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Sentenza 5 agosto 2024
Sentenza 5 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/08/2024, n. 22088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22088 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11181/2023 R.G. proposto da: AUTODROMO NAZIONALE DI NZ SI - SOCIETÀ INCREMENTO AUTOMOBILISMO E SPORT S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato PLACIDI ALFREDO, rappresentato e difeso dagli avvocati CICERONE PIETRO GIORGIO ([...]), FORTUNA ANGELA ([...]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI NZ E DELLA BRIANZA -intimata- Civile Sent. Sez. 5 Num. 22088 Anno 2024 Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE Relatore: NONNO GIACOMO MARIA Data pubblicazione: 05/08/2024 2 di 4 avverso SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA n. 4390/01/22 depositata il 11/11/2022. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 29/04/2024 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. Udita la requisitoria del P.G., in persona del sostituto procuratore generale dott. Alberto Cardino, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Sentiti l’avv. Alessia Urbani Neri per la parte controricorrente. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza n. 4390/01/22 dell’11/11/2022, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (di seguito CGT2) accoglieva l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) e rigettava l’appello principale proposto da Autodromo Nazionale di Monza SI - Società incremento automobilismo e sport s.p.a. (di seguito solo SI) avverso la sentenza n. 4564/05/21 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di un diniego di rimborso di imposte indebitamente versate relative agli anni 2008 e 2009. 1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, SI aveva chiesto il rimborso delle somme confiscate in sede penale, a seguito di procedimento intrapreso nei confronti del legale rappresentante della società, trattandosi, a suo dire, di una indebita duplicazione di imposta, in ragione dell’avvenuta definizione delle riprese oggetto dell’avviso di accertamento. 1.2. La CGT2, in accoglimento dell’appello incidentale di AE, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice tributario per avere SI proposto una domanda di ripetizione di indebito ovvero di indebito arricchimento, per la quale sussisteva la giurisdizione del giudice ordinario, e rigettava comunque nel merito l’appello principale di SI. 3 di 4 2. Avverso la sentenza di appello SI proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi e depositava memoria. 3. AE resisteva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso SI deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 1 e n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 59 della l. 18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 37 cod. proc. civ., avendo la CGT2 erroneamente deciso il merito della controversia sebbene abbia previamente dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, peraltro senza indicazione del giudice dotato di giurisdizione. 1.1. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per ragioni di connessione, sono infondati nella parte in cui la ricorrente sembra dolersi della mancata indicazione del giudice dotato di giurisdizione da parte della CGT2 e, per il resto, inammissibili. 1.2. In primo luogo, va evidenziato che la CGT2 ha indicato, sia pure solo in motivazione, il giudice dotato di giurisdizione nell’autorità giudiziaria ordinaria, con ciò adempiendo a quanto prescrive l'art. 59 della l. n. 69 del 2009 (Cass. n. 27165 del 22/09/2023; Cass. n. 7680 del 16/05/2012). 1.3. Secondariamente, va detto che la CGT2, dichiarando il proprio difetto di giurisdizione, si è spogliata della potestas iudicandi sul merito della controversia, sicché le successive argomentazioni del giudice di appello e attinenti al merito devono ritenersi rese ad abundantiam, con conseguente insussistenza dell’interesse della ricorrente all’impugnazione (Cass. n. 17004 del 20/08/2015; conf. Cass. S.U. n. 15122 del 17/06/2013; Cass. S.U. n. 3840 del 20/02/2007; Cass. n. 27049 del 19/12/2014; si vedano, altresì, Cass. S.U. n. 24469 del 30/10/2013; Cass. n. 30393 del 19/12/2017). 4 di 4 1.4. Infine, deve sottolinearsi che la statuizione concernente il difetto di giurisdizione non è stata oggetto di impugnazione, con conseguente giudicato interno. 2. In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della presente controversia di euro 423.308,00. 2.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 10.700,00, oltre alle spese di prenotazione a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma, il 29/04/2024.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 10.700,00, oltre alle spese di prenotazione a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma, il 29/04/2024.