CA
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/09/2025, n. 2959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2959 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 11/09/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 751/2023
T R A
nato a [...] il [...] e residente ivi Via Don Luigi Sturzo Parte_1
n.18, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Mastroianni e presso il suo studio elett.te domiciliato in Scauri Via Appia n.69; Appellante
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, , con sede in Sessa Aurunca (CE), frazione Fasani, Controparte_2
Loc. Camponuovo, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Sasso, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Sessa Aurunca (CE) in Via Seggetiello n. 20; Appellata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 4.4.2023 ha proposto Parte_1 appello per la riforma della sentenza n. 2753/2022, pubblicata in data 4.10.2022, con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, espletata la prova testimoniale, ha accolto parzialmente la sua domanda volta ad ottenere - in relazione al rapporto di lavoro svoltosi alle dipendenze della dal Controparte_3
1.6.2005 al 30.11.2007 e dal 1.1.2010 al 9.9.2015 con mansioni di autista – la condanna della resistente al pagamento delle differenze retribuite, come quantificate in ricorso, e del danno pensionistico.
Il ricorrente aveva esposto nell'atto introduttivo:
1 -di aver lavorato per la nei due periodi sopra indicati senza soluzione Controparte_3 di continuità, con fittizi contratti a tempo determinato, svolgendo una polivalente attività di autista, addetto anche al carico e scarico della frutta e in genere di tutti i prodotti commercializzati dalla resistente per l'invio ai rivenditori verificando la merce con relativa CP_1 responsabilità;
-di essere stato qualificato nelle prime buste paga come bracciante agricolo e solo in ultimo
“autista” con inquadramento nell'attuale livello A/1-B sino alla fine del rapporto;
-di aver percepito la retribuzione indicata nei conteggi e mediamente euro 1500,00 mensili in ragione di euro 5,50 all'ora, 7,20 il notturno ed euro 8,20 il festivo, ben al di sotto dello standard minimo dovuto ex c.c.n.l., art. 36 Cost. e art. 2099 c.c. con un calcolo “a giornata” improponibile per un autista;
-di essere stato costretto a lavorare con turni massacranti e stressanti che hanno minato la sua salute rendendola precaria e a sottoscrivere più contratti di lavoro con la resistente a tempo determinato a 156 giornate annuali, pur continuando a lavorare sempre con lo stesso orario e mansioni senza soluzione di continuità;
-di non aver percepito la giusta paga spettante, né il t.f.r., l'indennità sostitutiva del preavviso, 13° e 14° mensilità, ferie non godute, sabato e domenica lavorati normalmente in turnazione;
-di essere stato cancellato dall'organico della Cooperativa con un semplice e di essersi CP_4 dimesso per giusta causa;
-di aver prestato servizio tutti i giorni con orario flessibile e sempre diverso e comunque in media dalle 6,00 del mattino fino a sera tarda alle ore 19,00/19,30 circa, e nell'ultimo periodo da giugno a dicembre 2014 dalle ore 24,00 alle ore 13,00 del giorno dopo con una lieve pausa nel periodo invernale, sempre lavorando 10/12 ore al giorno, con disponibilità per tutto il tempo a qualsiasi ora, sabato e domenica compresi con lo stesso orario;
-di aver svolto il proprio servizio senza soluzione di continuità e senza significativa interruzione dello stesso per i periodi dedotti, con una interruzione dal 30.11.2007 e ripristino dall'1.1.2010;
-che ricorrono tutti i presupposti per trasformare in unico rapporto a tempo indeterminato i più contratti a termine succedutisi tra le parti;
-di non essere stato regolarizzato integralmente ai fini previdenziali e contributivi con diritto al risarcimento del relativo danno ai sensi dell'art. 2116 c.c.
Aveva quindi chiesto di accertare che il rapporto di lavoro di cui trattasi è unitario ed è intercorso nei confronti della che l'istante effettuava le mansioni di autista Parte_2 meglio descritte in narrativa dall'1.6.2005 sino al 30.11.2007 e successivamente dal 1.1.2010 sino al 9.9.2015; di riconoscere la continuità del rapporto di lavoro e la nullità del termine apposto ai singoli contratti a tempo determinato con trasformazione degli stessi in un unico rapporto quantomeno a far data dal 1.1.2010; di dichiarare legittimo il recesso operato per giusta causa;
di accertare il danno subito per il mancato integrale pagamento delle retribuzioni ex art. 36 Cost. 2099 c.c., CCNL di categoria;
di dichiarare il danno per il mancato versamento contributivo e previdenziale nella somma di euro 50.000,00; condannare la predetta al Parte_2 pagamento in suo favore di euro 143.622,81, di cui euro 10.500,12 per t.f.r. ed euro 1786,79 per indennità sostitutiva del preavviso, per le causali di cui in premessa.
Si era costituita nel precedente grado la eccependo Controparte_5
l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
La resistente aveva dedotto di essere un'organizzazione di produttori agricoli con il compito di raccogliere e vendere il prodotto conferito dai soci. La sua attività era pertanto legata alla stagionalità dei prodotti agricoli, che determinava variazioni anche nelle necessità di impiego 2 della manodopera. Per questo motivo, il ricorrente aveva lavorato alle sue dipendenze come operaio agricolo a tempo determinato in virtù di contratti stagionali, con mansioni consistenti nella raccolta e trasporto della frutta presso i vari terreni della società, nel periodo dal 2010 al 2015 anche con l'ausilio di automezzi e trattori.
La resistente aveva confermato che l'ultimo contratto del 2.1.2015 si era risolto per le dimissioni rassegnate anticipatamente dal lavoratore;
che il ricorrente era stato sempre adibito alle mansioni per cui era stato assunto e per l'orario contrattualmente previsto e che era stato regolarmente retribuito;
che il non aveva mai richiesto la conversione del rapporto a tempo Parte_1 indeterminato e, al termine dei singoli contratti stagionali, aveva sempre chiesto ed ottenuto dall'Inps l'indennità di disoccupazione agricola. La resistente aveva in ogni caso eccepito la inconvertibilità dei rapporti di lavoro stagionali a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato in base alle norme dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015 e del previgente art. 10, co. 2, del D.Lgs. n.368/2001, nonché delle norme del CCNL e di quello provinciale, e l'intervenuta prescrizione dei crediti per i contratti relativi al periodo 2005-2007.
Il Tribunale adito ha accolto parzialmente la domanda condannando la società convenuta al pagamento di euro 4.227,91, rigettando per le altre domande il ricorso, con compensazione delle spese.
Ha accolto l'eccezione di prescrizione in ordine alla richiesta di spettanze per il periodo da giugno 2005 a dicembre 2007 ex art. 2948 c.c. Per il periodo successivo dal 2010 al 2015, ha evidenziato come fosse pacifico che il ricorrente avesse lavorato come autista addetto al ritiro dei prodotti agricoli, come tale inquadrato in tutti i contratti;
che le allegazioni attoree erano carenti sull'inquadramento invocato e sui motivi per cui era richiesto;
che in ogni caso non era stata fornita prova dello svolgimento di ulteriori attività, né di ore di lavoro straordinario e delle ferie non godute, né del rapporto di lavoro continuativo senza interruzioni e della natura fittizia del termine apposto ai contratti stagionali. Ha poi escluso la conversione in rapporto a tempo indeterminato in ragione del carattere stagionale dei contratti a termine giustificati causalmente dall'essere strumentali alla attività agricola, sottratti alla disciplina del D.Lgs. 368/2001 e D.Lgs. 81/2015; ha evidenziato le carenze allegatorie anche sulla violazione dell'art. 36 Cost. e la corrispondenza delle retribuzioni lorde di cui alle buste paga con i minimi contrattuali previsti dalla contrattazione collettiva.
Avverso detta statuizione ha proposto tempestivo gravame il lamentando, in via Parte_1 preliminare, il difetto di contraddittorio per mancata evocazione dell'Inps; la tempestiva interruzione della prescrizione delle spettanze anche per i rapporti relativi al primo periodo 2005- 2007 con l'atto di messa in mora del 9.9.2015; nel merito la omessa contestazione dei conteggi, la violazione dell'art. 2697 c.c. e art. 36 Cost. sull'onere della prova e la giusta ed equa retribuzione;
la violazione dell'art. 23 del c.c.n.l. di categoria sulla trasformazione del contratto a termine;
l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie;
la violazione del c.c.n.l. di categoria sul minimo contrattuale previsto per gli operai agricoli con mansioni di autista. Ha poi contestato la misura del t.f.r. liquidato dal Giudice e la regolamentazione delle spese del giudizio.
Ha concluso chiedendo la totale riforma della sentenza gravata con accoglimento delle domande formulate in primo grado, vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi.
Notificato l'atto, si è costituita la , resistendo al gravame e ribadendo le medesime CP_1 argomentazioni dedotte in primo grado. 3 Disposta la trattazione cartolare del procedimento ed acquisite le note delle parti costituite, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è infondato.
1.Preliminarmente va escluso il difetto di contraddittorio con l'Inps, avendo il lavoratore proposto domanda di risarcimento del danno pensionistico ex art. 2116 comma 2 c.c. conseguente alle asserite omissioni contributive, con richiesta di condanna del datore di lavoro (Soc. Cooperativa Agricola Giotto) al pagamento, in suo favore, della somma di euro 50.000,00. Il soggetto beneficiario del richiesto risarcimento è il medesimo appellante, e non l'Inps, in favore del quale non è stato mai chiesto di versare la supposta omessa contribuzione.
Le sentenze della S.C. richiamate dall'appellante (tra l'altro, Cass. ordinanza n. 11730/2024 e sentenza n. 701/2024; cfr. anche sentenza n. 17320/2020 e sent. 8956/2020) affermano la necessità del litisconsorzio tra il lavoratore, il datore di lavoro e l'ente previdenziale in presenza di una domanda del lavoratore avente per oggetto la condanna del datore di lavoro al versamento, in favore dell'ente previdenziale, dei contributi omessi, domanda che non è stata proposta nel presente giudizio.
L'ente previdenziale non è invece contraddittore necessario nella domanda, formulata dal di condanna del datore di lavoro al risarcimento dei danni conseguenti alle Parte_1 omissioni contributive, essendo il lavoratore – e non l'Inps –beneficiario/titolare della posizione giuridica sostanziale dedotta.
2.Va anche confermata la prescrizione in ordine alle spettanze relative al periodo di lavoro da giugno 2005 a dicembre 2007 ai sensi dell'art. 2948 c.c., tempestivamente eccepita dalla società resistente.
E' pacifico e risulta documentalmente che la prescrizione è stata interrotta mediante lettera di messa in mora del 9.9.2015. Non risultano precedenti atti interruttivi. Lo stesso ricorrente ha dedotto la sussistenza di un rapporto di lavoro continuativo da giugno 2005 a novembre 2007 e poi da gennaio 2010 a settembre 2015 (con interruzione a novembre 2007 e ripristino a gennaio 2010).
E' principio consolidato della S.C. che nel caso di successione di due o più contratti di lavoro a termine legittimi, il termine di prescrizione dei crediti retributivi inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo considerarsi autonomamente e distintamente i crediti scaturenti da ciascun contratto da quelli derivanti dagli altri, senza che possano produrre alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo tra i rapporti lavorativi o possa ravvisarsi, in tali casi, il "metus" del lavoratore verso il datore che presuppone un rapporto a tempo indeterminato non assistito da alcuna garanzia di continuità (Cass. sent. n. 20918 del 5.8.2019; Cass. sent. n. 22146 del 20.10.2014).
Nella specie, sono intercorsi tra le parti due distinti periodi lavorativi, in cui sono stati stipulati, per ciascun anno, autonomi contratti stagionali, con intervallo di oltre due anni tra la fine del contratto del 2007 (con scadenza 31.12.2007) e l'inizio del contratto del 2010 (gennaio 2010). Il 4 ha dedotto l'esistenza di un unico e continuativo rapporto di lavoro subordinato a Parte_1 tempo indeterminato dall'1.6.2005 sino al 30.11.2007, ripristinato poi dal 1.1.2010 fino alle dimissioni del 9.9.2015. Ha poi evidenziato che il termine prescrizionale non opera in costanza di rapporto di lavoro stante il “metus” che potrebbe indurre il dipendente a rinunciare alla pretesa dei propri diritti, almeno sino alla cessazione del rapporto stesso.
La prescrizione quinquennale relativa ai rapporti lavorativi del periodo 2005-2007, anche ipotizzando un unico contratto a tempo indeterminato relativo a tale periodo, decorre dal 31/12/2007, data di scadenza del contratto stagionale del 2007. La prescrizione si è quindi compiuta il 31/12/2012, anteriormente alla missiva del 09/09/2015 (pervenuta alla società l'11.9.2015).
Si condivide dunque la statuizione del primo Giudice che ha ritenuto prescritte le pretese differenze retributive relativa al periodo di lavoro dal 2005 fino a dicembre 2007.
3.Per quanto riguarda il periodo di lavoro dal 2010 al 2015, risultano sottoscritti tra le parti i seguenti contratti a tempo determinato, analiticamente richiamati e prodotti dalla CP_1 resistente:
- contratto del 5.2.2010 con scadenza al 31.12.2010, con impegno del datore di lavoro a far svolgere al lavoratore un numero di giornate pari a 156, in qualità di operaio agricolo con la qualifica di Autista, livello 2° del CCNL 2010-2013 Settore Agricoltura e del contratto provinciale di lavoro degli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Caserta 2008-2011 (cfr. c.c.n.l. e c.c. in atti); CP_6
-contratto del 5.1.2011 con scadenza al 31.12.2011, sempre per 156 giornate di lavoro, in qualità di operaio agricolo con la qualifica di Autista, livello 2° del CCNL 2010-2013 e del c.c.Prov. Caserta 2008-2011 citati;
-contratto dell'11.1.2012 con scadenza al 31.12.2012, per n. 156 giornate di lavoro, in qualità di operaio agricolo con la qualifica di Trasportatore (Camionista), livello 2° del CCNL 2010-2013 Settore Agricoltura e del contratto provinciale di lavoro degli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Caserta 2012-2015 in atti;
-contratto del 3.1.2013 con scadenza al 31.12.2013, per 156 giornate di lavoro, in qualità di operaio agricolo con la qualifica di Trasportatore (Camionista) di livello 1° del CCNL 2010-2013 Settore Agricoltura e del c.c. 2012-2015 citati;
CP_6
-contratto del 3.1.2014 con scadenza al 31.12.2014, per n. 156 giornate di lavoro, in qualità di operaio agricolo con la qualifica di Trasportatore (Camionista), livello 1° del CCNL 2014-2017 Settore Agricoltura e del c.c.Prov.Caserta 2012-2015;
-contratto del 2.1.2015 con scadenza al 31.12.2015, per 156 giornate di lavoro, in qualità di operaio agricolo con la qualifica di Trasportatore (Camionista), livello 1 del CCNL 2014-2017 e c.c. 2012-2015 citati. CP_6
Il ricorrente ha dedotto il carattere fittizio dei predetti contratti a tempo determinato e la nullità dei termini apposti, essendo intercorso tra le parti un unico rapporto di lavoro continuativo e senza interruzioni. Ha poi esposto di aver svolto, per l'intero periodo in esame (2010-2015), mansioni di autista e non di bracciante agricolo, con inquadramento nel livello A/1b del c.c.n.l. Agricoltura, di aver lavorato oltre l'orario contrattualmente previsto, anche di sabato e di domenica, e di non aver goduto delle ferie spettanti. Sulla base di questi assunto ha chiesto la conversione dei contratti in un unico rapporto a tempo indeterminato e il pagamento delle differenze retributive.
5 Le allegazioni attoree non trovano riscontro nella istruttoria espletata né risultano fondate alla luce della disciplina applicabile.
In primo luogo, l'art. 10, comma 2 del D.Lgs. n.368 del 2001, applicabile ratione temporis, statuisce che “Sono esclusi dalla disciplina del presente decreto legislativo i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato, così come definiti dall'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 375 del 1993”.
L'art. 12 cit. prevede: “
1.Agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i lavoratori agricoli subordinati, esclusi quelli con qualifica impiegatizia, si distinguono in operai a tempo indeterminato ed operai a tempo determinato.
2.Ai fini della distinzione di cui al comma 1 le locuzioni di salariato fisso a contratto annuo e categorie similari contenute in leggi, atti aventi forza di legge ed atti amministrativi sono equivalenti a quella di operaio a tempo indeterminato, ferma restando per ogni altra locuzione l'equivalenza a quella di operaio a tempo determinato”.
La medesima esclusione è stata confermata dall'art. 29 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 81/2015, che ha sostituito la normativa previgente.
L'esclusione dall'ambito di applicazione degli operai agricoli a tempo determinato è peraltro conforme alla posizione della Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 265 del 13/01/1997 ove, in riferimento alla disciplina previgente dei contratti a termine di cui alla L. n. 230/1962, si afferma “La disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, quale prevista dalla legge n. 230 del 1962, non trova applicazione nel caso di rapporti di lavoro agricolo atteso che l'art. 6 della legge medesima deve essere interpretato estensivamente nel senso che - nell'escludere espressamente dalla disciplina da quest'ultima legge dettata i salariati fissi <>, tipici lavoratori a tempo determinato, secondo la contrattazione collettiva di categoria dell'epoca, ai quali la precedente disciplina speciale aveva approntato, al fine di assicurare una certa stabilità del rapporto, una specifica tutela prescrivendo (con norma a carattere inderogabile) una durata del rapporto non inferiore a due annate agrarie (legge n. 533 del 1949) e fissando in pari durata il rinnovo in caso di mancata disdetta (legge n. 1161 del 1955)
- si riferisce, al di là del suo tenore letterale, a maggior ragione anche ai braccianti, sia avventizi che giornalieri, caratterizzati dalla intrinseca precarietà e dalla saltuarietà dell'occupazione, ed in generale a tutti gli altri lavoratori a termine operanti nel medesimo settore dell'agricoltura e variamente denominati dalla contrattazione collettiva (nazionale e territoriale) di categoria (quali gli operai fissi, i braccianti fissi, i braccianti semifissi, gli obbligati, i giornalieri di campagna), a nulla rilevando che l'elencazione contenuta nell'articolo unico del d.P.R. 7 ottobre 1963 n. 1525, attuativo dell'art. 1, comma secondo, lett. a), legge n. 230 del 1990, cit., contemplava alcune ipotesi di lavori stagionali in agricoltura che legittimavano l'apposizione del termine al contratto di lavoro, atteso che la successiva normativa ampliativa dell'area di applicazione del contratto a termine (art. 8 bis D.L. n. 17 del 1983, conv. in legge n. 79 del 1983; art. 23, comma primo, l. n. 56 del 1987) non contiene alcuna limitazione al lavoro stagionale agricolo. Consegue che non trova applicazione, tra l'altro, la prescrizione dell'atto scritto per l'apposizione del termine al contratto di lavoro (ai sensi dell'art. 1 legge n. 230 del 1990, cit.), ma operano le formalità procedurali e le prescrizioni dettate in tema di collocamento dei lavoratori agricoli (legge n. 83 del 1970, cit., e succ. mod.), parimenti dirette a tutelare questi ultimi, in quanto onerano il datore di lavoro di indicare la durata del rapporto nella sua richiesta
6 all'Ufficio del lavoro ed assicurano al lavoratore la comunicazione dell'atto di avviamento” (cfr. anche Cass. Sez. Lav. n. 5754 del 19/04/2011 e Cass. Sez. Lav. n. 11795 del 06/08/2002).
L'esclusione in esame comporta la non applicabilità, ai contratti in discorso, delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 368/2001 e nel successivo D.Lgs. n. 81/2015, tra l'altro quelle sull'obbligo di indicare per iscritto le ragioni dell'apposizione del termine e sulla limitazione della durata del contratto, le proroghe e i rinnovi.
Occorre invece fare riferimento all'art. 23 CCNL per gli e Parte_3 Parte_4 correttamente richiamato dal Giudice di prime cure, sulla “Trasformazione del rapporto”, secondo cui “Gli operai a tempo determinato che hanno effettuato presso la stessa azienda – nell'arco di 12 mesi dalla data di assunzione – 180 giornate di effettivo lavoro, hanno diritto alla trasformazione del loro rapporto in quello a tempo indeterminato con la stessa disciplina prevista per gli operai assunti originariamente a tempo indeterminato. Il diritto alla trasformazione del rapporto deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro sei mesi dal perfezionamento del requisito delle 180 giornate di lavoro effettivo, mediante comunicazione scritta da presentare al datore di lavoro. Quest'ultimo, una volta ricevuta nei termini la comunicazione scritta da parte del lavoratore, deve comunicare agli organi competenti la instaurazione del nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro non spetta:
1) agli operai a tempo determinato assunti originariamente con contratto di lavoro a termine con garanzia minima di 100 giornate, di cui alla lettera b) degli articoli 21 e 22 del presente CCNL;
2) agli operai a tempo determinato assunti originariamente con contratto di lavoro a termine e di durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro, da svolgersi nell'ambito di un unico rapporto continuativo, di cui alla lettera c) degli articoli 21 e 22 del presente CCNL;
3) agli operai a tempo determinato assunti per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto” (cfr. art. 23 CCNL Agricoltura 2010-2013 e art. 23 CCNL 2014-2017, prodotti dalla in primo grado). Parte_2
Nella specie non sussiste il diritto alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato ai sensi della contrattazione collettiva citata atteso che i contratti stagionali a tempo determinato sottoscritti con la erano con garanzia minima di 100 giornate e l'appellante secondo i CP_1 contratti e le buste paga allegate non ha mai prestato più di 180 giorni di lavoro effettivo nell'arco di 12 mesi della data di assunzione, né ha dato prova del contrario (cfr. in seguito osservazioni sulle risultanza istruttorie).
In ogni caso il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro doveva essere esercitato dal lavoratore, a pena di decadenza, nel termine perentorio di 6 mesi dal perfezionamento delle 180 giornate di effettivo lavoro nell'ambito dei 12 mesi dalla data di stipula del contratto, tramite comunicazione scritta da presentare al datore di lavoro. Nella specie la richiesta di conversione del rapporto a tempo indeterminato è contenuta nella lettera del 9.9.2015, sicché. con riferimento ai contratti stipulati negli anni 2005-2007 e poi 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 il termine è inutilmente spirato. Per l'anno 2015, il diritto alla trasformazione va escluso sia perché il contratto stagionale a tempo determinato relativo a tale anno prevedeva una garanzia minima di 100 giornate, di cui alla lettera b) degli articoli 21 e 22 del CCNL, sia perché in tale anno l'appellante aveva prestato solo 58 giorni di attività lavorativa, con difetto quindi dei requisiti di cui all'art. 23 punti 1 e 2 citt.
7 4.Neanche risulta fondata la domanda di conversione del rapporto a tempo indeterminato sull'assunto della continuità, senza interruzioni, nell'intero periodo dal 1.1.2010 sino alle dimissioni del 9.9.2015, dell'attività lavorativa di fatto svolta dal Parte_1
Questi rilievi dell'appellante, alla luce del complesso delle emergenze di causa, non sono condivisibili. Parte attrice non ha offerto convincente ed adeguata prova – della quale era onerata ex art. 2697 c.c. – della propria prospettazione: manca un apprezzabile riscontro del fatto che il abbia prestato attività di tipo subordinato alle dipendenze della resistente senza Parte_1 soluzione di continuità nei giorni e con gli orari di lavoro descritti in ricorso.
Sul lavoro straordinario la S.C. ha affermato che il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario “ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto” (così Cass. n. 3714/2009 e in senso analogo Cass. n. 12434/2006, n. 1389/2003, n. 12695/2001) e che “Sul lavoratore … grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (Cass. n. 16150 del 19/06/2018).
Ad avviso dell'appellante i testi escussi avrebbero pienamente confermato lo svolgimento della prestazione di lavoro in modo continuativo e senza interruzioni dal 2010 al 2015 per un numero di giorni e ore superiori rispetto a quanto indicato nelle buste paga.
Ritiene il collegio che dall'espletata istruttoria non sono emersi elementi sufficienti a supportare quanto dedotto nell'atto introduttivo.
I testimoni escussi sono estranei all'ambiente di lavoro e non hanno avuto conoscenza diretta dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento del rapporto ovvero, legati al ricorrente per motivi familiari, hanno riferito di circostanze apprese in virtù della frequentazione amicale con lo stesso. Se interni al contesto lavorativo, hanno fornito informazioni generiche ed incomplete.
compagna del ricorrente dal 2010 e prima sua amica, dopo aver confermato che Persona_1 il aveva lavorato per la dal 2005 al 2007 e poi dal 2010, quando è iniziata la Parte_5 CP_1 loro relazione, ha dichiarato: “…lo accompagnavo presso la sede della … lo CP_1 accompagnavo quando il ricorrente perse l'automobile … capitava che lo accompagnassi a qualunque ora, sia di mattina che di pomeriggio, quando veniva chiamato: ribadisco che lavorava sempre, non stava mai a casa, capitava anche che dovesse andare a lavoro durante la notte, alle due o alle tre di notte mi è capitato di accompagnarlo. Preciso che quando lo accompagnavo di mattina mi limitavo ad accompagnarlo perché anche io andavo a lavoro … il ricorrente faceva l'autista, l'ho sempre visto alla guida del camion, alcune volte l'ho anche aiutato a caricare, l'ho visto caricare il camion con il muletto;
voglio precisare di essere rimasta presso la sede della società, assistendo alle operazioni di carico da parte del ricorrente quando vi si recava durante la notte … è capitato a volte che lo accompagnassi durante qualche viaggio … ricordo che il ricorrente lavorava anche di domenica, si dava il cambio con l'altro autista, erano in due a fare trasporti con lo stesso camion;
ricordo che il ricorrente lavorava anche a Pasqua e a Pasquetta e ad altri festivi … le consegne venivano effettuate a Roma e a Bari, che io ricordi, e in quest'ultimo caso il ricorrente rientrava il giorno dopo. Oltre me il ricorrente veniva accompagnato in qualche viaggio da qualche amico, ad esempio ricordo Notaro in particolare capitò ciò quando il Per_2 ricorrente ebbe dei problemi di mal di schiena. Oltre al camion frigorifero, il ricorrente guidava 8 anche un furgone, e un altro camion senza frigorifero. Non sono in grado di riferire quante persone lavorassero presso la società, anche perché io mi fermavo nel piazzale antistante, dal quale vedevo, da lontano, le operazioni di carico, che venivano fatte dall'autista. Preciso che quando ho detto che aiutavo il ricorrente nelle operazioni di carico mi riferivo allo scarico delle merci presso i vari punti di consegna, nelle occasioni in cui lo accompagnavo, ad esempio ho accompagnato il mio compagno a Bari, ricordo che si trattava di un capannone dove abbiamo scaricato, ricordo che in quell'occasione siamo partiti di sera e siamo tornati il giorno dopo, usualmente faceva così quando lavorava di domenica, nel senso che partiva il sabato sera per poi rientrare la domenica sera…”.
, imprenditore, cognato del e suo vicino di casa, ha riferito “so che Testimone_1 Parte_1 il ricorrente lavorava per la società ortofrutticola resistente, che io conosco molto bene perché facevo consulenze come tecnico agrario e avevo un'attività di rivendita di prodotti agricoli, per cui la resistente è stata anche mia cliente … mio cognato ha lavorato per la resistente dal 2005 fino a 2007, poi ha sospeso per un paio di anni, riprendendo a lavorare nel 2010 e ha lavorato per la resistente fino a dopo l'estate del 2015, credo che fosse settembre…. il ricorrente formalmente era inquadrato come bracciante agricolo, sono a conoscenza di tale circostanza perché il ricorrente ebbe un problema per una pratica Inps, ovvero non gli veniva riconosciuta un'annualità di indennità di disoccupazione, in tale circostanza ci accorgemmo che il ricorrente era stato inquadrato come bracciante invece che autista, che era invece il lavoro che svolgeva;
… il ricorrente faceva l'autotrasportatore, trasportava prodotti ortofrutticoli per i clienti della resistente. Sono a conoscenza di questo innanzi tutto perché il ricorrente parcheggiava il mezzo di trasporto sotto casa nostra, inoltre in diverse circostanze, quando potevo, lo accompagnavo quando il ricorrente doveva fare viaggi lunghi, in particolare ricordo diverse occasioni in cui l'ho accompagnato, ad esempio una volta a Corigliano Calabro per prelevare fave, un'altra volta a San Ferdinando in Puglia, mi ricordo poi di un'altra occasione in cui siamo andati a consegnare al mercato generale di Roma a Santa Palomba, ricordo poi in qualche occasione di averlo soccorso, soprattutto di notte, per guasti al mezzo… lo accompagnavo compatibilmente col mio lavoro in alcune circostanze in cui il ricorrente doveva star fuori per viaggi di notte… il ricorrente veniva avvisato all'ultimo minuto dei viaggi che doveva fare, lavorando anche per venti ore di seguito, il che ha provocato anche problemi di salute al ricorrente che era spesso stressato, comportando la preoccupazione in noi familiari. Non ho mai visto il ricorrente svolgere mansioni di bracciante agricolo, e ho visto sempre il ricorrente a lavoro anche in inverno occupandosi delle consegne, ritengo che lavorasse tutti i giorni perché vedevo che il ricorrente non c'era in casa e neanche il camion parcheggiato sotto casa, inoltre nelle occasioni in cui l'ho accompagnavo ho visto il ricorrente occuparsi anche del carico e scarico della merce… lavorava anche di sabato e domenica, era infatti difficile organizzare un fine settimana o una piccola vacanza con lui … nei viaggi notturni il ricorrente è stato accompagnato da alcuni amici suoi o dalla compagna”.
Entrambi questi testimoni, legati al lavoratore per ragioni familiari e/o affettive, hanno riferito circostanze frutto di valutazioni ovvero apprese de relato (dal ricorrente) e non oggetto di conoscenza diretta. Non hanno fornito informazioni dettagliate e complete sui giorni ed orari di lavoro del Le notizie relative al lavoro continuativo e non interrotto (“sempre” “sia Parte_1 di mattina sia di pomeriggio” “anche durante la notte” “tutti i giorni” “anche per venti ore di seguito” “anche di sabato e domenica”) sono apprese dai testi nelle sporadiche occasioni in cui hanno accompagnato il ricorrente in viaggi lunghi e/o notturni ovvero costituiscono l'esito di apprezzamenti;
in ogni caso sono generiche ed imprecise, non indicando giorni ed orari di lavoro come dedotti in ricorso. Peraltro, questi testi sono legati al ricorrente per motivi affettivi/familiari
9 e questa circostanza, unitamente ad alcune dichiarazioni confuse e contradditorie (ad es. la Per_1 sul carico e scarico della merce), solleva dubbi di attendibilità.
, collega di lavoro e dipendente della da luglio 2012 a settembre 2015, con Persona_3 CP_1 mansioni di carrellista e poi di ufficio (ragioneria) ha confermato che il ricorrente ha svolto mansioni di autista, ossia guidava un autoveicolo fornito dalla resistente e si occupava di caricare la frutta e la verdura raccolta presso i vari terreni della resistente, in Sessa Aurunca, a Napoli o a Teano, e poi di trasportarla presso la sede della . Sulle mansioni ha precisato che quando CP_1 non vi era disponibilità di magazzinieri il ricorrente si occupava anche di scaricare la merce;
svolgendo mansioni di autista, si occupava anche delle consegne presso i vari supermercati, clienti della resistente, a volte recandosi anche a Roma o altre città più lontane. Sui giorni ed orari di lavoro, ha riferito che il ha sempre lavorato senza mai assentarsi, salvo normali Parte_1 periodi di assenze per malattia;
poteva capitare che rientrasse in sede il giorno dopo di quello in cui partiva per la consegna, ad esempio quando consegnava a Roma partiva alle 16 rientrando il giorno dopo;
che lavorava tutti i giorni della settimana, spesso anche di domenica perché poteva capitare che rientrasse da una consegna la domenica;
che gli orari di lavoro dipendevano dai viaggi e poteva capitare che tornasse il giorno dopo ma di base andava dalle 10 alle 12 ore di lavoro in una giornata. Il teste ha poi chiarito di essere a conoscenza delle predette circostanze per le mansioni che svolgeva in qualità di ragioniere (pur essendo inquadrato come operaio carrellista), dovendo registrare le merci in arrivo e in uscita e dovendo quindi essere presente quando il ricorrente portava merce in entrata o da consegnare ai supermercati.
Anche questo testimone fornisce dati vaghi e incompleti sui giorni ed orari di lavoro del (il ricorrente lavorava “tutti i giorni” “spesso anche di domenica” “con orari di Parte_5 lavoro dipendenti dai viaggi” “capitava che rientrasse in sede anche il giorno dopo”) e, avendo una controversia con la resistente analoga a quella del è incerta la sua affidabilità. Parte_1
Inoltre le circostanze relative alle consegne per i clienti della cooperativa, al lavoro notturno sino al giorno successivo rispetto a quello di partenza, anche di domenica, sono in contrasto con quanto riferito da altri testi ( e;
cfr. di seguito). Tes_2 Tes_3
, altro dipendente della resistente, in amministrazione dal 2007, ha confermato Persona_4 che il era autista, “si occupava del ritiro presso i vari soci della cooperativa della Parte_1 frutta raccolta e di trasportarla presso la sede della azienda”, precisando che “i vari terreni dei soci della cooperativa sono per la maggior parte siti nelle vicinanze della resistente” e che “non si occupava anche dello scarico della merce”, attività svolta dai carrellisti, né di consegne per clienti della società, effettuate da apposite società di trasporto di cui si avvaleva la resistente. Ha raccontato che il ricorrente “avendo un contratto a chiamata, non lavorava tutti i giorni ma quando vi era necessità, trattandosi di lavoro stagionale”; che non occupandosi delle consegne ai clienti della società, non capitava che rientrasse in sede il giorno dopo rispetto a quello di partenza;
che
“il ricorrente svolgeva il proprio lavoro per sei o sette ore al giorno”; che l'attività della resistente è legata alla produzione ortofrutticola, quindi l'attività del ricorrente era saltuaria. Il teste ha poi smentito che il teste , inquadrato come operaio carrellista, avesse svolto mansioni di Per_3 ragioniere.
, dipendente della resistente dal 2009, ha riferito “mi occupo della manutenzione Testimone_4 ordinaria dei macchinari, conosco per questo il ricorrente, che ho conosciuto dopo qualche tempo che ho iniziato a lavorare per la resistente, svolgeva le mansioni di autista … ho visto il ricorrente guidare i vari mezzi di trasporto per effettuare il ritiro della merce (frutta) dalle campagne e le trasportava presso la sede della società, dove sono presenti gli addetti allo scarico, io 10 personalmente non ho mai visto il ricorrente occuparsi anche dello scarico delle merci. Mi è capitato di vedere il ricorrente arrivare a lavoro e a volte andare via … lavorava dalle 7:30/8:00, fino alle 14:00, forse nei momenti di maggior lavoro anche le 15:00, avevo più o meno lo stesso orari, salvo trattenermi in caso di urgenza;
non ho mai lavorato la domenica e non so se il ricorrente abbia mai lavorato di domenica;
è capitato pochissime volte che dovessi lavorare fuori il mio orario di lavoro, in casi di rottura di un macchinario ed era urgente che io intervenissi, in quel caso penso che mi sia stato pagato lo straordinario;
del trasporto invece della merce presso i vari clienti se ne sono sempre occupate ditte esterne, si tratta di autotrasportatori che venivano a prelevare le merci presso il nostro stabilimento consegnandole presso i vari supermercati … non ho mai visto il ricorrente occuparsi del trasporto delle merci presso i clienti … i terreni dai quali si prelevano le merci, erano tutti nelle vicinanze, alcuni un po' più distanti”.
Questi testimoni hanno confermato il lavoro stagionale del ricorrente, le mansioni di autista durante i giorni ed orari contrattualmente previsti ed indicati nelle buste paga;
hanno escluso che il si occupasse del carico e scarico e della consegna dei prodotti agricoli presso i Parte_1 supermercati ed altri clienti della resistente e che effettuasse viaggi notturni.
Gli elementi acquisiti sulla attività di lavoro continuativa e non interrotta, sul lavoro straordinario, notturno e festivo, sono indiziari e non decisivi, insufficienti a smentire ciò che risulta documentalmente (ossia il lavoro stagionale del ricorrente per i giorni e orari indicati nei contratti di lavoro e nelle buste paga in atti), inidonei ad individuare con esattezza giorni ed orari di lavoro. Va aggiunto che nessun teste ha riferito alcunché sul godimento di ferie e permessi.
Il materiale probatorio a suffragio degli assunti attorei è carente. Il ricorrente non ha soddisfatto l'onere della prova, a suo carico, circa la prestazione continuativa per l'intero periodo in esame, il lavoro straordinario e le ferie non godute.
Sulle mansioni risulta pacifico, confermato dai testimoni e documentale, che il Parte_1 abbia svolto mansioni di autista e si sia occupato della raccolta della frutta e del trasporto dai terreni presso la sede della resistente. E' rimasto incerto se fosse stato addetto anche al carico e scarico e alla consegna dei prodotti presso i supermercati ed altri clienti della . CP_1
Il lavoratore ha dedotto di aver svolto mansioni di autista, e non di bracciante agricolo, ed ha chiesto le differenze retributive per l'inquadramento superiore. Non ha riportato le declaratorie contrattuali, né ha specificato il livello di volta in volta posseduto ed invocato, né ha fornito informazioni circostanziate dell'attività in concreto svolta.
E' noto l'orientamento espresso dalla Suprema Corte circa le operazioni che deve svolgere il giudice ai fini della valutazione del diritto o meno alla qualifica superiore (cfr. ex multis Cass. Sez. Lav. 37331/2022 secondo cui “in ambito di mansioni superiori … il giudice è tradizionalmente chiamato ad un'operazione di sussunzione su base c.d. trifasica, ovverosia data dalla verifica delle caratteristiche dell'inquadramento posseduto, delle caratteristiche del livello in ragione del quale è calibrata la domanda e quindi dal raffronto delle une e delle altre con le attività in concreto svolte”; v. anche Cass. n. 15677 del 5/6/2024, Cass. n. 30580 del 22/11/2019 e Cass. n. 5942 del 24/03/2004).
La domanda relativa alle mansioni superiori è lacunosa già sul piano allegatorio.
11 In ogni caso le mansioni descritte in ricorso e dai testi sono riconducibili all'inquadramento ed ai livelli di volta in volta attribuiti dalla resistente. CP_1
Dalle buste paga e dai contratti in atti risulta confermato che al nell'intero periodo Parte_5 in esame (dal 2010 al 2015) è stata assegnata la qualifica di operaio agricolo con mansioni di Autista o Trasportatore ( , e non di bracciante agricolo, inquadrato nel livello 2° del Per_5
CCNL e del c.c.Prov. Caserta del settore Agricoltura e poi nel livello 1° b o 1°.
Secondo le declaratorie contrattuali, sono compresi nella “Area 1a” (cui appartengono “i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione”), livello 1°b, tra l'altro, il “trattorista, che provvede alla conduzione di macchine agricole di diverso tipo ivi comprese le trebbie, mietitrebbia, tranciacaricatrici e distributrici dell'alimentazione degli animali di potenza non inferiore a 120 Hp”, i “Conduttori di autotreni e autoarticolati”, il “conduttore di macchine operatrici di particolare complessità”; nel 2° livello il “trattorista, che provvede alla conduzione di macchine agricole di qualunque potenza”; nel livello 3° gli “autisti”. Anche la “Area 2a” al 1° livello comprende i “trattoristi addetti al trasporto” (cfr. c.c. Provinciale 2008-2011 art. 17, prodotto dalla ). CP_1
In senso parzialmente analogo, il c.c. Provinciale 2012-2015 (allegato alla memoria della ), CP_1 art. 18, comprende nella “Area 1°”, livello 1° il “trattorista, che provvede alla conduzione di macchine agricole di diverso tipo ivi comprese le trebbie, mietitrebbia, tranciacaricatrici e distributrici dell'alimentazione degli animali di potenza non inferiore a 120 Hp”; “Conduttori di autotreni e autoarticolati”; “conduttore di macchine operatrici di particolare complessità”; nel livello 2° il “trattorista, che provvede alla conduzione di macchine agricole di potenza inferiore a 120Hp per le lavorazioni dei terreni;
” e gli “autisti”; nella “Area 2°”, livello 1° “trattoristi addetti al trasporto”.
La S.C. ha chiarito che “Ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in tre distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare
o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento” (Cass. 11925/2003; 12092/2004; 10905/2005).
Nella specie si versa in una ipotesi analoga a quella esaminata nella predetta pronuncia dato che l'attività di autista, conduttore di macchine agricole, addetto al trasporto è in astratto riconducibile sia al livello 1° (livello 1°b secondo il c.c. Provinciale 2008-2011), sia al livello 2° (o 3° secondo il c.c. Provinciale 2008-2011) nell'ambito della Area 1a; sia nella Area 2a, livello 1°. In altri termini, non è possibile accertare il corretto inquadramento se non vi è specificazioni dei precisi compiti assegnati e svolti dal ricorrente. Il generico riferimento alle mansioni di autista, addetto al trasporto e carico/scarico, contenuto in ricorso e riferite da alcuni testimoni, è insufficiente a fondare il superiore inquadramento richiesto.
Dal difetto di prova descritto consegue l'infondatezza delle pretese del ricorrente relative alle differenze retributive, a maggiorazione per lavoro straordinario, festività, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, mansioni superiori, t.f.r. conseguente al maggiore orario di lavoro ed inquadramento. 12 Attesa l'impossibilità di conversione/trasformazione, inoltre, non sono applicabili gli istituti richiamati dal che concernono il rapporto di lavoro a tempo indeterminato (scatti di Parte_1 anzianità, 13^ e 14^ mensilità). Ai sensi dell'art. 49 del c.c.n.l. Agricoltura, il terzo elemento per gli operai a tempo determinato, regolarmente inserito nelle buste paga in atti (cfr. produzione dell'appellante), rappresenta il corrispettivo per istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato, tra cui tredicesima e quattordicesima mensilità. Né può parlarsi di licenziamento in quanto è lo stesso ricorrente ad ammettere di essersi dimesso e non spetta l'indennità di mancato preavviso per difetto di prova della giusta causa delle dimissioni.
I conteggi prodotti dal ricorrente quantificano le differenze retributive oggetto di domanda considerando scatti di anzianità, straordinario, maggiorazioni per lavoro notturno e festivo, permessi e ferie non goduti, 13^ e 14^, cui per le ragioni sopra descritte il lavoratore non ha diritto. Inconsistente è l'affermazione secondo cui non sarebbero stati contestati, atteso che la resistente ha negato i fatti (lavoro straordinario, notturno, festivo, mansioni superiori, giusta causa di dimissioni) alla base di detta quantificazione.
Dalle buste paga risultano rispettati i minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva del settore. Anche sui minimi retributivi, peraltro, le allegazioni attoree sono generiche e carenti. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c. senza produrre a supporto conteggi specifici né allegare dati circostanziati e concreti. La c.t.u. richiesta è meramente esplorativa e quindi inammissibile e la domanda infondata.
L'istruttoria espletata ha corroborato l'assunto della società secondo cui l'appellante è stato regolarmente retribuito in relazione al suo profilo di inquadramento e per il lavoro effettivamente svolto. Si condivide l'impostazione del giudice di prime cure che ha ritenuto che l'unico pagamento non documentato in maniera tracciabile era quello pari ad euro 4.227,91, relativo al t.f.r. La misura richiesta dall'appellante di euro 7.545,96, inoltre, non può essere accolta in quanto desunta dai conteggi allegati al ricorso che, come già osservato, comprendono emolumenti (differenze retributive) non spettanti (cfr. prospetto relativo a “Dettaglio trattamento di fine rapporto: importi lordi”).
Per le ragioni descritte, che assorbono le ulteriori questioni proposte, l'appello va respinto con conferma della gravata sentenza.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico dell'appellante.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
-condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_7
delle spese del grado, che liquida in complessivi euro 4997,00, oltre IVA, CPA e rimborso
[...] spese generali come per legge, con distrazione;
13 -Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dell'art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Napoli, 11/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano
14
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 11/09/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 751/2023
T R A
nato a [...] il [...] e residente ivi Via Don Luigi Sturzo Parte_1
n.18, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Mastroianni e presso il suo studio elett.te domiciliato in Scauri Via Appia n.69; Appellante
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, , con sede in Sessa Aurunca (CE), frazione Fasani, Controparte_2
Loc. Camponuovo, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Sasso, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Sessa Aurunca (CE) in Via Seggetiello n. 20; Appellata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 4.4.2023 ha proposto Parte_1 appello per la riforma della sentenza n. 2753/2022, pubblicata in data 4.10.2022, con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, espletata la prova testimoniale, ha accolto parzialmente la sua domanda volta ad ottenere - in relazione al rapporto di lavoro svoltosi alle dipendenze della dal Controparte_3
1.6.2005 al 30.11.2007 e dal 1.1.2010 al 9.9.2015 con mansioni di autista – la condanna della resistente al pagamento delle differenze retribuite, come quantificate in ricorso, e del danno pensionistico.
Il ricorrente aveva esposto nell'atto introduttivo:
1 -di aver lavorato per la nei due periodi sopra indicati senza soluzione Controparte_3 di continuità, con fittizi contratti a tempo determinato, svolgendo una polivalente attività di autista, addetto anche al carico e scarico della frutta e in genere di tutti i prodotti commercializzati dalla resistente per l'invio ai rivenditori verificando la merce con relativa CP_1 responsabilità;
-di essere stato qualificato nelle prime buste paga come bracciante agricolo e solo in ultimo
“autista” con inquadramento nell'attuale livello A/1-B sino alla fine del rapporto;
-di aver percepito la retribuzione indicata nei conteggi e mediamente euro 1500,00 mensili in ragione di euro 5,50 all'ora, 7,20 il notturno ed euro 8,20 il festivo, ben al di sotto dello standard minimo dovuto ex c.c.n.l., art. 36 Cost. e art. 2099 c.c. con un calcolo “a giornata” improponibile per un autista;
-di essere stato costretto a lavorare con turni massacranti e stressanti che hanno minato la sua salute rendendola precaria e a sottoscrivere più contratti di lavoro con la resistente a tempo determinato a 156 giornate annuali, pur continuando a lavorare sempre con lo stesso orario e mansioni senza soluzione di continuità;
-di non aver percepito la giusta paga spettante, né il t.f.r., l'indennità sostitutiva del preavviso, 13° e 14° mensilità, ferie non godute, sabato e domenica lavorati normalmente in turnazione;
-di essere stato cancellato dall'organico della Cooperativa con un semplice e di essersi CP_4 dimesso per giusta causa;
-di aver prestato servizio tutti i giorni con orario flessibile e sempre diverso e comunque in media dalle 6,00 del mattino fino a sera tarda alle ore 19,00/19,30 circa, e nell'ultimo periodo da giugno a dicembre 2014 dalle ore 24,00 alle ore 13,00 del giorno dopo con una lieve pausa nel periodo invernale, sempre lavorando 10/12 ore al giorno, con disponibilità per tutto il tempo a qualsiasi ora, sabato e domenica compresi con lo stesso orario;
-di aver svolto il proprio servizio senza soluzione di continuità e senza significativa interruzione dello stesso per i periodi dedotti, con una interruzione dal 30.11.2007 e ripristino dall'1.1.2010;
-che ricorrono tutti i presupposti per trasformare in unico rapporto a tempo indeterminato i più contratti a termine succedutisi tra le parti;
-di non essere stato regolarizzato integralmente ai fini previdenziali e contributivi con diritto al risarcimento del relativo danno ai sensi dell'art. 2116 c.c.
Aveva quindi chiesto di accertare che il rapporto di lavoro di cui trattasi è unitario ed è intercorso nei confronti della che l'istante effettuava le mansioni di autista Parte_2 meglio descritte in narrativa dall'1.6.2005 sino al 30.11.2007 e successivamente dal 1.1.2010 sino al 9.9.2015; di riconoscere la continuità del rapporto di lavoro e la nullità del termine apposto ai singoli contratti a tempo determinato con trasformazione degli stessi in un unico rapporto quantomeno a far data dal 1.1.2010; di dichiarare legittimo il recesso operato per giusta causa;
di accertare il danno subito per il mancato integrale pagamento delle retribuzioni ex art. 36 Cost. 2099 c.c., CCNL di categoria;
di dichiarare il danno per il mancato versamento contributivo e previdenziale nella somma di euro 50.000,00; condannare la predetta al Parte_2 pagamento in suo favore di euro 143.622,81, di cui euro 10.500,12 per t.f.r. ed euro 1786,79 per indennità sostitutiva del preavviso, per le causali di cui in premessa.
Si era costituita nel precedente grado la eccependo Controparte_5
l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
La resistente aveva dedotto di essere un'organizzazione di produttori agricoli con il compito di raccogliere e vendere il prodotto conferito dai soci. La sua attività era pertanto legata alla stagionalità dei prodotti agricoli, che determinava variazioni anche nelle necessità di impiego 2 della manodopera. Per questo motivo, il ricorrente aveva lavorato alle sue dipendenze come operaio agricolo a tempo determinato in virtù di contratti stagionali, con mansioni consistenti nella raccolta e trasporto della frutta presso i vari terreni della società, nel periodo dal 2010 al 2015 anche con l'ausilio di automezzi e trattori.
La resistente aveva confermato che l'ultimo contratto del 2.1.2015 si era risolto per le dimissioni rassegnate anticipatamente dal lavoratore;
che il ricorrente era stato sempre adibito alle mansioni per cui era stato assunto e per l'orario contrattualmente previsto e che era stato regolarmente retribuito;
che il non aveva mai richiesto la conversione del rapporto a tempo Parte_1 indeterminato e, al termine dei singoli contratti stagionali, aveva sempre chiesto ed ottenuto dall'Inps l'indennità di disoccupazione agricola. La resistente aveva in ogni caso eccepito la inconvertibilità dei rapporti di lavoro stagionali a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato in base alle norme dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015 e del previgente art. 10, co. 2, del D.Lgs. n.368/2001, nonché delle norme del CCNL e di quello provinciale, e l'intervenuta prescrizione dei crediti per i contratti relativi al periodo 2005-2007.
Il Tribunale adito ha accolto parzialmente la domanda condannando la società convenuta al pagamento di euro 4.227,91, rigettando per le altre domande il ricorso, con compensazione delle spese.
Ha accolto l'eccezione di prescrizione in ordine alla richiesta di spettanze per il periodo da giugno 2005 a dicembre 2007 ex art. 2948 c.c. Per il periodo successivo dal 2010 al 2015, ha evidenziato come fosse pacifico che il ricorrente avesse lavorato come autista addetto al ritiro dei prodotti agricoli, come tale inquadrato in tutti i contratti;
che le allegazioni attoree erano carenti sull'inquadramento invocato e sui motivi per cui era richiesto;
che in ogni caso non era stata fornita prova dello svolgimento di ulteriori attività, né di ore di lavoro straordinario e delle ferie non godute, né del rapporto di lavoro continuativo senza interruzioni e della natura fittizia del termine apposto ai contratti stagionali. Ha poi escluso la conversione in rapporto a tempo indeterminato in ragione del carattere stagionale dei contratti a termine giustificati causalmente dall'essere strumentali alla attività agricola, sottratti alla disciplina del D.Lgs. 368/2001 e D.Lgs. 81/2015; ha evidenziato le carenze allegatorie anche sulla violazione dell'art. 36 Cost. e la corrispondenza delle retribuzioni lorde di cui alle buste paga con i minimi contrattuali previsti dalla contrattazione collettiva.
Avverso detta statuizione ha proposto tempestivo gravame il lamentando, in via Parte_1 preliminare, il difetto di contraddittorio per mancata evocazione dell'Inps; la tempestiva interruzione della prescrizione delle spettanze anche per i rapporti relativi al primo periodo 2005- 2007 con l'atto di messa in mora del 9.9.2015; nel merito la omessa contestazione dei conteggi, la violazione dell'art. 2697 c.c. e art. 36 Cost. sull'onere della prova e la giusta ed equa retribuzione;
la violazione dell'art. 23 del c.c.n.l. di categoria sulla trasformazione del contratto a termine;
l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie;
la violazione del c.c.n.l. di categoria sul minimo contrattuale previsto per gli operai agricoli con mansioni di autista. Ha poi contestato la misura del t.f.r. liquidato dal Giudice e la regolamentazione delle spese del giudizio.
Ha concluso chiedendo la totale riforma della sentenza gravata con accoglimento delle domande formulate in primo grado, vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi.
Notificato l'atto, si è costituita la , resistendo al gravame e ribadendo le medesime CP_1 argomentazioni dedotte in primo grado. 3 Disposta la trattazione cartolare del procedimento ed acquisite le note delle parti costituite, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è infondato.
1.Preliminarmente va escluso il difetto di contraddittorio con l'Inps, avendo il lavoratore proposto domanda di risarcimento del danno pensionistico ex art. 2116 comma 2 c.c. conseguente alle asserite omissioni contributive, con richiesta di condanna del datore di lavoro (Soc. Cooperativa Agricola Giotto) al pagamento, in suo favore, della somma di euro 50.000,00. Il soggetto beneficiario del richiesto risarcimento è il medesimo appellante, e non l'Inps, in favore del quale non è stato mai chiesto di versare la supposta omessa contribuzione.
Le sentenze della S.C. richiamate dall'appellante (tra l'altro, Cass. ordinanza n. 11730/2024 e sentenza n. 701/2024; cfr. anche sentenza n. 17320/2020 e sent. 8956/2020) affermano la necessità del litisconsorzio tra il lavoratore, il datore di lavoro e l'ente previdenziale in presenza di una domanda del lavoratore avente per oggetto la condanna del datore di lavoro al versamento, in favore dell'ente previdenziale, dei contributi omessi, domanda che non è stata proposta nel presente giudizio.
L'ente previdenziale non è invece contraddittore necessario nella domanda, formulata dal di condanna del datore di lavoro al risarcimento dei danni conseguenti alle Parte_1 omissioni contributive, essendo il lavoratore – e non l'Inps –beneficiario/titolare della posizione giuridica sostanziale dedotta.
2.Va anche confermata la prescrizione in ordine alle spettanze relative al periodo di lavoro da giugno 2005 a dicembre 2007 ai sensi dell'art. 2948 c.c., tempestivamente eccepita dalla società resistente.
E' pacifico e risulta documentalmente che la prescrizione è stata interrotta mediante lettera di messa in mora del 9.9.2015. Non risultano precedenti atti interruttivi. Lo stesso ricorrente ha dedotto la sussistenza di un rapporto di lavoro continuativo da giugno 2005 a novembre 2007 e poi da gennaio 2010 a settembre 2015 (con interruzione a novembre 2007 e ripristino a gennaio 2010).
E' principio consolidato della S.C. che nel caso di successione di due o più contratti di lavoro a termine legittimi, il termine di prescrizione dei crediti retributivi inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo considerarsi autonomamente e distintamente i crediti scaturenti da ciascun contratto da quelli derivanti dagli altri, senza che possano produrre alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo tra i rapporti lavorativi o possa ravvisarsi, in tali casi, il "metus" del lavoratore verso il datore che presuppone un rapporto a tempo indeterminato non assistito da alcuna garanzia di continuità (Cass. sent. n. 20918 del 5.8.2019; Cass. sent. n. 22146 del 20.10.2014).
Nella specie, sono intercorsi tra le parti due distinti periodi lavorativi, in cui sono stati stipulati, per ciascun anno, autonomi contratti stagionali, con intervallo di oltre due anni tra la fine del contratto del 2007 (con scadenza 31.12.2007) e l'inizio del contratto del 2010 (gennaio 2010). Il 4 ha dedotto l'esistenza di un unico e continuativo rapporto di lavoro subordinato a Parte_1 tempo indeterminato dall'1.6.2005 sino al 30.11.2007, ripristinato poi dal 1.1.2010 fino alle dimissioni del 9.9.2015. Ha poi evidenziato che il termine prescrizionale non opera in costanza di rapporto di lavoro stante il “metus” che potrebbe indurre il dipendente a rinunciare alla pretesa dei propri diritti, almeno sino alla cessazione del rapporto stesso.
La prescrizione quinquennale relativa ai rapporti lavorativi del periodo 2005-2007, anche ipotizzando un unico contratto a tempo indeterminato relativo a tale periodo, decorre dal 31/12/2007, data di scadenza del contratto stagionale del 2007. La prescrizione si è quindi compiuta il 31/12/2012, anteriormente alla missiva del 09/09/2015 (pervenuta alla società l'11.9.2015).
Si condivide dunque la statuizione del primo Giudice che ha ritenuto prescritte le pretese differenze retributive relativa al periodo di lavoro dal 2005 fino a dicembre 2007.
3.Per quanto riguarda il periodo di lavoro dal 2010 al 2015, risultano sottoscritti tra le parti i seguenti contratti a tempo determinato, analiticamente richiamati e prodotti dalla CP_1 resistente:
- contratto del 5.2.2010 con scadenza al 31.12.2010, con impegno del datore di lavoro a far svolgere al lavoratore un numero di giornate pari a 156, in qualità di operaio agricolo con la qualifica di Autista, livello 2° del CCNL 2010-2013 Settore Agricoltura e del contratto provinciale di lavoro degli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Caserta 2008-2011 (cfr. c.c.n.l. e c.c. in atti); CP_6
-contratto del 5.1.2011 con scadenza al 31.12.2011, sempre per 156 giornate di lavoro, in qualità di operaio agricolo con la qualifica di Autista, livello 2° del CCNL 2010-2013 e del c.c.Prov. Caserta 2008-2011 citati;
-contratto dell'11.1.2012 con scadenza al 31.12.2012, per n. 156 giornate di lavoro, in qualità di operaio agricolo con la qualifica di Trasportatore (Camionista), livello 2° del CCNL 2010-2013 Settore Agricoltura e del contratto provinciale di lavoro degli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Caserta 2012-2015 in atti;
-contratto del 3.1.2013 con scadenza al 31.12.2013, per 156 giornate di lavoro, in qualità di operaio agricolo con la qualifica di Trasportatore (Camionista) di livello 1° del CCNL 2010-2013 Settore Agricoltura e del c.c. 2012-2015 citati;
CP_6
-contratto del 3.1.2014 con scadenza al 31.12.2014, per n. 156 giornate di lavoro, in qualità di operaio agricolo con la qualifica di Trasportatore (Camionista), livello 1° del CCNL 2014-2017 Settore Agricoltura e del c.c.Prov.Caserta 2012-2015;
-contratto del 2.1.2015 con scadenza al 31.12.2015, per 156 giornate di lavoro, in qualità di operaio agricolo con la qualifica di Trasportatore (Camionista), livello 1 del CCNL 2014-2017 e c.c. 2012-2015 citati. CP_6
Il ricorrente ha dedotto il carattere fittizio dei predetti contratti a tempo determinato e la nullità dei termini apposti, essendo intercorso tra le parti un unico rapporto di lavoro continuativo e senza interruzioni. Ha poi esposto di aver svolto, per l'intero periodo in esame (2010-2015), mansioni di autista e non di bracciante agricolo, con inquadramento nel livello A/1b del c.c.n.l. Agricoltura, di aver lavorato oltre l'orario contrattualmente previsto, anche di sabato e di domenica, e di non aver goduto delle ferie spettanti. Sulla base di questi assunto ha chiesto la conversione dei contratti in un unico rapporto a tempo indeterminato e il pagamento delle differenze retributive.
5 Le allegazioni attoree non trovano riscontro nella istruttoria espletata né risultano fondate alla luce della disciplina applicabile.
In primo luogo, l'art. 10, comma 2 del D.Lgs. n.368 del 2001, applicabile ratione temporis, statuisce che “Sono esclusi dalla disciplina del presente decreto legislativo i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato, così come definiti dall'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 375 del 1993”.
L'art. 12 cit. prevede: “
1.Agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i lavoratori agricoli subordinati, esclusi quelli con qualifica impiegatizia, si distinguono in operai a tempo indeterminato ed operai a tempo determinato.
2.Ai fini della distinzione di cui al comma 1 le locuzioni di salariato fisso a contratto annuo e categorie similari contenute in leggi, atti aventi forza di legge ed atti amministrativi sono equivalenti a quella di operaio a tempo indeterminato, ferma restando per ogni altra locuzione l'equivalenza a quella di operaio a tempo determinato”.
La medesima esclusione è stata confermata dall'art. 29 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 81/2015, che ha sostituito la normativa previgente.
L'esclusione dall'ambito di applicazione degli operai agricoli a tempo determinato è peraltro conforme alla posizione della Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 265 del 13/01/1997 ove, in riferimento alla disciplina previgente dei contratti a termine di cui alla L. n. 230/1962, si afferma “La disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, quale prevista dalla legge n. 230 del 1962, non trova applicazione nel caso di rapporti di lavoro agricolo atteso che l'art. 6 della legge medesima deve essere interpretato estensivamente nel senso che - nell'escludere espressamente dalla disciplina da quest'ultima legge dettata i salariati fissi <
- si riferisce, al di là del suo tenore letterale, a maggior ragione anche ai braccianti, sia avventizi che giornalieri, caratterizzati dalla intrinseca precarietà e dalla saltuarietà dell'occupazione, ed in generale a tutti gli altri lavoratori a termine operanti nel medesimo settore dell'agricoltura e variamente denominati dalla contrattazione collettiva (nazionale e territoriale) di categoria (quali gli operai fissi, i braccianti fissi, i braccianti semifissi, gli obbligati, i giornalieri di campagna), a nulla rilevando che l'elencazione contenuta nell'articolo unico del d.P.R. 7 ottobre 1963 n. 1525, attuativo dell'art. 1, comma secondo, lett. a), legge n. 230 del 1990, cit., contemplava alcune ipotesi di lavori stagionali in agricoltura che legittimavano l'apposizione del termine al contratto di lavoro, atteso che la successiva normativa ampliativa dell'area di applicazione del contratto a termine (art. 8 bis D.L. n. 17 del 1983, conv. in legge n. 79 del 1983; art. 23, comma primo, l. n. 56 del 1987) non contiene alcuna limitazione al lavoro stagionale agricolo. Consegue che non trova applicazione, tra l'altro, la prescrizione dell'atto scritto per l'apposizione del termine al contratto di lavoro (ai sensi dell'art. 1 legge n. 230 del 1990, cit.), ma operano le formalità procedurali e le prescrizioni dettate in tema di collocamento dei lavoratori agricoli (legge n. 83 del 1970, cit., e succ. mod.), parimenti dirette a tutelare questi ultimi, in quanto onerano il datore di lavoro di indicare la durata del rapporto nella sua richiesta
6 all'Ufficio del lavoro ed assicurano al lavoratore la comunicazione dell'atto di avviamento” (cfr. anche Cass. Sez. Lav. n. 5754 del 19/04/2011 e Cass. Sez. Lav. n. 11795 del 06/08/2002).
L'esclusione in esame comporta la non applicabilità, ai contratti in discorso, delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 368/2001 e nel successivo D.Lgs. n. 81/2015, tra l'altro quelle sull'obbligo di indicare per iscritto le ragioni dell'apposizione del termine e sulla limitazione della durata del contratto, le proroghe e i rinnovi.
Occorre invece fare riferimento all'art. 23 CCNL per gli e Parte_3 Parte_4 correttamente richiamato dal Giudice di prime cure, sulla “Trasformazione del rapporto”, secondo cui “Gli operai a tempo determinato che hanno effettuato presso la stessa azienda – nell'arco di 12 mesi dalla data di assunzione – 180 giornate di effettivo lavoro, hanno diritto alla trasformazione del loro rapporto in quello a tempo indeterminato con la stessa disciplina prevista per gli operai assunti originariamente a tempo indeterminato. Il diritto alla trasformazione del rapporto deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro sei mesi dal perfezionamento del requisito delle 180 giornate di lavoro effettivo, mediante comunicazione scritta da presentare al datore di lavoro. Quest'ultimo, una volta ricevuta nei termini la comunicazione scritta da parte del lavoratore, deve comunicare agli organi competenti la instaurazione del nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro non spetta:
1) agli operai a tempo determinato assunti originariamente con contratto di lavoro a termine con garanzia minima di 100 giornate, di cui alla lettera b) degli articoli 21 e 22 del presente CCNL;
2) agli operai a tempo determinato assunti originariamente con contratto di lavoro a termine e di durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro, da svolgersi nell'ambito di un unico rapporto continuativo, di cui alla lettera c) degli articoli 21 e 22 del presente CCNL;
3) agli operai a tempo determinato assunti per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto” (cfr. art. 23 CCNL Agricoltura 2010-2013 e art. 23 CCNL 2014-2017, prodotti dalla in primo grado). Parte_2
Nella specie non sussiste il diritto alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato ai sensi della contrattazione collettiva citata atteso che i contratti stagionali a tempo determinato sottoscritti con la erano con garanzia minima di 100 giornate e l'appellante secondo i CP_1 contratti e le buste paga allegate non ha mai prestato più di 180 giorni di lavoro effettivo nell'arco di 12 mesi della data di assunzione, né ha dato prova del contrario (cfr. in seguito osservazioni sulle risultanza istruttorie).
In ogni caso il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro doveva essere esercitato dal lavoratore, a pena di decadenza, nel termine perentorio di 6 mesi dal perfezionamento delle 180 giornate di effettivo lavoro nell'ambito dei 12 mesi dalla data di stipula del contratto, tramite comunicazione scritta da presentare al datore di lavoro. Nella specie la richiesta di conversione del rapporto a tempo indeterminato è contenuta nella lettera del 9.9.2015, sicché. con riferimento ai contratti stipulati negli anni 2005-2007 e poi 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 il termine è inutilmente spirato. Per l'anno 2015, il diritto alla trasformazione va escluso sia perché il contratto stagionale a tempo determinato relativo a tale anno prevedeva una garanzia minima di 100 giornate, di cui alla lettera b) degli articoli 21 e 22 del CCNL, sia perché in tale anno l'appellante aveva prestato solo 58 giorni di attività lavorativa, con difetto quindi dei requisiti di cui all'art. 23 punti 1 e 2 citt.
7 4.Neanche risulta fondata la domanda di conversione del rapporto a tempo indeterminato sull'assunto della continuità, senza interruzioni, nell'intero periodo dal 1.1.2010 sino alle dimissioni del 9.9.2015, dell'attività lavorativa di fatto svolta dal Parte_1
Questi rilievi dell'appellante, alla luce del complesso delle emergenze di causa, non sono condivisibili. Parte attrice non ha offerto convincente ed adeguata prova – della quale era onerata ex art. 2697 c.c. – della propria prospettazione: manca un apprezzabile riscontro del fatto che il abbia prestato attività di tipo subordinato alle dipendenze della resistente senza Parte_1 soluzione di continuità nei giorni e con gli orari di lavoro descritti in ricorso.
Sul lavoro straordinario la S.C. ha affermato che il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario “ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto” (così Cass. n. 3714/2009 e in senso analogo Cass. n. 12434/2006, n. 1389/2003, n. 12695/2001) e che “Sul lavoratore … grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (Cass. n. 16150 del 19/06/2018).
Ad avviso dell'appellante i testi escussi avrebbero pienamente confermato lo svolgimento della prestazione di lavoro in modo continuativo e senza interruzioni dal 2010 al 2015 per un numero di giorni e ore superiori rispetto a quanto indicato nelle buste paga.
Ritiene il collegio che dall'espletata istruttoria non sono emersi elementi sufficienti a supportare quanto dedotto nell'atto introduttivo.
I testimoni escussi sono estranei all'ambiente di lavoro e non hanno avuto conoscenza diretta dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento del rapporto ovvero, legati al ricorrente per motivi familiari, hanno riferito di circostanze apprese in virtù della frequentazione amicale con lo stesso. Se interni al contesto lavorativo, hanno fornito informazioni generiche ed incomplete.
compagna del ricorrente dal 2010 e prima sua amica, dopo aver confermato che Persona_1 il aveva lavorato per la dal 2005 al 2007 e poi dal 2010, quando è iniziata la Parte_5 CP_1 loro relazione, ha dichiarato: “…lo accompagnavo presso la sede della … lo CP_1 accompagnavo quando il ricorrente perse l'automobile … capitava che lo accompagnassi a qualunque ora, sia di mattina che di pomeriggio, quando veniva chiamato: ribadisco che lavorava sempre, non stava mai a casa, capitava anche che dovesse andare a lavoro durante la notte, alle due o alle tre di notte mi è capitato di accompagnarlo. Preciso che quando lo accompagnavo di mattina mi limitavo ad accompagnarlo perché anche io andavo a lavoro … il ricorrente faceva l'autista, l'ho sempre visto alla guida del camion, alcune volte l'ho anche aiutato a caricare, l'ho visto caricare il camion con il muletto;
voglio precisare di essere rimasta presso la sede della società, assistendo alle operazioni di carico da parte del ricorrente quando vi si recava durante la notte … è capitato a volte che lo accompagnassi durante qualche viaggio … ricordo che il ricorrente lavorava anche di domenica, si dava il cambio con l'altro autista, erano in due a fare trasporti con lo stesso camion;
ricordo che il ricorrente lavorava anche a Pasqua e a Pasquetta e ad altri festivi … le consegne venivano effettuate a Roma e a Bari, che io ricordi, e in quest'ultimo caso il ricorrente rientrava il giorno dopo. Oltre me il ricorrente veniva accompagnato in qualche viaggio da qualche amico, ad esempio ricordo Notaro in particolare capitò ciò quando il Per_2 ricorrente ebbe dei problemi di mal di schiena. Oltre al camion frigorifero, il ricorrente guidava 8 anche un furgone, e un altro camion senza frigorifero. Non sono in grado di riferire quante persone lavorassero presso la società, anche perché io mi fermavo nel piazzale antistante, dal quale vedevo, da lontano, le operazioni di carico, che venivano fatte dall'autista. Preciso che quando ho detto che aiutavo il ricorrente nelle operazioni di carico mi riferivo allo scarico delle merci presso i vari punti di consegna, nelle occasioni in cui lo accompagnavo, ad esempio ho accompagnato il mio compagno a Bari, ricordo che si trattava di un capannone dove abbiamo scaricato, ricordo che in quell'occasione siamo partiti di sera e siamo tornati il giorno dopo, usualmente faceva così quando lavorava di domenica, nel senso che partiva il sabato sera per poi rientrare la domenica sera…”.
, imprenditore, cognato del e suo vicino di casa, ha riferito “so che Testimone_1 Parte_1 il ricorrente lavorava per la società ortofrutticola resistente, che io conosco molto bene perché facevo consulenze come tecnico agrario e avevo un'attività di rivendita di prodotti agricoli, per cui la resistente è stata anche mia cliente … mio cognato ha lavorato per la resistente dal 2005 fino a 2007, poi ha sospeso per un paio di anni, riprendendo a lavorare nel 2010 e ha lavorato per la resistente fino a dopo l'estate del 2015, credo che fosse settembre…. il ricorrente formalmente era inquadrato come bracciante agricolo, sono a conoscenza di tale circostanza perché il ricorrente ebbe un problema per una pratica Inps, ovvero non gli veniva riconosciuta un'annualità di indennità di disoccupazione, in tale circostanza ci accorgemmo che il ricorrente era stato inquadrato come bracciante invece che autista, che era invece il lavoro che svolgeva;
… il ricorrente faceva l'autotrasportatore, trasportava prodotti ortofrutticoli per i clienti della resistente. Sono a conoscenza di questo innanzi tutto perché il ricorrente parcheggiava il mezzo di trasporto sotto casa nostra, inoltre in diverse circostanze, quando potevo, lo accompagnavo quando il ricorrente doveva fare viaggi lunghi, in particolare ricordo diverse occasioni in cui l'ho accompagnato, ad esempio una volta a Corigliano Calabro per prelevare fave, un'altra volta a San Ferdinando in Puglia, mi ricordo poi di un'altra occasione in cui siamo andati a consegnare al mercato generale di Roma a Santa Palomba, ricordo poi in qualche occasione di averlo soccorso, soprattutto di notte, per guasti al mezzo… lo accompagnavo compatibilmente col mio lavoro in alcune circostanze in cui il ricorrente doveva star fuori per viaggi di notte… il ricorrente veniva avvisato all'ultimo minuto dei viaggi che doveva fare, lavorando anche per venti ore di seguito, il che ha provocato anche problemi di salute al ricorrente che era spesso stressato, comportando la preoccupazione in noi familiari. Non ho mai visto il ricorrente svolgere mansioni di bracciante agricolo, e ho visto sempre il ricorrente a lavoro anche in inverno occupandosi delle consegne, ritengo che lavorasse tutti i giorni perché vedevo che il ricorrente non c'era in casa e neanche il camion parcheggiato sotto casa, inoltre nelle occasioni in cui l'ho accompagnavo ho visto il ricorrente occuparsi anche del carico e scarico della merce… lavorava anche di sabato e domenica, era infatti difficile organizzare un fine settimana o una piccola vacanza con lui … nei viaggi notturni il ricorrente è stato accompagnato da alcuni amici suoi o dalla compagna”.
Entrambi questi testimoni, legati al lavoratore per ragioni familiari e/o affettive, hanno riferito circostanze frutto di valutazioni ovvero apprese de relato (dal ricorrente) e non oggetto di conoscenza diretta. Non hanno fornito informazioni dettagliate e complete sui giorni ed orari di lavoro del Le notizie relative al lavoro continuativo e non interrotto (“sempre” “sia Parte_1 di mattina sia di pomeriggio” “anche durante la notte” “tutti i giorni” “anche per venti ore di seguito” “anche di sabato e domenica”) sono apprese dai testi nelle sporadiche occasioni in cui hanno accompagnato il ricorrente in viaggi lunghi e/o notturni ovvero costituiscono l'esito di apprezzamenti;
in ogni caso sono generiche ed imprecise, non indicando giorni ed orari di lavoro come dedotti in ricorso. Peraltro, questi testi sono legati al ricorrente per motivi affettivi/familiari
9 e questa circostanza, unitamente ad alcune dichiarazioni confuse e contradditorie (ad es. la Per_1 sul carico e scarico della merce), solleva dubbi di attendibilità.
, collega di lavoro e dipendente della da luglio 2012 a settembre 2015, con Persona_3 CP_1 mansioni di carrellista e poi di ufficio (ragioneria) ha confermato che il ricorrente ha svolto mansioni di autista, ossia guidava un autoveicolo fornito dalla resistente e si occupava di caricare la frutta e la verdura raccolta presso i vari terreni della resistente, in Sessa Aurunca, a Napoli o a Teano, e poi di trasportarla presso la sede della . Sulle mansioni ha precisato che quando CP_1 non vi era disponibilità di magazzinieri il ricorrente si occupava anche di scaricare la merce;
svolgendo mansioni di autista, si occupava anche delle consegne presso i vari supermercati, clienti della resistente, a volte recandosi anche a Roma o altre città più lontane. Sui giorni ed orari di lavoro, ha riferito che il ha sempre lavorato senza mai assentarsi, salvo normali Parte_1 periodi di assenze per malattia;
poteva capitare che rientrasse in sede il giorno dopo di quello in cui partiva per la consegna, ad esempio quando consegnava a Roma partiva alle 16 rientrando il giorno dopo;
che lavorava tutti i giorni della settimana, spesso anche di domenica perché poteva capitare che rientrasse da una consegna la domenica;
che gli orari di lavoro dipendevano dai viaggi e poteva capitare che tornasse il giorno dopo ma di base andava dalle 10 alle 12 ore di lavoro in una giornata. Il teste ha poi chiarito di essere a conoscenza delle predette circostanze per le mansioni che svolgeva in qualità di ragioniere (pur essendo inquadrato come operaio carrellista), dovendo registrare le merci in arrivo e in uscita e dovendo quindi essere presente quando il ricorrente portava merce in entrata o da consegnare ai supermercati.
Anche questo testimone fornisce dati vaghi e incompleti sui giorni ed orari di lavoro del (il ricorrente lavorava “tutti i giorni” “spesso anche di domenica” “con orari di Parte_5 lavoro dipendenti dai viaggi” “capitava che rientrasse in sede anche il giorno dopo”) e, avendo una controversia con la resistente analoga a quella del è incerta la sua affidabilità. Parte_1
Inoltre le circostanze relative alle consegne per i clienti della cooperativa, al lavoro notturno sino al giorno successivo rispetto a quello di partenza, anche di domenica, sono in contrasto con quanto riferito da altri testi ( e;
cfr. di seguito). Tes_2 Tes_3
, altro dipendente della resistente, in amministrazione dal 2007, ha confermato Persona_4 che il era autista, “si occupava del ritiro presso i vari soci della cooperativa della Parte_1 frutta raccolta e di trasportarla presso la sede della azienda”, precisando che “i vari terreni dei soci della cooperativa sono per la maggior parte siti nelle vicinanze della resistente” e che “non si occupava anche dello scarico della merce”, attività svolta dai carrellisti, né di consegne per clienti della società, effettuate da apposite società di trasporto di cui si avvaleva la resistente. Ha raccontato che il ricorrente “avendo un contratto a chiamata, non lavorava tutti i giorni ma quando vi era necessità, trattandosi di lavoro stagionale”; che non occupandosi delle consegne ai clienti della società, non capitava che rientrasse in sede il giorno dopo rispetto a quello di partenza;
che
“il ricorrente svolgeva il proprio lavoro per sei o sette ore al giorno”; che l'attività della resistente è legata alla produzione ortofrutticola, quindi l'attività del ricorrente era saltuaria. Il teste ha poi smentito che il teste , inquadrato come operaio carrellista, avesse svolto mansioni di Per_3 ragioniere.
, dipendente della resistente dal 2009, ha riferito “mi occupo della manutenzione Testimone_4 ordinaria dei macchinari, conosco per questo il ricorrente, che ho conosciuto dopo qualche tempo che ho iniziato a lavorare per la resistente, svolgeva le mansioni di autista … ho visto il ricorrente guidare i vari mezzi di trasporto per effettuare il ritiro della merce (frutta) dalle campagne e le trasportava presso la sede della società, dove sono presenti gli addetti allo scarico, io 10 personalmente non ho mai visto il ricorrente occuparsi anche dello scarico delle merci. Mi è capitato di vedere il ricorrente arrivare a lavoro e a volte andare via … lavorava dalle 7:30/8:00, fino alle 14:00, forse nei momenti di maggior lavoro anche le 15:00, avevo più o meno lo stesso orari, salvo trattenermi in caso di urgenza;
non ho mai lavorato la domenica e non so se il ricorrente abbia mai lavorato di domenica;
è capitato pochissime volte che dovessi lavorare fuori il mio orario di lavoro, in casi di rottura di un macchinario ed era urgente che io intervenissi, in quel caso penso che mi sia stato pagato lo straordinario;
del trasporto invece della merce presso i vari clienti se ne sono sempre occupate ditte esterne, si tratta di autotrasportatori che venivano a prelevare le merci presso il nostro stabilimento consegnandole presso i vari supermercati … non ho mai visto il ricorrente occuparsi del trasporto delle merci presso i clienti … i terreni dai quali si prelevano le merci, erano tutti nelle vicinanze, alcuni un po' più distanti”.
Questi testimoni hanno confermato il lavoro stagionale del ricorrente, le mansioni di autista durante i giorni ed orari contrattualmente previsti ed indicati nelle buste paga;
hanno escluso che il si occupasse del carico e scarico e della consegna dei prodotti agricoli presso i Parte_1 supermercati ed altri clienti della resistente e che effettuasse viaggi notturni.
Gli elementi acquisiti sulla attività di lavoro continuativa e non interrotta, sul lavoro straordinario, notturno e festivo, sono indiziari e non decisivi, insufficienti a smentire ciò che risulta documentalmente (ossia il lavoro stagionale del ricorrente per i giorni e orari indicati nei contratti di lavoro e nelle buste paga in atti), inidonei ad individuare con esattezza giorni ed orari di lavoro. Va aggiunto che nessun teste ha riferito alcunché sul godimento di ferie e permessi.
Il materiale probatorio a suffragio degli assunti attorei è carente. Il ricorrente non ha soddisfatto l'onere della prova, a suo carico, circa la prestazione continuativa per l'intero periodo in esame, il lavoro straordinario e le ferie non godute.
Sulle mansioni risulta pacifico, confermato dai testimoni e documentale, che il Parte_1 abbia svolto mansioni di autista e si sia occupato della raccolta della frutta e del trasporto dai terreni presso la sede della resistente. E' rimasto incerto se fosse stato addetto anche al carico e scarico e alla consegna dei prodotti presso i supermercati ed altri clienti della . CP_1
Il lavoratore ha dedotto di aver svolto mansioni di autista, e non di bracciante agricolo, ed ha chiesto le differenze retributive per l'inquadramento superiore. Non ha riportato le declaratorie contrattuali, né ha specificato il livello di volta in volta posseduto ed invocato, né ha fornito informazioni circostanziate dell'attività in concreto svolta.
E' noto l'orientamento espresso dalla Suprema Corte circa le operazioni che deve svolgere il giudice ai fini della valutazione del diritto o meno alla qualifica superiore (cfr. ex multis Cass. Sez. Lav. 37331/2022 secondo cui “in ambito di mansioni superiori … il giudice è tradizionalmente chiamato ad un'operazione di sussunzione su base c.d. trifasica, ovverosia data dalla verifica delle caratteristiche dell'inquadramento posseduto, delle caratteristiche del livello in ragione del quale è calibrata la domanda e quindi dal raffronto delle une e delle altre con le attività in concreto svolte”; v. anche Cass. n. 15677 del 5/6/2024, Cass. n. 30580 del 22/11/2019 e Cass. n. 5942 del 24/03/2004).
La domanda relativa alle mansioni superiori è lacunosa già sul piano allegatorio.
11 In ogni caso le mansioni descritte in ricorso e dai testi sono riconducibili all'inquadramento ed ai livelli di volta in volta attribuiti dalla resistente. CP_1
Dalle buste paga e dai contratti in atti risulta confermato che al nell'intero periodo Parte_5 in esame (dal 2010 al 2015) è stata assegnata la qualifica di operaio agricolo con mansioni di Autista o Trasportatore ( , e non di bracciante agricolo, inquadrato nel livello 2° del Per_5
CCNL e del c.c.Prov. Caserta del settore Agricoltura e poi nel livello 1° b o 1°.
Secondo le declaratorie contrattuali, sono compresi nella “Area 1a” (cui appartengono “i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione”), livello 1°b, tra l'altro, il “trattorista, che provvede alla conduzione di macchine agricole di diverso tipo ivi comprese le trebbie, mietitrebbia, tranciacaricatrici e distributrici dell'alimentazione degli animali di potenza non inferiore a 120 Hp”, i “Conduttori di autotreni e autoarticolati”, il “conduttore di macchine operatrici di particolare complessità”; nel 2° livello il “trattorista, che provvede alla conduzione di macchine agricole di qualunque potenza”; nel livello 3° gli “autisti”. Anche la “Area 2a” al 1° livello comprende i “trattoristi addetti al trasporto” (cfr. c.c. Provinciale 2008-2011 art. 17, prodotto dalla ). CP_1
In senso parzialmente analogo, il c.c. Provinciale 2012-2015 (allegato alla memoria della ), CP_1 art. 18, comprende nella “Area 1°”, livello 1° il “trattorista, che provvede alla conduzione di macchine agricole di diverso tipo ivi comprese le trebbie, mietitrebbia, tranciacaricatrici e distributrici dell'alimentazione degli animali di potenza non inferiore a 120 Hp”; “Conduttori di autotreni e autoarticolati”; “conduttore di macchine operatrici di particolare complessità”; nel livello 2° il “trattorista, che provvede alla conduzione di macchine agricole di potenza inferiore a 120Hp per le lavorazioni dei terreni;
” e gli “autisti”; nella “Area 2°”, livello 1° “trattoristi addetti al trasporto”.
La S.C. ha chiarito che “Ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in tre distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare
o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento” (Cass. 11925/2003; 12092/2004; 10905/2005).
Nella specie si versa in una ipotesi analoga a quella esaminata nella predetta pronuncia dato che l'attività di autista, conduttore di macchine agricole, addetto al trasporto è in astratto riconducibile sia al livello 1° (livello 1°b secondo il c.c. Provinciale 2008-2011), sia al livello 2° (o 3° secondo il c.c. Provinciale 2008-2011) nell'ambito della Area 1a; sia nella Area 2a, livello 1°. In altri termini, non è possibile accertare il corretto inquadramento se non vi è specificazioni dei precisi compiti assegnati e svolti dal ricorrente. Il generico riferimento alle mansioni di autista, addetto al trasporto e carico/scarico, contenuto in ricorso e riferite da alcuni testimoni, è insufficiente a fondare il superiore inquadramento richiesto.
Dal difetto di prova descritto consegue l'infondatezza delle pretese del ricorrente relative alle differenze retributive, a maggiorazione per lavoro straordinario, festività, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, mansioni superiori, t.f.r. conseguente al maggiore orario di lavoro ed inquadramento. 12 Attesa l'impossibilità di conversione/trasformazione, inoltre, non sono applicabili gli istituti richiamati dal che concernono il rapporto di lavoro a tempo indeterminato (scatti di Parte_1 anzianità, 13^ e 14^ mensilità). Ai sensi dell'art. 49 del c.c.n.l. Agricoltura, il terzo elemento per gli operai a tempo determinato, regolarmente inserito nelle buste paga in atti (cfr. produzione dell'appellante), rappresenta il corrispettivo per istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato, tra cui tredicesima e quattordicesima mensilità. Né può parlarsi di licenziamento in quanto è lo stesso ricorrente ad ammettere di essersi dimesso e non spetta l'indennità di mancato preavviso per difetto di prova della giusta causa delle dimissioni.
I conteggi prodotti dal ricorrente quantificano le differenze retributive oggetto di domanda considerando scatti di anzianità, straordinario, maggiorazioni per lavoro notturno e festivo, permessi e ferie non goduti, 13^ e 14^, cui per le ragioni sopra descritte il lavoratore non ha diritto. Inconsistente è l'affermazione secondo cui non sarebbero stati contestati, atteso che la resistente ha negato i fatti (lavoro straordinario, notturno, festivo, mansioni superiori, giusta causa di dimissioni) alla base di detta quantificazione.
Dalle buste paga risultano rispettati i minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva del settore. Anche sui minimi retributivi, peraltro, le allegazioni attoree sono generiche e carenti. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c. senza produrre a supporto conteggi specifici né allegare dati circostanziati e concreti. La c.t.u. richiesta è meramente esplorativa e quindi inammissibile e la domanda infondata.
L'istruttoria espletata ha corroborato l'assunto della società secondo cui l'appellante è stato regolarmente retribuito in relazione al suo profilo di inquadramento e per il lavoro effettivamente svolto. Si condivide l'impostazione del giudice di prime cure che ha ritenuto che l'unico pagamento non documentato in maniera tracciabile era quello pari ad euro 4.227,91, relativo al t.f.r. La misura richiesta dall'appellante di euro 7.545,96, inoltre, non può essere accolta in quanto desunta dai conteggi allegati al ricorso che, come già osservato, comprendono emolumenti (differenze retributive) non spettanti (cfr. prospetto relativo a “Dettaglio trattamento di fine rapporto: importi lordi”).
Per le ragioni descritte, che assorbono le ulteriori questioni proposte, l'appello va respinto con conferma della gravata sentenza.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico dell'appellante.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
-condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_7
delle spese del grado, che liquida in complessivi euro 4997,00, oltre IVA, CPA e rimborso
[...] spese generali come per legge, con distrazione;
13 -Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dell'art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Napoli, 11/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano
14