Articolo 1 della Legge 4 febbraio 1977, n. 20
Articolo 2
Versione
1 marzo 1977
Art. 1.
Chiunque, al fine di ottenere un prestito in denaro, concede in pegno beni mobili ad un istituto o azienda di credito abilitati ad esercitare il credito pignoratizio disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n. 745 , e dal regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279 , deve dimostrare la propria identita' nei modi previsti dall' articolo 119 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza .
A cura dell'istituto o azienda di credito che concede il prestito, devono essere annotate in un apposito registro le generalita' e il domicilio di chi concede il pegno con l'indicazione del documento di identificazione, la data dell'operazione, il numero della polizza di pegno, nonche' la descrizione dettagliata degli oggetti ricevuti in pegno.
All'atto della estinzione del prestito a margine delle indicazioni di cui sopra dovranno essere segnate le generalita' dell'esibitore della polizza di pegno con la indicazione del documento di identificazione personale.
Entrata in vigore il 1 marzo 1977
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