non è totalmente inabile al lavoro ed è riuscito, a decorrere dal 30.1.2023, e dunque successivamente alla comparizione dalle parti del 4.1.2023 davanti al Tribunale dove veniva raggiunto l'accordo ad oggi vigente (come emerge dal decreto citato), a conseguire un lavoro a tempo indeterminato presso la società di somministrazione Specialisterne s.r.l. (si tratta di un'agenzia per il lavoro specializzata proprio nel job placement di persone con disturbo dello spettro autistico), e da allora percepisce una retribuzione mensile lorda di circa 1.785,00 euro per 14 mensilità (cfr. doc. n. 42 allegato dalla resistente), attività lavorativa che, ad oggi, può ritenersi essere stabilizzata. E' senz'altro vero che la società utilizzatrice della prestazione del figlio, la può interrompere il rapporto di lavoro con un mero Controparte_2 preavviso di sessanta giorni (cfr. doc. n. 42 allegato dalla resistente), ma è altrettanto vero che, ad oggi, e da due anni e mezzo, il figlio delle parti ha una stabile retribuzione del tutto idonea a soddisfare le sue esigenze personali di vita, anche considerando che non ha spese abitative.
Non altrettanto può dirsi con riferimento alla capacità di sostenere in via autonoma le spese sanitarie, in quanto certamente particolarmente gravose, essendo il ragazzo seguito dal Policlinico Tor Vergata e dal centro “CuoreMenteLab” di Roma dai costi non indifferenti (cfr. relative fatture, in atti), che, tuttavia, gli garantiscono un percorso di educazione cognitivo-affettiva finalizzato ad incrementare e migliorare la qualità della sua vita. Si tratta di un percorso che, in vista della sindrome dalla quale è affetto il ragazzo (“sindrome ansiosa con elementi di rigidità compatibili con tratti ossessivi e alessitimia”, cfr. certificazione Inps, in atti), rappresenta lo strumento terapeutico migliore per fronteggiare le problematiche di questo disturbo (cfr. certificazione del Policlinico Tor Vergata del 27.10.2022, in atti).
Ebbene, ciò premesso, ritiene questo Collegio che possa essere revocata la contribuzione economica già posta a carico del padre per il figlio, con decorrenza dalla domanda (deposito del ricorso, 28.8.2023), non potendo la revoca retroagire a data antecedente, con eccezione delle spese sanitarie di qualsiasi natura, che dovranno continuare ad essere sopportate dalle parti nella misura del 50% ciascuno.
Non merita, infine, accoglimento la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. spiegata da parte resistente per difetto dei relativi presupposti.
Le spese di lite, in vista della natura della causa di separazione e della reciproca parziale soccombenza, sono compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rigettata, così provvede, a parziale modifica del decreto n. 7047/2023 emesso da questo Tribunale in data 7.2.2023:
- revoca la contribuzione economica già posta a carico del padre per il figlio, con decorrenza dalla domanda (deposito del ricorso, 28.8.2023), con eccezione delle spese sanitarie di qualsiasi natura, poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 26.9.2025……….
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott. Daniele Bravi