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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
N.R.G. 1304/2016
In persona del Giudice designato, Dr. Valentina Prudente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento N.R.G. 1304/2016
TRA
Parte_1
Avv. LAUDARI FEDERICA;
- Parte attrice –
CONTRO
Controparte_1
Avv. TOMMASI MAURO;
- Parte convenuta -
Sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni di parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo sig. Tribunale adito, accertata e dichiarata la qualità di comproprietaria dell'immobile indicato in parte motiva, sito in Ronchi di Massa, via Santa Teresa n. 2 per cui è causa dell'attrice,
1. ordinare l'immediato rilascio dello stesso da parte del sig. in Controparte_2 favore della comunione ex art. 1102 c.c., per le legittime decisioni della stessa, previa rimozione degli abusi non sanabili perpetrati in danno della proprietà dal convenuto;
2. condannare il resistente al risarcimento dei danni patrimoniali e non in favore della Dott. , conseguenti all'illegittima, ex art. 1102 c.c. occupazione Parte_1
P a g . 1 | 9 esclusiva dell'immobile in comunione, quantificabili in almeno € 1.166,00 mensili, così come esposto in parte motiva, a far data dall'apertura della successione (23/11/2008) di , in subordine, dal momento in cui il sig. ha formalmente Persona_1 Pt_1 trasferito ivi la propria residenza (25/05/2012), in denegata ipotesi, dall'esercizio dell'azione di petizione dell'eredità (data notifica citazione) o, in ulteriore ipotesi, dalla data della presente domanda, oltre interessi e rivalutazione, se dovuti, dalle singole scadenze al saldo, e/o in quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia.
3. valutare il comportamento delle difese del convenuto ex art. 96 cpc e conseguentemente se del caso condannare lo stesso al risarcimento dell'ulteriore danno patito.
Con vittoria di spese, diritti e onorari".
Conclusioni di parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, respinta ogni eccezione e domanda avversaria, per le ragioni di cui alla narrativa:
1) in via pregiudiziale, disporre la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio di scioglimento della comunione e divisione ereditaria, in ragione di tutto quanto esposto nella parte motiva del presente atto;
2) in via principale, nel merito, rigettare integralmente le domande avanzate dall'attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni meglio esposte nella parte motiva del presente atto;
3) in via subordinata, in denegata ipotesi, respingere la domanda di rilascio per le ragioni esposte e determinare l'indennità di occupazione in favore di , Parte_1 commisurata alla rispettiva quota di titolarità del bene pari a 7/18, in quella somma compresa tra un minimo di € 547,17 ed un massimo di €.680,05 mensili, ovvero quella somma che sarà ritenuta giusta ed equa, da corrispondersi a far data dal passaggio in giudicato della sent. n.519/2019 Corte d'Appello di Genova, o da quella data che sarà ritenuta di giustizia, e sino al passaggio in giudicato dell'instaurando giudizio di scioglimento della comunione e divisione della massa ereditaria;
4) ed ancora in via subordinata, in denegata ipotesi, dichiarare, se del caso previa sospensione del presente procedimento, l'estinzione anche parziale di eventuali crediti spettanti a parte attrice a titolo di risarcimento del danno o quali frutti civili per compensazione con i controcrediti vantati dal signor e meglio indicati nella Pt_1 parte motiva del presente atto.
Con vittoria di spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio il fratello per sentire Parte_1 Controparte_1 accogliere le conclusioni come sopra precisate.
Si costituiva il convenuto, resistendo nel merito e sollevando eccezione riconvenzionale di compensazione, di cui, all'udienza del 27 settembre 2016, la controparte eccepiva l'inammissibilità.
P a g . 2 | 9 All'udienza del 10.2.2017, il G.I. allora procedente sospendeva il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del processo di appello avverso la sentenza n. 573/2016 (resa nel giudizio r.g. n. 2033/2009), con cui il Tribunale di Massa, dopo aver accertato la lesione della quota di riserva dell'attrice, aveva disposto lo scioglimento della comunione ereditaria, attribuendo in via esclusiva il bene oggetto di contesa al convenuto, sentenza poi impugnata da . Parte_1
Concluso il giudizio di appello con la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado limitatamente alla pronuncia sullo scioglimento della comunione ereditaria, confermando la lesione di legittima dell'odierna attrice, comproprietaria dell'immobile de quo anche per un terzo della quota di eredità della madre e, dunque, per un totale di 7/18 (sentenza non definitiva n. 63/18 CdA Genova;
sentenza n. 519/2019 CdA Genova, passata in giudicato il 7 giugno 2019), il processo era riassunto da e la Parte_1 causa proseguiva in istruttoria con l'assunzione di prove orali (testi e Tes_1 [...]
- richiesti da parte convenuta - e - richiesta da parte Testimone_2 Testimone_3 attrice) e acquisizioni documentali. Era inoltre disposta ctu al fine di accertare le capacità reddituali dell'immobile.
Il procedimento era infine riassegnato in conseguenza di provvedimento di variazione tabellare del 18.10.2022 alla scrivente, dinanzi alla quale le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 13.9.2024. Concessi i termini ex art. 190, la causa era trattenuta in decisione.
***
I fratelli , odierne parti in causa, acquisivano i 2/6 della proprietà dell'immobile Pt_1 sito a Ronchi, via Santa Teresa n. 2 (contraddistinto al catasto fabbricati del Comune di Massa al foglio 154 mapp. 402) per successione legittima del padre, , Persona_2 deceduto ab intestato il 4.11.1989 (proprietario per ½); la madre, , Persona_1 risultava proprietaria, a propria volta, dei 4/6. La con testamento olografo Per_1 pubblicato il 12 dicembre 2008, nominava erede universale il figlio . Controparte_1
All'esito del giudizio intentato da , ne era riconosciuta la lesione di Parte_1 legittima in via definitiva.
Secondo parte attrice, nell'immediatezza del decesso della (23.11.2008), il Per_1 fratello aveva occupato illegittimamente l'immobile in questione, adibendolo a propria casa familiare (e così impedendole di trarne godimento), nonché realizzandovi opere abusive non meglio precisate, senza il suo consenso (cfr. missive del 26.3.2012 e 30.3.12 doc. 10 e 12 all. a memoria n. 2 ex art. 183, comma 6 del 28.11.2016 avv. Cervia).
Secondo la ricostruzione offerta da , invece, egli aveva preso possesso Controparte_1 del bene solo il 25 maggio 2012 (giorno di trasferimento della residenza in via Santa Teresa). Prima di tale momento, peraltro, la sorella si era totalmente disinteressata all'immobile, del quale soltanto aveva curato la manutenzione, Controparte_1 sostenendone le relative spese, nonché pagando le utenze, il tutto nella completa acquiescenza della controparte. L'occupazione era comunque avvenuta in buona fede, in quanto giustificata da un titolo giudiziale, con cui era stata sciolta la comunione ereditaria e gli era stato attribuito l'immobile in via esclusiva, quantomeno sino al momento del passaggio in giudicato della sentenza di appello che ne aveva dichiarato la parziale nullità (7 giugno 2019).
P a g . 3 | 9 Infine, anche a volerne considerare illegittimo il possesso, l'eventuale indennità per l'occupazione avrebbe dovuto essere compensata con i controcrediti dallo stesso vantati, conseguenti alle spese da egli esclusivamente sostenute per la gestione del bene comune, dal momento della morte della madre in poi.
***
Così sinteticamente ricostruita la vicenda in fatto, si osserva che l'uso promiscuo della cosa comune è portato naturale dell'istituto, con possibilità di utilizzazione diretta, o, finanche, indiretta, attraverso l'acquisto dei frutti. L'uso indiretto è legittimo fintanto che avvenga nel rispetto del principio del limite della destinazione della cosa comune di cui all'articolo 1102. È, peraltro, possibile un uso “più intenso” della cosa comune da parte del singolo comunista, sempre che agli altri partecipanti non sia impedito di farne parimenti uso secondo il proprio diritto. Pertanto, non viola il diritto degli altri comunisti colui che goda in via esclusiva del bene, con il consenso, anche tacito, o con la mera tolleranza altrui.
Ora, nel caso in esame, è emerso che:
- La teste (figlia di ) ha dichiarato di essersi Testimone_3 Parte_1 recata nell'abitazione di via Santa Teresa, durante l'estate 2009, per recuperare alcuni effetti personali della madre (“il vestito da sposa di mia madre, un servizio di porcellana”), senza però riuscire a farvi accesso, impeditole da CP_3
moglie del convenuto (verbale di udienza del 8.5.2024) e che, secondo la
[...] teste, in tale periodo, ivi risiedeva;
Controparte_1
- Consta invio al convenuto di missiva del 7.9.15 a firma avv. Cervia, per conto dell'attrice, nella quale si richiede il versamento di indennità di occupazione dell'immobile di via Santa Teresa (consegnata l'8.10.15), e relativo riscontro (doc. 5 di parte convenuta, prodotto solo in cartaceo). In detta lettera a firma avv. Cervia si fa riferimento a precedenti richieste di individuazione e versamento di tale corrispettivo, che, tuttavia, non risultano dagli atti, mentre, nella risposta, si conferma l'occupazione del bene da parte del convenuto a far data dal luglio 2012;
- Il 25.5.12 ha trasferito formalmente la sua residenza in Controparte_1 via Santa Teresa;
- Il teste (giardiniere di ) ha riferito che il trasloco Tes_1 Controparte_1 del convenuto “è avvenuto nel mese di luglio ma non ricordo l'anno mi pare nel 2012” (verbale udienza del 24.10.2024);
- La teste (conoscente e collaboratrice domestica del convenuto) ha Tes_2 riferito: “Il si è trasferito nella casa di Santa Teresa n. 2 a luglio del Pt_1
2012 ricordo che abbiamo fatto il trasloco dalla precedente casa […] Si è vero lo posso confermare perché io mi recavo presso la casa in oggetto per fare le pulizie e la stessa era disabitata. Mi recavo due o tre volte alla settimana in base alla necessità” (udienza del 24.10.2024);
Sulla scorta di quanto sopra, in primo luogo, non può quindi ritenersi che Pt_1
abbia prestato acquiescenza all'uso esclusivo dell'immobile da parte del
[...]
P a g . 4 | 9 fratello, avendo richiesto, quantomeno dal 2015, la corresponsione in suo favore dei frutti civili di spettanza.
È poi pacifico l'uso esclusivo del bene comune da parte di dal Controparte_1 maggio-luglio 2012, come da egli affermato e sostanzialmente confermato da tutti i testimoni (con la precisazione che la ha sì dichiarato che il convenuto, già Tes_3 nell'estate del 2009, vi abitava con la moglie, pur specificando di non aver potuto accedere alla casa. Conseguentemente, il fatto che la le abbia fisicamente CP_3 interdetto l'ingresso in un'unica occasione non è di per sé indice rivelatore che il suo nucleo familiare vi fosse effettivamente domiciliato). Tale collocazione cronologica è peraltro coerente anche con la prima richiesta (documentata) da parte di Parte_1 al fratello di corresponsione dell'indennità da occupazione del bene, che, infatti, si colloca dopo il 2012.
Del pari pacifico è che , ancor prima dell'introduzione del giudizio Parte_1 odierno (e, segnatamente, con la missiva del 7.9.15), a tutela dei suoi diritti dominicali, aveva chiesto la corresponsione di un indennizzo per l'uso del bene comune da parte del comunista esclusivo possessore. Il comproprietario che, nonostante la richiesta formulata, non è posto in condizioni di godere per la sua quota del bene comune ex art. 1102 c.c. da parte del possessore, ha diritto a essere indennizzato per la compressione del suo diritto e l'occupazione dell'intero immobile a opera del comunista che l'abbia destinato a utilizzazione personale esclusiva diviene fonte di responsabilità risarcitoria. Nella specie, vi è prova della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa, avendo l'attrice dimostrato di aver richiesto al comunista possessore esclusivo del bene il versamento dell'indennità di occupazione, senza nulla ottenere, il che è comportamento incompatibile con l'acquiescenza ritenuta dalla controparte (“[…] il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. È pur vero che a fondamento dell'imprescrittibilità del diritto di proprietà vi è la circostanza che fra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, ma l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria […] la perdita subita attiene al godimento, diretto o indiretto mediante il corrispettivo del godimento concesso ad altri” - cfr. pag. 24 sentenza SS.UU. 33654/2022).
In tal caso, è risarcibile il lucro cessante, con quantificazione del danno rapportabile ai frutti civili che l'autore della violazione abbia ritratto dall'uso esclusivo del bene, parametrato al corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere a terzi secondo i correnti prezzi di mercato, individuabile, in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione, nei canoni di locazione percepibili per il cespite (Cass., Sez. II, 19 marzo 2019, n. 768; Cass., Sez. II, 7 agosto 2012, n. 14213; Cass., Sez. II, 6 aprile 2011, n. 7881).
Quanto al danno non patrimoniale, pur in astratto risarcibile, lo stesso è soggetto all'ordinario riparto dell'onere della prova (Cass., Sez. VI-2, 4 luglio 2018, n. 17460) e risulta del tutto sguarnito di supporto nel caso in esame.
P a g . 5 | 9 Deve, in definitiva, riconoscersi la violazione dell'art. 1102 c.c. da parte del convenuto.
In proposito, si impone, altresì, una precisazione ulteriore: non può darsi seguito alla tesi difensiva a mente della quale il convenuto nulla dovrebbe corrispondere per il periodo in cui ha posseduto “in buona fede”, attesa la presenza del titolo giudiziale (sentenza del Tribunale di Massa n. 573/2016, poi impugnata e dichiarato nulla in parte qua). Poiché, infatti, la divisione giudiziale ha natura costitutiva (SS.UU. n. 25021/2019) e il titolo in questione non è mai passato in giudicato, pertanto, non può attribuirvisi la producibilità degli effetti traslativi.
Il CTU ha poi individuato, quale canone locativo annuo del bene €17.000 lordi, pari a € 12.750 netti, alla data in cui è stata licenziata la relazione definitiva (deposito del 18.9.23). Tenuto conto dell'articolata motivazione del CTU, sia in punto di risposta alle osservazioni dei ctp, sia in sede di chiarimenti, si ritiene di non discostarsi dalle determinazioni di cui sopra, che risultano adeguatamente supportate da calcoli matematici che tengono conto sia dei parametri dell'Agenzia delle Entrate, sia delle concrete caratteristiche dell'immobile, dettagliatamente illustrate dal CTU (stato di conservazione;
ubicazione; presenza di manufatti abusivi etc.) nonché della domanda sul mercato nella zona di riferimento.
Il Giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. n. 33742 del 16/11/2022 richiamata da Sez. 2 - , Sentenza n. 11659 del 04/05/2023).
L'importo di cui sopra spetta per i 7/18 all'attrice (€ 6.611 lordi annui).
Trattandosi di debito di valore, lo stesso è soggetto ad automatica rivalutazione. Il debito di valore, dunque, non è liquido e si converte in debito di valuta (sottratto alla rivalutazione) solo al momento della liquidazione (cioè con la presente sentenza).
Nei debiti di valore e, in particolare, nelle obbligazioni risarcitorie, la quantificazione del danno patito dal creditore per effetto del ritardo nell'adempimento presuppone la determinazione dell'esatto ammontare della somma dovuta e la rivalutazione della stessa, da effettuarsi, anche d'ufficio (Cass. civ. 28 gennaio 2013, n. 1889; Cass. civ. 25 febbraio 2009, n. 4587), con riferimento allo scarto temporale intercorrente tra il momento della nascita del rapporto e quello della liquidazione. Così individuata la sorte capitale, la somma da corrispondere, a titolo risarcitorio per il mancato, tempestivo adempimento, si determina mediante l'applicazione degli interessi (c.d. compensativi), in un coefficiente ritenuto adeguato secondo una valutazione equitativa, da ritenersi, nel caso in esame, per ragioni di uniformità, pari al saggio legale.
Va dunque riconosciuta la rivalutazione sull'importo relativo all'indennità di occupazione, applicata con decorrenza da settembre 2015 (cioè dalla domanda della parte attrice di versamento dell'indennità) sulle somme annualmente maturate a titolo di
P a g . 6 | 9 indennità come sopra individuate, nonché gli interessi al tasso legale, da calcolarsi sulle singole somme via via rivalutate, con decorrenza dalle singole scadenze – da individuarsi al 31.12 di ogni anno - sino alla presente sentenza.
Oltre a tale somma, sono dovuti gli interessi legali (trattandosi di debito di valuta) dalla presente sentenza sino al saldo effettivo.
Quanto alle opere realizzate dal convenuto – che non ha contestato di avervi provveduto
- da ctu risulta che una porzione di mq 31,69, edificata per consentire alla di CP_3 esercitarvi la propria attività professionale (circostanza anch'essa non contestata dal convenuto), è manufatto abusivo (si tratta di una costruzione più bassa rispetto al corpo dell'edificio principale, effigiato nell'immagine di pag. 5 della relazione definitiva). La costruzione di un'opera da parte di un comproprietario sui beni comuni “costituisce innovazione della cosa comune, cioè modificazione della forma o della sostanza del bene che abbia l'effetto di alterarne la consistenza materiale o la destinazione originaria e, pertanto, in mancanza del consenso degli altri partecipanti, l'opera è illegittima” (Cass. 25501/2014; Cass. 1556/2011; Cass. 7523/2007; 21901/2004). In particolare, nel caso in esame, consta sia la contrarietà dell'attrice (doc. 11) sia l'alterazione della destinazione d'uso della cosa comune, dovuta alla realizzazione del manufatto abusivo, cui consegue la condanna alla rimessione in pristino a cura e spese del convenuto.
L'eccezione di compensazione deve, infine, essere respinta. Parte convenuta non ha dato dimostrazione dell'effettivo pagamento delle utenze, né di aver sostenuto le spese di manutenzione dell'immobile. Agli atti risultano, infatti, solo alcuni fogli manoscritti, di per sé non comprovanti gli asseriti pagamenti (doc. da 1 a 6 depositati in pct il 2.11.2023), nonché una serie di bollette e fatture relative alle utenze gas, fornitura idrica, energia elettrica e telefoniche per gli anni 2010-2012, non accompagnate da ricevute di pagamento o copia dei relativi bonifici (e, anzi, che recano talvolta la dicitura “insoluta”
– si vedano doc. da 25 a 31) e, comunque, depositate tardivamente (2.11.2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza e la liquidazione è da effettuarsi come da successivo prospetto, tenuto conto di natura, valore, complessità della causa, fasi svolte e di ogni altro indicatore di cui all'art. 4 d.m. 55/14, nonché alla luce dei parametri medi di cui al citato decreto:
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare (valori medi) € 7.616,00
oltre a tale importo, a titolo di onorario, spettano le spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se e come per legge dovuti.
P a g . 7 | 9 Non ricorrono, infine, i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., non avendo la parte attrice assolto all'onere della prova sul punto, ritenuto che la norma in questione si colloca nel comparto aquiliano, in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043 c.c..
Quanto, poi al comma 3 dell'art. 96, che stabilisce che, in sede di condanna alle spese processuali, il Giudice può, altresì, condannare, anche d'ufficio, la parte soccombente a pagare alla controparte una somma di denaro determinata in via equitativa, senza, quindi, che vi sia la prova dell'ammontare del danno, non è dato apprezzare indici sintomatici di un contegno oggettivamente valutabile come abuso del processo (cfr. Cass. n. 7513/2021; n. 18496/2021). La norma configura, infatti, una fattispecie di responsabilità autonoma rispetto a quelle previste nei primi due commi e prevede una sanzione di carattere pubblicistico, priva di natura risarcitoria, destinata a reprimere la parte soccombente che abbia fatto abuso dello strumento processuale, avendo agito o resistito pretestuosamente e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione (SS.UU. n. 22405/2018; Cass. n. 27623/17; Cass. n. 26545/2021; Cass n. 3830/2021), ciò che, peraltro, non si traduce nella mera soccombenza, ma richiede un comportamento tale da risultare palesemente pretestuoso e dilatorio e, in definitiva, determinare l'inutile moltiplicarsi del contenzioso, con l'effetto di limitare, per ciò stesso, l'accesso alla “risorsa limitata” della giurisdizione (Sez. 3 - , Ordinanza n. 36591 del 30/12/2023).
Il rigetto della relativa domanda ex art. 96 cpc non importa soccombenza reciproca (cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n. 18036 del 06/06/2022: “il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.(In applicazione di detto principio la Corte, confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto che il pieno accoglimento in favore della odierna parte resistente della domanda di usucapione rispetto al rigetto di quella per lite temeraria fa escludere la contrapposizione di una pluralità di domande tale da giustificare la reciproca soccombenza).”).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE,
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, azione, difesa disattesa, così dispone:
- Accoglie la domanda proposta da e per l'effetto condanna Parte_1
a consentire all'altra partecipante alla comunione Controparte_1
a fare parimenti uso, secondo il proprio diritto, dell'immobile Parte_1 contraddistinto al catasto fabbricati del Comune di Massa al foglio 154 mapp. 402, sito in via Santa Teresa n. 2 loc. Ronchi;
- Condanna alla rimozione dei manufatti abusivi come Controparte_1 individuati in ctu sull'immobile di via Santa Teresa n. 2 loc. Ronchi a propria cura e spese;
P a g . 8 | 9 - Condanna al risarcimento dei danni patrimoniali in Controparte_1 favore di , pari ai 7/18 del canone annuo determinato in Parte_1 complessivi € 17.000 annui lordi, a titolo di indennità di occupazione dell'immobile di via Santa Teresa n. 2 loc. Ronchi, a far data dal settembre 2015, oltre gli interessi al tasso legale, da calcolarsi sulle singole somme via via rivalutate, con decorrenza dalle singole scadenze – da individuarsi al 31.12 di ogni anno - sino alla presente sentenza, oltre interessi legali dalla presente sentenza sino al saldo effettivo;
- Condanna alla refusione delle spese di lite nei confronti Controparte_1 di , liquidate in € 7.616,00, oltre spese generali al 15%, IVA e Parte_1
CPA se e come per legge dovuti;
Così deciso in Massa, li 30/12/2024
IL GIUDICE Dr. Valentina Prudente
P a g . 9 | 9